§ 5.2.174 – L.R. 21 aprile 2005, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/04/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere finanziario.
Art. 2.  Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975.
Art. 3.  Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati.
Art. 4.  Razionalizzazione e controllo della spesa.
Art. 5.  Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia.
Art. 6.  Disposizioni nel settore agricolo.
Art. 7.  Interventi di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica e interventi di sviluppo rurale.
Art. 8.  Interventi nel settore dei trasporti.
Art. 9.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 10.  Interventi integrati per il lavoro.
Art. 11.  Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione.
Art. 12.  Disposizioni nel settore dell’istruzione, cultura, spettacolo e sport.
Art. 13.  Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale.
Art. 14.  Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale.
Art. 15.  Disposizioni sugli organici e le assunzioni.
Art. 16.  Risorse per l’organizzazione.
Art. 17.  Trasferimenti alle province in materia di lavoro.
Art. 18.  Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
Art. 19.  Esodo incentivato.
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie.
Art. 21.  Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.
Art. 22.  Altre disposizioni in materia di personale.
Art. 23.  Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT).
Art. 24.  Conferimento delle risorse umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 25.  Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 26.  Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT).
Art. 27.  Personale dell’ESIT.
Art. 28.  Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
Art. 29.  Riordino dell’ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura.
Art. 30.  Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS.
Art. 31.  Riforma degli enti in agricoltura.
Art. 32.  Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995.
Art. 33.  Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998.
Art. 34.  Scioglimento del CIFDA.
Art. 35.  Istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna).
Art. 36.  Copertura finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 37.  Disposizioni a favore degli enti locali.
Art. 38.  Riordino delle comunità montane.
Art. 39.  Riordino del patrimonio immobiliare regionale.
Art. 40.  Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile.
Art. 41.  Disposizioni varie.
Art. 42.  Copertura finanziaria.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 5.2.174 – L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).

(B.U. 22 aprile 2005, n. 13 – S.O. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario e programmatico

 

Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario.

     1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell’anno 2005, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 568.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.032).

     2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l’emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

     3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent’anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l’economicità dell’operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la cassa depositi e prestiti.

     4. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2006; il relativo onere è valutato in euro 32.848.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e S03.051).

     5. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000 (UPB E03.032) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e del saldo finanziario dell’anno 2004 - calcolato come differenza tra l’ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato dell’applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste) stimato in euro 750.000.000 - mediante ricorso all’indebitamento con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 (UPB E03.032); i relativi oneri sono valutati in euro 162.500.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

     6. Il ricorso all’indebitamento di cui al comma 5 è ridotto in relazione all’acquisizione di maggiori entrate, nell’anno 2005, derivanti da operazioni di privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.

     7. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

     a) Fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)

2005

euro

6.600.000

2006

euro

10.000.000

2007

euro

10.000.000

     b) Fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)

2005

euro

1.750.000

     8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini della lettera b bis) del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell’allegata tabella C.

     9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a’ termini della lettera b ter) del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate nella misura indicata nell’allegata tabella D.

     10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2005 - 2007, nella misura indicata nell’allegata tabella E.

     11. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, ai sensi del comma 39 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)), gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 24 del succitato articolo 1, al netto delle spese d’investimento che nel triennio 2001-2003 risultavano gestite fuori bilancio a’ termini dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa), nonché al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi.

     12. La limitazione disposta dal comma 116 dell’articolo 1 della Legge n. 311 del 2004 non si applica alle assunzioni di personale, a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione a progetto, il cui onere è finanziato con risorse regionali a destinazione vincolata.

 

     Art. 2. Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contabilità speciale di cui ai titoli I e II della Legge 24 giugno 1974, n. 268 (Rifinanziamento, integrazione e modifica della Legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell’assetto agropastorale in Sardegna), è soppressa.

     2. Le disponibilità finanziarie rivenienti da tale chiusura sono destinate:

     a) per complessivi euro 166.518.548 al programma d’intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 dello Statuto speciale) e in particolare per euro:

     1) 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 - incentivi al settore industriale, legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attività industriali);

     2) 70.570 al titolo di spesa 12.3.02, lettera b) - imprenditoria giovanile nel settore turistico;

     3) 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) - interventi nel settore ittico;

     4) 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 - interventi per la continuità territoriale;

     5) 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 - problema energetico regionale;

     6) 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 - fondo di riserva;

     b) alle entrate della Regione (UPB E03.008) le disponibilità residue, valutate in euro 64.496.000, delle quali una quota pari ad euro 15.501.000 è iscritta in un apposito capitolo dell’UPB S03.079 per essere destinata alle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974.

     3. È disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975, a tutto il 31 dicembre 1999; le relative disponibilità, valutate in euro 25.000.000, sono riversate alle entrate della Regione (UPB E01.026).

     4. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal fondo di riserva di cui al titolo di spesa 12.6.00, secondo le procedure previste dall’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni, e, per quelli discendenti dal comma 3, mediante attingimento dai fondi di cui al medesimo articolo 31.

     5. In caso di carenza di disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 12.6.00 per l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4, si provvede ad impinguare lo stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui all’UPB S03.015.

 

     Art. 3. Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati.

     1. È disposta, nell’anno 2005, la soppressione dei seguenti fondi, le cui relative disponibilità sono riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031):

     a) fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della Legge 1° febbraio 1965, n. 60 (Costituzione di fondi di rotazione presso l’ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie);

     b) fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna, ai sensi della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone industriali); sono abrogati gli articoli da 1 a 5, 12 e 13 della succitata legge regionale n. 47 del 1968.

     2. È disposta la soppressione del fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna), le cui disponibilità, al netto delle competenze dovute a Banca CIS, sono iscritte, previo accertamento in conto entrate, con provvedimento dell’Assessore competente in materia di bilancio, in conto dell’UPB S09.046 per essere destinate alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e INTEX Spa e loro collegate, per il quale intervento è, altresì, autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 6.500.000. (UPB S09.046).

     3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui ai sottoelencati fondi:

     a) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o Banca CIS;

     b) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o SFIRS;

     c) legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia c/o il CIS;

     d) legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, Provvidenze a favore delle imprese di navigazione c/o il CIS;

devono essere semestralmente riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell’eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, secondo le procedure previste nello stesso articolo.

     4. È disposto, nell’anno 2005, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):

     a) euro 15.000.000 dal fondo relativo all’articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1953 (Fondo di garanzia), costituito presso la Banca CIS;

     b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;

     c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

     e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all’articolo 32 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero)), costituito presso la SFIRS.

