§ 4.4.22 - L.R. 27 agosto 1982, n. 16.
Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:27/08/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Fino a quanto non sarà definito il piano regionale dei trasporti ed in attuazione delle disposizioni dei Titoli II e III della l. 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge disciplina gli [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale assegna contributi agli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico, con esclusione delle gestioni governative, ed alle imprese private concessionarie di [...]
Art. 3.      Gli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico e private che intendono chiedere i contributi di gestione per l'anno 1982 devono trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di [...]
Art. 4.      Gli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico devono trasmettere all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla loro approvazione e in ogni caso entro il 30 giugno di [...]
Art. 5.      L'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali vigenti
Art. 6.      Sono esclusi o decadono dal beneficio dei contributi di esercizio per l'anno in riferimento i concessionari privati
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla concessione alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella l. 16 ottobre 1975, n. 493
Art. 11.      Per gli anni 1981 e 1982 le domande di contributo per l'acquisto di veicoli e quelle per la costruzione o l'acquisto
Art. 12.      I contributi per l'acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e attrezzature di officine-deposito, sono erogati con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti su presentazione della [...]
Art. 13.      Decadono dal diritto al contributo gli enti, imprese ed aziende concessionarie che adibiscono i veicoli acquistati con contributo ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione o [...]
Art. 14.      L'Assessore dei trasporti impartisce agli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, le disposizioni necessarie per garantire la regolarità [...]
Art. 15.      Qualora nello svolgimento della vigilanza sulla regolarità dei servizi vengano rilevati fatti che potrebbero compromettere la sicurezza dell'esercizio, il funzionario deve redigere [...]
Art. 16.      Al direttore o responsabile dell'esercizio di pubblici servizi di competenza regionale si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del d.P.R. 11 [...]
Art. 17.      Il viaggiatore che senza averne dato preavviso al personale viaggiante risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della [...]
Art. 18.      All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 17 della presente legge ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica [...]
Art. 19.      (Omissis)


§ 4.4.22 - L.R. 27 agosto 1982, n. 16. [1]

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale. [2]

 

Art. 1.

     Fino a quanto non sarà definito il piano regionale dei trasporti ed in attuazione delle disposizioni dei Titoli II e III della l. 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge disciplina gli interventi finanziari della regione destinati a contribuire alle spese di gestione ed a quelle di investimento dei servizi pubblici di linea per viaggiatori di competenza regionale e la vigilanza sulla regolarità dei servizi stessi.

 

TITOLO I

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale assegna contributi agli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico, con esclusione delle gestioni governative, ed alle imprese private concessionarie di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi ordinari di trasporto pubblico di linea [3].

     I contributi sono determinati annualmente calcolando:

     a) il costo economico standardizzato dei servizi, da stabilirsi annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, con riferimento a criteri e. parametri di rigorosa ed efficiente gestione. Il costo economico standardizzato dei servizi potrà essere ricalcolato ove nel corso dell'anno intervengono sensibili variazioni negli elementi che lo compongono;

     b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione delle tariffe regionali, determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, tenendo conto del volume e del tipo di utenza servita, quale, può desumersi dai dati storico- statistici e dagli accertamenti effettuati in sede di vigilanza sui servizi;

     c) l'ammontare delle somme da erogare entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio regionale.

     L'erogazione dei contributi avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze delle linee ordinarie risultanti dagli atti di concessione. Non sono ammesse a contributo le percorrenze delle linee a contratto, di quelle di gran turismo, internazionali ed occasionali. Sono incluse nel computo le percorrenze delle corse intensificative e plurime se inserite nell'orario approvato dall'Assessorato regionale dei trasporti e quelle delle corse bis se regolarmente segnalate all'organo concedente.

     Nelle more della determinazione dei contributi con le modalità previste nel comma secondo, agli enti, imprese ed aziende sono attribuiti acconti trimestrali, commisurati alle percorrenze del trimestre e calcolati sulla base dell'entità dei contributi erogati nell'anno, precedente, maggiorata della media aritmetica dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi all'ingrosso verificatosi nel biennio antecedente. E' fatto salvo per il 1982 quanto stabilito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1982, n. 13.

