§ 5.2.103 – L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/02/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Norme sulla tesoreria regionale).
Art. 3.  (Fondi speciali).
Art. 4.  (Determinazione di spese).
Art. 5.  (Programma di opere di competenza regionale).
Art. 6.  (Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987).
Art. 7.  (Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare - Rideterminazione dei limiti di impegno).
Art. 8.  (Sistema portuale).
Art. 9.  (Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali).
Art. 10.  (Interventi nel settore idrico).
Art. 11.  (Emergenza idrica).
Art. 12.  (Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa).
Art. 13.  (Contributo al Comune di Bosa).
Art. 14.  (Interventi vari in agricoltura).
Art. 15.  (Regolamento 2081/93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA).
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 - Riordino dei Consorzi di bonifica).
Art. 17.  (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea).
Art. 18.  (Recupero dei fondi di rotazione).
Art. 19.  (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 24 settembre 1993, n. 40 - Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera).
Art. 21.  (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51
Art. 22.  (Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato).
Art. 23.  (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268. Infrastrutture industriali).
Art. 24.  (Contributi in conto occupazione - Art. 11. - Legge 24 giugno 1974, n. 268).
Art. 25.  (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese).
Art. 26.  (Fondo regionale di anticipazione e di consolidamento finanziario - Legge regionale n. 44 del 1989).
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 - Costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 - Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria - e alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 - Nuove incentivazioni per le [...]
Art. 29.  (Aree destinate all'insediamento di aziende artigiane).
Art. 30.  (Fondo per l'applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale).
Art. 31.  (Osservatorio industriale).
Art. 32.  (Aziende di trasporto).
Art. 33.  (Contributo straordinario alle aziende pubbliche di trasporto urbano).
Art. 34.  (Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello).
Art. 35.  (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani).
Art. 36.  (Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 - Provvidenze a favore delle imprese di navigazione).
Art. 37.  (Interventi per l'attuazione dell'accordo di programma Regione - Ferrovie dello Stato).
Art. 38.  (Attuazione degli accordi di programma Governo - Regione - Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari).
Art. 39.  (Accordo di programma Centro intermodale di Olbia).
Art. 40.  (Programma di formazione professionale).
Art. 41.  (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).
Art. 42.  (Deroghe all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).
Art. 43.  (Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Borse di studio per il mantenimento dell'abilitazione aeronautica).
Art. 44.  (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
Art. 45.  (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).
Art. 46.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro).
Art. 47.  (Proroga dei termini per l'impiego delle risorse in materia di pubblica istruzione).
Art. 48.  (Edilizia universitaria).
Art. 49.  (Ricerca scientifica e parco tecnologico).
Art. 50.  (Contributo al consorzio per l'Università di Oristano).
Art. 51.  (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Università della terza età).
Art. 52.  (Contributo straordinario all'ESMAS).
Art. 53.  (Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti).
Art. 54.  (Legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 - Contributo all'Associazione «Lao Silesu» per il Premio Iglesias).
Art. 55.  (Completamento di musei di enti locali).
Art. 56.  (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Interpretazione autentica dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30).
Art. 57.  (Attività teatrali e musicali).
Art. 58.  (Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 1950 e n. 7 del 1955).
Art. 59.  (Spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive).
Art. 60.  (Premi per manifestazioni sportive).
Art. 61.  (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
Art. 62.  (Modalità d'erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere).
Art. 63.  (Ripiano disavanzi UU.SS.LL.).
Art. 64.  (Contributo alle Aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti ex Ente Crespellani).
Art. 65.  (Campagna pubblicitaria per la prevenzione della malattie cardiovascolari).
Art. 66.  (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67).
Art. 67.  (Servizi socio-assistenziali).
Art. 68.  (Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali).
Art. 69.  (Contributi ai comuni per operatori sociali).
Art. 70.  (Contributo al Comune di Thiesi).
Art. 71.  (Disciplina dell'attività di volontariato).
Art. 72.  (Piano Urbanistico Provinciale).
Art. 73.  (Piani urbanistici comunali).
Art. 74.  (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali Art. 52 - L.R. 29 gennaio 1994, n. 2).
Art. 75.  (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali).
Art. 76.  (Gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Pula).
Art. 77.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 78.  (Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile).
Art. 79.  (Progetto SINA).
Art. 80.  (Fiere).
Art. 81.  (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26. Esami d'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale d'interesse turistico).
Art. 82.  (Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico).
Art. 83.  (Interventi nel Sulcis-Iglesiente).
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1944, n. 2 - Sanzioni per mancato pagamento delle tariffe).
Art. 85.  (Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano).
Art. 86.  (Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale).
Art. 87.  (Fondo accordi sindacali).
Art. 88.  (Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure).
Art. 89.  (Abrogazione della legge regionale n. 22 del 1989).
Art. 90.  (Modifica alla legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 riguardante finanziamenti a favore di settori vari).
Art. 90 bis.  (Copertura finanziaria).
Art. 91.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.103 – L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).

