§ 1.3.74 - L.R. 2 marzo 1982, n. 7.
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle LL.RR. 17 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:02/03/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 32, della l.r. 1° giugno 1979, n. 47, la presente legge disciplina la partecipazione del personale all'attività dei Centri regionali di formazione professionale, [...]
Art. 2.      In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'art. 122 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate [...]
Art. 3.      Presso ogni Centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il Consiglio di direzione.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Per le medesime finalità di cui all'art. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata qualora debbano [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione [...]
Art. 10.      Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nei limiti della dotazione organica di cui [...]
Art. 11.      Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di « insegnante nei corsi di formazione professionale ».
Art. 12.      Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
Art. 13.      L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Art. 14.      Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonché la partecipazione [...]
Art. 15.      Il personale docente presta servizio presso i Centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art. 16 della l.r. 1 giugno 1979, n. 47.
Art. 16.      In deroga al disposto dell'art. 37, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'art. 38, primo comma, della stessa legge, il personale [...]
Art. 17.      L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36: ore settimanali.
Art. 18.      Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall'art. 50 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello [...]
Art. 19.      A decorrere dal 1° luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale [...]
Art. 20.      Al personale, inquadrato ai sensi dell'art. 19, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità [...]
Art. 21.      Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'art. [...]
Art. 22.      Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della l.r. 28 luglio [...]
Art. 23.      Le disposizioni previste dall'art. 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel [...]
Art. 24.      Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della [...]
Art. 25.      In deroga alla norma prevista dall'art. 4, il Coordinatore di Centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad [...]
Art. 26.      Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'art. 9, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'art. 13, per [...]
Art. 27.      Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'art 42, comma secondo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie [...]
Art. 28.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico [...]
Art. 29.      Nei confronti del personale assunto a norma dell'art. 28, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero [...]
Art. 30.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.900.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 -31 dicembre 1981 e in lire 2.060.000:000 per il 1982 e anni [...]


§ 1.3.74 - L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle LL.RR. 17 agosto 1978, n. 51, e 1 giugno 1979, n. 47.

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 32, della l.r. 1° giugno 1979, n. 47, la presente legge disciplina la partecipazione del personale all'attività dei Centri regionali di formazione professionale, l'istituzione dell'Albo dei docenti abilitati all'insegnamento presso i Centri privati di formazione professionale, l'assunzione a tempo determinato del personale docente, lo stato giuridico del personale docente, l'esercizio delle relative funzioni per una piena operatività del comparto della formazione professionale e l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale previsto dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 2.

     In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'art. 122 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate a norma dell'art. 9, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilità di inquadramento del personale docente in un'unica fascia funzionale.

 

TITOLO II

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 3.

     Presso ogni Centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il Consiglio di direzione.

     Il Consiglio di direzione è composto dal Coordinatore del Centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel Consiglio di gestione sociale di cui all'art. 22 della l.r. 1° giugno 1979, n. 47.

     Il Consiglio di direzione dura in carica tre anni.

     Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

     Il Consiglio di direzione:

     a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull'impiego degli stanziamenti a destinazione non specificatamente vincolata attribuiti al Centro dal piano finanziario, su cui il Consiglio di gestione sociale è chiamato a decidere ai sensi dell'art 22, primo comma, lett. b), della l.r. 1° giugno 1979, n. 47;

     b) decide sull'impiego del personale del Centro;

     c) esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o regolamenti.

 

     Art. 4. [1]

 

TITOLO III

NORME COMUNI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DOCENTE DEGLI ENTI PRIVATI E

DEI CENTRI REGIONALI

 

     Art. 5. [2]

     1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito, con due distinte sezioni, l'Albo regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, che risulti con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 dicembre 1988 [3].

     2. Gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione sono tenuti a garantire l'aggiornamento continuo e permanente del personale iscritto all'Albo predetto ed il pieno utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mediante l'attivazione di processi di mobilità nel territorio, anche fra enti diversi.

     3. Gli enti con personale iscritto nell'Albo di cui al primo comma del presente articolo, concorrono alla predisposizione di un piano di utilizzo, del personale iscritto all'Albo medesimo, preordinato all'attuazione del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, che dovrà prevedere, con relativa copertura finanziaria, oltre alle attività corsuali, anche le attività ad esse complementari quali le indagini, le analisi, l'orientamento, la verifica dei risultati.

     4. Il personale iscritto all'Albo di cui al primo comma del presente articolo è tenuto alla mobilità nel territorio e fra enti, anche temporanea, diretta a garantire il pieno utilizzo dello stesso, nell'ambito dell'attuazione del piano di formazione professionale predisposto nel modo indicato al precedente comma.

