§ 4.4.39 - L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:07/12/2005
Numero:21


Sommario
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Classificazione dei servizi
Art. 5.  Servizi ferroviari
Art. 6.  Servizi di collegamento aereo
Art. 7.  Servizi per vie d’acqua
Art. 8.  Competenze della Regione
Art. 9.  Competenze delle province
Art. 10.  Competenze dei comuni
Art. 11.  Direzione generale per il trasporto pubblico locale
Art. 12.  Piano regionale dei trasporti
Art. 13.  Contenuto del Piano
Art. 14.  Procedure di approvazione del Piano
Art. 15.  Programmi triennali regionali
Art. 16.  Piani provinciali
Art. 17.  Piani comunali
Art. 18.  Fondo regionale dei trasporti
Art. 19.  Oneri di esercizio e d’investimento
Art. 20.  Servizi minimi
Art. 21.  Procedure per l’affidamento
Art. 22.  Sub-affidamento dei servizi
Art. 23.  Subentro d’impresa
Art. 24.  Contratti di servizio
Art. 25.  Tariffe
Art. 26.  Agevolazioni tariffarie
Art. 27.  Carta regionale dei servizi di mobilità
Art. 28.  Relazione annuale
Art. 29.  Conferenza regionale sui trasporti
Art. 30.  Trasformazione dell’ARST
Art. 31.  Norma transitoria
Art. 32.  Autorizzazioni
Art. 33.  Registro regionale delle imprese
Art. 34.  Autobus acquistati con contributo pubblico
Art. 35.  Autobus destinati al servizio
Art. 36.  Sanzioni
Art. 37.  Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Art. 38.  Norme transitorie
Art. 39.  Servizi di trasporto pubblico non di linea
Art. 40.  Incentivo all’esodo
Art. 41.  Atto preliminare di definizione dei servizi minimi
Art. 42.  Servizi ferroviari
Art. 43.  Programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa
Art. 44.  Prima applicazione dei programmi triennali regionali
Art. 45.  Proroga delle concessioni
Art. 46.  Trasformazione del regime societario e norme di garanzia
Art. 47.  Norme abrogate
Art. 48.  Norma finanziaria
Art. 49.  Entrata in vigore


§ 4.4.39 - L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.

(B.U. 19 dicembre 2005, n. 38).

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Finalità

     1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia e in attuazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e con l’obiettivo di conseguire il riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto collettivo pubblico nell’ambito regionale, al fine di assicurare un coordinato ed integrato sistema idoneo a garantire, anche attraverso un organico sistema di raccordo con gli scali aerei e navali di collegamento esterno, un efficace diritto alla mobilità dei cittadini. La Regione, inoltre, adotta concrete misure che assegnino al trasporto collettivo un ruolo fondamentale e principale nello sviluppo socio-economico della comunità isolana e assicurino il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d’inquinamento ambientale.

 

Art. 2. Modalità d’attuazione

     1. La Regione:

     a) promuove la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso delle autonomie locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;

     b) conferisce alle autonomie locali le funzioni che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale e definisce, d’intesa con esse, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie che saranno individuate annualmente nella legge finanziaria;

     c) ottimizza i finanziamenti destinati all’esercizio, agli investimenti, all’introduzione di tecnologie avanzate e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;

     d) adotta i contratti di servizio, vigila sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi e sull’adozione, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi d’informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti disabili e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria e realizza l’integrazione tariffaria;

     e) effettua il monitoraggio della mobilità regionale e verifica l’efficienza, efficacia ed economicità dell’evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi programmati, degli interventi correttivi;

     f) riconduce, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35 con riferimento al sistema complessivo di trasporto;

     g) trasforma le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di capitali, salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società trasformate, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Agli effetti della presente legge:

     a) per “servizi di trasporto pubblico regionale e locale” si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;

     b) per “servizi pubblici di linea” si intendono quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti; sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all’itinerario di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità;

     c) per “servizi pubblici non di linea” si intendono quelli che provvedono, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi in aree montane previsti dall’articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed i servizi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

