§ 4.3.101 - L.R. 27 aprile 1984, n. 13.
Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:27/04/1984
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Albo regionale).
Art. 2.  (Categorie di iscrizione).
Art. 3.  (Specializzazioni).
Art. 4.  (Requisiti di ordine generale per l'iscrizione).
Art. 5.  (Idoneità tecnica).
Art. 6.  (Capacità economica e finanziaria).
Art. 7.  (Passaggio di categoria).
Art. 8.  (Direttori tecnici).
Art. 9.  (Diritto annuale di iscrizione).
Art. 10.  (Sospensione dall'Albo).
Art. 11.  (Cancellazione dall'Albo).
Art. 12.  (Commissione dell'Albo).
Art. 13.  (Iscrizione all'Albo).
Art. 14.  (Variazioni).
Art. 15.  (Segretario della Commissione).
Art. 16.  (Condizioni di ammissibilità alle gare d'appalto).
Art. 17.  (Ammissione agli appalti).
Art. 18.  (Norme transitorie).
Art. 19.      E' abrogata la l.r. 6 marzo 1956, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 20.  (Spese).
Art. 21.      La presente legge è dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 4.3.101 - L.R. 27 aprile 1984, n. 13. [1]

Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

 

     Art. 1. (Albo regionale).

     L'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, già istituito con la l.r. 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni, è regolato dalle seguenti norme.

     L'Albo è pubblico e ha distinte sezioni per: le imprese e loro consorzi; le società; le cooperative e loro consorzi; consorzi fra imprese artigiane.

 

     Art. 2. (Categorie di iscrizione). [2]

     L'iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori secondo gli importi indicati nella tabella seguente:

     1) fino a lire 120.000.000;

     2) fino a lire 240.000.000;

     3) fino a lire 400.000.000;

     4) fino a lire 800.000.000;

     5) fino a lire 1.500.000.000;

     6) fino a lire 3.000.000.000;

     7) fino a lire 6.000.000.000;

     8) fino a lire 9.000.000.000;

     9) fino a lire 15.000.000.000;

     10) oltre lire 15.000.000.000.

     La tabella indicata al precedente comma verrà aggiornata ogni due anni, a partire da dicembre del 1988, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

     Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate, d'ufficio, alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

 

     Art. 3. (Specializzazioni).

     Gli appaltatori possono essere iscritti all'Albo per le seguenti specializzazioni:

     I. Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri.

     II. Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

     III. Lavori di restauro:

     a) restauro di edifici monumentali;

     b) lavori e scavi archeologici.

     IV. Opere speciali in cemento armato.

     V. Impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

     a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

     a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

     b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gaso e loro manutenzione;

     c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

     d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

     d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

     e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

     f) fornitura ed installazione di manufatti in:

     1) metallo, legno, materie plastiche;

     2) materiali lapidei;

     3) materiali vetrosi;

     g) tinteggiatura e verniciatura;

     h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

     VI. Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

     VII. Segnaletica e sicurezza stradale.

     VIII. Pavimentazioni con materiali speciali.

     IX. Lavori ferroviari:

     a) lavori di manutenzione, sistematica dell'armamento;

     b) lavorazioni speciale del binario;

     c) impianti per la sicurezza del traffico;

     d) impianti per la trazione elettrica;

     e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

     X. Lavori idraulici:

     a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

     b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;

     c) gasdotti - oleodotti.

     XI. Lavori di sistemazione agraria, forestale, e di verde pubblico.

     XII Lavori speciali:

     a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;

     b) impianti di trattamento di rifiuti.

     XIII. Lavori marittimi:

     a) costruzioni di moli, bacini, banchine, ecc.;

     b) lavori di dragaggio;

     c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

     XIV. Dighe.

     XV. Gallerie.

     XVI. Impianti per la produzione e distribuzione di energia:

     a) centrali idrauliche;

     b) centrali termiche;

     c) centrali elettronucleari;

     d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;

     e) impianti elettrici per centrali;

     f) cabine di trasformazione;

     g) linee di alta tensione;

     h) linee a media e bassa tensione;

     i) impianti esterni di illuminazione;

     m) linee telefoniche e opere connesse.

     XVII. Carpenteria metallica.

     XVIII. Impianti di telecomunicazioni.

     XIX. Lavori ed opere speciali vari:

     a) rilevamenti topografici speciali;

     b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

     c) fondazioni speciali;

     d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;

     e) impermeabilizzazione dei terreni;

     f) trivellazione e pozzi.

     XX. Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari). Le specializzazioni di cui al comma precedente potranno essere modificate con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui al successivo art. 12.

