§ 1.3.66 - L.R. 17 agosto 1978, n. 51.
Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:17/08/1978
Numero:51


Sommario
Art. 8.  (Istituzione dei Servizi legislativi, della Ragioneria generale, e di organizzazione e metodo e del personale).
Art. 9.  (Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale).
Art. 10.  (Segreterie particolari).
Art. 11.  (Ufficio stampa).
Art. 25.  (Fonti normative).
Art. 26.  (Contrattazione triennale).
Art. 39.  (Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione).
Art. 40.  (Assunzione agli impieghi).
Art. 41.  (Riserva di posti).
Art. 47.  (Normativa applicabile).
Art. 48.  (Spese per la difesa dell'impiegato).
Art. 51.  (Congedo straordinario).
Art. 52.  (Cumulo e fruizione di congedi straordinari).
Art. 53.  (Comunicazioni di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti).
Art. 54.  (Collocamento in aspettativa senza assegni).
Art. 55.  (Brevi assenze).
Art. 56.  (Agevolazioni per impiegati studenti).
Art. 57.  (Trasferimenti).
Art. 58.  (Fascicolo personale).
Art. 59.  (La Commissione di disciplina).
Art. 60.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 61.  (Procedura disciplinare).
Art. 62.  (Effetti delle sanzioni disciplinari).
Art. 63.  (Libertà sindacali).
Art. 64.  (Diritto di assemblea).
Art. 65.  (Dirigenti sindacali).
Art. 66.  (Permessi e congedi straordinari retribuiti).
Art. 67.  (Collocamento in aspettativa retribuita).
Art. 68.  (Collocamento in aspettativa non retribuibile).
Art. 69.  (Spazi per affissioni).
Art. 70.  (Locale per attività sindacale).
Art. 71.  (Delega per contributi associativi).
Art. 72.  (Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva).
Art. 73.  (Trattamento economico).
Art. 74.  (Determinazione dell'indennità di gabinetto).
Art. 75.  (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 76.  (Indennità di cassa).
Art. 77.  (Indennità di trasferta).
Art. 78.  (Personale del Centro elaborazione dati).
Art. 79.  (Assegnazione delle classi di stipendio).
Art. 80.  (Quota aggiunta di famiglia).
Art. 81.  (Aumenti periodici).
Art. 82.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, è concesso un assegno fisso di lire 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:
Art. 83.      La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della l.r. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista [...]
Art. 84.      In sede di prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste - fatta eccezione [...]
Art. 85.      Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 84, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento [...]
Art. 86.      L'anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica fascia funzionale, nella misura pari [...]
Art. 87.      All'anzianità complessiva di servizio regionale posseduta al 1° gennaio 1977 - già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale [...]
Art. 88.      Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto [...]
Art. 89.      Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle ll.rr. 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile [...]
Art. 90.      L'Amministrazione regionale é autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediata mente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di [...]
Art. 91.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi [...]
Art. 92.      Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti artt. 89, 90 e 91, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del [...]
Art. 93.     
Art. 94.      Il personale di ruolo trasferito alla regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo [...]
Art. 95.      Il personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso [...]
Art. 96.      Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell'art. 94, è inquadrato nelle [...]
Art. 97.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 96, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste, dal primo [...]
Art. 98.      Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi [...]
Art. 99.      Il personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell'ultimo comma [...]
Art. 100.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, con la decorrenza dalla data dell'inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento [...]
Art. 101.      Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio [...]
Art. 102.      Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti, relativi al personale [...]
Art. 103.      Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'art. 102 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche [...]
Art. 104.      Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'art. 102 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad [...]
Art. 105.      In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla regione Sarda ai sensi degli [...]
Art. 106.      Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall'art. 105 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme [...]
Art. 107.     
Art. 108.      Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli [...]
Art. 109.      Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, [...]
Art. 110.      Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.
Art. 111.      Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione [...]
Art. 112.      Il personale appartenente alle fasce funzionali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purché non proprie delle fasce inferiori a quella di [...]
Art. 113.      Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore, della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita in quanto compatibili, le [...]
Art. 114.      Il Direttore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale [...]
Art. 115.      Il Direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro: cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende [...]
Art. 116.      L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale [...]
Art. 117.      Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'art 50 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.
Art. 118.      La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'art. 59, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un [...]
Art. 119.      Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento, nei ruoli e nelle piante organiche transitorie ai sensi dell'art. 103, è inquadrato [...]
Art. 120.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 119, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo [...]
Art. 121.      Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi [...]
Art. 122.      Per gli effetti previsti dall'art. 26, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1° luglio 1979.
Art. 123.      Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'art. 4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione [...]
Art. 124.      In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del [...]
Art. 125.      Sino alla data dell'insediamento del Comitato per l'organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale esercita le [...]
Art. 126.      Sino a quando non venga provveduto all'integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle Tab. B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'art. 49, [...]
Art. 127.      I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali della regione Sarda, sono portati a [...]
Art. 128.      In deroga alla norma di cui all'art. 72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione al 1° gennaio 1977, sono concessi i compensi [...]
Art. 129.      La norma di cui al quarto comma dell'art. 34 si applica anche al personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche [...]
Art. 130.      Il divieto di cui al primo comma dell'art. 72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di [...]
Art. 131.      La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata [...]
Art. 132.      La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al [...]
Art. 133.      Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 132, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al Fondo [...]
Art. 134.      Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.
Art. 135.      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro [...]
Art. 136.      Il funzionamento degli organi collegiali previsti dagli artt. 12, 13, 14, 15, 59, 113 e 118 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.
Art. 137.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha [...]
Art. 138.      (Omissis).


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Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Artt. 1. - 3. [1]

CAPO II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

     Artt. 4. - 7. [2]

 

Art. 8. (Istituzione dei Servizi legislativi, della Ragioneria generale, e di organizzazione e metodo e del personale). [3]

     [In deroga alla norma dell'art. 5, sono istituiti i seguenti servizi:

     a) Servizio legislativo;

     b) servizio della Ragioneria generale;

     c) Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

     A detti servizi sono preposti Coordinatori generali [4];]

 

     Art. 9. (Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale).

     L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale collabora all'attività del Presidente per:

     a) i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni, e le Autorità politiche e militari;

     b) gli affari riservati;

     c) il cerimoniale e le pubbliche relazioni;

     d) l'Amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.

     Salvo il disposto di cui all'art. 74, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'Ufficio di Gabinetto.

     Al capo di Gabinetto è attribuita l'indennità di cui al quarto comma dell'art. 20, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell'indennità di Gabinetto.

 

     Art. 10. (Segreterie particolari).

     Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata rispettivamente, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

     Non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

     Al segretario particolare, non dipendente dall'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale.

     Salvo il disposto dell'art. 74 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

 

     Art. 11. (Ufficio stampa).

     Nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Ufficio stampa della regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo obiettivo, imparziale e concreto cura l'informazione sull'attività dell'Istituto regionale.

 

     Artt. 12. - 17. [5]

CAPO III

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

 

     Artt. 18. - 24. [6]

TITOLO II

ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 25. (Fonti normative). [7]

     [Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.]

 

     Art. 26. (Contrattazione triennale). [8]

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

     Artt. 27. - 38. [9]

CAPO III

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI E DISCIPLINA DEI CONCORSI

 

     Art. 39. (Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione).

     L'Amministrazione regionale garantisce la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l'istituzione di appositi corsi.

     A tali fini l'Amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche, di durata pluriennale, con le Università od altri istituti specializzati.

     Il calendario e l'orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l'orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell'orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all'art. 49.

     L'Amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante, del Comitato per l'organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento anche all'estero, istituiti da Organismi italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.

     L'Amministrazione regionale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.

     Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori dell'ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.

     L'Amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma del personale degli enti locali anche non territoriali e degli enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.

 

     Art. 40. (Assunzione agli impieghi). [10]

 

     Art. 41. (Riserva di posti). [11]

     Il 30% dei posti a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato agli impiegati dell'Amministrazione regionale che:

     - siano provvisti del titolo di studio prescritto e abbiano 4 anni di anzianità di effettivo servizio nella fascia funzionale immediatamente inferiore;

     - siano provvisti del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale immediatamente inferiore e abbiano 10 anni di anzianità di effettivo servizio in detta fascia.

     Relativamente ai concorsi per l'accesso alla quarta, terza e seconda fascia funzionale, la riserva di posti opera a favore degli appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore purché abbiano almeno 8 anni di anzianità di effettivo servizio.

     Dal beneficio previsto dal presente articolo è escluso il dipendente a cui nell'ultimo biennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alla lett. a) dell'art. 60 ovvero a cui nell'ultimo quinquennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alle lett. b) e c) dello stesso articolo.

