§ 3.1.12 - L.R. 3 giugno 1982, n. 31.
Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:03/06/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Redazione programma zonale).
Art. 3.  (Contenuti del programma zonale).
Art. 4.  (Consulta Agricola di Zona: compiti, funzionamento e composizione).
Art. 5.  (Condizioni di ammissibilità e prescrizioni).
Art. 6.  (Beneficiari).
Art. 6-bis. 
Art. 7.  (Ricerca e sperimentazione agricola).
Art. 8.  (Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico).
Art. 9.  (Assistenza tecnica ed attività divulgativa e dimostrativa).
Art. 10.  (Sovvenzioni alle Organizzazioni Professionali e Cooperative).
Art. 11.  (Istituzione del Comitato di Consulenza tecnico-scientifica).
Art. 12.  (Coordinamento, vigilanza e controllo).
Art. 13.  (Opere pubbliche di irrigazione).
Art. 14.  (Costo dell'irrigazione).
Art. 15.  (Conduzione degli impianti pubblici).
Art. 16.  (Irrigazione aziendale ed interaziendale).
Art. 17.  (Recuperi energetici).
Art. 18.  (Forme di credito).
Art. 19.  (Prestiti annuali).
Art. 20.  (Prestiti poliennali).
Art. 21.  (Concorso regionale per trasformazione di passività).
Art. 22.  (Mutui per trasformazione passività onerose).
Art. 23.  (Concorso regionale per il credito agrario).
Art. 24.  (Interventi a favore delle Cooperative agricole).
Art. 25.  (Apertura di conto corrente).
Art. 26.  (Fidejussione).
Art. 27.  (Spese di gestione).
Art. 28.  (Fondo di rotazione).
Art. 29.  (Agevolazioni).
Art. 30.  (Riconoscimento dell'evento calamitoso).
Art. 31.  (Anticipazione fondi).
Art. 32.  (Presentazione domande).
Art. 33.  (Concorso negli interessi).
Art. 34.  (Rinvio ad altre disposizioni).
Art. 35.  (Consorzi di difesa produzioni intensive).
Art. 36.  (Prestiti impianti protettivi).
Art. 37.  (Strutture aziendali).
Art. 38.  (Strutture civili).
Art. 39.  (Elettrodotti).
Art. 40.  (Opere realizzate con il concorso FEOGA).
Art. 41.  (Valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - lavorazione e conservazione).
Art. 42.  (Trasformazione).
Art. 43.  (Commercializzazione dei prodotti agro-alimentari).
Art. 44.  (Marchio di provenienza e qualità)
Art. 45.  (Iniziative Promozionali).
Art. 46.  (Coltivazioni arboree ed erbacee)
Art. 47.  (Colture in serra fungaie e tartufaie (59).
Art. 48.  (Colture protette).
Art. 49.  (Olivicoltura).
Art. 50.  (Viticoltura e tabacchicoltura).
Art. 51.  (Frutticoltura).
Art. 52.  (Selezione clonale e risanamento delle vite e dell'olivo e di altre colture ad alta specializzazione).
Art. 53.  (Difesa antiparassitaria).
Art. 54.  (Attività vivaistica e sementiera).
Art. 55.  (Controllo sementizio).
Art. 56.  (Interventi nel settore pataticolo).
Art. 57.  (Obiettivi).
Art. 58.  (Linee di intervento).
Art. 59.  (Allevamenti - controlli funzionali).
Art. 60.  (Miglioramento genetico).
Art. 61.  (Risanamento degli allevamenti).
Art. 62.  (Ripristino soggetti abbattuti).
Art. 63.  (Foraggicoltura).
Art. 64.  (Irrigazione).
Art. 65.  (Impianti di essiccazione).
Art. 66.  (Azioni pilota per l'aumenta dell'uso del patrimonio foraggero regionale)
Art. 67.  (Strutture di allevamento, infrastrutture e servizi - Programmi di interventi).
Art. 68.  (Allevamento stanziale di montagna, di alta collina e di zona a scarsa produttività).
Art. 69.  (Utilizzazione stagionale del territorio di montagna e di alta collina).
Art. 70.  (Formazione delle unità aziendali di base).
Art. 71.  (Infrastrutture e servizi).
Art. 72.  (Allevamenti stabulari ed intensivi).
Art. 73.  (Allevamenti suinicoli).
Art. 74.  (Allevamenti intensivi cunicoli, elicicoli, apistici, ovo- caprini e di lombrichi)
Art. 75.      Allo scopo di utilizzare, ai fini zootecnici, le superfici forestali e le terre marginali, la Regione favorisce gli allevamenti di animali selvatici su terreni demaniali e privati, con requisiti [...]
Art. 76.  (Allevamenti di animali da pelliccia e da laboratorio).
Art. 77.  (Trattamento liquami).
Art. 78.  (Acquacoltura).
Art. 79.  (Esercizio della vigilanza).
Art. 80.  (Istituto della delega).
Art. 81.  (Materie della delega).
Art. 82.  (Accredito somme ai Comuni).
Art. 83.  (Istituzione delle Unità Territoriali per l'Agricoltura - UTA).
Art. 84.  (Compiti e funzioni attribuiti agli IPA).
Art. 85.  (Istruttoria).
Art. 86.  (Procedura di spesa).
Art. 87.  (Indagini).
Art. 88.  (Progetti).
Art. 89.  (Affidamento in concessione).
Art. 90.  (Domande residue).
Art. 91.  (Condizioni per l'intervento regionale).
Art. 92.  (Pubblicità e controllo popolare).
Art. 93.  (Temporanea sospensione di vincoli).
Art. 94.  (Fondo interbancario di garanzia).
Art. 95.  (Fidejussione ERSA e Fondo rischi).
Art. 96.  (Spese generali).
Art. 97.  (Annualità rate mutui).
Art. 98.  (Norma finanziaria).
Art. 98-bis 


§ 3.1.12 - L.R. 3 giugno 1982, n. 31.

Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85. [1]

(B.U. Straord. del 1 luglio 1982).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     Le disposizioni della presente Legge, avente decorrenza dal 1 gennaio 1982, sono dirette ad attuare - nel quadriennio 1982/85 - le indicazioni delle linee programmatiche dell'agricoltura, definite dal Consiglio regionale, favorendo lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, potenziando l'impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, mantenendo e consolidando i livelli occupazionali, promuovendo la cooperazione e l'associazionismo agricolo, migliorando le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo alle zone interne ed a quelle svantaggiate.

 

     Art. 2. (Redazione programma zonale).

     Entro sei mesi dall'approvazione, da parte del Consiglio regionale, delle linee programmatiche per lo sviluppo dell'agricoltura 1982-1985 e, comunque, non oltre 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere adottati, in armonia coii queste e tra loro coerenti per ciascuna zona agraria, i programmi zonali per ciascun territorio corrispondente a quelle delle Unità Locali Socio-Sanitarie, articolati per sub-aree quando ne esistono le condizioni.

     Alla redazione del documento tecnico del programma di cui al precedente comma provvede, per la zona di competenza, un Comitato Tecnico composto da tre funzionari tecnici dell'Unità territoriale per l'agricoltura di cui al successivo art. 83, di cui uno scelto tra i funzionari dell'ERSA, nominati dalla Giunta regionale, da tre esperti designati, con voto limitato a uno, dalla competente associazione dei Comuni e da tre esperti designati dalle organizzazioni regionali delle tre centrali cooperative maggiormente rappresentative [2].

     Le designazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     In mancanza vi provvede la Giunta regionale, di intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     All'insediamento del Comitato provvede la Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Il Comitato è insediato anche in mancanza degli esperti di competenza dell'Associazione dei Comuni ove questa fosse ancora costituita.

     Il Comitato può avvalersi dell'opera dei consulenti convenzionati la Regione - Settore Agricoltura e Programmazione - nonché della collaborazione operativa di organizzazioni tecniche esterne di livello universitario poste a disposizione della Giunta regionale [3].

     La Giunta regionale fornisce ai comitati tecnici che ne facciano richiesta servendosi, se necessario, anche di strutture esterne, gli elementi conoscitivi del territorio quali: a) condizioni socio- demografiche; b) analisi infrastrutture sociali e strutture produttive; c) assetto fondiario e imprenditoriale; d) situazione zootecnica e della potenzialità zootecnica del territorio nonché lo schema di documentazione tecnica per la redazione dei programmi zonali [4].

     Il Comitato Tecnico deve presentare il documento, entro 3 mesi dall'incarico, al Presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni competente per territorio e al settore Agricoltura della Giunta regionale.

     Tale documento viene trasmesso, entro i successivi dieci giorni, dal Presidente dell'Associazione dei Comuni al Comitato Provinciale di cui alla L.R 2 marzo 1979, n. 12, che deve esprimere, entro 45 giorni, il parere, sentita la Consulta Agricola Zonale prevista dal successivo art. 4.

     L'Associazione dei Comuni deve assumere le proprie decisioni entro un mese dalla ricezione del parere di cui al precedente comma, con l'adozione del programma zonale.

     Tale programma, dopo l'approvazione della Regione, diventa lo strumento di riferimento per gli interventi di settore nel territorio.

     In caso di inadempienza da parte dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, provvede la Giunta regionale d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     L'Associazione dei Comuni è costituita tra i Comuni ricadenti in ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria.

     Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge da parte del Consiglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per disciplinare la costituzione, il funzionamento e le competenze dell'Associazione dei Comuni.

     Fino alla costituzione delle associazioni dei Comuni, i compiti a queste affidati sono effettuati dalla Regione sentiti i Consigli Comunali i quali devono esprimere il proprio formale parere entro 30 giorni dalla richiesta [5].

 

     Art. 3. (Contenuti del programma zonale).

     Il programma zonale agricolo costituisce il mezzo per l'individuazione ed il coordinamento delle iniziative in agricoltura, in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale. A tal fine, il programma zonale individua le azioni e determina gli orientamenti in merito:

     - all'utilizzazione produttiva del territorio;

     - alla difesa degli insediamenti produttivi ed abitativi;

     - all'individuazione delle iniziative di indirizzo e di sostegno dei settori produttivi in stretta connessione con le strutture di mercato e di valorizzazione delle produzioni:

     - al coordinamento delle attività degli enti operanti in campo agricolo;

     - alla sperimentazione, all'assistenza tecnica ed alla formazione professionale in agricoltura.

     I Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici, debbono tener conto delle indicazioni fornite dai programmi zonali, secondo le prescrizioni della legge urbanistica regionale.

 

     Art. 4. (Consulta Agricola di Zona: compiti, funzionamento e composizione).

     Entro 60 giorni dalla costituzione dell'Associazione dei Comuni, questa istituisce, per ogni territorio dell'ULSS, una consulta agricola di zona con il compito di esprimere pareri sul programma zonale e sui suoi aggiornamenti, e per ogni altro compito ad essa affidata dall'Associazione dei Comuni.

     Essa è composta:

     1) da 9 rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

     2) da 2 rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori;

     3) da 3 rappresentanti delle cooperative agricole;

     4) da 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

     5) da 1 funzionario dell'8° livello del II Dipartimento, Settore Agricoltura, della Giunta regionale:,

     6) da 1 tecnico dipendente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA);

     7 dal responsabile dei servizi veterinari dell'ULSS [6].

     I componenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), sono designati dalle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL, tramite le rispettive rappresentanze provinciali o, in assenza, tramite le rispettive rappresentanze regionali.

     I componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dagli Enti di appartenenza.

     La Consulta agricola di zona è presieduta dal Presidente dell'Associazione dei Comuni.

     Funge da Segretario un dipendente dell'Associazione dei Comuni.

     La Consulta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei membri in caso di parità, prevale il voto dal Presidente.

     Il relativo parere deve essere trasmesso all'organo richiedente non oltre 30 giorni dalla richiesta.

     La Consulta Agricola di Zona svolge le funzioni e sostituisce la Sezione zonale del Comitato consultivo ai sensi dell'art. 26, lett. C), della Legge 153/75, e dell'art. 25 della Legge Regionale 12/79.

     Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di cui al succitato art. 25 della L.R. n. 12/79.

 

     Art. 5. (Condizioni di ammissibilità e prescrizioni).

     Le iniziative di cui alla presente legge per godere dei benefici previsti, devono essere coerenti con i programmi regionali e zonali di Sviluppo Agricolo.

     Tali iniziative, singole o collettive, devono avere validità socio- economica ed essere commisurate alle effettive necessità di ciascuna azienda.

     Gli investimenti devono essere inseriti nell'ambito di piani aziendali o interaziendali comprovanti l'incremento della produttività e del reddito.

     La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare permanente, determina categorie ed entità degli interventi per i quali non è necessaria la predisposizione dei piani di cui al precedente comma [7].

     In particolare le iniziative di cui ai successivi artt. 41, 42, 43 per godere dei benefici previsti dalla presente legge debbono ricevere il parere delle Consulte Agricole di Zona interessate in caso di progetti di interesse plurizonale; tale parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

     Sono esclusi dal predetto importo globale:

     Gli investimenti riguardanti le strutture per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici promossi da cooperative agricole e da Società costituite da imprese diretto-coltivatrici, nonché gli investimenti riguardanti strutture per allevamenti intensivi debbono soddisfare requisiti di economicità e produttività e tener conto dell'andamento del mercato [8].

     Per questi ultimi allevamenti, quando gli interventi richiesti superano le dimensioni di integrazione di reddito dell'attività agricola del richiedente, la competenza è della Giunta regionale la quale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, decide in merito, tenuto conto della compatibilità degli investimenti con la situazione generale di mercato e con le prospettive del settore [9].

     Per l'approvazione dei piani di sviluppo si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 2 marzo 1979, 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le strutture fisse che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte per almeno 10 anni, salvo cause di forza maggiore riconosciute tali dalla Giunta regionale dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, e le attrezzature mobili per almeno 5 anni, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere.

     Chi contravviene agli obblighi di cui al precedente comma, deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

     I contributi regionali in conto capitale e in conto interessi per investimenti agrari e fondiari concessi ai sensi della presente legge, e in particolare agli artt. 16-21-22-40-41-42 e 43, non possono complessivamente superare la percentuale del 75% della spesa riconosciuta ammissibile [10].

 

     Art. 6. (Beneficiari).

     Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge, possono beneficiare i titolari di aziende agricole ricadenti nel territorio regionale e cioè:

     a) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni singoli od associati;

     b) le cooperative agricole singole od associate costituite da coltivatori diretti [11], proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e assimilati, le società con partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA, nonché le cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n, 285 e successive modificazioni, sempre che siano iscritte nel Registro Prefettizio e nello schedario generale delle Cooperative, ed infine le Cooperative di Gestione associata dei terreni, le quali godono degli stessi benefici previsti per le cooperative costituite in maggioranza di coltivatori diretti [12];

     c) le associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute;

     d) società legalmente costituite promosse dai soggetti di cui al precedente punto a) [13];

     e) gli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, 153 e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) gli altri imprenditori il cui reddito extra agricolo superi i 30 milioni indicizzati [14];

     g) i laureati e diplomati di qualsiasi scuola d'indirizzo agrario o forestale ed i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico [15], che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno 9 anni. Tali laureati o diplomati sono equiparati, ai fini previsti dalla presente legge, ai coltivatori diretti [16].

     Gli stanziamenti previsti nella presente legge, i cui beneficiari sono quelli indicati al 1° comma del presente articolo, sono riservati sino alla concorrenza dell'80% alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) g) [17]. Il restante 20%, agli altri imprenditori agricoli di cui alle lettere e), f).