     5. È disposto, con atto amministrativo del direttore di servizio competente in materia di credito, il riversamento alle entrate del bilancio regionale delle eccedenze di disponibilità sussistenti sui fondi di garanzia istituiti ai sensi delle vigenti leggi di settore, presso gli istituti convenzionati (UPB E03.031).

 

     Art. 4. Razionalizzazione e controllo della spesa.

     1. Ai sensi dell’articolo 11 del reg. CEE n. 1260 del 21 giugno 1999, l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie, società compartecipate regionali e società facenti parte del settore pubblico allargato del territorio regionale, predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi del Nucleo conti pubblici territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le eventuali risorse statali attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)) e della deliberazione CIPE n. 134 del 2003 sono utilizzate per incentivare l’attività e il personale del Nucleo conti pubblici territoriali; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Nella legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) nell’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all’Assessore regionale competente in materia di bilancio.”;

     b) nel comma 3 dell’articolo 4 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”;

     c) nel comma 6 dell’articolo 4 l’espressione da “e, per i bilanci” sino a “bilancio regionale” è sostituita dalla seguente:

“I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.”.

     3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2003, la contabilità di tipo economico-patrimoniale in via sperimentale a partire dall’anno 2007 e in via definitiva dall’anno 2008; le relative modalità di applicazione sono stabilite in un apposito disegno di legge che è presentato al Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

 

Capo II

Disposizioni in materia di opere pubbliche e attività produttive

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia.

     1. L’ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7, ed è posto in liquidazione. Per la gestione liquidatoria trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste nell’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; ulteriori modalità e criteri sono stabiliti con direttive della Giunta regionale.

     2. Il Commissario liquidatore dell’ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all’avvio della gestione di ESAF Spa, disposta dall’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1999. Le operazioni di liquidazione non possono protrarsi oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di liquidazione. [1]

     3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria di cui ai commi 1 e 2 è disposto lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 5.000.000 per l’anno 2007 (UPB S08.014).

     4. All’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale), sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) nel comma 1 le parole “lire 200.000.000” sono sostituite da “euro 200.000”;

     b) nel comma 2 le parole “lire 500.000.000” sono sostituite da “euro 1.000.000”.

     5. Le tariffe idriche dell’acqua grezza ad usi multipli sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

     6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (UPB S08.045).

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 2005, all’Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di:

     a) euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);

     b) euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture del sistema appartenenti al demanio regionale (UPB S08.055).

     8. I soggetti che si trovano in posizione debitoria verso l’Ente autonomo del Flumendosa, per forniture idriche erogate dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2004, possono chiedere, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione settennale delle somme dovute al suddetto ente. Per accedere alla rateizzazione i soggetti devono versare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un acconto del dieci per cento dell’intera somma dovuta.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a coprire quota parte dei ratei, relativamente alle forniture idriche effettuate negli anni ricompresi nel suindicato periodo, caratterizzati da condizioni climatiche di grave e persistente siccità e quindi da rilevanti costi unitari di produzione.

     10. I criteri e le modalità dell’intervento, nonché il piano finanziario dell’eventuale ripartizione tra soggetto debitore e Amministrazione regionale delle quote dei ratei annui sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     11. Per le finalità di cui ai commi 8, 9 e 10 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2011 (UPB S08.014).

     12. Al fine di consentire l’avvio della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le quote di finanziamento impegnate a favore del medesimo consorzio, considerando utili per il diritto alla erogazione delle diverse rate, oltre alle somme spese, le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’Ente autonomo del Flumendosa.

     13. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per l’anno 2005 (UPB S08.073).

     14. Per la progettazione delle opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese quelle relative alla viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 nell’anno 2005 e di euro 3.000.000 nell’anno 2006 (UPB S08.081).

     15. Per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del novembre 1999, il Comune di Castelsardo è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme erogate dall’Amministrazione regionale a titolo di anticipazione.

     16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito dell’impossidenza di altri alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, richiesto ai fini della concessione di agevolazioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni, è esteso all’intero territorio della Sardegna ed ai tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali sia stato accertato uno spopolamento negli ultimi dieci anni superiore al 10 per cento, il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento per gli interventi di recupero, comprese le spese per l’acquisto dell’immobile, nelle zone classificate A dagli strumenti urbanistici. La Giunta regionale aggiorna il programma di intervento previsto dalla citata legge regionale, assicurando la priorità degli interventi a soggetti e nuclei familiari appartenenti a fasce sociali deboli. La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     17. Il comma 9 dell’articolo 16 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) è soppresso.

     18. Per le spese connesse alle attività di monitoraggio nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, nonché per le spese di tenuta e manutenzione dell’anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale, è autorizzato, anche per l’attivazione di apposita convenzione con l’Osservatorio economico di cui al comma 7 dell’articolo 41, lo stanziamento di euro 125.000 nell’anno 2005; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S08.045).

     19. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039).

     20. Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all’articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzata nell’anno 2005 l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S08.055).

     21. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, è autorizzato, nell’anno 2005, l’ulteriore stanziamento di euro 3.500.000 (UPB S08.073).

     22. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.073).

     23. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“b) 15 per cento dell’importo della delega o della concessione all’atto dell’affidamento dei lavori;”.

     24. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 650.000 a favore della diocesi di Ozieri per i lavori di recupero e di restauro della struttura e del patrimonio artistico e storico della cattedrale di Ozieri (UPB S08.073).

 

     Art. 6. Disposizioni nel settore agricolo.

     1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), le parole “nella misura del 100 per cento” sono sostituite con “fino al 100 per cento”.

     2. È disposto il non recupero delle anticipazioni erogate agli enti pubblici economici fusi nel Consorzio di bonifica dell’Oristanese, per l’acquisto e l’installazione di strumenti aziendali per la misura del consumo idrico, a condizione che le opere siano completate e collaudate entro il 31 dicembre 2005.

     3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 6.000.000 a favore dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per la concessione di contributi straordinari a favore delle imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per il miglioramento della qualità del latte nelle zone diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento comunitario n. 1257 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06-035); i contributi di cui al presente comma sono concessi in ottemperanza del Reg. CE 1860/2004 concernente gli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

     4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande concernenti le misure del Piano di sviluppo rurale, delle domande di aiuto de minimis e delle domande per i carburanti agevolati, è autorizzata la stipulazione di convenzioni con i Centri di assistenza agricola (CAA) operanti in Sardegna; la relativa spesa è valutata in annui euro 400.000 (UPB S06.011).