     La riserva non opera qualora venga messo a concorso un solo posto.

     I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo 1 ordine di graduatoria.

 

     Artt. 42. - 46. [12]

CAPO IV

DOVERI, RESPONSABILITA' E DIRITTI

 

     Art. 47. (Normativa applicabile). [13]

     [I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In deroga alle vigenti disposizioni, i funzionari dell'Amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla regione, se convocati dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale, hanno l'obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l'osservanza del segreto d'ufficio.]

 

     Art. 48. (Spese per la difesa dell'impiegato).

     Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile,, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione regionale sono rimborsate dall'Amministrazione regionale medesima.

 

     Artt. 49. - 50. [14]

 

     Art. 51. (Congedo straordinario). [15]

     [Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

     1) per contrarre matrimonio, per la durata di 15 giorni;

     2) per la preparazione e partecipazioni a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a 20 giorni lavorativi;

     3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di 30 giorni;

     4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale è collocato in aspettativa.

     I relativi provvedimenti sono adottati dal Coordinatore preposto al Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

     Con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale, l'Amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:

     a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese all'anno;

     b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all'anno.]

 

     Art. 52. (Cumulo e fruizione di congedi straordinari). [16]

     [I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.

     Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico e per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.]

 

     Art. 53. (Comunicazioni di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti). [17]

     [In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'Amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all'Amministrazione entro tre giorni dall'inizio dell'assenza un certificato dal medico che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.

     L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell'ente assistenziale, competente, o le cliniche ed istituti

     Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.]

 

     Art. 54. (Collocamento in aspettativa senza assegni). [18]

     [Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato - e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

     Il dipendente deve presentare, idonea. certificazione circa l'avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile

     Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale.]

 

     Art. 55. (Brevi assenze). [19]

     [L'impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.

     Le autorizzazioni sono rilasciate dal Coordinatore di servizio competente e nell'anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.]

 

     Art. 56. (Agevolazioni per impiegati studenti). [20]

     [I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della l. 20 maggio 1970, n. 300, possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.]

 

     Art. 57. (Trasferimenti). [21]

CAPO V

DOCUMENTI PERSONALI - DISCIPLINA

 

     Art. 58. (Fascicolo personale).

     Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono iscritti nel suo fasciolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

     Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima dell'inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

     Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.

     L'Amministrazione non può tenere conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

 

     Art. 59. (La Commissione di disciplina). [22]

     [Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, all'inizio di ogni triennio, è costituita la Commissione di disciplina composta:

     a) da tre membri designati dalla Giunta regionale, ma estranei all'Amministrazione regionale, esperti in discipline giuridiche attinenti al diritto amministrativo e al diritto del lavoro;

     b) da un membro eletto dalla generalità dei dipendenti.

     Di volta in volta la Commissione è integrata da un membro eletto dagli appartenenti alla fascia funzionale cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

     Con il medesimo decreto la presidenza è attribuita ad uno dei membri di cui alla precedente lett. a).

     Funge da Segretario un dipendente della sesta fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato competente in materia di personale.

     I compiti attribuiti alla Commissione di disciplina e le relative procedure sono quelli previsti dalla normativa, vigente degli impiegati civili dello Stato.]

 

     Art. 60. (Sanzioni disciplinari).

     L'impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) nota di demerito;

     b) riduzione dello stipendio;

     c) sospensione dal servizio;

     d) destituzione.

     La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento o per l'inosservanza dell'orario di servizio.

     Le sanzioni disciplinari di cui alle lett. b), c), e d) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli artt. 80, 81 e 84 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 61. (Procedura disciplinare). [23]

     [La nota di demerito, esperita la fase istruttoria della contestazione e delle giustificazioni eventualmente dedotte, è irrogata dal Coordinatore generale, su deliberazione del Consiglio dei servizi.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione della nota di demerito, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione di disciplina.

     Le sanzioni disciplinari diverse dalla nota di demerito sono adottate dall'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta della Commissione di disciplina, esperita la fase istruttoria da parte del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

     Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le norme sulla disciplina contenute nel Titolo VII del d.P R. 10 gennaio 1957, n 3.]

 

     Art. 62. (Effetti delle sanzioni disciplinari). [24]

     [L'irrogazione di tre note di demerito nel corso di un biennio comporta nei confronti dell'impiegato il ritardo di un anno nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe, di stipendio.

     L'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lett. b) e c) dell'art. 60 comportano rispettivamente, il ritardo di due e quattro anni nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.]

CAPO VI

DIRITTI SINDACALI

 

     Art. 63. (Libertà sindacali). [25]

     [E' garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi è di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.]

 

     Art. 64. (Diritto di assemblea). [26]

     [I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea - riguardante la generalità o gruppi di essi - anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l'orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni, sono indette, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale del lavoro singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall'Amministrazione regionale.]

 

     Art. 65. (Dirigenti sindacali). [27]

     [Sono dirigenti sindacali di categoria, i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.

     Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l'Amministrazione, l'organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all'Assessorato competente in materia di personale.

     Il numero, dei dirigenti sindacali riconoscibili ai sensi del precedente comma non può comunque essere superiore ad un'unità per ogni 200 dipendenti.

     Per il libero esercizio del loro mandato essi:

     a) non sono soggetti - quando svolgono attività sindacale - alla dipendenza funzionale;

     b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;

     c) non possono essere trasferiti dall'Ufficio appartenenza senza preventivo nulla-osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.]

 

     Art. 66. (Permessi e congedi straordinari retribuiti). [28]

     [I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi, retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali e che comunque non possono avere una durata media superiore a tre giorni al mese. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni l'Amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

     A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.]

 

     Art. 67. (Collocamento in aspettativa retribuita). [29]

     [I dirigenti sindacali di categoria possono, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa retribuita per la durata del loro mandato.

     Il numero degli aventi diritto, che non può superare quello di un'unità per ogni mille dipendenti, o frazione superiore a cinquecento, sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, un'aspettativa retribuita per ognuna di queste.]

 

     Art. 68. (Collocamento in aspettativa non retribuibile). [30]

     [I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

     Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 della l. 20 maggio 1970, n. 300.]

 

     Art. 69. (Spazi per affissioni). [31]

     [In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime su materia di interesse sindacale e del lavoro.]

 

     Art. 70. (Locale per attività sindacale). [32]

     [A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle Confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti è concesso nella sede centrale dell'Amministrazione regionale l'uso gratuito di un locale - con uso di telefono - da adibire ad ufficio sindacale.

     Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.]

 

     Art. 71. (Delega per contributi associativi). [33]

     [I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della l. 20 maggio 1970 n. 300, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.

     La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.

     La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata.

     Le trattenute operate dall'Amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.]

CAPO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 72. (Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva).

     Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sull'onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, fatta eccezione per:

     a) l'indennità di coordinamento di cui agli artt. 20, 22:e 23

     b) l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, e successive modifiche;

     c) l'indennità di cassa per il maneggio di denaro di cui al successivo art. 76;

     d) l'indennità di cui alla L.R. 9 agosto 1967, n. 10;

     e) l'indennità di cui all'art. 4 della l. 3 giugno 1971,. n. 397;

     f) l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;

     g) le indennità di cui al successivo art. 78.

     Le indennità di cui al n. 1 dell'art. 8 della L.R. 28 novembre 1957, n. 25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle LL.RR. 5 maggio 1969, n. 18 e 11 dicembre 1969, n. 32 sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1977.

 

     Art. 73. (Trattamento economico).

     Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell'allegata Tab. C e relative note che fanno parte integrante della presente legge.

     A decorrere dal 1° febbraio 1977 spetta altresì l'indennità di contingenze, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1° gennaio 1977.

     All'impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.

     Il passaggio alle classi di stipendio successivo alla prima si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.

     Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50% della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.

     Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe del numero necessario a conservare l'eventuale maggiore retribuzione in godimento.

     Gli effetti economici dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.

 

     Art. 74. (Determinazione dell'indennità di gabinetto). [34]

     Salvo quanto di sposto all'art. 9 per il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, l'indennità di Gabinetto di cui alla lett. b) dell'art. 72 è così determinata:

     a) per i segretari particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili, e calcolati prendendo a base, per gli estranei all'Amministrazione, lo stipendio determinato dall'allegata Tab. C per la 4ª classe di stipendio della VI fascia funzionale;

     b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 70 ore mensili;

     c) per il restante personale nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili.

 

     Art. 75. (Compenso per lavoro straordinario) [35].