 

     Art. 4. (Requisiti di ordine generale per l'iscrizione).

     Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata apposita domanda in carta legale, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici corredata o dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori, oppure in mancanza di detto certificato, dai seguenti documenti redatti in conformità alle leggi sul bollo:

     a) certificato di cittadinanza italiana ovvero di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori, di società commerciali legalmente costituite, purché appartenenti a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

     Alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, l'iscrizione all'Albo è consentita anche ai cittadini degli Stati membri alla CEE non residenti in Italia;

     b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, nonché certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura, di data non anteriore a due mesi da quella della domanda di iscrizione, relativi all'assenza di procedimenti penali di cui alla lett. b) dell'art. 11 della presente legge nonché all'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della l. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta o della società; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

     d) certificato della cancelleria del Tribunale con l'indicazione della persona avente facoltà di impegnare legalmente la ditta o la società;

     e) attestazione relativa all'assolvimento degli adempimenti in materia di contributi sociali, rilasciata dai competenti istituti di previdenza ed assistenza, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza, se cittadino straniero;

     f) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, relativo all'assolvimento degli obblighi in materia di imposte e tasse, ovvero ricevuta comprovante la presentazione della dichiarazione dei redditi;

     g) per le società commerciali: copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, certificato dalla cancelleria del Tribunale competente o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società, di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dal certificato, o documentato equivalente, deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

     Per le società, per le cooperative e loro consorzi, per i consorzi di imprese e di artigiani, i certificati di cui alle lett. a) e b) del presente articolo dovranno riferirsi a coloro che ne hanno legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui al successivo art. 8.

     Le società cooperative e loro consorzi dovranno inoltre presentare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, l'elenco dei soci e il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre le società e i consorzi fra imprese e di artigiani dovranno, a loro volta, presentare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto speciale, se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, l'elenco dei soci e il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio.

     Per i requisiti di cui ai punti e) ed f) costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato del richiedente.

 

     Art. 5. (Idoneità tecnica).

     L'impresa che chiede l'iscrizione all'Albo deve comprovare la propria idoneità tecnica presentando dei certificati da cui risulti che ha eseguito o diretto lavori analoghi a quello per i quali viene chiesta l'iscrizione.

     Detti certificati devono essere rilasciati:

     - se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico responsabile di uffici statali, regionali, provinciali, comuni o di altri enti ed istituti pubblici;

     - se trattasi di lavori privati, dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, previo accertamento e conferma dell'ufficio periferico dell'Assessorato dei lavori pubblici competente per territorio.

     Nel certificato si dovranno indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo ed il luogo di esecuzione, nonché dichiarare se furono portati a termine a regola d'arte o se diedero luogo a vertenze che il committente in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

     Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati certificati rilasciati dal console competente, contenenti oltre le indicazioni di cui al comma precedente, l'accertamento e conferma delle autorità tecniche del luogo.

     Il richiedente dovrà, inoltre, allegare:

     A) Dichiarazione nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere ed altre attrezzature di cui l'impresa dispone;

     B) Ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica.

 

     Art. 6. (Capacità economica e finanziaria).

     Le imprese che chiedono l'iscrizione all'Albo devono dimostrare la propria capacità finanziaria mediante la seguente documentazione:

     a) idoneità referenze bancarie, acquisite anche su richiesta diretta e riservata della segreteria dell'Albo agli istituti indicati dall'interessato nella domanda di iscrizione;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari dell'impresa negli ultimi tre esercizi;

     c) ogni altro documento atto a comprovare la potenzialità economica e finanziaria dell'impresa, di data non anteriore a mesi due da quella della domanda di iscrizione.

 

     Art. 7. (Passaggio di categoria).

     L'impresa può essere iscritta a più specializzazioni semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

     Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

     L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui ai precedenti articoli.

     La domanda di passaggio di categoria e di estensione a nuova specializzazione, dovrà essere corredata dei documenti di cui all'art. 5, commi primo e ultimo, e all'art. 6.

 

     Art. 8. (Direttori tecnici).

     Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali devono riferirsi i certificati di cui al primo comma dell'art. 5 dandone comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

     Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale è fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese.

 

     Art. 9. (Diritto annuale di iscrizione). [3]

 

     Art. 10. (Sospensione dall'Albo).