     Le variazioni di percorrenza, verificatesi nell'anno precedente, devono essere conguagliate non oltre l'erogazione della terza trimestralità dell'anno successivo [4].

     Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali restano a carico dei singoli enti, imprese ed aziende di trasporto.

 

     Art. 3.

     Gli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico e private che intendono chiedere i contributi di gestione per l'anno 1982 devono trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato regionale dei trasporti apposita domanda in carta da bollo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della regione [5].

     Per gli anni successivi al 1982 le istanze dovranno essere trasmesse a mezza raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi. Per i servizi ordinari di nuova istituzione la domanda di contributo deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di attivazione dei servizio stabilita nel provvedimento di concessione.

     I concessionari privati dovranno allegare all'istanza, pena l'esclusione dai benefici:

     1) l'elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l'indicazione dei chilometri da disciplinare e delle percorrenze che si prevede di effettuare nell'anno;

     2) la certificazione dell'Ufficio del fondo autoferrotranvieri dell'INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti nell'anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi;

     3) la certificazione degli Uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l'integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti nell'anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi.

 

     Art. 4.

     Gli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico devono trasmettere all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla loro approvazione e in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione, approvato e reso esecutivo, dagli organi di controllo, il consuntivo dell'anno precedente, nonché una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli standardizzati regionali fissati annualmente dalla Giunta regionale [6].

     I concessionari privati devono inviare all'Assessorato dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno:

     1) il conto economico consuntivo della gestione conforme al modello regionale e relativo all'anno precedente. Al conto economico dovranno essere allegati:

     a) fotocopia del registro dei corrispettivi;

     b) fotocopia del registro delle fatture emesse;

     c) fotocopia del registro degli acquisti;

     d) fotocopia del modello 770 per sole aziende che hanno dipendenti;

     2) una tabella di raffronto fra i propri costi effettivi e quelli standardizzati regionali.

 

     Art. 5.

     L'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali vigenti.

     Per quegli enti, aziende e imprese che non abbiano ottemperato al pagamento delle somme dovute al fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi né alla diffida operata dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'art. 9 della l. 29 ottobre 1971, n, 889, l'Assessorato regionale dei trasporti, nell'esclusivo interesse dei dipendenti delle imprese concessionarie, è autorizzato, nei limiti del contributo da erogare da parte dell'Amministrazione regionale, a provvedere d'ufficio al versamento delle somme dovute al fondo medesimo, per i contributi e loro accessori.

 

     Art. 6.

     Sono esclusi o decadono dal beneficio dei contributi di esercizio per l'anno in riferimento i concessionari privati:

     a) che non applicano il contratto nazionale di lavoro vigente ai propri dipendenti o non rispettano le leggi sociali;

     b) che non esercitano regolarmente i servizi pubblici di linea per i quali chiedono i contributi, secondo il programma indicato nel disciplinare o nell'atto di concessione e l'orario approvato, che sospendono i servizi senza l'autorizzazione preventiva dell'Assessorato regionale dei trasporti o non attivano le linee di nuova concessione nel termine assegnato, fatto salvo il caso di forza maggiore;

     c) che espongono nella domanda o nella documentazione intese ad ottenere i contributi, dati di fatto non veritieri accertati dall'Assessorato regionale dei trasporti.

     L'esclusione o la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate sono disposti con decreto dell'Assessore dei trasporti previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla concessione alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi di esercizio per gli anni 1979, 1980 e 1981 in misura di lire 250 per il 1979, di lire 300 per il 1980 e di lire 350 per il 1981, per autobus-chilometro, in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione nei singoli anni predetti.

     Non sono ammesse a contributo le linee di gran turismo, le linee a contratto, le internazionali e le occasionali e ordinarie delle quali, all'atto dell'erogazione risulti cessato l'esercizio, anche se esercitate negli anni 1979, 1980 e 1981.

     Le domande in carta legale e corredate dalla documentazione dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione.