 

     Art. 6-bis. [18].

     I benefici previsti dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni a favore dei titolari

di aziende agricole ricadenti in zone montane o svantaggiate, sono estesi alle azienda ubicate in terreni di collina a rilevante depressione economica per effetto della determinazione del CIPAA, adottata in data 6 aprile 1983, e individuati con i decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963 in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

TITOLO II

SERVIZI PER LA RICERCA, SPERIMENTAZIONE

ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 7. (Ricerca e sperimentazione agricola).

     La Regione, nell'ambito dei programmi di ricerca e di sperimentazione ai fini applicativi, promossi autonomamente o formulati dal Ministero dell'Agricoltura e della Cassa per il Mezzogiorno, interviene con propri finanziamenti, sino alla copertura della restante spesa, per l'istituzione nel territorio abruzzese dei seguenti Centri di Ricerca e di Sperimentazione quale servizio pubblico per lo sviluppo dell'agricoltura:

     a) Centro per la Sperimentazione, dimostrazione e formazione professionale nei settori agricoli e zootecnici;

     b) Centro per la Sperimentazione e divulgazione delle tecniche irrigue;

     c) Centro di ricerca antiparassitaria;

     d) Centro per la ricerca biotecnologica dei prodotti agricoli;

     e) Sezione abruzzese dell'Istituto Agro-Informatica (IAGRIN) per l'agrometereologia promosso dalla CASMEZ.

     Per la realizzazione dei centri di cui al comma precedente l'ERSA costituisce, nel proprio seno, la sezione di ricerca e sperimentazione in agricoltura, individuando modi e strumenti per consentire la partecipazione dei seguenti Enti, Istituti e Società, alla costituzione di ciascun centro:

     - altre Regioni;

     - Enti Locali;

     - Istituti Universitari e Istituti Tecnici Agrari e Professionali in Agricoltura;

     - Società private altamente specializzate;

     - Enti e organizzazioni di categoria.

     Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti commi, l'ERSA è autorizzata a stipulare convenzione o altro atto rivolto ad ottenere la disponibilità delle strutture e degli immobili degli Istituti Professionali di Stato, o di Istituti Tecnici Agrari, o di privati.

     L'ERSA rimette annualmente alla Giunta regionale - per ogni Centro - una relazione nella quale siano - fra l'altro - indicati:

     a) l'oggetto della ricerca ed i termini della stessa;

     b) l'utilizzazione dei risultati scientifici;

     c) la divulgazione dei risultati della ricerca.

     Presso ciascun Centro, la Regione istituisce borse di studio biennali a favore di laureati e diplomati in discipline agrarie, fisiche, chimiche e biologiche, per il perfezionamento professionale.

     Ciascun Centro rilascia apposita certificazione con giudizio di merito che costituisce per i borsisti titolo preferenziale nelle assunzioni presso i settori della ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica.

     E' istituito presso l'ERSA un Centro di calcolo che opera in collegamento funzionale con il Settore Informatica della Regione, quale supporto delle attività di sperimentazione, divulgazione e gestione territoriale.

     Lo stesso Centro svolge funzioni di Centro Regionale di contabilità agraria, anche ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/79.

 

     Art. 8. (Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico).

     Per consentire all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise di far fronte alle accresciute esigenze tecnologiche e di adempiere meglio ai compiti istituzionali, la Regione concede un contributo straordinario annuo di L. 300 milioni sulla base di un programma di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico presentato dall'Istituto e approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Assistenza tecnica ed attività divulgativa e dimostrativa).

     La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione, divulgazione, orientamento economico e commerciale a favore delle imprese, delle cooperative e delle associazioni dei produttori affidando:

     - l'assistenza tecnica polivalente alle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti nell'ambito regionale, con una spesa complessiva non inferiore al 50% della somma globalmente stanziata dalla Regione per le attività di cui al presente articolo, fino ad un massimo di L. 800 milioni annue indicizzate;

     - l'assistenza tecnica specializzata all'ERSA, che l'attua in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, con gli Istituti di Istruzione agraria, con i Centri, gli Enti e gli Istituti per la ricerca e la sperimentazione.

     L'ERSA predispone, in collaborazione con il Settore Agricoltura della Giunta regionale, un programma quadriennale sull'assistenza tecnica, comprendente:

     a) l'assistenza alla gestione aziendale, anche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/79, con la specificazione dell'oggetto del servizio dimensionato in obiettivi minimi annui, degli utenti da servire in priorità determinati in base alle esigenze di ristrutturazione previste dai programmi zonali di cui all'art. 2 della presente legge i tempi di attuazione e i costi relativi;

     b) il servizio di assistenza tecnico-economica, sia di adeguamento, sia di promozione;

     c) la divulgazione, la dimostrazione e l'orientamento economico e commerciale, debitamente coordinati con l'attività di informazione socio- economica di cui all'art. 47 della L.R. 12/79, e con quella di qualificazione professionale prevista dall'art. 55 della stessa legge e con le attività di cui all'art. 7 della presente legge;

     d) le attività di ricerca applicata collegate direttamente: alla programmazione zonale e per settori, alle attività di assistenza tecnico- economica o di gestione e alla formazione pratica dei tecnici che operano o nell'offerta dei servizi allo sviluppo, o direttamente nell'attività di produzione;

     e) il servizio di difesa dai parassiti delle piante e dalle avversità atmosferiche;

     f) il servizio di analisi dei terreni finalizzato al loro migliore utilizzo, rispetto ai vari tipi di coltura praticabili.

 

     Art. 10. (Sovvenzioni alle Organizzazioni Professionali e Cooperative).

     La Regione per facilitare l'applicazione del Regolamento 270/79 CEE, concede sovvenzioni ordinarie annuali per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura [19]:

     1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti, e assimilati e degli imprenditori agricoli a titolo principale, con adeguate rappresentatività, che siano emanazioni di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province d'Abruzzo;

     2) alle Organizzazioni regionali delle associazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

     Lo stanziamento della presente legge viene così ripartito:

     a) 80% a favore delle tre organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, anche a livello nazionale;

     b) 7,5% a favore delle altre organizzazioni regionali operanti in agricoltura;

     c) 12,5% a favore delle organizzazioni regionali delle Associazioni cooperative agricole. I fondi in tal modo assegnati sono successivamente ripartiti nel modo seguente:

     1) per il 20%, in parti uguali a favore rispettivamente - delle Organizzazioni Professionali di cui al punto a) e delle organizzazioni operanti in agricoltura di cui al punto b);

     2) per l'80%, in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno;

     3) per le organizzazioni cooperative il riparto dell'intera somma si effettua con riferimento al numero delle cooperative agricole aderenti.

     Qualora non intervenisse accordo tra le Organizzazioni di cui ai punti a), b) e c) per la ripartizione delle sovvenzioni, entro il 30 luglio di ciascun anno di validità della presente legge, la Giunta regionale provvede, con le modalità previste dall'art. 5 della Legge regionale n. 87 del 28 dicembre 1978, a determinare la rappresentatività di ciascuna organizzazione e, previo parere della Commissione Consiliare Agricoltura, propone al Consiglio regionale la liquidazione della sovvenzione.

 

     Art. 11. (Istituzione del Comitato di Consulenza tecnico-scientifica).

     E' istituito il Comitato di consulenza tecnico-scientifica, cui sono affidati i compiti di predisporre:

     1) il piano poliennale contenente l'indicazione delle ricerche e sperimentazioni da svolgere, degli obiettivi delle stesse, dei tempi e dei costi di realizzazione previsti;

     2) il piano poliennale dell'attività di assistenza tecnica, dimostrativa e divulgativa da svolgere, degli obiettivi, dei tempi e dei costi di realizzazione.

     Il Comitato di Consulenza tecnico-scientifica resta in carica quattro anni ed è così composto:

     - il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Agricoltura che lo presiede;

     - il Presidente dell'ERSA;

     - esperti a livello universitario nominati dall'ERSA;

     - 9 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e Imprenditoriali e Cooperative Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in proporzione alla loro rappresentatività regionale;

     - 1 rappresentante dell'ERSA;

     - 1 rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico;

     - 1 rappresentante dell'Osservatorio Fitopatologico per l'Abruzzo;

     - 3 rappresentanti degli ordini professionali e degli agronomi, dei forestali e dei veterinari;

     - il funzionario regionale incaricato del coordinamento del Settore Agricoltura;

     - il funzionario regionale del Settore competente, con funzioni di segretario.

     Alla nomina dei membri del Comitato di cui al precedente comma provvede il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti ed organizzazioni interessate.

     Ai componenti il Comitato, spettano compensi e rimborsi previsti dalle leggi regionali in vigore.

     Il Comitato predispone, per il suo funzionamento, un regolamento che è approvato dalla Giunta regionale su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura.

 

     Art. 12. (Coordinamento, vigilanza e controllo).

     Spetta alla Regione, attraverso le sue strutture, effettuare il controllo sui programmi e sulle iniziative previste nei precedenti articoli.

     La verifica circa la coerente attuazione del programma regionale agricolo e dei programmi zonali è demandata al Comitato di cui all'art. 11, che è tenuto a rimettere relazione annuale alla Giunta regionale.

 

TITOLO III

IRRIGAZIONE E RECUPERI ENERGETICI

 

     Art. 13. (Opere pubbliche di irrigazione).

     La Regione programma gli interventi irrigui e di bonifica connessi col territorio, anche in relazione agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno o del Ministero per l'Agricoltura.

     Le Associazioni dei Comuni competenti per territorio, utilizzando le strutture tecniche dei Consorzi di Bonifica, redigono, d'intesa con l'ERSA, i programmi esecutivi delle opere pubbliche di competenza territoriale, secondo le direttive della Regione che si avvale del Centro regionale di sperimentazione irrigua.

     Fino alla costituzione delle Associazioni dei Comuni, i compiti ad esse assegnati, quando si riferiscono ai soli territori di loro competenza, sono affidati alle Comunità Montane.

     La progettazione e la realizzazione delle predette opere può essere affidata ai Consorzi di bonifica e alle Comunità Montane con le modalità fissate negli artt. 11 e 12 della legge 984/77 e con le priorità, gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla legge medesima.

     Quando i Consorzi di Bonifica non sono in grado di provvedere con personale già alle loro dipendenze a tutta o a parte della progettazione di cui al precedente comma, alla scelta o alla nomina dei progettisti, provvede l'associazione dei Comuni competente per territorio, d'intesa con i Consorzi di Bonifica interessati.

     La Regione, per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche che afferiscano all'agricoltura effettua, sentite le competenti associazioni dei Comuni, sulla base dei programmi zonali agricoli previsti dalla presente legge e di precisi parametri, il riparto dei fondi tra i Consorzi di Bonifica, con vincolo di destinazione, indicando la quota destinata alle opere irrigue e quella riferita alle altre opere.

     Le Associazioni dei Comuni competenti per territorio effettuano vigilanza sull'uso di tali fondi e rimettono periodicamente relazione alla Giunta regionale, che ne dà comunicazione alla Commissione Consiliare Agricoltura entro 15 giorni.

     Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare.

     Il contributo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è stabilito nella misura del 95% della spesa ammissibile ed è erogato, in forma di anticipazione, per il 60% all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

     La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo, o, ove consentito, al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni.

     La Giunta regionale, con le modalità di cui alla L.R. 30 maggio 1974 n. 17, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di Bonifica non incluse nelle delimitazioni predisposte ai sensi della legge 590 del 15 ottobre 1981, e per le spese per l'aggiornamento dei catasti consortili.

     L'ERSA, fino a quando svolge le funzioni di Consorzio di Bonifica del Fucino, svolge i compiti di cui al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 14. (Costo dell'irrigazione).

     Le tariffe da addebitare agli agricoltori per l'uso dell'acqua irrigua sono fissate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal Consorzio di Bonifica, il quale sottopone la propria deliberazione all'approvazione della Giunta regionale.

     La Giunta regionale approva, d'intesa con la Commissione consiliare Agricoltura.

     Le tariffe debbono essere differenziate per zone omogenee e di utilizzazione colturale e debbono variare nelle diverse zone, sulla base dei maggiori benefici conseguiti con l'impiego dell'irrigazione.

     Per compensare l'eventuale differenza tra costi e ricavi degli impianti particolarmente onerosi, la Regione, a seguito di delibere adottate dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, assegna ai Consorzi di Bonifica gestori di tali impianti un contributo annuo compensativo.

 

     Art. 15. (Conduzione degli impianti pubblici).

     La conduzione degli impianti deve essere effettuata sulla base delle indicazioni stabilite dal Centro regionale di sperimentazione irrigua che si avvale delle informazioni fornite dallo IAGRIN.

 

     Art. 16. (Irrigazione aziendale ed interaziendale).

     Ai fini dello sviluppo delle opere di irrigazione di competenza. privata, la Regione concede agevolazioni contributive sui seguenti interventi, quando sono finanziabili con fondi nazionali:

     a) ricerca delle acque a scopo irriguo e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

     b) costruzione di laghetti collinari e relative opere e di attrezzature necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

     c) distribuzione aziendale delle acque, ad uso irriguo con impianti fissi e semifissi, comprese le occorrenti attrezzature meccaniche mobili, i sistemi di controllo e automatismi connessi;

     d) realizzazione di opere di utilizzazione, adeguamento, ammodernamento e ripristino degli impianti irrigui a carattere collettivo.

     Gli interventi devono essere attuati nell'ambito di aziende agricole e devono essere giustificati nella loro convenienza economica.

     Per la realizzazione di tali opere viene concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa, elevabile al 60%, qualora la richiesta è avanzata da associazioni o cooperative agricole e da coltivatori diretti, anche se singoli, e un mutuo decennale a tasso agevolato per la differenza della spesa ammessa.

 

     Art. 17. (Recuperi energetici).

     La Regione, allo scopo di agevolare il recupero energetico dei sistemi irrigui o l'utilizzazione dei piccoli salti idrici ai fini della produzione di energia, promuove e finanzia lo studio di fattibilità tecnicoeconomica di cui alla lettera t) dell'art. 87 della presente legge, finanzia le successive attività progettuali e l'esecuzione delle opere, nella misura del 90% del costo delle stesse.

     Lo studio di fattibilità ed il successivo progetto devono essere approvati dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     Saranno ammessi al beneficio del presente articolo solo gli impianti che consentano una produzione di energia superiore a 50 KW.

 

TITOLO IV

CREDITO AGRARIO AGEVOLATO

 

     Art. 18. (Forme di credito).

     La Regione in materia di Credito agevolato in favore dell'agricoltura interviene nelle seguenti forme:

     a) credito di esercizio;

     b) apertura di conto corrente agrario a tasso agevolato, a favore delle cooperative e loro consorzi;

     c) credito agrario di miglioramento.

 

     Art. 19. (Prestiti annuali).

     (Omissis) [20].

 

     Art. 20. (Prestiti poliennali).

     (Omissis) [21].

 

     Art. 21. (Concorso regionale per trasformazione di passività).

     Per consentire alle cooperative agricole e loro consorzi, nonché alle società con partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA, di intraprendere, in condizioni finanziarie sopportabili, la loro attività in attuazione del nuovo programma di sviluppo quadriennale dell'agricoltura, la Regione, in via del tutto eccezionale, e per una sola volta in sede di applicazione della presente legge, concede un concorso negli interessi sui mutui per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da altri oneri previsti dall'art. 14 della Legge 423/81, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 30 novembre 1981.

