§ 5.2.13 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 31.
Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/1983
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale.
Art. 2.  Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche.
Art. 3.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 4.  Interventi copertura canali.
Art. 5.  Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.
Art. 6.  Piani per insediamenti produttivi.
Art. 7.  Infrastrutture nelle terre pubbliche.
Art. 8.  Completamento delle strade di interesse regionale.
Art. 9.  Spese per opere di consolidamento.
Art. 10.  Contributo straordinario al comune di Santa Maria Coghinas.
Art. 11.  Trasferimento abitati Gairo e Osini.
Art. 12.  Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale.
Art. 13.  Programma straordinario di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas.
Art. 14.  Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.
Art. 15.  Integrazione contributo in conto occupazione.
Art. 16.  Centri pilota artigianato.
Art. 17.  Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Art. 18.  Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate.
Art. 19.  Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.
Art. 20.  Formazione proprietà coltivatrice.
Art. 21.  Acquedotti e strade vicinali.
Art. 22.  Contributi per la costruzione laghi collinari.
Art. 23.  Impianti cooperativi di trasformazione.
Art. 24.  Attività promozionali cooperative a favore dell'agriturismo.
Art. 25.  Fondo regionale di sviluppo della zootecnia.
Art. 26.  Completamento del frigomacello di Chilivani.
Art. 27.  Finanziamento all'ETFAS.
Art. 28.  Contributo sezione speciale ETFAS.
Art. 29.      (Omissis).
Art. 30.  Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto.
Art. 31.  ARST - Contributi integrativi per investimenti.
Art. 32.  Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza.
Art. 33.  Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi.
Art. 34.  Programma di formazione professionale.
Art. 35.  Attività formative in agricoltura.
Art. 36.  Ulteriori attribuzioni del comitato tecnico regionale per la finanza.
Art. 37.  Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.
Art. 38.  Personale del C.R.A.A.I.
Art. 39.  Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto.
Art. 40.  Rimborsi ai comuni per interventi contro la peste suina africana.
Art. 41.  Centri per i servizi culturali.
Art. 42.  Tonnara di Carloforte - anno 1980.
Art. 43.  Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi.
Art. 44.  Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro.
Art. 45.  Contributi agli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo.
Art. 46.  Modifica dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 17.
Art. 47.  Modifica dell'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.
Art. 48.  Fondi "globali".
Art. 49.  Copertura finanziaria.
Art. 50.      Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 51.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.13 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 31.

Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.

(B.U. 29 dicembre 1983, n. 61).

 

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

Art. 1. Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale.

     Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08016).

     All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche.

     E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 08055-01) per l'esecuzione, da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa degli incendi.

     Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai comuni di cui al precedente comma.

 

     Art. 3. Opere acquedottistiche e fognarie.

     Per l'attuazione del programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata la spesa dell'ulteriore stanziamento di lire 14.000.000.000 (cap. 08035-03).

 

     Art. 4. Interventi copertura canali.

     Per l'attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati previste dal paragrafo III.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 8.000.000.000 (cap. 03035); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d'intervento.

 

     Art. 5. Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 03036) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

 

     Art. 6. Piani per insediamenti produttivi.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 03037) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d'intervento.

 

     Art. 7. Infrastrutture nelle terre pubbliche.

     Nelle more dell'emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l'anno 1983 (cap. 08055-02), spesa di lire 8.000.000.000 per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l'estinzione degli incendi.

 

     Art. 8. Completamento delle strade di interesse regionale.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08042) da destinare, nei limiti di lire 2.500.000.000 per territorio provinciale, al completamento, nelle quattro province, di strade di interesse regionale.

 

     Art. 9. Spese per opere di consolidamento.

     L'esecuzione degli interventi per opere di consolidamento, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è affidata di norma agli enti locali interessati, e nel caso in cui gli stessi non abbiano gli strumenti tecnici o le possibilità attuative vengono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 10. Contributo straordinario al comune di Santa Maria Coghinas.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo comune di Santa Maria Coghinas, istituito nel corso del 1983, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese di gestione (cap. 04176).

 

     Art. 11. Trasferimento abitati Gairo e Osini.

     Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonchè per l'urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'anticipazione di lire 2.000.000.000 per il 1983 (cap. 08146-01).

 

     Art. 12. Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, è autorizzato, ad integrazione delle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato, uno stanziamento straordinario di lire 14.000.000.000 (cap. 08106-01).

 

     Art. 13. Programma straordinario di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas.

     Per l'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas, istituiti rispettivamente con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, e con la legge regionale 7 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 (Cap. 08016-01).