     d) per “collegamenti portanti o rete portante di trasporto” si intende il complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma, con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;

     e) per “collegamenti di adduzione” si intende il complesso di itinerari e servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e coordinata;

     f) per “collegamenti di area” si intende il complesso di itinerari e servizi ad orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree urbane e dei comuni che completano l’offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;

     g) per “cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio” si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all’Isola ed i servizi nelle acque interne;

     h) per “territori, aree o contesti a domanda debole” si intendono comparti territoriali che, per scarsità e bassa diffusione dell’utenza residente, per consistente variabilità nel tempo della stessa, sia nel corso della giornata che della settimana, e per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario e di tariffa.

 

          Art. 4. Classificazione dei servizi

     1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in:

     a) terrestri;

     b) marittimi;

     c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;

     d) aerei.

     2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in:

     a) servizi regionali;

     b) servizi provinciali;

     c) servizi urbani, comunali o di area urbana;

     d) servizi di granturismo o autorizzati in genere.

     3. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all’ambito territoriale su cui operano, in:

     a) servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due o più province;

     b) servizi di linea e non di linea provinciali; sono quelli che:

     1) istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana;

     2) collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di altra provincia limitrofa;

     3) collegano il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia;

     4) non sono conferibili alle autonomie locali sub-provinciali, nei casi in cui non sia applicabile il diretto conferimento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

     c) servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si svolgono nell’ambito di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi, o di area urbana;

     d) servizi di linea di granturismo, con prevalenti finalità turistiche e con tariffa remunerativa del costo;

     e) servizi autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo.

 

          Art. 5. Servizi ferroviari

     1. Nell’ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la struttura dell’offerta dei collegamenti portanti di livello regionale.

     2. Per il conseguimento dell’obiettivo di riqualificazione del trasporto ferroviario nell’ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi ferroviari sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

     3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i collegamenti ferroviari sono esercitate dalla Regione per i servizi portanti, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di competenza.

 

          Art. 6. Servizi di collegamento aereo

     1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in servizi di linea e non di linea. Essi si distinguono in:

     a) servizi aerei di collegamento in senso stretto;

     b) servizi elicotteristici.

     2. Fino all’approvazione, ai sensi della lettera f) dell’articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle esigenze della sicurezza delle rotte isolane e del coordinamento con quelle di corridoio.

     3. Le funzioni amministrative attinenti all’esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovraprovinciale.

 

          Art. 7. Servizi per vie d’acqua

     1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell’ambito dei porti dell’Isola e delle sue acque interne sono svolte:

     a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province nonché per quelli di cui al comma 3 [1];

     b) dalle province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.

     2. La Regione delega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare alle province, qualora la via o specchio d’acqua rientri nella competenza territoriale di più amministrazioni comunali, ed ai comuni qualora invece rientri nella competenza territoriale di un’unica amministrazione comunale.

     3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori, sono classificati:

     a) servizi provinciali quando abbiano come scali due distinti comuni;

     b) servizi comunali quando abbiano scali appartenenti al territorio di uno stesso comune.

     4. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue isole minori, i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale.

 

Capo II

Riparto di competenze

 

          Art. 8. Competenze della Regione

     1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge le funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio. Spettano in particolare ad essa:

     a) la redazione ed approvazione del Piano regionale dei trasporti;

     b) la redazione ed approvazione dei programmi triennali regionali di trasporto pubblico locale, previa intesa con le autonomie locali conseguita ai sensi del comma 3 dell’articolo 15;

     c) l’indicazione delle tariffe anche allo scopo di realizzare l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

     d) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi di livello regionale;

     e) la programmazione dei servizi ferroviari ed automobilistici ancora in gestione commissariale governativa al momento della data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi ferroviari di competenza di Ferrovie dello Stato SpA e la stipula, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all’ammodernamento tecnico;

     f) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto, in forma unitaria fra essi, dalla scala regionale a quella locale.

     2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l’Assessorato regionale dei trasporti.