     La Regione interviene fino al 70% del tetto massimo consentito di 1 miliardo per detti mutui e per un importo non superiore al 70% delle entità debitorie e comunque non inferiore al 25% del valore del prodotto lavorato e commercializzato nella media dell'ultimo triennio, a condizione che i soci partecipino a fronteggiare il 30% delle obbligazioni.

     La Regione interviene nella concessione di mutui quinquennali o decennali, a tasso fisso, per la trasformazione delle passività suddette con il versamento anticipato, in unica soluzione, di un concorso - scontato all'attualità - necessario ad abbassare il tasso praticabile (prime rate vigenti al 30 novembre 1981), di dieci punti per i mutui quinquennali e di cinque punti per quelli decennali.

     Gli istituti abilitati dovranno procedere alla stipula dei contratti di finanziamento straordinario nel termine di 15 giorni dal ricevimento del nulla-osta emesso dalla Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare Agricoltura.

     Alla liquidazione del concorso regionale, a favore di ciascun Istituto autorizzato, si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto finanziatore, muniti del visto del Collegio Sindacale.

 

     Art. 22. (Mutui per trasformazione passività onerose).

     La Regione in applicazione dell'art. 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, concede alle cooperative ortofrutticole, lattiero-casearie e loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori dei predetti settori, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale, che saranno stipulati con gli Istituti esercenti il Credito Agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose, in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purché non assistiti da finanziamenti pubblici.

     Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore al 7%, riducibile al 5% nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 352/76.

     Le istanze per ottenere i suddetti benefici dovranno essere presentate agli Uffici della Regione, corredate dalla necessaria documentazione giustificativa, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 23. (Concorso regionale per il credito agrario).

     Nell'ambito del periodo di applicazione della presente legge, la Regione concede i benefici previsti dalla legge regionale 12/79 art. 12. Le stesse agevolazioni sono concesse alle imprese che non conseguono il reddito comparabile previsto dalla L.R. 12/79 per un volume di investimento massimo a 18135 ECU» [22].

     Il volume totale dell'aiuto può essere calcolato sulla base di una durata dei prestiti di 20 anni per gli investimenti immobiliari e di 10 anni per gli altri [23].

     «Relativamente alle zone favorite, la Giunta regionale assume le adeguate iniziative per rendere operanti i benefici della Direttiva CEE 268/75 previsti dalla L.R 12/79» [24].

     Il concorso regionale nel «pagamento degli interessi di ammortamento cessa nei casi di anticipata estinzione delle operazioni creditizie.

     Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, per le operazioni di credito di esercizio e di miglioramento fondiario, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative a prevalenza di coltivatori diretti che, in difetto dei piani, realizzano l'accorpamento delle terre mediante permuta, è concesso un contributo sulle spese notarili, fiscali e professionali documentate.

 

TITOLO V

ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA ALLE COOPERATIVE

 

     Art. 24. (Interventi a favore delle Cooperative agricole).

     (Omissis) [25].

 

     Art. 25. (Apertura di conto corrente).

     (Omissis) [26].

 

     Art. 26. (Fidejussione).

     La Regione, al fine di assicurare la dotazione di conto corrente di cui al presente titolo, interviene tramite l'ERSA, che concede fidejussione di garanzia, a nome e per conto della Regione.

     La vigilanza sulle attività delle cooperative agricole di servizio, si effettua con le modalità di cui all'art. 79 della presente legge.

 

     Art. 27. (Spese di gestione).

     La Regione, «con riferimento all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760» [27], allo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura, concede alle Associazioni di produttori ed alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle Società a partecipazione diretta e indiretta dell'ERSA aventi per scopo le operazioni di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, un contributo sulle spese di gestione risultanti dal bilancio annuale dell'anno precedente, depositato presso la cancelleria del Tribunale.

     Tale contributo è concesso nella misura massima del 70% e, comunque, non inferiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, determina annualmente, e per settore, le singole voci di spesa di gestione ammissibili a contributo.

     A tal fine la Giunta regionale effettua la relativa proposta entro il 15 aprile di ciascun anno alla competente Commissione Consiliare permanente che si esprime obbligatoriamente entro i successivi trenta giorni [28].

     La Giunta regionale concede acconti sulla base della documentazione presentata, non superiori al 50%.

     Nelle annate di crisi di collocamento dei prodotti nel rispetto della vigente regolamentazione di mercato comunitario [29], la Giunta Regionale, con propria deliberazione, adottata su conforme parere della Commissione Consiliare permanente per l'Agricoltura, può disporre anche tramite l'ERSA interventi straordinari per il ritiro, la commercializzazione e la trasformazione industriale.

 

TITOLO VI

SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE

 

     Art. 28. (Fondo di rotazione).

     Il fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice di cui all'art. 44 della Legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10 e all'art. 20 della Legge Regionale 16 giugno 1981, n. 17 è incrementato della somma di lire 2,5 miliardi annui.

     Da tale fondo sono tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le anticipazioni vanno fatte in base alle pratiche istruite e dichiarate pagabili dalle banche, e le stesse vanno liquidate entro 20 giorni dall'accredito delle anticipazioni.

     Il tasso di interesse a carico delle categorie beneficiarie è stabilito nella misura del 5%.

     Alla concessione dei mutui, regolati dalle finalità, dai criteri e dalle disposizioni previsti per l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 e della legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

     Il provvedimento esecutivo di liquidazione è emesso dal funzionario delegato del Settore Agricoltura.

 

TITOLO VII

INTERVENTI PER LA DIFESA

DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

 

     Art. 29. (Agevolazioni).

     A favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o/e da eccezionali avversità atmosferiche, la Regione può disporre l'anticipazione, agli aventi diritto, delle agevolazioni previste all'art. 1 della Legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge per:

     - pronto intervento;

     - ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrabili per effetto della perdita del prodotto, ivi compreso il lavoro del coltivatore;

     - provviste dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale ed estinzione delle passività [30];

     - riconoscimento, in caso di prodotto assicurato, della differenza tra danno risarcibile, secondo parametri vigenti, e risarcimento assicurativo agevolato ai fini dell'applicazione dell'art. 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [31].

     - ricostruzione e ripristino delle strutture fondiarie aziendali delle strade interpoderali e delle opere pubbliche di bonifica [32].

 

     Art. 30. (Riconoscimento dell'evento calamitoso).

     La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura, in attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 590/81 ove si ravvisino particolari ragioni di urgenza che rendano necessario un intervento immediato, riconosce l'eccezionalità degli eventi, delimita le zone e stabilisce i tipi di intervento da attuare.

     Il provvedimento va pubblicato immediatamente sul B.U.R.A., e costituisce proposta, al Ministero dell'Agricoltura, per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ai sensi del citato art. 4 della legge 590/81.

 

     Art. 31. (Anticipazione fondi).

     In caso di mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso, le spese anticipate dalla Regione, non reintegrabili, fanno carico al bilancio regionale.

     Analogamente, fanno carico al bilancio regionale, eventuali somme anticipate eccedenti le assegnazioni disposte dal Ministero dell'Agricoltura, in applicazione della Legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

     Art. 32. (Presentazione domande).

     Le domande intese ad ottenere i benefici di legge vanno presentate alle Unità Territoriali per l'Agricoltura, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento della Giunta regionale, che delimita le zone danneggiate, pena la decadenza del diritto.

 

     Art. 33. (Concorso negli interessi).

     Il concorso negli interessi per le operazioni creditizie e di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 in relazione al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per tali operazioni il tasso di interesse è fissato al 6%, secondo le modalità e per i soggetti indicati al punto C) dell'art. 1 L. 590/81.

     Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato, in annualità costanti posticipate, al tasso agevolato in vigore al momento dell'erogazione, e potrà anche essere corrisposto agli Istituti ed Enti regolarmente convenzionati con la Regione e con il loro assenso, in unica soluzione, scontato all'attualità sulla base di appositi rendiconti mensili, regolarmente vistati dal Collegio Sindacale.

     La Giunta regionale provvede con proprio atto alla liquidazione del concorso negli interessi sui prestiti erogati, dandone comunicazione alla Commissione Consiliare Agricoltura.

     Alla ripartizione dei fondi tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 34. (Rinvio ad altre disposizioni).

     Le disposizioni contenute nelle leggi 21 luglio 1960, n. 739; 25 maggio 1970, n. 364; 15 ottobre 1981, n. 590 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili, in quanto non contrastanti con la presente legge.

     Per la liquidazione dei contributi in conto capitale previsti per il ripristino di strutture danneggiate da eventi calamitosi ex art. 4 della legge 364/70, possono essere corrisposti acconti in base a più stati di avanzamento di esecuzione dei lavori.

     La L.R. 16 giugno 1981, n. 18 «Anticipazioni regionali per interventi contributivi a seguito di calamità naturali e avversità atmosferiche» è abrogata.

     Gli adempimenti procedurali e gli atti istruiti in base alla L.R. 16 giugno 1981, n. 18, per il riconoscimento di calamità naturali e avversità atmosferiche, non ancora definiti mantengono la loro efficacia.

     Le domande intese ad ottenere i benefici della citata Legge regionale sono finanziabili con la presente legge.

 

     Art. 35. (Consorzi di difesa produzioni intensive).

     Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Regione può anticipare, ai Consorzi di difesa delle produzioni intensive operanti nel territorio regionale, il contributo dello Stato di cui all'art. 10 della Legge 590/81, comma 5°, punto 2, sulla base del relativo conto consuntivo.

     Ai Consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi della Legge 25 maggio 1970, n. 364, per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, determinate dal Ministero dell'Agricoltura ai sensi della Legge 590/81, con particolare riguardo a quelle viticole, olivicole e frutticole, contro la grandine, le gelate e le brinate, la Regione può concedere un contributo annuo per alimentare la cassa sociale nella misura massima dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.

     Alla concessione e liquidazione delle agevolazioni previste nel presente articolo, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 36. (Prestiti impianti protettivi).

     La Regione autorizza la concessione di prestiti quinquennali, ai sensi dell'art. 20 della presente legge, ai Consorzi di difesa delle produzioni intensive, costituiti ai sensi della Legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate a favore dei soci del Consorzio stesso.

     I beneficiari sono obbligati a non distogliere le opere per un periodo di anni 5 e debbono impegnarsi a corrispondere le rispettive quote annuali di prestito, tramite ruoli consortili sottoposti al visto di esecutorietà dell'Intendente di Finanza competente per territorio.

 

TITOLO VIII

INTERVENTI STRUTTURALI

 

     Art. 37. (Strutture aziendali).

     Allo scopo di migliorare le condizioni abitative nelle campagne a favore delle categorie agricole previste dalla Legge 457/78 è concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi per operazioni di mutuo, della durata massima di anni 20, oltre a due anni di preammortamento, sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio regionale al tasso agevolato a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 30% di quello globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento [33] sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere di costruzione, ampliamento e riattamento dei fabbricati rurali, compresi i relativi allacciamenti viari (telefonici ecc.) [34], elettrici ed idraulici, destinati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, nonché alla costruzione dei vani destinati alla conservazione delle scorte e dei prodotti ed al deposito degli attrezzi e delle macchine agricole.

     Limitatamente ai coltivatori diretti, mezzadri ed affittuari residenti nelle zone montane o svantaggiate può essere concesso, in alternativa al mutuo, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     Gli aiuti previsti dal presente articolo, fatta eccezione per le abitazioni, non possono superare quelli previsti all'art. 23 o il valore in capitale equivalente [35].

     La concessione del beneficio è subordinata alla condizione che gli aventi diritto e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel Comune di residenza o in quelli limitrofi e non abbiano goduto, per lo stesso fine, di altre provvidenze.

     Le domande debbono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed entro il 31 marzo e 30 settembre per gli anni successivi [36].

     Sulla base di tali domande e delle disponibilità di bilancio, l'Ispettorato Provinciale Agricoltura redige una graduatoria, in base ai criteri che sono stabiliti dal Consiglio regionale.

     Alla concessione del mutuo di cui al - presente articolo si provvede mediante delibera della Giunta regionale, la cui copia è trasmessa per conoscenza alla Commissione Consiliare Agricoltura entro cinque giorni.

     «Alla liquidazione del concorso regionale provvede il funzionario delegato del Settore Agricoltura sulla base degli atti di quietanza prodotti dagli Istituti di Credito» [37].

 

     Art. 38. (Strutture civili).

     La Regione, sulla base di precisi parametri, provvede al riparto delle disponibilità finanziarie previste nel quadriennio 1982/85, a favore dei Comuni singoli o associati per il riattamento e la costruzione di strade rurali al servizio principalmente dell'agricoltura e della selvicoltura [38], nonché per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali.

     Tali Enti redigono il programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 6O giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riparto dei fondi.

     Trascorso tale termine vi provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura.

     Per la realizzazione delle opere indicate al 1° comma del presente articolo, ad eccezione degli elettrodotti, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino all'intera spesa ritenuta ammissibile.

     L'erogazione del contributo può avvenire per stato di avanzamento dei lavori fino all'80% del contributo medesimo mentre, il residuo 20%, verrà corrisposto dopo gli accertamenti di avvenuta regolare esecuzione delle opere.

     Prima dell'inizio dei lavori, può essere erogato un acconto fino al 30% dell'importo del contributo.

     Alla progettazione, controllo, sorveglianza e manutenzione delle opere programmate di cui al 1° comma del presente articolo, provvedo no i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Bonifica competenti per territorio, quali organismi operativi delle Associazioni di Comuni.

     Per i progetti ammessi alle provvidenze comunitarie ai sensi del Reg. CEE 1760/78, la Regione concede, sulla spesa ammessa, il contributo integrativo in conto capitale nella misura pari alla differenza fra la spesa ammessa e l'aliquota del contributo concesso dal FEOGA.

     Fino alla costituzione delle associazioni dei Comuni i loro compiti sono affidati alle Comunità montane per i territori di loro competenza. Per i territori dove non operano le Comunità Montane tali compiti sono affidati ai singoli Comuni.

 

     Art. 39. (Elettrodotti).

     Per quanto attiene all'elettrificazione rurale, l'ENEL o le aziende municipalizzate o le aziende elettriche comunali, sono incaricate di predisporre i piani esecutivi di intervento, di intesa con le Associazioni dei Comuni.

     Detti piani comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, applicazioni elettrodomestiche ed aziendali, ivi compresi gli allacciamenti delle singole utenze, e riguardano:

     1) la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che risultano ancora sprovviste di servizio elettrico e nelle quali l'intensità degli insediamenti nuovi rende più urgenti gli impianti stessi;

     2) il potenziamento degli elettrodotti rurali esistenti, per favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole.

     L'onere per la realizzazione di detti piani è posto, per l'80% a carico della Regione, e per il 20% a carico dell'ENEL o delle aziende municipalizzate o aziende elettriche comunali, mediante la convenzione di cui al 5° comma del presente articolo.

     L'esecuzione degli interventi approvati viene affidata alla Direzione dell'ENEL - Distretto d'Abruzzo - od alle aziende municipalizza te o aziende elettriche comunali che procedono alla realizzazione delle opere, sia direttamente, sia mediante gara di appalto.