     All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Disposizioni in materia di industria

 

     Art. 14. Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

     Ad ulteriore integrazione del fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, viene disposto lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 09050).

     Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorché non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l'attività o colpite da eventi congiunturali.

     La giunta, con le procedure previste dall'art. 25 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, su proposta dell'assessore dell'industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di intervento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.

 

     Art. 15. Integrazione contributo in conto occupazione.

     La regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all'art. 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT dei prezzi.

     La giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975.

     Per la concessione delle provvidenze di cui al citato art. 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.1/I del programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

 

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 16. Centri pilota artigianato.

     La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, concernente la revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate con i programmi esecutivi della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa al capitolo 07062 istituito con la presente legge.

 

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 17. Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

     E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 4.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 06120).

 

     Art. 18. Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate.

     Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazione e integrazioni, è stabilito il limite d'impegno di lire 4.000.000.000. conseguentemente sono determinate in detto importo le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 1987 (cap. 06121).

     A valere sullo stesso limite d'impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall'art. 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     Si applica, anche in quest'ultimo caso, l'art. 16 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24.

     I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

 

     Art. 19. Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 il limite d'impegno disposto dall'art. 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevato da lire 1.000.000.000 a lire 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).

 

     Art. 20. Formazione proprietà coltivatrice.

     Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.500.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1983 all'anno 2002 (cap. 06220).

 

     Art. 21. Acquedotti e strade vicinali.

     E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

     contributi per la costruzione di acquedotti rurali - Cap. 06086-01L.1.000.000.000

     contributi per il completamento di strade vicinali - Cap. 08195 9.000.000.000

 

     Art. 22. Contributi per la costruzione laghi collinari.

     Il premio di incoraggiamento previsto per la costruzione dei laghi collinari dall'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1956, n. 7, potrà essere concesso anche alle opere riguardanti la realizzazione di bacini di raccolta a corona e di bacini di accumulo che abbiano una capienza idrica non inferiore a mtc 30.000.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 21 marzo 1956, n. 7.

 

     Art. 23. Impianti cooperativi di trasformazione. [1]

     Gli incentivi che la Regione eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture ed attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, fino alla misura del 75 per cento della spesa.

     Ad integrazione della somma di lire 1.000.000.000 prevista dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 1.400.000.000 per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

 

     Art. 24. Attività promozionali cooperative a favore dell'agriturismo.

     Le provvidenze previste dal paragrafo 6.6 del titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono estese alle attività promozionali realizzate da cooperative e da loro consorzi a favore dell'agriturismo.

 

     Art. 25. Fondo regionale di sviluppo della zootecnia.

     Il fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è incrementato, nell'anno finanziario 1983, dell'ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000.

 

     Art. 26. Completamento del frigomacello di Chilivani.

     E' autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani - Ozieri. Tale somma sarà utilizzata ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea (FEOGA - Reg. 355/77) e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile. La somma spettante sarà erogata in un'unica soluzione all'inizio dei lavori, e dovrà essere rendicontata all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale [2].

     Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I - lettera a) - del programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

 

     Art. 27. Finanziamento all'ETFAS.

     In conto dei finanziamenti da corrispondere all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una prima quota di lire 20.000.000.000 (capitolo 06282-01).

 

     Art. 28. Contributo sezione speciale ETFAS.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in conto dell'esercizio finanziario 1983 ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la somma di lire 450.000.000; la stessa sezione speciale impiegherà detto finanziamento per le proprie spese di funzionamento, escluse quelle relative ad emolumenti a favore del personale (cap. 06283).

 

Altre disposizioni in materia di investimenti e di occupazioni

 

     Art. 29.

     (Omissis).

 

Disposizioni in materia trasporti

 

     Art. 30. Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto.

     Nelle more dell'erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'anno 1982, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con mezzi propri della Regione e sino alla concorrenza di lire 2.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno medesimo (cap. 13001).

     Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

 

     Art. 31. ARST - Contributi integrativi per investimenti.

     E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione, all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), di contributi per investimenti, integrativi di quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, (cap. 13026).

     La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

 

Disposizioni in materia di assistenza sociale

 

     Art. 32. Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza.

     Al fine di consentire ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli stessi la somma complessiva di lire 10.000.000.000, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 (Capitolo 02131).

     Detto stanziamento viene ripartito tra i comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) comuni montani;

     b) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     c) altri comuni.

     Il rimborso da parte dei comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122.

     L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del capitolo 02132 di nuova istituzione.

 

Disposizioni di carattere particolare

 

     Art. 33. Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi.

