§ 4.3.126 - L.R. 22 aprile 1987, n. 24.
Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:22/04/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Modalità di finanziamento).
Art. 3.  (Programmazione delle opere pubbliche).
Art. 4.  (Attuazione da programmi).
Art. 5.  (Opere di competenza della Regione).
Art. 6.  (Opere di competenza degli enti pubblici).
Art. 7.  (Opere di interesse pubblico).
Art. 8.  (Affidamento in concessione).
Art. 9.  (Deroghe alla l.r. 6 settembre 1976, n. 45).
Art. 10.  (Utilizzazione dei finanziamenti).
Art. 11.  (Modalità di approvazione e esecuzione).
Art. 12.  (Aggiornamento dei limiti di importo).
Art. 13.  (Comitato tecnico-amministrativo regionale).
Art. 14.  (Competenze del Comitato tecnico amministrativo regionale).
Art. 15.  (Composizione del Comitato tecnico amministrativo regionale).
Art. 16.  (Competenza delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale).
Art. 17.  (Composizione delle Sezioni del Comitato).
Art. 18.  (Comitato tecnico-amministrativo provinciale).
Art. 19.  (Composizione del Comitato tecnico-amministrativo provinciale).
Art. 20.  (Durata dei Comitati).
Art. 21.  (Funzionamento dei Comitati).
Art. 22.  (Ingegnere capo dei lavori).
Art. 23.  (Accertamenti e controlli).
Art. 24.  (Certificato di regolare esecuzione).
Art. 25.  (Disciplinari incarichi professionali).
Art. 26.  (Revisione dei prezzi).
Art. 27.  (Informazioni statistiche).
Art. 28.  (Finanziamenti C.E.E.).
Art. 29.  (Abrogazione leggi).
Art. 30.  (Corrispondenze di funzioni).
Art. 31.  (Norma transitoria).
Art. 32.  (Potenziamento degli uffici periferici).
Art. 33.  (Norma finanziaria).


§ 4.3.126 - L.R. 22 aprile 1987, n. 24. [1]

Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici.

(B.U. 29 aprile 1987, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge disciplina le procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, dalla Regione di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della Regione, degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e di tutti. gli altri enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali.

     Fatte salve le attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato, da realizzare nel territorio della Sardegna, la presente legge fissa altresì le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, comunque finanziate.

 

     Art. 2. (Modalità di finanziamento).

     Il finanziamento, anche parziale, delle opere pubbliche di interesse degli enti richiamati nel precedente art. 1 da parte della Regione, si attua:

     a) con specifiche sovvenzioni assegnate sulla base di programmi regionali;

     b) con l'erogazione di fondi a carattere ordinario o straordinario, da utilizzarsi da parte degli enti mediante atti programmatori propri.

 

     Art. 3. (Programmazione delle opere pubbliche). [2]

 

     Art. 4. (Attuazione da programmi).

     L'attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'art. 1, ivi comprese quelle finanziate con le ll.rr. 21 aprile 1955, n. 7 e 21 marzo 1957, n. 7, è delegata agli enti medesimi i quali avvalendosi anche, ove occorra, di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, curano la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, nominano il direttore dei lavori e, se prescritto ed opportuno, l'ingegnere capo.

     I programmi regionali [3] devono contenere la specificazione delle singole opere da realizzare, la loro localizzazione e l'indicazione dei relativi costi e sono approvati con le procedure previste all'art. 4, lett. i), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1.

     All'erogazione dei relativi finanziamenti si provvede, con decreto dell'Assessore cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa sulla base del programma medesimo, ancorché non siano stati predisposti i conseguenti atti progettuali, mediante versamento agli enti interessati delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma stesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti:

     - 25 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega;

     - ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di delega;

     - ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di delega;

     - fino all'ulteriore 15 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento dello stesso importo di delega [4].

     L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente delegato [5].

 

     Art. 5. (Opere di competenza della Regione).

