§ 5.2.23 - L.R. 4 giugno 1988, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:04/06/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Determinazione delle spese di carattere pluriennale).
Art. 3.  (Fondi globali).
Art. 4.  (Programma triennale 1988-1990 di opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24).
Art. 5.  (Finanziamento quinto programma triennale di opere pubbliche di cui al Capo I, l.r. n. 45 del 1976).
Art. 6.  (Completamento quarto programma triennale di cui al Capo I l.r. n. 45 del 1976).
Art. 7.  (Modalità erogazione finanziamenti).
Art. 8.  (Determinazione stanziamento interventi di cui al Capo III della l.r. n. 45 del 1976).
Art. 9.  (Applicazione Capo IV della l.r. n. 40 del 1976).
Art. 10.  (Completamento programmi opere acquedottistiche e fognarie).
Art. 11.  (Ulteriori programmi di opere pubbliche).
Art. 12.  (Edifici di culto).
Art. 13.  (Edilizia ospedaliera).
Art. 14.  (Palazzo Consiglio regionale).
Art. 15.  (Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini).
Art. 16.  (Completamento degli interventi sulle opere danneggiate dall'alluvione del periodo settembre-ottobre 1986).
Art. 17.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 aprile 1987, n. 24).
Art. 18.  (Programma di opere pubbliche di cui all'art. 11, l.r. n. 44 del 1986 e di edilizia sanitaria).
Art. 19.  (Impianti di depurazione l.r. 17 gennaio 1984, n. 4).
Art. 20.  (Mutui degli enti locali - Modifiche alle ll.rr. n. 33 del 1986 e n. 16 del 1987).
Art. 21.  (Disposizioni in materie di appalti di opere pubbliche).
Art. 22.  (Comitato tecnico regionale sanitario).
Art. 23.  (Formazione catasto strade provinciali e censimento circolazione).
Art. 24.  (Espropriazione di opere pubbliche - Incarichi professionali e tecnici esterni).
Art. 25.  (Bollettino Ufficiale degli avvisi di gara).
Art. 26.  (Fondo integrativo per finanziamento opere pubbliche l. n. 588 del 1962).
Art. 27.  (Fondo regionale per edilizia abitativa).
Art. 28.  (Acquisizione di aree per edilizia agevolata e convenzionata).
Art. 29.  (Incremento massimali di mutuo di edilizia agevolata).
Art. 30.  (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione).
Art. 31.  (Mutui alle cooperative edilizie).
Art. 32.  (Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria).
Art. 33.  (Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» - L. n. 752 del 1986).
Art. 34.  (Infrastrutture agricole).
Art. 35.  (Infrastrutture agrarie danneggiate).
Art. 36.  (Credito di esercizio).
Art. 37.  (Concorso interessi su mutui di miglioramento).
Art. 38.  (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
Art. 39.  (Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado).
Art. 40.  (Contributi a Consorzi).
Art. 41.  (Contributo alle confederazioni delle imprese agricole).
Art. 42.  (Distillazione agevolata - Provvidenze a favore delle cantine sociali).
Art. 43.  (Anticipazioni delle «azioni organiche» previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno l. n. 64 del 1986).
Art. 44.  (Anticipazione dei contributi concessi per opere di miglioramento fondiario).
Art. 45.  (Anticipazioni alle cooperative per l'attuazione di programmi per lo sviluppo zootecnico).
Art. 46.  (Modalità nelle anticipazioni alle associazioni allevatori).
Art. 47.  (Completamento frigomacello di Chilivani).
Art. 48.  (Piano agrumi).
Art. 49.  (Estensione di interventi a favore di cooperative).
Art. 50.  (Contributi oleifici sociali cooperativi).
Art. 51.  (Ambito concessione mutui acquisto terreni per tecnici agricoli).
Art. 52.  (Mutui per acquisto fondi rustici).
Art. 53.  (Modifica norme su trasferimenti catastali).
Art. 54.  (Progetto Videotel).
Art. 55.  (Patrimoni silvo-pastorali di Comuni).
Art. 56.  (Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli).
Art. 57.  (Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale).
Art. 58.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1984, n. 5).
Art. 59.  (Fondo regionale per la prevenzione degli incendi).
Art. 60.  (Mostra zootecnica di Macomer).
Art. 61.  (Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi: l.r. n. 66 del 1976).
Art. 62.  (Interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese industriali ed edilizie - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984 e alla l.r. n. 6 del 1987).
Art. 63.  (Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi tra le imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984).
Art. 64.  (Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra le imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984).
Art. 65.  (Concorsi interessi prestiti a favore di imprese operanti in vari settori produttivi).
Art. 66.  (Concorso interessi su prestiti delle piccole e medie imprese industriali ed edilizie - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984).
Art. 67.  (Concorso interessi su prestiti delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984).
Art. 68.  (Concorso interessi su prestiti delle imprese artigiane - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984).
Art. 69.  (Fondi regionali presso gli istituti di credito).
Art. 70.  (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).
Art. 71.  (C.I.S. - Credito industriale sardo).
Art. 72.  (Credito di esercizio).
Art. 73.  (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica).
Art. 74.  (Contributo al consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese).
Art. 75.  (Carta sughericola della Sardegna).
Art. 76.  (Stazione sperimentale del sughero).
Art. 77.  (Mercati agro-alimentari).
Art. 78.  (Promozione studi di mercato).
Art. 79.  (Opere turistiche).
Art. 80.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 marzo 1964, n. 8 - periodo di utilizzo e relativo tasso di interesse - soppressione del preammortamento).
Art. 81.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 marzo 1964, n. 8, e modalità erogazione finanziamenti).
Art. 82.  (Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive).
Art. 83.  (Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali).
Art. 84.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 gennaio 1986, n. 20 - Contributi alle confederazioni).
Art. 85.  (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento e misure dei prestiti di esercizio).
Art. 86.  (Cooperative artigiane di garanzia).
Art. 87.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1984, n. 28).
Art. 88.  (Contributi a favore degli artigiani l.r. 21 luglio 1976, n. 40).
Art. 89.  (Anticipazione degli incentivi contributivi previsti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno: art. 9 l. n. 64 del 1986).
Art. 90.  (Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese: l.r. n. 21 del 1985).
Art. 91.  (Comitati provinciali prezzi).
Art. 92.  (Progetti speciali).
Art. 93.  (Capitoli di spesa per l'attuazione dei progetti speciali).
Art. 94.  (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).
Art. 95.  (Finanziamenti alla SFIRS, all'En.M.Sa, ed alla SIPAS).
Art. 96.  (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società).
Art. 97.  (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole).
Art. 98.  (Locazione finanziaria agevolata per attività artigiane).
Art. 99.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15 maggio 1951, n. 20 - Anticipazioni alle imprese di navigazione).
Art. 100.  (Integrazioni alla l.r. 15 maggio 1951, n. 20 - Locazione finanziaria agevolata per le imprese di navigazione ed estensione dell'intervento).
Art. 101.  (Investimenti delle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea).
Art. 102.  (Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi).
Art. 103.  (Provvidenze varie a favore della pesca).
Art. 104.  (Modifiche ed integrazioni della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, e ulteriori interventi a favore della pesca).
Art. 105.  (Provvidenze a favore dei molluschicoltori ed arsellatori).
Art. 106.  (Finanziamenti ai Comuni per acquisto di terreni).
Art. 107.  (Cessione immobili società collegate ERSAT).
Art. 108.  (Cooperative di produzione - Modifiche all'art. 5 della l.r. 11 agosto 1983, n. 16).
Art. 109.  (Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione).
Art. 110.  (Pubblica istruzione).
Art. 111.  (Modifiche all'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, norme sul diritto allo studio).
Art. 112.  (Patronati scolastici - Contributi ai Comuni).
Art. 113.  (Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali).
Art. 114.  (Iniziative culturali).
Art. 115.  (Tutela sanitaria attività sportive).
Art. 116.  (Erogazioni ai Comuni per l'assistenza e la beneficienza).
Art. 117.  (Servizi sociali).
Art. 118.  (Contributi alle associazioni di volontariato).
Art. 119.  (Ricoveri fuori della Regione: l.r. n. 14 del 1986).
Art. 120.  (Consultori familiari).
Art. 121.  (Modifiche alla l.r. n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
Art. 122.  (Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati).
Art. 123.  (Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal d.p.r. n. 348 del 1979).
Art. 124.  (Contributo alle Associazioni fra enti locali).
Art. 125.  (Pianificazione territoriale).
Art. 126.  (Finanziamenti ai Comuni per la predisposizione dei piani di risanamento).
Art. 127.  (Integrazione della l.r. 19 maggio 1981, n. 17).
Art. 128.  (Programma di formazione professionale).
Art. 129.  (Seminari, conferenze, studi e ricerche nelle materie di competenza della Regione).
Art. 130.  (Finanziamento campagne antincendi).
Art. 131.  (Bacini montani).
Art. 132.  (Ufficio regionale della fauna).
Art. 133.  (Integrazione alla l.r. 28 aprile 1978, n. 32 - Esercizio della caccia).
Art. 134.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 8 gennaio 1986, n. 1).
Art. 135.  (Locazione finanziaria impianti ospedalieri).
Art. 136.  (Indagine beni immobili della Regione).
Art. 137.  (Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa).
Art. 138.  (Servizio idrografico).
Art. 139.  (Pagamenti su assegnazioni - Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985).
Art. 140.  (Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio- culturali).
Art. 141.  (Contributo alle Università della «Terza età»).
Art. 142.  (Contributo al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari).
Art. 143.  (Consorzio del porto di Civitavecchia).
Art. 144.  (Comitati di gestione fondi regionali credito).
Art. 145.  (Accordi sindacali).
Art. 146.  (Modifiche alla l.r. 13 novembre 1985, n. 27).
Art. 147.  (Fondo integrativo trattamento quiescenza personale Amministrazione regionale).
Art. 148.  (Viaggi di missione in territorio estero).
Art. 149.  (Proroga validità graduatoria ex art. 24 l. n. 67 del 1988).
Art. 150.  (Centro regionale di programmazione).
Art. 151.  (Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa).
Art. 152.  (Conto giudiziale del tesoriere).
Art. 153.  (Programmi di contabilità speciali).
Art. 154.  (Copertura finanziaria).
Art. 155.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.23 - L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

(B.U. 6 giugno 1988, n. 21 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell'anno finanziario 1988, uno o più mutui per l'importo di lire 200.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dal presente articolo, sono indicate, ai sensi del citato art. 37 - ultimo comma - della l.r. 5 maggio 1983, n. 11, nella tab. D) allegata alla presente legge.

     3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 12% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 29.365.000.000 dal 1989 al 2003.

     8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall'anno 1989 con le successive leggi di bilancio.

     9. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1989.

     10. L'autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1988; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1988.

     11. L'autorizzazione cessata può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'art. 37 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11.

 

     Art. 2. (Determinazione delle spese di carattere pluriennale).

     1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno 1988, nelle somme` indicate nei rispettivi capitoli.

     2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1988 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinano soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

 

     Art. 3. (Fondi globali).

     1. Nelle tabb. A, B e C, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1988.

     2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

     a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 110.800.0Q0.000;

     b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 29.500.000.000;

     c) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) lire 7.000.000.000.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 4. (Programma triennale 1988-1990 di opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24).

     1. Per l'attuazione di un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui al primo comma, dell'art. 1 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.000.000.000 (Cap. 08015/01) così ripartita:

 

 

- anno 1988                              lire 20.000.000.000

- anno 1989                              lire 50.000.000.000

- anno 1990                              lire 55.000.000.000

 

 

     2. Possono essere ammesse al finanziamento le seguenti categorie di opere:

     1) costruzione e completamento di chiese nelle località turistiche;

     2) ristrutturazione degli edifici di culto;

     3) cimiteri;

     4) strade, piazze e parcheggi comunali;

     5) edifici comunali da adibire ad attività sociali anche polivalenti;

     6) sedi comunali;

     7) edilizia scolastica, esclusa la costruzione di nuovi edifici;

     8) mercati di interesse degli enti locali.

     3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi di intervento nel Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 5. (Finanziamento quinto programma triennale di opere pubbliche di cui al Capo I, l.r. n. 45 del 1976).

     1. Per l'attuazione del quinto programma triennale [1988-1989-1990] di cui al Capo I della l.r. 6 settembre 1976, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.400.000.000 (Cap. 08015) così ripartita:

 

 

- anno finanziario 1988                lire 56 600.000.000

- anno finanziario 1989                lire 94 800.000.000

- anno finanziario 1990                lire 95.000.000.000

 

 

     2. A decorrere dall'esercizio 1988 la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali dagli artt. 5, 6 e 7 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, è determinata come segue:

     a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

 

 

- anno 1988                              lire     55.000.000

- anno 1989                              lire    120.000.000

     b) Comuni con popolazione da 1.001 sino a 60.000 abitanti:

- anno 1988                              lire     57.000.000

     più lire 18.000 per abitante;

- anno 1989 e seguenti                   lire     80.000.000

     più lire 40.000 per abitante;

     c) Comuni di Sassari e Cagliari:

- anno 1988 rispettivamente              lire  1.800.000.000

                                          lire  3.150.000.000

- anno 1989 e seguenti rispettivamente   lire  4.000.000.000

                                          lire  7.000.000.000

     d) Amministrazioni provinciali:

- anno 1988 - per ciascuna               lire  5.000.000.000

- anno 1989 e seguenti  - per ciascuna   lire  4.000.000.000

 

 

     3. Per il triennio 1988-1989-1990, all'approvazione dei programmi d'intervento di cui al Capo I della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, i competenti consigli comunali e provinciali provvedono entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento che determina la misura dei finanziamenti loro attribuiti.

 

     Art. 6. (Completamento quarto programma triennale di cui al Capo I l.r. n. 45 del 1976).