     Il corrispettivo orario per le prestazioni di lavoro straordinario, sempreché non si tratti di lavoro compensativo, è determinato secondo la seguente formula:

retribuzione mensile iniziale della

classe + rateo 1/12 della 13ª mensilità

------------------------------------------------

175

     il relativo importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni feriali, del 30 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, del 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità di contingenza spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

 

     Art. 76. (Indennità di cassa).

     Al personale addetto al maneggio di valori è attribuita un'indennità mensile di rischio nella misura di lire 30.000.

 

     Art. 77. (Indennità di trasferta).

     (Omissis) [36].

     L'indennità di prima sistemazione spettante al personale trasferito è stabilita in lire 150.000.

     Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto).

     Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 11 della l. 15 aprile 1961, n. 291, si applicano nei confronti rispettivamente dei Coordinatori generali e dei Coordinatori di servizio.

     Restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento economico di missione e di trasferimento.

 

     Art. 78. (Personale del Centro elaborazione dati).

     Il personale in servizio presso il Centro elaborazione dati, ai fini dell'ininterrotta e massima utilizzazione della capacità operativa del sistema elettrocontabile è tenuto ad osservare particolari turni di lavoro, che non potranno essere di regola inferiori a tre nelle 24 ore, diversi dal normale orario d'ufficio.

     Per ogni giornata, di effettuazione di turno di lavoro diverso dal normale orario d'ufficio compete all'impiegato un'indennità di misura pari a tre volte l'indennità prevista dall'art. 15 della l. 27 maggio 1959, n. 324.

     Detta indennità è cumulabile con quella prevista dal richiamato art. 15 della l. 27 maggio 1959, n. 324, e. con il compenso per lavoro straordinario.

 

     Art. 79. (Assegnazione delle classi di stipendio).

     Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conseguimento del diritto.

 

     Art. 80. (Quota aggiunta di famiglia).

     Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli ed i genitori a carico, spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dal Servizio organizzazione e metodo e del personale, senza l'adozione di provvedimento formale; di tali attribuzioni è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

     L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati come apprendisti, il compimento del ventiseiesimo anno di età per i figli studenti universitari o studenti di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado, il decesso del coniuge o dei genitori.

     Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.

 

     Art. 81. (Aumenti periodici).

     Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal Servizio organizzazione e metodo e del personale senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il Servizio è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 82.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, è concesso un assegno fisso di lire 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:

     - al personale avventizio ed a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali;

     - al personale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti;

     - al personale trasferito alla regione sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES-ISSCAL, soppressi con il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;

     - al personale trasferito alla regione Sarda ai sensi degli artt. 22 e 30 del d.P R. 22 maggio 1975, n. 480;

     - al personale di ruolo ed avventizio già appartenente all'ente «Gioventù Italiana» e trasferito alla regione Sarda ai sensi della l. 18 novembre 1975, n. 764.

 

     Art. 83.

     La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della l.r. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art. 82, a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

     A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell'anno 1978.

CAPO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AVVENTIZIO E DI QUELLO DEI RUOLI

   DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA

REGIONE SARDA

 

     Art. 84.

     In sede di prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste - fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali - è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata Tab. D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

     La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti guardie giurate.

     Qualora i posti previsti nell'allegata Tab. B non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

     L'attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell'allegata Tab. A è disposta, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all'eventuale richiesta dell'interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente a ricoprire le qualifiche stesse.

     Nei casi in cui l'allegata Tab. D prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l'inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall'allegata Tab. E. Detta attribuzione comporta l'obbligo dell'assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.

     Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l'inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbimento dei soprannumeri istituiti.

 

     Art. 85.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 84, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

     Ai fini dell'applicazione precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda, spettanti al 1° gennaio 1977:

     a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;

     b) assegno fisso mensile previsto dall'art. 4 delLa l.r. 11 giugno 1974, n. 15;

     c) assegno fisso mensile previsto dall'art. 82;

     d) importo pari a undici quattordicesimi dell'indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi della l.r. 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32.

     L'importo di cui alla lett. d) del precedente comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale ausiliario e salariato, nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell'indennità stessa.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

     Qualora in base alla normativa preesistente, successivamente al 1° gennaio 1977, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lett. a) e d) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

 

     Art. 86.

     L'anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica fascia funzionale, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata Tab. C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 85.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il conseguimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella di inquadramento ovvero, in difetto dell'anzianità necessaria a tale conseguimento e sino alla data del conseguimento medesimo, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

     L'ulteriore eccedenza di anzianità residua è utilizzata, sia per il conseguimento delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1978 e nella restante misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata nella sua totalità, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

     Al personale, cui ai sensi dell'art. 85, sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 85 restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

 

     Art. 87.

     All'anzianità complessiva di servizio regionale posseduta al 1° gennaio 1977 - già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - sono portate in aumento:

     a) le abbreviazioni effettivamente conseguite dai vincitori dei concorsi per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e qualifiche corrispondenti e dai vincitori dei concorsi speciali per la promozione a direttore di divisione e qualifiche corrispondenti; nonché quelle effettivamente conseguite dai vincitori di analoghi concorsi, per la cui ammissione è richiesto il possesso di un'anzianità ridotta, rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in via ordinaria;

     b) le abbreviazioni effettivamente utilizzate ai sensi del quinto comma dell'art. 176 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

     c) le abbreviazioni di cui all'art. 10 della l.r. 16 maggio 1968, n. 29.

     Per il personale che ha beneficiato dei riconoscimenti di cui all'art. 5 della l.r. 16 maggio 1968, n. 29, e per quello transitato nelle carriere superiori ai sensi degli artt. 11 e 13 della stessa legge, l'anzianità di servizio è riconosciuta, con le eventuali percentuali di riduzione previste nei predetti articoli, senza le limitazioni di progressione in carriera disposte negli articoli stessi.

     Al personale transitato nelle carriera superiori ai sensi delle ll. rr. 16 maggio 1968, n. 28 e 29, e della l.r. 30 luglio 1970, n. 6, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata:

     - nel limite dei due terzi, se il transito è avvenuto nella carriera immediatamente superiore;

     - nel limite della metà, se il transito è avvenuto in carriera oltre quella immediatamente superiore.

     Ai fini di quanto disposto nel comma precedente gli operai e gli ausiliari si considerano appartenenti a carriere di livello equivalente.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva non sono valutati gli anni di servizio dell'ultimo quinquennio nei quali:

     - sia stato riportato giudizio complessivo inferiore a «buono»;

     - sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;

     - sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni;

     - non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, nel qual caso la riduzione di anzianità opera fino alla data dello scrutinio in cui è conseguita l'idoneità alla promozione.

     Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano per i periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso, viene applicata la riduzione meno favorevole.

 

     Art. 88.

     Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l'Amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.

     Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

     - per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;

     - per metà se prestato in carriere inferiori.

     Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

     Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'art. 31 della l.r. 3 luglio 1963, n. 10.

 

     Art. 89.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle ll.rr. 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile 1975, n. 24, nonché della l. 14 luglio 1957, n. 594, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le disposizioni dell'art. 84, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, o dalla successiva data di assunzione, previo superamento di un colloquio.

     Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero.

     Al personale inquadrato nelle fasce ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 85 e 86.

 

     Art. 90.

     L'Amministrazione regionale é autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediata mente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente, titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) siano forniti del prescritto titolo di studio;

     b) siano forniti del prescritto titolo di studio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a cinque anni;

     c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.

     In deroga a quanto previsto alla lett. a) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 1° gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 43.

     In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni, accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento.

     I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

     - 20 unità per la VI fascia funzionale;

     - 30 unità per la V fascia funzionale;

     - 20 unità perla IV fascia funzionale;

     - 20 unità per la III fascia funzionale.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 ad eccezione di quello contemplato nella lett. c) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.

     Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al «distinto».

 

     Art. 91.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell'art. 90, per il conseguimento dell'aumento di quattro anni dell'anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.

     I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame- colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lett. a), b), c), d), ed e), della nota II contenuta nell'allegata Tab. A), ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.

     I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.

     In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia che alla data del 1° gennaio 1978 svolgano incarichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell'autorità competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al «distinto» ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 87, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso.

 

     Art. 92.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti artt. 89, 90 e 91, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

     I colloqui per l'espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto ed alla qualifica cui aspira.

CAPO III

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, CON L'ART. 30 DEL D.P.R. 22 MAGGIO 1975, N. 480, E CON LA L.

18 NOVEMBRE 1975, N. 764

 

     Art. 93.

     Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori degli impiegati e la pianta organica transitoria dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, dell'art. 30 del d.P.R. 22 maggio 1975, n 480, e della l. 18 novembre 1975, n. 764.

     Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lett. F, G ed H, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

     - i ruoli degli impiegati, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

     - la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

     - i contingenti degli impiegati e dei salariati non di ruolo.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data del trasferimento.

     Ferme le disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo, il trattamento economico spettante è determinato in relazione ai parametri o ai coefficienti indicati per le singole qualifiche e categorie nelle tabelle di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 94.

     Il personale di ruolo trasferito alla regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto:

     - dal 1° gennaio 1975, per il personale già appartenente ai soppressi enti edilizi ISES ISSCAL;

     - dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

     - dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente «Gioventù Italiana».

     Per gli impiegati, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

     Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate Tab. F, G e H, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza. La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del parametro o coefficiente, che se individuato per difetto, è integrato dagli aumenti periodici necessari per assicurare il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

     Per i salariati, l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

     I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

 

     Art. 95.

     Il personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso articolo e con effetto:

     - dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

     - dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente «Gioventù Italiana».

     L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

     Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 94.

     L'Amministrazione regionale succede nei rapporti a contratto esistenti per la custodia dei beni trasferiti alla Regione dal soppresso ente «Gioventù Italiana».

 

     Art. 96.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell'art. 94, è inquadrato nelle fasce funzionali previste dalla presente legge, secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata Tab. D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

     Per il personale non di ruolo, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'art. 95, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli artt. 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso art. 89.

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all'allegata Tab B, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

     Al personale di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto, dell'art. 84.

 

     Art. 97.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 96, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste, dal primo comma dell'art. 85. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

     a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

     b) indennità integrativa speciale;

     c) assegno perequativo;

     d) indennità di funzione prevista dall'art. 48 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

     e) somma erogata ai sensi della l. 28 aprile 1976, n. 155, e del d.P.R. 11 maggio 1976, n. 268;

     f) assegno temporaneo. previsto dalla l. 15 novembre 1973, n. 732;

     g) assegno fisso, previsto dalla l.r. 20 giugno 1977, n. 21;

     h) assegno fisso previsto dall'art. 82.

     La misura mensile degli elementi indicati alle lett. a) ed f) del precedente comma è determinata, per il personale già appartenente ai soppressi enti ISES, ISSCAL, e «Gioventù Italiana», nell'importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

     L'indennità e gli assegni indicati nelle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente secondo comma devono ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale previsto dalle norme istitutive dell'indennità e degli assegni medesimi.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

 

     Art. 98.

     Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'art. 96, è cumulato con il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza; tale ultimo servizio, salvo più favorevole valutazione presso l'Amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, è così valutato:

     - per intero, se prestato in ruolo nella carriera di appartenenza;

     - per due terzi se prestato in ruolo nella carriera immediatamente inferiore;

     - per metà se prestato in ruolo in carriera ulteriormente inferiore;

     - per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera di appartenenza;

     - per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera di appartenenza;

     - per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.

     In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lett. a), e dai commi quinto e sesto dell'art. 87.

     L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari all'eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata Tab. C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 97.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

     - del 30%, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

     - del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     - del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

     Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

     Al personale, cui ai sensi dell'art. 97 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 97, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

 

     Art. 99.

     Il personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, può chiedere, entro tre mesi dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

     I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l'Amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste dai commi primo, terzo e quarto dell'art. 96.

     Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma e quello nei cui confronti l'Amministrazione si pronunci negativamente, può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l'esercizio dell'opzione.

 

     Art. 100.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, con la decorrenza dalla data dell'inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti alla data dell'inquadramento, nella misura mensile lorda:

     a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;

     b) indennità integrativa speciale;

     c) assegno perequativo;

     d) indennità di funzione prevista dall'art. 48 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

     Detto trattamento economico è incrementato, ai soli fini del presente articolo, in misura pari all'importo degli assegni fissi previsti dal primo comma dell'art. 2 della l.r. 20 giugno 1977, n. 21, e dall'art. 82 della presente legge.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

 

     Art. 101.

     Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell'art. 98, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità di servizio si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lett. a), e dai commi quinta e sesto dell'art. 87.

     L'anzianità di servizio indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari all'eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata Tab. C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 100.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del secondo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

     - del 30%, a decorrere dalla data di inquadramento;

     - del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1979;

     - del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

     Tuttavia, nei confronti del personale che cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

     Al personale, cui ai sensi dell'art. 100 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili, con quelli di cui al primo comma dell'art. 100, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

CAPO IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 22

  DEL D.P.R. 22 MAGGIO 1975, N. 480, GIA' APPARTENENTE AI SOPPRESSI ENTI

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (INAPLI, ENALC, INIASA)

Sezione I

Ruoli transitori ad esaurimento.

 

     Art. 102.

     Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

     Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lett. I, L ed M, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

     - i ruoli degli impiegati amministrativi e tecnici, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

     - i ruoli del personale docente, i gruppi e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

     - la pianta organica degli intermedi, la qualifica professionale, con la relativa dotazione organica;

     - pianta organica dei salariati permanenti, le categorie di servizio e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

     - i contingenti del personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, e con mansioni impiegatizie, docenti e salariali.

     Lo stato giuridico del personale di cui al presente articolo è regolato dalla normativa vigente presso l'INAPLI alla data del trasferimento.

     Ferme le disposizioni contenute nell'art. 82, al personale predetto compete il trattamento economico determinano secondo la normativa vigente presso i rispettivi enti di provenienza alla data del trasferimento.

 

     Art. 103.

     Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'art. 102 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto dal 21 ottobre 1975.

     Per gli impiegati e per il personale docente, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera o gruppo di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

     Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate Tab. I, L e M, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza.

     Per i salariati l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria di servizio e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

     I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

 

     Art. 104.

     Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'art. 102 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento istituiti con lo stesso articolo e con effetto dal 21 ottobre 1975.

     L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria di mansioni ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

     Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 103.

Sezione II

Ruolo speciale del personale della formazione professionale.

 

     Art. 105.

     In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla regione Sarda ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza dal 1° gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale.

     ll ruolo speciale di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.

     Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata Tab. N, le singole qualifiche funzionali, raggruppate per equivalenza di mansioni.

     La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata Tab. O.

     Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

 

     Art. 106.

     Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall'art. 105 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme contenute nel titolo secondo della presente legge.

     Il trattamento economico è quello indicato nell'allegata Tab. P e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

     In materia di trattamento economico, si applicano il principio dell'onnicomprensività e le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 72, intendendosi sostituita l'indennità di cui alla lett. a) di detto primo comma con quella prevista dal successivo art. 114 per il Direttore di centro.

     Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi dal secondo al settimo dell'art. 73 e quelle degli artt. 75, 79, 80 e 81.

     (Omissis) [37].

 

     Art. 107.

     Il personale della quinta fascia funzionale svolge attività d'indirizzo ed impulso delle strutture in cui opera, curando la sintesi di detta attività al fine di un costante perfezionamento, dell'azione formativa dei centri.

     Se docente, impartisce l'insegnamento di materia teoriche in conformità dei programmi stabiliti, coordina ed indirizza il lavoro pratico collaborando alla funzionalità del centro in cui opera e relazionando, ad ogni conclusione del corso, sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. Adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

 

     Art. 108.

     Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

     Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche o tecnico- pratiche conformemente ai programmi didattici stabiliti; nello svolgimento delle attività didattiche è tenuto a collaborare per la riuscita dei corsi addestrativi, relazionando ad ogni conclusione del corso sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. E' responsabile delle attrezzature utilizzate in occasione delle esercitazioni ed adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

 

     Art. 109.

     Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, responsabilità per il deposito o custodia in orari disagiati.

     Di detto personale fanno parte gli addetti alla conduzione degli autoveicoli, ai quali è richiesta altresì la piccola manutenzione del mezzo in dotazione.

 

     Art. 110.

     Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.

     Può essergli affidata la cura della biancheria e delle vettovaglie aziendali, nonché l'assolvimento dei compiti per i quali sia richiesta una qualificazione professionale.

 

     Art. 111.

     Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione professionale.

 

     Art. 112.

     Il personale appartenente alle fasce funzionali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per esigenze di servizio.

 

     Art. 113.

     Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore, della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita in quanto compatibili, le attribuzioni del Comitato di servizio di cui all'art. 15.

     Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.

 

     Art. 114.

     Il Direttore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inquadrati nella V e VI fascia funzionale.

     La nomina a Direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina

     Al Direttore di centro è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità pari al 15% di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della V fascia del suolo di appartenenza. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22.

     In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del Direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di direzione designato dallo stesso Direttore.