 

          Art. 9. Competenze delle province

     1. Competono alle province in materia di trasporto pubblico locale in attuazione degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale:

     a) la predisposizione e l’attuazione dei piani provinciali di trasporto pubblico locale;

     b) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete di livello provinciale;

     c) la stipula con l’aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l’attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all’applicazione delle sanzioni;

     d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza territoriale provinciale;

     e) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, al servizio delle aree a domanda debole ed attuata in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

     f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

     g) ogni altra funzione amministrativa trasferita per legge alle province dallo Stato o dalla Regione.

     2. L’esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

          Art. 10. Competenze dei comuni

     1. Competono ai comuni singoli, obbligati a norma dei commi 1 e 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e a quelli associati che costituiscano un ambito adeguato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in materia di trasporto pubblico locale:

     a) la redazione del Piano urbano del traffico;

     b) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi e l’invio alla Regione e alla provincia del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

     c) la stipula con l’aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza, la gestione amministrativa degli affidamenti e l’attività di controllo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all’applicazione delle sanzioni;

     d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza del comune;

     e) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, e ad itinerario ed orario flessibili al servizio delle aree a domanda debole e da attuarsi in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

     f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

     g) ogni altra funzione amministrativa trasferita ai comuni dallo Stato.

     2. L’esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

Capo III

Organi regionali

 

          Art. 11. Direzione generale per il trasporto pubblico locale [2]. [3]

     [1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è istituita presso l’Assessorato dei trasporti la direzione generale per il trasporto pubblico locale; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nella UPB S01.02.001, competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l’affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale [4].

     2. La direzione generale per il trasporto pubblico locale supporta l’attività di pianificazione e di programmazione della Regione e delle autonomie locali, favorisce la verifica dell’azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi a [5]:

     a) la domanda di trasporto pubblico;

     b) la qualità e il livello dell’offerta dei servizi;

     c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

     d) l’efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

     e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

     f) l’impatto sull’ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi;

     g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi.

     3. La direzione generale per il trasporto pubblico locale individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore e predispone rapporti periodici, almeno una volta all’anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull’analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull’efficacia dei servizi offerti. Tali dati sono trasmessi alla Giunta regionale per essere inseriti nella relazione annuale di cui all’articolo 28 [6].

     4. La direzione generale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa è individuato secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998 [7].

     5. In sede di prima applicazione ed in attesa del complessivo riordino dell’organizzazione regionale, e comunque non oltre il termine massimo di tre anni decorrenti dalla prima applicazione dei programmi triennali regionali del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 44, la direzione generale per il trasporto pubblico locale si avvale, per il suo funzionamento, prioritariamente di personale appartenente al ruolo dell’Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a controllo, assegnato temporaneamente alla direzione generale per il trasporto pubblico locale su richiesta dello stesso e del direttore generale che indica, inoltre, i profili professionali del personale da utilizzare nell’ambito dei suoi servizi. Nel caso di profili di personale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore dei trasporti, la direzione generale per il trasporto pubblico locale si avvale di personale assunto sulla base di pubblico concorso, indetto e gestito dall’Assessorato regionale competente in materia di personale [8].

     6. Per l’esercizio delle funzioni di studio e di ricerca la direzione generale per il trasporto pubblico locale può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l’espletamento di particolari servizi attinenti al settore, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti [9].]

 

Capo IV

Strumenti di pianificazione

 

          Art. 12. Piano regionale dei trasporti

     1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio, approva il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci, che costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale.

     2. Il Piano, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, lacuale e fluviale dell’Isola, configura il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture, funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente. I piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere approvati anche in tempi diversi.

     3. In materia di trasporti delle persone e delle merci il Piano assume, per tutti gli atti sub-regionali di programmazione e pianificazione, valore vincolante di atto di indirizzo, ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale.