     1. La spesa di lire 50.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1988 dall'art. 5 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, per completare la realizzazione del quarto programma triennale [1985-1986-1987] di opere pubbliche di cui al Capo I della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, è rideterminata in lire 40.200.000.000, ed è posta a carico dell'anno finanziario 1989 (Cap. 08015).

 

     Art. 7. (Modalità erogazione finanziamenti).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 8. (Determinazione stanziamento interventi di cui al Capo III della l.r. n. 45 del 1976).

     1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988-1989-1990, da destinare agli interventi di cui al Capo III della l.r. 6 settembre 1976, n. 45 (Cap. 08017).

 

     Art. 9. (Applicazione Capo IV della l.r. n. 40 del 1976).

     1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 17 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell'anno 1988, le seguenti spese:

     - lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (Cap. 08030);

     - lire 3.500.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (Cap. 05014/06);

     - lire 3.200.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (Cap. 05014/07).

     2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell'art. 7 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6.

     3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Per l'anno 1988 è sospesa l'esecutività dell'art. 18 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45.

 

     Art. 10. (Completamento programmi opere acquedottistiche e fognarie).

     1. Per il completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, in corso di esecuzione da parte degli enti concessionari interessati, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75.000.000.000 in ragione di lire 25.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (Cap. 08035/03).

     2. L'attuazione dei relativi programmi è delegata agli enti interessati con le procedure di cui agli artt. 4 e 10 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24; la suddetta delega è immediatamente operativa fin dall'esercizio 1988.

 

     Art. 11. (Ulteriori programmi di opere pubbliche).

     1. E' autorizzata, per l'attuazione di ulteriori programmi di opere pubbliche, la spesa complessiva di lire 71.000.000.000 nel triennio 1988- 1989-1990 così suddivisa:

     a) recupero dei centri storici, restauro di edifici di particolare interesse storico-artistico, nonché adeguamento delle infrastrutture di base (Cap. 08031/01):

 

 

- anno finanziario 1988                  lire  5.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire  5.000.000.000

- anno finanziario 1990                  lire  5.000.000.000

     b) strade di interesse provinciale - completamento di opere inserite

in precedenti programmi (Cap. 08042/05):

- anno finanziario 1988                  lire  8.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire  8.000.000.000

     c) opere di consolidamento e protezione degli abitati (Cap. 08142/01):

- anno finanziario 1988                  lire 10.000.000.000

     d) opere di depurazione (Cap. 05014/01):

- anno finanziario 1988                  lire 10.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire 10.000.000.000

- anno finanziario 1990                  lire 10.000.000.000

 

 

     L'importo di lire 10.000.000.000 previsto per l'anno finanziario 1988 è comprensivo dello stanziamento di lire 7.500.000.000 autorizzato con l'art. 11 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44.

     2. I programmi di completamento ed i relativi finanziamenti delle strade di interesse provinciale di cui al punto b) del precedente comma sono trasferiti alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     3. Le Amministrazioni provinciali possono impiegare i finanziamenti di cui alla lett. b) del precedente primo comma anche per interventi di manutenzione.

     4. Alle spese di cui ai precedenti commi si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione di progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64.

     5. Con le assegnazioni di cui al precedente comma si fa fronte, nell'anno finanziario 1988, anche allo stanziamento di lire 10.000.000.000.000, già autorizzato con mezzi propri della Regione dall'art. 11 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44 - punto 5 - al fine dell'esecuzione di interventi di recupero di centri storici, di restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico-artistico, nonché di adeguamento delle infrastrutture di base (Cap. 08030/01).

     6. Per l'esecuzione di opere di depurazione oltre agli stanziamenti di cui al primo comma lett. d) del presente articolo è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.000.000.000 cui si fa fronte con mezzi propri della Regione (Cap. 05014/08).

     7. Per il completamento dell'Auditorium del conservatorio di Sassari è autorizzata l'erogazione al Comune di Sassari della somma di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per ognuno degli anni 1988 e 1989 (Cap. 08069/08).

     8. E' autorizzata nell'anno 1988 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di opere di risanamento igienico-sanitario (Cap. 08034/02).

     9. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 15.000.000.000, per l'anno 1988 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1989 per la realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale infrastrutturale del territorio nelle aree urbane di Iglesias-Carbonia, Olbia, Tempio, Lanusei-Tortolì (Cap. 03035).

     10. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della l. 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito a titolo di spesa 10.3.04/I del programma straordinario di intervento per il biennio 1986-1987.

 

     Art. 12. (Edifici di culto).

     1. E' autorizzata, oltre allo stanziamento previsto dall'art. 11, punto 4) della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico.

     2. Degli stanziamenti di cui al precedente comma la somma di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 1.000.000.000 per ognuno degli anni 1988 e 1989 è assegnata al Comune di Cagliari per il restauro della Basilica di Nostra Signora di Bonaria (Cap. 08033/01).

 

     Art. 13. (Edilizia ospedaliera).

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 16 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminato per il 1988 in lire 10.000.000.000 (Cap. 08070/01).

     2. Dello stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 2.000.000.000 è destinata al completamento del secondo lotto funzionale dell'Ospedale di Macomer.

     3. Per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture ospedaliere di cui al primo comma è autorizzata, con mezzi propri della Regione, a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali, l'ulteriore spesa complessiva di lire 16.000.000.000 in ragione di lire 8.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (Cap. 08070/01).

 

     Art. 14. (Palazzo Consiglio regionale).

     1. Ad integrazioni degli stanziamenti disposti con la l.r. 16 giugno 1980, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'anno 1988, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 08004) per l'acquisizione dello stabile sito nel tratto immediatamente adiacente alla sede del Consiglio regionale all'angolo tra le vie Roma e Porcile e per il completamento di lavori del palazzo del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini).

     1. Per la prosecuzione ed il completamento del programma straordinario di cui all'art. 14 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (Cap. 08146/01).

 

     Art. 16. (Completamento degli interventi sulle opere danneggiate dall'alluvione del periodo settembre-ottobre 1986).

     1. Ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 4 della l.r. 17 novembre 1986, n. 61, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 5.000.000.000 (Cap. 08155).

 

     Art. 17. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 aprile 1987, n. 24).

     1. Il termine di sei mesi posto al primo comma dell'art. 3 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24, è prorogato sino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed altresì non trovano applicazione, per il bilancio di previsione dell'anno 1988, le norme di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

     2. [4].

     3. Il termine di cui al quinto comma dell'art. 21 della stessa l.r. 22 aprile 1987, n. 24, è ridotto a 45 giorni.

 

     Art. 18. (Programma di opere pubbliche di cui all'art. 11, l.r. n. 44 del 1986 e di edilizia sanitaria).

     1. L'attuazione del programma straordinario triennale di opere pubbliche di cui all'art. 11 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986), nonché dei programmi di edilizia sanitaria relativi agli stanziamenti di bilancio già disposti sul capitolo 08070/01 a partire dall'anno finanziario 1986, è delegata agli enti interessati con le procedure di cui agli artt. 4 e 10 della l.r. 22 aprile 1987, n. 24, fatti salvi, comunque, quegli interventi per i quali siano stati definiti i relativi provvedimenti di concessione secondo la previgente normativa.

     2. Per gli interventi inclusi in programmi, la cui progettazione, è curata dall'Amministrazione regionale o direttamente o attraverso incarichi a liberi professionisti, si fa luogo alla delega di cui sopra a favore dell'ente interessato ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale medesima.

 

     Art. 19. (Impianti di depurazione l.r. 17 gennaio 1984, n. 4). [5]

 

     Art. 20. (Mutui degli enti locali - Modifiche alle ll.rr. n. 33 del 1986 e n. 16 del 1987).

     1. [6].

     2. [7].

     3. Le annualità di cui all'art. 9 della l.r. 20 giugno 1986, n. 33, relative agli anni finanziari 1988 e 1989, sono rinviate agli anni 2006 e 2007 (Cap. 08056).

 

     Art. 21. (Disposizioni in materie di appalti di opere pubbliche). [8]

     1. Per i lavori pubblici da appaltarsi o affidarsi in concessione ovvero appaltati od affidati in concessione, nel territorio della Regione Sardegna, direttamente dall'Amministrazione regionale o indirettamente attraverso le aziende regionali anche con ordinamento autonomo, subordinati a parere, approvazione o assenso della Regione medesima, o finanziati in tutto od in parte dagli enti regionali, delle Province, dai Comuni, dagli Organismi comprensoriali, dai Consorzi di bonifica o dai Consorzi industriali, è vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare totalmente l'opera assunta sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondete al ventesimo del prezzo del contratto principale.

     2. Qualora l'opera comprenda diverse tipologie di lavoro il subappalto può essere concesso limitatamente ai movimenti di terra ed alle parti per le quali sia richiesto l'intervento di mezzi o manodopera specializzata.

     3. Il subappalto o i cottimi, quando ricorrano i presupposti di cui al comma precedente, dovranno essere sempre autorizzati dalla stazione appaltante previo accertamento delle condizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. L'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo non potrà superare il 50 per cento dell'importo dei lavori appaltati.

     5. L'eventuale diniego dell'autorizzazione, nei casi sopra citati, dovrà essere comunque motivato.

     6. Nell'esecuzione dei subappalti, l'impresa subappaltatrice, con cui è solidamente responsabile l'impresa subappaltante, è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori i contratti collettivi nazionali e locali di lavoro del settore, le disposizioni in materia assicurativa e contributiva, le norme di sicurezza e di igiene del lavoro.

     7. In caso di inadempienza accertata agli obblighi contributivi e retributivi, la stazione appaltante procederà ad una detrazione del 20 per cento sul pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

     8. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la stessa non abbia adempiuto integralmente ai propri obblighi.

 

     Art. 22. (Comitato tecnico regionale sanitario). [9]

 

     Art. 23. (Formazione catasto strade provinciali e censimento circolazione).

     1. Per le finalità di cui all'art. 19 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 (Cap. 08257) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni- 1988, 1989 e 1990.

 

     Art. 24. (Espropriazione di opere pubbliche - Incarichi professionali e tecnici esterni).

     1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1988, la spesa di lire 200.000.000 (Cap. 08247).

 

     Art. 25. (Bollettino Ufficiale degli avvisi di gara). [10]

 

     Art. 26. (Fondo integrativo per finanziamento opere pubbliche l. n. 588 del 1962).

     1. A valere sulle disponibilità presenti nel fondo speciale di cui al titolo di spesa 5.2.03 - riassegnazione somme impegnate e non pagate - del V Programma esecutivo del Piano di rinascita, di cui alla l. 11 giugno 1962, n. 588, possono essere disposti trasferimenti al titolo di spesa 5.2.01 - fondo per l'integrazione degli stanziamenti destinati alle opere pubbliche - del medesimo programma esecutivo per le iniziative considerate da quest'ultimo titolo, qualora lo stesso risulti privo di disponibilità.

     2. A detto trasferimento si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti.

     3. In caso di esaurimento delle disponibilità del suddetto titolo di spesa 5.2.03, per le iniziative considerate dal titolo di spesa 5.2.01 può attingersi, con la procedura di cui al comma precedente, alle disponibilità di cui ai titoli di spesa 8.4.3/I, par. IV.3 - Fondo di riserva - del programma di intervento per gli anni 1982-1984 approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e 10.4.03/I, par. 4.3 - Fondo di riserva - del programma straordinario d'intervento per il biennio 1986-1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988 della l. 24 giugno 1974, n. 268.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA

 

     Art. 27. (Fondo regionale per edilizia abitativa).

     1. In aggiunta agli stanziamenti disposti a favore del Fondo regionale per l'edilizia abitativa ai sensi dell'art. 1 della l.r. 30 dicembre 1985, n. 32, e dell'art. 24 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 (Cap. 08112).

     2. La spesa di lire 20.000.000.000 prevista per l'esercizio finanziario 1988 ai termini dell'art. 24 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminata in lire 15.000.000.000 (Cap. 08112).

     3. Mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'art. 9 della l.r. del 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge, avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso con validità permanente.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aggiornare la convenzione in essere con gli istituti di credito fondiario.

 

     Art. 28. (Acquisizione di aree per edilizia agevolata e convenzionata).

     1. Al fine di favorire l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata l'Amministrazione regionale è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato ai sensi della l. 5 agosto 1978, n. 457 a concedere anticipazioni finanziarie ai comuni per l'acquisizione delle aree nei piani di zona previsti dalla l. 18 aprile 1982, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per l'ottenimento delle anticipazioni di cui al precedente primo comma i Comuni debbono inoltrare domanda alla Regione, unitamente all'indicazione della disciplina urbanistica delle zone nelle quali debbono essere effettuati gli interventi, con l'indicazione:

     - dei soggetti attuatori degli interventi;

     - delle aree da assegnare ai soggetti attuatori;

     - dei tempi di realizzazione degli interventi;

     - dei costi di cessione degli alloggi da parte delle imprese e della spesa massima per le cooperative;

     - del piano economico-finanziario degli interventi con la specificazione delle fonti di finanziamento degli interventi stessi.

     3. Le anticipazioni finanziare, da concedersi prioritariamente a fronte di interventi edilizi sostenuti da finanziamenti pubblici comunque concessi, non sono gravate di oneri per interessi, hanno la durata massima di tre anni e sono da restituire alla Regione con le seguenti modalità (Cap. entrata 36216):

     - 50% nel secondo anno successivo a quello della concessione;

     - 50% nel terzo anno successivo a quello della concessione.

     4. Alla restituzione delle anticipazioni i Comuni fanno fronte con le somme corrispettive introitate per la cessione delle aree, da iscriversi nei bilanci dei Comuni stessi con vincolo di restituzione alla Regione.

     5. Per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (Cap. 08093/01).

 

     Art. 29. (Incremento massimali di mutuo di edilizia agevolata).