     5. L'Albo di cui al precedente primo comma è strutturato per mansioni e per aree di discipline omogenee.

 

     Art. 6. [4]

     1. Gli enti e i soggetti ai quali la Regione affidi, in regime di convenzione, la gestione di attività formativa ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, sono tenuti, prioritariamente, ad utilizzare il personale iscritto all'albo di cui al precedente articolo 5, non impegnato all'interno della rispettiva struttura di appartenenza, attivando processi di mobilità finalizzati, anche temporanei, mediante convenzionamento tra enti.

     2. Per esigenze ulteriori e straordinarie che non possano essere soddisfatte nell'ambito dell'Albo di cui al precedente articolo 5, gli enti e i soggetti predetti possono assumere, a tempo determinato, il personale strettamente necessario all'espletamento delle attività formative affidate, attingendo da una graduatoria regionale, su base provinciale, strutturata per mansioni ed aree di discipline omogenee, predisposta dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

     3. La Regione riconoscerà, in convenzione, esclusivamente l'utilizzo di personale iscritto all'Albo di cui al precedente articolo 5, ovvero assunto a tempo determinato attingendo dalla graduatoria di cui al presente articolo, con esclusione di personale assunto a tempo indeterminato successivamente al termine di cui all'articolo 1 della presente legge [5].

     4. I dirigenti degli enti di formazione possono essere nominati attingendo dall'Albo di cui al precedente articolo 5 o dalla graduatoria di cui al presente articolo, con svincolo dall'ordine di iscrizione.

     5. La formazione delle graduatorie è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per titoli e per gruppi di discipline omogenee.

     6. Per l'insegnamento delle discipline teoriche, umanistiche e scientifiche è richiesto il titolo di laurea. Per l'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche è richiesto il titolo dello specifico diploma di scuola secondaria superiore o l'esercizio della professione per almeno dieci anni.

     7. La durata delle graduatorie è triennale e può essere aggiornata annualmente.

     8. Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri e le modalità per la formazione e l'eventuale aggiornamento delle graduatorie.

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     Per le medesime finalità di cui all'art. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata qualora debbano attivarsi corsi particolari che richiedano l'impiego di docenti non altrimenti reperibili tra il personale della formazione professionale di cui al successivo art. 10, ovvero debba garantirsi la supplenza di personale docente dei corsi assente dal servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni.

     Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all'art. 6, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla legge finanziaria annuale, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

     Al personale predetto compete, oltre l'indennità di contingenza di cui all'art. 73 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impiego orario settimanale.

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

     Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge regionale finanziaria annuale.

     La disposizione di cui al primo comma è estesa ai Centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni.

     Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte alla ratifica dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

 

TITOLO IV

   ASSUNZIONE IN RUOLO E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 10.

     Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nei limiti della dotazione organica di cui alla tab. B allegata alla medesima legge, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     L'ultimo comma dell'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

 

     Art. 11.

     Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di « insegnante nei corsi di formazione professionale ».

     Nell'ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     La tab. A allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tab. A allegata alla presente legge, nella quale sono altresì ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.

 

     Art. 12.

     Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

     Il trattamento economico è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.

     Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo art. 13, è attribuito, all'atto dell'assunzione, il trattamento economico della seconda classe di stipendio.

 

     Art. 13.

     L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale, valgono le disposizioni adottate a norma dell'art. 9, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 845.

     I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.

     La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico-pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.

     La seconda fase concorsuale cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore  al 30%, è volta ad accertare le capacità didattiche nell'attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dell'art. 18, primo comma, della l.r. 1° giugno 1979, n. 47, o dall'art. 39 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.

     A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

     II contratto di formazione-lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.

     Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la Commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all'80% della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.

     I I periodo di servizio reso con il contratto di formazione lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'art. 40, terzo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d'inquadramento.

 

     Art. 14.

     Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonché la partecipazione degli allievi al processo di formazione.

     La funzione docente comporta l'obbligo dello studio e dell'analisi dei processi economici in atto nella realtà sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell'attività formativa nei Centri in cui si opera.

     In particolare, il personale docente:

     a) cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;

     b) partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;

     c) partecipa ai lavori delle commissioni d'esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;

     d) partecipa alle attività di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formati

     e) vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del materiale didattico in dotazione al Centro per le attività formative;

     f) promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;

     g) svolge gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

 

     Art. 15.

     Il personale docente presta servizio presso i Centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art. 16 della l.r. 1 giugno 1979, n. 47.

     L'utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai Centri è consentita per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale.

     Durante lo svolgimento dei corsi, l'utilizzazione di cui al comma precedente non può riguardare più del 5% dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.

 

     Art. 16.

     In deroga al disposto dell'art. 37, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'art. 38, primo comma, della stessa legge, il personale docente può essere temporaneamente destinato all'espletamento di mansioni diverse nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza nell'ipotesi di impossibilità all'esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista dal piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di personale su segnalazione dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

     Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all'esercizio di mansioni diverse in applicazione del precedente comma.