 

     Art. 115.

     Il Direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro: cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

     Avvalendosi del Consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all'Assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazione disciplinare.

     Il Direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a 5 corsi normali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d'insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.

 

     Art. 116.

     L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.

     L'articolazione dell'orario nella settimana, è disposto con atto del Direttore del centro, sentito il Consiglio di direzione.

 

     Art. 117.

     Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'art 50 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.

 

     Art. 118.

     La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'art. 59, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato, dal secondo comma del medesimo art. 59.

Sezione III

     Inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale.

 

     Art. 119.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento, nei ruoli e nelle piante organiche transitorie ai sensi dell'art. 103, è inquadrato nelle fasce funzionali previste nella Sezione II del presente capo, secondo le corrispondenze di carriera, di gruppo o di qualifiche professionali indicate nell'allegata Tab. Q e salvo quanto disposto dai successivi articoli.

     Per il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'art. 104, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli artt. 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Ente di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso art. 89

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all'allegata Tab. O, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

     Al personale di cui al presente articolo, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali previste dalla Tab. N, si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 84.

 

     Art. 120.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 119, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

     a) stipendio, paga o salario con i relativi aumenti periodici;

     b) indennità integrativa speciale;

     c) assegno temporaneo previsto dalla l. 15 novembre 1973, n. 732;

     d) assegno fisso previsto dalle ll.rr. 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21;

     e) assegno fisso previsto dall'art. 82.

     La misura mensile degli elementi indicati alle lett. a) e c) del precedente comma è determinata nell'importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili e ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

 

     Art. 121.

     Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'art. 119, è cumulato con il servizio già utile presso l'Ente di provenienza ai fini della progressione in carriera ovvero, per il personale docente nelle classi di stipendio, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.

     In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lett. a) e dai commi quinto e sesto dell'art. 87.

     L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari all'eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata Tab. O in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 120.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici nella misura:

     - del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

     - del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

     Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato ovvero cessi dal servizio anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

     Al personale, cui ai sensi dell'art. 120 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 120, resta comunque confermato il trattamento più favorevole.

CAPO V

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 122.

     Per gli effetti previsti dall'art. 26, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1° luglio 1979.

 

     Art. 123.

     Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'art. 4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione Sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del suolo e della carriera di appartenenza nonché della qualifica rivestita e delle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In attesa dell'assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.

 

     Art. 124.

     In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un Comitato provvisorio così composto:

     - dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;

     - dal Segretario generale e dai Direttori dei servizi degli Assessorati regionali;

     - dal Direttore della Ragioneria;

     - dal Capo Ufficio del personale;

     - da sei rappresentanti del personale regionale designati dalle Organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

     Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

 

     Art. 125.

     Sino alla data dell'insediamento del Comitato per l'organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge limitatamente ai seguenti compiti; residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:

     a) effettuazione degli scrutini di promozione;

     b) attribuzione dei giudizi complessivi.

     Il Comitato per l'organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell'art. 13, esercita le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residuate, sino alla loro definizione.

 

     Art. 126.

     Sino a quando non venga provveduto all'integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle Tab. B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'art. 49, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascun impiegato.

     (Omissis) [38].

     In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l'Amministrazione.

 

     Art. 127.

     I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali della regione Sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 8 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite dei posti disponibili alla data predetta.

     I vincitori dei concorsi predetti, nonché gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata Tab. D, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.

 

     Art. 128.

     In deroga alla norma di cui all'art. 72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione al 1° gennaio 1977, sono concessi i compensi speciali previsti dall'art. 14, comma terzo, della l.r. 11 luglio 1962, n. 7.

 

     Art. 129.

     La norma di cui al quarto comma dell'art. 34 si applica anche al personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente D o D-E.

 

     Art. 130.

     Il divieto di cui al primo comma dell'art. 72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni previste dagli artt. 74, 75, 77 e 78 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge; pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base degli stipendi in precedenza vigenti.

     Le indennità di cui alle ll.rr. 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1° gennaio 1977, sono sottoposte a conguaglio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.

     L'incremento della misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell'indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell'incremento stesso.

     L'assegno previsto dall'art. 82 è assorbito in sede di attribuzione del trattamento economico, che viene effettuata ai sensi degli artt. 85, 97, e 120.

     Fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo conguaglio.

 

     Art. 131.

     La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:

     a) l'ambito di competenza propria dei Coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;

     b) i limiti entro i quali possano essere delegate le attribuzioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché quelle proprie dei Coordinatori;

     c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.

 

     Art. 132.

     La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la l.r. 5 maggio 1965, n. 15.

 

     Art. 133.

     Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 132, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al Fondo istituito con la l.r. 5 maggio 1965, n. 15.

     Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della l. 18 novembre 1975, n. 764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS).

     Ai fini del trattamento assistenziale l'iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.

 

     Art. 134.

     Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.

 

     Art. 135.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro regionale antimalarico e anti-insetti (CRAAI) e contemporaneamente definire l'organico.

     Entro tale data, con altro disegno di legge, la Giunta regionale è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti-incendi.

 

     Art. 136.

     Il funzionamento degli organi collegiali previsti dagli artt. 12, 13, 14, 15, 59, 113 e 118 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.

 

     Art. 137.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha prestato ininterrotto servizio, senza formale provvedimento di comando, presso gli uffici della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Sassari; la relativa somma, valutata in complessive lire 8.600.000, graverà sul capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

 

     Art. 138.

     (Omissis).

 

 

 

TABELLA A

 

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE ED INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

  RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER CIASCUNA QUALIFICA

 

 

1) VI Fascia funzionale. [39]

 

------------------------------------------------------------------

      Qualifiche                             Titolo di studio

------------------------------------------------------------------

 

- Esperto in materie amministrative

- Esperto in materie giuridiche

- Esperto in finanza e contabilità pubblica

- Esperto in materia di programmazione

- Esperto in organizzazione e metodo

- Esperto in sistemi informativi

- Esperto statistico

- Esperto in urbanistica

- Esperto in ingegneria civile

- Esperto in ingegneria mineraria

- Esperto in ingegneria idraulica

- Esperto in trasporti

- Esperto in scienze agrarie e forestali

- Esperto geologo

- Esperto in materie sociologiche

- Esperto in materia sanitaria

- Esperto in materie tecnico-biologiche

- Esperto in materia veterinaria

- Esperto in materia di istruzione

- Esperto in biblioteche                         Diploma di laurea

- Esperto entomologo                             Diploma di laurea

- Esperto tossicologo                            Diploma di laurea

- Esperto biochimico                             Diploma di laurea

- Esperto genetista                              Diploma di laurea

------------------------------------------------------------------

 

2) V fascia funzionale.

------------------------------------------------------------------

     Qualifiche                             Titolo di studio

- Segretario

- Ragioniere

- Geometra

- Perito agrario forestale

- Perito chimico

- Perito minerario

- Perito industriale

- Assistente sociale

- Programmatore di procedure meccanografiche

- Collaboratore tecnico

- Ufficiale idraulico

- Assistente sanitario

- Disegnatore                                Diploma di istruzione

                                             media superiore

------------------------------------------------------------------

 

3) IV Fascia funzionale.

------------------------------------------------------------------

        Qualifiche                          Titolo di studio

------------------------------------------------------------------

- Archivista specializzato

- Assistente amministrativo

- Assistente tecnico

- Assistente contabile

- Operatore meccanografico

- Fotocineoperatore

- Tipografo Offset

- Operaio specializzato

- Meccanico

- Muratore

- Elettricista

- Elettrauto

- Idraulico

- Saldatore elettrautogenista

- Falegname

- Conduttore mezzi meccanici pesanti

- Radiotecnico

- Elettroradiotecnico               Diploma di scuola media

                                    inferiore con specializzazione

                                    professionale .

------------------------------------------------------------------

 

4) III Fascia funzionale.

------------------------------------------------------------------

        Qualifiche                           Titolo di studio

------------------------------------------------------------------

- Telefonista

- Coadiutore

- Addetto d'archivio

- Perforatore meccanografico

- Dattilografo

- Stenodattilografo

- Autista specializzato

- Guardia di sanità

- Operaio qualificato

- Giardiniere

- Vivaista

- Cameriere

- Conduttore di caldaie a vapore e di     Diploma di scuola media

impianti di condizionamento               inferiore con

                                          qualificazione

                                          professionale

------------------------------------------------------------------

 

5) II Fascia funzionale.

