§ 5.2.165 – L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/12/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2003.


§ 5.2.165 – L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie.

(B.U. 22 dicembre 2003, n. 38).

 

     Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2003.

     1. Nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) nell’articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

     “a bis) una quota pari ad euro 311.515 al titolo di spesa 11.4.03 del programma d’Intervento per gli anni 1988-90 di cui alla Legge n. 268 del 1974, a valere sul titolo di spesa 11.4.02/I del medesimo programma di intervento”;

     b) nell’articolo 6, comma 1, le parole “L’articolo 37” devono intendersi: “Il comma 1 dell’articolo 37”;

     c) nell’articolo 6, comma 7, dopo le parole: “all’emissione di titoli di pagamento” sono aggiunte le seguenti: “ed i correlativi titoli d’impegno”;

     d) nell’articolo 9, comma 5, l’importo di euro 1.000.000 è sostituito con quello di euro 2.000.000 (UPB S06.025 - Cap. 06103);

     e) nell’articolo 12, comma 1, l’importo di euro 44.012.000 è sostituito con quello di euro 43.617.000 (UPB S10.049);

     f) nell’articolo 12, comma 6, l’espressione da “I finanziamenti...” sino a “carattere nazionale” è sostituita dalla seguente: “I finanziamenti devono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla convenzione quadro Stato-Regione.”;

     g) nell’articolo 13, comma 2, l’importo di euro 4.000.000 è sostituito con quello di euro 5.000.000 (UPB S11.025 - Cap. 11072);

     h) nell’articolo 13, comma 3, lettera e), 1’importo di euro 2.174.000 è sostituito con quello di euro 2.324.000 e l’importo di euro 1.874.000 con quello di euro 2.024.000 (UPB S11.036 - Cap. 11150);

     i) nell’articolo 13, comma 3, dopo la lettera l) è istituita la seguente:

     “l bis) l’ulteriore spesa, nell’anno 2003, di euro 362.000 a favore dell’Associazione Istituzione Libera Università Nuorese - AILUN - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (UPB S11.036 - Cap. 11124)”;

     l) nell’articolo 15, l’importo di euro 604.471.000, di cui al comma 1, è sostituito con quello di euro 617.717.000 (UBS 12.028 - Cap. 12118);

     m) per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, relativamente alla copertura del disavanzo sanitario dell’anno 2002, è autorizzata la spesa di euro 190.000.000 per l’anno 2003 (UPB S12.028 - Cap. 12111);

     n) nell’articolo 17, comma 4, in riferimento alla UPB S10.041 è sostituito con quello dì UPB S10.025;

     o) nell’articolo 18, comma 5, il riferimento alla UPB S08.073 è sostituito con quello di UPB S08.081 - Cap. 08350;

     p) nell’articolo 18, comma 7, l’importo dì euro 5.000.000 è sostituito con quello di euro 8.000.000 (UPB S04.017);

     q) nell’articolo 21 l’importo di euro 2.582.000 relativo all’anno 2003 è sostituito con quello di euro 5.412.000 (UPB S02.067 - Cap. 02123);

     r) nell’allegata tabella B sono introdotte le seguenti modifiche:

     - l’importo di euro 1.240.000 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 20 del 1993 e sostituito con quello di euro 2.240.000 (UPB S01.015 - Cap. 01038);

     - l’importo di euro 6.158.000 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 6 del 2001, art. 6, comma 15, è sostituito con quello di euro 5.508.000 (UPB S03.054 - Cap. 03216);

     - nello stato di previsione 08 - Lavori Pubblici è inserito il seguente riferimento legislativo:

     L.R. 29/97 - Contributi all’Autorità d’Ambito - (UPB S08.051 - Cap. N.I.)