     Sono di competenza dell'Amministrazione regionale e pertanto non rientrano nella delega di cui al precedente art. 4:

     a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla l.r. 21 gennaio 1986, n. 13;

     b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione;

     c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

     d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato.

     Le opere di cui al precedente comma sono oggetto di programmi regionali da approvarsi con le modalità fissate all'art. 4, lett. i), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1.

     Per la realizzazione delle stesse opere si provvede in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale ovvero mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.

     L'Amministrazione regionale, avvalendosi di norma di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, nomina il direttore dei lavori e, se prescritto od opportuno, nomina l'ingegnere capo delle opere di cui al presente articolo.

     La nomina del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo, se così contemplato nell'atto di affidamento in concessione, è disposta dall'ente concessionario. Sulle nomine l'ente medesimo dovrà acquisire il preventivo benestare dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. (Opere di competenza degli enti pubblici).

     Sono di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da enti locali singoli o associati o loro consorzi e dagli enti di cui all'art. 1 che non siano di competenza della Regione a norma del precedente articolo.

     Le opere di interesse di due o più enti richiamate al precedente art. 1, se non diversamente specificato in legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 7. (Opere di interesse pubblico).

     Sono di interesse pubblico le opere di pertinenza di enti o soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse senza fine di lucro.

     Esse sono soggette alle norme della presente legge solo se usufruiscono di finanziamento regionale.

 

     Art. 8. (Affidamento in concessione). [6]

 

     Art. 9. (Deroghe alla l.r. 6 settembre 1976, n. 45). [7]

 

     Art. 10. (Utilizzazione dei finanziamenti). [8]

     I fondi di cui all'art. 4 della presente legge costituiscono per i tesorieri degli enti, entrate a destinazione specifica a norma dell'art. 171, comma secondo del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297 [9].

     Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate possono essere direttamente utilizzati dagli enti per spese connesse alla realizzazione delle opere previste nel programma. Le somme non utilizzate dovranno essere versate al bilancio della Regione una volta venuta meno ogni ragione di spesa.

     Gli atti esecutivi con i quali l'ente assume a termini di legge gli impegni di spesa gravanti sui fondi suddetti devono essere comunicati all'Assessorato che ne ha disposto il versamento ed alla Ragioneria regionale.

     I fondi versati dalla Regione in applicazione dell'art. 4 della presente legge, devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento [10].

     Trascorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi, l'ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento al bilancio regionale, le somme non impegnate e le economie realizzate comprensive degli interessi maturati e non utilizzati. In caso di inadempienza, previa diffida, al recupero delle somme provvede, su richiesta della Regione, il tesoriere regionale.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1987 e di quelli per gli anni successivi è istituito un capitolo relativo alle restituzioni di cui al presente articolo.

     Le somme reintroitate possono essere utilizzate dalla Regione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, per la realizzazione diretta delle stesse opere originariamente programmate. A tal fine, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente per materia, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la variazione al capitolo di entrata, istituito ai sensi del precedente sesto comma, in corrispondenza degli importi effettivamente versati e la variazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa, relativi a ciascun intervento programmatico.

 

     Art. 11. (Modalità di approvazione e esecuzione).

     I progetti delle opere di competenza della Regione sono approvati con decreto dell'Assessore cui compete l'assunzione dell'impiego e ordinazione della spesa previo parere:

     a) dell'ufficio tecnico istruttore operante nell'Assessorato interessato per importi sino a lire 3.500.000.000 [11];

     b) della competente sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale per importi fino a lire 15.000.000.000;

     c) del Comitato tecnico-amministrativo regionale negli altri casi.

     I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimenti regionali), sono approvati con deliberazioni degli organi collegiali consiliari degli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze, e devono essere corredati da un parere espresso da un responsabile del proprio ufficio tecnico ovvero da apposito comitato a tale scopo costituito tra i tecnici dipendenti con deliberazione degli organi collegiali dell'ente stesso [12].

