§ 1.3.55 - L.R. 11 giugno 1974, n. 15.
Norme modificative ed integrative della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:11/06/1974
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è tenuta a presentare:
Art. 2.      Il disegno di legge di cui al punto 2 dell'articolo precedente dovrà inoltre:
Art. 3.      Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è abrogato.
Art. 4.      Con decorrenza 1° luglio 1973 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure delle retribuzioni del personale regionale nel quadro della legge di cui al punto 2 al precedente [...]
Art. 5.      Il personale immesso nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, è iscritto al Fondo di cui [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge - valutate per l'anno in corso in lire 887.000.000 per i maggiori emolumenti dovuti fino al 31 dicembre 1973 e [...]
Art. 9.      Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge fanno carico ai capitoli 11119, 11121, 11138,16114 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della [...]
Art. 9 bis. 


§ 1.3.55 - L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

Norme modificative ed integrative della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è tenuta a presentare:

     1) entro il 31 ottobre 1974 un disegno di legge concernente le competenze, e le attribuzioni della Presidenza della Giunta, della Giunta e degli Assessori regionali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché nelle materie delegate ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto medesimo;

     2) entro il 31 dicembre 1974 un disegno di legge concernente la riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione, la nuova pianta organica e il nuovo stato giuridico ed economico del personale, che dovrà essere formulato tenendo conto:

     a) che la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale deve basarsi su un ampio decentramento di esercizio di funzioni agli enti locali, riservando alla Regione compiti prevalentemente promozionali di indirizzo, coordinamento e controllo;

     b) che la programmazione è assunta come metodo normale dell'azione amministrativa, informata a criteri di democraticità, efficienza ed economia, attraverso uno snellimento delle procedure e dei metodi di contabilità e mediante l'adozione di opportune tecniche di organizzazione e controllo.

 

     Art. 2.

     Il disegno di legge di cui al punto 2 dell'articolo precedente dovrà inoltre:

     1) determinare le nuove strutture operative e le qualifiche funzionali, individuandone le relative competenze e responsabilità;

     2) ristrutturare le funzioni dirigenziali;

     3) prevedere organismi di coordinamento a carattere collegiale, anche a livello dei singoli rami dell'amministrazione, caratterizzati da una più accentuata partecipazione, a livello decisionale, dei rappresentanti del personale regionale;

     4) informarsi ad un decentramento funzionale dell'attività amministrativa da attuarsi mediante la attribuzione di competenze proprie e delegate ai dirigenti;

     5) strutturare la progressione economica nell'ambito della qualifica sulla base dell'anzianità di servizio e del merito, da valutarsi con criteri obiettivi di qualità ed efficienza attraverso una reale democratizzazione degli organismi di giudizio;

     6) improntare la normativa economica al principio della chiarezza retributiva;

     7) contemplate l'obbligatorietà di una permanente qualificazione ed aggiornamento professionale del personale;

     8) introdurre il criterio della contrattazione triennale.

     Gli effetti giuridici e gli eventuali effetti economici delle norme di cui al precedente comma decorrono dalla data del 1° luglio 1973.

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è abrogato.

     Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1970 ed il 30 giugno 1973, è attribuito a ciascun dipendente dell'Amministrazione regionale un assegno mensile lordo non pensionabile di lire 15.000 per ogni mese di servizio prestato, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

 

     Art. 4.

     Con decorrenza 1° luglio 1973 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure delle retribuzioni del personale regionale nel quadro della legge di cui al punto 2 al precedente articolo 1 è concesso ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione regionale un acconto sui futuri miglioramenti conseguenti al nuovo trattamento economico ed al riordinamento delle carriere, di lire 25 mila mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

     L'acconto di cui al comma precedente è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

 

     Art. 5.

     Il personale immesso nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, è iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. dal 1° gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha avuto inizio il rapporto di impiego statale.

     Ad esso si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e successive modificazioni, comprese quella dell'articolo 25 della legge medesima.

     Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità, il predetto personale e l'Amministrazione regionale sono tenuti a versare al Fondo, sulla base della retribuzione lorda goduta al 31 maggio 1970, i contributi previsti dal punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo intercorrente tra l'iscrizione al Fondo e la stessa data del 31 maggio 1970.

     A partire dal 1° giugno 1970 i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione effettivamente percepita.

     Le ritenute a carico del personale saranno al netto di quelle operate sullo stipendio statale per opera di previdenza.

     Il versamento dei contributi arretrati avverrà in rate mensili pari al 3 per cento dello stipendio lordo percepito. Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione della indennità di anzianità da parte del Fondo.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7. [1]a

 

     Art. 7 bis. [2]

     Il compenso e l'indennità di cui al precedente articolo 7 spettano anche ai componenti ed ai segretari del comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il compito di deliberare la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 494, e successive modificazioni.

 

     Art. 8.

     Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge - valutate per l'anno in corso in lire 887.000.000 per i maggiori emolumenti dovuti fino al 31 dicembre 1973 e in lire 436.900.000 per gli assegni mensili concessi dal 1° gennaio 1974 - fanno carico ai capitoli 11112, 11113, 16109 e 16110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni di stanziamento:

     Stato di previsione della spesa in diminuzione:

 

     - capitolo 17904                         1. 1.225.000.000

     in aumento:

     - capitolo 11112                         1.   841.440.000

     - capitolo 11113                         1.    92.600.000

     - capitolo 16109                         1.   370.500.000

     - capitolo 16110                         1.    19.400.000

 

     Al saldo del maggior onere di lire 98.900.000 risultante dell'introduzione nel bilancio per il 1974 delle suddette variazioni si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 11112 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973.

 

     Art. 9.

     Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge fanno carico ai capitoli 11119, 11121, 11138,16114 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

     (Omissis).

 

     Art. 9 bis. [3]

     Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7-bis della presente legge fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. A favore del suddetto capitolo 11138 è stornata la somma di lire 1.000.000 del capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1975, n. 68.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1975, n. 68.