     2003 euro 50.000

     2004 euro 250.000

     2005 euro 250.000

     - l’importo di euro 500.000 relativo al riferimento legislativo L.R. 32/91 (UPB S08.039 - Cap. 08132) è soppresso;

     - l’importo di euro 800.000 relativo al riferimento legislativo L.R. 2/94, art. 15 (UPB S08.039 - Cap. 08147) è sostituito con quello di euro 2.300.000;

     - l’importo di euro 15.494.000 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 37 del 1998, articolo 36, è soppresso (UPB S09.031 - Cap. 09105);

     - l’importo di euro 3.200.000 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 4 del 2000, articolo 24, è sostituito con quello di euro 4.175.000 (UPB S09.033 - Cap. 09113);

     - l’importo di euro 0 per l’anno 2003 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 26 del 2000 è sostituito con quello di euro 395.000 (UPB S10.022 - Cap. 10041);

     - l’importo di euro 258.000 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 31 del 1984 è sostituito con quello di euro 403.000 (UPB S11.041 - Cap. 11175);

     - l’importo di euro 4.953.000 relativo al riferimento legislativo L.R. n. 26 del 1996 è sostituito con quello di euro 5.953.000 (UPB S11.036 - Cap. 11120).

 

Art. 2. Fondi di rotazione.

     1. Ai trasferimenti a favore dei fondi di rotazione unici non si applica la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002).

     2. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui all’allegata tabella A, devono essere semestralmente riversati alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell’eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all’articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione), secondo le procedure previste nello stesso articolo.

     3. L’espressione da “Per l’attività istruttoria...” sino a “consorzi fidi” del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l’attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), è sostituita dalla seguente:

     “Per la gestione degli interventi previsti dal titolo II della presente legge, è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), da selezionare con procedura di evidenza pubblica.”.

     4. Nella legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato), dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

     “Art. 5 bis (Gestione interventi).

     1. Per la gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), da selezionare con procedura di evidenza pubblica.”.

     5. E’ disposto, nell’anno 2003, il versamento alle entrate regionali (UPB E03.031 - Cap. 36103) della somma di euro 1.446.000 dal fondo relativo alla legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9), articolo 34, costituito presso la SFIRS; al recupero della somma provvede il Direttore del Servizio credito.

     6. E’ autorizzato, nell’anno 2003, il versamento di euro 1.446.000 al fondo speciale per la concessione di incentivi sugli investimenti in attività produttive nelle aree minerarie, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente Minerario Sardo - EMSA) (UPB S09.021 - Cap. 09062).

 

Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 è abrogato il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000).

     2. Le somme disponibili alla stessa data sui conti correnti accesi ai sensi del citato comma 10 sono riversate alle entrate regionali (UPB E04.014 - Cap. N.I.) e riscritte, con decreto dell’Assessore della programmazione, in conto della UPB S04.017 (Cap. 04048) per essere destinate alle finalità per le quali furono stanziate.

     3. L’obbligo di presentazione dei rendiconti di cui all’articolo 4 della legge ragionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa), si intende assolto, anche a sanatoria, con la compilazione da parte dei funzionari comunali, incaricati della gestione dei conti correnti di cui al comma 4, degli appositi prospetti di rendicontazione, predisposti dall’Assessorato degli enti locali, che sono esaminati dallo stesso Assessorato al solo fine di riscontro contabile.

     4. [Per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6), ai finanziamenti destinati alle iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione, di cui all’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio) e successive integrazioni e modificazioni, i termini di impegnabilità decorrono dalla data di approvazione dei relativi programmi da parte della Regione. In sede di prima applicazione il termine per l’impegno dei finanziamenti regionali stanziati sino al 2002 relativi ai programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge decorrono dall’1° gennaio 2004] [1].

     5. I programmi di spesa di cui all’articolo 19 devono essere presentati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di assegnazione ed approvati entro il 30 dicembre dello stesso anno. In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005 [2].

     6. Al fine di fronteggiare esigenze di cassa, dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale può richiedere una o più anticipazioni del riversamento di cui al comma 2.

     7. Gli ordini di accreditamento accesi a favore dei funzionari delegati Direttori dei Servizi ripartimentali dell’agricoltura sul conto della competenza e dei residui sono annullati alla data del 31 dicembre 2003. Le somme rinvenenti dall’operazione di annullamento sono iscritte con decreto dell’Assessore del bilancio, previo accertamento delle correlative entrate, per essere destinate alle finalità per le quali furono accreditate. A sanatoria, i rendiconti presentati dai Direttori dei Servizi ripartimentali dell’agricoltura in qualità di funzionari delegati sino alla data di annullamento dei succitati ordini di accreditamento, sono esaminati al solo fine di riscontro contabile.