     L'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l'importo progetto non superi i seguenti limiti:

     a) lire 600.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato:

     b) lire 1.000.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

     c) lire 3.000.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia per l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l'Ente acquedotti e fognature (ERSAF) e per l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF):

     d) lire 3500.000.000 per le amministrazioni provinciali [13].

     Quando l'ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientri nelle competenze del dirigente l'ufficio tecnico, deve essere acquisito il parere degli organi consultivi regionali nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.

     L'approvazione dei progetti di importo superiore a quello fissato ai commi precedenti e fino all'importo di lire 7.000.000.000, è subordinata all'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici di cui al successivo art. 18.

     L'approvazione dei progetti di importo superiore a lire 7.000.000.000 è subordinata all'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici fino all'importo di lire 15.000.000.000 e del Comitato stesso a sezioni riunite per importi superiori.

     I progetti parziali di opere pubbliche debbono acquisire il parere dell'organo competente per l'importo corrispondente alla spesa complessiva presunta.

     Gli stralci dei progetti generali esecutivi già approvati, non sono soggetti ad alcun parere ove non costituiscono variante al progetto generale medesimo.

     Non possono conseguire l'approvazione ai sensi della presente legge i progetti di opere pubbliche per i quali non siano stati preventivamente acquisiti gli eventuali pareri obbligatori ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

     I verbali di nuovi prezzi, le perizie supplettive e quelle di variante in corso d'opera, sono approvati con le modalità di cui al presente articolo in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della l.r. 7 gennaio 1975 n. 1.

     Nei limiti delle competenze, previsti dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

     Conseguita l'approvazione dei progetti, l'ente cui compete la realizzazione dell'opera può promuovere, ove occorra, l'occupazione d'urgenza sulla base del solo atto approvatorio, senza che sia necessario attivare ulteriori adempimenti non strettamente connessi alla procedura d'occupazione.

     Ad integrazione di quanto disposto all'art. 13, comma secondo, della l.r. 27 aprile 1984, n. 13, le amministrazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, ancorché finanziate con fondi diversi da quelli provenienti da bilancio della Regione, sono obbligate ad ammettere agli appalti delle opere suddette anche imprese aventi la sola iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

     E' abrogato l'art. 20 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni nonché tutte le altre norme in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 12. (Aggiornamento dei limiti di importo).

     I limiti di importo indicati negli artt. 11, 16, 18 e 22 della presente legge sono aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico-amministrativo regionale).

     E' istituito il Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici (C.T.A.R.) con funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

     Il Comitato tecnico-amministrativo regionale ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Il Comitato tecnico-amministrativo regionale, che per lo svolgimento delle funzioni di competenza si avvale delle strutture centrali e periferiche della Regione, è costituito da due Sezioni; il Comitato e le due Sezioni sono presieduti dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o da un solo delegato.

 

     Art. 14. (Competenze del Comitato tecnico amministrativo regionale).

     Il Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è chiamato a pronunciarsi:

     a) sui progetti integrati di opere pubbliche;

     b) sulle opere di cui all'art. 8;

     c) sulle perizie suppletive e/o di variante relative a progetti di competenza del Comitato tecnico-amministrativo regionale che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

     d) sui progetti e sulle vertenze insorte con gli appaltatori di opere pubbliche regionali per i quali l'organo competente alla loro approvazione, o definizione, non ritenga di uniformarsi a parere espresso dalle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale o dei Comitati tecnico- amministrativi provinciali;

     e) sugli schemi di disciplinare tipo, a contenuto tecnico o amministrativo che riguardino la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche nella loro generalità;

     f) sui piani tecnico-economici intersettoriali di interesse regionale a richiesta degli organi della Regione e degli enti pubblici;

     g) sui disegni di legge e bozze di regolamenti in materia di lavori pubblici; sui programmi regionali e su ogni altro argomento in materia di opere pubbliche, a richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato;

     h) sulle opere non di competenza delle Sezioni del Comitato tecnico- amministrativo regionale e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali.