     La domanda di contributi dovrà essere corredata da:

     1) la dichiarazione, con assunzione di piena ed incondizionata responsabilità, del titolare o legale rappresentante dell'impresa di avere esercitato regolarmente i servizi e di avere effettivamente percorso i chilometri per i quali si chiede il contributo;

     2) l'elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l'indicazione dei chilometri quali risultano dal disciplinare o dall'atto di concessione, o dei chilometri inferiori effettivamente percorsi;

     3) la certificazione dell'Ufficio del fondo autoferrotranvieri dell'INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti negli anni cui si riferiscono i richiesti contributi;

     4) la certificazione degli Uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l'integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. [7]

     Al fine di consentire alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, di dare applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, l'Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 (centocinquantaseimila) per 60 (sessanta) mensilità, al lordo degli oneri sociali a carico del lavoratore, per ogni dipendente iscritto nel libro matricola aziendale nel periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1980.

     Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro da parte di lavoratori nel corso del periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, saranno corrisposti alle aziende tanti sessantesimi dell'importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dei lavoratori medesimi nel periodo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

     Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda per i quali l'Amministrazione regionale interverrà, ad integrazione del pagamento dei relativi oneri, per una quota mensile per ciascun dipendente di lire 31.496, pari al 20,19% della quota forfettizzata di cui al primo comma del presente articolo, restando a carico dell'azienda la residua quota di oneri sociali di sua competenza.

     Le somme saranno erogate, con decreto dell'Assessore dei trasporti, alle aziende concessionarie che presenteranno domanda per l'ottenimento dei benefici entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Le domande dovranno essere corredate da copia autentica dei libri matricola relativi al periodo 1º gennaio 1976 - 1 dicembre 1980 e da una dichiarazione con la quale il concessionario intende assumere piena e completa responsabilità penale e civile sulla veridicità dei dati contenuti nei libri stessi.

     Agli agenti che, nel periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, erano in servizio presso aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori che abbiano cessato di esercitare il pubblico servizio di linea anteriormente alla data del 3 settembre 1982, l'Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 per 60 mensilità al lordo degli oneri sociali a carico dell'agente.

     Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, sono corrisposti all'agente tanti sessantesimi dell'importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dell'agente medesimo nel periodo suddetto presso l'azienda cessata, considerando mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.

     Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda per i quali l'Amministrazione regionale assume l'intero onere. Al pagamento dei suddetti contributi provvede d'ufficio l'Assessorato dei trasporti mediante versamento delle somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Le somme, al netto degli oneri sociali, sono erogate, con decreto dell'Assessore dei trasporti, agli enti che presentino domanda, da inviare con raccomandata A.R. all'Assessorato dei trasporti, entro il 31 luglio 1986.

     Al fine di documentare il periodo di servizio prestato presso l'azienda cessata, gli aventi diritto, devono allegare alla domanda fotocopia autenticata del libretto di lavoro con chiara indicazione sia del periodo di servizio prestato che dell'azienda presso cui tale servizio sia stato prestato, ovvero fotocopia autenticata del libro matricola dell'azienda cessata con chiara indicazione del periodo di servizio prestato presso l'azienda medesima.

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato nell'anno 1986, lo stanziamento di lire 450.000.000 (Cap. 13040).

 

TITOLO II

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

 

     Art. 9. [8]

     1. Al fine di favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco del materiale rotabile destinato al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, la regione contribuisce alle spese di investimento degli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale, con esclusione delle gestioni governative.

     2. L'acquisto di materiale rotabile dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma quarto, della l. 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Per l'acquisto di materiale rotabile potranno essere concessi contributi sul costo della fornitura con esclusione dell'IVA nella misura massima del 75% della spesa ammissibile agli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico e del 50% della spesa ammissibile alle imprese ed aziende private [9].

     4. Ciascuna azienda pubblica di trasporti urbani dovrà destinare parte del finanziamento assegnato all'acquisto di almeno un veicolo adattato con l'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l'accesso degli invalidi non deambulanti.

     5. I contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile con esclusione dell'IVA, possono essere concessi eventualmente ad enti, imprese, ed aziende pubbliche.

     5 bis. I contributi per la costruzione e per l’acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale, purché finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente [10].