     1. Per i programmi di edilizia agevolata convenzionata assegnati a cooperative edilizie e imprese, non ancora avviati per cause non dipendenti dal soggetto beneficiario, il massimale di mutuo agevolato è pari a quello definito per il biennio 1986-87 della l.r. n. 457 del 1978.

     2. L'incremento di massimale di mutuo di cui al precedente comma si applica anche ai programmi di edilizia agevolata convenzionata per i quali si è provveduto ad emettere il provvedimento di impegno già dall'anno 1987.

     3. Gli stanziamenti disposti dall'art. 15 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall'art. 6 della l.r. 31 dicembre 1984, n. 36, e dall'art. 23 della l.r. .28 maggio 1985, n. 12, sono incrementati (Cap. 08109):

     - per l'esercizio 1988 di lire 350.000.000;

     - per l'esercizio 1989 di lire 85.000.000;

     - per l'esercizio dal 1990 al 1993 di lire 65.000.000;

     - per l'esercizio dal 1994 al 1997 di lire 50.000.000;

     - per l'esercizio dal 1998 al 2001 di lire 20.000.000;

     - per l'esercizio dal 2002 di lire 5.000.000.

 

     Art. 30. (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457 e con la legge 25 marzo 1982, n. 94, programmi di edilizia abitativa sperimentali di nuove costruzioni mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo globale dell'intervento con il limite massimo previsto per alloggio dall'art. 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94 [11].

     2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche alla utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione e localizzati prioritariamente nei Comuni con maggiore tensione abitativa [12].

     3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 [13].

     4. Gli enti attuatori dei programmi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono i consorzi regionali di cooperative edilizie di abitazione maggiormente rappresentativi cui i contributi vengono concessi sulla scorta dei seguenti criteri che, in ordine di elencazione, definiscono le relative priorità:

     a) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia sperimentale pubblica realizzati, avviati o anche semplicemente approvati in fase di affidamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94;

     b) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia abitativa con agevolazioni regionali in conto capitale, realizzati sulla base di convenzioni stipulate con la Regione autonoma della Sardegna e regolarmente collaudati;

     c) esperienze in assistenza a soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata negli ultimi 10 anni [14].

     5. Il programma di attuazione degli interventi è approvato con deliberazione della Giunta regionale ai termini dell'art. 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dovrà stabilire:

     a) i costi di intervento ammissibili a contributo, nei limiti dei massimali stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e aggiornati in relazione all'andamento dell'indice del costo di costruzione;

     b) le modalità per la scelta dei soggetti destinatari dei contributi nel rispetto dei criteri di cui al precedente quarto comma;

     c) le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati;

     d) gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali, da realizzarsi nell'ambito di quelli fissati dal CIPE per l'attuazione dei programmi di sperimentazione di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 25 marzo 1982, n. 94;

     e) le modalità e i tempi del monitoraggio e della rendicontazione dei risultanti della sperimentazione da parte dei soggetti attuatori all'Amministrazione regionale. A tal fine al soggetto attuatore viene riconosciuto un rimborso spese pari al 2 per cento del costo di intervento, aggiuntivo al contributo di cui al primo comma del presente articolo destinato esclusivamente al programma costruttivo [15].

     6. Per la realizzazione dei programmi di cui ai commi precedenti è disposto lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (Cap. 08112/01).

 

     Art. 31. (Mutui alle cooperative edilizie).

     1. Al fine di assicurare i finanziamenti anche alle cooperative edilizie ammesse in graduatoria nel quinto progetto biennale d'intervento in attuazione della l. 5 agosto 1978, n. 457, ed escluse dal finanziamento per le limitate disponibilità finanziarie del progetto biennale predetto, il limite d'impegno autorizzato dall'art. 15 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è incrementato dall'esercizio finanziario 1988 all'esercizio 2004, di lire 5.000.000.000 per ciascun anno (Cap. 08109).

 

     Art. 32. (Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (Cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti, previsti dal paragrafo III.2 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla l. 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, relativi all'acquisizione da parte dei Comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa l. n. 268 del 1974, per esser attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

     2. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2/I.

     3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651, e 1º marzo 1986, n. 64.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 33. (Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» - L. n. 752 del 1986).

     1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della l. 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell'anno 1988, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

     a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (Cap. 06021) lire 150.000.000;

     b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'art. 2 della l.r. 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06025/01) lire 4.000.000.000;

     c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnica e delle attività connesse, in applicazione dell'art. 1 della l.r. 17 novembre 1977, n. 42 (Cap. 06026/02) lire 30.000.000.000;

     d) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della l.r. 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (Cap. 06051) lire 13.000.000.000;

     e) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (l.r. 29 novembre 1961, n. 14; art. 39 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44) (Cap. 06080) lire 7.000.000.000;

     f) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'art. 17 della l. 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della l.r. 17 maggio 1981, n. 14, art. 9 della l.r. 12 novembre 1982, n. 38. art. 39 della l.r. 27 giugno 1986, n. 33 e art. 28 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6) (Cap. 06086) lire 8.000.000.000;

     g) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (Cap. 06150) lire 2.650.000.000;

     h) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (Cap. 06151/01) lire 1.100.000.000;

     i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della l. 2 giugno 1961, n. 454 (Cap. 06163) lire 4.550.000.000;

     l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'art. 14 della l. 27 ottobre 1966, n. 910 (Cap. 06167) lire 2.100.000.000;

     m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari, di contributi fino all'80% della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla l.r. 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall'art. 60, secondo comma, della l.r. 24 maggio 1984, n. 24 e dell'art. 54 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44 (Cap. 06222) lire 2.000.000.000;

     n) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione e l'ampliamento e le attrezzature di stabilimenti razionali (Cap. 06231/01) lire 4.000.000.000;

     o) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'art. 9 della l. 27 ottobre 1966, n. 910 (Cap. 06234/01) lire 4.000.000.000;

     p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (Cap. 06261) lire 6.500.000.000;

     q) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (Cap. 06262) lire 1.500.000.000;

     r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (Cap. 06263/01) lire 3.500.000.000;

     s) anticipazioni per lo svolgimento dell'azione organica n. 8 del primo piano annuale di attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64 (Cap. 06291/01) lire 10.000.000.000.

     2. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui alla voce s) (Cap. 06291/01), mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l'erogazione dei benefici previsti dall'azione organica n. 8 (coltivazioni tipiche meridionali) (Cap. 06291); le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06291/01.

 

     Art. 34. (Infrastrutture agricole).

     1. E' autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la spesa complessiva di lire 57.000.000.000 per la realizzazione delle seguenti strutture ed infrastrutture agricole:

     a) laghi collinari (Cap. 06083/01):

 

 

- anno finanziario 1988                  lire  4.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire  3.000.000.000

- anno finanziario 1990                  lire  3.000.000.000

     b) strade vicinali ed interpoderali e acquedotti rurali (Cap.

06086/03):

- anno finanziario 1988                  lire 10.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire  8.000.000.000

 

 

     c) completamento strade vicinali finanziate ai sensi delle ll.rr. 20 dicembre 1962, n. 20 e n. 26 e successive modificazioni (Cap. 08195/02):

 

 

- anno finanziario 1988                  lire  5.000.000.000

     d) elettrodotti rurali (Cap. 06087/02):

- anno finanziario 1988                  lire  4.000.000.000

 

 

     e) strutture ed infrastrutture nelle terre pubbliche dirette alla valorizzazione dei terreni di proprietà degli enti pubblici ai termini dell'art. 38 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, come modificato dall'art. 27 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6 (Cap. 06089/02):

 

 

- anno finanziario 1988                  lire  5.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire 10.000.000.000

- anno finanziario 1990                  lire  5.000.000.000

 

 

     2. Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della Regione sino alla concorrenza complessiva di lire 2.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (Cap. 06087/03).

 

     Art. 35. (Infrastrutture agrarie danneggiate).

     1. L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 2, della l.r. 17 novembre 1986, n. 61, per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie, è rideterminato in lire 28.000.000.000; all'onere aggiuntivo di lire 3.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1964, n. 3.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 gli stanziamenti previsti dalla l.r. 7 giugno 1984, n. 29, al fine di far fronte alle ulteriori necessità verificatesi in sede di attuazione degli interventi per il ripristino di infrastrutture pubbliche agrarie (Cap. 06120).

 

     Art. 36. (Credito di esercizio).

     1. A valere sulle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651, e 1º marzo 1986, n. 64, è autorizzato, nell'anno finanziario 1988, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 (Cap. 06098/02) per la concessione di concorsi nel pagamento di interessi sui prestiti contratti da pastori e allevatori associati, ai termini dell'art. 16 della l.r. 13 luglio 1962, n. 9.

     2. Nella concessione del concorso sui tassi di interesse di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, si applica la disposizione dell'art. 4, comma terzo, della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 [16].

 

     Art. 37. (Concorso interessi su mutui di miglioramento).

     1. Il limite d'impegno di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminato in lire 18.547.000.000 e la sua durata è protratta fino all'anno 2003 (Cap. 06068).

     2. All'onere relativo fino all'anno 2000 si provvede attraverso le quote spettanti alla Regione in applicazione dell'art. 3, punto 3), della l. 8 novembre 1986, n. 752; all'ulteriore onere derivante dalle annualità dal 2001 al 2003 si farà fronte con l'utilizzazione della quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 38. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1988 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla l.r. 10 dicembre 1973, n. 39 (Cap. 06285); tali somme sono destinate al titolo di spesa P. 1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'art. 4 della l.r. 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

 

     Art. 39. (Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado). [17]

 

     Art. 40. (Contributi a Consorzi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio latterie sociali della Sardegna con sede in Macomer la somma di lire 2.380.000.000 (Cap. 06244) per il pagamento dell'IVA e degli imprevisti inerenti la realizzazione del centro regionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, di cui alla lett. B) del comparto lattiero- caseario del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsti dal titolo 6.1.3 del programma di sviluppo economico e sociale per la Sardegna per gli anni 1976-1978, approvato dal CIPE l'8 giugno 1976.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio cooperativo carni «3C» un contributo di 300.000.000 di lire a titolo di rimborso per le spese sostenute per il completamento e l'attivazione degli impianti del frigo macello di Chilivani, ai fini dell'ammasso AIMA delle carni nell'ambito dei provvedimenti per la siccità (Cap. 06243/02).

     3. Al fine di consentire lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura per una efficace politica di commercializzazione dei prodotti agricoli è autorizzata nell'anno 1988 l'erogazione di un contributo al CO.S.T.A.S (Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda) di lire 150.000.000 (Cap. 06336).

     4. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di Lire 374.000.000 (Cap. 06337) al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo fra le cooperative della Rinascita) finalizzata al ripiano del disavanzo esistente al 1º gennaio 1988.

     5. Una quota pari a lire 2.000.000.000 dello stanziamento del capitolo 06273/01 è destinata al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano per il completamento della centrale di spumantizzazione e dell'essiccatoio di prodotti agro-alimentari, e per il secondo lotto dei lavori concernenti l'azienda agricola di Barisardo.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio provinciale ortofrutticolo di Cagliari un contributo straordinario di lire 400.000.000 per far fronte alle passività contratte a causa della insufficienza dei conferimenti e per favorire l'adeguamento di una gestione economicamente equilibrata (Cap. 06227).

 

     Art. 41. (Contributo alle confederazioni delle imprese agricole).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle confederazioni delle imprese agricole la somma di lire 240.000.000 per il pagamento dell'IVA e degli imprevisti inerenti l'impianto e il funzionamento del sistema informativo di cui alla l.r. 23 gennaio 1986, n. 20 (Cap. 06007).

 

     Art. 42. (Distillazione agevolata - Provvidenze a favore delle cantine sociali).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1988 (Cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VI.SA. di Assemini per la distillazione di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1986 e 1987, desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.

     3. Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 33 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6 sono destinati, in deroga alla stessa norma, al completamento dei programmi della DI.CO.VI.SA di Assemini (Cap. 06237).

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cantine sociali che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 2 della l.r. 17 dicembre 1973, n. 40, il tasso minimo agevolato, previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla cantina sociale di Iglesias - società cooperativa a responsabilità limitata - un contributo straordinario di lire 400.000.000 necessario per far fronte alle passività contratte a causa dell'insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni dal 1984 al 1987 e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (Cap. 06233).

 

     Art. 43. (Anticipazioni delle «azioni organiche» previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno l. n. 64 del 1986).

     1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze relative alle azioni organiche, n. 7 (allevamenti zootecnici), e n. 9 (forestazione produttiva), di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 dicembre 1986, in attuazione della l. 1º marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte rispettivamente nei capitoli 06290/01 e 06292/01.

     2. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l'erogazione dei benefici previsti dalle predette azioni organiche (Capp. 06290 e 06292).

     3. A carico degli stanziamenti dei capitoli relativi alle azioni organiche n. 8 e n. 9 possono sostenersi, inoltre, rispettivamente le «spese di allevamento in agrumeti riconvertiti», a suo tempo finanziabili dalla Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del Progetto speciale n. 11 e gli interventi di forestazione produttiva, in attuazione della l.r. 18 giugno 1959, n. 13.

     3 bis. I termini per la presentazione delle richieste tendenti alla erogazione dei contributi per le spese di allevamento, in agrumeti riconvertiti, previsti dal predetto Progetto speciale n. 11, sono prorogati di un periodo non superiore a quattro anni [18].

     4. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico dei capitoli del bilancio indicati al comma primo.

 

     Art. 44. (Anticipazione dei contributi concessi per opere di miglioramento fondiario). [19]

 

     Art. 45. (Anticipazioni alle cooperative per l'attuazione di programmi per lo sviluppo zootecnico).