 

     Art. 15. (Composizione del Comitato tecnico amministrativo regionale).

     Il Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è composto:

     a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che lo presiede;

     b) dagli esperti eletti dal Consiglio regionale componenti le due Sezioni;

     c) dai Coordinatori designati dagli Assessori regionali e componenti le due Sezioni.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

     La costituzione avviene, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale; nel medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti dei componenti di designazione assessoriale.

     Hanno diritto di voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale, ed il coordinatore dell'Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto e sull'affare in discussione.

 

     Art. 16. (Competenza delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale).

     La I Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti le acque pubbliche, gli impianti e le linee elettriche, le dighe, gli acquedotti e le fognature, le opere idrauliche, marittime e di bonifica.

     La II Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti l'edilizia, la viabilità, le infrastrutture e le opere turistiche, industriali e sanitarie nonché nelle altre materie non attribuite alla competenza della I Sezione.

     Le Sezioni sono competenti a pronunciarsi:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a lire 7.000.000.000, con il criterio della categoria prevalente;

     b) sulle perizie supplettive e/o di variante relative ai progetti di cui al precedente punto a) che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

     c) sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza delle Sezioni;

     d) sulle vertenze relative a lavori pubblici, appaltati ed eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale o affidati dalla stessa in concessione, insorte con gli appaltatori sia in corso d'opera che in sede di collaudo ovvero per il riconoscimento di maggiore compenso o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000;

     e) sui piani tecnico-economici di settore di interesse regionale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;

     f) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

     La I Sezione esprime inoltre parere in ordine

     1) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale, agli effetti di cui agli artt. 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonché alle eventuali opposizioni ed osservazioni di cui all'art. 112 dello stesso testo unico;

     2) alle concessioni di derivazione di acque pubbliche;

     3) ai progetti o richieste di estrazioni di inerti per quantità superiori ai 10.000 mc. e inferiori a 100.000 mc.

 

     Art. 17. (Composizione delle Sezioni del Comitato).

     La I Sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale è composta:

     a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che la presiede;

     b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, nonché nelle seguenti materie: idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali.

     Almeno cinque devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali; gli altri esperti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;

     c) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;

     d) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

     e) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

     f) da un coordinatore nominato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

     La II Sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale è composta:

     a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che la presiede;

     b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, artistiche o monumentali nonché nelle seguenti materie: edilizia, urbanistica, viabilità, edilizia sanitaria, impianti tecnologici, impianti industriali.

     Almeno cinque devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;

     c) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;

     d) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

     e) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;

     f) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;

     g) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dell'industria;

     h) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

     i) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei trasporti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII.

     I componenti le Sezioni del Comitato ed il segretario sono designati dagli Assessori regionali, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti.

     Hanno diritto al voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale ed il coordinatore dell'Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull'affare in discussione.

 

     Art. 18. (Comitato tecnico-amministrativo provinciale).

     E' istituito, presso l'ufficio periferico regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile- il Comitato tecnico- amministrativo provinciale dei lavori pubblici C.T.A.P..

     Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale, che è anch'esso presieduto dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato, si avvale per le sue competenze della struttura periferica della Regione.

     Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale è chiamato a pronunciarsi per le opere degli enti locali della provincia, degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, operanti nella provincia nonché di tutti gli altri enti, sempre operanti nella provincia, ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali secondo le seguenti competenze:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza dei singoli enti fissata nell'art. 11 e sino all'importo di lire 7.000.000.000;

     b) sulle perizie supplettive e di variante relative a progetti di cui al precedente punto che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

     c) sui criteri di massima da adottarsi nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza del Comitato;

     d) su vertenze relative a lavori pubblici eseguiti a cura degli enti locali, insorte con appaltatori sia in corso d'opera che in sede di collaudo, ovvero per il riconoscimento di maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si decide di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000;

     e) sui piani tecnico-economici di settore di interesse provinciale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;

     f) su argomenti diversi in materia di lavori pubblici che gli vengano sottoposti dall'Assessore regionale dei lavori pubblici e dai Comitati di controllo sugli atti degli enti locali;

     g) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

     Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale esprime inoltre parere in ordine ai progetti o richieste di estrazione di inerti per quantità inferiori a mc. 10.000.