(B.U. 17 febbraio 1996, n. 6 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui, per l'importo di lire 3.091.000.000.000 così ripartiti:

     a) lire 1.710.000.000.000, nell'anno 1996, di cui:

     1) lire 1.115.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;

     2) lire 595.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1994;

     b) lire 70.000.000.000 nell'anno 1996, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1994, lire 255.000.000.000 nell'anno 1996 e lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, quali quote già previste dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 6 del 1995;

     c) lire 936.000.000.000 nell'anno 1996, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.

     3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1º luglio 1996; quello di cui alla lettera b), da data anteriore al 1º gennaio 1997 per i mutui autorizzati nell'anno 1996 e da data anteriore al 1º gennaio 1998 per quello autorizzato nell'anno 1997; l'ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1º gennaio 1997.

     4. I mutui possono essere stipulati, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:

 

     1996                         lire 171.738.000.000

     1997                         lire 475.764.000.000

     dal 1998 al 2010             lire 493.803.000.000

     2011                         lire 350.621.000.000

     2012                         lire  19.539.000.000.

 

     8. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1996 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1996; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

 

     Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).

     1. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

     2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 5.000.000.000; alla spesa per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (Cap. 03149).

 

     Art. 3. (Fondi speciali).

     1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1996, 1997 e 1998.

     2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

     a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)

     - anno 1996 lire 2.750.000.000

     - anno 1997 lire 230.250.000.000

     - anno 1998 lire 234.750 000.000

     b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017)

     - anno 1996 lire 222.000.000.000

     - anno 1997 lire 199.800.000.000

     - anno 1998 lire 320.800.000.000

 

     Art. 4. (Determinazione di spese).

     1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

     2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1996 e per il triennio 1996/1998, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

     3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 e per il triennio 1996/1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 5. (Programma di opere di competenza regionale).

     1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (Cap. 08029/05):

     1996 lire 2.000.000.000

     1997 lire 10.000.000.000

     1998 lire 19.000.000.000

 

     Art. 6. (Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987).

     1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale [1991 - 1993] di opere pubbliche, di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

     2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

     3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), per l'attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

     4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

     5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 1996.

 

     Art. 7. (Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare - Rideterminazione dei limiti di impegno).

     1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2012, con l'annualità di lire 4.000.000.000 (Cap. 08109).

     2. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010 in lire 15.000.000.000 (Cap. 08056).

 

     Art. 8. (Sistema portuale).

     1. Per l'attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l'anno 1996, lire 10.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l'anno 1998 ripartita come segue:

Cap. 03034/01

 

1996                   lire              9.500.000.000

1997                   lire              5.000.000.000

1998                   lire                    ---

Cap. 08182

1996                   lire                    ---

1997                   lire              5.000.000.000

1998                   lire              6.500.000.000 [1].

 

     2. Per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), così come rideterminati dall'articolo 12 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata, per il 1998, la spesa di lire 10.000.000.000 (Cap. 08180).

     3. Gli stanziamenti di cui ai commi precedenti ad esclusione di quelli ripartiti a favore del capitolo 08182 sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2; della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti:

     a) quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 9.3.01/I del programma di intervento per l'anno 1985 approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986;

     b) quello di cui al comma 2, unitamente a quelli iscritti al medesimo capitolo per gli esercizi finanziari 1996 e 1997, al titolo di spesa 10.3.01/I, lett. b) del programma di intervento per gli anni 1986/1987, approvato dal CIPE in data 21 gennaio 1988. [2]

     4. Il programma di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali).

     1. Per l'attuazione di un programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (Cap. 08035/03); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Interventi nel settore idrico).

     1. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del Piano Acque e del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica, è autorizzata la complessiva spesa di lire 18.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per il 1996, di lire 5.000.000.000 per il 1997, di lire 4.500.000.000 per il 1998 e di lire 3.500.000.000 per il 1999 (Cap. 08036).

     2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 11. (Emergenza idrica).

     1. Al fine di agevolare ed accelerare l'esercizio della funzione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

l'Amministrazione regionale è autorizzata anticipare, nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal comma 2, le somme necessarie ad assicurare il tempestivo intervento di strutture regionali cui sia richiesta l'acquisizione di beni o di servizi necessari all'espletamento della funzione stessa ed i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7 luglio 1995, n. 157.

     2. A tale scopo è istituito un fondo di lire 600.000.000 (Cap. 01101) da ripartire tra i competenti capitoli di spesa; lo stesso è ricostituito dai rimborsi effettuati a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1 (Cap. 36219).

     3. Ai trasferimenti dal fondo, di cui al comma 2 ed alla ricostituzione dello stesso si provvede con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.

