§ 2.8.42 – L.R. 10 dicembre 1976, n. 66.
Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:10/12/1976
Numero:66


Sommario
Art. 1.      La Regione, costituisce presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed [...]
Art. 2.      Per la realizzazione degli scopi precisati nell'articolo 1, le disponibilità di fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente articolo 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria
Art. 4.      Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella della S.F.I.R.S. e del C.I.S., tenuta secondo le norme degli artt. 2215 e [...]
Art. 5.      Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso l'Assessorato all'industria e commercio, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo
Art. 6.      L'assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la S.F.I.R.S. e con il C.I.S. apposita convenzione per la rimunerazione delle spese [...]
Art. 7.      Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 12.000.000.000 che saranno così ripartiti
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il capitolo 26733 così denominato: «Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed [...]


§ 2.8.42 – L.R. 10 dicembre 1976, n. 66.

Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale.

(B.U. 14 dicembre 1976, n. 48).

 

     Art. 1.

     La Regione, costituisce presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrinsechi requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività e con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi congiunturali.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione degli scopi precisati nell'articolo 1, le disponibilità di fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il compimento delle seguenti operazioni:

     a) finanziamenti a tasso agevolato, con adeguamento automatico alle previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci ed acquisto di obbligazioni, anche per operazioni di acquisto di impianti inattivi per la loro riattivazione produttiva [1];

     b) finanziamenti a tasso agevolato, con adeguamento automatico alle previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale, a persone e società che assumono partecipazioni nelle imprese di cui all'art. 1, ai fini del loro riassetto, ovvero nelle società previste nella lett. c) del presente articolo [2];

     c) partecipazione al capitale di società, costituite o costituende, che si propongono di rilevare ovvero di gestire gli stabilimenti delle imprese di cui all'art. 1 e ne assicurino la prosecuzione delle attività produttive.

     Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente non sono cumulabili e sono concessi in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale.

 

     Art. 2 bis. [3]

     Il fondo costituito ai sensi e per gli effetti della presente legge, potrà sottoscrivere azioni di nuova emissione della società LASI S.p.A., fino ad acquisire nel complesso una partecipazione non superiore al 70 per cento del capitale sociale della stessa, in modo che detta società possa effettuare interventi di recupero di impianti industriali inattivi, autonomamente e in deroga alle procedure previste per gli altri investimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente articolo 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria [4].

     Tuttavia l'attività preparatoria, esecutiva o di controllo è delegata alla S.F.I.R.S. e al C.I.S., i cui Presidenti sono rispettivamente investiti di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, con facoltà, pertanto, di sottoscrivere i contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni deliberate dalla Giunta regionale.

     Gli atti compiuti dai Presidenti della S.F.I.R.S. e del C.I.S. si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli Uffici giudiziari, ipotecari, di registro, e di ogni altro pubblico ufficio, conformi alle deliberazioni della Giunta regionale, senza bisogno di alcuna documentazione dell'esistenza e del contenuto delle stesse.

     [Tutti i poteri di controllo dei Collegi sindacali della S.F.I.R.S. e del C.I.S. sono estesi alle operazioni ed all'amministrazione del fondo] [5].

 

     Art. 4.

     Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella della S.F.I.R.S. e del C.I.S., tenuta secondo le norme degli artt. 2215 e 2220 c.c., per quanto applicabili.

     Semestralmente, a cura di ciascun istituto di cui all'art. 1, è trasmessa alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.

 

     Art. 5.

     Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso l'Assessorato all'industria e commercio, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta stessa, è stabilita la ripartizione delle somme destinate al fondo tra i due istituti e può essere in ogni tempo disposta la cessazione delle operazioni del fondo.

     Con il decreto che dispone la cessazione o con successivo decreto, sono impartite le disposizioni concernenti la liquidazione, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo rifluiranno al bilancio attivo della Regione.

 

     Art. 6.

     L'assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la S.F.I.R.S. e con il C.I.S. apposita convenzione per la rimunerazione delle spese ed oneri riflettenti l'amministrazione del fondo, prima dell'inizio della attività del fondo e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 7.

     Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 12.000.000.000 che saranno così ripartiti:

 

1976          lire 3.500.000.000

1977            »  3.500.000.000

1978            »  2.500.000.000

1979            »  2.500.000.000

 

 

     Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il capitolo 26733 così denominato: «Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali».

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Omissis.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[2] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

[4] Comma così sostituito dall'art. 40, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.