 

          Art. 13. Contenuto del Piano

     1. Il Piano regionale dei trasporti:

     a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti, assicura un sistema che realizzi l’integrazione intermodale, tariffaria e d’informazione, ottimizza l’accessibilità ai servizi ed il loro complessivo livello qualitativo, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell’ambiente;

     b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, per l’elaborazione dei piani delle province e dei piani urbani del traffico dei comuni e precisa i criteri guida per l’individuazione dei servizi minimi;

     c) programma gli investimenti pluriennali per infrastrutture;

     d) individua gli ambiti territoriali di più comuni conurbati caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante e sistematica domanda di mobilità;

     e) individua gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto da assoggettare a interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della direttiva n. 96/62/CE del 27 settembre 1996 e successive integrazioni, concernente “Valutazione e gestione della qualità dell’aria” e recepita dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

     f) stabilisce gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di merci nel continente.

 

          Art. 14. Procedure di approvazione del Piano

     1. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall’Assessorato regionale dei trasporti tenendo conto della programmazione delle autonomie locali, è adottato dalla Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province.

     2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni all’Assessorato regionale dei trasporti. Trascorso tale termine, il Presidente della Regione provvede ad indire, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l’istruttoria pubblica articolata per province.

     3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dall’ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 - del parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

          Art. 15. Programmi triennali regionali

     1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del Piano regionale dei trasporti, con il quale la Regione predispone ed approva gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale e programma i servizi minimi. Essi contengono:

     a) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi minimi, idonea al conseguimento delle condizioni di accessibilità, sicurezza, efficacia ed efficienza del servizio di trasporto;

     b) l’individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

     c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti;

     d) i criteri e modalità di determinazione delle tariffe e le misure relative all’integrazione modale, tariffaria e all’informazione;

     e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

     f) un sistema di monitoraggio dei servizi;

     g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico.

     2. Essi inoltre:

     a) individuano i servizi minimi di livello regionale;

     b) programmano i servizi minimi delle aree di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13.

     3. L’Assessore regionale dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori più rappresentative, elabora la proposta di delibera contenente l’approvazione dei programmi triennali. La Giunta regionale, previa intesa con le autonomie locali conseguita in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, li approva, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui è posta all’ordine del giorno, provvede all’approvazione la Giunta regionale.

 

          Art. 16. Piani provinciali

     1. I Piani provinciali di trasporto pubblico locale sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle province, entro sei mesi dalla prima approvazione dei programmi triennali regionali, con l’obiettivo di assicurare la mobilità nell’ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale.

     2. I Piani, elaborati sulla base dell’analisi della domanda e dell’offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell’assetto socio-economico e territoriale, sono finalizzati a:

     a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori, salvo espressa deroga stabilita d’intesa con la Regione;

     b) favorire l’integrazione tra le diverse modalità;

     c) individuare le aree a domanda debole e individuare ed attuare la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità provinciale;

     d) programmare ed attuare eventuali servizi provinciali aggiuntivi da istituire, previo parere della Regione, per l’accertamento della compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio e l’invio alla Regione del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

     e) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

     3. I Piani che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d’intesa con le altre province e i comuni interessati.

 

          Art. 17. Piani comunali

     1. I Piani urbani del traffico, fatte salve le prescrizioni dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 15, sulla base degli indirizzi della Regione e tenuto conto della pianificazione provinciale:

     a) specificano i programmi comunali d’intervento;

     b) individuano ed attuano la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità comunale;

     c) programmano e attuano gli eventuali servizi aggiuntivi che il comune ritenga di voler istituire, a suo totale onere.

     2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono aggiornati, in coerenza con la pianificazione regionale, con cadenza triennale.

 

Capo V

Strumenti di finanziamento

 

          Art. 18. Fondo regionale dei trasporti

     1. È costituito il fondo regionale dei trasporti quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, quelle derivanti da specifici accordi quadro e di provenienza comunitaria. Il fondo, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.

     2. Nel fondo convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l’esercizio del trasporto pubblico locale, gli investimenti per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi di supporto alla mobilità, a favore di tutte le modalità di trasporto interne e di collegamento con l’esterno al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato dei trasporti.

 

          Art. 19. Oneri di esercizio e d’investimento

     1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico locale:

     a) la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi;

     b) il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e delle autonomie locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

     2. Al finanziamento annuale degli oneri di cui al comma 1, in applicazione del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e nei limiti delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali, si provvede:

     a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997;

     b) mediante risorse regionali stanziate annualmente nel bilancio della Regione, a decorrere dall’anno di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d’uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all’esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell’Assessorato regionale dei trasporti.