     4. La Ragioneria generale è proposta alla tenuta della relativa contabilità e cura i connessi adempimenti giuridico-contabili.

     5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 1995).

 

     Art. 12. (Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, all'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire 3.500.000.000 par l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (Cap. 08226).

     2. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema «Flumendosa - Campidano», è autorizzato l'ulteriore contributo, a favore dell'ente di cui al comma 1, di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (Cap. 08226/02).

 

     Art. 13. (Contributo al Comune di Bosa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 al Comune di Bosa per la realizzazione di un ponte pedonale sul fiume Temo, all'altezza della via Gioberti (Cap. 08069/12).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 14. (Interventi vari in agricoltura).

     1. Il limite di impegno di lire 7.140.000 000, istituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), è ridotto a lire 3.140.000.000, ferme restando le relative annualità (Cap. 06073).

     2. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 (Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'istituzione di un ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (Cap. 06060).

     3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di terreni previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (Cap. 06220).

     4. Al fine della prosecuzione dei collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della legge regionale n. 33 del 1995, è autorizzata l'ulteriore spesa, di lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (Cap. 06172).

 

     Art. 15. (Regolamento 2081/93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA). [3]

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 - Riordino dei Consorzi di bonifica).

     1. [4].

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata l'erogazione di contributi straordinari ai Consorzi di bonifica; la relativa spesa è determinata, nell'anno 1996, in lire 9.000.000.000 (Cap. 06265).

     3. Alla ripartizione del predetto stanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 17. (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, al Consorzio di bonifica della Piana di Terralba e Arborea, un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei costi di esercizio relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 (Cap. 06251/01).

 

     Art. 18. (Recupero dei fondi di rotazione).

     1. E' disposto, nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 (legge di bilancio 1981) (Cap. 36125).

     2. E' disposto altresì, nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.050 000.000 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984) (Cap. 36125) e ne è corrispondentemente autorizzata l'iscrizione in conto del capitolo 06334. Le eventuali ulteriori disponibilità sono ugualmente iscritte al predetto capitolo previo versamento al capitolo 36125, mediante decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto dei territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.

     3. I benefici recati dalla Legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli), e successive modifiche e integrazioni, cessano a far data dal 1º luglio 1996.

     4. L'articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, relativo alle procedure per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole è abrogato.

 

     Art. 19. (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali).

     1. Il limite d'impegno disposto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), è sostituito dai seguenti (Cap. 07021):

     lire 3.000.000.000 con annualità dal 1997 al 2012

     lire 3.000.000.000 con annualità dal 1998 al 2013.

     2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già differite dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, e dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono ulteriormente differite dall'anno 1997 all'anno 2000 (Cap. 07026/01).

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 24 settembre 1993, n. 40 - Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera).

     1. [5].

     2. [6].

     I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.

 

     Art. 21. (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51

- Provvidenze a favore dell'artigianato sardo).

     1. [7].

     2. [8].

 

     Art. 22. (Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 2.000.000.000 a favore delle Camere di commercio, per gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 1989 per il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato (Cap. 07039/01).

     2. Tale somma è suddivisa tra le Camere di commercio in proporzione alle imprese artigiane iscritte nei rispettivi Albi provinciali alla data del 31 dicembre 1989 secondo i dati Cerved, come segue:

     Camera di commercio di Cagliari lire 738.720.000;

     Camera di commercio di Nuoro lire 418.080.000;

     Camera di commercio di Oristano lire 201.650.000;

     Camera di commercio di Sassari lire 641.550.000.

 

     Art. 23. (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268. Infrastrutture industriali).

     1. Gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 1995, relativamente agli anni 1996 e 1997, sono rideterminati rispettivamente in lire 30.000.000.000 e 20.000.000 000; per le stesse finalità è autorizzato, nell'anno 1998, l'ulteriore stanziamento di lire 20 000 000.000 (Cap. 09054).

     2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.2.04/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 24. (Contributi in conto occupazione - Art. 11. - Legge 24 giugno 1974, n. 268).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge n. 268 del 1974, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 14.000.000.000 per l'anno 1996, di lire 12.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 1998 (Cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/1 del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

 

     Art. 25. (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese).

     1. Il limite d'impegno di lire 20.000.000 000 autorizzato dalla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 (Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria), rideterminato da ultimo dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995) è rideterminato in lire 10.000.000.000; le relative annualità sono protratte sino al 2009 (Cap. 09042/03).

     2. Il limite di impegno di lire 10.000.000 000 autorizzato dal comma 2, lett. a), del medesimo articolo 32 è soppresso.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 21 del 1993, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 20.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1998 al 2012 (Cap. 09042/03).

 

     Art. 26. (Fondo regionale di anticipazione e di consolidamento finanziario - Legge regionale n. 44 del 1989).