     1. L'Amministrazione regionale, previa domanda delle cooperative interessate, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo concesso a termini dell'art. 1, lett. a) della l. 27 novembre 1956, n. 1367 per l'attuazione dei programmi diretti allo sviluppo zootecnico, ivi compresi quelli di assistenza sanitaria; la misura dell'anticipazione è pari ai due terzi del contributo.

 

     Art. 46. (Modalità nelle anticipazioni alle associazioni allevatori).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del 50% e nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi previsti dalla l.r. 14 dicembre 1976, n. 67, modificata dall'art. 43, della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, sulla base della spesa approvata dai programmi di attività dell'anno precedente.

     2. L'approvazione del programma annuale ed il conguaglio dell'anticipazione del contributo, che non può in ogni caso superare i due terzi del contributo concesso, avviene dopo l'approvazione del bilancio regionale relativo all'anno di svolgimento del programma; il saldo del contributo è corrisposto dopo la presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

 

     Art. 47. (Completamento frigomacello di Chilivani).

     1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 2.500.000.000 per il completamento delle strutture e linee di macellazione, l'ampliamento delle celle frigorifere e il completamento delle strutture di commercializzazione del frigomacello di Chilivani (Cap. 06243).

 

     Art. 48. (Piano agrumi).

     1. Una quota di lire 5.000.000.000 delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651, e 1º marzo 1986, n. 64, è destinata ad integrare gli stanziamenti da impiegare per la concessione dei benefici diretti alla riconversione di colture idonee di arancio e di mandarino (Cap. 06035/01).

 

     Art. 49. (Estensione di interventi a favore di cooperative).

     1. Le provvidenze regionali per la realizzazione di strutture cooperative possono essere concesse per tutte le fattispecie contemplate negli artt. 20 della l. 2 giugno 1961, n. 454, e 9 della l. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Gli interventi possono comprendere, altresì, le opere e i lavori che riguardino l'adeguamento tecnologico, la manutenzione straordinaria delle strutture, la sostituzione e revisione degli impianti tecnologici e delle attrezzature, le attrezzature eletto contabili e di laboratorio, nonché gli impianti fognari-depurativi, anche se realizzati congiuntamente a consorzi di utenti o a Comuni.

     3. L'aliquota relativa alle spese generali e oneri vari può essere ammessa, nei singoli progetti, nella stessa misura prevista per le opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 50. (Contributi oleifici sociali cooperativi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1988 ad erogare agli oleifici sociali cooperativi un contributo straordinario di lire 400.000.000 per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata. (Cap. 06238).

 

     Art. 51. (Ambito concessione mutui acquisto terreni per tecnici agricoli).

     1. I mutui per l'acquisto di terreni previsti dalla l.r. 23 novembre 1979, n. 60 - estesi ai tecnici agricoli dal secondo comma dell'art. 43 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6 - possono essere concessi nei casi previsti dalla l. 6 marzo 1968, n. 377, recante: «Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura» o quando i richiedenti, contemplati nella medesima legge, abbiano i requisiti di tempo lavorativo e di reddito previsto dal quarto comma dell'art. 6 della citata l.r. 23 novembre 1979, n. 60.

 

     Art. 52. (Mutui per acquisto fondi rustici). [20]

     1. L'art. 9, lett. b) della L.R. 23 novembre 1979, n. 60 recante «Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici» si interpreta nel senso che il divieto di concessione del mutuo riguarda l'intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi.

     2. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita del bene a favore delle persone di cui sopra.

 

     Art. 53. (Modifica norme su trasferimenti catastali).

     1. Le provvidenze previste dalla l.r. 17 novembre 1986, n. 62, recante «Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli» riguardano anche gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sono estese ai fabbricati rurali, funzionali ai fondi sui quali insistono o alle aziende delle quali fanno parte.

     2. La restituzione del contributo, prevista dal secondo comma dell'art. 3 della citata l.r. n. 62 del 1986, è esclusa quando la modifica della destinazione agricola del terreno è dovuta ad intervento della pubblica amministrazione.

     3. Sono abrogati il quarto comma dell'art. 1 ed il terzo comma dell'art. 3 della citata l.r. n. 62 del 1986.

 

     Art. 54. (Progetto Videotel).

     1. Lo stanziamento di lire 100.000.000, autorizzato dall'art. 50 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, per la realizzazione del «Progetto Videotel», può essere utilizzato direttamente dall'Amministrazione regionale (Cap. 06023).

 

     Art. 55. (Patrimoni silvo-pastorali di Comuni).

     1. Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzato anche per quelle erogate a tal fine da gli stessi comuni negli anni 1986 e 1987.

     2. [21].

 

     Art. 56. (Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli). [22]

 

     Art. 57. (Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1988 la somma di lire 300.000.000 (Cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a titolo di rimborso delle spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nel periodo 1984-1987 presso l'ufficio speciale istituito ai termini dell'art. 2, della l.r. 7 giugno 1984, n. 29, e per i maggiori oneri derivanti dagli interessi legali relativi ai compensi del personale addetto all'assistenza tecnica e transitato all'ERSAT, in applicazione dell'art. 20, della l.r. 19 gennaio 1984, n. 5.

 

     Art. 58. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1984, n. 5). [23]

 

     Art. 59. (Fondo regionale per la prevenzione degli incendi).

     1. E' autorizzata nell'anno 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 06266) quale incremento del fondo regionale per la prevenzione degli incendi di cui agli artt. 68 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, e 41 della l.r. 28 maggio 1985, n. 12.

 

     Art. 60. (Mostra zootecnica di Macomer).

     1. E' autorizzata per l'anno 1988 l'erogazione al Comune di Macomer della somma di lire 500.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra zootecnica (Cap. 06168/ 01).

 

CAPO V

  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E TURISMO

 

     Art. 61. (Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi: l.r. n. 66 del 1976).

     1. L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66 (Cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 10.000.000.000; tale disponibilità è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 14 della l.r. 29 dicembre 1983, n. 31.

 

     Art. 62. (Interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese industriali ed edilizie - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984 e alla l.r. n. 6 del 1987). [24]

 

     Art. 63. (Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi tra le imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984). [25]

 

     Art. 64. (Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra le imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984). [26]

 

     Art. 65. (Concorsi interessi prestiti a favore di imprese operanti in vari settori produttivi).

     1. Per gli anni 1986 e 1987, l'art. 4-bis della l.r. 7 maggio 1953, n. 22, quale modificato con l'art. 52 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26 è interpretato nel senso che il beneficio previsto da tale norma si applica anche alle imprese non operanti nel settore dell'industria che abbiano ottenuto, da istituti e aziende di credito, prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali (Cap. 09042/01).

 

     Art. 66. (Concorso interessi su prestiti delle piccole e medie imprese industriali ed edilizie - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984). [27]

 

     Art. 67. (Concorso interessi su prestiti delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984). [28]

 

     Art. 68. (Concorso interessi su prestiti delle imprese artigiane - Modifiche alla l.r. n. 26 del 1984). [29]

 

     Art. 69. (Fondi regionali presso gli istituti di credito). [30]

 

     Art. 70. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).

     1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e la miglior qualificazione delle attività di intermediazione, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti al ruolo di cui alla l. 3 maggio 1985, n. 204, contributi in conto interessi sui mutui da essi contratti presso gli Istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.

     2. Il mutuo non può avere durata superiore a cinque anni e l'importo assistibile da contributo regionale non può superare la somma di lire 20.000.000.

     3. Il tasso da porre a carico dei beneficiari è pari a quello previsto per gli imprenditori commerciali per le operazioni poste in essere in applicazione della l. 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. L'emissione del provvedimento di concessione è delegata, attraverso apposita convenzione stipulata dall'Assessore competente in materia di commercio agli istituti di credito convenzionati.

     5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle cooperative e ai consorzi promossi o gestiti da agenti e rappresentanti di commercio, di cui al primo comma del presente articolo, che intendano migliorare e qualificare l'attività di intermediazione attraverso la concentrazione di servizi e la realizzazione o l'acquisizione di moderne strutture nonché l'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.

     6. Il contributo in conto capitale non può superare il 40% della spesa ammessa, né comunque essere superiore a lire 400.000.000 per ogni iniziativa; esso è disposto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio.

     7. Il contributo in conto interessi può avere una durata non superiore a cinque anni se il relativo mutuo è finalizzato all'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche, e non superiore a 10 anni se è finalizzato alla realizzazione o acquisizione di strutture immobiliari; l'importo del mutuo assistibile non può superare il 60% della spesa ammessa e il tasso a carico dei soggetti beneficiari è pari a quello di cui al precedente terzo comma.

     8. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui ai precedenti primo e quinto comma è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni finanziari dal 1988 al 1997 (Cap. 07050); le stesse annualità sono versate in un fondo da costituire presso gli Istituti di credito convenzionati.

     9. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al quinto comma è autorizzato, nell'anno 1988, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (Cap. 07051).

 

     Art. 71. (C.I.S. - Credito industriale sardo).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1988, al C.I.S. - Credito industriale sardo - la somma di lire 16.978.000.000 (Cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

 

     Art. 72. (Credito di esercizio).

     1. L'ammontare dei prestiti di cui all'art. 27 della l.r. 10 maggio 1983, n. 12, relativo al credito di esercizio non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 800.000.000.

 

     Art. 73. (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica). [31]

     1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica:

     - nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     - nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;

     - nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività.

     Con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investimento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all'acquisto o utilizzazione mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:

     a) sistemi composti da una o più unita di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;

     b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;

     c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.

     2. Sono ammesse a beneficiare di prestiti di cui al precedente comma, le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo, di cui al comma settimo, all'incasso delle relative provvidenze.

     3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito dal medesimo per le stesse erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece a carico del fondo stesso le maggiori spese, ovvero erogazioni creditizie, disposte ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato [32].

     4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni della concessione e sono gravati del tasso di interesse previsto per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

     7. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma primo si provvede mediante l'istituzione presso il Credito industriale sardo di un «Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica»; detto fondo è suddiviso in due sezioni, una riservata al finanziamento delle imprese industriali, l'altra al finanziamento delle imprese artigiane.

     8. Sulla scorta dell'istruttoria delle richieste effettuate dal suindicato Istituto di credito, gli Assessori dell'industria e dell'artigianato, nelle rispettive competenze, dispongono la concessione dei prestiti di cui ai commi precedenti, che vengono erogati a carico delle disponibilità del «Fondo» anzidetto.

     9. L'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio e con l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio stipulano con il Credito industriale sardo apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente comma.

     10. Per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - Sezione aziende industriali, la somma complessiva di lire 7.500.000.000 (Cap. 09045) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

     - Sezione aziende artigiane, la somma complessiva di lire 4.500.000.000 (Cap. 07038) in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

 

     Art. 74. (Contributo al consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1988 ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 a favore del consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese per la realizzazione di una centralina eolica di produzione di energia elettrica a basso costo necessaria al funzionamento dell'impianto di depurazione consortile (Cap. 09025/ 01).

 

     Art. 75. (Carta sughericola della Sardegna).

     1. Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700.000.000 (Cap. 09004) così ripartita:

 

 

- anno finanziario 1988                     lire 350.000.000

- anno finanziario 1989                     lire 350.000.000

 

 

     Art. 76. (Stazione sperimentale del sughero).

     1. Dello stanziamento del capitolo 09015/01 una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla manutenzione straordinaria degli immobili della stazione sperimentale del sughero.

 

     Art. 77. (Mercati agro-alimentari).

     1. Gli stanziamenti autorizzati dal quinto comma dell'art. 56 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, sono destinati, in deroga alla stessa norma, alla sottoscrizione, da parte della Regione, di quote azionarie, anche non paritarie, delle società consortili che realizzano e gestiscono sul territorio della Sardegna i mercati agro-alimentari all'ingrosso di cui all'art. 11 della l. 26 febbraio 1986, n. 41 (Cap. 07049); è confermata la destinazione degli stanziamenti di cui all'ultimo comma del citato art. 56 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6; lo stanziamento di lire 6.000.000.000 già previsto per l'anno finanziario 1988 è posto a carico dell'anno 1989.

 

     Art. 78. (Promozione studi di mercato).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, all'Unione Regionale Confcommercio con sede in Cagliari un contributo di lire 250.000.000 per la realizzazione di studi di mercato relativi alla produzione ed al collocamento dei prodotti sardi, con particolare riferimento ai settori ortofrutticolo e florovivaistico, e per l'effettuazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema meccanografico di informazione commerciale (Cap. 07074).

 

     Art. 79. (Opere turistiche).

     1. Alla spesa dello stanziamento di lire 13.685.000.000 iscritto al capitolo 07003/03 del bilancio per l'anno finanziario 1988 si provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. 17 maggio 1983, n. 2I7, con l'applicazione dei criteri e modalità di accesso ai finanziamenti stabiliti dalla l.r. 1 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le occorrenze finanziarie relative ai programmi di intervento predisposti in attuazione della l. 17 maggio 1983, n. 217, sono accreditati con decreto dell'Assessore competente, sulla base dei soli programmi approvati dalla Regione, negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della l.r. 7 gennaio 1975, n. 1; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stanziamenti iscritti nei precedenti esercizi finanziari.