 

Capo VI

Servizi minimi e contratti di servizio

 

          Art. 20. Servizi minimi

     l. La Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso l’impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali. Essi devono assicurare:

     a) l’integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

     b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

     d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico;

     e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;

     f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

     2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto, al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili:

     a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l’impiego di tecnologie innovative;

     b) all’intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;

     c) al sostegno e incentivazione all’uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;

     d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;

     e) alla realizzazione di un’informazione unitaria in riferimento all’intero sistema di mobilità regionale;

     f) all’attuazione di efficaci criteri di integrazione tariffaria.

     3. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi costituiscono per l’ente locale beneficiario entrate a destinazione vincolata.

 

          Art. 21. Procedure per l’affidamento

     1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni.

     2. L’affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440 del 1991, fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi contratti di servizio.

     3. La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

     4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all’atto della stipula, la corrispondenza fra l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico all’impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e le risorse rese effettivamente disponibili.

     5. I contratti di servizio prevedono il tendenziale raggiungimento e miglioramento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell’infrastruttura. Le autonomie locali, previo parere della Regione, possono applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi dell’intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche attraverso l’apporto delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non convenzionali a chiamata.

     6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell’informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la Regione e le autonomie locali dispongono, nel rispetto delle reciproche competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in ottemperanza al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, riferisce l’osservanza tendenziale del rapporto di 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell’infrastruttura e al complessivo sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito anche da più imprese di trasporto.

     7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione delle reti di traffico, previa intesa con la Regione, conseguita ai sensi del comma 3 dell’articolo 15, per l’accertamento della compatibilità di sistema, a condizione che non vengano compromessi i livelli dei servizi minimi.

 

          Art. 22. Sub-affidamento dei servizi

     1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell’ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei trasporti, la Regione stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

     a) responsabilità dell’affidatario per l’attuazione del contratto di servizio;

     b) possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori, rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, di idoneità morale e professionale da parte dei sub-affidatari, pena la decadenza dal sub-affidamento;

     c) decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell’ente affidante di indennizzi a favore dei sub-affidatari;

     d) la quota parte dei servizi sub-affidati non può eccedere una quota marginale dei servizi posti a base di gara dal contratto di servizio; detta quota viene definita nell’ambito del contratto di servizio;

     e) il sub-affidamento dei servizi si effettua mediante procedure in trasparenza, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

     2. L’affidatario del contratto di servizio, per i servizi a domanda debole e secondo le modalità di gestione dei servizi, può ricorrere all’impiego dei sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente, fatti salvi i principi di cui al comma l.

 

          Art. 23. Subentro d’impresa

     1. In caso di subentro di una nuova impresa nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell’impresa cessante è trasferito all’impresa subentrante, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del Codice civile, conservando al personale l’inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario del contratto degli autoferrotranvieri, comprensivo degli eventuali contratti integrativi.

     2. È trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall’amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all’individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l’ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

     3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità dell’affidatario, occorrenti per l’espletamento dei servizi, a norma del contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa trasferiti a discrezione dell’impresa cessante in base alla valutazione del valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi economico- finanziarie.

     4. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell’ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l’obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2.

     5. L’inventario, così redatto, deve essere trasmesso dal soggetto gestore all’Assessorato regionale dei trasporti e all’ente che ha affidato il servizio, entro il 30 giugno di ogni anno.