     I rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate o comunali, sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema viene preventivamente approvato dalla Giunta regionale, di intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     I programmi ed i piani esecutivi sono approvati dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità o a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

     Per i progetti ammessi alle provvidenze comunitarie ai sensi del Regolamento CEE 1760/78, la Regione concede, sulla spesa ammessa, il contributo integrativo in conto capitale, nella misura pari alla differenza fra l'aliquota dell'80%, e l'aliquota del contributo concesso dal FEOGA.

     Gli interventi di cui al presente articolo, per quanto concerne la disponibilità dei fondi, rientrano nella norma di cui al 1° comma del precedente art. 38.

 

     Art. 40. (Opere realizzate con il concorso FEOGA).

     Al fine di assicurare la realizzazione delle opere a concorso FEOGA riferite esclusivamente ad infrastrutture civili come previsto dai criteri di eleggibilità determinati dallo stesso FEOGA [39], promosse dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e già ammesse ai benefici comunitari e a quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65, che per le mutate condizioni di mercato subiscono aumenti delle relative spese in sede di appalto o per oneri revisionali, sono concessi all'Ente suddetto:

     a) un contributo pari al 60% della spesa ammissibile;

     b) il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento fino a venti anni, e di preammortamento fino a due anni, per operazioni di mutui integrativi a tasso agevolato a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 30% di quella globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso. Tale concorso è determinato ai sensi della L.R. 25 agosto 1978, n. 49 [40].

     L'autorizzazione alla stipula dei mutui viene concessa con provvedimento della Giunta regionale. la quale è altresì, autorizzata ad erogare all'Ente regionale di sviluppo Agricolo, come anticipazione con obbligo di rendiconto, sia le somme assegnate come contributo della presente legge, in relazione all'aggiudicazione dei lavori, sia quelle di cui al primo comma dell'art. 2 della Legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65.

     In conformità al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1979, n. 65 l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo, ove non provveda ad estinguere anticipatamente i mutui di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzato ad iscrivere, nel proprio bilancio, gli importi relativi alle rate di preammortamento e ammortamento dei mutui suddetti, con la garanzia della Regione prevista all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

     La garanzia opera in base alle relative deliberazioni autorizzative dei mutui adottati dall'Ente, approvate dalla Regione, ai fini delle relative assegnazioni annuali per fronteggiare le rate di rimborso contrattuale stabilite.

     Resta confermato lo stanziamento di L. 2.000 milioni di cui all'art. 2 della L.R. 11 dicembre 1979, n. 65, per gli scopi ivi previsti, da erogarsi come contributo all'ERSA, con le modalità di cui al precedente secondo comma.

     Per il completamento degli interventi di cui all'art. 1 della stessa L.R. 65/79 viene disposto lo stanziamento di L. 1.000 milioni.

 

     Art. 41. (Valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - lavorazione e conservazione).

     Al fine di favorire la realizzazione di impianti fissi o mobili a carattere aziendale, se la dimensione dell'azienda lo giustifichi, e, interaziendale, zonale o regionale rivolti alla manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli [41] e zootecnici e dell'acquacoltura la Regione interviene per la loro acquisizione, realizzazione, ampliamento, ammodernamento e completamento, con le seguenti provvidenze;

     A) per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati e le Cooperative singole o associate, costituite con prevalenza da coltivatori diretti:

     1) contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

     In alternativa

     2) contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo agevolato, per il restante 50% della durata massima di anni 20;

     B) per gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli od associati e le cooperative costituite con prevalenza di questi:

     1) contributi in conto capitale nella misura del 5% della spesa ritenuta ammissibile.

     In alternativa

     2) contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo agevolato per il 40% della durata massima di 20 anni;

     C) per gli altri imprenditori agricoli singoli od associati:

     1) contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

     In alternativa

     2) mutuo agevolato del 70% della spesa ritenuta ammissibile della durata massima di 20 anni.

     Per gli impianti già realizzati che si intendono acquistare, la spesa ammissibile sarà determinata al netto dell'eventuale contributo pubblico concesso da Comuni, Province, Regione o altri Enti anche nazionali, sia per l'acquisto del terreno, che per la costruzione dello stabile e l'acquisto degli impianti.

     Tale norma si applica anche per le acquisizioni di cui al successivo art. 42.

     In caso di intervento della CASMEZ, qualora gli interventi concessi siano meno vantaggiosi, la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, interviene mediante integrazioni dell'intervento CASMEZ fino alla concorrenza del beneficio previsto dal presente articolo.

     La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione della mappa degli impianti esistenti nel territorio della Regione e a formulare annualmente un piano degli interventi necessari, in base alle produzioni regionali accertate.

     Gli stessi benefici di cui al presente articolo sono concessi per spese di completamento di impianti parzialmente finanziati dallo Stato.

     Per le iniziative ammesse alle sovvenzioni in conto capitale del FEOGA, in applicazione del Reg. CEE 355/77, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ammessa [42].

 

     Art. 42. (Trasformazione).

     La Regione favorisce l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici [43] e di impianti di produzione integrata, comprese le attrezzature e impertinenze con i seguenti interventi:

     A) iniziative ammesse a finanziamento FEOGA (Reg. 355/77):

     - contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile;

     B) iniziative ammesse nei programmi CASMEZ:

     - su richiesta di Società per Azioni con partecipazione azionaria non inferiore a 1/3, da parte di cooperative agricole - singole od associate - a maggioranza di Coltivatori diretti ed assimilati operanti in Abruzzo;

     - limitatamente a tale quota azionaria, comunque non comprendente il finanziamento Cassa, un contributo in conto capitale nella misura del 50% ed un mutuo agevolato per il restante 50% della durata massima di 20 anni.

     Quando trattasi di Consorzi di Cooperative Agricole, tale intervento della Regione è esteso all'intera differenza tra la spesa del programma e la quota sussidiaria della Cassa;

     C) iniziative non sovvenzionabili dalla CEE e non finanziabili dalla CASMEZ, per insufficienza di fondi o per cause non addebitabili ai richiedenti:

     1) a favore di società per Azioni convenzionate con Cooperative di produttori agricoli conferenti non meno del 50% del prodotto da trasformare:

     contributo in conto capitale, nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo per il 25% di tale spesa;

     2) a favore di cooperative di produttori, singoli o associati, con maggioranza di coltivatori diretti:

     contributo in conto capitale, pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

     Tale beneficio è esteso, limitatamente alle opere di ammodernamento, agli impianti esistenti e attualmente gestiti dalle società a partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA.

     Per gli impianti già realizzati che si intendono acquisire, la spesa ammissibile sarà determinata al netto dell'eventuale contributo pubblico concesso dai Comuni, Province, Regione o altri Enti anche nazionali, sia per l'acquisto del terreno, che per la costruzione dello stabile e l'acquisto degli impianti.

     Le operazioni di acquisizione che riguardano imprese il cui titolare si trova nella condizione di cui all'art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sono finanziabili solo se avvengono in sede di liquidazione fallimentare [44].

     I benefici di cui alla precedente lettera C) sono concessi, previo accertamento tecnico-economico, sulla base di un progetto di fattibilità che garantisce l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.

     La Regione interviene con la concessione del proprio finanziamento per l'ampliamento, l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti demaniali realizzati a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, in gestione da parte di organismi cooperativi.

 

     Art. 43. (Commercializzazione dei prodotti agro-alimentari).

     Per incentivare la conquista dei mercati da parte dei prodotti agricoli e zootecnici abruzzesi freschi e/o trasformati, la Regione favorisce la costituzione di idonei organismi cooperativi o centri regionali e interregionali di supporto alla commercializzazione ed all'informazione di mercato costituiti, questi ultimi, dall'ERSA con la partecipazione delle Associazioni di produttori.

     A questo fine, la Regione interviene con le seguenti provvidenze:

     A) per le cooperative agricole singole o associate e le imprese di trasformazione dei prodotti agro-alimentari comprese quelle attualmente gestite direttamente o indirettamente dall'ERSA:

     - un contributo pari al 75% della spesa effettivamente sostenuta e risultante in bilancio e giustificata dall'entità del fatturato per la pubblicità dei prodotti offerti al mercato, con esclusione delle spese riguardanti le sponsorizzazioni e proporzionale all'entità dell'incremento del fatturato conseguito.

     Per le cooperative singole o associate, rimangono confermate le provvidenze creditizie sulla gestione, previste dall'art. 27 della presente legge;

     B) per i centri regionali e interregionali di supporto alla commercializzazione:

     - un contributo pari alla spesa sostenuta per la migliore conoscenza del mercato e la pubblicità del prodotto [45] riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e risultante dal bilancio consuntivo.

     Tale contributo è, altresì, subordinato all'accertamento dell'entità del prodotto commercializzato;

     C) a favore delle società commerciali operanti sui mercati esteri sono concessi, in rapporto al volume di affari conseguiti con la vendita di prodotti agricoli di provenienza dal territorio regionale indicati annualmente dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, i seguenti contributi:

     - 2% a titolo di partecipazione alle spese promozionali, calcolato sul volume di affari per la parte eccedente il fatturato dell'anno precedente, dei prodotti abruzzesi;

     - 1%, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti per le dilazioni dei pagamenti concessi agli acquirenti esteri e non trasferiti a carico dei produttori conferenti.

     I contributi vengono erogati, per ciascun esercizio finanziario, in tre soluzioni quadrimestrali, previa presentazione delle fatture comprovanti l'avvenuta vendita. Tali aiuti non possono superare i costi reali per la pubblicità sostenuti dalle imprese [46].

     Per la realizzazione, l'ammodernamento ed ampliamento di impianti ed attrezzature occorrenti al conseguimento dei fini di cui al 1° comma la Regione interviene, quando la dimensione lo giustifichi, con un contributo in conto capitale del 50% ed un mutuo agevolato ventennale del restante 50% a favore delle Cooperative e loro Consorzi o degli organismi regionali o interregionali di supporto alla commercializzazione, previsti al 1° comma del presente articolo.

     Sono compresi gli oneri per la realizzazione di appropriate reti e mezzi di trasporto, nonché la costituzione, nelle zone nazionali ed estere di grande consumo, di depositi, centri di supporto alla commercializzazione e di smistamento, e centri di vendita, riguardanti esclusivamente prodotti abruzzesi.

     Per le iniziative ammesse alle sovvenzioni in conto capitale del FEOGA, in applicazione del Reg. CEE 355/77, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ammessa [47].

 

     Art. 44. (Marchio di provenienza e qualità) [48].

 

     Art. 45. (Iniziative Promozionali).

     La Regione, per le produzioni tipiche delle aziende singole ed associate, che, per qualità e quantità, richiedono un'azione di sostegno per il loro inserimento nei canali distributivi e nella comunicazione commerciale nazionale ed estera, si avvale [49] del Centro regionale di supporto di cui al precedente art. 43, col quale concorda annualmente l'elaborazione del programma globale di intervento regionale.

 

TITOLO IX

SVILUPPO E DIFESA DELLE COLTIVAZIONI [50]

 

     Art. 46. (Coltivazioni arboree ed erbacee) [51].

     I programmi zonali, di cui all'art. 2 della presente legge, per quanto attiene al settore delle coltivazioni erbacee e arboree, individuano:

     a) le specie e le varietà da incentivare o disincentivare;

     b) la dimensione minima e massima di investimento nel territorio per ciascuna specie;

     c) le strutture zonali per la cernita, lavorazione e conservazione dei prodotti, in attuazione delle indicazioni del programma regionale e coerenti con le qualità delle produzioni programmate.

     Per ciascuna delle specie colturali, i programmi individuano, nel territorio, le aree a spiccata vocazione e quelle a media vocazione. Le incentivazioni per quest'ultima sono concesse nella misura del 70% rispetto alle prime.

     La Regione incentiva le specie arboree ed erbacee elencate nell'allegato A di cui alla presente legge.

     Questo è sottoposto a verifica biennale ed eventualmente aggiornato con atto amministrativo della Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare Agricoltura.

     La Regione contribuisce alle spese di impianto per ciascuna delle colture, sulla base di una normativa tecnico-finanziaria predisposta dagli Uffici Tecnici Regionali, entro 60 giorni dall'inizio di ogni annata agraria.

     L'entità di tale contributo, in conto capitale, è stabilita nel 40% della spesa ritenuta ammissibile.

     Nelle zone irrigue, allo scopo di eliminare vecchi impianti di vigneti o di vigneti promiscui e, limitatamente a tali interventi, il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 47. (Colture in serra fungaie e tartufaie (59).

     Allo scopo di incentivare la produzione orticola ad alto reddito e produzioni floricole di tartufi [52] e di funghi, la Regione interviene sulle spese di impianto, delle strutture fisse e relativi impianti di irrigazione, riscaldamento ed aerazione con i seguenti benefici:

     a) per i coltivatori diretti e assimilati singoli o associati e imprenditori agricoli a titolo principale [60], un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e, per il 40% concessione di un mutuo a tasso agevolato con garanzia fidejussoria a nome e per conto della Regione da parte dell'ERSA, della durata massima di anni 20;

     b) per tutti gli altri imprenditori agricoli, singoli o associati, concessione di un mutuo a tasso agevolato nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile, della durata massima di 20 anni.

     Gli aiuti Regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti dall'art. 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [53].

 

     Art. 48. (Colture protette).

     Allo scopo di incentivare produzioni orticole-floricole-frutticole in coltura protetta onde ottenere maturazioni precoci e tardive, la Regione interviene con un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per il solo acquisto e posa in opera di strutture mobili ed idonee a ritardare o anticipare l'epoca di raccolta di determinate specie-colturali.

     Con normativa tecnico-finanziaria da emanare entro 60 giorni dall'inizio di ogni annata agraria, la Giunta regionale indica i vari tipi di strutture cori il relativo prezziario, onde determinare - con maggiore rispondenza - l'entità della spesa ammissibile.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti dall'art. 23 della presente legge e il valore in capitale equivalente [54].

 

     Art. 49. (Olivicoltura).

     Allo scopo di incentivare il miglioramento e la redditività dell'olivicoltura, sia da olio che da mensa, la Regione interviene - per i soli reimpianti - con i benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 46.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti dall'articolo 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [55].

 

     Art. 50. (Viticoltura e tabacchicoltura).

     Allo scopo di facilitarne le riconversioni e le ristrutturazioni produttive in ottemperanza alla normativa comunitaria esistente nella materia ivi compreso il piano di azione viti-vinicola [56], i benefici di cui al penultimo comma dell'art. 46 sono estesi ai reimpianti di vigneti per uva da vino nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1977, n. 55 e - comunque - non serviti da impianti irrigui.

     La Regione, allo scopo di favorire il superamento della crisi del settore tabacchicolo, interviene con iniziative rivolte al miglioramento qualitativo della produzione.

     La Regione, al fine di favorire la produzione di alcune varietà di tabacco più richieste dal mercato, concede un contributo differenziato a seconda delle varietà e sino ad un massimo di L. 400 mila ha. coltivato, a favore di Cooperative singole ed associate ed Associazioni di produttori. Detto contributo è legato, inoltre, alla stipula del contratto da parte del produttore con una industria trasformatrice regionale, alla produzione minima per ettaro ed a norme di qualità derivanti da appropriate tecniche colturali. I semi delle varietà di tabacco da incentivare, la produzione minima per ettaro, le norme di qualità nonché la quantificazione del contributo a seconda delle varietà e classi di qualità, sono fissati con atto di Giunta, sentito il Comitato tecnico consultivo per la tabacchicoltura, entro 90 giorni dall'inizio di ogni annata agraria.