     3. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651, e 1º marzo 1986, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (Cap. 07002/ 01) per l'esecuzione delle opere turistiche di cui all'art. 1, della l.r. 21 marzo 1957, n. 7, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     4. Per l'attuazione, a totale carico della Regione, di un programma concernente la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di ostelli per la gioventù è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 (Cap. 07003/05), così ripartita:

 

 

- anno finanziario 1988                  lire 15.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire 10.000.000.000

 

 

     5. Alla spesa dei fondi di cui al precedente comma si provvede con l'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dalla l.r. 21 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per il completamento funzionale dei lavori relativi alla realizzazione del complesso dei servizi turistici integrati congressuali- sportivo-culturali nel comune di Alghero è autorizzato, per il triennio 1988/199O, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (Cap. 08215) così ripartiti:

 

 

- anno finanziario 1988                  lire  3.000.000.000

- anno finanziario 1989                  lire  5.000.000.000

- anno finanziario 1990                  lire  7.000.000.000

 

 

     7. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della l. 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, con la destinazione di cui al precedente comma, al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

     8. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (Cap. 08215) per l'attuazione di un piano di completamento di opere pubbliche di interesse turistico, ivi comprese quelle relative agli itinerari turistico- culturali di cui ai precedenti programmi approvati dalla Regione, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

     Art. 80. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 marzo 1964, n. 8 - periodo di utilizzo e relativo tasso di interesse - soppressione del preammortamento).

     1. Per la realizzazione delle iniziative ammesse alle anticipazioni creditizie agevolate della l.r. 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso - con il beneficio del tasso agevolato nella competente misura fissata in applicazione dell'art. 7 della stessa legge - un periodo massimo di complessivi 36 mesi [33] decorrenti dalla data di stipula con i convenzionati istituti di credito del contratto condizionato di mutuo.

     2. Gli interessi agevolati dovuti sui ratei di utilizzo e di saldo dei mutui sono portati in aumento al complessivo ammontare delle concesse anticipazioni creditizie e con queste cumulativamente posti in ammortamento ventennale, ad intervenuta ultimazione dell'opera finanziaria, alla scadenza del terzo anno dalla stessa data di decorrenza assunta nel precedente primo comma.

     3. Eventuali ritardi rispetto ai termini di ultimazione dei lavori stabiliti a norma del primo comma del presente articolo comportano, per l'intero periodo eccedente i termini medesimi, l'applicazione a carico del mutuatario inadempiente del tasso passivo di mora, nonché la decadenza dal beneficio della concessa provvidenza creditizia regionale, e conseguente recupero delle maturate esposizioni finanziarie, qualora all'ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento dell'anticipazione regionale non venga provveduto, su formale proroga dell'Amministrazione, entro i successivi 12 mesi.

     4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei beneficiari delle anticipazioni creditizie precedentemente concesse ma non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè all'ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento delle anticipazioni medesime venga provveduto - indipendentemente dall'eventuale minore termine originariamente stabilito per tale ultimazione dai formali atti di concessione - entro il termine massimo di cui al precedente primo comma, ovvero, se già scaduto alla predetta data, entro i successivi 12 mesi, eccezionalmente prorogabili con formale provvedimento dell'Amministrazione una sola volta ed in presenza di documentate e comprovate cause di forza maggiore, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

     5. Salva l'ipotesi di decadenza per l'inosservanza del nuovo termine così fissato, negli ammissibili casi di cui al precedente quarto comma e ferma restando la sanzione del previsto tasso di mora per gli eventuali ritardi al termine di ultimazione delle opere venuti a maturazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il beneficio sia del tasso agevolato di interesse sulle somministrazioni in acconto che dell'ammortamento ventennale delle somme dovute per tale interesse è limitato alle sole quote di interesse ancora insolute o maturande.

 

     Art. 81. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 marzo 1964, n. 8, e modalità erogazione finanziamenti).

     1. [34].

     2. II secondo comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione della l.r. 18 marzo 1964, n. 8, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1º ottobre 1986, n. 151, è abrogato.

     3. Alla utilizzazione degli stanziamenti disponibili sul capitolo 07017/01 si provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della l.r. 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni.

     4. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti degli stanziamenti iscritti al medesimo capitolo negli esercizi precedenti.

 

     Art. 82. (Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive). [35]

 

     Art. 83. (Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali). [36]

 

     Art. 84. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 gennaio 1986, n. 20 - Contributi alle confederazioni).

     1. Le provvidenze di cui all'art. 3, lett. a) e b) della l.r. 23 gennaio 1986, n. 20, sono concesse, sempre nei limiti percentuali ivi fissati, anche per gli anni 1988, 1989 e 1990.

     2. Il limite massimo di cui alla lett. a) del citato art. 3 della l.r. 23 gennaio 1986, n. 20, è fissato in lire 350.000.000 ed i relativi programmi di investimento devono essere realizzati entro quattro anni dalla data della comunicazione della concessione del contributo.

 

     Art. 85. (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento e misure dei prestiti di esercizio). [37]

     1. I massimali di investimento stabiliti, in attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

     - lire 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;

     - lire 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.

     2. Detti importi sono rispettivamente elevati a lire 400.000.000 ed a lire 1.000.000.000 quando i soggetti beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive.

     3. Restano valide le disposizioni di cui all'art. 6, n. 1 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

 

     Art. 86. (Cooperative artigiane di garanzia).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, alle cooperative artigiane di garanzia operanti in Sardegna la somma di lire 1.000.000.000 a titolo di contributo una tantum per le finalità di cui all'art. 61 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26.

     2. Lo stanziamento di cui al primo comma è ripartito fra le cooperative che ne facciano domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in proporzione al numero dei soci aderenti a ciascuna di esse.

     3. Le cooperative che abbiano goduto del contributo di cui all'art. 61 della citata l.r. 31 maggio 1984, n. 26, potranno partecipare alla ripartizione unicamente in rapporto all'incremento dei loro soci registratosi fra la data di concessione del predetto intervento ed il 31 dicembre 1987 (Cap. 07029).

 

     Art. 87. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1984, n. 28).

     1. I contributi per l'apprendistato e in conto occupazione, rispettivamente previsti dal comma secondo dell'art. 17 e dal comma primo dell'art. 18 della l.r. 7 giugno 1984, n. 28, sono entrambi stabiliti, per le assunzioni di personale successive all'entrata in vigore della presente legge, nella misura annua di lire 5.000.000.

     2. La misura annua del contributo in conto occupazione alle imprese artigiane, qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, già prevista dal terzo comma dell'art. 17 della l.r. 7 giugno 1984, n. 28, in lire 4.000.000 è elevata a lire 6.000.000.

     3. [38].

     4. [39].

     5. [40].

 

     Art. 88. (Contributi a favore degli artigiani l.r. 21 luglio 1976, n. 40).

     1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle ll. 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64, sono autorizzate, nell'anno 1988, la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 07028/01) per la concessione dei contributi in conto capitale e la spesa di lire 7.000.000.000 (Cap. 07031/01) per l'incremento del fondo di rotazione per la concessione di prestiti agevolati e di anticipazioni di contributi a favore delle aziende artigiane ai termini della l.r. 21 luglio 1976, n. 40.

 

     Art. 89. (Anticipazione degli incentivi contributivi previsti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno: art. 9 l. n. 64 del 1986).

     1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi di intervento nel Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le provvidenze stabilite dagli artt. 63 e 69 del testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, giusta disposizione dell'art. 9, comma 14, della l. 1º marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte sul capitolo 07035/02.

     2. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l'erogazione dei benefici previsti dalle norme anzicitate (Cap. 07035 - 07035/01).

     3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo del bilancio indicato al comma primo.

     4. All'erogazione delle provvidenze di cui al precedente primo comma si provvede mediante l'apertura presso la tesoreria regionale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 38 del 10 maggio 1979, di appositi conti correnti bancari a favore degli Istituti di credito con i quali l'Assessore del turismo, artigianato e commercio stipula apposite convenzioni per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse.

     5. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, i pagamenti a carico dei conti aperti ai sensi e per le finalità di cui al comma che precede possono essere effettuati anche a mezzo di bonifico bancario a favore dell'impresa [41].

 

     Art. 90. (Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese: l.r. n. 21 del 1985).

     1. L'operatività del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, previsto dall'art. 2 della l.r. 23 agosto 1985, n. 21, è estesa alle imprese artigiane singole, associate e alle forme miste di cui all'art. 6 della l. 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 91. (Comitati provinciali prezzi).

     1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dall'art. 41, lett. c) del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, in ordine all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati, è autorizzata la relativa spesa valutata in annue lire 60.000.000 (Cap. 07073).

 

CAPO VI

PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 92. (Progetti speciali).

     1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 160.000.000.000 per l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione.

     2. Il programma degli interventi si articola per settori e per aree territoriali, in rapporto al tasso di disoccupazione rilevato su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.

     3. Tali progetti sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

     4. Gli stessi progetti sono caratterizzati, nell'ambito delle politiche di sviluppo, da azioni tese a massimizzare le ricadute occupazionali [42].

     5. Tali progetti devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

     - una quota non inferiore all'80% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;

     - una quota non superiore al 15% per la dotazione delle attrezzature;

     - una quota non superiore al 5% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

     5 bis. Le attrezzature previste in progetto ove acquisite in proprietà, non possono essere cedute [43].

     5 ter. In caso di cessazione anticipata delle attività, le predette attrezzature ed i macchinari sono ceduti a titolo gratuito

all'Amministrazione regionale che li acquisisce con decreto dell'Assessore competente in materia di economato [44].

     5 quater. I finanziamenti sono erogati ai soggetti esecutori con le seguenti modalità:

     a) anticipazione relativa all'intero progetto corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature, macchinari, noli e spese generali nella misura del 23 per cento del progetto generale;

     b) anticipazione pari al 30 per cento delle quote relative al costo del lavoro per l'intero progetto;

     c) la restante quota in rate semestrali anticipate sulla base dello stato di avanzamento del progetto [45].

     5 quinquies. A garanzia delle somme anticipate i soggetti esecutori debbono stipulare polizze di garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione regionale o del soggetto attuatore, il cui costo può essere ricompreso nella quota prevista per le spese generali [46].

     6. Gli interventi specificati e coordinati in un programma predisposto dall'Amministrazione regionale riguardano le seguenti azioni:

     a) impianto, cura, risanamento, vigilanza e ricostituzione di compendi boschivi; recupero di aree degradate a valorizzazione delle terre pubbliche;

     b) cura, risanamento, ripristino e sistemazione dei litorali e attivazione di strutture di servizio;

     c) servizi urbani, risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;

     d) attivazione di servizi sociali, sanitari e culturali principalmente rivolti all'integrazione delle attività scolastiche, all'affermazione dei valori della identità, all'attività di prevenzione, all'inserimento di soggetti portatori di handicap o emarginati sociali, alla tutela degli anziani con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti;

     [e) censimento e catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione;] [47]

     [f) censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari;] [48]

     g) progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale, direttamente finalizzati all'inserimento nel contesto produttivo, attraverso preliminare intesa col sistema produttivo;

     h) progetti finalizzati all'acquisizione di conoscenze e loro elaborazione economica, quale supporto alla delineazione di più organici interventi di indirizzo degli investimenti e della produzione industriale, artigiana, agricola e commerciale.

     7. L'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; lo stesso rapporto di lavoro è a termine ed è correlato alla natura ed alla durata del progetto [49].

     8. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato applicabili per i profili professionali similari [50].

     9. Il programma di cui al primo comma specifica gli interventi relativi alle azioni indicate nel sesto comma, le aree territoriali interessate, le categorie dei soggetti attuatori e i mezzi finanziari da impegnare.

     10. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le forze sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     11. A tal fine, i soggetti interessati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale proposte utili alla predisposizione ed all'attuazione del programma.

     12. Sulla base del programma approvato dal Consiglio, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al comma successivo, approva i progetti di intervento e ne delibera il finanziamento e l'affidamento ai soggetti attuatori, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica, le quali devono esprimere il parere in seduta congiunta entro 15 giorni utili.

     13. I progetti sono attuati dai soggetti destinatari e sono verificati, prima dell'approvazione della Giunta regionale, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un Comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

     14. Il Comitato interassessoriale è integrato, di volta in volta, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto dei progetti.

 

     Art. 93. (Capitoli di spesa per l'attuazione dei progetti speciali).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 92 sono istituiti nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

     Capitolo 06089/03 - Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 92, lett. a) della presente legge) lire 25.000.000.000

     Capitolo 07003/06 - Interventi per i litorali (art. 92, lett. b) della presente legge) lire 25.000.000.000

     Capitolo 04161/03 - Interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 92, lett. c) della presente legge) lire 15.000.000.000

     Capitolo 11097 - Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 92, lett. d) e p della presente legge) lire 10.000.000.000

     Capitolo 10076 - Interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 92, lett. d) della presente legge) lire 10.000.000.000

     Capitolo 12064 - Interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell'attività scolastica e lavorativa (art. 92, lett. d) della presente legge) lire 25.000.000.000

     Capitolo 02178 Interventi per i beni pubblici (art. 92, lett. e) della presente legge) lire 5.000.000.000

     Capitolo 10012 - Interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 92, lett. g) della presente legge) lire 5.000.000.000

     Capitolo 03066 - Studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 92, lett h) della presente legge) lire 5.000.000.000

     2. I provvedimenti di impegno sul capitolo 02178 sono assunti dall'Assessore regionale degli affari generali di concerto con gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; analogamente i provvedimenti sul capitolo 03066 sono assunti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori regionali dell'industria, della agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'artigianato, turismo e commercio a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; i provvedimenti sul capitolo 12064 sono assunti dall'Assessore regionale all'igiene e sanità di concerto con gli Assessorati regionali del lavoro e della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze nella materie oggetto dei progetti speciali interessati.

     3. Le spese iscritte in conto dei capitoli 02178, 03066, 10012, 10076 e 12064 del bilancio per l'anno 1988 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno finanziario successivo [51].

 

     Art. 94. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).

     1. [52].

     2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo ammonta a lire 40.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed a lire 100.000.000.000 per l'anno 1990.

     3. Per il corrente anno 1988, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi quinto, sesto e settimo dell'art. 87 della l.r. 4 agosto 1987, n. 34, così come sostituito dalla presente legge, i Comuni sono autorizzati a mantenere il regime giuridico ed economico previsto dalle disposizioni di cui alla l.r. 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni. La disciplina di cui ai surrichiamati commi entrerà comunque in vigore con l'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 95. (Finanziamenti alla SFIRS, all'En.M.Sa, ed alla SIPAS).