     5. I termini di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18, già prorogati dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 3 del 2003, sono riaperti per la durata di un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 21 non trovano applicazione per i progetti finanziati con i fondi della programmazione negoziata nazionale che possono essere finanziati al cento per cento.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e delle norme regionali di settore, per la realizzazione di programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari. L’aiuto è erogato ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (”de minimis"). Le modalità di erogazione degli aiuti sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.04.015 - cap. SC06.1152) [2].

     8. Al fine di assolvere l’obbligo previsto dal decreto interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione e l’aggiornamento dello schedario viticolo e dell’inventario del potenziale produttivo viticolo, previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato l’Organizzazione comune di mercato vitivinicolo, è disposta in caso di ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, successiva al termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato decreto ministeriale, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni. Se le superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ettaro di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 2 del reg. CE n. 1493 del 1999 sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100 per ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione. L’importo delle sanzioni è rapportato alla superficie vitata ed è arrotondato all’euro superiore (UPB E06.014).

     9. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati per la realizzazione di programmi di intervento, l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è autorizzato ad attivare, per il triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a Denominazione di Origine Protetta.

     10. Il programma di cui al comma 9 è attuato contestualmente all’avvio delle procedure di modifica dei relativi disciplinari di produzione.

     11. Le provvidenze a favore del settore agricolo previste dalla Legge 28 novembre 1965 n. 1329, (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili) e trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono concesse agli operatori che abbiano presentato domanda a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 7. Interventi di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica e interventi di sviluppo rurale.

     1. Una quota parte delle disponibilità esistenti nel conto residui del capitolo 06103 (UPB S06.028) è destinata a finanziare un piano di risanamento finalizzato a fronteggiare la grave crisi finanziaria dei consorzi di bonifica determinata dall’aumento degli oneri conseguenti al ripetersi di eventi calamitosi.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

     3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un apposito disegno di legge di riordino, riforma e razionalizzazione dei consorzi di bonifica.

     4. Una ulteriore quota parte delle disponibilità esistenti nel conto dei residui del capitolo 06103.00, pari a 20.000.000 di euro, è destinata alla realizzazione di una misura di sviluppo rurale, finalizzata a salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario regionale, alla gestione attiva dei boschi finalizzata alla difesa degli stessi dagli incendi, alla manutenzione ed al recupero di elementi tipici del paesaggio rurale, quali i muretti a secco e le siepi, a favorire il benessere degli animali, a migliorare la qualità delle produzioni agricole e zootecniche anche mediante l’estensivizzazione delle stesse.

     5. La predetta somma può essere utilizzata anche per il cofinanziamento del Piano di sviluppo rurale al fine di aumentare le dotazioni del FEOGA-garanzia destinate alla Regione Sardegna; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     6. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua (UPB S06.053).

     7. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, per i Comuni che hanno ricevuto un finanziamento con delibera della Giunta regionale n. 28/25 del 28 agosto 2001 per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000, sono prorogati di un ulteriore anno.

 

     Art. 8. Interventi nel settore dei trasporti.

     1. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modifiche ed integrazioni; una quota del suddetto stanziamento, per un importo fino ad euro 8.500.000, è destinata alla copertura del rinnovo del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale (UPB S13.011).

     2. Nell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. I contributi per la costruzione e per l’acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale, purché finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente.”.

 

Capo III

Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarie

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di lavoro.

     1. L’articolo 34 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Valutazione tecnica) - 1. La valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati è svolta da un gruppo di lavoro costituito con decreto dell’Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dell’Agenzia regionale del lavoro e dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale.”.

     2. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S10.040 é autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 1.760.000 per l’erogazione di contributi a favore delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica) come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 17, relative all’anno 2004.

     3. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 26.231.000 per la realizzazione del programma di formazione professionale (UPB S10.049).

     4. Al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalità di incentivo all’esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell’Albo di cui all’articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989.

 

     Art. 10. Interventi integrati per il lavoro.

     1. Gli interventi a favore del lavoro, nel corso del 2005, sono adottati attraverso un piano integrato comprendente le seguenti azioni:

     a) emanazione di un bando, per gli anni 2005 e 2006, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro) per il quale sono destinate le risorse impegnate nell’anno 2004 a valere sull’UPB S10.025 (Cap. 10073), per un importo complessivamente pari a euro 12.000.000, in ragione di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2005-2006. Il bando di cui sopra deve incentivare le assunzioni secondo le seguenti priorità:

     1) assunzione di soggetti delle categorie protette e svantaggiate di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in eccedenza rispetto alla quota obbligatoria, e degli ultraquarantacinquenni;

     2) contratti a tempo indeterminato full-time;

     3) contratti a tempo indeterminato part-time orizzontale.

Nella predisposizione della graduatoria di merito del citato bando, rispettando i criteri di priorità suindicati, devono avere ulteriore priorità dal punto di vista della tipologia societaria “le imprese”;

     b) finanziamento dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), da destinare agli interventi di cui ai punti a) e b) del medesimo articolo; la concessione di finanziamenti de minimis è consentita solo per la costituzione di nuove imprese; per gli interventi di cui sopra è autorizzata, a valere sulla UPB S04.017, la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007;

     c) interventi a sostegno di iniziative locali di sviluppo e occupazione diretti:

     1) alla prosecuzione delle attività dei centri servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

     1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 [3];

     2) all’erogazione di piccoli sussidi (ai sensi del reg. FSE 1262/99);

     3) all’erogazione di prestiti d’onore;

     4) alle attività di assistenza e accompagnamento alle imprese;

     d) interventi per la promozione e l’adeguamento dei centri rurali minori diretti a:

     1) restauro conservativo di aree di particolare interesse;

     2) realizzazione dei centri d’informazione e dei percorsi turistici;

     3) recupero dei borghi e delle case rurali per la valorizzazione turistica;

     4) incentivi de minimis per la promozione del turismo rurale;

     e) interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, individuate nell’ambito della nuova programmazione integrata territoriale, promosse prioritariamente dai giovani nei seguenti settori:

     1) tutela e valorizzazione dell’ambiente;

     2) promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;

     3) iniziative imprenditoriali innovative e ad alto contenuto tecnologico,

     4) iniziative per la messa in rete di sistemi territoriali di imprese;

     5) turismo;

     6) agricoltura e sviluppo delle aree rurali;

     7) trasformazione e commercializzazione delle produzioni tipiche regionali.