------------------------------------------------------------------

         Qualifiche                        Titolo di studio

------------------------------------------------------------------

- Addetto ai servizi forestali

- Addetto ai servizi zootecnici

- Guardiano di bonifica

- Sorvegliante idraulico

- Custode

- Autista

- Rilegatore

- Lucidatore

- Autolavaggista                     Diploma di scuola media

                                     inferiore

------------------------------------------------------------------

 

6) I Fascia funzionale.

------------------------------------------------------------------

         Qualifiche                        Titolo di studio

------------------------------------------------------------------

- Addetto ai servizi di anticamera

- Operaio comune                        Diploma scuola d'obbligo

------------------------------------------------------------------

 

 

     Nota I: I titoli specifici richiesti per l'ammissione ai concorsi sono determinati nel regolamento di cui all'art. 42.

     Per scuola d'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

 

     Nota II: Le seguenti qualifiche si considerano equivalenti per mansioni:

     a) esperto in materie amministrative;

     esperto in materie giuridiche;

     esperto in finanza e contabilità pubblica;

     b) esperto in materia di programmazione;

     esperto in organizzazione e metodo;

     esperto in sistemi informativi;

     esperto statistico;

     c) esperto in urbanistica;

     esperto in ingegneria civile;

     esperto in ingegneria mineraria;

     esperto in ingegneria idraulica;

     esperto in trasporti;

     d) esperto in scienze agrarie e forestali;

     esperto geologo;

     e) esperto in materie sociologiche;

     esperto in materie di istruzione;

     f) segretario;

     ragioniere;

     g) perito chimico;

     perito minerario;

     perito industriale;

     h) archivista;

     assistente segretario;

     i) stenodattilografo;

     dattilografo.

 

 

 

TABELLA B

                            DOTAZIONE ORGANICA

------------------------------------------------------------------

Fasce funzionali      VI      V      IV      III      II      I

------------------------------------------------------------------

N. Posti             438     614     430     350      232    264

------------------------------------------------------------------

 

TABELLA C [40]

 

              TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

                         DEL RUOLO UNICO REGIONALE

------------------------------------------------------------------

                            Classi di stipendio

------------------------------------------------------------------

                    1ª     2ª     3ª     4ª     5ª     6ª     7ª

                 anni 0    2      4      8      12     16     20

Fascia funzionale                       Parametri

I                   76     81     86     94     103    112   122

II                  88     93     98    108     118    129   141

III                 99    105    111    122     133    145   158

IV                 110    117    124    136     148    161   175

V                  130    139    148    166     185    203   221

VI                 152    163    175    197     220    243   266

------------------------------------------------------------------

 

Note:

     a) il valore del punto parametrico resta pari a lire 4.551;

     b) la prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente;

     c) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6;

     d) gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.

 

 

TABELLA D

 

     Inquadramento nelle fasce funzionali del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e dell'Azienda foreste demaniali, della regione Sarda, nonché del personale dei ruoli transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, all'ISES - ISSCAL e alla «Gioventù Italiana», - e degli avventizi.

 

VI Fascia funzionale.

     - Personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo, tecnico e ad esaurimento dell'Amministrazione centrale e personale della carriera direttiva dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali.

     - Personale della carriera direttiva del ruolo transitorio ad esaurimento, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL.

     - Personale dei ruoli transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, delle carriere dirigenziale e direttiva amministrativa e tecnica.

 

V Fascia funzionale.

     - Personale della carriera di concetto dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della regione Sarda.

     - Personale della carriera di concetto dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativi e tecnici, già appartenente all'ISES-ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato è all'Ente «Gioventù Italiana».

     - Avventizi di 2.a categoria.

 

IV Fascia funzionale.

     - Capi operai, salariati permanenti di Ia categoria delle piante organiche dei salariati permanenti dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda foreste demaniali della regione Sarda.

     - Salariati permanenti di Ia categoria (operai specializzati) della pianta organica transitoria ad esaurimento del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

 

Con qualifiche funzionali ad esaurimento.

     - Personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale e personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della regione Sarda.

     - Personale della carriera esecutiva dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativo e tecnico, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato ed all'Ente «Gioventù Italiana».

     - Avventizi di 3.a categoria.

 

III Fascia funzionale.

     - Salariati permanenti di 2.a categoria delle piante organiche rispettivamente riferite all'Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

     - Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici con patenti di guida D o D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli, dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonché dell'Azienda foreste demaniali.

     - Personale della carriera ausiliaria «Guardia di sanità» del ruolo tecnico ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

 

Con le qualifiche funzionali ad esaurimento.

     - Salariati permanenti di 2.a e 3.a categoria delle piante organiche dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonché dell'Azienda foreste demaniali.

     - Salariati permanenti di 3.a categoria - operai qualificati della pianta organica transitoria ad esaurimento, già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

 

II Fascia funzionale.

     - Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

     - Personale della carriera ausiliaria - sorveglianti idraulici - dei ruoli tecnici transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazione dello Stato.

 

Con le qualifiche funzionali ad esaurimento.

     - Salariati permanenti di 4.a categoria delle piante organiche rispettivamente riferite all'Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

     - Salariati: permanenti di 4.a categoria - operaio comune - della pianta organica transitoria del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

     - Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste.

     - Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

     - Avventizi di 4.a categoria.

 

 

TABELLA E

             ELENCO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

                    DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ART. 84

------------------------------------------------------------------

Ex carriera esecutiva:

     - Telefonista

     - Coadiutore

     - Addetto d'archivio

     - Dattilografo

     - Stenodattilografo                     IV Fascia funzionale

 

Ex salariati permanenti di 1.a categoria:

     - Cameriere

     - Addetto servizi zootecnici

 

     Ex salariati permanenti di 2.a categoria:

     - Custode                               III Fascia funzionale

 

     Ex salariati permanenti di 3.a categoria:

     - Autolavaggista

 

     Ex carriera ausiliaria:

     - Addetto ai servizi di anticamera       II Fascia funzionale

 

     Ex salariati permanenti di 4.a categoria:

     - Operaio comune

------------------------------------------------------------------

 

TABELLA F

 

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

               GIA' APPARTENENTE AGLI ENTI EDILIZI SOPPRESSI

                         ISES ED ISSCAL (ART. 93)

 

RUOLO TECNICO AMMINISTRATIVO Dl SERVIZIO SOCIALE

 

A) Carriera direttiva.

     - Capo Ripartizione                                        -

     - Capo Ufficio                                             1

     - Capo Sezione                                             2

     - Consigliere di 1.a classe                                1

     - Consigliere di 2.a classe                                -

     - Consigliere di 3.a classe                                -

                                                Totale          4

 

     b) Camera di concetto.                   - Segretario capo

     Assistenti sociali                                         -

     - Segretario principale                                    2

     - Primo Segretario                                         9

     - Segretario di 1.a classe                                 5

     - Segretario di 2.a classe                                 4

     - Segretario di 3.a classe                                 -

                                                Totale         20

 

     c) Carriera esecutiva.

     - Archivista capo                                          -

     - Archivista                                               1

     - Primo applicato                                          1

     - Applicato di 1.a classe                                  1

     - Applicato di 2.a classe                                  -

     - Applicato di 3.a classe                                  1

                                                Totale          4

 

     RUOLO TECNICO                           - Segretario capo

     Carriera di concetto.                                      -

     Geometri

     - Segretario principale                                    -

     - Primo Segretario                                         1

     - Segretario di 1.a classe                                 -

     - Segretario di 2.a classe                                 -

     - Segretario di 3.a classe                                 -

                                                Totale          1

 

TABELLA G

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

       GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (ART. 93)

 

RUOLO DIRIGENZIALE

Carriera dirigenziale.

                                Livello di

                                 funzione

C          Dirigente generale                                 -

D          Dirigente superiore                                -

E          Primo dirigente                                    7

                                                     Totale   7

Carriera direttiva.

Parametro

530

487

455

426

387        Direttore aggiunto di divisione ed equiparate      3

307        Direttore di sezione ed equiparate                 5

257

190        Consigliere amministrativo                         2

                                                    Totale   10

Carriera di concetto.

Parametro

370        Segretario capo ed equiparate                      -

297

255        Segretario principale ed equiparate                7

178

160        Segretario ed equiparate                           3

                                                    Totale   10

Carriera esecutiva.