     La Commissione dl cui all'art. 12 delibera la sospensione dall'Albo, nel rispetto dell'ultimo comma del successivo art. 11, degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

     a) sia in corso procedura di fallimento o concordato preventivo secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di cittadino di altro Stato;

     b) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti negligenza o irregolarità nella condotta, gestione ed esecuzione dei lavori;

     c) che nell'esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme e di Regolamenti di igiene ed edilizi, nonché di prescrizioni di strumenti urbanistici;

     d) abbiano commesso infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

     e) sia accertato inadempimento ad obblighi tributari, secondo la legislazione italiana;

     f) non abbiano osservato gli adempimenti di cui al successivo art. 17;

     g) siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi, ovvero siano in corso procedimenti relativi a delitti che per la loro natura e gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale del richiedente;

     h) abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui all'art. 8, ultimo comma, e all'art. 16, quarto comma, della presente legge;

     i) siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

     Dette ipotesi devono riferirsi al titolare o al direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; ad uno o più soci e al direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti dl poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per ogni altro tipo di società.

     Nel provvedimento di sospensione sarà specificata la durata della sospensione medesima.

     La sospensione disposta per i motivi di cui ai commi precedenti è revocata dalla Commissione medesima, allorché, per accertamento diretto e su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e, limitatamente alle società, si sia provveduto alla sostituzione del direttore tecnico di cui all'art. 8.

 

     Art. 11. (Cancellazione dall'Albo).

     Con provvedimento della Commissione di cui all'art. 12 è disposta la cancellazione dall'Albo degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

     a) grave e ripetuta negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

     b) condanna passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica Amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi e preterintezionali;

     c) emanazione di un provvedimento che disponga l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni, o la decadenza dell'iscrizione agli Albi appaltatori di opere pubbliche;

     d) recidiva nelle infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti, secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;

     e) fallimento o liquidazione;

     f) cessazione di attività;

     g) mancato pagamento del diritto annuale di cui all'art. 9, previa diffida notificata a termini di legge;

     h) ripetuto inadempimento degli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;

     i) recidiva nelle infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;

     l) recidiva nelle infrazioni di cui alla lett. c) dell'art. 10.

     La Commissione di cui all'art. 12, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione o la cancellazione dall'Albo regionale, fissa agli interessati un termine, non inferiore a 30 giorni, per essere sentiti sui fatti addebitati.

 

     Art. 12. (Commissione dell'Albo).

     L'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori, sono disposte da un'apposita Commissione permanente presso l'Assessorato dei lavori pubblici, da nominarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Commissione è costituita dall'Assessore regionale dei lavori pubblici che la presiede anche attraverso un suo delegato, e dai seguenti componenti:

     a) tre, designati dall'Assessore regionale dei lavori pubblici fra i funzionari dell'Assessorato, uno dei quali appartenente agli Uffici periferici;

     b) [4];

     c) due, su designazione dell'Unione costruttori edili, rappresentanti il settore a livello provinciale o regionale [5];

     d) due, su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative riconosciute a livello nazionale;

     e) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli artigiani;

     f) due su designazione dell'Associazione piccole imprese rappresentanti il settore a livello provinciale o regionale [6].

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appartenente alla VI o alla V fascia, in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     La Commissione dura in carica 3 anni ed i suoi componenti, tranne che il Presidente e quello di cui alla lett. b), possono essere riconfermati per un solo triennio.

     Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate con intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

     Contro di esse, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro 60 giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.

     Un estratto delle deliberazioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

     La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e, comunque, almeno due volte ogni semestre.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

     Ai componenti la Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla l.r. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando per i dipendenti regionali il disposto dell'art. 72 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 13. (Iscrizione all'Albo).

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

     L'iscrizione nell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, direttamente o in subappalto, a obbligatoria per chiunque sia chiamato ad eseguire lavori, di importo pari o superiore a 150.000.000 di lire ed inferiore alla soglia comunitaria, di competenza della Regione o di altri enti pubblici quando i lavori medesimi siano eseguiti con finanziamenti comunque concessi dall'Amministrazione regionale. Fatta salva l'applicazione della vigente direttiva della Comunità economica europea a favore delle imprese straniere, per la partecipazione agli appalti, nonché per gli affidamenti in subappalto o in cottimo, di lavori pubblici, comunque finanziati, di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche a equiparata all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni [7].

     Tuttavia, semprechè per i lavori da eseguire vi siano almeno di 10 imprese iscritte all'Albo, l'Amministrazione appaltante invita all'appalto imprese particolarmente attrezzate per la natura dei lavori stessi, purché iscritte all'Albo per una specializzazione affine.

     Gli appalti di lavori di importo interiore a lire 150.000.000 possono essere aggiudicati o affidati ad imprese non iscritte all'Albo purché in possesso del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della specializzazione che dovrà essere adeguata ai lavori da appaltare [8].