     Per tali iniziative è finalizzata la spesa di 110.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a valere sui fondi del POR Sardegna 2000-2006.

     2. In attuazione del principio di coesione territoriale ed al fine di assicurare la più equilibrata distribuzione delle risorse in tutto il territorio regionale, i fondi di cui al comma 1 sono ripartiti e spesi attraverso le procedure definite nel complemento di programmazione del POR Sardegna 2000-2006, avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 e ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto speciale della Regione.

 

     Art. 11. Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione. [4]

     1. La Regione Sardegna promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private per favorire la coesione interna e la competitività dei sistemi regionali attraverso la concentrazione e l’integrazione degli interventi nella logica delle filiere produttive, dei contratti di investimento e dei pacchetti integrati di agevolazioni.

     2. I regimi di aiuto istituiti con le procedure previste dal presente articolo, nonché qualsiasi aiuto accordabile nell’ambito di ogni singolo regime, sono istituiti in applicazione e nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione approvati dalla Commissione europea di cui al reg. CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al reg. CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al reg. CE n. 70 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicati nella G.U.C.E. serie L del 13 gennaio 2001, n. 10, di cui al reg. CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 3 gennaio 2004, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. In osservanza e nei limiti previsti dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia” pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall’articolo 19 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia e di concerto con l’Assessore della programmazione, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce con apposite direttive di attuazione, per le specifiche finalità indicate delle leggi di settore vigenti, POR Sardegna 2000-2006 e relativo Complemento di programmazione, e per le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, dando priorità alle attività produttive inserite negli strumenti della programmazione integrata, le modalità ed i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di cui ai commi 1 e 2, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari. Le direttive sono trasmesse alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

     4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono utilizzate le risorse statali, le risorse del POR Sardegna 2000-2006 iscritte nel bilancio regionale destinate a finanziare interventi di incentivazione, le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione integrata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti.

     5. Nel caso in cui i regimi di aiuto di cui ai commi precedenti siano già previsti in leggi regionali di settore, le stesse continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore delle direttive.

 

     Art. 12. Disposizioni nel settore dell’istruzione, cultura, spettacolo e sport.

     1. A favore della formazione universitaria sono autorizzati, nell’anno 2005, i seguenti interventi:

     a) a decorrere dall’anno 2005 è istituito nel bilancio regionale - UPB S11.070 - un fondo destinato a finanziare le università diffuse nel territorio con una dotazione per lo stesso anno di euro 7.633.000; in sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more di un complessivo riordino delle sedi universitarie decentrate, nonché della valutazione dei risultati dalle stesse conseguiti relativamente alle attività svolte, la dotazione del fondo di cui alla presente lettera, per l’anno 2005, è ripartita come segue:

     - corsi universitari ad Olbia ……………..................................................... euro 129.000;

     - corsi universitari ad Alghero .................................................................. euro 1.350.000;

     - corsi universitari a Tempio Pausania ........................................................ euro 319.000;

     - Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale ........euro 3.000.000;

     - Consorzio UNO di Oristano.................................................................... euro 2.220.000;

     - Consorzio Forgea International ................................................................. euro 170.000;

     - Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI) ................................ euro 445.000;

     alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previa concertazione con i rettori delle università sarde ed i rappresentanti delle università nel territorio, sono definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa;

     b) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070);

     c) la spesa di euro 78.000 a favore delle scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 8 del 1997 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie) (UPB S11.070);

     d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S11.072 (Cap. 11160), per la concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari, per le spese sostenute, nell’anno 2005, per l’erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio (UPB S11.072).

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all’abbattimento dei costi legati al “fitto casa” a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive [5].

     3. Fino all’approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale e del tempo libero, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati, per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni, adottate a’ termini dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, detta le linee di indirizzo volte all’attuazione della presente disposizione.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 sono valutati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nei seguenti importi:

UPB S11.030

Cap. 11212

euro

7.070.000

UPB S11.036

Cap. 11284

euro

900.000

UPB S11.041

Cap. 11334

euro

1.033.000

UPB S11.048

Cap. 11247

euro

7.000.000

     5. Il termine perentorio di trenta giorni di cui all’articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è prorogato, per l’anno 2005, a centoventi giorni. Lo stanziamento individuato dallo stesso articolo è ripartito tra i capoluoghi di provincia determinati ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), entro lo stesso termine.

     6. L’importo di euro 100.000 recato dal capitolo 11029 (UPB S11.020) è destinato integralmente al conferimento di borse di studio previste dalla lettera c del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.

     7. Nel comma 1 dell’articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) dopo le parole “nella misura del 75 per cento” è aggiunta la frase “nei limiti della disponibilità di bilancio.”.

     8. [I finanziamenti destinati ai comuni singoli, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), e finalizzati all’attivazione e al finanziamento delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2004-2005 e seguenti sono concessi, per effetto della presente norma, ai comuni che hanno inoltrato regolare istanza ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1997 e che hanno avviato la regolare attività corsuale entro il 31 dicembre del 2004] [6].

     9. L’importo di euro 50.000 recato dal capitolo 11028 (UPB S11.020) è destinato integralmente alla organizzazione della conferenza annuale sulla cultura e sulla lingua sarda prevista dalla legge regionale n. 26 del 1997 che deve svolgersi entro l’anno 2005.

     10. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S11021 (cap. 11030), nella misura del 20 per cento, è destinata al sostenimento delle spese relative all’organizzazione e primo avvio delle attività connesse alla celebrazione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”, da realizzarsi nell’anno successivo.

     11. A favore delle attività di spettacolo e cultura sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) nell’anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission, finalizzato a consentire la produzione in loco di opere cinematografiche e televisive e per la concessione di contributi a ciò destinati dalla normativa regionale (UPB S11.041);

     b) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041);

     c) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 30.000 all’Amministrazione provinciale di Nuoro per l’organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.041);

     d) nell’anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l’attività istituzionale (UPB S11.020);

     e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):

1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;

2) promuovere gli scambi giovanili [7];

     f) nell’anno 2005, la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola di specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) (UPB S11.075);

     g) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per il funzionamento (UPB S11.041);

     h) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è commisurato allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (UPB S11.041);

     i) nell’anno 2005 la spesa di euro 100.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; in particolare possono essere oggetto di finanziamento studi e ricerche riguardanti qualunque ambito scientifico; destinatari degli interventi possono essere oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle università. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S11.075).