 

Art. 4. Interventi in materia di lavori pubblici.

     1. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125).

     2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, relativa all’attuazione di un programma di opere pubbliche concernente il settore viario è incrementata di euro 2.250.000 nell’anno 2003, di euro 1.000.000 nell’anno 2004 e di euro 2.582.000 nell’anno 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08313).

     3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria 1999), relativi ad un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.049.000 nell’anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08323).

     4. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all’articolo 1, comma I, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzato, nell’anno 2003, l’ulteriore stanziamento di euro 2.018.000 (UPB S08.073 - Cap. 08325).

     5. E’ autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2003, di euro 9.150.000 per l’anno 2004 e di euro 8.900.000 per l’anno 2005 per la realizzazione di interventi nell’ambito del sistema idrico multisettoriale finalizzati al riequilibrio del fabbisogno idropotabile (UPB S08.055 - Cap. 08234).

     6. E’ autorizzata la spesa di euro 250.000 nell’anno 2003, di euro 1.500.000 nell’anno 2004 e di euro 1.250.000 nell’anno 2005 per l’ultimazione delle progettazioni delle opere relative alla viabilità statale (UPB S08.081- Cap. 08350).

     7. Per il rifinanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni, ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensorialì per l’attuazione di programmi d’intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S08.073 - Cap. 08322).

     8. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo straordinario di euro 20.000.000 a favore dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature da destinare prioritariamente all’assolvimento dei debiti assunti per la fornitura di acqua potabile (UPB S08.014 - Cap. 08027).

     9. In attuazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le indicate finalità i proventi derivanti dall’utilizzo del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico; a tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto, all’iscrizione nei competenti capitoli di bilancio, previo accertamento della corrispondente entrata in conto dell’UPB E08.046 - Cap. 36203 (UPB S08.062 - Cap. 08260).

     10. Il termine “condizione sufficiente” contenuto nell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), deve essere inteso nel senso che il sistema di qualificazione regionale non è esclusivo, ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale.

     11. Il termine di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 35 della legge regionale n. 14 del 2002 è prorogato al 30 giugno 2004.

     12. I termini di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2004 e al 31 agosto 2004.

 

Art. 5. Disposizioni in materia di sanità.

     1. Al fine di garantire il servizio di vigilanza delle guardie mediche è autorizzata nell’anno 2004 1a spesa di euro 15.000.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S12.028 del bilancio della Regione per l’anno 2004.

 

Art. 6. Disposizioni varie.

     1. Per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge 24 gennaio 1974, n. 268, è autorizzata la spesa di euro 7.222.000 (UPB S03.035 - Cap. 03129).

     2. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 7.000.000 in conto dell’UPB S03.035 per essere attribuito al titolo di spesa 12.3.01, lett. b) del programma di intervento 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995, per la ricapitalizzazione della SFIRS al fine di favorire l’incremento della liquidità finanziaria delle imprese operanti nel comparto lapideo.

     3. [E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 8.000.000, a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, istituito presso la SFIRS, da destinare alla ricapitalizzazione della stessa SFIRS al fine di favorire la conversione dei crediti dalla medesima vantati nei confronti della LEGLER S.p.A. in azioni] [3].

     4. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/99 e n. 445/2002 è autorizzata la spesa di euro 33.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 quale compartecipazione regionale alla valutazione del Piano di sviluppo regionale (UPB S06.063 - Cap. N.I.).

     5. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore di progetti d’investimento in aziende agricole, concessi in forza del POP Sardegna 1994/1999 - Reg. CE 2081/92 - anche conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per lotti funzionali, e risultino coerenti agli obiettivi di misura, e sia presentata la richiesta di collaudo entro il 30 aprile 2004.

