§ 1.3.73 - L.R. 28 novembre 1981, n. 39.
Nuovo trattamento economico del personale regionale, in attuazione degli artt. 26 e 122 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:28/11/1981
Numero:39


Sommario
Art. 1.      In attuazione degli artt. 26 e 122 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal 1° luglio 1979, al personale dell'Amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale in misura pari al 14% dello stipendio in godimento, [...]
Art. 3.      La tab. C e le relative note di cui all'art. 73, comma primo della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, sono sostituite dall'allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente [...]
Art. 4.      In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 3, con decorrenza dal 1° luglio 1979 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale [...]
Art. 5.      L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1979 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella [...]
Art. 6.      L'assegno personale previsto dall'art. 2 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuata ai sensi del l'art. 4.
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai dipendenti regionali appartenenti al ruolo speciale del personale della formazione professionale, a quelli appartenenti al [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Le percentuali indicate dalla L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni per la determinazione delle indennità previste per i coordinatori generali, di servizio, di settore e dei [...]
Art. 11.      La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1979, sulla [...]
Art. 12.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 400.000.000 nell'anno 1981.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti strumentali della [...]
Art. 15.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 7.430.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1980, in lire 5.295.000.000 per l'anno 1981 e in [...]


§ 1.3.73 - L.R. 28 novembre 1981, n. 39.

Nuovo trattamento economico del personale regionale, in attuazione degli artt. 26 e 122 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

 

Art. 1.

     In attuazione degli artt. 26 e 122 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della legge medesima, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1° luglio 1979.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale

dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1979, al personale dell'Amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale in misura pari al 14% dello stipendio in godimento, comprensivo degli aumenti periodici biennali e con esclusione dell'indennità di contingenza, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità. L'assegno medesimo è rideterminato in corrispondenza con le variazioni che, sullo stipendio e relativi aumenti periodici, siano intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     La tab. C e le relative note di cui all'art. 73, comma primo della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, sono sostituite dall'allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

 

     Art. 4.

     In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 3, con decorrenza dal 1° luglio 1979 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione

     a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;

     b) assegno personale previsto dall'art. 2.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

     Qualora in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'art. 2, successivamente al 1° luglio 1979 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lett. a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

 

     Art. 5.

     L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1979 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 4.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1979, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

     Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'art. 4 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 4, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe, aumentato di due.

 

     Art. 6.

     L'assegno personale previsto dall'art. 2 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuata ai sensi del l'art. 4.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai dipendenti regionali appartenenti al ruolo speciale del personale della formazione professionale, a quelli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali e al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda nonché al personale appartenente ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia, allorquando, con legge regionale, sia stato disposto il relativo inquadramento nel ruolo unico.

     Nelle more, l'assegno di cui all'art. 2 è provvisoriamente corrisposto al personale predetto, con riferimento allo stipendio e relativi aumenti periodici biennali in godimento nel ruolo di appartenenza, salvo conguaglio.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

     Ai fini della determinazione, della misura del compenso per il lavoro straordinario, la disposizione prevista nel precedente comma e le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3, hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

     Sino a quando non si sarà provveduto all'istituzione dei servizi e dei settori ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei confronti dei funzionari cui siano state conferite le corrispondenti funzioni ai sensi della normativa vigente anteriormente alla predetta legge regionale, nonché dei capi degli uffici periferici regionali con circoscrizione regionale.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 126 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

     Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

 

     Art. 10.

     Le percentuali indicate dalla L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni per la determinazione delle indennità previste per i coordinatori generali, di servizio, di settore e dei Centri di formazione professionale dell'Amministrazione regionale sono aumentate in cinque punti.

 

     Art. 11.

     La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1979, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

     Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1° gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1° gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all'art. 85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

     I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1° luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art. 3 della presente legge; secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l'individuazione del trattamento economico e dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

     Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 400.000.000 nell'anno 1981.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [3].

     La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

 

     Art. 14.

     In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti strumentali della Regione.

     A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 15.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 7.430.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1980, in lire 5.295.000.000 per l'anno 1981 e in lire 5.540.000.000 per l'anno 1982 e quelli successivi.

     (Omissis).

 

 

Tabelle - (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 75 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

[2] Modifica ed integra l'ultimo comma dell'art. 49 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

[3] Modifica l'art. 74 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.