     12. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è sostituito dal seguente:

“3. La liquidazione del saldo è autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che deve essere assunto in conformità delle effettive spese sostenute, della proficuità dell’attività svolta e di quant’altro previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 31.”.

     13. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000 alla Commissione organizzatrice regionale (COR) dei Giochi sportivi studenteschi 2005, per l’organizzazione in Sardegna delle fasi regionali e nazionali degli stessi giochi e per la partecipazione delle compagini sarde alla fase nazionale (UPB S11.036).

     14. Al fine di garantire continuità agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale), dall’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1997, e dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, una quota pari al 60 per cento degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2005 è destinata ai programmi di spesa relativi all’anno 2004.

     15. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono sostituite dalle seguenti:

“c) 12 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie”;

“f) 8 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.”.

     16. Sono abrogati:

     a) il comma 14 dell’articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2002; il relativo intervento, nella misura di euro 207.000, è incluso tra quelli di cui alla legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (UPB S11.048 - Cap. 11243);

     b) il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale.

     1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di politica sociale, nelle more della revisione della legge regionale n. 1 del 1977, i provvedimenti in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali sono assunti dagli Assessorati competenti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, di concerto con l’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale, il quale ne assicura la coerenza rispetto alle complessive priorità in materia di assistenza sociale.

     2. I termini per l’adozione dei piani socio-assistenziali da parte dei comuni sono prorogati al 31 gennaio dell’anno a cui si riferiscono, a decorrere dal piano socio-assistenziale relativo all’anno 2005.

     3. [Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento previsto dalla Legge n. 405 del 2001 per la spesa farmaceutica convenzionata, è istituita la Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica con il compito di contribuire alla definizione di un insieme organico di interventi tesi a riqualificare la spesa e l’assistenza farmaceutica. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, è composta da non più di 10 membri scelti sulla base delle competenze tecniche e delle esperienze di valutazione delle politiche sanitarie in ambito farmacologico, epidemiologico, clinico, organizzativo, economico, informatico e dell’informazione scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale predispone, anche avvalendosi della Commissione tecnica, un piano organico di interventi volto a riallineare - nel medio periodo e a partire dal 2005 - la posizione della Regione rispetto ai parametri di riferimento definiti in sede nazionale e a garantire un progressivo miglioramento dell’assistenza farmaceutica. Le spese relative alla predisposizione del piano sono valutate, per l’anno 2005, in euro 50.000 (UPB S12.025)] [8].

     4. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all’articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), già prorogati dal comma 13 dell’articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, possono essere ulteriormente prorogati, non oltre il 31 dicembre 2006, con provvedimento motivato dell’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale. In tale provvedimento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati, sono indicate le prescrizioni in ordine agli adempimenti necessari per l’adeguamento ai requisiti strutturali e professionali, nonché la data entro la quale detti adempimenti devono essere improrogabilmente completati.

     5. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“2. L’ambito territoriale delle aziende-USL, coincide con quello delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2002 e dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali).”.

     6. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, stabilisce modalità e procedure per il trasferimento del personale e dei beni patrimoniali alle aziende subentranti ai sensi della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali).

     7. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, stabilisce la rideterminazione delle risorse economiche spettanti a ciascuna azienda, sulla base della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente entro i nuovi confini delle aziende sanitarie locali, anche utilizzando parametri perequativi che consentano l’effettivo trasferimento ed assestamento delle nuove competenze territoriali.

     8. Al fine di garantire la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta linee guida per la predisposizione da parte di ciascuna azienda sanitaria di un piano strategico di riqualificazione dell’assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie trasmettono all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale l’inventario generale del patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2004, redatto ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale n. 10 del 1997, precisandone l’eventuale disponibilità in base a criteri funzionali. L’inventario è integrato dall’elenco degli immobili in locazione utilizzati dalle aziende. Ai fini della valorizzazione del patrimonio disponibile, la Regione individua modalità di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile delle aziende nell’ambito del più generale riordino del patrimonio immobiliare regionale.

     9. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali) è sostituito dal seguente:

“5. Per gli anni successivi l’importo è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno.”.

     10. Al fine di realizzare una più completa valorizzazione delle competenze delle amministrazioni comunali in materia di politiche sociali, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa ricognizione delle attività svolte, della situazione economico-finanziaria e del personale operante presso le case per anziani gestite dai Comuni di Iglesias, Sassari e Alghero, adotta, d’intesa con i comuni interessati, il provvedimento per il definitivo riordino del personale e delle risorse delle case per anziani con l’obiettivo di superare l’attuale situazione di precarietà ed incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di finanziamento agli enti locali in materia di politiche sociali.

     11. In attesa che si attivi il piano di riqualificazione professionale, vengono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 1990, gli educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.

     12. L’integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria per l’anno 2005 è determinata in euro 685.534.000 (UU.PP.BB. S12.029 e S12.030).

     13. Per le finalità di cui al comma 13 dell’articolo 27 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla realizzazione e gestione del sistema informativo sanitario, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 110.000 (UPB S12.014).

     14. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 250.000 per l’attuazione del Programma di screening nella scuola dell’obbligo per la prevenzione della B-talassemia, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988 e all’articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S12.025).

     15. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di:

     a) euro 200.000 a favore dell’Università di Cagliari - Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.027) [9];

     b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027).

     16. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 820.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna quale integrazione regionale dei contributi statali (UPB S12.057).

     17. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole “non superiore a lire 3.000.000.000” sono sostituite da “non inferiore ad euro 2.550.000”.

     18. Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini al miglioramento del servizio sociale e sanitario anche attraverso l’attivazione di forme di aggregazione, è istituito un fondo per la concessione di contributi finalizzati al rafforzamento e sostegno delle associazioni di utenti e familiari di utenti che promuovono l’auto-aiuto nelle sue diverse forme. Le suddette organizzazioni non devono prevedere compensi per i soci né per gli organi dirigenti. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina i criteri in base ai quali attribuire tali contributi a favore delle associazioni che garantiscano trasparenza, indipendenza e un’organizzazione di livello regionale o nazionale. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati per il triennio 2005-2007 euro 80.000 all’anno (UPB S12.030).

 

Capo IV

Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale

 

     Art. 14. Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale.