 

     Art. 17.

     L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36: ore settimanali.

     L'articolazione settimanale dell'orario di insegnamento è disposta con atto del Coordinatore del Centro, sentito il Consiglio dei docenti e su proposta del Consiglio di direzione, in coerenza con il modello didattico- organizzativo individuato presso il Centro medesimo dal Consiglio di gestione sociale.

     Il numero delle ore di insegnamento è fissato in 22 ore settimanali.

     Qualora l'attività di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiore 22, il docente è tenuto, nell'ambito della sede di servizio allo svolgimento di mansioni diverse purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del Centro e dell'Amministrazione.

     Ai fini del completamento dell'orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente è comunque tenuto a svolgere le attività preparatorie e complementari previste dall'art. 14.

 

     Art. 18.

     Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall'art. 50 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello stesso.

     Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario è disposta secondo un programma annuale deliberato dal Consiglio di direzione.

 

TITOLO V

   INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE E NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19.

     A decorrere dal 1° luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale in servizio alle stesse date, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tab. B allegata alla presente legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

     Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 84 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tab. C allegata alla presente legge per l'attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.

     Al personale docente dei gruppi A e B trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabilmente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell'Amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d'inquadramento con la procedura di cui al comma quarto del predetto art. 84.

 

     Art. 20.

     Al personale, inquadrato ai sensi dell'art. 19, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo.

     L'eventuale anzianità residua è utilizzata sia per l'attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici. Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, è attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non può comunque essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento e l'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

 

     Art. 21.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'art. 19 è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è così valutato:

     - per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all'atto del passaggio;

     - per due terzi, se prestato in carriera o categoria immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza all'atto del passaggio;

     - per metà, se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiori.

     Per il personale già proveniente dal disciolto C.I.S.A.P.I., fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di uguale o diversa categoria in riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale o diversa, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tab. B allegata alla presente legge.

     Per il personale già proveniente dal disciolto E.N.A.L.C., la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma.

     L'anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 22.

     Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della l.r. 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data del 1° gennaio 1982, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla data predetta.

     Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale:

     Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale, si applicano le disposizioni dell'art. 133 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della l. 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

     Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo, i termini di corrispondenza previsti dall'art. 19 primo comma.

     Ai fini degli inquadramenti, dell'attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19, secondo comma, 20 e 21.

     Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione nella misura mensile lorda spettante presso gli enti di provenienza:

     a) stipendio con i relativi aumenti periodici;

     b) indennità integrativa speciale, limitatamente all'importo eccedente l'indennità di contingenza di cui all'art. 73, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione.

     Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

 

     Art. 23.

     Le disposizioni previste dall'art. 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'art. 19, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesima art. 90.

     Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione dalle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale, la norma di cui all'art. 90, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla predetta fascia, intendendosi sostituito l'accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell'art. 90 sopra richiamato, con l'esercizio delle funzioni di docente o direttore di Centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale è attribuita ad esaurimento.

     Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art. 9O della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     - 5 unità per la VI fascia funzionale;

     - 15 unità per la V fascia funzionale;

     - 10 unità per la IV fascia funzionale;

     - 5 unità per la III fascia funzionale.

 

     Art. 24.

     Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell'inquadramento disposto ai sensi della presente legge.

     Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 123 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali salvo conguaglio.

     Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal Titolo III - Capo IV - Sezione II della l.r. 17 agosto 1978, n. 51. è soppresso.

 

     Art. 25.

     In deroga alla norma prevista dall'art. 4, il Coordinatore di Centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale ovvero con la qualifica di esperto in amministrazione di azienda o in materia di formazione professionale nonché tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

 

     Art. 26.

     Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'art. 9, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'art. 13, per l'accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale è rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di 1° grado unito per entrambe le fasce all'esperienza complessiva di almeno 4 anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

 

     Art. 27.

     Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'art 42, comma secondo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale

     Parimenti, sino all'adozione del regolamento di esecuzione della presente legge, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicono i relativi bandi.

 

     Art. 28.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti dalle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

     - V fascia - 65 insegnanti nei corsi di formazione professionale;

     - IV fascia - 15 insegnanti nei corsi di formazione professionale.

     Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente art. 13, sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i Centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle ll.rr. 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio. 1979,.n. 41, ovvero svolgevano, alla data di entrata in vigore della l.r. 1° giugno 1979, n. 46, attività di insegnamento alle dipendenze del disciolto C.I.S.A.P.I. con contratto di lavoro a tempo determinato.

     In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

     I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonché ogni altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

 

     Art. 29.

     Nei confronti del personale assunto a norma dell'art. 28, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero dell'Amministrazione regionale è valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d'inquadramento, per due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall'art. 46 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 30.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.900.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 -31 dicembre 1981 e in lire 2.060.000:000 per il 1982 e anni successivi.