 

     Art. 19. (Composizione del Comitato tecnico-amministrativo provinciale).

     Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale è composto:

     a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che lo presiede;

     b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonché nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali.

     Almeno sei devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali;

     c) da un coordinatore del Servizio del Genio civile.

     Funge da segretario un funzionario del Genio civile appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VI.

     Il componente di cui al punto c) e il segretario sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento si provvede anche alla nomina dei sostituti.

 

     Art. 20. (Durata dei Comitati).

     I componenti il Comitato tecnico-amministrativo regionale e le sue Sezioni e i Comitati tecnico-amministrativi provinciali durano in carica quattro anni e possono far parte soltanto di un Comitato.

     Il Consiglio regionale provvede alla prima elezione degli esperti entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge mentre le successive elezioni dovranno aver luogo nel periodo intercorrente tra sei mesi e un mese prima della scadenza dei Comitati.

     Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina degli altri componenti e dei segretari dei Comitati deve essere emanato entro quindici giorni decorrenti dalle nomine effettuate dal Consiglio regionale e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza dei Comitati medesimi.

     I componenti dei Comitati e delle Sezioni del Comitato tecnico- amministrativo regionale decadono automaticamente qualora nel corso di un anno non abbiano partecipato almeno a due terzi delle sedute e sono immediatamente sostituiti con altri che durano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.

     Fino alla effettiva costituzione del Comitato tecnico-amministrativo regionale e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali i pareri di rispettiva competenza sono espressi dall'attuale Comitato tecnico regionale.

     Ai componenti esterni il Comitato tecnico-amministrativo regionale e i Comitati tecnico-amministrativi provinciali è concesso un compenso trimestrale posticipato, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000, proporzionale al numero delle sedute stesse, compensativo del gettone di presenza e del lavoro preparatorio, istruttorio e di studio, antecedente e susseguente alle adunanze.

     Detti compensi sono aggiornati ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

     Il trattamento di missione per gli estranei all'Amministrazione regionale è commisurato a quello spettante, in base alle disposizioni di legge in vigore, ai funzionari regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale.

 

     Art. 21. (Funzionamento dei Comitati).

     I Comitati sono convocati dal Presidente con un preavviso di 5 giorni, salvi casi di urgenza.

     Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; devono comunque essere presenti la maggioranza dei componenti di nomina del Consiglio regionale.

     Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     I Comitati formulano le loro decisioni entro 45 giorni [14] dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine, su richiesta dell'ente interessato, l'Assessore regionale dei lavori pubblici esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo acquisendo il parere degli organismi tecnici dell'Assessorato.

     Le decisioni del Comitato, se favorevoli senza condizioni, sono comunicate anche per fonogramma o per telegramma.

     L'esposizione al Comitato degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori componenti il Comitato, prescelti dal Presidente.

     I rappresentanti degli enti interessati agli argomenti in esame possono essere invitati alle riunioni.

     Possono essere sentiti dal Comitato i coordinatori dell'Assessorato dei lavori pubblici nonché i responsabili di altri settori

dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici; per l'esame di argomenti di rilevante complessità che richiedono particolare specializzazione, possono essere sentiti esperti nelle specifiche materie.

     Partecipa alle riunioni del Comitato un componente dell'ufficio regionale preposto all'istruttoria.

     I componenti esperti del Comitato collaborano, secondo le proprie specifiche competenze, all'istruttoria dei progetti sottoposti al parere del Comitato stesso.