     L'importo indicato nel secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, per la realizzazione di un programma di opere relative alla valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi, è elevato da lire 6.000.000.000 a lire 12.000.000.000 (capitolo 05078-01 - Residui).

 

     Art. 34. Programma di formazione professionale.

     La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale n. 1983, determinata in lire 15.500.000.000 dall'art. 29 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevata a lire 18.000.000.000 (cap. 10001).

 

     Art. 35. Attività formative in agricoltura.

     In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali ed annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'art. 16 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, adottando parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi finalizzati alla domanda dell'utenza ed a costi reali, sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 47 del 1979.

     Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l'indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.

 

     Art. 36. Ulteriori attribuzioni del comitato tecnico regionale per la finanza.

     Al comitato tecnico regionale per la finanza viene attribuita la competenza in merito alla classificazione dei territori montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

     Per l'attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1950, n. 32 è così integrata:

     1) due rappresentanti dell'assessorato della difesa dell'ambiente;

     2) due rappresentanti dell'assessorato dell'agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;

     3) due rappresentanti dell'assessorato degli enti locali.

 

     Art. 37. Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.

     L'anticipazione, pari al trenta per cento del contributo riconosciuto ammissibile, prevista dall'art. 36 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per la redazione dei regolamenti edilizi e gli annessi strumenti urbanistici generali, nonché per gli studi di disciplina delle zone d'interesse turistico classificate "F" e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, è corrisposta anche in relazione ai contributi già disposti in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 38. Personale del C.R.A.A.I.

     Il termine previsto dall'art. 36 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 12, per l'erogazione dei compensi dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro, è prorogato al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 39. Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto.

     Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, e all'art. 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è autorizzato, con decorrenza dall'esercizio 1983, l'ulteriore limite d'impegno trentacinquennale di lire 30.000.000 (cap. 08034).

 

     Art. 40. Rimborsi ai comuni per interventi contro la peste suina africana.

     E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 12203) a titolo di rimborso ai comuni che hanno effettuato operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6.

 

     Art. 41. Centri per i servizi culturali.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 150.000.000 per la concessione di contributi di funzionamento a favore dei centri per i servizi culturali (cap. 11092).

 

     Art. 42. Tonnara di Carloforte - anno 1980.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Carloforte la somma di lire 50.000.000 (cap. 05094) da riversare ai pescatori che hanno partecipato alle operazioni di calo della tonnara nell'anno 1980.

     Nella ripartizione della somma il comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.

 

     Art. 43. Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all'importo complessivo di lire 300.000.000 (cap. 05081-01), contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie in provvedimenti di concessione emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della legge n. 192 del 1977.

     La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un'unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d'opera mediante acconto non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l'accertamento del regolare completamento delle opere.

     Tale contributo straordinario non potrà eccedere l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1980, n. 25, e 5 marzo 1953, n. 2.

 

     Art. 44. Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro.

     La quota di finanziamento destinata all'intervento previsto dall'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, non può eccedere il 30 per cento delle disponibilità complessive della legge stessa: i massimali della spesa ammessa al finanziamento, in deroga agli importi stabiliti dall'art. 4 della predetta legge, sono fissati rispettivamente in lire 600.000.000 per le singole cooperative e in lire 1.200.000.000 per i loro consorzi.

 

     Art. 45. Contributi agli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, ulteriori contributi, per complessive lire 600.000.000 (cap. 11039), ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo, per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 50 della legge regionale 11 maggio 1983, n. 12.

 

     Art. 46. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 17.

     L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 17, è così riformulato:

     (Omissis).

     Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta regionale, e sentita la competente commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).

 

     Art. 47. Modifica dell'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

     L'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:

(Omissis).

 

     Art. 48. Fondi "globali".

     Nella tabella A, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 concernente il fondo speciale di parte corrente (cap. 03016), è introdotta la seguente voce:

     (Omissis).

     Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:

     (Omissis).

     In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle "altre" riserve della tabella A indicante nel successivo art. 49, per complessive lire 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) è incrementato di lire 8.790.000.000.

     Nella tabella B, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte in conto capitale (capitolo 03017), sono introdotte le seguenti voci:

     (Omissis).

     In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 2.900.000.000 ed all'utilizzazione della "altre" riserve della tabella B indicate nel successivo art. 49, per complessive lire 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) è ridotto di lire 30.729.000.000.

 

     Art. 49. Copertura finanziaria.

     Alle nuove e maggiori spese previste, per il 1983, dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:

     (Omissis).

 

     Art. 50.

     Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 51.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 38 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 36.