Parametro

245        Coadiutore superiore ed equiparate                 4

213

183        Coadiutore principale ed equiparate               24

163

133

120        Coadiutore ed equiparate                           6

                                                    Totale   34

Carriera ausiliaria

Parametro

165

143        Commesso capo                                     13

115

100        Commesso ed equiparate                             6

                                                    Totale   19

 

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva.

a) Ingegneri

Parametro

530

487

455

426

387      Ingegnere ed urbanista capo aggiunto ed equiparate   2

307      Ingegnere superiore                                  9

257

218      Ingegnere                                            -

                                                    Totale   11

b) Medici

Parametro

530

487

455

426

387      Medico superiore di 1.a classe                       -

307      Medico superiore                                     1

257

218      Medico                                               -

                                                     Totale   1

c) Veterinari

Parametro

530

487

455

426

387      Veterinario superiore di 1.a classe                   1

307      Veterinario superiore                                 -

257

218      Veterinario                                           -

                                                      Totale   1

 

Carriera di concetto.

Parametro

370      Geometra capo ed equiparate                           5

302

260      Geometra principale ed equiparate                    29

277

188

160      Geometra ed equiparate                               24

                                                     Totale   58

Carriera esecutiva.

Parametro

245      Assistente superiore ed equiparate                    4

218

188      Assistente principale ed equiparate                  12

168

143

128      Assistente ed equiparate                              -

                                                     Totale   16

Carriera ausiliaria.

a) Sorveglianti idraulici

Parametro

190

165      Sorvegliante idraulico capo                           8

168

143

127      Sorvegliante idraulico                                9

                                                     Totale   17

b) Guardie di sanità

Parametro

235

188      Capo guardia di sanità                                7

163

143

133      Guardia di sanità                                     2

                                                      Totale   9

 

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

Parametro

210      Capo operaio                                          -

190

165      Operaio specializzato                                 2

173

129      Operaio qualificato.                                  6

153

133      Operaio comune ed equiparata                         16

                                                     Totale   24

CONTINGENTE DI PERSONALE NON Dl RUOLO

Parametro

100      Avventizio di 4.a categoria                           2

129      Operaio qualificato                                   1

                                                      Totale   3

 

TABELLA H

 

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

                    GIA' APPARTENENTE AL SOPPRESSO ENTE

                      «GIOVENTU' ITALIANA» (ART. 93)

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto.

Ragionieri

ex coeff. 402         Ragioniere principale                    -

ex coeff. 325         Primo ragioniere                         1

ex coeff. 271         Ragioniere                               -

ex coeff. 229         Ragioniere aggiunto                      -

ex coeff. 202         Vice ragioniere                          -

                                                      Totale   1

Carriera esecutiva.

ex coeff. 271         Archivista capo                          5

ex coeff. 229         Primo archivista                         -

ex coeff. 202         Archivista                               -

ex coeff. 180         Applicato                                -

ex coeff. 157         Alunno d'ordine                          -

                                                      Totale   5

 

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON Dl RUOLO

Avventizi di 4.a categoria                                     1

                                                      Totale   1

 

TABELLA I

 

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

                GIA' APPARTENENTE ALL'EX INAPLI (ART. 102)

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff. 670       Ispettore generale                         -

ex coeff. 500       Capo servizio                              1

ex coeff. 402       Capo sezione                               -

ex coeff. 325       Consigliere di 1.a classe                  -

ex coeff. 271       Consigliere di 2.a classe                  -

ex coeff. 229       Consigliere di 3.a classe                  -

                                                      Totale   1

Carriera di concetto.

a) Segretari

ex coeff. 500       Segretario capo                            -

ex coeff. 402       Segretario principale                      -

ex coeff. 325       Primo segretario                           1

ex coeff. 271       Segretario                                 -

ex coeff. 229       Segretario aggiunto                        -

ex coeff. 202       Vice segretario                            -

                                                      Totale   1

b) Ragionieri

ex coeff. 500       Ragioniere capo                            -

ex coeff. 402       Ragioniere principale                      1

ex coeff. 325       Primo ragioniere                           2

ex coeff. 271       Ragioniere                                 1

ex coeff. 229       Ragioniere aggiunto                        1

ex coeff. 202       Vice ragioniere                            -

                                                      Totale   5

Carriera esecutiva.

ex coeff. 325       Archivista superiore                       1

ex coeff. 271       Archivista capo                            1

ex coeff. 229       Primo archivista                          15

ex coeff. 202       Archivista                                 2

ex coeff. 180       Applicato                                  1

ex coeff. 157       Applicato aggiunto                         -

                                                     Totale   20

Carriera ausiliaria.

ex coeff. 173       Commesso                                   6

ex coeff. 159       Usciere capo                               2

ex coeff. 151       Usciere                                    -

ex coeff. 142       Inserviente                                -

                                                      Totale   8

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva.

ex coeff. 670       Ispettore generale tecnico                 -

ex coeff. 500       Capo servizio tecnico                      1

ex coeff. 402       Ingegnere capo                             -

ex coeff. 325       Ingegnere superiore                        -

ex coeff. 271       Ingegnere                                  -

                                                      Totale   1

 

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A - Direttori ed Insegnanti.

ex coeff. 500

ex coeff. 402

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229                                                  1

                                                      Totale   1

Gruppo B - Direttori ed Insegnanti.

ex coeff. 402

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229                                                 29

                                                     Totale   29

Gruppo C - Istruttore.

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229

ex coeff. 202

ex coeff. 180                                                 40

                                                     Totale   40

 

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Impiegati.

a) Concetto:

- Vice segretario                                              5

b) Esecutivi:

- Applicato aggiunto                                           5

c) Ausiliari:

- Inserviente                                                  5

                                                     Totale   15

Docenti.

a) Gruppo B:

- Insegnante                                                  43

- Istruttore                                                   4

                                                     Totale   47

b) Gruppo C:

- Istruttore                                                  26

                                                     Totale   26

 

TABELLA L

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

                 GIA' APPARTENENTE ALL'EX ENALC (ART. 102)

 

RUOLO DEGLI IMPIEGATI ALBERGHIERI

- Direttore                                                    1

- Vice direttore                                               1

- Primo segretario                                             2

- Segretario con mansioni di ricevimento e cassa               1

- Segretario didattico                                         1

- Economo                                                      1

- Prefetto di disciplina                                       1

- Impiegato d'ordine                                           1

                                                      Totale   9

 

PIANTA ORGANICA DEGLI INTERMEDI

- Istruttore tecnico di sala (Primo maître)                    2

- Primo portiere                                               1

- Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco                    1

                                                      Totale   4

 

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

a) Servizio di portineria:

- Portiere di notte                                            1

b) Servizio di sala:

- Demi chef                                                    2

c) Servizio bar:

- Istruttore tecnico di bar e primo barman                     1

d) Servizio di cucina e dispensa:

- Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita      2

- Primo dispensiere                                            1

- Secondo dispensiere                                          1

e) Servizio ai piani:

- Governante unica                                             1

- Facchino ai piani                                            3

- Cameriera ai piani                                           3

f) Servizio di guardaroba:

- Capo guardaroba - unica consegnataria                        1

- Guardarobiera                                                1

- Donna di guardaroba                                          2

- Stiratrice                                                    2

g) Operai ausiliari:

- Operai specializzati                                         2

- Operai qualificati - autista                                 1

- Operai comuni                                                2

                                                     Totale   26

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto.

ex coeff. 500     Segretario capo                              -

ex coeff. 402     Segretario principale                        1

ex coeff. 325     Primo segretario                             1

ex coeff. 271     Segretario                                   1

ex coeff. 228     Segretario aggiunto                          5

ex coeff. 202     Vice segretario                              2

                                                     Totale   10

Carriera esecutiva.

ex coeff. 325     Archivista superiore                         -

ex coeff. 271     Archivista capo                              -

ex coeff. 229     Primo archivista                             -

ex coeff. 202     Archivista                                   3

ex coeff. 180     Applicato                                    1

ex coeff. 157     Applicato aggiunto                           2

                                                      Totale   6

Carriera ausiliaria.

ex coeff. 173     Commesso                                     2

ex coeff. 159     Usciere capo                                 4

ex coeff. 151     Usciere                                      1

ex coeff. 142     Inserviente                                  -

                                                      Totale   7

ex coeff. 173     Agente tecnico capo                          1

ex coeff. 159     Agente tecnico                               -

                                                      Totale   1

 

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A): Direttore ed Insegnante

ex coeff. 500

ex coeff. 402

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229                                                  4

                                                      Totale   4

Gruppo B: Direttore ed Insegnante

ex coeff. 402

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229                                                 14

                                                     Totale   14

Gruppo C: Istruttore.

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229

ex coeff. 202

ex coeff. 180                                                  5

                                                      Totale   5

 

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON Dl RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

N. 12

Mansioni salariali

- Aiuto portiere                                               1

- Lavapiatti                                                   1

- Officiere                                                    1

- Facchino ai piani                                            1

- Lavandaia                                                    1

- Operai specializzati                                         2

                                                      Totale   7

Mansioni docenti.