     6. Alla costruzione, acquisto od ammodernamento di sedi e di officine- deposito non può essere destinato più del 25% della somma che sarà attribuita dallo Stato alla regione sul Fondo nazionale trasporti. Tale percentuale deve essere valutata in riferimento alla validità temporale complessiva del periodo di rifinanziamento del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della l. 10 aprile 1981, n. 151.

     7. Per gli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico l'Amministrazione regionale, tenuto conto delle loro esigenze, d'intesa con gli enti locali interessati per quanto di loro competenza ed in concorso con gli stessi, è autorizzata ad integrare la misura del contributo entro i limiti delle somme a tale fine stanziate nel bilancio regionale [11].

 

     Art. 10.

     Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella l. 16 ottobre 1975, n. 493.

     I veicoli acquistati con contributo regionale dovranno essere adibiti esclusivamente alle linee ordinarie, con esclusione di quelle a contratto e delle corse fuori linea. [Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della l.r. 28 dicembre 1977, n. 52, dovrà essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo le modalità che saranno disposte dall'Assessore regionale dei trasporti [12]].

     I veicoli acquistati con contributo regionale non potranno essere alienati prima del compimento del settimo anno dall'immatricolazione se non dietro specifica autorizzazione della regione autonoma della Sardegna, e previo rimborso alla regione stessa di un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo.

     In caso di cessazione di attività dell'azienda con subentro di altro concessionario pubblico o privato nei servizi, il materiale rotabile che è stato oggetto di contributo potrà essere ceduto al subentrante al prezzo di mercato dell'usato depurato del contributo.

     L'ammontare del contributo regionale ed i vincoli di utilizzo e di alienabilità di cui ai precedenti commi secondo e terzo, dovranno essere annotati sulla carta di circolazione e sul foglio complementare del veicolo, dagli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

 

     Art. 11.

     Per gli anni 1981 e 1982 le domande di contributo per l'acquisto di veicoli e quelle per la costruzione o l'acquisto [13] e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi degli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico, debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna. Per gli anni successivi le istanze debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre [14] di ciascun anno [15].

     Le domande di contributo per l'acquisto di materiale rotabile devono indicare il tipo ed il modello dei veicoli da acquistare nell'anno, precisando se trattasi di incremento o sostituzione del parco; i veicoli da sostituire dovranno essere individuati con le indicazione della targa e dell'anno di prima immatricolazione.

     Alle domande degli enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico debbono essere allegati i programmi pluriennali di sviluppo debitamente approvati dagli organi di controllo, comprensivi del piano di rinnovo ed incremento del parco ed i progetti relativi alla costruzione o l'acquisto [16] o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi per i quali si chiedono i finanziamenti [17].

     Per la ripartizione dei contributi alle aziende sulla base delle istanze presentate e ritenute ammissibili, la Giunta regionale approva un programma annuale o pluriennale di riparto dei fondi, entro l'ambito delle disponibilità finanziarie.

     Ove le somme disponibili non fossero sufficienti ad accogliere tutte le istanze ammissibili, le somme medesime saranno suddivise fra aziende pubbliche e private in proporzione diretta alle percorrenze di linea ordinaria effettuate nell'anno ed all'utilizzo dei veicoli in dotazione alle linee medesime.

     La ripartizione fra le aziende pubbliche urbane ed extraurbane è effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali, mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 [18].

     Il riparto tra le aziende di trasporto urbano è effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti virtualizzati in riferimento alla migliore offerta posti per chilometro ad abitante fra i vari servizi urbani della Sardegna [19].

     In ogni caso del programma di riparto dei fondi approvati dalla Giunta viene data comunicazione a tutti gli interessati [20].

     Qualora il contributo sia concesso per l'esecuzione di lavori pubblici, volti alla costruzione di opere o impianti fissi, l'Assessorato regionale dei trasporti procede all'erogazione del contributo con le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 12.

     I contributi per l'acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e attrezzature di officine-deposito, sono erogati con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e collaudo. Per il materiale rotabile dovranno essere prodotti atto o dichiarazione di vendita con relativa fattura; per il restante materiale la sola fattura.

     Per le aziende private l'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della certificazione liberatoria dell'Ufficio del fondo autoferrotranvieri dell'INPS-Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per il personale dipendente e della certificazione dell'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente relativa all'applicazione integrale ai dipendenti del contratto di lavoro vigente.