     Il Comitato può inoltre avvalersi, in funzione consultiva, del parere di funzionari della Regione e di altri enti pubblici.

 

     Art. 22. (Ingegnere capo dei lavori).

     Nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati anche parzialmente dall'Amministrazione regionale, la nomina dell'ingegnere capo dei lavori, al quale sono attribuite le funzioni ad esso demandate dal regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1985, n. 350, e dalle altre specifiche norme, è obbligatoria per le opere di importo complessivo superiore a lire 3.000.000.000. Nei casi in cui non si procede alla nomina dell'ingegnare capo le relative funzioni sono assunte cumulativamente dal direttore dei lavori.

     Qualora per circostanze impreviste riguardanti la natura del terreno in cui si fanno i lavori o per altre speciali circostanze, si rendesse necessaria ed urgente qualche variazione nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni potranno essere formalmente autorizzate direttamente dall'ingegnere capo, nelle more della predisposizione ed approvazione del prescritto progetto supplementare, dandone contestualmente comunicazione all'amministrazione appaltante. In ogni caso le variazioni così autorizzate non potranno:

     a) modificare sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto;

     b) superare l'importo dei quattro quinti del fondo impegnato per imprevisti ed eccedente comunque la somma di lire 100.000.000.

     Gli onorari per l'espletamento delle funzioni dell'ingegnere capo dei lavori, se dovuti, vengono corrisposti nella misura di un terzo degli onorari spettanti al direttore dei lavori, ivi comprese le prestazioni per misura e contabilità, con la sola esclusione di eventuali maggiorazioni per incarico parziale riconosciute al direttore dei lavori stesso.

     Agli onorari come sopra determinati, che non sono cumulabili con quelli relativi alla direzione dei lavori, si aggiunge il rimborso spese calcolato secondo il capitolato d'oneri per l'affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali, vigente all'atto dell'incarico.

 

     Art. 23. (Accertamenti e controlli).

     Ferme restando le attribuzioni regionali in ordine al collaudo, gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di effettuare, anche in corso di opera, accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile circa il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché sulla corretta esecuzione di tutte le opere e lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.

     1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell’efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all’attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera l) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dell’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 [15].

     Gli stessi Assessorati possono promuovere gli interventi sostitutivi di legge.

 

     Art. 24. (Certificato di regolare esecuzione).

     Nei casi in cui è ammessa la sostituzione del formale collaudo con il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, la relativa autorizzazione è rilasciata direttamente dall'ente pubblico gestore che può comunque disporre il formale collaudo anche su richiesta dell'Amministrazione regionale o dell'impresa appaltatrice. Tali richieste devono essere comunicate all'ente gestore entro il termine fissato per l'ultimazione delle opere stesse.

 

     Art. 25. (Disciplinari incarichi professionali).

     Gli incarichi professionali conferiti dagli enti richiamati all'art. 1 della presente legge per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche assistite da finanziamento regionale, devono essere disciplinati da apposite convenzioni predisposte in conformità al «Capitolato d'oneri per l'affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali», vigente al momento del conferimento dell'incarico.

 

     Art. 26. (Revisione dei prezzi).

     Per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione del compenso revisionale da corrispondere alle imprese appaltatrici di opere pubbliche realizzate con il concorso finanziario dell'Amministrazione regionale, la data di riferimento da assumere per i prezzi della mano d'opera cogniti all'atto dell'offerta è quella indicata nei bollettini dell'apposita commissione costituita per il rilevamento dei costi con circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 663, del 28 febbraio 1948 e successive modificazioni.

 

     Art. 27. (Informazioni statistiche).

     Ai fini della programmazione del comparto delle opere pubbliche e per la verifica attuativa dei programmi finanziati a totale o parziale carico della Regione, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono all'Assessorato dei lavori pubblici della Regione, secondo moduli forniti dallo stesso, tutte le informazioni statistiche connesse alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed all'avanzamento dei lavori.