 

          Art. 24. Contratti di servizio

     1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dalle autonomie locali, singole od associate nel rispetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, della normativa comunitaria e della Carta regionale dei servizi di mobilità, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

     2. I contratti di servizio disciplinano:

     a) il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni sei e non superiore ad anni nove, e le modalità di esercizio dell’opzione al rinnovo;

     b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, comfort, pulizia dei mezzi utilizzati, regolarità, puntualità, affidabilità dei servizi offerti, comunicazione alla clientela, accessibilità al sistema, rispetto per l’ambiente, con speciale riferimento all’utenza con disabilità;

     c) la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria nell’ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento dell’utenza servita;

     d) l’indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle reti, degli impianti e dei mezzi;

     e) gli importi da corrispondere dagli enti affidanti agli affidatari dei servizi per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;

     f) le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali;

     g) le modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della pianificazione triennale regionale;

     h) i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con l’affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell’applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;

     i) l’obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, e gli integrativi aziendali;

     l) l’obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull’esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;

     m) l’obbligo dell’affidatario di nominare un responsabile di esercizio, della regolarità e sicurezza nell’espletamento dei servizi di trasporto nei confronti degli enti preposti e un responsabile della qualità ai sensi della normativa sulla certificazione di qualità;

     n) le modalità ed i termini del controllo quali- quantitativo dei servizi da parte dell’ente affidante e la regolamentazione di accesso all’informazione sul servizio reso.

 

Capo VII

Tariffe e agevolazioni tariffarie

 

          Art. 25. Tariffe

     1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare il graduale conseguimento tendenziale del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

     2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio. Il loro aggiornamento é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso d’inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento dell’obiettivo della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.

 

          Art. 26. Agevolazioni tariffarie

     1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:

     a) privi di vista con cecità assoluta; con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti; i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;

     c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell’IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste;

     e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall’INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell’IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).

     2. La Regione assume l’onere di corrispondere all’impresa affidataria del servizio l’ammontare del minor introito derivante dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie.

 

Capo VIII

Tutela degli utenti

 

          Art. 27. Carta regionale dei servizi di mobilità

     1. La Regione, al fine di promuovere la salvaguardia degli utenti e il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, il rapporto fra l’utenza e le imprese di gestione, adotta, sentite le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti operanti in Sardegna, la Carta regionale dei servizi di mobilità che, sulla base dei principi emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 e con la Carta europea di tutela dei consumatori e degli utenti, costituisce riferimento per le imprese di gestione.

     2. La Regione assicura l’obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella Carta regionale dei servizi di mobilità attraverso il richiamo obbligatorio della stessa, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio sottoscritti.

     3. La Regione promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da parte delle autonomie locali, l’utilizzo di efficaci strumenti di completezza dell’informazione sul sistema di trasporto pubblico locale e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti territoriali differenti, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

          Art. 28. Relazione annuale

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le autonomie locali presentano alla Giunta regionale una relazione contenente l’attuazione della riforma del trasporto locale nel loro ambito di competenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti una relazione sullo stato di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare:

     a) i risultati registrati nel corso dell’ultimo esercizio;

     b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire.

 

          Art. 29. Conferenza regionale sui trasporti

     1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale. Alla quantificazione dei relativi oneri si fa fronte con la legge finanziaria dell’anno di competenza.

     2. La Conferenza è finalizzata all’analisi, al confronto critico ed all’elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci con riferimento sia ai trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.

     3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale indice la Conferenza regionale sui trasporti entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IX

Trasformazione dell’Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

 

          Art. 30. Trasformazione dell’ARST

     1. L’Azienda regionale sarda trasporti (ARST), entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di “ARST Spa”.

     2. A tal fine la Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:

     a) la determinazione del valore dell’Azienda ARST;

     b) la determinazione del capitale iniziale della nuova società per azioni, quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio;

     c) il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica:

     1) di una quota di almeno il 30 per cento del capitale sociale a società di capitali, anche consortili, a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalla Regione stessa o dalle autonomie locali affidatarie dei servizi;

     2) delle partecipazioni azionarie anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;

     d) lo statuto e l’atto costitutivo della costituenda società.

     3. Tale delibera è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti per l’espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.

     4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

     5. La nuova società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell’ARST.

     6. Tutto il personale dell’ARST transita nella società per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi integrativi in essere.

 

          Art. 31. Norma transitoria

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla avvenuta trasformazione in società per azioni si applicano le norme che regolano il funzionamento dell’ARST previste dalla legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

     2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, nomina, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un commissario responsabile della procedura di trasformazione dell’ente strumentale in società per azioni.