     Con decreto dell'Assessore dei trasporti, previa presentazione delle deliberazioni esecutive di acquisto corredate dai preventivi dell'industria fornitrice, potranno essere concessi alle aziende pubbliche acconti in misura non superiore al 75% dell'importo ammesso a contributo per acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e di attrezzature di officine-deposito.

     La residua parte del contributo sarà erogata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto e collaudo.

     Nel caso che l'azienda pubblica  non presenti la documentazione dell'acquisto e collaudo entro il termine assegnatole all'atto dell'erogazione dell'acconto, l'Assessore regionale dei trasporti dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero della somma assegnata a titolo di acconto.

     Nel caso che la fornitura ammessa a contributo sia stata effettuata a rate con finanziamento del fornitore o dell'Istituto di credito, il contributo ammesso dovrà essere versato dall'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'istituto finanziatore.

 

     Art. 13.

     Decadono dal diritto al contributo gli enti, imprese ed aziende concessionarie che adibiscono i veicoli acquistati con contributo ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione o che non applicano il contratto di lavoro e le leggi sociali.

     Accertate le violazioni in sede di vigilanza sulla regolarità dei servizi l'Assessore regionale dei trasporti con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta, dispone la decadenza ed il recupero delle somme erogate.

 

TITOLO III

VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEI SERVIZI

 

     Art. 14.

     L'Assessore dei trasporti impartisce agli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dei servizi stessi. Al riguardo trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     La vigilanza sulla regolarità dei servizi è esercitata dall'Assessorato dei trasporti e viene svolta dal personale regionale, designato con decreto dell'Assessore dei trasporti, tra i dipendenti appartenenti alla V e VI fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato. Il suddetto personale sarà munito della tessera di cui ai fac-simile allegato alla presente legge.

     Il predetto personale espleta anche i servizi di polizia ferroviaria ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

 

     Art. 15.

     Qualora nello svolgimento della vigilanza sulla regolarità dei servizi vengano rilevati fatti che potrebbero compromettere la sicurezza dell'esercizio, il funzionario deve redigere immediatamente un rapporto che dovrà essere inviato, entro 3 giorni, all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, con la richiesta di effettuare i prescritti accertamenti sulla sicurezza del veicolo o dei veicoli o del conducente.

 

     Art. 16.

     Al direttore o responsabile dell'esercizio di pubblici servizi di competenza regionale si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     Contestualmente alla procedura delle intimazioni prevista dall'art. 92 per il direttore o responsabile dell'esercizio di pubblici servizi di competenza regionale verranno altresì applicate, ove del caso, nei confronti del titolare della concessione, le disposizioni di cui all'art. 34 della l. 28 settembre 1939, n. 1822.

 

     Art. 17.

     Il viaggiatore che senza averne dato preavviso al personale viaggiante risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della tariffa evasa per l'intero percorso e di una sanzione amministrativa pari a 10 volte la tariffa medesima se l'infrazione è accertata su servi zio extraurbano con doppio agente (guidatore e bigliettaio) e a 20 volte se l'accertamento è avvenuto su autoservizio con agente unico.

     Se tale accertamento avviene su un autoservizio urbano la sanzione amministrativa è di lire 10.000.

     Le somme riscosse sono devolute all'impresa che esercita il servizio.

 

     Art. 18.

     All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 17 della presente legge ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'ente, impresa od azienda esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dal concessionario, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 19.

     (Omissis) [21].

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.

[2] Sono abrogate le norme della legge regionale n. 16 del 1982 in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7

[4] Il presente comma così sostituisce gli originari commi 5 e 6 per effetto dell'art. 22, comma 3, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[6] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[7] Articolo così integrato dall'art. 77 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[8] Articolo già modificato dall'art. 31 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 36 e così nuovamente modificato dall'art. 79 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[9] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[10] Comma inserito dall’art. 8 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[11] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[12] Periodo abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 36.

[14] Termine così modificato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[15] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[16] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 36.

[17] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[18] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[19] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[20] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[21] Reca disposizioni finanziarie.