     1. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000 000 dal fondo per il consolidamento finanziario costituito presso la Banca CIS S.p.A ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali) (Cap. 36113/07).

     2. E' altresì disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per la concessione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali costituito presso la Banca CIS S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1989 (Cap. 36113/07).

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 - Costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 23 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 09039 è autorizzata la costituzione anche presso la SFIRS S.p.A. di un apposito fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde, con una dotazione iniziale di lire 5.000.000.000.

     2. La relativa convenzione è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Gli interventi di cui alla predetta legie regionale n. 23 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati alle piccole e medie imprese così come definite dalla vigente normativa, e sono concedibili entro un importo massimo di lire 1.500.000.000.

     4. Le direttive d'attuazione sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 - Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria - e alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 - Nuove incentivazioni per le attività industriali).

     1. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla legge regionale n. 21 del 1993, il massimale previsto in lire 25.000.000.000 dall'articolo 2 della stessa legge è elevato a lire 30.000.000.000 ferma restando la percentuale del 70 per cento della spesa prevista per investimenti fissi.

     2. Gli interventi a favore delle imprese industriali, previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994, relativi ai contributi in conto capitale, alla partecipazione della SFIRS al capitale di rischio ed alla concessione di prestiti partecipativi alle imprese, sono cumulabili con i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 21 del 1993, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sardegna.

     3. Gli interventi per contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994, non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale n. 21 del 1993.

 

     Art. 29. (Aree destinate all'insediamento di aziende artigiane).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 per la concessione di contributi ai comuni, con priorità per i programmi proposti da più comuni, finalizzati al completamento, reperimento ed infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non devono essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale (Cap. 09052).

     2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 10.03.3/I del Programma di interventi per gli anni 1986/1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

 

     Art. 30. (Fondo per l'applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale).

     1. L'Amministrazione regionale, per l'applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, con riferimento specifico all'articolo 5, concernente la Pianificazione energetica regionale, ed agli articoli 8, 10, 11 e 13, concernenti l'erogazione di contributi per il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 1992, n. 203.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (Cap. 09042).

 

     Art. 31. (Osservatorio industriale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, a favore dell'Osservatorio industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività da approvarsi da parte della Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Cap. 09008).

 

     Art. 32. (Aziende di trasporto).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 107.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale) e successive modifiche ed integrazioni (Cap. 13002/01).

     2. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (Cap. 13026).

 

     Art. 33. (Contributo straordinario alle aziende pubbliche di trasporto urbano).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 10.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, alle aziende pubbliche di trasporto urbano, quale contributo straordinario comprensivo della compensazione dei minori introiti originati da agevolazioni tariffarie disposte con decreti regionali, per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativo al periodo 1991/1995 (Cap. 13028).

     2. Per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 il contributo assegnato, ai sensi del comma 1, a ciascuna delle aziende pubbliche di trasporto urbano è determinato in misura pari alla differenza tra il ricavo che si sarebbe dovuto conseguire per il rispetto del rapporto ricavi/costi fissato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 31 dicembre 1986 calcolato sulla base del costo aziendale rideterminato ai sensi del comma 3, e il ricavo dal traffico effettivamente conseguito.

     3. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le aziende devono rideterminare i disavanzi in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 (Misure urgenti per il settore dei trasporti), con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, debitamente approvati dal rispettivo organo di controllo.

     4. Il contributo di cui al presente articolo non puo in nessun caso essere superiore all'entità del disavanzo rideterminato ai sensi del comma 3.

 

     Art. 34. (Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello). [9]

     [1. Al fine di potenziare e razionalizzare i collegamenti aerei, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti con le imprese che esercitano il trasporto aereo per far fronte agli obblighi di servizio, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

     2. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 13055) [10].]

 

     Art. 35. (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (Cap. 13053).

     2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 36. (Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 - Provvidenze a favore delle imprese di navigazione).

     1. Il fondo previsto dalla legge regionale n. 20 del 1951, è costituito presso la Banca CIS S.p.A. e la SFIRS. Con decreto dell'Assessore dei trasporti, adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la ripartizione tra i due Istituti delle somme destinate al fondo.

     2. Al fine di rendere compatibile la legge regionale n. 20 del 1951, con la normativa comunitaria e le direttive applicative in materia, l'articolo 2 della medesima legge regionale e l'articolo 99 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), sono abrogati.

     3. Le operazioni finanziarie agevolabili devono privilegiare gli interventi che si prefiggano l'introduzione di mezzi di trasporto innovativi e tecnologicamente avanzati e non possono superare il 70 per cento della spesa prevista e, in ogni caso, il limite di lire 40.000.000.000, ne avere una durata massima superiore ai dodici anni.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione del presente articolo.