     Il controllo di rispondenza sulle varietà e sulle norme di qualità e di appropriata tecnica colturale, viene effettuata in campo ed al momento del conferimento del prodotto alle industrie trasformatrici regionali, dalle Associazioni dei produttori e dai periti dell'industria.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'art. 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [57].

 

     Art. 51. (Frutticoltura).

     La Regione attribuisce rilevante interesse allo sviluppo delle colture frutticole con particolare riguardo, sia a quelle maggiormente richieste dal mercato allo stato fresco, sia a quelle idonee alla trasformazione industriale e ne favorisce le riconversioni e le ristrutturazioni produttive in ottemperanza alla normativa comunitaria esistente in materia [58].

     Per tali colture la Regione, oltre ai benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 46 per le spese di impianto, assicura direttamente o tramite Centri di sperimentazione o Cooperative di servizio, interventi finanziari o di assistenza tecnica e commerciale di cui agli artt. 9 e 24 della presente legge, tutti rivolti al potenziamento qualitativo e quantitativo del prodotto per renderlo più remunerativo.

     A tali prodotti, la Regione attribuisce priorità per la realizzazione di strutture aziendali e interaziendali rivolte alla cernita, lavorazione e conservazione, previste dall'art. 41 della presente legge.

 

     Art. 52. (Selezione clonale e risanamento delle vite e dell'olivo e di altre colture ad alta specializzazione).

     La Regione, «per facilitare le riconversioni e le ristrutturazioni produttive in ottemperanza alla normativa comunitaria esistente nella materia e» [59] allo scopo di valorizzare ed esaltare la redditività della viticoltura e della olivicoltura abruzzese, promuove la selezione clonale ed il risanamento sanitario dei vitigni tipici abruzzesi nel rispetto del D.P.R. n. 1164 del 24 dicembre 1969, n. 543 del 29 luglio 1974, nonché la selezione clonale delle «cultivar» locali dell'olivo.

     Il compito di cui al presente articolo è affidato all'ERSA, che si avvale delle sue strutture tecniche operative, nonché della collaborazione di tecnici del 2° Dipartimento Agricoltura Foreste ed Alimentazione e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti di ricerca altamente qualificati e dotati di strutture adatte al risanamento ed ai controlli selettivi della vite e dell'olivo.

     L'ERSA opera, sentito il parere di un comitato consultivo tecnico- scientifico, presieduto dal Presidente dell'Ente stesso o da un suo delegato e composto da:

     n. 1 dipendente dell'VIII livello della Regione Abruzzo;

     n. 1 funzionario dell'ERSA che svolge anche compiti di Segretario;

     n. 2 rappresentanti designati dalle Associazioni di produttori olivicoli;

     n. 2 rappresentanti designati dagli oleifici cooperativi;

     n. 2 rappresentanti designati dalle Associazioni dei produttori viticoli;

     n. 2 rappresentanti designati dalle Cantine Sociali;

     n. 3 esperti - a livello universitario - in viticoltura, olivicoltura e patologia vegetale, designati dal Presidente dell'ERSA;

     n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

     Alla nomina dei membri del Comitato di cui al precedente comma provvede il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti ed organizzazioni interessate.

     Entro il 30 novembre di ogni anno l'ERSA è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale 20 Dipartimento Agricoltura Foreste ed Alimentazione - il programma operativo predisposto dal Comitato Tecnico scientifico.

     Per ognuno dei due settori operativi, olivicolo e viticolo, può essere costituito un sottocomitato tecnico scientifico convocato dal Presidente dell'ERSA per formulare pareri e proposte sull'attività in corso o su quelle da programmare nei rispettivi settori di competenza.

     Le somme stanziate annualmente a favore dell'ERSA per i compiti ad esso affidati, ai sensi del presente Titolo, sono erogate all'inizio di ogni esercizio finanziario, e vengono rendicontate dall'ERSA sulla base delle certificazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

     Alle predette certificazioni deve essere allegata una relazione del Comitato tecnico scientifico sull'attività svolta.

     I benefici di cui al presente articolo sono estesi ad altre colture ad alta specializzazione, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

 

     Art. 53. (Difesa antiparassitaria).

     Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture erbacee ed arboree da parassiti animali e vegetali, la cui azione si basa sull'obbligatorietà [60] la Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile a favore di Cooperative, Consorzi ed Associazioni di produttori, per l'acquisto di fitofarmaci, direttamente effettuato e per l'esecuzione delle operazioni di lotta antiparassitaria [61].

     La Giunta - regionale, sentito l'Osservatorio per le malattie delle piante, fissa l'elenco delle colture [62] dei parassiti da combattere ed i principi attivi da impiegare per gli scopi di cui al comma precedente.

     Qualora si verifichi, nel corso dell'annata agraria, e, per una coltura ha quelle indicate, un attacco di straordinaria rilevanza da parte di un parassita non indicato nel programma di lotta già formulato, può essere accettata domanda con procedura d'urgenza.

     In tal caso, però, la domanda viene istruita per la concessione dei benefici contributivi di cui al primo comma, dopo che l'Osservatorio avrà accertato la straordinarietà dell'evento e si sarà espresso sul tipo di lotta fitosanitaria da affrontare o sulla validità di quanto già effettuato.

     Per la prosecuzione degli interventi di cui alla Legge Regionale 31 dicembre 1974, n. 53, già rifinanziata con Leggi Regionali 9 gennaio 1979, n. 10 e 16 giugno 1981, n. 17, è stanziata una dotazione annuale, dal 1982, di L. 600 milioni a favore dell'ERSA.

 

     Art. 54. (Attività vivaistica e sementiera).

     La Regione, allo scopo di favorire l'attività specializzata vivaistica e di produzione di sementi per la selezione, miglioramento e riproduzione di materiali destinati all'Agricoltura regionale o extra-regionale, concede i seguenti benefici:

     a) mutuo agevolato del 60% della spesa ammessa, per l'acquisto del terreno destinato al vivaio o alla produzione dei sementi, limitato all'estensione ritenuta necessaria per la dimensione ottimale e con vincolo decennale;

     b) contributo del 50% nelle opere di impianto.

     Gli aiuti previsti dal presente articolo non possono superare quelli previsti all'art. 23 o il valore in capitale equivalente [63].

     Considerando che queste iniziative assumono il significato per la Regione di esperienze pilota, onde facilitarne il consolidamento [64] gli imprenditori agricoli residenti in Abruzzo, che si approvvigionano presso i suddetti impianti situati nel territorio regionale, hanno diritto ad un contributo pari al 10% della spesa sostenuta e documentata per tali forniture.

 

     Art. 55. (Controllo sementizio).

     In attuazione degli artt. 1, 66 e 74 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 le funzioni amministrative previste all'art. 1 della Legge 18.6.1931, n. 987 sono esercitate dal Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste competente per materia o suo delegato, responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla predetta legge e dal regolamento di applicazione approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 (X).

     In attuazione degli artt. 1, 64 e 66 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni amministrative di cui alla Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge medesima.

     I delegati ministeriali di cui all'art. 2 della legge 987/31, nell'ambito delle proprie funzioni, possono accertare la sussistenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della menzionata legge.

 

     Art. 56. (Interventi nel settore pataticolo).

     Per il sostegno e la riqualificazione delle produzioni pataticole, con particolare riferimento a quelle del comprensorio del Fucino, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni adottate su conforme parere della Commissione Consiliare permanente per l'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali, è autorizzata a disporre un complesso di interventi organici, riguardanti principalmente:

     a) l'incentivazione delle varietà più richieste dal mercato, mediante la diffusione da parte di organismi cooperativi, di tuberi-seme certificati con contributi per il loro acquisto e per la loro produzione, anche per la campagna 1982;

     b) la concessione di contributi di cui all'art. 27 della presente legge con preferenza prioritaria per le patate conferite alle industrie di trasformazione e per le produzioni alternative lavorate e commercializzate dagli organismi cooperativi.

     Per le produzioni relative al 1981, avviate alle industrie di trasformazione, la Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a concedere agli organismi cooperativi interessati le stesse agevolazioni;

     c) la costituzione di uno specifico centro di supporto per la commercializzazione e il collegamento con i centri e gli organismi nazionali ed internazionali di ricerca e di studio;

     d) la realizzazione di due aziende pilota e il potenziamento del laboratorio di analisi gestito dall'ERSA, e l'assistenza tecnica alle aziende pataticole;

     e) la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 41, 42 e 43 con il concorso del 70% della spesa ammessa come ivi previsto e nel costo degli interessi per il mutuo integrativo per la differenza, anche in favore dell'ERSA, per la realizzazione e il completamento di impianti, e particolarmente per l'acquisto di attrezzature specifiche di cernita, calibratura e confezionamento per il mercato;

     f) la concessione di contributi straordinari per l'avviamento dell'impianto demaniale di trasformazione industriale di Celano, per l'estinzione di passività onerose al 31 dicembre 1981 e di un fondo di dotazione da erogare anche tramite l'ERSA in favore dell'organismo consortile interessato, per il potenziamento dello svolgimento delle attività produttive e commerciali nel settore pataticolo e nei comparti produttivi integrativi e alternativi.

     Le deliberazioni della Giunta regionale per gli interventi di cui ai punti a), c), d) ed e), limitatamente agli interventi di cui all'art. 43 della presente legge, f) dovranno essere adottate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Gli interventi di cui alle lettere a), e) e d) sono disposti tramite l'ERSA.

     Alla spesa occorrente si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai corrispondenti titoli di spesa previsti nella presente legge.

 

TITOLO X

ZOOTECNIA

 

     Art. 57. (Obiettivi).

     Gli aiuti regionali previsti nei seguenti articoli dal 68 al 72, riguardano allevamenti che non superano le 40 vacche da latte, confermandosi per tutti gli allevamenti bovini le norme indicate dalla L.R. 16 giugno 1981, n. 17 [65].

     La Regione sviluppa e potenzia il settore della zootecnia abruzzese con interventi finanziari e normativi differenziati e articolati, in conformità al programma quadriennale agricolo, avuto riguardo ai problemi dei diversi allevamenti, delle caratteristiche del territorio e delle categorie degli operatori interessati al settore.

     Per conseguire il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni zootecniche, la Regione finanzia programmi predisposti dalle Associazioni Provinciali Allevatori dall'Associazione Regionale degli Allevatori [66] e dalle Associazioni dei Produttori e dalle Cooperative di settore, anche ad integrazione di eventuali fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e di altri Enti.

     Tali programmi, formulati per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali, comprendono anche interventi volti al miglioramento della fertilità bovina, alla risoluzione della mortalità neonatale dei vitelli, alla lotta contro le mastiti bovine e ovine ed alla valorizzazione delle produzioni ottenute.

     Il controllo dell'attività svolta dalle Associazioni Allevatori è affidata alla Giunta regionale, la quale invia copia del rendiconto annuale alla Commissione Consiliare Agricoltura entro il 30 aprile di ogni anno.

     I predetti programmi sono coordinati dal Comitato Tecnico regionale permanente di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 47/4 del 28 luglio 1981.

     I parametri tecnici ed economici Per gli interventi in favore delle strutture di allevamento sono fissati dalla Giunta regionale sentita. la Commissione Consiliare Agricoltura.

     L'accertamento di regolare esecuzione delle strutture per l'allevamento di bovini, equini, suini, e caprini dovrà essere eseguito con il bestiame presente in stalla. La consistenza e la specie di tale bestiame devono corrispondere a quelle indicate nel provvedimento di concessione del finanziamento.

     Non verificandosi tali condizioni, le agevolazioni contributive [67] saranno erogate nella misura dell'80% della spesa ammessa. Il restante 20% sarà liquidato al momento in cui si verificheranno le condizioni di cui sopra.

 

     Art. 58. (Linee di intervento).

     La Regione favorisce lo sviluppo degli allevamenti con provvidenze rivolte a ricostituirne il patrimonio, a migliorarne il patrimonio genetico e sanitario e ad inserirli in ambienti adeguati per una loro rapida evoluzione tecnica ed economica.

     Per i bovini verrà favorito lo sviluppo delle razze, in funzione del loro naturale adattamento nei diversi ambienti agricoli abruzzesi.

     Per gli ovini e caprini la Regione, allo scopo di favorire il graduale superamento della transumanza e di risolvere i relativi problemi sociali, incentiva la realizzazione delle necessarie strutture.

     La Regione favorisce, altresì, la diffusione degli allevamenti minori per le specie indicate nei successivi articoli, sia per incentivare la produzione di carni alternative, sia per elevare il reddito agricolo a favore delle imprese familiari.

     Nei territori di montagna o ad economia marginale sono concessi incentivi per allevamenti di selvatici.

 

     Art. 59. (Allevamenti - controlli funzionali).

     La Regione, ad integrazione delle assegnazioni statali, concede finanziamenti ai programmi di selezione e controlli funzionali del bestiame, formulati dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori d'Abruzzo, in armonia con le linee di programma regionale.

     Il contributo, integrato come sopra, è concesso nella misura del 95% della spesa riconosciuta ammissibile.

     La Regione concede, altresì, per le attività istituzionali un contributo annuo all'Associazione Regionale degli Allevatori, il cui importo non potrà superare il 10% del contributo complessivamente liquidabile alle Associazioni Provinciali degli Allevatori per i programmi di cui ai precedenti commi [68].

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione sui contributi, commisurata al 70% del contributo concesso per i finanziamenti dei programmi dell'anno precedente [69].

 

     Art. 60. (Miglioramento genetico).

     La Regione concorre al miglioramento genetico degli allevamenti, attraverso le attività istituzionali del Centro di cui al precedente art. 7.

     Con il suddetto scopo e tenendo conto del carattere di iniziative pilota che le medesime assumono nella Regione per facilitarne il loro consolidamento [70] sono concessi i seguenti benefici:

     1) contributi in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta, per programma di fecondazione artificiale [71], - limitatamente alle razze ammesse dal Settore Agricoltura - attuati dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori, in conformità con gli indirizzi zootecnici fissati dalle Commissioni Zootecniche Provinciali competenti per territorio, a norma della legge n. 126 del 3 febbraio 1963 e successive modificazioni;

     2) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa, per programmi rivolti al potenziamento ed all'istituzione di centri di stoccaggio del seme per la fecondazione artificiale. Tali programmi possono essere presentati dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori, dalle Cooperative e da Agricoltori singoli o associati che dispongono di un numero di fattrici non inferiore a 100.

     Responsabile del Centro di stoccaggio deve essere, in ogni caso, un veterinario abilitato alla fecondazione artificiale;

     3) contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa, per i programmi di ristrutturazione e risanamento delle stazioni di fecondazione naturale;

     4) contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa per l'acquisto di manze gravide iscritte ai libri genealogici, e sottoposte a controlli funzionali;

     5) (Omissis) [72];

     6) contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa, per l'acquisto di riproduttori maschi miglioratori di razza pura [73] della specie bovina, ovina, caprina ed equina.

     Gli interventi di cui ai punti 4 e 6 sono concessi ad integrazione dell'aiuto creditizio di cui all'art. 20 della presente legge fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa;

     7) contributo in conto capitale fino all'importo di L. 45.000, per ogni capo bovino che resti all'alpeggio per un periodo di almeno tre mesi in attuazione dei programmi predisposti dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori, dalle Comunità Montane, dalle Associazioni dei Produttori e approvati dalla Regione.