 

Capo X

Trasporto di viaggiatori effettuato mediante

noleggio di autobus con conducente e servizi non di linea

 

          Art. 32. Autorizzazioni [10]

     1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

     2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui essa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

     3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 33.

     4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

     5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

     6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

     7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

     8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

 

          Art. 33. Registro regionale delle imprese

     1. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell’Assessore dei trasporti, istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.

 

          Art. 34. Autobus acquistati con contributo pubblico

     1. Non è consentito l’uso di autobus acquistati con contributi pubblici riservati alle imprese concessionarie di servizi ordinari di linea per l’attività di noleggio, ad eccezione dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 22.

     2. La Regione può autorizzare l’uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L’autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003. Le aziende autorizzate sono tenute a corrispondere all’ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell’autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l’acquisto dell’autobus stesso. L’autorizzazione è subordinata alla separazione contabile tra i servizi sussidiati e i servizi a carattere commerciale, prevista dai regolamenti CEE 26 giugno 1969, n. 1191, e 20 giugno 1991, n. 1893, e dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.

     3. L’autorizzazione, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta dell’ente concedente.

 

          Art. 35. Autobus destinati al servizio

     1. L’impresa di trasporto deve destinare al servizio:

     a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;

     b) gli autobus risultanti nel registro regionale delle imprese;

     c) i conducenti in possesso dell’abilitazione professionale.

     2. L’impresa deve conservare a bordo del veicolo l’autorizzazione regionale, il documento attestante la regolarità fiscale del servizio e il nullaosta dell’ente concedente per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale.

 

          Art. 36. Sanzioni

     1. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 34 e delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 35 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

     2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 32 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 35 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.

     3. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 dell’articolo 35 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 1500.

     4. L’esercizio dell’attività di noleggio senza l’autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

     5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. I proventi sono introitati dalla Regione.

     6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, l’autorità che procede all’applicazione della sanzione ne comunica la violazione alla Regione. Il direttore del servizio competente in materia dell’Assessorato regionale dei trasporti è l’autorità abilitata a ricevere il rapporto sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 37. Sospensione e revoca dell’autorizzazione

     1. Per le infrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 l’autorizzazione è sospesa:

     a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci infrazioni;

     b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004.

     2. Per le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 36, l’autorizzazione è sospesa:

     a) da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci infrazioni;

     b) da un minimo di venti ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004.

     3. Per infrazione grave si intende l’infrazione che è sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

     4. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa:

     a) effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa;

     b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale;

     c) nell’arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

 

          Art. 38. Norme transitorie

     l. Le licenze comunali per l’attività di noleggio con conducente mediante autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’autorizzazione di cui all’articolo 32. Decorso tale termine, le licenze comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata prima di un anno, pena l’inammissibilità.

 

          Art. 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea

     1. I comuni, ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della Legge n. 21 del 1992, esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l’adozione di regolamenti. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge determina, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della Legge n. 21 del 1992, i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere tali regolamenti e i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

     2. È istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta regionale individua i requisiti di iscrizione e l’Assessorato regionale dei trasporti provvede all’accertamento della relativa veridicità.

     3. [L’Agenzia regionale per il trasporto locale esercita l’attività consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull’applicazione dei regolamenti comunali] [11].

 

Capo XI

Norme transitorie e finali

 

          Art. 40. Incentivo all’esodo

     1. Al fine di favorire, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto - ad esclusione di quelle in gestione commissariale governativa - è riconosciuta, al personale a tempo indeterminato, un’indennità supplementare come incentivo all’esodo.

     2. L’individuazione dei requisiti per l’attribuzione di tale indennità, la sua misura e la durata pluriennale del beneficio sono definiti attraverso uno specifico accordo, da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria regionale per l’anno 2006, tra l’Assessorato regionale dei trasporti, le aziende di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse contenute nella legge finanziaria per l’anno 2006.

