§ 2.13.4 - L.R. 26 gennaio 1976, n. 3.
Esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:26/01/1976
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative delegate alla Regione dal D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro di concerto con l'Assessore al bilancio, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio conseguenti [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.13.4 - L.R. 26 gennaio 1976, n. 3.

Esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale.

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative delegate alla Regione dal D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla L.R. 17 dicembre 1956, n. 35.

     Le norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna dovranno essere emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro di concerto con l'Assessore al bilancio, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.