     Il suddetto contributo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, sul costo della vita dell'anno precedente;

     8) premio di L. 25 mila per le agnelle e le caprette nate in purezza nella Regione dopo il 1 gennaio 1982 [74].

     Detto premio sarà limitato alla rimonta aziendale, fissata al 20% della consistenza numerica delle matricine del gregge. Tale premio ridotto al 50% per le altre agnelle e caprette nate in Abruzzo.

     Il numero delle agnelle e delle caprette premiate non può essere superiore a 200 capi.

     Il diritto al premio matura allorquando i soggetti compiono l'anno di età.

     Questo aiuto non è cumulabile con quello previsto dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, quando persegue le stesse finalità del presente articolo, e sarà sottoposto alle condizioni della Direttiva CEE n. 268/75 [75];

     9) un premio di L. 100 mila per i puledri nati dall'accoppiamento di fattrici con stalloni, regolarmente approvati dall'apposita Commissione istituita dalla Giunta regionale.

     I contributi previsti per i bovini, sono concessi solo a condizione che gli allevamenti siano certificati indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

     Per quanto concerne gli ovini, gli allevamenti devono essere certificati indenni da brucellosi.

     Hanno diritto al premio di cui al punto otto, le agnelle e le caprette sottoposte a vaccinazione con Rev. 1 [76].

     Per gli equini, gli allevamenti devono essere certificati indenni da morbo coitale maligno.

 

     Art. 61. (Risanamento degli allevamenti).

     Per conseguire il risanamento per la difesa dello stato sanitario degli allevamenti la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura, è autorizzata a finanziare programmi regionali di intervento concernenti:

     - la lotta contro la sterilità bovina e la mortalità neonatale dei vitelli;

     - la lotta contro le mastiti bovine ed ovine;

     - la lotta contro il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva degli equini;

     - la profilassi contro la mixomatosi dei conigli;

     - la profilassi della parassitosi degli ovini, caprini, bovini, conigli ed equini;

     - la lotta contro le altre forme morbose che arrecano danno agli allevamenti;

     - la bonifica ambientale.

     Detti programmi, ad eccezione di quello relativo alla lotta contro la sterilità bovina e la mortalità neonatale dei vitelli, comprendenti gli accertamenti diagnostici, l'acquisto di presidi sanitari e l'impiego di questi, sono formulati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, d'intesa con gli Uffici del 2° Dipartimento Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, col rappresentante del Servizio Veterinario Regionale e con le Associazioni Provinciali degli Allevatori, competenti per territorio.

     L'attuazione dei programmi è demandata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

     Le somme relative sono depositate in un apposito conto corrente dal quale l'Istituto preleva le cifre necessarie alla copertura delle spese effettuate per l'attuazione del programma, previa approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

     Per la formulazione dei programmi per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo-natale dei vitelli, la Regione si anale del Comitato Tecnico Regionale Permanente, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 47/4 del 28 luglio 1981. L'attuazione degli stessi è demandata alle Associazioni Provinciali degli Allevatori, secondo le norme e. le modalità previste dalla stessa delibera.

     Il 2° Dipartimento Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, provvede ad effettuare periodici controlli.

 

     Art. 62. (Ripristino soggetti abbattuti).

     Per facilitare la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale è concesso, ad allevatori inclusi nei programmi ufficiali per il risanamento della brucellosi e della tubercolosi, un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per l'acquisto dello stesso numero di soggetti riconosciuti infetti ed abbattuti.

     Sono ammessi ai benefici gli allevatori che ottemperino a tutte le norme profilattiche stabilite, per la circostanza, dall'Autorità Sanitaria locale, che aderiscono ai controlli funzionali e che acquistino soggetti iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai 36 mesi.

     In aggiunta al contributo è concesso il prestito agevolato previsto dall'art. 20 fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa.

 

     Art. 63. (Foraggicoltura).

     La Regione considera il potenziamento della foraggicoltura come condizione essenziale per lo sviluppo della zootecnia e, per tanto, concede agevolazioni ai produttori di foraggi e interviene per ridurre i costi di trasformazione dei prodotti foraggieri e quelli di vendita e di consegna agli allevatori.

     Nelle zone montane, svantaggiate o depresse [77], per consentire la razionalizzazione delle operazioni per la produzione di foraggi e al fine di diminuire il costo della mano d'opera per le operazioni di raccolta, la Regione, a titolari di aziende produttrici di foraggio, concede un contributo del 30% per l'acquisto di nuove macchine ad esclusione delle trattrici.

     L'erogazione del beneficio è, tuttavia, subordinata alla dimostrazione dell'economicità della spesa e della razionalità dell'impiego.

     Nelle suddette zone, alle aziende singole o associate che realizzano piani colturali organici per la produzione di scorte alimentari foraggiere per uso zootecnico, viene, altresì, concesso un contributo una tantum pari al 50% della spesa ammessa per l'impianto di prati artificiali monofiti o polifiti, da realizzarsi su terreni asciutti o irrigui.

     La spesa ammessa riguarda la lavorazione di fondo del terreno, la concimazione di fondo e l'acquisto di sementi selezionate.

     Per accedere alle provvidenze di cui ai commi precedenti, le superfici di terreno interessate non devono essere inferiori ad ettari 0,50 se trattasi di agricoltori singoli, e di ettari 5,00 se trattasi di agricoltori associati.

     La Regione, inoltre, attraverso le attività istituzionali del Centro regionale di ricerca e di sperimentazione agraria, di cui al precedente art. 7, che ne cura il coordinamento sia nella fase predispositiva che in quella attuativa, promuove programmi di ricerca scientifica inerenti alle analisi pedologiche e floristiche.

 

     Art. 64. (Irrigazione).

     L'irrigazione delle aziende foraggiere, in assenza degli interventi del Progetto Speciale irrigazione, sarà incentivata nei modi e con le procedure indicate nel precedente art. 16.

     Per le misure previste all'art. 16, lettera e) della presente legge si applicano quelle previste all'art. 23. della medesima o il valore in capitale equivalente [78].

 

     Art. 65. (Impianti di essiccazione).

     Per la realizzazione di impianti di essiccazione foraggi da parte di Cooperative di Produttori Agricoli, sono concessi contributi in conto capitale del 70% della spesa ammessa o, in alternativa, prestito agevolato quinquennale sull'intera spesa ritenuta ammissibile.

     Alle aziende singole produttrici di foraggi e di dimensioni compatibili con la realizzazione e la gestione economica di simili impianti, può essere concesso il prestito agevolato quinquennale, con le modalità del precedente art. 20.

 

     Art. 66. (Azioni pilota per l'aumenta dell'uso del patrimonio foraggero regionale)

     (Omissis) [79].

 

     Art. 67. (Strutture di allevamento, infrastrutture e servizi - Programmi di interventi).

     La Regione finanzia iniziative organicamente inserite nelle linee di programma regionale di sviluppo e nei programmi zonali del settore, per la realizzazione, l'ammodernamento ed il potenziamento di strutture, infrastrutture ed impianti fissi destinati agli allevamenti zootecnici.

     Nei programmi zonali vanno distinti gli interventi di competenza degli Enti Locali, quelli riguardanti cooperative di allevatori e quelli riguardanti aziende singole.

     Vanno, altresì, indicate le fonti e le forme di finanziamento.

     Gli indirizzi zootecnici da perseguire ai fini dell'incremento della produzione e le relative misure degli interventi, sono definiti e precisati nei successivi articoli.

 

     Art. 68. (Allevamento stanziale di montagna, di alta collina e di zona a scarsa produttività).

     Alle aziende singole o associate che utilizzano terreni di montagna, di alta collina o di zone scarsamente produttive per gli allevamenti bradi e semibradi bovini ed equini, di consistenza non inferiore a n. 15 capi adulti e, per gli allevamenti ovini-caprini, di consistenza non inferiore a n. 50 capi adulti, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 60% ed il concorso nel pagamento degli interessi su mutuo a tasso agevolato per il restante 40% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di ricoveri per il bestiame, di concimaie, abbeveratoi, fienili, silos, magazzini, rimesse attrezzi, di impianti per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, di recinzioni fisse, di strade di accesso e di miglioramento pascoli [80].

     La realizzazione di fienili sovrastanti a stalle è consentita nei soli territori classificati montani, ai sensi della legge 991 del 25 luglio 1952.

     Il carico di bestiame su detti pascoli, non può superare il rapporto di una UBA per ettaro e, comunque, il fabbisogno foraggiero per l'allevamento dovrà essere coperto per almeno il 70% da produzioni ottenute su terreni in proprietà e/o affitto, e/o mezzadria, e eventualmente integrate da produzioni provenienti da terreni disponibili per diritto di uso civico o per altre forme di possesso.

     Ai fini della presente legge sono considerate zone a. scarsa produttività, tutte quelle i cui territori, ricadenti comunque nell'ambito delle Comunità Montane e delle zone agricole svantaggiate, consentono l'allevamento dei bovini, ovini, caprini ed equini soltanto nella forma estensiva.

     Al fine di accelerare lo sviluppo zootecnico delle zone di collina e di montagna in attuazione del D.P.R. n. 11/1972 e n. 616/1977, le Comunità Montane e le Associazioni dei Comuni elaborano, d'intesa con l'ERSA e sentite le Organizzazioni Professionali, propri programmi speciali di intervento nell'ambito delle disposizioni che saranno impartite dalla Giunta regionale - Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione per la realizzazione degli obiettivi del programma quadro del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in recepimento del Regolamento CEE n. 1944/81 del Consiglio del 30 giugno 1981.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'art. 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [81].

 

     Art. 69. (Utilizzazione stagionale del territorio di montagna e di alta collina).

     I benefici di cui al precedente art. 68 sono concessi anche alle aziende singole o associate che conducono allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini in forma brada o semibrada, utilizzando solo stagionalmente i terreni di montagna o di alta collina, ma che dispongono, a qualsiasi titolo nell'ambito del territorio regionale, di una superficie aziendale, la cui estensione garantisca l'approvvigionamento di foraggio nella misura non inferiore al 50% del fabbisogno invernale.

     Per quanto attiene al necessario approvvigionamento integrativo alimentare del bestiame, gli allevatori possono fruire dei benefici previsti a favore delle cooperative di servizio, di cui all'art. 25 della presente legge.

     Gli interventi di cui trattasi possono essere realizzati su tutta la superficie aziendale.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'articolo 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [82].

 

     Art. 70. (Formazione delle unità aziendali di base).

     La Regione, per favorire la trasformazione dell'allevamento transumante in allevamento stanziale, concede le provvidenze, di cui ai precedenti articoli, agli allevatori che intendono dotarsi di un'azienda agraria sufficiente a consentire lo svernamento del bestiame con una produttività foraggiera non inferiore al 50% del fabbisogno invernale.

     Per la formazione di tale azienda, definita unità aziendale zootecnica di base, l'ERSA, avvalendosi delle facoltà previste dalla L.R. 12/79, mette a disposizione degli allevatori richiedenti i terreni acquisibili.

     Alla determinazione del valore da attribuire a tali terreni, provvede la Commissione prevista dalla legge 590 del 26 maggio 1965.

 

     Art. 71. (Infrastrutture e servizi).

     Per la realizzazione e la sistemazione [83] di strade di penetrazione, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale e per il bestiame per il miglioramento e [84] per la gestione a rotazione dei pascoli su terreni comunali previsti nel programma zonale agricolo, la Regione concede, a favore dei Comuni singoli ed associati e delle Comunità Montane, un contributo in conto capitale pari al 95% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 72. (Allevamenti stabulari ed intensivi).

     Per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture, infrastrutture ed impianti fissi per l'allevamento bovino ed equino è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 40% e il concorso nel pagamento di interessi per operazioni di mutuo, della durata massima di 20 anni, oltre a due ami di preammortamento, dell'importo pari al 40% della spesa ammessa, erogato da Istituti autorizzati all'esercizio del Credito Agrario di Miglioramento [85].

     Non sono ammesse ai benefici del precedente articolo le strutture riguardanti stalle con fienili sovrastanti.

     Le iniziative nel settore bovino ed equino sono finanziabili solo se riferite ad aziende, in grado di produrre almeno il 50% del fabbisogno alimentare di stalla.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'art. 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [86].

 

     Art. 73. (Allevamenti suinicoli).

     La Regione interviene nel settore suinicolo con le stesse provvidenze previste dal Progetto Speciale Zootecnia della Cassa per il Mezzogiorno, al termine dell'operatività di tale intervento.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'articolo 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente e il volume degli investimenti attuati non superano quelli necessari per creare 55 posti suini per azienda [87].

 

     Art. 74. (Allevamenti intensivi cunicoli, elicicoli, apistici, ovo- caprini e di lombrichi) [88].

     Per la realizzazione e il riattamento di strutture ed impianti accessori da adibire agli allevamenti cunicoli [89], elicicoli, apistici e di lombrichi, sono concessi un contributo fino al 70% della spesa ammessa ed un mutuo integrativo, per il restante 30%, a tasso agevolato e per la durata massima di 10 anni. Tale mutuo, a favore di cooperative agricole e [90] di imprese diretto-coltivatrici, cui sono assimilati gli affittuari coltivatori, i mezzadri ed i coloni, è garantito dall'ERSA.

     Il contributo è ridotto al 40%, ed il mutuo è elevato al 40%, per gli altri imprenditori agricoli. I parametri tecnici ed economici cono fissati dalla Giunta regionale.

     Le stesse provvidenze sono concesse per gli allevamenti intensivi ovo- caprini in stabulazione.

     Gli aiuti regionali concessi rientrano nei limiti di quelli previsti all'art. 23 della presente legge o il valore in capitale equivalente [91].

 

     Art. 75.

     Allo scopo di utilizzare, ai fini zootecnici, le superfici forestali e le terre marginali, la Regione favorisce gli allevamenti di animali selvatici su terreni demaniali e privati, con requisiti ambientali idonei per lo sviluppa di tale tipo di allevamento.

     Gli interventi per la realizzazione di complessi per l'allevamento in forma. esclusiva di cervi, daini, caprioli, muflone, cinghiali ed altri, sono finanziati sulla base di programmi formulati in applicazione di programmi zonali di sviluppo agricolo.

     Titolari delle iniziative possono essere: Comuni singoli ed associati, le Comunità Montane, le Cooperative, le società che abbiano come oggetto sociale l'allevamento del bestiame, e singoli privati.

     Per gli impianti e per l'acquisizione di capi di allevamento la Regione concede un contributo in conto capitale, nella misura del 40%, ed un mutuo agevolato integrativo quinquennale per il 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Tali benefici sono riservati, di preferenza, a coltivatori diretti, singoli od associati e a braccianti singoli o associati, nonché a giovani aventi i requisiti. di cui alla L. 285/1977 e giovani coadiuvanti coltivatori diretti.

     La Giunta regionale, al fine di incoraggiare le iniziative di cui al presente articolo, istituisce, a totale carico della Regione, tramite gli Uffici di Amministrazione delle Foreste Demaniali, centri pilota di allevamenti di selvatici da affidare in gestione alle Comunità Montane o ai Comuni montani con convenzioni approvate dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura. [92].

 

     Art. 76. (Allevamenti di animali da pelliccia e da laboratorio).

     Per la realizzazione di impianti di allevamento di animali da pelliccia pregiata e da esperimento per scopi di ricerca scientifica, i benefici previsti dall'art. 20 della Legge regionale 31/82 possono essere concessi sull'intera spesa ammissibile [93].

 

     Art. 77. (Trattamento liquami).

