§ 3.2.10 - L.R. 9 febbraio 1976, n. 6.
Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/02/1976
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di migliorare i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicappati, fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari o comunque denominate nel [...]
Art. 2.      Hanno diritto agli interventi le persone individuate dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché i nuclei familiari.
Art. 3.      L'Amministrazione regionale provvede, in collaborazione con gli istituti delle Università e degli Enti ospedalieri sardi, alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.
Art. 4.      Le unità di riabilitazione di cui al precedente articolo 1, lettera h), hanno il compito di provvedere alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti handicappati sin dal periodo [...]
Art. 5.      La prevenzione sarà diretta a:
Art. 6.      Le comunità-alloggio - ovvero focolari - hanno la finalità di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare agli handicappati, privi anche temporaneamente di idonea sistemazione [...]
Art. 7.      Per lo svolgimento dei loro compiti gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 si avvalgono anche dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle [...]
Art. 8.      Il personale dipendente dai centri di cui al terzo comma dell'articolo 7 in servizio alla data del 30 giugno 1975, può essere mantenuto in servizio ad esaurimento, dagli enti di cui all'articolo [...]
Art. 9.      La Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, un regolamento per l'istituzione, la gestione ed il [...]
Art. 10.      I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regolamento [...]
Art. 11.      Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all'articolo 1, sono vincolati per anni 20 alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e [...]
Art. 12.      Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge alla Giunta regionale compete:
Art. 13.      La legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28, è abrogata.
Art. 14.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono soppressi i capitoli 15311, 15312 e 25327.


§ 3.2.10 - L.R. 9 febbraio 1976, n. 6.

Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati.

 

Art. 1.

     Allo scopo di migliorare i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicappati, fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari o comunque denominate nel quadro della programmazione e degli indirizzi socio-sanitari della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni o loro Consorzi contributi indirizzati a:

     a) sviluppare servizi di prevenzione sociale e sanitaria;

     b) istituire e gestire, anche mediante la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi, unità territoriali di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti;

     c) promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

     d) promuovere e tutelare l'orientamento degli handicappati ed il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché nelle attività lavorative, anche attraverso l'istituzione di laboratori protetti, riservati ai casi più gravi e non idonei ad attività lavorativa competitiva, i prodotti dei quali possono essere commercializzati ed i proventi ripartiti equamente fra gli handicappati;

     e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti e a consentire la partecipazione dell'handicappato alla vita familiare e sociale;

     f) promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale;

     g) promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori, sui valori socio-culturali dell'inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico scientifiche che consentono la prevenzione e il recupero degli handicappati;

     h) accertare l'entità del fenomeno degli handicappati in Sardegna, attraverso studi e ricerche da affidare agli istituti universitari sardi.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano - senza scopo di lucro - attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati, i contributi di cui al precedente comma, che non siano però destinati alla costruzione l'acquisto e l'ampliamento di infrastrutture, in attesa della costituzione dei Consorzi dei Comuni e/o dell'approvazione dei regolamenti comunali e provinciali.

 

     Art. 2.

     Hanno diritto agli interventi le persone individuate dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché i nuclei familiari.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale provvede, in collaborazione con gli istituti delle Università e degli Enti ospedalieri sardi, alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.

 

     Art. 4.

     Le unità di riabilitazione di cui al precedente articolo 1, lettera h), hanno il compito di provvedere alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti handicappati sin dal periodo perinatale, sia favorendo il ricupero e la partecipazione dei soggetti alla vita sociale, sia fornendo servizi curativi e riabilitativi ambulatoriali, si a effettuando prestazioni extraambulatoriali nella scuola nelle istituzioni educative per l'infanzia nelle famiglie, sia ospitando gli handicappati. in servizi riabilitativi ed educativi con carattere diurno, di seminternato e di internato, sia istituendo scuole normali nell'ambito delle unità di riabilitazione.

     Le unita di riabilitazione devono essere fornite di personale adeguato per numero e competenza.

 

     Art. 5.

     La prevenzione sarà diretta a:

     - favorire le migliori condizioni sanitarie e ambientali alle gestanti e alle partorienti, ai neonati ed alla prima infanzia;

     - favorire l'educazione sanitaria dei giovani, degli adulti e delle famiglie;

     - favorire l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle abitazioni, nelle scuole, nel lavoro ed in ogni altra sede;

     - rimuovere le cause socio-ambientali negative, anche con la formazione di comunità-alloggio.

     Le unità territoriali di riabilitazione favoriranno, inoltre, con ogni mezzo i processi di deistituzionalizzazione e di progressivo reinserimento sociale degli handicappati attualmente ricoverati negli istituti o comunque non inseriti nelle normali sedi educative, scolastiche, professionali e lavorative.

     Allo stesso scopo le unità territoriali di riabilitazione indicano agli enti di cui all'articolo 1 le forme di sostegno agli handicappati o alle famiglie nelle misure previste dal regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

     I servizi di prevenzione e diagnosi precoce e le unità territoriali di riabilitazione dovranno svolgere le attività in modo strettamente integrato.

 

     Art. 6.

     Le comunità-alloggio - ovvero focolari - hanno la finalità di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare agli handicappati, privi anche temporaneamente di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria, un ambiente di vita adeguato.

     Esse dovranno avere autonomia di gestione, essere inserite nel contesto ambientale e collocate in normali case di abitazione, essere aperte anche ai familiari degli handicappati o persone non handicappate ad esse legate, essere collegate con le unità territoriali di riabilitazione.

 

     Art. 7.