     1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 9.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) (Cap. 09040), di lire 9.000.000.000 per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente Minerario Sardo (En.M.Sa.) (Cap. 09016/02) e di lire 9.000.000.000 alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (SIPAS) (Cap. 09037/02).

     2. Le disponibilità predette sono destinate alla realizzazione di programmi di interventi di industrializzazione, di reindustrializzazione e di riconversione delle attività produttive svolte, direttamente o tramite società controllate o partecipate, per iniziative che comportino nuova occupazione nelle aree di crisi.

     3. I finanziamenti sono erogati previa approvazione, da parte della Giunta regionale, dei programmi anzidetti predisposti dai soggetti di cui al primo comma, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che deliberano in seduta congiunta.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 96. (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società).

     1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 300.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della l.r. 23 agosto 1985, n. 21 (Cap. 03065).

 

     Art. 97. (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole).

     1. La Regione è autorizzata a concedere le provvidenze contributive e creditizie, previste dalle proprie leggi, in favore delle imprese agricole che intendano provvedere agli investimenti ammessi, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria.

     2. Sono operazioni di locazione finanziaria ammesse quelle definite e disciplinate dall'art. 82, secondo comma, del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, come integrate dall'art. 9 della l. 1º marzo 1986, n. 64, stipulate tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti o società esercenti detta attività e convenzione con la Regione.

     3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al primo comma sono corrisposti tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore beneficiario in misura equivalente.

     4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, macchinari e forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1% del loro valore di acquisto.

     5. Ove gli impianti siano stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

     6. La Regione, direttamente o tramite organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un'unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti e la registrazione del contratto di locazione finanziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari alla somma del contributo in conto capitale e del contributo sugli interessi stabiliti per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

     7. Il contributo in conto interessi di cui al sesto comma è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate ai tassi di riferimento rispettivamente vigenti per il credito di miglioramento e di esercizio e quelle a carico del beneficiario calcolate ai rispettivi tassi agevolati [53].

     8. I tassi anzidetti sono quelli applicati al momento della concessione delle provvidenze; i tassi di attualizzazione sono quelli stabiliti dalla normativa statale per il credito agrario di miglioramento e per quello di esercizio [54].

     9. I contributi di cui ai precedenti commi relativi ad investimenti fanno carico ai pertinenti capitoli del bilancio regionale.

     10. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al secondo comma, è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al primo comma, purché essi rimangano nell'ambito del territorio regionale. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

 

     Art. 98. (Locazione finanziaria agevolata per attività artigiane).

     1. Le provvidenze contributive previste dalle leggi regionali in favore delle imprese artigiane sono estese in misura equivalente agli ammessi investimenti, realizzati totalmente o parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria.

     2. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta o indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

     3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al primo comma sono concessi, anche parzialmente, in alternativa ai contributi sugli interessi e sono corrisposti al conduttore beneficiario, per il tramite di società di locazione finanziaria convenzionate con la Regione.

     4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, i macchinari, gli immobili e le forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti, possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1% del loro valore di acquisto se trattasi di beni mobili e del 5% se trattasi di beni immobili.

     5. I contributi in conto canoni sono concessi in modo da risultare equivalenti in valore attuale al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

     6. La Regione, direttamente o tramite gli organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un'unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti, e la registrazione del contratto di locazione finanziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

     7. I contributi di cui al sesto comma fanno carico al capitolo 07028 del bilancio regionale e possono essere liquidati tramite le aziende di credito ed istituti di credito delegati ai termini dell'art. 12 della l.r. 21 luglio 1976, n. 40, come integrata dalla l.r. 22 aprile 1977, n. 19, e del relativo regolamento di attuazione.

     8. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al secondo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al primo comma, purché essi rimangano nell'ambito del territorio regionale; il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

 

     Art. 99. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15 maggio 1951, n. 20 - Anticipazioni alle imprese di navigazione).

     1. [55].

     2. [56].

 

     Art. 100. (Integrazioni alla l.r. 15 maggio 1951, n. 20 - Locazione finanziaria agevolata per le imprese di navigazione ed estensione dell'intervento).

     1. [57].

     2. Le anticipazioni e i contributi in conto canoni previsti dalla l.r. 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono estesi a favore delle imprese aventi la loro sede legale in Sardegna, che intendano provvedere alla costruzione o realizzazione di bacini galleggianti destinati al servizio del settore naval-meccanico.

     3. Una quota pari al 50% delle disponibilità annue del fondo di cui all'art. 1 della citata l.r. n. 20 del 1951, conteggiati in esse gli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione per il corrispondente esercizio finanziario, è prioritariamente utilizzata per iniziative finalizzate alla navigazione costiera o locale.

 

     Art. 101. (Investimenti delle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea).

     1. Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile in favore delle imprese ed aziende private è equiparato alla misura stabilita dall'art. 9, terzo comma, della l.r. 27 agosto 1982, n. 16 per gli enti, imprese ed aziende pubbliche.

     2. I contributi previsti dal quinto comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 16 del 1982 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito, possono essere concessi anche ad imprese ed aziende private purché consorziate od associate.

 

     Art. 102. (Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi).

     1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 05078 del bilancio 1988 sono utilizzati con le modalità di cui all'art. 78 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6.

     2. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione di interventi rivolti alla sospensione delle attività di pesca nello stagno di Cabras al fine di consentirne il riposo- biologico (Cap. 05082-parte).

     3. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esecuzione di opere preliminari ed urgenti dirette alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla protezione dall'inquinamento dello stagno di Molentargius (Cap. 05078/08).

     4. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per il completamento della viabilità interna e dei servizi dei compendi ittici di Marceddì e Corru Mannu (Cap. 05078/08) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     5. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per opere relative all'argine interlagunale ed il completamento della valle policoltura di Torrevecchia nel compendio ittico di Marceddì (Cap. 05078/08) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     6. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 000.000 (Cap. 05078/ 08) per il completamento del recupero ittico e per le spese di adduzione servizi ed infrastrutture dello stagno «Sa Praia» di Villaputzu in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     7. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (Cap. 05078/ 08) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per il completamento di lavori di bonifica e per la realizzazione di opere a terra dello stagno Calich di Alghero.

     8. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (Cap. 05078/08) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la bonifica idrobiologica ed il disinquinamento dello stagno di Marceddì.

     9. E' autorizzata nell'anno 1988 la spesa di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortolì-Arbatax (Cap. 05078/08).

     10. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della l.r. 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi di cui al capitolo 05078/08 sono realizzati con le modalità previste dall'art. 4 di detta medesima legge.

 

     Art. 103. (Provvidenze varie a favore della pesca).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 21 agosto 1980, n. 25, concernenti gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata nell'anno 1988 la spesa di lire 400.000.000 (Cap. 05081/02).

     2. Gli interventi previsti dall'art. 84 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, sono estesi anche ai danni causati da moria o perdita di novellame, di prodotto maturo o di prodotto intermedio compresa la molluschicoltura, arsellicoltura e mitilicoltura (Cap. 05098/01).

     3. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 300.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell'anno 1988 la pesca del tonno (Cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1988 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresi la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti, le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio sardo tra cooperative di pescatori e affini, con sede in Cagliari, un contributo, per l'anno 1988, di lire 250.000.000 per la costituzione di un nucleo di assistenza tecnica a favore delle cooperative aderenti al predetto organismo (Cap. 05098/03).

     5. Al fine di favorire la ripresa dell'attività di allevamento ittico e della molluschicoltura è autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000, per la concessione di contributi a favore delle cooperative di pescatori per il ripristino ed il consolidamento delle peschiere distrutte dalla mareggiata del gennaio-febbraio 1987 (Cap. 05078/07).

 

     Art. 104. (Modifiche ed integrazioni della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, e ulteriori interventi a favore della pesca).

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di nuove imbarcazioni, la costruzione, l'ammodernamento ed il miglioramento, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonché per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate.

     2. Possono beneficiare delle provvidenze del presente articolo i pescatori singoli o associati iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna, che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nella Regione da almeno 5 anni alla data di presentazione della istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le Cooperative di pescatori e i loro consorzi e le società dei pescatori che abbiano sede legale nella Regione.

     3. Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso nella misura del 30% della spesa ammissibile ed è cumulabile con analoghi contributi statali e comunitari sino alla concorrenza del 70% della spesa stessa.

     4. La partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, anche se prestata sotto forma di mutuo, non può essere inferiore al 30% della spesa complessiva ammissibile.

     5. Nella determinazione degli indirizzi politico amministrativi prescritti dall'art. 5 della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, si osservano gli indirizzi comunitari e statali vigenti in materia.

     6. Le provvidenze di cui ai precedenti commi possono far carico, oltre che sul capitolo 05088 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche sul titolo di spesa 8.1.8/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla l. 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000.

     7. E' autorizzato il versamento di lire 4.000.000.000 dal titolo di spesa di cui al precedente comma al fondo di rotazione istituito con l'art. 1 della l.r. 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla l.r. 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. S'intendono comprese fra le attività di cui all'art. 10 della l.r. 7 giugno 1984, n. 28 come integrato dall'art. 89 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, quelle relative alla pesca; le relative provvidenze fanno carico, per i contributi in conto capitale, sul capitolo 05115 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi e, per i concorsi negli interessi, sul fondo di rotazione di cui al precedente comma [05089].

     9. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente settimo comma, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonché alle cooperative o loro consorzi e società di pescatori iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna.

     10. I prestiti di cui al precedente comma, sono concessi sino all'importo di lire 2.000.000 per ogni natante posseduto o comunque utilizzato; aumentato di lire 500.000 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze previste dalla l. 17 febbraio 1982, n. 41, art. 11; i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'istituto di credito sono regolati mediante apposita convenzione.

     11. [58].

     12. Le anticipazioni e i contributi di cui agli artt. 2 e 7 della citata l.r. n. 2 del 1953 possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dagli stessi, anche per i seguenti:

     a) la sostituzione del natante, attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo;

     b) la revisione dello scafo, non ammissibile ad intervalli inferiori a sette anni salvo danneggiamenti derivanti da calamità naturali o da infortunio;

     c) la sostituzione del motore, non ammissibile prima di sette anni dalla installazione di un motore nuovo, salvo perdita o danneggiamento grave derivante da calamità naturali o da infortunio;

     d) la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo: la dotazione di reti e di palamiti potrà essere parzialmente sostituita di anno in anno, per essere integralmente rinnovata nell'arco di un triennio, mentre le altre attrezzature ed apparecchiature di bordo potranno essere sostituite secondo i normali tempi di usura.

     13. Le anticipazioni e i contributi di cui ai citati artt. 2 e 7 non potranno interessare più di un natante in esercizio quando le iniziative siano promosse da pescatori singoli, né più di un natante in esercizio ogni cinque soci quando esse siano promosse da cooperative.

     14. Nella stessa l.r. n. 2 del 1953 i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 4 e 5 dell'art. 7 sono soppressi.

     15. Il regolamento di attuazione della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, sulle provvidenze a favore dell'industria peschereccia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 144, è abrogato.

 

     Art. 105. (Provvidenze a favore dei molluschicoltori ed arsellatori).

     1. Per la valutazione del danno economico di cui all'art. 1 della l.r. 31 marzo 1987, n. 8 causato dalla moria di novellame e di prodotto maturo, concorrono i sottospecificati elementi:

     a) per quanto riguarda il prodotto maturo in allevamento:

     - fatture degli acquisti di novellame e/o di prodotto da allevamento riferiti al periodo di inseminazione per la produzione 1986;

     - aumenti ponderali: tale fattore di crescita nella misura media di 2 Kg. per ogni Kg. di novellame acquistato e posto in allevamento per il ciclo produttivo 1986;

     - il valore del prodotto: tale valore deve essere riferito al prezzo medio di mercato all'epoca dell'evento;

     - le eventuali fatture delle vendite effettuate nello stesso periodo, riferite al prodotto in allevamento, comprovate dalle scritture contabili.

     Tale elemento deve essere portato in detrazione dall'ammontare complessivo del danno determinato in forza dei precedenti elementi;

     b) per quanto riguarda il novellame:

     - fatture acquisti riferite ai periodi di inseminazione per l'annata 1986;

     - spese sostenute per l'ammissione nei vivai.

     Tali spese dovranno essere documentabili.

     2. In mancanza di determinazione analitica del danno economico subito, fondata e comprovata dagli elementi di cui al precedente comma per le imprese di molluschicoltori gestite in forma associativa e/o cooperativa l'ammontare del contributo è fissato una tantum nella misura di lire 10.000.000 per socio molluschicoltore moltiplicato per numero dei soci.

     3. In quest'ultimo caso l'ammontare complessivo dei contributi non potrà superare il 50% della misura del danno subito indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

     4. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore professionale, iscrizione nel registro delle imprese di pesca) ed oggettivi (concessione area demaniale di coltivazione).

     5. Per i molluschicoltori ed arsellatori singoli o associati non obbligati alla tenuta di libri contabili il contributo è erogato a favore di ciascun soggetto, previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore), ed oggettivi (titolarità della concessione demaniale, ove richiesta), nella misura del 50% del danno indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora la misura dell'ammontare del danno dichiarato da un singolo molluschicoltore e arsellatore superi rispettivamente 20.000.000 e 10.000.000 il contributo una tantum è erogato nella misura fissa sotto specificata:

     a) lire 10.000.000 per mitilicoltore;

     b) lire 5.000.000 per arsellatore.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 115 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44 come modificato dalle ll.rr. 10 dicembre 1986, n. 71 e 31 marzo 1987, n. 8.