     Allo scopo di contribuire ad una soluzione più economica dei problemi dell'inquinamento, derivanti da grosse concentrazioni territoriali di allevamento di animali, la Regione concede un contributo nella misura massima del 60% per la realizzazione di impianti di trattamento liquami. Un ulteriore contributo del 20% viene concesso a favore degli impianti che trasformano i liquami in prodotti direttamente riutilizzabili in agricoltura, in maniera produttiva.

 

     Art. 78. (Acquacoltura).

     Per lo sviluppo e la diffusione dell'acqua-coltura, la Regione finanzia impianti di allevamento di pesci di acqua dolce realizzati da allevatori, singoli od associati; aderenti a sistemi integrati che prevedono l'intero ciclo produttivo, a partire dal centro di produzione artificiale di avannotti fino al centro di trattamento e

commercializzazione del prodotto pescato, previo parere tecnico dell'Istituto Zooprofilattico, cui è demandata la supervisione sanitaria permanente degli impianti stessi, in collegamento con le strutture sanitarie locali.

     A tal fine la Regione concede un contributo in conto capitale del 30%, e un mutuo agevolato ventennale del 70% della spesa ammessa.

     I parametri di spesa ammissibili e i moduli di allevamento sono stabiliti con normativa della Giunta regionale.

 

TITOLO XI

VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI COOPERATIVE

E IMPRESE COMUNQUE BENEFICIARIE

DI PROVVIDENZE REGIONALI

 

     Art. 79. (Esercizio della vigilanza).

     La Regione effettua, tramite l'ERSA, vigilanza sulle attività di cooperative agricole e su imprese che beneficiano di provvidenze regionali, e limitatamente agli obiettivi cui sono rivolte tali provvidenze.

     Per tale vigilanza l'ERSA costituisce un gruppo di ispettori regionali particolarmente esperti in una delle materie riguardanti l'agricoltura, l'industria, la contabilità e il bilancio, scelti nell'ambito dei funzionari della Regione e dell'ERSA, dalla Giunta regionale:

     Per casi eccezionali è consentito l'utilizzo d'Ispettori scelti all'esterno della Regione.

     L'ERSA è tenuto a presentare, alla Giunta regionale, relazione semestrale sullo stato economico-finanziario delle cooperative e imprese sottoposte a controlli.

     Quando il numero delle cooperative e imprese non consente la vigilanza annuale su tutte le attività si procede a campione, con sorteggio delle imprese effettuato dal Presidente dell'ERSA, alla presenza di due funzionari regionali del Settore Agricoltura.

 

TITOLO XII

DELEGA AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 80. (Istituto della delega).

     La Regione, nel rispetto delle norme statutarie ed al fine di realizzare l'istituto della delega, il decentramento dei servizi e la speditezza delle procedure, disciplina, nei modi indicati dagli articoli successivi le modalità di attuazione.

     Nell'ambito del territorio di ciascuna ULSS la delega delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, che l'esercitano, in forma singola o associata, tramite i propri Organi esecutivi, che ne danno immediata comunicazione al Consiglio Comunale.

     Essi si avvalgono degli UTA per l'espletamento di tutti i compiti tecnici di settore.

 

     Art. 81. (Materie della delega).

     Le funzioni amministrative della presente legge sono delegate ai Comuni che le esercitano tramite le Associazioni dei comuni di cui al precedente articolo 2 quando queste saranno state costituite, ad eccezione di quelle relative ai seguenti titoli, le quali restano di competenza della Regione [94]:

     Titolo II - Servizi per la ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e formazione professionale;

     Titolo IV - Credito agrario agevolato.

     Per quanto attiene al credito agevolato di miglioramento, quando esso è concesso unitamente al contributo in conto capitale, il provvedimento amministrativo di concessione del contributo Stesso, da parte dell'Ente competente, ha anche valore di nulla-osta per la concessione del mutuo;

     Titolo V Assistenza tecnico-economica alle cooperative;

     Titolo VI - Sviluppo delle proprietà diretto-coltivatrici;

     Titolo VIII - Interventi strutturali. Per le strutture aziendali e per i fabbricati rurali previsti all'art. 37 la competenza è affidata ai Comuni singoli od associati;

     Titolo X - Controlli funzionali e miglioramento quali-quantitativo delle produzioni zootecniche. Miglioramento genetico.

     Per i contributi e premi previsti all'articolo 60, Punti 4), 6), 8), 9), le funzioni amministrative sono delegate ai Comuni con le procedure e le norme di cui agli articoli 80, 81, 82, 85 [95];

     Titolo XI - Vigilanza sulle attività di cooperative e imprese beneficiarie di provvidenze regionali.

     Tutte le funzioni amministrative [di cui al precedente comma] [96], se riguardanti [gli] [97] investimenti di importo superiore a L. 500 milioni, restano di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     Il parere della Commissione Consiliare Agricoltura non è richiesto per gli atti di mera liquidazione [98].

 

     Art. 82. (Accredito somme ai Comuni).

     A titolo di rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, su proposta del Settore Agricoltura, provvede annualmente, entro gg. 30 dall'approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio di competenza, al riparto ed all'accreditamento della somma stanziata sull'apposito capitolo di spesa a favore dei Comuni, secondo i seguenti criteri.

     a) per il 40%, in rapporto al numero delle aziende;

     b) per il restante 60%, in rapporto al numero delle pratiche evase nell'anno precedente.

     Solo per l'anno 1982, la somma prevista per le spese di cui al precedente comma verrà ripartito esclusivamente in rapporto al numero delle aziende.

     Al fine di favorire speditezza della procedura di spesa per le competenze delegate, la Giunta regionale, nel corso di ciascun esercizio, sulla base delle domande presentate e delle conseguenti previsioni redatte da ciascuna UTA, provvede a periodici accrediti a favore degli IPA, che effettuano il pagamento delle somme in esecuzione delle delibere dei Comuni singoli od associati.

     Al fine di mettere gli Ispettori provinciali dell'Agricoltura [99] in condizione. di effettuare il pagamento delle somme di cui al precedente comma, la Giunta regionale assume le opportune iniziative entro il 31 dicembre 1.982.

 

TITOLO XIII

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

 

     Art. 83. (Istituzione delle Unità Territoriali per l'Agricoltura - UTA).

     Nell'ambito del territorio di ogni ULSS e presso l'Ufficio Agricolo di Zona (UAZ) di maggiore importanza per mole di attività, è istituita un'Unità Territoriale per l'Agricoltura (UTA), che assorbe l'UAZ della sede dell'Unità, con i seguenti compiti:

     - fornire servizi in materia di agricoltura per conto degli Enti locali, cui la Regione ha delegato le funzioni;

     - svolgere i compiti tecnico-amministrativi in agricoltura, per le residue competenze regionali o per quelle statali (Casmez e Ministero dell'Agricoltura);

     - attuare, attraverso la propria sezione agronomica costituita nel proprio seno, il disposto dell'art. 9 della presente legge in materia di assistenza tecnica;

     - redigere, con i rappresentanti dell'Associazione dei Comuni e delle Organizzazioni professionali, il documento tecnico del programma di zona.

     I relativi UAZ, ubicati nel territorio, diventano strutture alle dipendenze dell'UTA.

     Ogni UTA è composta dalle seguenti Sezioni:

     a) Sezione Enti Locali;

     b) Sezione Regionale;

     c) Sezione agronomica.

     La direzione dell'UTA è affidata a un funzionario regionale del II Dipartimento di livello non inferiore al VII con delega alla firma, il quale dirige i servizi, coordina le attività delle sezioni e quelle degli UAZ dipendenti e cura i rapporti con gli Enti Locali ricadenti nel territorio di competenza.

     Il personale dell'UTA è costituito da:

     a) dipendenti regionali;

     b) dipendenti degli Enti Locali;

     e) dipendenti dell'ERSA.

     Ciascun dipendente conserva lo stato giuridico ed economico dell'Ente al quale appartiene, fatta eccezione per le competenze accessorie che sono a carico della Regione.

     Sono a carico della Regione tutti gli oneri per il funzionamento dell'UTA.

     La Giunta regionale è incaricata di approvare, d'intesa con la Commissione consiliare Agricoltura, il regolamento per il funzionamento dell'UTA.

 

     Art. 84. (Compiti e funzioni attribuiti agli IPA).

     Sono attribuite agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, oltre ai compiti derivanti dalle Leggi regionali e da disposizioni del Settore Agricoltura, le seguenti finzioni istruttorie per pratiche relative alle aziende ed alle infrastrutture ubicate nel territorio provinciale di competenza per richieste di investimenti inferiori ai 500 milioni [100]:

     - credito di miglioramento;

     - credito di esercizio;

     - struttura interaziendale e cooperative, FEOGA;

     - infrastrutture (strade, acquedotti ed elettrodotti).

     «Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, inoltre, hanno il compito di vigilare e coordinare le attività delle UTA per quanto concerne le funzioni a queste attribuite» [101].

 

     Art. 85. (Istruttoria).

     Gli Uffici preposti all'istruttoria delle pratiche, di cui ai precedenti articoli 83 e 84, vi provvedono entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande e trasmettono il parere conclusivo [102] al competente Comune o Associazione dei Comuni, che devono adottare la delibera di competenza entro 45 gg.

     Gli atti istruttori restano depositati presso UTA e sono a disposizione del Sindaco o di un suo delegato, che ha diritto di prenderne visione e di chiedere fotocopia degli atti e documenti che giudica necessari.

     Se entro i termini di cui al precedente primo comma, l'UTA o l'Ente locale competente non provvede agli adempimenti dovuti, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel modo seguente:

     a) per i compiti affidati all'UTA attraverso un funzionario dell'IPA all'uopo incaricato dal capo di questo Ufficio;

     b) per le funzioni: delegate ai Comuni, singoli od associati attraverso uno dei Commissari ad acta, nominati annualmente dalla Giunta regionale, tra i funzionari dell'IPA.

     I singoli provvedimenti di incarico sono di competenza del Capo dell'IPA.

     In caso di decisioni del Comune, assunte in difformità del parere istruttorio, è ammesso ricorso da parte dell'interessato e del funzionario responsabile dell'UTA alla Giunta. regionale, che provvede sentita la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 86. (Procedura di spesa).

     Il Settore è autorizzato a predisporre il programma di interventi, sulla base della disponibilità finanziaria globale prevista per il quadriennio distinte per esercizio annuali.

     Sulla base di tale programma gli Uffici centrali e periferici del Settore Agricoltura, sia per le competenze residue regionali, sia per quelle delegate ai Comuni, istruiscono le pratiche indicando per ciascuna:

     a) la prenotazione di spesa, secondo i programmi formulati dai richiedenti, quando gli stati di attuazione delle opere e delle iniziative riguardano più esercizi;

     b) le effettive erogazioni di spesa da trascrivere tra gli impegni formalmente perfetti nei bilanci di competenza, per ciascuno degli esercizi cui si riferiscono.

     Il mancato rispetto dei tempi degli stati di attuazione delle opere o delle iniziative da parte dei richiedenti, può comportare il trasferimento della rispettiva prenotazione disattesa in calce al programma formulato.

     Nei provvedimenti concessivi dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, riguardanti investimenti di importo superiore a L. 500 milioni, ferma restando l'approvazione dell'intervento finanziario della Regione sulla spesa globale, può essere disposta, prima dell'inizio dei lavori, la contestuale erogazione di un acconto fino al 50% dell'importo del contributo, se tratta, si di Comuni, Comunità Montane, dell'ERSA, e di altri Enti pubblici, e fino al 25% dell'importo del contributo negli altri casi. Per acconti superiori a 50 milioni il beneficiario privato è tenuto a presentare, a garanzia, fidejussione di pari entità di un Istituto bancario o di un Istituti, di assicurazione [103].

 

TITOLO XIV

INDAGINI E PROGETTI

 

     Art. 87. (Indagini).

     Allo scopo di definire gli elementi conoscitivi del territorio che sono necessari per la corretta pianificazione degli interventi e per le successive attività progettuali, la Regione, utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei Progetti Speciali Casmez, dal Ministero Agricoltura e da altri Enti nazionali e comunitari, promuove l'esecuzione delle seguenti indagini:

     a) inventario degli elementi conoscitivi del territorio esistenti presso gli uffici regionali, provinciali e comunali, le Comunità Montane e i Consorzi di bonifica, allo scopo di facilitare l'utilizzazione pubblica di tali elementi e di definire le aree e i settori d'intervento delle nuove indagini;

     b) riprese aereo-fotogrammetriche ad integrazione di quelle eseguite dalla Casmez e con le modalità stabilite da tale Ente, in modo da ottenere la copertura fotografica omogenea dell'intero territorio regionale;

     c) redazione di una carta topografica in scala 1:5.000, secondo le norme stabilite dalla Casmez e limitatamente alla superficie regionale non compresa nei programmi di fotorestituzione di questo Ente;

     d) definizione dell'ambiente climatico e denominazione dei valori di evapotraspirazione potenziale;

     e) redazione della carta di utilizzazione agroforestale del territorio regionale alla scala 1:25.000;

     f) definizione della capacità potenziale dei suoli.

     A tale fine saranno redatte le seguenti carte alla scala 1:25.000:

     - carta pedologica di riconoscimento;

     - carta delle pendenze;

     - carta delle stabilità dei versanti;

     g) definizione delle condizioni regimatorie. Adottando la metodologia indicata dalla Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo, sarà eseguita la «carta di intensità sistematoria del territorio regionale» e la «carta degli interventi.», alla scala 1:25.000;

     h) inventario delle risorse idriche e dei consumi.

     In base ai dati forniti dal Progetto Speciale Schemi Idrici della Casmez sulle disponibilità idriche regionali ed ai consumi civili ed industriali previsti dai Settori della Giunta regionale Urbanistica ed Industria, verrà calcolato il bilancio regionale delle disponibilità e dei consumi prioritari e, quindi, definite le risorse idriche destinabili all'agricoltura;

     i) assetto fondiario ed imprenditoriale. Sulla base dei dati ISTAT e degli elementi estraibili dai Piani Socio-economici redatti dalle Comunità Montane e di indagini campionarie, sarà definito l'assetto fondiario ed imprenditoriale per classi di ampiezza e sistemi di conduzione;

     1) situazione della zootecnica e della potenzialità zootecnica del territorio.

     Verrà eseguita un'indagine sulla situazione zootecnica regionale e, sulla base delle caratteristiche del territorio, una omogenea ai fini delle tipologie e degli indirizzi di allevamento. Lo studio dovrà quantificare le risorse foraggiere, le necessità integrative mangimistiche, le disponibilità sociali per le attività zootecniche e definire le necessità strutturali infrastrutturali;

     m) carta forestale dei pascoli.

     Su base fotointerpretativa integrata da rilevamenti a terra, saranno compilate le seguenti carte alla scala 1:25.0O0:

     - carta forestale: questo elaborato dovrà riportare urta delimitazione delle aree forestali per tipologia e specie. Lo studio sarà completato da un inventario del patrimonio forestale e del relativo uso;

     - carta dei pascoli: tale elaborato dovrà consentire un inventario delle caratteristiche agrostologiche e delle risorse nutrizionali dei pascoli e stabilire la normativa generale per conservare e/o incrementare le possibilità e capacità di carico zootecnico;

     n) condizioni sociodemografiche.