 

     Art. 28. (Finanziamenti C.E.E.).

     La Regione provvederà a richiedere alla Comunità economica europea finanziamenti sui programmi di intervento di opere pubbliche formulati anche sulla base di specifiche richieste degli enti di cui all'art. 1.

     A tal fine gli enti attuatori degli interventi dovranno produrre alla Regione la documentazione necessaria.

     Le somme assegnate alla Regione saranno acquisite al bilancio regionale e trasferite prioritariamente agli enti che hanno concorso alla formazione del programma di intervento.

 

     Art. 29. (Abrogazione leggi).

     Sono abrogate la l.r. 28 giugno 1950, n. 34 e quelle altre disposizioni concernenti procedure, modalità di finanziamento e di erogazione dei fondi in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 30. (Corrispondenze di funzioni).

     Nelle more dell'attribuzione degli incarichi di coordinamento e di attuazione della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, le funzioni ed incarichi previsti nella presente legge sono attribuiti secondo le seguenti corrispondenze:

     - coordinatore generale - direttore dei servizi in carica;

     - coordinatori - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;

     - funzionari ed impiegati della VIII e VII qualifica - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;

     - funzionari ed impiegati della VI qualifica - impiegati regionali della vigente V fascia funzionale.

 

     Art. 31. (Norma transitoria). [16]

     Fino alla costituzione e funzionamento dei Comitati tecnico- amministrativi di cui agli articoli 13 e 18 i pareri di cui all'articolo 11 e le pronuncie sulle materie di cui agli articoli 14 e 16 della presente legge, sono rese dal Comitato tecnico regionale istituito con legge regionale 28 giugno 1950, 34.

     Per il funzionamento di tale Comitato si applica l'articolo 21 della presente legge, salvo che per la validità delle sedute, regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

 

     Art. 32. (Potenziamento degli uffici periferici).

     Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, è incrementata di 12 unità nella VI qualifica funzionale e di 26 unità nella VII qualifica funzionale.

     Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell'area dei servizi tecnici nelle predette qualifiche funzionali, come in appresso:

     a) nella VI qualifica funzionale.

     - 12 posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra;

     b) nella VII qualifica funzionale:

     - 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere civile;

     - 10 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere idraulico;

     - 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - architetto;

     - 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - geologo;

     - 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere esperto in impiantistica.

     Per la copertura dei posti istituiti con il presente articolo, per una sola volta ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, fermi restando i particolari requisiti ivi previsti per l'assunzione alle predette qualifiche funzionali e quelli generali per l'assunzione agli impieghi regionali più cinque anni di iscrizione a ordine o albo o cinque anni di servizio presso ente pubblico, i concorsi pubblici si svolgono per soli titoli; i relativi bandi disciplinano le procedure per l'espletamento dei concorsi stessi, i titoli valutabili ed i relativi criteri di valutazione, i poteri delle commissioni ai fini della formazione della graduatoria nonché ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi.

 

     Art. 33. (Norma finanziaria).

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1987 ed in lire 1.420.000.000 per l'anno finanziario 1988 e per quelli successivi.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 72 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6, comma 12, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 6, comma 13, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 24, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6. Per una modifica alle quote percentuali di cui al presente comma vedi l’art. 4 della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 24, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 24, comma 4, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2, primo comma, della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[8] Il termine, di cui al presente articolo, già prorogato dalle LL.RR. 20 aprile 1993, n. 17, 29 gennaio 1994, n. 2, 12 dicembre 1994, n. 36, 7 aprile 1995, n. 6 e 15 febbraio 1996, n. 9, è stato da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22 luglio 1996, n. 29.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 14, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[12] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[13] Comma sostituito dall'art. 17, secondo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11; l'art. 17, comma 2, della L.R. 11/88 è stato successivamente abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5. Infine il presente comma è stato ripristinato dall'art. 12 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[14] Termine così modificato dall'art. 17, terzo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[15] Comma inserito dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.