     5. Il fondo previsto dalla legge regionale n. 20 del 1951, è destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine e su operazioni di leasing ordinario relativi alle operazioni di acquisto, costruzione, trasformazione di navi destinate al trasporto di passeggeri e/o merci da e per la Sardegna e le isole minori. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalla suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di riferimento, e quella calcolata ad un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento.

     6. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto da:

     a) il Presidente dell'istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;

     b) il direttore generale dello stesso Istituto o un suo delegato;

     c) tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Per l'attuazione degli interventi, l'Assessore regionale del bilancio, programmazione, credito e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessore regionale dei trasporti, apposita convenzione con la Banca CIS S.p.A. e con la SFIRS.

 

     Art. 37. (Interventi per l'attuazione dell'accordo di programma Regione - Ferrovie dello Stato).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Ferrovie dello Stato per la costituzione, sentite le Ferrovie dello Stato, di (Cap. 13058):

     a) una «Società per azioni per la logistica ed il trasporto merci» al fine di garantire, incentivare, ottimizzare ed economicizzare il trasporto da e per la Sardegna;

     b) una o più società di gestione dei Centri intermodali di Olbia, Porto Torres e del Centro merci polifunzionale di Chilivani e dell'Interporto di Cagliari.

     2. Il programma di interventi di cui al comma 1, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 38. (Attuazione degli accordi di programma Governo - Regione - Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, per l'attività promozionale, per lo studio e l'analisi dei modelli ottimali di gestione dei maggiori terminal di transhipment, nonché per la valutazione, all'interno del sistema portuale sardo, delle interconnessioni operative e gestionali del porto industriale di Cagliari con i maggiori porti sardi, al fine dell'attuazione dell'accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari (Cap. 13057).

     2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 39. (Accordo di programma Centro intermodale di Olbia).

     1. Al fine di attuare il trasferimento delle attività merci, attualmente svolte nello scalo di Olbia nel realizzando Centro intermodale, l'Assessorato regionale dei trasporti è autorizzato a predisporre, sentite le Ferrovie dello Stato, l'adeguamento dei progetti di massima ed esecutivi del Centro intermodale affinché lo sviluppo dell'intermodalità comporti una riduzione dei costi di esercizio al fine di ottimizzare i servizi e nel contempo ridurre in misura incisiva i condizionamenti alla viabilità nel centro urbano di Olbia.

     2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata per l'anno 1996 in lire 800.000.000 (Cap. 13056).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI

 

     Art. 40. (Programma di formazione professionale).

     1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna).

     2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996 è determinata in lire 50.000.000.000 (Cap. 10001).

     3. Il limite massimo retributivo per le convezioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.

     4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e fissata in lire 115.000.000.000 ed così ripartita:

     Cap. 10001 lire  1.854.000.000

     Cap. 10002 lire 18.349.000.000

     Cap. 10002/01 lire  9.000.000.000

     Cap. 10003 lire 85.797.000.000

     5. Una quota pari a lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10001 per l'anno 1996, può essere utilizzata per la realizzazione di corsi di formazione professionale indirizzati ai vari settori oggetto di progetti speciali, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).

 

     Art. 41. (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).

     1. [11].

     2. [12].

     3. La spesa per l'attuazione del comma 2 è valutata per l'anno 1996 in lire 24.000.000.000, dei quali lire 14.000.000.000 per gli interventi previsti dal comma 8 bis e lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dal comma 8 ter dell'articolo 20 della predetta legge regionale n. 28 del 1984 (Cap. 07047).

 

     Art. 42. (Deroghe all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 aprile 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989), possono essere stipulate convenzioni anche con cooperative non istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1984, n. 28, nonché con le piccole cooperative di cui all'articolo 14 del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 e successive modificazioni, integrazioni e conversioni. Nello stesso articolo 58 della legge regionale n. 18 del 1989 la parola «pari» è sostituita da «non superiore a».

     2. Le spese per l'applicazione del presente articolo sono quantificate in lire 8.500.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 10138).

 

     Art. 43. (Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Borse di studio per il mantenimento dell'abilitazione aeronautica).

     1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11139 sono concesse le borse di studio, di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, anche per il «mantenimento» dei titoli professionali di abilitazione aeronautica precedentemente acquisiti nel settore «trasporti» con i benefici del titolo V della stessa legge regionale; la concessione in favore di uno stesso soggetto di dette borse di mantenimento è consentita per non più di due annualità consecutive (Cap. 11139).

 

     Art. 44. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 6A, 7A/1 e 7A/4 del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modifiche e integrazioni, nella continuità del lavoro dei soggetti convenzionati, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 9.600 000 000 (Cap. 01080).