     6. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 1.000.000 da ripartirsi, ai termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio SAR per essere conferite al medesimo consorzio (UPB S06.053 - Cap. 06329).

     7. A valere sullo stanziamento recato dall’UPB S06.022 (Cap. 06058) nell’anno 2003 una quota sino ad euro 340.000 è destinata alla copertura degli oneri di gestione, per lo stesso anno, relativi alla diga di Surigheddu E Mamuntanas.

     8. A valere sulla UPB S04.036 (Cap. 04134) una quota fino ad euro 500.000 è destinata alla messa a norma di locali e di impianti di proprietà della Regione, dati in uso all’Istituto Incremento Ippico.

     9. Per l’attuazione del Contratto di programma, stipulato tra il Governo nazionale e il Gruppo Nebiolo Pritech S.p.A., relativo alla realizzazione del progetto di riattivazione e ristrutturazione della Cartiera di Arbatax è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 9.779.000 (UPB S09.011 - Cap. N.I.).

     10. E’ autorizzata la spesa, nell’anno 2003, di euro 15.494.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall’EMSA (UBP S09.013 - Cap. 09043).

     11. E’ autorizzato, nell’anno 2003, il versamento della somma di euro 15.000.000 a favore del titolo di spesa 12.7.00 del Programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 (UPB S03.035 - Cap. 03129).

     12. E’ autorizzata, nell’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro 458.000 a favore delle Università della terza età per il funzionamento (UPB S11.041 - Cap. 11182).

     13. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 3.000.000 per il cofinanziamento, nell’ambito della misura 6.3 del POR Sardegna 2000-2006, di progetti inclusi nell’E-government (UPB S02.025 - Cap. N.I.).

     14. Ai fini dell’applicazione del combinato disposto degli articoli 37 del C.C.R.L. 1998/ 2001 e dell’articolo 9, comma 3, lettere b) e d), del C.C.R.L. - 2000/2001, nonché dell’articolo 5, comma 4, del C.C.R.L, per il personale dirigente 2000/2001 è autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 5.400.000 (UPB S02.045 - Capp. 02071 e 02072).

     15. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, è abrogato.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo complessivo di euro 10.000.000 in ragione di euro 3.000.000 per l’anno 2003, di euro 3.000.000 per l’anno 2004 e di euro 4.000.000 per l’anno 2005, per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari (UPB S11.037 - Cap. N.I.).

     17. Per le finalità di cui all’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), è autorizzata nell’anno 2003 l’ulteriore spesa di euro 1.255.000. Dette disponibilità sono destinate prioritariamente ad integrare i contributi erogati nell’anno 2003 fino alla misura di quelli erogati nell’anno 2002; la misura massima complessiva del contributo non deve essere comunque superiore ad euro 200.000 (UPB S11069 - Cap. 11334).

     18. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo di euro 520.000 alla Amministrazione provinciale di Cagliari per lo studio relativo all’impiego di materiali di risulta dell’attività estrattiva ed industriale della Sardegna nel settore dell’ingegneria civile e delle costruzioni stradali (UPB S11.041); il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato.

     19. E’ autorizzata nell’anno 2003, la spesa di euro 600.000 da destinare all’Università di Cagliari per l’attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di I° e II° livello, ai sensi del D.M. n. 509 del 1999 (UPB S11.036 - Cap. 11120).

     20. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     “c bis) i titolari di agenzie di viaggio e di turismo, operanti in Sardegna, che di fatto abbiano esercitato per almeno cinque anni, in forma continuativa, mansioni di direttore tecnico e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino domanda al competente Assessorato del turismo”.

     La domanda di cui alla predetta lettera c bis) deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     21. E’ autorizzata la spesa di euro 300.000 a favore dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena per l’organizzazione del 21 Rally Costa Smeralda (UPB S07.013 - Cap. 07035).

     22. E’ autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 2.000.000, quale contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo Arcivescovile di Cagliari. All’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; all’erogazione del contributo si provvede ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (UPB S08.073).

     23. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la ristrutturazione e il risanamento delle sedi comunali danneggiate da eventi dolosi; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.017).