     Per lo svolgimento dei loro compiti gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 si avvalgono anche dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all'adeguamento dell'attività svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture.

     Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 possono avvalersi - anche attraverso convenzioni e comodati - delle strutture dei presidi sanitari e dei servizi sociali pubblici ritenuti utili e idonei per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

     Gli stessi enti possono assumere in gestione diretta - attraverso comodato - o acquistare strutture e servizi di associazioni ed enti privati, esistenti all'atto dell'approvazione della presente legge, che siano disposti a trasferire i propri strumenti tecnico-operativi alla rete dei servizi pubblici; provvedono alle loro necessarie trasformazioni e adeguamenti organizzativi e funzionali e alla loro integrazione con i restanti servizi operanti nel territorio.

     Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 possono altresì accordare facilitazioni e/o convenzionarsi con quegli enti privati e gruppi di utenza che ne facciano richiesta e che - all'interno di una programmazione territoriale pubblica, con prestazioni conformi alla presente legge e senza fini di lucro - realizzino attività volte alla deistituzionalizzazione e alla socializzazione primaria degli handicappati ed accettino la gestione sociale dei servizi e le forme di controllo e di vigilanza previste dai regolamenti comunali e consortili.

 

     Art. 8.

     Il personale dipendente dai centri di cui al terzo comma dell'articolo 7 in servizio alla data del 30 giugno 1975, può essere mantenuto in servizio ad esaurimento, dagli enti di cui all'articolo 1, anche in deroga ai rispettivi regolamenti, previo superamento di prove di idoneità, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita alla data del 30 giugno 1975.

     I contributi regionali previsti dalla presente legge saranno concessi prioritariamente agli enti e loro consorzi che abbiano adottato formale deliberazione, approvata dai competenti organi di controllo, con la quale si siano impegnati alla assunzione del personale di cui al comma precedente, con le modalità in esso previste.

 

     Art. 9.

     La Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, un regolamento per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi di cui all'art. 1.

     Il regolamento dovrà prevedere anche la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie, degli enti e associazioni, delle formazioni sociali esistenti nel territorio e degli organismi locali rappresentativi dei cittadini, alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi stessi.

     Il regolamento dovrà altresì prevedere i criteri e le misure di intervento nonché le priorità da porre a base per godere dei benefici e dei servizi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10.

     I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

 

     Art. 11.

     Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all'articolo 1, sono vincolati per anni 20 alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo, nei registri immobiliari.

     L'Assessore all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.

 

     Art. 12.

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge alla Giunta regionale compete:

     a) accogliere e valutare le domande di contributo prodotte dagli enti di cui all'articolo 1;

     b) formulare il piano programmatico generale;

     c) approvare i piani annuali di finanziamento, sentita la Commissione consiliare competente;

     d) erogare i contributi;

     e) controllare l'utilizzazione dei contributi concessi ai Comuni o loro Consorzi.

     Per la formulazione del piano programmatico generale la Giunta regionale promuove apposite consultazioni con la Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, con le Province, con le associazioni degli handicappati e delle loro famiglie, con le rappresentanze professionali degli operatori, con le organizzazioni sociali e le organizzazioni Sindacali presenti nel territorio.

     Agli stessi fini al Consiglio regionale compete approvare il piano programmatico generale degli Interventi, indicando le aree prioritarie.

 

     Art. 13.

     La legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28, è abrogata.

 

     Art. 14.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono soppressi i capitoli 15311, 15312 e 25327.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione e con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:

     Capitolo 15339 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per sviluppare i servizi di prevenzione sociale e sanitaria a favore degli handicappati, L. 183.000.000

     Capitolo 15340 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e altri enti, istituti, associazioni e fondazioni che già svolgano - senza scopo di lucro - attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati per istituire e gestire unità territoriali di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti a favore degli handicappati, L. 1.000.000

     Capitolo 15341 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali, l'orientamento degli handicappati ed il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché nelle attività lavorative, anche attraverso la istituzione di lavoratori protetti, riservati ai casi più gravi e non inidonei ad attività lavorativa competitiva, L. 1.000.000

     Capitolo 15342 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per promuovere e sostenere le iniziative finalizzate a superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti, L. 1.000.000

     Capitolo 15342 bis - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale, L. 1.000.000

     Capitolo 15342 ter - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini, specialmente ai genitori, sui valori socio-culturali dell'inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentano la prevenzione ed il ricupero degli handicappati, L. 1.000.000

     Capitolo 15345 - Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per l'effettuazione di studi da affidare agli istituti universitari sardi per accertare l'entità del fenomeno degli handicappati in Sardegna, L. 1.000.000

     Capitolo 15309 - Contributi per l'effettuazione, in collaborazione con gli istituti delle Università sarde, di corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza degli handicappati, L. 1.000.000

     Capitolo 25332 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi inerenti alla prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicappati, L. 10.000.000

     A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 200 milioni dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15339, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15309 e 15332 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     I residui disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli 15311, 15312 e 25327 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono eliminati.

     Le disponibilità esistenti sul conto della competenza dei capitoli 15311, 15312 e 25327 sono trasferiti al capitolo 15339 dello stesso stato di previsione cui è inoltre attribuito un importo pari a quello dei residui eliminati ai sensi del comma precedente.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, è autorizzato ad introdurre in bilancio con appositi decreti, le variazioni di cui ai commi precedenti.

     Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi successivi al 1975, valutate in annue lire 284.000.000, si farà fronte mediante il risparmio di una pari somma derivante dalle cessazioni delle spese conseguenti alla abrogazione della legge 23 ottobre 1952, n. 28.