     2. I termini di cui al comma 2, dell'articolo 81 della legge regionale n. 6 del 1995, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche alla legge finanziaria 1995), relativi all'approvazione dei progetti speciali ed all'emissione del decreto di finanziamento, sono ridefiniti, rispettivamente, in 60 e 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 45. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), sono rideterminate in lire 125.900.000.000 per l'anno 1996, in lire 80.000.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 100.000.000.000 per l'anno 1998; per le finalità di cui allo stesso articolo 37, è autorizzata, nell'anno 1998 (Cap. 10136).

     2. Una quota dello stanziamento previsto nel comma 1, per l'anno 1996, pari a lire 5.900.000.000. è ripartita tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito degli interventi denominati «Azione Bosco» e «Azione Terre Pubbliche» e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a' termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 46. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro).

     1. [13].

     2. [14].

     3. La disposizione di cui all'articolo 8, lettere a) e b), della legge regionale n. 33 del 1988, non si applica alle domande di contributo presentate all'Agenzia regionale del lavoro, ai sensi degli articoli 7 e 12 della medesima legge, a valere sulla programmazione vigente a tutto il 31 dicembre 1993.

 

     Art. 47. (Proroga dei termini per l'impiego delle risorse in materia di pubblica istruzione).

     1. Il contributo previsto dal capitolo 11070 del bilancio della Regione per l'anno 1995 può essere utilizzato dall'Università di Cagliari anche per gli interventi che verranno effettuati nell'anno 1996.

     2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1995-1996 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

     3. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e quelli relativi all'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, impegnati nell'anno 1995, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell'anno 1996.

 

     Art. 48. (Edilizia universitaria).

     1. Per l'erogazione dei contributi per gli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), è autorizzata nell'anno 1996, la spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 11077).

 

     Art. 49. (Ricerca scientifica e parco tecnologico).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico e tecnologico - del programma di intervento per gli anni 1988, 1989 e 1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 7.250.000.000, in ragione di lire 6.550.000.000 nel 1996, di lire 450.000.000 nel 1997 e di lire 250.000.000 nel 1998.

     2. Detti stanziamenti sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974 ed attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I.

     3. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 50. (Contributo al consorzio per l'Università di Oristano).

     1. Una quota dello stanziamento del capitolo 11089/03, pari a lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale per le spese di costituzione e di funzionamento.

 

     Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Università della terza età).

     1. [15].

     2. La spesa per l'attuazione del comma 1 è valutata in lire 100.000.000 annue (Cap. 11089/04).

 

     Art. 52. (Contributo straordinario all'ESMAS).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1996 un contributo straordinario fino a lire 6.000.000.000 all'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (ESMAS) per il ripiano delle passività pregresse (Cap. 11029).

 

     Art. 53. (Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 200.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1996/1997 (Cap. 11032/01).

 

     Art. 54. (Legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 - Contributo all'Associazione «Lao Silesu» per il Premio Iglesias).

     1. Il contributo previsto dalla legge regionale n. 29 del 1985 e successive modificazioni, e rideterminato in annue lire 200.000.000 (Cap. 11064).

     2. L'erogazione di detto contributo è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport subordinatamente alla presentazione, da parte del comitato organizzatore del Premio Iglesias, del programma annuale e del rendiconto delle spese effettuate a valere sul contributo assegnato nell'anno precedente.

 

     Art. 55. (Completamento di musei di enti locali). [16]

     [1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), sono rideterminate in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997; per le medesime finalità è autorizzata nell'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (Cap. 11107/02).]

 

     Art. 56. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Interpretazione autentica dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30).

     1. Le provvidenze previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1993 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali), così come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 1º ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative alla legge finanziaria 1993), devono intendersi destinate sia ai proprietari che agli esercenti non proprietari di strutture per l'esercizio teatrale (Cap. 11115/03).

 

     Art. 57. (Attività teatrali e musicali).

     1. I finanziamenti concessi in conto del capitolo 11102/03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello del finanziamento.

 

     Art. 58. (Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 1950 e n. 7 del 1955).

     1. Gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive) e 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni propaganda ed opere turistiche), e impegnati nell'anno 1995, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell'anno 1996.

 

     Art. 59. (Spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive).

     1. Nell'ambito delle spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'organizzazione del giro ciclistico della Sardegna 1996 per ciclisti professionisti, in misura non superiore a lire 700.000.000 (Cap. 01090).

     2. Il contributo è commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate fino al limite massimo stabilito al comma 1.

 

     Art. 60. (Premi per manifestazioni sportive).

     1. E' autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 per la corresponsione, attraverso gli organismi organizzativi, di premi non aventi contenuto economico a sportivi dilettanti in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale (Cap. 11148).

 

     Art. 61. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento complessivo di lire 771.800.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

     2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nel corso dell'anno 1996, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 13.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

 

     Art. 62. (Modalità d'erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere).