     1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), l’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è determinato come segue:

     a) biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;

     b) biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.

     2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all’anno 2005 con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui dell’UPB S03.005, e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa UPB S03.005.

     3. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad euro 2.849.000 sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l’anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima unità previsionale di base.

     4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell’articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell’articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.

     5. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, è abrogato.

     6. Gli enti di cui all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, provvedono ad adeguare i rispettivi bilanci alle disposizioni del comma 4.

 

     Art. 15. Disposizioni sugli organici e le assunzioni.

     1. Per l’anno 2005, e comunque sino all’attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell’Amministrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, è determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002 nonché quelli previsti dalla presente legge. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilità del personale.

     2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti di determinazione delle dotazioni organiche sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.

     3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell’ambiente, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l’assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L’inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell’anzianità del servizio regionale resa con rapporto a tempo determinato.

     4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l’anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l’articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l’accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell’amministrazione regionale e dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell’assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.

     5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la categoria professionale ed i livelli retributivi per i quali sono state indette le relative procedure concorsuali, applicando la disciplina transitoria dell’inquadramento.

     6. I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione.

     7. Nel comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase “I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell’articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni.” è sostituita dalla seguente:

“Il termine previsto nel comma 9 dell’articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell’ambito della dotazione organica dirigenziale.”.

     8. Per l’anno 2005 sono sospese, nell’Amministrazione regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

 

     Art. 16. Risorse per l’organizzazione.

     1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, destinate all’organizzazione interna delle direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono determinate in euro 3.200.000 (UPB S02.056 - Cap. 02072). Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale. Le risorse non utilizzate nel corso dell’anno per le predette finalità costituiscono economie di esercizio [10].

 

     Art. 17. Trasferimenti alle province in materia di lavoro.

     1. È trasferito alle province, per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180, ed in particolare dal comma 2 dell’articolo 3, il personale, assegnato alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2004), appartenente alla Direzione regionale del lavoro, alle Direzioni provinciali del lavoro ed alle soppresse Sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA) in attuazione del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego). Le province provvedono all’inquadramento del predetto personale nei propri ruoli, con la salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita nell’amministrazione di provenienza alla data del trasferimento. Tale personale può, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, esercitare, una sola volta, il diritto di opzione per l’assegnazione ad una delle sedi provinciali.

     2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente articolo si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001 e dei relativi decreti di attuazione.

 

     Art. 18. Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età. [11]

     1. I dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione sono collocati a riposo, su base volontaria, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età anagrafica.

 

     Art. 19. Esodo incentivato.

     1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell’amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

     2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L’indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.045.

     3. Al personale dell’Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell’Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell’Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.

     4. I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.

     5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate..

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie.

     1. La legge regionale n. 31 del 1998, è modificata e integrata come segue:

     a) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.”;

     b) nel comma 5 dell’articolo 11 sono soppresse le parole “non immediatamente rinnovabile”;

     c) nel comma 4 dell’articolo 12 le parole “ad uno o più livelli” sono sostituite dalle parole “di livello inferiore”;

     d) al comma 7 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall’insediamento del rispettivo organo di direzione politica.”. In sede di prima applicazione della presente disposizione il periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     e) il comma 1 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l’Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione”; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;

     f) al comma 1 dell’articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.”;

     g) il comma 2 del medesimo articolo 55 è abrogato.

     2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell’articolo 50; l’articolo 51; il comma 3 dell’ articolo 80; il comma 15 dell’ articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998; gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale n. 51 del 1978 e, agli effetti dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’ articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

 

     Art. 21. Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. [12]

     1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, allo scopo di favorire e coordinare, nell’ambito del processo di rinnovamento dell’Amministrazione regionale, l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzate all’accrescimento dell’efficacia ed efficienza del processo amministrativo ed al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

     2. Alla direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sono attribuite le seguenti competenze:

     a) centro di competenza e di supporto alla programmazione strategica ed integrata per l’attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed evolutivi concepiti con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni;

     b) funzioni di indirizzo, pianificazione, analisi, coordinamento per l’attuazione di interventi dell’Amministrazione regionale nell’ambito dell’information e communication technology; progettazione delle reti e dei sistemi, monitoraggio e verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi avviati;

     c) attuazione, nell’ambito dell’information e communication technology, delle linee d’azione promosse dall’Amministrazione regionale e da quelle centrali e dei relativi indirizzi normativi nazionali e comunitari;

     d) promozione, a livello regionale, per l’attuazione di interventi e svolgimento di attività connesse allo studio, ricerca e sperimentazione in ambito dell’information e communication technology;

     e) verifica dei processi in atto presso l’Amministrazione regionale, con svolgimento delle attività di raccordo, standardizzazione, integrazione e individuazione degli interventi evolutivi; collaborazione e interazione con i vari servizi dell’Amministrazione regionale, già operativi nell’ambito dei processi di informatizzazione e di divulgazione e accessibilità delle informazioni, per l’accrescimento della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi;

     f) coordinamento esecutivo e assistenza operativa nelle fasi di realizzazione dei nuovi interventi.

     3. Ai relativi oneri, valutati in annui euro 15.000 si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB S02.045.

 

     Art. 22. Altre disposizioni in materia di personale.

     1. La disposizione di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale) deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti è commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori generali dell’Amministrazione regionale, senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

     2. L’indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del Presidente è rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.

 

Capo V

Disposizioni per il riordino degli enti strumentali

 

     Art. 23. Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT). [13]

     1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo) e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli enti provinciali del turismo).

     2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell’esercizio delle funzioni conferite alla Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.

     4. L’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all’articolo 24.

 

     Art. 24. Conferimento delle risorse umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.

     1. Entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo è trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all’eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell’ente di provenienza e quella spettante nell’amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

     2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l’intesa, l’Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.

     3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l’Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.

 

     Art. 25. Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite.

     1. La Regione contribuisce alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi della presente legge. L’entità e la ripartizione del contributo sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d’intesa con la Conferenza Regione-enti locali.

 

     Art. 26. Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT).

     1. L’Ente sardo industrie turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il collegio dei revisori decadono.

     2. Le funzioni dell’ESIT sono svolte dall’Assessorato competente in materia di turismo.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.

     4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell’ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.

     5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L’approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell’Assessore del turismo.

     6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del programma di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell’ente.