     Con i dati dei censimenti integrati con rilevamenti diretti, saranno determinate le caratteristiche della popolazione rurale residente, l'evoluzione sociale della stessa e la probabile tendenza evolutiva, con particolare riferimento alle sue forme di insediamento di attività;

     o) analisi delle infrastrutture sociali e strutture produttive.

     Sulla base di indagini del tipo censuario saranno definite le infrastrutture civili e le strutture produttive presenti nel territorio regionale.

     Dei suddetti fattori sarà fornita una valutazione della consistenza e del grado funzionale;

     p) strutture associative.

     Sarà effettuato un censimento delle strutture associative già operanti mediante inchiesta diretta. Tale indagine dovrà fornire indicazione sulla natura, distribuzione areale, organizzazione e grado funzionale delle strutture cooperative esistenti attualmente in Abruzzo;

     q) analisi di mercato.

     Verrà eseguita un'indagine di mercato per definire, mediante elaborazione di dati statistici rilevamenti campionari, le attuali esigenze dei consumatori italiani ed esteri e le probabili linee di sviluppo. Tale studio dovrà indicare:

     - le azioni necessarie per promuovere il collocamento dei prodotti abruzzesi, sia allo stato fresco che trasformato, all'interno e all'estero;

     - l'organizzazione ritenuta necessaria per consentire la penetrazione e il consolidamento della corrente di esportazione dei prodotti abruzzesi;

     r) formulazione delle norme esecutive e redazionali da applicare all'esecuzione delle indagini, studi e progetti.

     Tale studio ha lo scopo di uniformare la tipologia dei documenti per rendere più spedite le istruttorie ed i controlli e facilitare l'archiviazione e consultazione degli elementi tecnici ed economici forniti dai singoli studi, indagini e progetti;

     s) determinazione del costo di gestione dei complessi irrigui regionali e dei benefici conseguibili nei vari comparti produttivi e nei vari ambienti in conduzione irrigua;

     t) studio generale di fattibilità tecnico-economica relativa ai recuperi energetici dai sistemi irrigui e dai piccoli salti esistenti nel territorio regionale.

     Le attività di coordinamento e controllo degli studi sono affidate alla Sezione per la Ricerca e Sperimentazione, di cui al precedente art. 7, che dovrà annualmente riferire al Settore Agricoltura della Giunta regionale.

 

     Art. 88. (Progetti).

     Per consentire il coordinamento delle attività progettuali e facilitare l'istruttoria dei progetti, la Regione assume le seguenti iniziative:

     a) costituisce, presso la Sezione per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al precedente art. 7, la Banca - dati ove saranno ordinati ed archiviati gli elementi raccolti nelle attività di indagine di cui al precedente art. 87 e quelli forniti dalle attività progettuali;

     b) istituisce, presso l'ERSA, un ufficio di consulenza tecnico-legale- amministrativo a disposizione degli operatori per facilitare la fase di redazione, presentazione e istruttoria dei progetti;

     c) compila, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'elenco dei progetti che dovranno essere approntati nell'anno successivo per soddisfare le indicazioni del piano;

     d) promuove l'esecuzione di progetti speciali regionali, per lo sviluppo integrato di particolari zone e settori produttivi;

     e) istituisce un fondo di rotazione per il perfezionamento delle attività progettuali, fino al 2% del valore stimato delle opere progettate e limitatamente agli interventi compresi nell'elenco di cui alla lettera e) ed alle iniziative di cui alla lettera d) del presente articolo.

     Tali anticipazioni dovranno essere restituite dagli enti concessionari delle attività progettuali, contestualmente all'incasso del primo acconto delle «spese generali» corrisposto dagli Enti finanziatori.

     La restituzione degli anticipi dovrà essere garantita con fidejussione bancaria o assicurativa.

 

     Art. 89. (Affidamento in concessione).

     I progetti di particolare impegno e la successiva esecuzione dei lavori potranno essere dalla Regione affidati a società o organizzazioni idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale e specializzate nel settore, con un rapporto di affidamento in concessione a mezzo di, apposita convenzione, ai sensi e per gli effetti della legislazione in atto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1 Legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modificazioni.

 

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 90. (Domande residue).

     Le domande giacenti, presentate ai sensi delle leggi regionali 9 gennaio 1979, 10 e 16 giugno 1981, 17 e loro modificazioni ed integrazioni, non finanziate o parzialmente finanziate, sono valide ai fini dei benefici previsti dalla presente legge.

     Quando le opere non sono state realizzate o non sono in corso di realizzazione, i beneficiari possono chiedere di aggiornare le richieste per godere delle provvidenze previste dalla presente legge, se ritenute più vantaggiose.

     Le procedure previste dalla presente legge si applicano, su richiesta degli interessati, a tutte le domande non completamente definite o concluse, presentate ai sensi di precedenti leggi regionali in materia di agricoltura.

 

     Art. 91. (Condizioni per l'intervento regionale).

     Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse dalla Regione quando le opere non sono ammesse a finanziamento da parte della CEE, dello Stato o altri Enti, per motivi non imputabili ai richiedenti e quando la spesa ammissibile non supera l'importo di L. 1.000 milioni indicizzati [104].

     Qualora gli interventi concessi dai predetti Enti siano meno vantaggiosi, la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, interviene mediante integrazione degli interventi fino alla concorrenza dei benefici previsti dalla presente legge.

     E' istituito presso il Settore Agricoltura e presso gli uffici periferici (IPA e UTA) il servizio di informazione e di assistenza per l'utilizzo degli interventi Casmez e comunitari che riguardano direttamente o indirettamente l'Agricoltura.

 

     Art. 92. (Pubblicità e controllo popolare).

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, il settore Agricoltura, Foreste ed alimentazione della Giunta Regionale invia a tutti i Comuni, per la pubblicazione nell'albo pretorio, l'elenco delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite dai richiedenti nell'ambito del territorio comunale, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e di altri Enti pubblici, compresa la Cassa per il Mezzogiorno.

     L'elenco comprende l'indicazione dei nominativi dei beneficiari, delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite e della spesa ammessa al finanziamento concesso.

     In sede di prima applicazione, l'elenco comprende le opere finanziate a decorrere dall'applicazione della L.R. 9 gennaio 1979, n. 10.

 

     Art. 93. (Temporanea sospensione di vincoli).

     Fino alla costituzione dei nuovi Enti e Organizzazioni previste nella presente legge, nonché fino all'approvazione dei programmi di sviluppo zonale [e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge] [105], i compiti a questi riferiti restano sospesi e non sono condizionanti per l'attuazione della legge stessa.

 

     Art. 94. (Fondo interbancario di garanzia).

     I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, 454.

 

     Art. 95. (Fidejussione ERSA e Fondo rischi).

     Le provvidenze creditizie a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole previste dalla presente legge agli articoli 26, 47 e 74 sono assistite dalla garanzia della Regione che diventa operante a tutti gli effetti e senza ulteriore atto formale con l'adozione e approvazione della delibera dell'ente preposto a decidere sulla richiesta del beneficiario.

     Tale delibera diventa pertanto atto di autorizzazione e di impegno di garanzia della Regione nei confronti dell'Istituto di credito interessato.

     A tal fine è istituito un fondo rischi con lo stanziamento di L. 500 milioni annui [106].

 

     Art. 96. (Spese generali).

     Per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge e per il rinnovo e completamento delle attrezzature degli Uffici del Settore Agricoltura si provvede con autorizzazione di spesa valutata in lire 300 milioni annui, da iscrivere, in ciascuno esercizio, negli appositi capitoli del bilancio.

     Per le relative procedure di spesa, si osservano le norme di carattere generale in vigore.

     (Omissis)) [107].

 

     Art. 97. (Annualità rate mutui).

     Per il pagamento delle quote di concorso regionale relative alle operazioni di credito agrario di miglioramento, disposte dalla Regione ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione delle leggi regionali n. 10 del 9 gennaio 1979 e n. 17 del 16 giugno 1981 è autorizzata l'iscrizione, a partire dall'esercizio 1983, di apposito capitolo negli stati di previsione della spesa dei relativi bilanci.

 

     Art. 98. (Norma finanziaria).

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 63.500.000.000 è così ripartito:

 

 

   - Titolo II - Servizi per la ricerca,

sperimentazione, assistenza tecnica e for-

mazione professionale                           L.  2.500.000.000

   - Titolo III - Irrigazione e recuperi

energetici                                      L.  4.500.00O.000

   - Titolo IV e V - Credito agrario

agevolato e assistenza tecnica-economica al-

le Cooperative                                  L. 18.400.000.000

   - Titolo VI - Sviluppo della proprietà

diretto coltivatrice (Fondo di rotazion)        L. 2.500.000.000

   - Titolo VII - Interventi per la difesa

dalle avversità atmosferiche                    L.  4.000.000. 000

   - Titolo VIII - Interventi strutturali       L.  15.000.000.000

   - Titolo IX - Sviluppo e difesa delle

coltivazioni erbacee ed arboree                 L.  6.500.000.000

   - Titolo X - Zootecnia                       L.  8.500.000.000

   - Titolo XII - Delega                        L.    500.000.000

   - Titolo XIV - Indagine e progetti           L.    300.000.000

   - Titolo XV - Norme transitorie e finali

   - Fondo rischi                               L.    500.000.000

   - Spese generali                             L.    300.000.000

                                            ----------------------

                               Totale           L. 63.500.000.000

 

 

     (Omissis).

     Per il finanziamento di tutti i contributi in conto interesse derivanti dalla presente legge, ricadenti, con i ratei di ammortamento, sugli anni successivi alla validità della legge stessa, saranno utilizzati, fino a concorrenza, i fondi derivanti dalle leggi statali in materia, presenti o future, ovvero, se necessario e sempre fino a concorrenza, i fondi iscritti nei rispettivi bilanci per il Settore Agricoltura per gli anni corrispondenti quali fondi non potranno essere destinati ad altro scopo.

     Nei confronti degli stanziamenti di spesa previsti dalla presente legge, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

     Per gli anni successivi al 1982 e fino al 1987 [108] le leggi di bilancio fissano le dimensioni degli oneri ricadenti sui rispettivi esercizi per i vari interventi, entro i limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e comunque, tenuto conto delle assegnazioni effettivamente disposte dallo Stato o da altri centri erogatori, per gli anni corrispondenti per le singole leggi di finanziamento.

 

     Art. 98-bis [109].

     Per le attività previste dalla Legge regionale n. 31/82 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui spesa ammissibile superi l'importo di L. 100 milioni, la Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e per ogni tipologia d'intervento, le percentuali dei contributi in conto capitale ed interesse, nei limiti di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 31/82 e successive modificazioni.

 

     Allegato A [110].

 

COLTURE ERBACEE

     1) Patata

     2) Bietola

     3) Tabacco

 

COLTURE ARBOREE

 

     1) Vite

     2) Olivo

     3) Pesco

     4) Albicocco

     5) Susino

     6) Amarena

     7) Ciliegio

     8) Actinidia

     9) Fico

     10) Noce

     11) Mandorlo

     12) Ribes

     13) Rovo

     14) Lampone

     15) Melo

     16) Castagno

 

 

 


[1] Vedi art. 1, L.R. 17 gennaio 1996, n. 6, «Proroga legge regionale 31/82».

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 15 novembre 1983, n. 66.

[3] Comma cosi integrato con art. 1 L.R. 15 novembre 1983, n. 66.

[4] Comma aggiunto dalla L.R. 15 novembre 1983, n. 66.

[5] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 15 novembre 1983, n. 66.

[6] Voce aggiunta con art. 1 L.R. 25 gennaio 1983, n. 7.

[7] L'originario 3° comma è così sostituito con art. 1 L.R. 11 aprile 1985, 25.

[8] L'originario comma è così sostituito dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 25.

[9] Comma così integrato con art. 1 L.R. 15 novembre 1983, n. 66.

[10] Comma aggiunto dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 7.

[11] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 25 gennaio 1983, n. 7.

[12] Comma integrato con art. 1 n. 66/1983.

[13] Lettera così sostituita dalla L.R. n. 25/1985.

[14] Lettera così modificata dalla L.R. n. 25/1985.

[15] Lettera così modificata dalla L.R. n. 25/1985.

[16] Lettera aggiunta dalla L.R. n. 66/1983.

[17] Lettera aggiunta dalla L.R. n. 66/1983.

[18] Articolo aggiunto dalla L.R. 28 dicembre 1983, n. 79.

[19] Comma così sostituito con art. 1 L.R. n. 7/1983.

[20] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

[21] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

[22] Comma così sostituito con art. 1 L.R. n. 7/1983.

[23] Comma così sostituito con art. 1 L.R. n. 7/1983.

[24] Comma così sostituito con art. 1 L.R. n. 7/1983.

[25] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

[26] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

[27] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[28] Comma aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[29] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[30] Alinea aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[31] Alinea aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[32] Alinea così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[33] Comma così modificato con art. 1 L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

[34] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[35] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[36] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[37] Comma così sostituito dalla L.R. n. 25/1985.

[38] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[39] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[40] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

[41] Parola così sostituita dalla L.R. n. 7/1983.

[42] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[43] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.

[44] Comma inserito dalla L.R. n. 25/1985.

[45] Alinea così sostituito dalla L.R. n. 7/1983.

[46] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[47] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[48] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[49] Articolo così integrato dalla L.R. n. 25/1 985.

[50] Titolo così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[51] Titolo così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[52] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[60] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[53] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[54] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[55] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[56] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[57] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[58] Comma così integrato dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 7.

[59] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[60] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.

[61] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.

[62] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[63] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[64] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[65] Comma aggiunto dalla L.R. 7/1983.

[66] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[67] Comma così modificato dalla L.R. 15 settembre 1983, n. 66.

[68] Comma aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[69] Comma aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[70] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[71] Parola sostituita dalla L.R. n. 7/1983.

[72] Punto soppresso dalla L.R. n. 7/1983.

[73] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[74] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[75] comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[76] Comma così sostituito dalla L.R. n. 25/1985.

[77] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[78] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[79] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

[80] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[81] Comma aggiunto dalla L.R:. n. 7/1983.

[82] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[83] Comma così integrato dalla L.R. n. 66/1983.

[84] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[85] Comma così sostituito dalla L.R. n. 66/1983.

[86] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[87] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[88] Rubrica così modificata con art. 1 L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

[89] Comma così modificato con art. 1 L.R. 20 novembre 1987, n. 77.

[90] Comma così integrato dalla L.R. n. 66/1983.

[91] Comma aggiunto dalla L.R. n. 7/1983.

[92] Comma aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[93] Articolo così sostituito dalla L.R. n. 25/1985.

[94] Commi così sostituiti dalla L.R. n. 7/1983.

[95] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[96] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[97] Comma così modificato dalla L.R. n. 25/1985.

[98] Comma così sostituito dalla L.R. n. 25/1985.

[99] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.

[100] Comma così integrato dalla L.R. n. 7/1983.

[101] Comma così sostituito dalla L.R. n. 25/1985.

[102] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.

[103] Comma aggiunto dalla L.R. n. 66/1983.

[104] Comma così integrato dalla L.R. n. 25/1985.

[105] Comma così modificato dalla L.R. n. 66/1983.

[106] Comma così sostituito dalla L.R. n. 7/1983.

[107] Comma abrogato con art. 1 L.R. 18 dicembre 1987, n. 96.

[108] Termine così prorogato dalla L.R. n. 25/1985.

[109] Articolo aggiunto dalla L.R. n. 25/1985.

[110] Comma così modificato dalla L.R. n. 7/1983.