     1. Sui fondi assegnati alle aziende UU.SS.LL. ed alle aziende ospedaliere a valere sulle disponibilità dei capitoli 12135 e 12139/02 del bilancio regionale possono essere concesse anticipazioni sino alla misura del 100 per cento delle somme attribuite.

     2. Nei confronti delle Aziende U.S.L. analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte per lo stesso titolo e negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UU.SS.LL. in ciascuna di esse confluite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5 [17].

     3. Sulle anticipazioni ottenute ai sensi dei precedenti commi le aziende UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione, il rendiconto degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

     4. In caso di mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3, nei confronti dell'azienda inadempiente può determinarsi l'esclusione della stessa dal riparto dei fondi destinati, nei successivi esercizi, al finanziamento delle spese in conto capitale.

     5. Le somme anticipate ai sensi del comma 1 e non utilizzate entro il secondo esercizio successivo a quello di attribuzione del relativo finanziamento vengono riversate dall'azienda interessata all'entrata del bilancio regionale, dandone notizia all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (cap. 34001) [18].

     5 bis. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su richiesta delle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere, qualora ricorrano giustificati motivi, può autorizzarne l'utilizzo oltre la data di cui al comma 5 [19].

     5 ter. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede ad iscrivere le somme riversate nel capitolo 12139/02 per essere destinate a Finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere [20].

 

     Art. 63. (Ripiano disavanzi UU.SS.LL.).

     1. Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, relativa al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità sanitarie locali per gli anni 1990 e 1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, nell'anno 1996, uno o più mutui per l'importo complessivo di lire 148.205.000.000, con le modalità e a condizioni non superiori a quelle previste dalle norme dello Stato per le quote a proprio carico.

     2. L'onere relativo alle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui di cui al comma 1, comprensive dei corrispettivi oneri fiscali, valutate in lire 20.103.000.000 per l'anno 1996, in lire 23.338.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2010 ed in lire 11.670.000.000 per l'anno 2011, grava sui capitoli 03148, 03148/01 e 03148/02 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 64. (Contributo alle Aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti ex Ente Crespellani).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma fino a lire 3.000.000.000 a favore delle competenti aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti contrattuali conseguenti alla realizzazione delle strutture ospedaliere di Muravera e di Sorgono, già di competenza dell'Ente Crespellani (Cap. 08071).

     2. La ripartizione dello stanziamento viene effettuata dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 6, lettera a), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle situazioni debitorie.

 

     Art. 65. (Campagna pubblicitaria per la prevenzione della malattie cardiovascolari).

     1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 01090, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la realizzazione di una campagna per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

 

     Art. 66. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67).

     1. Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988), l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con gli Assessori dei lavori pubblici e dell'igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 51010 ed ai corrispondenti capitoli 08070 e 12172/01 del bilancio regionale, di somme pari all'ammontare dei mutui contratti, a' termini del richiamato articolo 20 della Legge n. 67 del 1988.

     2. Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al comma 1, al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/02 ai citati capitoli 08070 e 12172/01.

     3. Le spese per l'esecuzione degli studi di fattibilità e ogni altra attività propedeutica necessari per la predisposizione del programma di interventi fanno carico al capitolo 12139/02.

     4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo, nonché quelle realizzabili in attuazione della Legge 5 giugno 1990, n. 135, sono classificate, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, opere di competenza delle Aziende U.S.L. e degli altri enti sanitari pubblici operanti nella Regione [21].

 

     Art. 67. (Servizi socio-assistenziali).

     1. Per l'anno 1996, in attesa dell'entrata in vigore del secondo piano triennale per i servizi socio-assistenziali, il fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1, della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali), è ripartito tra i comuni con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale.

 

     Art. 68. (Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 56 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 3.700.000.000 nell'anno 1996, di lire 3.800.000.000 nell'anno 1997 e di lire 3.900.000.000 nell'anno 1998; alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (Cap. 12001/07).

 

     Art. 69. (Contributi ai comuni per operatori sociali).

     1. I comuni che nell'anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), possono richiedere all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, per l'anno 1996, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l'assunzione di operatori sociali.

     2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.000.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 1997 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25.

 

     Art. 70. (Contributo al Comune di Thiesi).

     1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata quale contributo straordinario a favore del comune di Thiesi, per far fronte agli oneri derivanti allo stesso comune dall'assegnazione del personale e dei compiti della soppressa IPAB «Casa di riposo per anziani».

 

     Art. 71. (Disciplina dell'attività di volontariato).

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo 01069 può essere utilizzato anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale del volontariato previsto dall'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 72. (Piano Urbanistico Provinciale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con decreto dell'Assessore competente in materia di urbanistica, alle Amministrazioni provinciali un contributo complessivo pari a lire 10.000.000.000, in ragione di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 3.000.000.000 per l'anno 1998, da ripartire con riferimento alle aree- programma ricadenti nelle singole Province. Le Province utilizzano il contributo per la predisposizione del Piano Urbanistico Provinciale, avente valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che può essere adottato anche in assenza degli atti di pianificazione territoriale regionale (Cap. 04159/08).

