§ 2.13.9 - L.R. 1 giugno 1979, n. 46.
Scioglimento dell'Associazione CISAPI (Centro Interaziendale sardo addestramento professionale industria) ed inquadramento, ai sensi della l.r. 17 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:01/06/1979
Numero:46


Sommario
Art. 1.      La regione sarda, in attesa delle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna di cui alla l.r. 26 gennaio 1976, n. 3, e al fine di potenziare l'intervento [...]
Art. 2.      Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla regione Sarda dallo Statuto del CISAPI, lo scioglimento [...]
Art. 3.      Salvo quanto sarà disposto dalle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale, di cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro [...]
Art. 4.      La gestione diretta del disciolto CISAPI inizia contestualmente allo scioglimento dell'associazione.
Art. 5.      Il personale dipendente dal disciolto CISAPI con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1º gennaio 1979, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla [...]
Art. 6.      Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo speciale della [...]
Art. 7.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 6, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo [...]
Art. 8.      Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio reso presso il disciolto CISAPI è valutato, con riferimento alle categorie previste dal contratto di lavoro vigente per [...]
Art. 9.      Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi delle [...]
Art. 10.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 910.000.000, fanno carico al Capitolo 02023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari [...]


§ 2.13.9 - L.R. 1 giugno 1979, n. 46.

Scioglimento dell'Associazione CISAPI (Centro Interaziendale sardo addestramento professionale industria) ed inquadramento, ai sensi della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale regionale della formazione professionale.

 

Art. 1.

     La regione sarda, in attesa delle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna di cui alla l.r. 26 gennaio 1976, n. 3, e al fine di potenziare l'intervento diretto nel settore, attua la gestione diretta del CISAPI, Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria.

 

     Art. 2.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla regione Sarda dallo Statuto del CISAPI, lo scioglimento anticipato

dell'associazione.

 

     Art. 3.

     Salvo quanto sarà disposto dalle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale, di cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano di ristrutturazione del disciolto CISAPI, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

     La ristrutturazione dovrà consentire il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature e valorizzare appieno le capacità professionali del personale dipendente.

 

     Art. 4.

     La gestione diretta del disciolto CISAPI inizia contestualmente allo scioglimento dell'associazione.

     Da tale data si applicano le norme regionali relative ai centri pubblici di formazione professionale e in particolare quelle previste dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Al suddetto centro possono essere affidati anche compiti inerenti al perfezionamento, alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori occupati nell'industria o disoccupati, alla sperimentazione, all'aggiornamento e al perfezionamento del personale docente pubblico e privato, nonché alle iniziative formative di particolare interesse regionale e ai corsi che richiedono speciale coordinamento.

 

     Art. 5.

     Il personale dipendente dal disciolto CISAPI con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1º gennaio 1979, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla data di scioglimento dell'Associazione.

     Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Con effetto dalla data del passaggio, al predetto personale si applicano le disposizioni dell'art. 138 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della l. 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

 

     Art. 6.

     Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale previsto dall'art. 105 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, previo superamento di un colloquio da effettuarsi conformemente alle modalità previste dall'art. 92 della predetta legge regionale, secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata Tab. A in riferimento alla carriera ovvero alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale all'atto del passaggio e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

     Ai fini degli inquadramenti previsti dal presente articolo, la dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale di cui alla Tab. O, allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è sostituita dalla corrispondente tabella che viene allegata alla presente legge sotto la lett. B. Parimenti, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali, nella Tab. N, allegata alla predetta legge, sono inserite le qualifiche di «assistente sociale» ed «infermiere» da collocare rispettivamente nella IV e III fascia funzionale, nonché quelle di «bidello» «custode», «fattorino autista», e di «distributore di magazzino» da collocare nella seconda fascia funzionale.

     Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 119 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 7.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 6, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 della l. reg. 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico in atto alla data del passaggio.

     Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo il contratto di lavoro dei dipendenti del disciolto CISAPI:

     a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

     b) indennità di contingenza ed assegno per l'adeguamento dell'indennità di contingenza, limitatamente all'importo complessivamente eccedente l'indennità di contingenza di cui all'art. 73, secondo comma, della l. reg. 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione;

     c) assegno perequativo.

     Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

     Al personale di cui al presente articolo non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

 

     Art. 8.

     Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio reso presso il disciolto CISAPI è valutato, con riferimento alle categorie previste dal contratto di lavoro vigente per i dipendenti del predetto ente, come segue:

     - per intero, se prestato nella categoria di appartenenza all'atto del passaggio;

     - per due terzi, se prestato in categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto del passaggio;

     - per metà, se prestato in categoria ulteriormente inferiore.

     L'anzianità indicata al primo comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87 ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è valida nella misura pari all'eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nella Tab. P allegata alla predetta legge, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del precedente art. 7.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata, sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella d'inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

     - del 50%, a decorrere dalla data d'inquadramento;

     - del restante 50%, a decorrere dalla corrispondente data dell'anno successivo.

 

     Art. 9.

     Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi delle normativa vigente anteriormente alla data del passaggio alla regione.

     Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 123 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di passaggio alla regione, salvo conguaglio.

     L'Amministrazione regionale, subentra, tramite il Fondo per l'addestramento di cui alla l.r. 17 dicembre 1956, n. 35, in tutti i rapporti giuridici di cui il CISAPI è titolare alla data di scioglimento dell'associazione.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme dal disciolto CISAPI al Fondo per l'addestramento di cui alla l.r. 17 dicembre 1956, n. 35.

 

     Art. 10.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 910.000.000, fanno carico al Capitolo 02023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione e al Capitolo 10001, di quello dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della regione per l'anno 1979 e a quelli ad essi corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, rispettivamente per quanto attiene agli oneri di personale e alle altre spese di funzionamento.

     (Omissis).

 

TABELLA A

 

    INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE AL CISAPI NELLE FASCE

FUNZIONALI DEL RUOLO SPECIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. TERMINI DI

CORRISPONDENZA

 

V Fascia funzionale:

     - direttore

     - insegnanti laureati

 

IV Fascia funzionale:

     - capi servizio - capi ufficio - capi settore

     - impiegati di concetto - assistenti sociali

     - insegnanti

 

III Fascia funzionale

     - impiegati esecutivi - centralinisti

     - manutentori tecnici - autisti meccanici

     - infermiere

 

II Fascia funzionale

     - bidelli - custodi

     - fattorino autista

     - distributore di magazzino

 

I Fascia funzionale

     - operai comuni

     - manutentori generici

 

 

TABELLA B

 

   DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE

                               PROFESSIONALE

 

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        Fasce funzionali                   Numero posti

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                V                               24

               IV                               276

               III                              51

               II                               50

                I                               18

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