- Insegnante A                                                 1

- Insegnante od Istruttore B                                   3

- Istruttore C                                                 1

                                                      Totale   5

 

TABELLA M

               RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE

                GIA' APPARTENENTE ALL'EX INIASA (ART. 102)

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva.

ex coeff. 670           Ispettore generale                     -

ex coeff. 500           Capo servizio                          -

ex coeff. 402           Capo sezione                           1

ex coeff. 325           Consigliere 1.a classe                 -

ex coeff. 271           Consigliere 2.a classe                 -

ex coeff. 229           Consigliere 3.a classe                 -

                                                      Totale   1

 

Carriera di concetto.

ex coeff. 500           Segretario capo                        -

ex coeff. 402           Segretario principale                  -

ex coeff. 325           Primo segretario                       -

ex coeff. 271           Segretario                             1

ex coeff. 229           Segretario aggiunto                    -

ex coeff. 202           Vice segretario                        2

                                                      Totale   3

 

Carriera ausiliaria.

ex coeff. 173           Commesso                               -

ex coeff. 159           Usciere capo                           3

ex coeff. 151           Usciere                                1

ex coeff. 142           Inserviente                            -

                                                      Totale   4

 

PERSONALE DOCENTE

Gruppo B - Direttore, Insegnante ed istruttore.

ex coeff. 402

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229                                                 10

                                                     Totale   10

 

Gruppo C - Istruttore.

ex coeff. 325

ex coeff. 271

ex coeff. 229

ex coeff. 202

ex coeff. 180                                                  3

                                                      Totale   3

 

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

 

Impiegati.

a) Concetto:

- Vice segretario                                              5

b) Esecutivi:

- Applicato aggiunto                                           4

                                                      Totale   9

 

Docenti.

- Insegnanti ed Istruttori B                                   4

- Istruttori C                                                 3

                                                      Totale   7

 

 

TABELLA N

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE DEL RUOLO SPECIALE

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

V Fascia funzionale.

Esperto in amministrazione di azienda

Esperto in materia di formazione professionale

Esperto in materie giuridiche

Esperto in materia di programmazione

Esperto in sistemi informativi

Insegnante laureato in economia e commercio

Insegnante laureato in scienze economiche e bancarie

Insegnante laureato in ingegneria meccanica

Insegnante laureato in architettura

Insegnante laureato in lettere

Insegnante laureato in scienze statistiche

Insegnante laureato in ingegneria

Insegnante laureato in materie tecnico biologiche

 

IV Fascia funzionale.

Segretario

Ragioniere

Insegnante con diploma di scuola media superiore e specializzazione in

materia di insegnamento nei corsi di addestramento o di qualificazione

professionale

Primo Segretario - Segretario didattico - Segretario con mansioni

ricevimento e cassa - Segretario al controllo - Segretario unico -

Segretario di amministrazione Prefetto di disciplina- Impiegato d'ordine.

Economo

Istruttore tecnico di sala (1° Maitre). Istruttore tecnico di cucina e Capo

cuoco - Istruttore tecnico di bar e 1° Barman - Aiuto istruttore tecnico di

cucina e Cuoco capo partita - Primo portiere - Sotto capo cuoco Demi chef

con funzione docente - Portiere di notte Governante unica - Capo

ricevimento - Capo guardaroba unica consegnataria - 2° e 3° Maitre.

 

III Fascia funzionale.

Archivista

Dattilografo

Operaio specializzato

Autista - Centralinista

Primo dispensiere - Demi chef - Guardarobiera Barman - Aiuto portiere - 2°

portiere - Chef de rang - Chef d'étage - Aiuto cuoco - Cuoco di famiglia -

Cassiere bar - Cassiere ristorante.

 

II Fascia funzionale.

Inserviente

Operaio qualificato

Donna di guardaroba - 2° Dispensiere - Stiratrice e rammendatrice -

Commissioniere - Guardia di notte - Lavandaia - Facchino ai piani -

Cameriera - Cameriera ai piani - Lavapiatti - Officiere Uomo di fatica -

Comis di sala - Comis di bar - Comis di cucina.

 

I Fascia funzionale.

Operaio comune

Facchino al personale - Facchino di cucina - Aiuto cameriera - Aiuto

facchino - Donna al personale - Aiuto donna di guardaroba.

 

 

TABELLA O

                   DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE

               DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

------------------------------------------------------------------

Fasce funzionali        V       IV       III       II       I

------------------------------------------------------------------

N. Posti                18      230       40       40       16

------------------------------------------------------------------

 

TABELLA P

                 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RUOLO SPECIALE

               DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

------------------------------------------------------------------

                            Classi di stipendio

                       1.a     2.a     3.a     4.a     5.a     6.a

                    anni 0      3       6      10      15      20

Fascia funzionale                       Parametri

I                     100      108      117    125     134     142

II                    111      121      130    140     150     160

III                   125      135      146    157     168     179

IV                    138      151      164    178     191     204

V                     153      168      183    198     213     228

------------------------------------------------------------------

 

 

a) Il valore del punto parametrico è uguale a lire 2860.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna

fascia funzionale.

La seconda e la terza classe si conseguono dopo tre anni di permanenza

nella precedente.

La quarta classe si consegue dopo quattro anni di permanenza nella terza,

mentre la quinta e la sesta si conseguono dopo cinque anni di permanenza

nella precedente.

c) Le mensilità da corrispondersi nell'anno sono in numero di 14; spetta

altresì l'indennità di contingenza secondo quanto previsto dall'art. 106.

d) Gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco

rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della

determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art.

121.

 

 

TABELLA Q

INQUADRAMENTO NELLE FASCE FUNZIONALI DEL PERSONALE GIA' NEI

RUOLI TRANSITORI

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

V Fascia funzionale

Personale della carriera direttiva amministrativa e tecnica.

Personale docente e Direttore di gruppo A.

 

IV Fascia funzionale.

Personale amministrativo della carriera di concetto

Personale docente di gruppo B

Istruttore di gruppo B e C

Direttore di centro di gruppo B. Direttore e Vice Direttore d'albergo

Primo Segretario - Segretario didattico - Segretario con mansioni

ricevimento e cassa - Segretario al controllo - Segretario unico -

Segretario di amministrazione - Prefetto di disciplina - Impiegato d'ordine

Economo

Istruttore tecnico di sala (1° Maitre) - Istruttore tecnico di cucina e

Capo cuoco - Istruttore tecnico di bar e 1° Barman - Aiuto istruttore

tecnico di cucina e Cuoco capo partita - Primo portiere - Sotto capo cuoco

- Demi chef con funzione docente - Portiere di notte - Governante unica -

Capo ricevimento - Capo guardarobiera unica consegnataria - 2° e 3° Maitre.

 

Fascia funzionale.

Personale amministrativo della carriera esecutiva

Operai specializzati

Autisti - Agente tecnico capo - Centralinista

Primo dispensiere - Demi chef - Guardarobiera - Barman - Aiuto portiere -

2° portiere - Chef d'étage - Chef de rang - Aiuto cuoco - Cuoco di famiglia

- Cassiere bar - Cassiere ristorante.

 

II Fascia funzionale.

Personale amministrativo della carriera ausiliaria

Operai qualificati

Donna di guardaroba - 2° dispensiere - Stiratrice e rammendatrice -

Commissioniere - Guardia di notte - Lavandaia - Facchino ai piani -

Cameriera - Cameriera ai piani - Lavapiatti - Officiere - Uomo di fatica -

Comis di sala - Comis di bar - Comis di cucina.

 

I Fascia funzionale.

Operai comuni

Facchino al personale - Facchino di cucina - Aiuto Cameriera - Aiuto

facchino - Donna al personale - Aiuto donna di guardaroba.

 

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[2] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[4] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 26 agosto 1988, n. 32.

[5] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[6] Articoli abrogati dall'art. 29 della L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 1984, n. 33.

[9] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[10] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[11] Le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate dall'art. 5, 2° comma, della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

[12] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[13] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[14] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[16] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[17] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[18] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[19] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[20] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[21] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[22] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80, e dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[23] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80, e dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80, e dall’art. 20 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[25] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[26] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[27] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[28] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[29] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[30] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[31] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[32] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[33] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dal termine di cui allo stesso art. 80.

[34] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 1981, n. 39.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 novembre 1981, n. 39.

[36] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 dicembre 1979, n. 62.

[37] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 dicembre 1979, n. 62.

[38] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 novembre 1981, n. 39.

[39] Tabella così integrata dall'art. 17 della L.R. L.R. 25 gennaio 1980, n. 2.

[40] Tabella così sostituita dalla L.R. 28 novembre 1981, n. 39.