 

     Art. 106. (Finanziamenti ai Comuni per acquisto di terreni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, pari al 100% della spesa ritenuta congrua, ai Comuni della Sardegna per l'acquisto di terreni ritenuti essenziali per la costituzione di un patrimonio di aree pubbliche finalizzato alla creazione di parchi comunali.

     2. Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 (Cap. 04161/01) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

 

     Art. 107. (Cessione immobili società collegate ERSAT).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai singoli Comuni per il recupero al patrimonio pubblico, di superfici di interesse turistico e sociale, nonché eventuali immobili derivanti dalla disponibilità di beni delle società collegate all'ERSAT e regolate dal codice di procedura civile, non suscettibili di destinazione agricola in base all'art. 15 della l.r. 19 gennaio 1984, n. 5, da utilizzare per attività degli stessi Comuni ovverossia per fini sociali. In specie, le superfici e gli immobili restano vincolati al patrimonio pubblico e non possono essere alienati a favore di privati né essere utilizzati per attività private.

     2. Le aree ricadenti nella fascia costiera fino ad una distanza di 1.500 metri dal mare saranno acquisite con vincolo di inedificabilità assoluta, di esse sarà garantita la fruizione pubblica.

     3. Sulle aree predette sarà consentita unicamente, previa deliberazione del Consiglio comunale, la realizzazione di strade di accesso, di spazi attrezzati per la sosta, di punti di ristoro e delle relative opere di collegamento con le reti dei servizi primari.

     4. Per i finanziamenti di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (Cap. 04161/02).

 

     Art. 108. (Cooperative di produzione - Modifiche all'art. 5 della l.r. 11 agosto 1983, n. 16). [59]

 

     Art. 109. (Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.500.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra, per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione, nel periodo della siccità del 1987 (06229/07).

     2. L'erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35% della produzione lorda vendibile.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT

 

     Art. 110. (Pubblica istruzione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 700.000.000 (Cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

     2. La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell'anno scolastico 1987-1988 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

     3. In consonanza con quanto disposto dall'art. 11, lett. d) della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, negli articoli della legge stessa, ove ricorre il riferimento a Comuni e consorzi di Comuni, si aggiunge l'espressione «ovvero più Comuni in forma associata».

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 ai Comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle Province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (Cap. 11026); lo stanziamento sopraccitato viene utilizzato per le iniziative già previste dagli artt. 3, lett. d), e 9 della l.r. 11 ottobre 1971, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell'art. 14 della l.r. 25 giugno 1984, n. 31.

     5. E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 625.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna (Cap. 11028).

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, continuativamente, alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio, ai sensi della l.r. 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione per l'anno 1988 ed a quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi ed è valutata in annue lire 545.000.000.

     [7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'art. 36 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare annualmente contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonché ad erogare spese per l'attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105/01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi; la relativa spesa è valutata in annue lire 520.000.000.] [60]

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi complessivi per lire 1.000.000.000, in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da ripartire in proporzione alla popolazione scolastica, ai Comuni sede di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura per spese di gestione (Cap. 11038/01).

     9. A titolo di integrazione del contributo statale di cui all'art. 21 della l. 18 marzo 1968, n. 444, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare contributi annui per complessive lire 3.500.000.000 (Cap. 11018/01) ai Comuni interessati per il funzionamento della scuola materna statale.

     10. L'Amministrazione regionale, tenuto conto degli scopi istituzionali della Pontificia facoltà teologica della Sardegna e al fine di rendere possibili lo sviluppo delle ricerche storiche, umanistiche e antropologiche con riferimento alla realtà sarda, è autorizzata ad erogare al predetto istituto un contributo di lire 200.000.000, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (Cap. 11085).

 

     Art. 111. (Modifiche all'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, norme sul diritto allo studio). [61]

 

     Art. 112. (Patronati scolastici - Contributi ai Comuni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni un contributo per gli oneri derivanti agli stessi dall'attuazione della l.r. 22 aprile 1987, n. 25.

     2. La spesa per l'attuazione del precedente comma è valutata in lire 1.500.000.000 annue (Cap. 11050/01).

 

     Art. 113. (Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 14.000.000.000 per il restauro di monumenti e del patrimonio artistico, nonché per il completamento, il riattamento e la dotazione di attrezzature di musei di enti locali; detto stanziamento è così ripartito:

     - restauri (Cap. 11106) lire 8.000.000.000 in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

     - musei (Cap. 11107) lire 6.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Le predette autorizzazioni rettificano quelle disposte con l'art. 59 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6.

 

     Art. 114. (Iniziative culturali).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.420.000.000 per il finanziamento di un programma di iniziative socioculturali (Cap. 11102).

 

     Art. 115. (Tutela sanitaria attività sportive).

     1. A valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 12078 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e di quelli per gli anni successivi, i contributi da concedere ai Centri provinciali della Federazione medico sportiva italiana sono disposti con le modalità indicate dall'art. 94 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 116. (Erogazioni ai Comuni per l'assistenza e la beneficienza).

     1. Le somme erogate dalla Regione, a titolo di anticipazione a favore dei Comuni della Sardegna, ai termini dell'art. 32 della l.r. 29 dicembre 1983, n. 31 e dell'art. 56 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall'art. 24 della l.r. 31 dicembre 1984, n. 36, con imputazione al capitolo 02131 dei bilanci regionali 1983 e 1984, devono intendersi erogate agli stessi Comuni a titolo di contributo regionale per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza e beneficienza, previste dagli artt. 15 e 16 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348; i Comuni non sono, pertanto, tenuti a restituire le somme predette.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, ai Comuni della Sardegna, la somma di lire 18.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza, nonché per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (Cap. 02132).

     3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:

     - per il 50% in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;

     - per il 25% in proporzione alla popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun Comune;

     - per il 20% in proporzione alla popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun Comune;

     - per il 5% in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli Comuni.

     4. Il secondo comma dell'art. 7 della l.r. 1º aprile 1987, n. 10, è abrogato.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad erogare, nell'anno finanziario 1988, ai Comuni della Sardegna, i seguenti stanziamenti:

     - lire 700.000.000 (Cap. 02136) per contributi sugli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza soppresse ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348; a tal fine si applicano i criteri di concessione stabiliti con la l.r. 14 settembre 1987, n. 39;

     - lire 750.000.000 (Cap. 02138) per contributi sugli oneri relativi al personale proveniente dai disciolti enti comunali di assistenza.

 

     Art. 117. (Servizi sociali).

     1. Sino all'entrata in vigore della l.r. 25 gennaio 1988, n. 4, e comunque per l'attività svolta o da svolgere non oltre la data del 31 dicembre 1988, i Comuni, le Province e le Comunità montane che abbiano affidato a cooperative e società giovanili lo svolgimento di attività nel settore dei servizi sociali in forza di progetti approvati e inizialmente finanziari ai sensi dell'art. 11 della l.r. 7 giugno 1984, n. 28, possono beneficiare del contributo previsto nel medesimo art. 11 della l.r. n. 28 del 1984 e successive modificazioni.

 

     Art. 118. (Contributi alle associazioni di volontariato).

     1. A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12011 del bilancio della Regione per l'anno finanziano 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni di volontariato operanti senza scopo di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi, contributi finalizzati all'acquisizione di beni strumentali, con esclusione di beni immobili, destinati al perseguimento dei fini assistenziali previsti dallo statuto associativo.

     2. All'assegnazione ed all'erogazione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con la stessa procedura in atto per l'applicazione della l.r. 27 giugno 1949, n. 1, in quanto compatibile.

 

     Art. 119. (Ricoveri fuori della Regione: l.r. n. 14 del 1986).

     1. Per l'anno 1988 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell'art. 5 della l.r. 22 gennaio 1986, n. 14.

     2. [62].

     3. Al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14. il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni [63].

 

     Art. 120. (Consultori familiari).

     1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, l'erogazione di contributi straordinari per complessive lire 1.000.000.000 per opere di ampliamento, ristrutturazione e per l'eventuale acquisizione di immobili, già utilizzati al 31 dicembre 1987 a sedi di consultori familiari pubblici e privati, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della l.r. 8 marzo 1979, n. 8 (Cap. 12165/03).

 

     Art. 121. (Modifiche alla l.r. n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali). [64]

 

     Art. 122. (Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati).

     1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'art. 92 della l.r. 2 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 10.000 (diecimila) (Cap. 02134).

     2. La maggiore spesa è valutata in lire 300.000.000 annue.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 123. (Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal d.p.r. n. 348 del 1979).

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno 1988, la somma complessiva di lire 21.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'art. 6 della l. 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell'art. 24 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Detto stanziamento è così suddiviso:

     - lire 20.700.000.000 (Cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:

     a) per lire 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;

     b) per lire 1.750.000 in proporzione all'estensione territoriale dei Comuni fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

     c) per lire 12.950.000.000 in relazione ai posti istituiti nelle piante organiche o ancora da istituire per lo svolgimento delle funzioni attribuite con il d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348;

     - lire 300.000.000 (Cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1988-1989.

 

     Art. 124. (Contributo alle Associazioni fra enti locali).

     1. Il contributo da concedere alle Associazioni fra enti locali, ai sensi della l.r. 25 agosto 1972, n. 28, e della l.r. 3 giugno 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato in lire 500.000.000 per l'anno 1988, in lire 600.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 700.000.000 per l'anno 1990 (Cap. 04006). Il contributo può essere concesso anche per le spese di funzionamento delle Associazioni fra enti locali.

     2. Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato, per il mese di marzo di ogni anno.

 

     Art. 125. (Pianificazione territoriale).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 (Cap. 03064) di cui lire 4.500.000.000 nell'anno finanziario 1988 e lire 4.500.000.000 in quello 1989 per le seguenti iniziative rivolte ad assicurare alla Regione le condizioni di miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento della pianificazione e progettazione nell'ambito regionale:

     a) elaborazione di un rapporto sullo stato della pianificazione e della progettazione nell'ambito regionale;

     b) predisposizione della matrice di contabilità sociale della Sardegna;

     c) predisposizione di un progetto per la costituzione di un sistema cartografico integrato;

     d) attività di assistenza tecnico-progettuale a favore degli enti subregionali, attraverso iniziative di informazione, consulenza e di incentivazione finanziaria;

     e) aggiornamento della cartografia a grande scala.

     2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della l. 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuiti al titolo di spesa 8.4.1/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

 

     Art. 126. (Finanziamenti ai Comuni per la predisposizione dei piani di risanamento).

     1. Ai fini della concessione di contributi relativi alla formazione dei piani di risanamento di cui all'art. 35 della l. 11 ottobre 1985, n. 23, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della l.r. 19 maggio 1981, n. 17 (cap 04160).

 

     Art. 127. (Integrazione della l.r. 19 maggio 1981, n. 17).

     1. Ad integrazione dell'art. 29 della l.r. 19 maggio 1981, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contribuiti sulle spese per la predisposizione di cartografia, necessaria per la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale, nelle more della fornitura agli enti locali da parte dell'Amministrazione regionale della cartografia di base.

     2. Il contributo regionale sarà anche esteso alle spese per consulenze di esperti nelle varie discipline inerenti la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale.

     3. La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 500.000.000 annui e graveranno sul capitolo 04160/05 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 128. (Programma di formazione professionale).

     1. E' sospesa, nell'anno 1988, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'art. 31 della l.r. 1º giugno 1979, n. 47.

     2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1988 è determinata in lire 47.000.000.000 (Cap. 10001).

 

     Art. 129. (Seminari, conferenze, studi e ricerche nelle materie di competenza della Regione). [65]

     1. A valere sul capitolo 02169 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, l'Amministrazione regionale, nelle materie di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale ed in quelle di interesse generale o alle quali sia interessata la Regione, è autorizzata:

     a) ad organizzare direttamente conferenze, convegni seminari ed incontri di studi;

     b) ad erogare contributi a soggetti diversi che organizzano e gestiscono le attività di cui alla lettera a); i predetti contributi possono riguardare anche le spese di rappresentanza per il miglior esito delle citate attività, nonché quelle per la pubblicazione degli atti e possono essere erogati con anticipazione non superiore al quaranta per cento dell'importo medesimo;

     c) ad affidare - tramite convenzione - consulenza, studi e ricerche ad istituti e organismi specializzati pubblici o privati ed a studi professionali;

     d) a pubblicare direttamente gli atti e documenti relativi alle attività di cui alle precedenti lettere;

     e) a svolgere attività di documentazione, informazione e pubblicazione direttamente o mediante la stipulazione di convenzioni con ricorso a soggetti od organismi esterni, privati o pubblici.

     2. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla lettera b) possono gravare sul capitolo 02169 anche se previsti da altri capitoli di spesa del bilancio regionale.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo relativi a materie di competenza dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale possono gravare anche sui capitoli 12060 e 12061 rispettivamente per le spese e per i contributi.

 

     Art. 130. (Finanziamento campagne antincendi).

     1. Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne antincendi dell'anno 1989 sono determinati nei seguenti importi:

     Cap. 05040 - Spese per il personale lire 6.000.000.000

     Cap. 05041 - Finanziamenti ai Comuni lire 6.300.000.000

     Cap. 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese lire 10.800.000.000

     2. E' autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 4.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica (Cap. 05054), così ripartita:

 

 

- anno finanziario 1989                   lire 2.000.000.000

- anno finanziario 1990                   lire 2.000.000.000

 

     Art. 131. (Bacini montani).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la delimitazione, classificazione e studio dei bacini montani dell'Isola, nell'ambito dei quali attuare le opere di sistemazione idraulico-forestale considerate urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei terreni in fase di erosione.

     2. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Regione può avvalersi dell'opera di privati professionisti nonché di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari mediante apposite convenzioni.

     3. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo è determinato in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1988 (Cap. 05032).

 

     Art. 132. (Ufficio regionale della fauna).