     24. Nel comma 38 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001, istituito dall’articolo 27, comma 8, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole “(art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)” sono aggiunte le seguenti: “a finanziare progetti a carattere regionale finalizzati al miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi erogati dalle comunità.”; per le predette finalità, a valere sulle disponibilità recate in conto competenza e in conto residui, dalla UPB S12.056 è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa complessiva di euro 4.200.000 a favore delle comunità terapeutiche della Sardegna iscritte all’Albo degli enti ausiliari per l’adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dall’atto di intesa Stato-Regioni di cui al provvedimento del 5 agosto 1999.

     25. E’ prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per l’attuazione degli interventi finanziati nell’anno 2002 in esecuzione dell’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990).

     26. Il termine di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie) è differito al 28 febbraio 1999.

     27. I termini di utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 13, comma 7, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15.

     28. L’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2002 per l’attuazione di un programma di aggiornamento e formazione di operatori sportivi, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 17 del 1999, è prorogata al 31 dicembre 2004.

     29. Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole “Enoteca della Sardegna - Festa del vino” sono aggiunte le seguenti: “svoltasi nell’anno 2000”.

     30. Nell’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole “assunta con i due terzi dei componenti” sono sostituite dalle parole “assunta con la maggioranza dei componenti assegnati”;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall’intesa”.

 

Art. 7. Variazioni di bilancio.

     1. Nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005) sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) nell’articolo 21 le parole “(UPB S03.042) - Cap. 03112” sono sostituite dalle seguenti: “(UPB S03.054) - Cap. 03216”;

     b) nell’articolo 24 le parole “capitoli 04186 e 04187” sono sostituite dalle seguenti: “capitoli 04186, 04187 e 04231”.

     2. Nelle tabelle che seguono del bilancio della Regione per l’anno 2003 e per gli anni 2003 - 2005, sono introdotte le sottoelencate variazioni:

     (Omissis).

 

Art. 8. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 327.377.000 per l’anno 2003, in euro 18.933.000 per l’anno 2004, in euro 20.982.000 per l’anno 2005 ed in euro 250.000 per gli anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le variazioni di cui al comma 2 per gli anni 2003-2005 e per gli anni successivi con le risorse recate dai bilanci dei rispettivi anni.

     2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2003 e per gli anni 2003 - 2005 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le somme stanziate dalla presente legge qualora non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

 

Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

 

L. 268/74

Prestiti acquisto scorte mutui miglioramento c/o Banco di Sardegna

 

 

L. 268/74

Prestiti acquisto scorte mutui miglioramento c/o Banca di Sassari

 

 

L.R. 4/81 art. 27

Fondo sviluppo zootecnia c/o Banco di Sardegna

 

 

L.R. 9/56 artt. 4-12

Interventi vari in agricoltura c/o Banco di Sardegna

 

 

L.R. 60/79 art. 2a

Fondo sviluppo proprietà coltivatrice c/o Banco di Sardegna

 

 

L.R. 7/71

Prestiti ai cons. di coop. ortofrutt. o singole coop. c/o Banco di Sardegna

 

 

L.R. 32/86

Mutui agrituristici c/o Banco di Sardegna

 

 

L. 588/62 art. 31

Prestiti di esercizio a medio termine alle industrie, c/o Banco di Sardegna

 

 

L. 588/62 art. 31

Prestiti di esercizio a medio termine alle industrie, c/o Banca CIS

 

 

L.R. 23/57

Credito di esercizio all’industria c/o CIS

 

 

L.R. 23/57

Credito di esercizio all’industria c/o SFIRS (introdotto dalla L.R. 8197 art. 16)

 

 

L.R. 44/89 art. 5

Contributi in c/capitale alle PIM c/o Banca CIS

 

 

L.R. 6/92 art. 55

Attuazione del PIM c/o Banca CIS

 

 

L.R. 32/97 art. 19

Finanziamenti partecipativi (convenzione CRP) c/o SFIRS

 

 

L.R. 32/97 art. 19

Finanziamenti partecipativi (convenzione CRP) c/o CIS

 


[1] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[2] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.