 

     Art. 14. (Variazioni).

     Le imprese iscritte all'Albo devono comunicare alla segreteria dell'Albo stesso tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano influenti ai fini della presente legge, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

     E' fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla predetta segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo di cui ai precedenti artt. 10 e 11 entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza.

 

     Art. 15. (Segretario della Commissione).

     Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le decisioni adottate dalla Commissione stessa agli imprenditori interessati.

     Il segretario è altresì responsabile della regolare tenuta dell'Albo e provvede alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria e morale degli imprenditori.

     Per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo ci si avvarrà dei servizi meccanografici a disposizione dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 16. (Condizioni di ammissibilità alle gare d'appalto). [9]

     1. Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto.

     2. E' fatto obbligo agli uffici centrali e periferici

dell'Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento, alla segreteria dell'albo, copia del verbale di aggiudicazione ovvero dell'atto di affidamento.

 

     Art. 17. (Ammissione agli appalti).

     Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'Albo regionale devono presentare la seguente documentazione, redatta in conformità alle leggi sul bollo:

     a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi alla data fissata per la gara. Per il concorrente cittadino straniero non residente in Italia, deve essere presentato un documento equivalente in base alla legislazione nello Stato in cui esso appartiene. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa i predetti certificati devono riferirsi ad entrambi;

     b) certificato di iscrizione all'Albo regionale;

     c) [10];

     d) ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante in conformità alle leggi statali o regionali in materia di appalto di opere pubbliche ed in relazione alla particolarità dell'opera che si intende appaltare.

     Per le società, cooperative e consorzi di cooperative il certificato di cui alla lett. a) deve riferirsi a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui all'art. 8 della presente legge. Esse dovranno, altresì, presentare il certificato della cancelleria del Tribunale, o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti, oltre l'indicazione del legale rappresentante, che le medesime non hanno in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o Amministrazione controllata.

 

     Art. 18. (Norme transitorie).

     Fintanto che non si sarà insediata la Commissione di cui al precedente art. 12, continua ad operare la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 6 marzo 1956, n. 8, secondo quanto previsto ai commi successivi.

     In fase di prima attuazione della presente legge, alle imprese già iscritte nell'Albo regionale appaltatori per la categoria di oltre lire 400.000.000, ai sensi della l.r. 6 marzo 1956, n. 8, è attribuita la categoria di importo non inferiore a lire 1.500.000.000, fatta salva la possibilità di attribuire una categoria superiore, previa domanda dell'impresa interessata, corredata della documentazione prescritta dalla presente legge, o dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

     Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, ovvero le variazioni alle precedenti, la Commissione provvede secondo le norme di cui alla presente legge.

     Per quanto attiene l'attribuzione delle. specializzazioni si procede al riconoscimento delle specializzazioni immediatamente assimilabili secondo la seguente tabella:

     a) lavori stradali di terra e murari: I - VI;

     b) lavori edili in cemento armato: II;

     c) lavori idraulici compresi acquedotti e fognature: X a);

     d) lavori marittimi: XIII a), b) e c); ;

     e) impianti meccanici ed elettrici:

     l'equiparazione di detta specializzazione avviene attribuendo alla parte relativa agli «impianti elettrici» le specializzazioni V c) e XVII), mentre per quella relativa agli «impianti meccanici», l'equiparazione avviene tenendo conto della specifica certificazione in possesso della segreteria dell'Albo regionale appaltatori;

     f) lavori impianti, forniture speciali; l'equiparazione avviene tenendo conto delle analoghe e simili sottospecializzazioni risultanti nell'apposita sezione dell'Albo regionale appaltatori.

 

     Art. 19.

     E' abrogata la l.r. 6 marzo 1956, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

     Per quant'altro non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme contenute nella legislazione statale disciplinante la particolare materia.

 

     Art. 20. (Spese).

     I diritti previsti dall'art. 9 della presente legge sono accreditati in conto del capitolo del bilancio della regione per il 1984 corrispondente al Capitolo 20707 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione per l'anno finanziario 1983 e di quelli per gli anni successivi.

     Le spese relative agli artt. 1 e 12 quantificate in lire 10.000.000 annui graveranno sui capitoli di spesa del bilancio della regione per il 1984 e di quelli successivi corrispondenti ai Capitoli 08230 e di 02102 del bilancio della regione per l'anno 1983.

     Al suddetto onere si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 72 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 aprile 1987, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 22.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 22.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 22.

[7] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.

[8] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.

[10] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 4, della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.