 

     Art. 73. (Piani urbanistici comunali).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28 (Interventi in materia urbanistica), è autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 200.000 000 (Cap. 04159/05).

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni nel triennio 1996-1998 contributi per la redazione dei Piani urbanistici comunali nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. La spesa per l'attuazione del comma 2 è determinata in complessive lire 9.000.000.000, in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 1997 e 1998 (Cap. 04159/09); il relativo programma é approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 74. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali Art. 52 - L.R. 29 gennaio 1994, n. 2). [22]

 

     Art. 75. (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali).

     1. I limiti d'impegno disposti dall'articolo 66 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono sostituiti dal seguente (Cap. 04019/01):

     - lire 2.100.000.000 con annualità dal 1996 al 2010.

 

     Art. 76. (Gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Pula).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pula il contributo di lire 293.000.000, assegnato con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 812 del 28 settembre 1990, per la gestione dei servizi di pubblica utilità e per il pagamento di rate di ammortamento di mutui (Cap. 04162/10).

 

     Art. 77. (Smaltimento rifiuti).

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, con priorità per i completamenti, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (Cap. 05012/03):

     anno 1996 lire 16.000.000.000

     anno 1998 lire 5.000.000.000.

     2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 78. (Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile).

     1. Nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, previsto dal comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, l'autorizzazione a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale già disposta dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, è ulteriormente prorogata per gli esercizi finanziari 1996-1998.

 

     Art. 79. (Progetto SINA).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono rideterminate come segue (Cap. 05015/17):

     1996 lire 600.000.000

     1997 lire 1.600.000.000

     1998 lire 1.600.000.000

 

     Art. 80. (Fiere).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, per l'anno 1996, per l'attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche [07057].

     2. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 81. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26. Esami d'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale d'interesse turistico). [23]

 

     Art. 82. (Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per la concessione di contributi ai comuni il cui territorio sia incluso nell'area di parchi istituiti o da istituire sulla base delle leggi vigenti, al fine di favorire iniziative legate al turismo scolastico verso le aree parco del territorio nazionale (Cap. 07001/01).

     2. I contributi sono erogati a favore dei comuni sulla base di un programma predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 83. (Interventi nel Sulcis-Iglesiente).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 6 dell'articolo 72 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 sono rideterminate come segue (Cap. 09038):

     1996 lire 500.000.000

     1997 lire 150.000.000

     1998 lire 150.000.000

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1944, n. 2 - Sanzioni per mancato pagamento delle tariffe).

     1. L'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è rideterminato, entro i limiti minimo e massimo, in misura pari rispettivamente a venti e sessanta volte la tariffa evasa, con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le aziende esercenti il trasporto pubblico di linea.

 

     Art. 85. (Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano). [24]

 

     Art. 86. (Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (Cap. 02100).

 

     Art. 87. (Fondo accordi sindacali).

     1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 (Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego), relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, sono determinati in lire 14.364.000.000 per l'anno 1997, in lire 26.693.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 36.803.000.000 per l'anno 1999 (Cap. 03014).

 

     Art. 88. (Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure). [25]

 

     Art. 89. (Abrogazione della legge regionale n. 22 del 1989).

     1. La legge regionale 30 maggio 1989, n. 22 (Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna), è abrogata.

 

     Art. 90. (Modifica alla legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 riguardante finanziamenti a favore di settori vari). [26]

 

     Art. 90 bis. (Copertura finanziaria). [27]

     1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996 - 1997 - 1998.

 

     Art. 91. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 9, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[4] Integra l'art. 5 della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[5] Sostituisce l'art. 14, comma 2, della L.R. 24 settembre 1993, n. 40.

[6] Sostituisce l'art. 14, comma 4, della L.R. 24 settembre 1993, n. 40.

[7] Sostituisce l'art. 12, comma 1, della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[8] Integra l'art. 9 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[9] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.

[10] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[11] Aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[12] Integra l'art. 20 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[13] Sostituisce l'art. 7, comma 3 bis, della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[14] Integra l'art. 21 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[15] Aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 22 giugno 1992, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[17] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 21.

[18] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[19] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[20] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[21] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[22] Modifica l'art. 52, comma 2, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[23] Abroga l'art. 5, comma 2, quarto alinea, della L.R. 15 luglio 1988, n. 26.

[24] Articolo abrogato dall'art. 41, comma 4, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 marzo 1996, n. 15.

[26] Modifica l'art. 16, comma 7, della L.R. 28 settembre 1990, n. 43.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 11.