 

          Art. 41. Atto preliminare di definizione dei servizi minimi

     1. L’atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi minimi a livello regionale e locale in conformità della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, espresso dopo aver acquisito le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali.

 

          Art. 42. Servizi ferroviari

     1. Il subentro della Regione nell’esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinato alla:

     a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;

     b) stipula ed attuazione dell’accordo di programma- quadro di cui all’Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico- finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;

     c) stipula, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell’ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 43. Programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa

     1. Nelle more del conferimento alle province di cui al comma 3 dell’articolo 5, la programmazione e l’amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale è svolta dalla Regione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di attuazione dei conferimenti assunti sulla base di quanto previsto dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

          Art. 44. Prima applicazione dei programmi triennali regionali

     1. In sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali possono essere predisposti anche in assenza del Piano regionale dei trasporti. L’Assessore regionale dei trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, elabora, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15, la proposta di delibera contenente:

     a) la regolamentazione ed organizzazione della rete dei servizi minimi;

     b) l’individuazione degli ambiti territoriali dei comuni conurbati, come definiti nella lettera d) dell’articolo 13;

     c) l’individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;

     d) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull’intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;

     e) l’individuazione dei criteri per la riduzione dell’inquinamento.

     2. Tali programmi triennali sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3 dell’articolo 15.

     3. Fino all’effettiva entrata in vigore dei programmi triennali, al sostegno finanziario in favore del trasporto pubblico locale si provvede con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16.

 

          Art. 45. Proroga delle concessioni

     1. I servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi fino alla naturale scadenza della concessione.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di scadenza di cui al comma 1 e fino alla definizione delle procedure concorsuali ed al materiale avvio dei servizi stessi, le concessioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla razionalizzazione dei servizi.

     2 bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio così come previsti dall’articolo 24 della presente legge [12].

 

          Art. 46. Trasformazione del regime societario e norme di garanzia

     1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, entro il termine del 31 dicembre 2005, le aziende ed i consorzi pubblici di trasporto completano la loro trasformazione in società di capitali.

     2. Al fine di garantire che l’attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed alle autonomie locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all’entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 47. Norme abrogate

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli);

     b) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell’Azienda regionale sarda trasporti);

     c) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale) a decorrere dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 44;

     d) l’articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);

     e) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche);

     f) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale);

     g) l’articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);

     h) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna) a decorrere dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 44.

 

          Art. 48. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 29 e all’articolo 11, valutati in euro 85.783.000 per l’anno 2006 ed in euro 80.683.000 per gli anni successivi, si fa fronte, a decorrere dall’anno 2006, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali delle quali si dispone l’abrogazione con l’articolo 47, e con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 si provvede con le risorse contenute nella legge finanziaria per l’anno 2006.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Entrata

     in aumento

     UPB E13.008 - (ex E13.004) (Denominazione variata) - Assegnazioni statali a favore del trasporto pubblico locale

     PM

     UPB E13.012 - (ex E13.008) (Denominazione variata) - Sanzioni nel settore del trasporto

     PM

     Spesa

     in diminuzione

     UPB S13.015 (ex S13.007)

     Tariffe agevolate di trasporto

     2005 euro ---

     2006 euro 1.600.000

     2007 euro 1.500.000

     (Soppressa)

     UPB S13.021

     Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea

     2005 euro ---

     2006 euro 80.583.000

     2007 euro 75.583.000

     (Soppressa)

     UPB S13.022

     Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea

     2005 euro ---

     2006 euro ---

     2007 euro ---

     (Soppressa)

     UPB S13.023

     Continuità territoriale

     2005 euro ---

     2006 euro 3.600.000

     2007 euro 3.600.000

     (Soppressa)

     in aumento

     UPB S13.019

     (N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

     Titolo I - Fondo regionale dei trasporti - parte corrente

     2005 euro ---

     2006 euro 77.000.000

     2007 euro 77.000.000

     UPB S13. 020

     (N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

     Titolo II - Fondo regionale dei trasporti - Investimento

     2005 euro ---

     2006 euro 8.783.000

     2007 euro 3.683.000

 

          Art. 49. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[5] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[12] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.