     1. L'Ufficio regionale della fauna (art. 12 della l.r. 28 aprile 1978, n. 32 di cui si conferma l'autonomia funzionale nell'espletamento delle attività tecnico-scientifiche istituzionali, provvede, a norma dell'art. 119 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, all'individuazione, su aree pubbliche e private, delle zone per lo studio ed il ripopolamento della fauna da istituirsi, con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, entro i limiti territoriali complessivamente previsti dal secondo comma dell'art. 3 della l.r. 28 aprile 1978, n. 32. Successivamente, l'Ufficio della fauna procederà alla delimitazione e realizzazione di dette zone ed alla loro gestione, attraverso i suoi centri per lo studio e la gestione della fauna (art. 13 della l.r. 28 aprile 1978, n. 32).

     2. Per consentire il funzionamento dei centri dell'Ufficio regionale della fauna e specificamente per la cura, il recupero e l'allevamento di fauna selvatica, nonché per l'immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma, l'Ufficio regionale della fauna è autorizzato a trasformare l'attuale rapporto di convenzione applicando ai convenzionati, in qualsiasi mansione operanti, i contratti collettivi del settore agricolo vigenti nel territorio della Sardegna [66].

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati sugli stanziamenti in dotazione all'Ufficio regionale della fauna (capitoli 05101 e 05101/01). Per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi inerenti l'attività dell'Ufficio regionale della fauna, è inoltre autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 (Cap. 05101/01) così ripartita:

 

- anno finanziario 1989                   lire 3.000.000.000

- anno finanziario 1990                   lire 3.000.000.000

 

     4. E' confermato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (Cap. 05101/01) disposto, per l'anno 1988, dall'art. 80 della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6.

 

     Art. 133. (Integrazione alla l.r. 28 aprile 1978, n. 32 - Esercizio della caccia). [67]

 

     Art. 134. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 8 gennaio 1986, n. 1). [68]

 

     Art. 135. (Locazione finanziaria impianti ospedalieri).

     1. I finanziamenti concessi ai termini della l.r. 20 giugno 1950, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 12172) possono essere utilizzati dalle Unità Sanitarie Locali anche per gli ammessi investimenti realizzati totalmente o parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria.

 

     Art. 136. (Indagine beni immobili della Regione).

     1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.200.000.000 (Cap. 04111) per il completamento dell'indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti agli uffici regionali, autorizzata dall'art. 59 della l.r. 28 maggio 1985, n. 12.

 

     Art. 137. (Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1988, all'Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (Cap. 08226).

     2. E' autorizzata, altresì, a favore dello stesso ente l'erogazione del contributo di lire 543.000.000 per l'ultimazione dello studio sui problemi dell'eutrofizzazione del sistema «Flumendosa-Campidano» (Cap. 08226/01).

 

     Art. 138. (Servizio idrografico).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1988, l'ulteriore spesa complessiva di lire 680.000.000 (Cap. 08253/01) per la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del servizio idrografico della Sardegna:

     - opere per il rilevamento delle aste fluviali e delle zone a rischio;

     - bacino campione multidisciplinare;

     - maglia telepluviografica e rete di rilevamento anemometrografica.

 

     Art. 139. (Pagamenti su assegnazioni - Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985).

     1. I pagamenti sugli impegni assunti sui capitoli 08043, 08043/02 e 08043/03, relativi ad assegnazioni FIO per l'anno 1985, possono essere disposti, negli appositi conti correnti bancari di cui all'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1975, n. 1, fino al 100% degli impegni medesimi, per i progetti ammessi al finanziamento della Banca Europea Investimenti (B.E.I.).

 

     Art. 140. (Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio- culturali).

     1. I finanziamenti da erogare, nell'anno 1988, a favore dei sotto elencati enti od organismi socio-culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

     Capitolo 10020 - Consulta femminile regionale lire 235.000.000

     Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale lire 75.000.000

     Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari lire 160.000.000

     Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero lire 100.000.000

     Capitolo 11077 - Sezione operante in Cagliari dell'istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila lire 800.000.000

     Capitolo 11080 - Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia lire 100.000.000

     Capitolo 11092 - Centri per i servizi culturali lire 930.000.000

     Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.) lire 200.000.000

     2. E' altresì autorizzata, nell'anno 1988, l'erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

     Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.) lire 350.000.000

     - Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) lire 230.000.000

     Capitolo 10034 - Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti lire 160.000.000

     Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna lire 105 000.000

     Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico «Gesù Nazareno» di Sassari lire 350.000.000

     - Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari lire 75.000.000

     Capitolo 10069 - Opera nazionale mutilati e invalidi civili Cagliari lire 100.000.000

     Capitolo 10070 - Associazione handicappati di Senorbì lire 50.000.000

     Capitolo 11074/01 Ente concerti Oristano lire 100.000.000

     Capitolo 11079 - Università cattolica di Milano - corsi di educazione fisica in Sassari lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Ente musicale Nuoro lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Scuola civica di musica Nuoro lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Ente concerti Sassari lire 200.000.000

     Capitolo 11084/01 - Organismo permanente diffusione musica Sassari lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Associazione polifonica S. Cecilia Sassari lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Corale L. Canepa Sassari lire 100.000.000

     Capitolo 11084/01 - Corale Porrino Nuoro lire 50.000.000

     Capitolo 11084/01 - Spazio musica Cagliari lire 50.000.000

     Capitolo 11084/01 - Sotziedari pro sa limba sarda lire 100.000.000

 

     Art. 141. (Contributo alle Università della «Terza età»).

     1. E' autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la concessione di un contributo complessivo annuo di lire 300.000.000 da ripartire a favore delle Università della «Terza età» di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano nella seguente misura (Cap. 11079/01):

     - Cagliari lire 100.000.000

     - Sassari lire 100.000.000

     - Nuoro lire 50.000.000

     - Oristano lire 50.000.000

 

     Art. 142. (Contributo al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari). [69]

 

     Art. 143. (Consorzio del porto di Civitavecchia).

     1. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 82 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, il contributo da corrispondere annualmente al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia è determinato in lire 24.000.000 (Cap. 13035).

 

     Art. 144. (Comitati di gestione fondi regionali credito). [70]

     [1. Per la concessione delle provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, gli organi deliberanti degli istituti di credito sono integrati da un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale, da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio e da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente nella singola materia di intervento.]

 

     Art. 145. (Accordi sindacali).

     1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'art. 5 della l.r. 25 giugno 1984, n. 35, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (Cap. 03014), è determinato in lire 7.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, in ulteriori lire 7.500.000.000 per l'anno finanziario 1989 ed in ulteriori lire 7.600.000.000 per l'anno finanziario 1990.

     2. I termini indicati ai punti 5, lett. a), b) e c) delle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 195, sono rideterminate nell'unico termine del primo gennaio 1986; il relativo onere è quantificato in lire 1.700.000.000 per il 1988 (Cap. 02016/parte, 02019/parte, 02022/parte e 02023/parte).

 

     Art. 146. (Modifiche alla l.r. 13 novembre 1985, n. 27). [71]

 

     Art. 147. (Fondo integrativo trattamento quiescenza personale Amministrazione regionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla l.r. 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell'anno 1988 (Cap. 02100).

     2. [72].

     3. [73].

 

     Art. 148. (Viaggi di missione in territorio estero).

     1. Le autorizzazioni ad effettuare viaggi di missione in territorio estero per esigenze di servizio sono rilasciate al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con le stesse procedure vigenti per le missioni in territorio nazionale.

 

     Art. 149. (Proroga validità graduatoria ex art. 24 l. n. 67 del 1988).

     1. La validità delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati dall'Amministrazione e dagli enti strumentali scadute nel 1987 è prorogata per tutto il 1988 in attuazione a quanto disposto dall'art. 24, Capo VIII, sesto comma, della l. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria dello Stato).

 

     Art. 150. (Centro regionale di programmazione).

     1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente «Ordinamento e funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e sociale ed inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del Centro regionale di programmazione, dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e sociale, della Segreteria tecnica del Comitato dei coordinamento», al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento si applica l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 novembre 1986, n. 179, in sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n. 47, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n. 48.

     2. Al personale degli uffici di cui sopra, il trattamento economico viene adeguato ogni triennio a partire dal 1º gennaio 1985.

     3. L'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi è valutato in lire 400.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi e grava sul titolo di spesa 10.4.02/I del programma di intervento per il biennio 1986/87, di cui alla l. 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

     4. Della Commissione urbanistica regionale di cui all'art. 22, primo comma della l.r. 19 maggio 1981, n. 17, fa parte anche un rappresentante del Centro regionale di programmazione.

 

     Art. 151. (Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa). [74]

 

     Art. 152. (Conto giudiziale del tesoriere). [75]

 

     Art. 153. (Programmi di contabilità speciali).

     1. La procedura di approvazione di cui all'art. 4, lett. i), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, è estesa ai programmi ed agli interventi da realizzare con le disponibilità amministrate nell'ambito di contabilità speciali la cui istituzione sia prevista da leggi dello Stato o della Regione.

 

     Art. 154. (Copertura finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:

 

 

         anni finanziari                      importi

1988                                           1.051.374.000.000

1989                                             753.981.000.000

1990                                             634.311.000.000

1991/1992/1993                                    57.911.000.000

1994/1995/1996/1997                               57.896.000.000

1998/1999/2000/2001                               57.366.000.000

2002                                              57.351.000.000

2003                                              57.346.000.000

2004/2005                                          9.434.000.000

2006/2007                                         29.434.000.000

anni successivi                                    9.434.000.000

 

     2. Agli oneri relativi all'anno finanziario 1988 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, col ricorso alla contrazione dei mutui autorizzata dal precedente art. 1 e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio per lo stesso anno, come indicato nella tab. E allegata alla presente legge.

     3. Agli oneri complessivi per gli anni 1989 e 1990, da finanziarsi con mezzi propri della Regione; quantificati in rispettive lire 621.334.000.000 e lire 517.664.000.000 si fa fronte, come indicato nella citata tab. E, con parte delle risorse di natura permanente destinate alla copertura degli interventi autorizzati nell'anno 1988.

     4. Alle spese autorizzate per gli anni successivi al 1990, da finanziare sempre con mezzi propri della Regione, si fa fronte con la cessazione dell'onere conseguente al finanziamento dei progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui all'art. 92 della presente legge.

     5. Le ulteriori spese autorizzate dalla presente legge per gli anni 1989, 1990 e seguenti, da finanziarsi con assegnazioni dello Stato a termini delle ll. 8 novembre 1986, n. 752, 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64, sono indicate nella allegata tab. E.

 

     Art. 155. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

     TABELLE:

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[3] Modifica l'art. 4, terzo comma, della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1.

[4] Sostituisce l'art. 11, secondo comma, della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[6] Sostituisce l'art. 5, primo comma, della L.R. 20 giugno 1986, n. 33.

[7] Sostituisce l'art. 6, terzo comma, della L.R. 20 giugno 1986, n. 33.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 114 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18. L'art. 114 della L.R. 18/89 è stato successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.

[9] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 23 novembre 1962, n. 18.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5, comma 7, della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[16] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24, primo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 4.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8, comma 4, della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[22] Modifica l'art. 1, ultimo comma, della L.R. 12 novembre 1982, n. 41.

[23] Modifica l'art. 7, primo comma, secondo alinea, della L.R. 19 gennaio 1984, n. 5.

[24] Sostituisce l'art. 50 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26 e l'art. 51 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6.

[25] Sostituisce l'art. 51 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[26] Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Il presente articolo integrava l'art. 61 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[27] Sostituisce l'art. 52 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[28] Sostituisce l'art. 53 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[29] Aggiunge l'art. 53 bis alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26. L'art. 68 della presente legge è stato successivamnte abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[30] Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[31] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[32] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e così successivamente sostituito per effetto dell'art. 30 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[33] Vedi l'art. 27 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6, l'art. 20 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e l'art. 25 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[34] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 18 marzo 1964, n. 8.

[35] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[36] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.

[37] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[38] Sostituisce l'art. 19, primo comma, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[39] Aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[40] Integra l'art. 2 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[41] Comma aggiunto dall'art. 42, comma 11, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[42] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[43] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[44] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[45] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[46] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[47] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[48] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[49] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[50] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[51] L'art. 46 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 2 dispone quanto segue: «Il termine di cui all'articolo 93, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 1990».

[52] Sostituisce l'art. 87 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6.

[53] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[54] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[55] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9. Il presente articolo sostituiva l'art. 2 e l'art. 9 comma 2, della L.R. 15 maggio 1951, n. 20.

[56] Aggiunge l'art. 13 alla L.R. 15 maggio 1951, n. 20.

[57] Aggiunge l'art. 13 alla L.R. 15 maggio 1951, n. 20.

[58] Modifica l'art. 3, secondo comma, della L.R. 5 marzo 1953, n. 2.

[59] Sostituisce l'art. 5 della L R. 11 agosto 1983, n. 16.

[60] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[61] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Modifica ed integra l'art. 3 della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[62] Sostituisce l'art. 5, quarto comma, della L.R. 22 gennaio 1986, n. 14.

[63] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[64] Modifica ed integra la L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

[65] Articolo sostituito dall'art. 62 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, integrato per effetto degli artt. 74 e 102 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 97 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[66] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[67] Aggiunge la lett. e) all'art. 22, terzo comma, della L.R. 28 aprile 1978, n. 32.

[68] Modifica gli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 8 gennaio 1986, n. 1.

[69] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[70] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1.

[71] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5. Il presente articolo sostituiva l'art. 3, terzo comma, della L.R. 13 novembre 1985, n. 27.

[72] Sostituisce l'art. 14, primo comma, lett. a), della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[73] Modifica gli artt. 16 e 18 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[74] Aggiunge l'art. 45 bis alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[75] Integra l'art. 57 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.