     7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.

     8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESIT, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.

     9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l’alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

 

     Art. 27. Personale dell’ESIT.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell’ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all’atto dell’inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l’anzianità di servizio e il trattamento economico maturati presso l’ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

     2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell’articolo 26, sono disposte dall’Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all’Assessorato del turismo.

     3. Il personale inquadrato nell’Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell’Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell’ente soppresso.

 

     Art. 28. Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.

     2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 29. Riordino dell’ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura.

     1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:

     a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;

     b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è trasformato in ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti di cui comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli stessi.

 

     Art. 30. Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

     a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308;

     b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III), istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;

     c) Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;

     d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l’ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.

 

     Art. 31. Riforma degli enti in agricoltura.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, predispone apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti di cui agli articoli 29 e 30.

     2. Fino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell’ordinario organo di amministrazione, l’ERSAT Sardegna e l’ERA Sardegna sono gestiti da commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che hanno, tra l’altro, il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di cui si dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli 29 e 30, nonché di curare il passaggio dei beni ed il trasferimento del personale ai nuovi enti.

     3. I commissari dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e soppressi che non sono strumentalmente funzionali all’attività dei nuovi enti e li trasferiscono al patrimonio della Regione.

     4. Ai commissari di cui al comma 2 competono i compensi previsti per il presidente dell’organo di amministrazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.

 

     Art. 32. Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995.

     1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, la parte denominata “Agricoltura e riforma agro-pastorale” è sostituita dalla seguente:

“Agricoltura e riforma agro-pastorale

1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);

2) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna).”.

     2. Nella medesima tabella A la parte denominata “Industria” è abrogata.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998.

     1. Nel comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, sono abrogate le seguenti lettere:

“e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);

f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);

i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);”.

     2. Nel medesimo comma 1 dell’articolo 69 le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);

d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);”.

     3. È soppresso il comma 2 dell’articolo 69.

     4. Nel comma 3 dell’articolo 69 sono soppresse le parole “ed al comma 2”.

 

     Art. 34. Scioglimento del CIFDA.

     1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.

     2. Il personale del ruolo unico regionale, già distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è trasferito negli organici dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 35. Istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna). [14]

     [1. È istituita l’Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al reg. CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

     2. L’ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed è riconosciuta secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

     3. L’ARSEA Sardegna può agire in qualità di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Sardegna.

     4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l’articolazione ed il funzionamento dell’ ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale, necessari all’espletamento delle funzioni assegnate, deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.

     5. Le entrate dell’ARSEA Sardegna consistono:

     a) nelle somme destinate dall’Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;

     b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999.]

 

     Art. 36. Copertura finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, valutati in annui euro 25.502.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione o lo scioglimento ed iscritte in conto dell’ UPB S06.025.

     2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Capo VI

Disposizioni diverse

 

     Art. 37. Disposizioni a favore degli enti locali.

     1. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 45.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione, di cui all’articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.017).

     2. Quale anticipazione delle assegnazioni statali è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 3.500.000 per fronteggiare i danni causati dagli eventi calamitosi dell’aprile 2005; per l’attuazione del presente intervento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004) (UPB S03.009).

     3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 a favore di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l’erogazione di finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attività del volontariato, della solidarietà, del tempo libero e dell’aggregazione sociale e giovanile. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.017).

     4. Per le finalità di cui al comma 23 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, relative alla concessione di contributi a favore dei Comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.017).

     5. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 4.500.000 a favore dei Consorzi di Comuni, esclusi i Consorzi obbligatori, e le Unioni di Comuni costituiti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo nonché contributi straordinari per l’avvio delle Unioni di Comuni. Nella fase di determinazione dei contributi devono essere privilegiati i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 7 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.016).

     6. Nell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea.”.

     7. Gli enti pubblici territoriali della Sardegna sono autorizzati a gestire in forma indiretta o diretta i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

     8. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall’ente pubblico territoriale interessato. Il rapporto tra l’ente pubblico territoriale titolare dell’attività e l’affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti all’ente pubblico, la durata dell’affidamento, i livelli qualitativi d’erogazione e di professionalità degli addetti.

     9. La forma diretta può essere utilizzata quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche dell’attività, non sia opportuno procedere con l’affidamento di cui al comma 8.

     10. Il contributo annuo alle province di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 7.323.000 euro (UPB S05072 - Cap. 05256).

     11. In deroga al disposto di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2004, è consentita la realizzazione delle opere per le quali è stato pubblicato il relativo bando entro il 30 giugno 2004; ai relativi oneri si fa fronte ai sensi del comma 7 del citato articolo 1.

     12. È autorizzato il trasferimento dei seguenti beni immobili di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Cagliari, siti nel territorio del Comune di Carbonia al medesimo comune al prezzo simbolico di 1 euro:

     a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo sportivo S. Barbara sito in Corso Angioy;

     b) aree sulle quali l’amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;

     c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:

     1) edificio sito in via Marconi 14;

     2) edificio sito in via Umbria 22;

     3) edificio sito in via Marconi 65;

     4) edificio polizia municipale sito in piazza San Ponziano;

     5) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia 63;

     6) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia 21;

     7) edificio centro aggregazione sito in via Bresciano;

     8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;

     9) scuole elementari di via Mazzini;

     10) albergo operaio di via Costituente.

     13. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma 12, sentiti il Comune di Carbonia e l’IACP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalità per la relativa consegna.

 

     Art. 38. Riordino delle comunità montane.

     1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la Regione individua i criteri per la costituzione delle comunità montane, tali da garantire l’esercizio associato delle funzioni comunali in zone omogenee, nonché per l’attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

     2. Le comunità montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare. Le comunità montane devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a venticinquemila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.

     3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’ istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), l’ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di una intera provincia. Ai sensi di tale disposizione, la Comunità montana dell’Ogliastra cessa con la proclamazione del presidente dell’omonima provincia, la quale succede nei rapporti giuridici ed economici della soppressa comunità. Le funzioni attinenti la fase liquidatoria dell’ente sono svolte dal presidente della provincia.

     4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un apposito provvedimento di legge contenente il riassetto generale delle comunità montane della Sardegna e le disposizioni per la successione tra le comunità montane attualmente esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri del presente articolo.

     5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, entro i successivi trenta giorni provvede al commissariamento delle comunità montane ed all’avvio delle procedure di scioglimento delle stesse.

 

     Art. 39. Riordino del patrimonio immobiliare regionale.