     Omissis.

 

TABELLA A

 

Integrazione delle qualifiche funzionali previste dalla tab. A allegata

alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

1) VI FASCIA FUNZIONALE

     QUALIFICHE

     - Esperto in amministrazione di azienda;

     - Esperto in materia di formazione professionale.

 

2) V FASCIA FUNZIONALE

     QUALIFICHE

     - Insegnante nei corsi di formazione professionale;

     - Assistente in materia di formazione professionale.

 

3) IV FASCIA FUNZIONALE

     QUALIFICHE

     - Insegnante nei corsi di formazione professionale;

     - Operaio specializzato;

     - Manutentore tecnico.

 

4) III FASCIA FUNZIONALE

     QUALIFICHE

     - Infermiere;

     - Distributore di magazzino.

 

5) II FASCIA FUNZIONALE

     QUALIFICHE

     - Bidello.

 

TABELLA B

 

Inquadramento del personale già appartenente al ruolo speciale della

formazione professionale nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale.

 

1) VI FASCIA FUNZIONALE

     - Personale dell'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica.

     - Personale docente di gruppo A addetto stabilmente da almeno tre anni a mansioni amministrative o tecniche;

     - Direttore di gruppo A e Direttore ex C.I.S.A.P.I. con qualifiche funzionali ad esaurimento;

     - Personale docente di gruppo A.

 

2) V FASCIA FUNZIONALE

     - Personale amministrativo dell'ex carriera di concetto, compreso quello con rapporto a tempo indeterminato;

     - Capo servizio, capo ufficio, capo settore (ex C.I.S.A.P.I.);

     - Impiegato di concetto, assistente sociale (ex C.I.S.A.P.I.);

     - Personale docente di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato

     - Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     - Insegnante dei consorzi di cui alla l.r. 9 febbraio 1976, n. 6 con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     - Istruttore di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

     - Direttore di centro di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

     - Vice Direttore d'albergo;

     - Segretario didattico;

     - Primo segretario alberghiero;

     - Segretario con mansioni di ricevimento e cassa;

     - Economo;

     - Prefetto di disciplina.

 

3) IV FASCIA FUNZIONALE

     - Istruttori di gruppo C, compresi quelli già con rapporto a tempo indeterminato;

     - Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     - Insegnante nei consorzi di cui alla l.r. 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     - Manutentore tecnico ex C.I.S.A.P.I.;

     - Operaio ausiliario specializzato.

 

     CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

     - Istruttore tecnico di sala (1° maître);

     - Istruttore tecnico di bar (1° barman);

     - Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco;

     - Governante unica;

     - Portiere di notte;

     - Personale amministrativo e tecnico dell'ex carriera esecutiva, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

     - Aiuto istruttore tecnico di cucina;

     - Impiegato d'ordine d'albergo;

     - Centralinista ex C.I.S.A.P.I.;

     - Capo guardarobiera - unico consegnatario.

 

4) III FASCIA FUNZIONALE

     - Infermiere ex C.I.S.A.P.I.;

     - Operai qualificati con patente di guida D - D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli in dotazione alla struttura alberghiera;

     - Autista meccanico ex C.I.S.A.P.I.

     - Distributore di magazzino ex C.I.S.A.P.I.

     - Manutentore generico ex C.I.S.A.P.I.

     - Demi chef;

     - 1° dispensiere;

     - 2° dispensiere;

     - Officiere;

     - Aiuto portiere;

     - Guardarobiera - donna di guardaroba;

     - Stiratrice rammendatrice.

 

5) II FASCIA FUNZIONALE

     - Bidello ex C.I.S.A.P.I.;

     - Custode ex C.I.S.A.P.I.;

     - Fattorino-autista ex C.I.S.A.P.I.;

     - Autista.

 

     CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

     - Cameriere ai piani;

     - Lavapiatti;

     - Facchino ai piani;

     - Lavandaio;

     - Operaio comune;

     - Inserviente.

 

TABELLA C

 

Elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento da attribuire ai sensi dell'art. 19 secondo comma.

 

1) VI FASCIA FUNZIONALE

     - Insegnante nei corsi di formazione professionale.

 

2) IV FASCIA FUNZIONALE

EX CARRIERA ESECUTIVA

     - Telefonista;

     - Coadiutore;

     - Addetto d'archivio;

     - Dattilografo;

     - Stenodattilografo.

 

3) II FASCIA FUNZIONALE

     - Operaio comune;

     - Addetto ai servizi di anticamera;

 

 


[1] Sostituisce l'art. 21 della L.R. 1 giugno 1979, n. 47.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 1989, n. 42.

[3] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 giugno 1989, n. 42.

[5] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 giugno 1989, n. 42.