     1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme statali in materia.

     2. Ai fini di cui al comma 1 ed in funzione sia del riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti, società ed aziende regionali di cui all’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998.

     3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni immobili che rivestono particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale.

     4. Gli enti, istituti, società ed aziende di cui al comma 2 trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al Servizio centrale demanio e patrimonio dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare unitamente all’elenco di cui all’articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983.

     5. Il medesimo elenco di cui al comma 4, convalidato con specifica determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.

     6. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

     7. L’articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, è modificato come segue:

     a) nel comma 2, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale n. 32 del 1997, sono soppresse le parole “con la specifica forma di dismissione di cui alle procedure previste dalla presente legge”;

     b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, sono alienati previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale.”.

     8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 640.000 (UPB S04.026).

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile.

     1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell’ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari (UPB S05.043).

     2. Per gli adempimenti connessi all’attuazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla procedura di valutazione di incidenza, è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 180.000 (UPB S05.035).

     3. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna) è dovuta, nella misura di euro 50 a partire dalla stagione venatoria 2005-2006, anche in mancanza del piano regionale faunistico-venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 200.

     4. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 100.000 per l’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti (UPB S05.028).

     5. È istituita la tassa fitosanitaria nella misura stabilita dall’allegato VIII bis della direttiva 2002/89/CEE; tale tassa è dovuta dall’importatore di vegetali e/o prodotti vegetali e deve essere assolta prima dell’inizio dei controlli, come previsto dall’articolo 13 quinquies della richiamata direttiva. Le relative modalità di riscossione sono stabilite con decreto dell’Assessore competente in materia.

     6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) (UPB S05.035).

     7. La competenza al rilascio dell’autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     8. Alla lettera c) dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a tutti gli altri interventi di protezione civile.”.

     9. Per le finalità di cui al comma 19 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani, è autorizzata, nell’anno 2005, l’ulteriore spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.029).

 

     Art. 41. Disposizioni varie.

     1. Nella legge regionale 29 novembre 2002, n. 22, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) nel comma 3 dell’articolo 2 le parole “per l’anno 2002” sono soppresse;

     b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore.”.

     2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è autorizzata la stipula o la prosecuzione delle convenzioni, ancorché scadute, con i soggetti già controparte dello Stato alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, limitatamente alla gestione delle risorse relative alle annualità 2002, 2003 e 2004 e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. [Nella legge regionale n. 6 del 2004 sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) nel comma 1 dell’articolo 10 le parole “può essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “e presso l’Amministrazione regionale, può essere inquadrato nei rispettivi ruoli”;

     b) il comma 15 dell’articolo 18 è sostituito dai seguenti:

     “15. Per il funzionamento del CREL, di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).

     15 bis. Al presidente del CREL è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica.

     15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell’organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.

     15 quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:

     a) l’indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale;

     b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l’indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale per l’uso dell’auto propria;

     c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dipendenti dell’Amministrazione regionale.”] [15].

     4. A decorrere dall’anno 2005, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi in base alla normativa vigente in materia, è attribuita all’organo amministrativo di rispettiva competenza; l’Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore competente in materia di bilancio.

     5. È abrogato il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

     6. Al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura POR - Sardegna 2000-2006 e di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, sono attribuiti i poteri gestori previsti dall’articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.

     7. L’Osservatorio industriale di cui al comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), assume la denominazione di “Osservatorio economico” e svolge le attività relative alla costruzione di banche dati, alla determinazione degli indicatori socio-economici, alle analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche tra le quali il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche per la definizione delle politiche regionali dei comparti dell’agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale.

     8. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 200.000 per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) (UPB S01.017).

     9. Le disponibilità sussistenti in conto della UPB S03.072 (Capp. 03309 e 03310) possono essere utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento dei Gruppi di azione locale (GAL) e degli operatori collettivi, sostenute dai medesimi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, per gli adempimenti di rendicontazione e di chiusura, previsti dai vigenti regolamenti comunitari, del Programma LEADER II; l’entità del rimborso non può superare i 40.000 euro per ciascuno dei suddetti organismi; ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi.

     10. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

     “5 bis. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria generale sulla base di una percentuale non inferiore al 30 per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. Il controllo a campione può essere effettuato anche nei confronti dei rendiconti relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria può comunque procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.

     5 ter. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:

     a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa;

     b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal precedente comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al Servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette con apposita determinazione alla Ragioneria generale, la quale provvede altresì a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l’applicazione della sanzione pecunaria di cui al comma 4.”.

     11. [I commi 18 e 19 dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, sono sostituiti dai seguenti:

     “18. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1998, è fissato in mesi quattro dalla data dell’evento. L’istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dal comma 2 dell’articolo 2, copia della denuncia dell’evento presentata all’Autorità competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza, le indagini dell’Autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l’Amministrazione regionale può concedere un’anticipazione sulla provvidenza prevista dall’articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell’ammontare del danno accertato dall’Amministrazione, previa presentazione da parte dell’interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

     19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall’anno 2002.”.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata nell’anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000, di cui euro 1.000.000 sulle disponibilità sussistenti in conto residui dell’UPB S02.009] [16].

     12. Al fine di evitare l’insorgere di controversie ovvero per la risoluzione di liti pendenti con gli istituti di credito in materia di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi regionali di incentivazione, l’Amministrazione regionale può autorizzare:

     a) transazioni sia sul capitale che sugli interessi qualora si tratti di liquidazioni o fallimenti;

     b) consolidamento del debito e sua riformulazione qualora si tratti di crisi aziendale.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone le direttive di attuazione.

     13. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.031 (Capitolo 01067) una quota pari ad euro 50.000 è destinata, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, alla prosecuzione ed al rafforzamento del progetto di cooperazione internazionale con la Bielorussia, già avviato nel campo della formazione professionale.

 

     Art. 42. Copertura finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2007 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[3] Numero aggiunto dall’art. 33 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20.

[4] Per una modifica al presente articolo, come non espressamente sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, vedi l'art. 4, comma 2, della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1.

[6] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[10] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10. L'art. 13, L.R. 10/2021, è stato abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[12] La Direzione generale di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[13] Per la soppressione degli enti di cui al presente articolo, vedi l’art. 8 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[14] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2014, n. 31.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 bis della L.R. 3 luglio 1998, n. 21, inserito dall'art. 42 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.