§ 3.1.84 - L.R. 21 gennaio 1986, n. 13. [*]
Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/01/1986
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Sono delegate alle province le funzioni concernenti la tutela e la difesa dell'ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ed [...]
Art. 2.      Le province predispongono programmi tecnico-finanziari, sulla base delle richieste e delle indicazioni dei comuni e delle Unità sanitarie locali, ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna [...]
Art. 3.      Le province predispongono programmi operativi annuali da presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno anno.
Art. 4.      I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 3 sono inseriti dalla Giunta regionale nel bilancio della regione sulla base di una relazione tecnico-finanziaria, [...]
Art. 5.      Sono di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delegate.
Art. 6.      In caso di mancato compimento da parte degli organi provinciali delle attività inerenti all'esercizio delle funzioni delegate entro i termini previsti dalla presente legge, o quelli risultanti [...]
Art. 7.      Le province inviano, ogni 6 mesi, all'Assessorato della difesa dell'ambiente, rapporti dettagliati sull'attività svolta e sui risultati ottenuti; inoltre, alla fine di ciascuna biennio, [...]
Art. 8.      In situazioni di particolare gravità o di carattere eccezionale, che richiedano interventi immediati ed uniformi, in riferimento alle attività id cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 9.      Le province curano l'attuazione dei programmi, avvalendosi anche del personale distaccato dall'Amministrazione regionale
Art. 10.      Sono assegnate alle province le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso del Centro antimalarico ed antisetti, ed i mezzi acquisiti in base alla l.r. 6 novembre 1978, n. 64, ed all'art. [...]
Art. 11. 
Art. 12.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 1º dicembre 1985, presti la sua opera alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e [...]
Art. 13.      Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell'art. 12 compete, a decorrere dal 1º gennaio 1986 e sino all'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, lo [...]
Art. 14.      Per consentire alle Province l'utilizzo del personale regionale distaccato, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento
Art. 15.      Tutto il personale del ruolo speciale ad esaurimento è assegnato alle province in posizione di distacco in conformità alle indicazioni contenute nei programmi.
Art. 16.      Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dall'art. 14 è regolato dalle seguenti disposizioni e per quanto non previsto e in quanto compatibile, [...]
Art. 17.      Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti [...]
Art. 18.      Il personale della IV fascia funzionale svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedente apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi [...]
Art. 19.      Il personale della III fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo o tecnico-pratico richiedente apposita qualificazione professionale.
Art. 20.      Il personale della II fascia funzionale è addetto i compiti tecnici di natura prevalentemente esecutiva che richiedono una generica preparazione professionale. Del personale di detta fascia [...]
Art. 21.      Il personale della I fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera, provvedendo altresì a:
Art. 22.      L'orario di servizio è stabilito in 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi di legge. La distribuzione giornaliera dell'orario si articola [...]
Art. 23.      La Commissione di disciplina del personale del ruolo speciale ad esaurimento è quella costituita ai sensi dell'art. 59 della l.r. 17. agosto 1978, n. 51, parzialmente modificata nella sua [...]
Art. 24.      Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'art. 12 è inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 14, [...]
Art. 25.      Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 24, le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per [...]
Art. 26.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 24 e con la decorrenza ivi indicata, è attribuita la classe di stipendio di importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto.
Art. 26 bis. 
Art. 27.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme eventualmente ancora dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro successivi alla data del 1º gennaio 1978, in [...]
Art. 28.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), del servizio [...]
Art. 29. 
Art. 30.      Sino al termine del periodo di proroga degli effetti della l.r. 28 novembre 1957, n. 25 previsto dall'ultimo comma dell'art. 29, gli interventi di cui alle norme della l.r. 6 novembre 1978, n. [...]
Art. 31.  (Norma finanziaria).
Art. 32.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 3.1.84 - L.R. 21 gennaio 1986, n. 13. [*]

Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

 

Art. 1.

     Sono delegate alle province le funzioni concernenti la tutela e la difesa dell'ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ed alla loro lotta.

     La regione provvederà con legge successiva a delegare le funzioni concernenti la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola, anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dalle province in conformità agli indirizzi impartiti dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 2.

     Le province predispongono programmi tecnico-finanziari, sulla base delle richieste e delle indicazioni dei comuni e delle Unità sanitarie locali, ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna provincia e delle richieste ed indicazioni degli enti ed organizzazioni operanti nel settore.

     I programmi pluriennali vengono aggiornati annualmente in occasione della presentazione dei programmi annuali, di cui all'articolo successivo, ricostituendone l'estensione temporanea.

     I programmi pluriennali devono fornire indicazioni di massima sugli interventi da eseguire, la quantificazione dei mezzi e dei finanziamenti occorrenti.

 

     Art. 3.

     Le province predispongono programmi operativi annuali da presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno anno.

     Il programma annuale dovrà indicare:

     a) il tipo di intervento da eseguire;

     b) il periodo nel quale effettuare gli interventi;

     c) i sistemi e le tecniche da adottare;

     d) la quantificazione della manodopera necessaria;

     e) i mezzi ed i materiali necessari;

     f) i finanziamenti occorrenti;

     g) i criteri per la verifica dei risultati.

 

     Art. 4.

     I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 3 sono inseriti dalla Giunta regionale nel bilancio della regione sulla base di una relazione tecnico-finanziaria, elaborata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, secondo i seguenti criteri:

     - esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;

     - dimensione territoriale;

     - situazione geomorfologica del territorio e climatica delle singole zone;

     - condizioni socio-economiche della popolazione.

 

     Art. 5.

     Sono di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delegate.

     Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente l'Assessorato della difesa dell'ambiente:

     a) esprime parere:

     1) sui programmi pluriennali ed annuali proposti dalle province;

     2) sullo stato di attuazione dei programmi in relazione agli interventi preventivati ed ai risultati conseguiti;

     b) propone, sulla base delle valutazioni di cui al punto 2 della lett. a), eventuali modifiche ed integrazioni di programmi.

     Per l'attività di indirizzo e per la verifica dei risultati conseguiti dagli enti delegati, l'Assessorato della difesa dell'ambiente utilizza attrezzature ed apparecchiature di laboratorio ed ogni altro mezzo connesso o comunque necessario allo svolgimento delle attività predette e si avvale di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e della collaborazione di uffici ed enti che svolgono attività nei singoli settori, nonché di aziende regionali.

     Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può altresì stipulare apposite convenzioni con Istituti Universitari e di ricerca, con enti e organismi, anche privati, ed esperti operanti nel settore [1].

 

     Art. 6.

     In caso di mancato compimento da parte degli organi provinciali delle attività inerenti all'esercizio delle funzioni delegate entro i termini previsti dalla presente legge, o quelli risultanti dalla natura degli interventi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito l'ente delegato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione delle province per il tramite dell'Organo di controllo competente per territorio ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

 

     Art. 7.

     Le province inviano, ogni 6 mesi, all'Assessorato della difesa dell'ambiente, rapporti dettagliati sull'attività svolta e sui risultati ottenuti; inoltre, alla fine di ciascuna biennio, presentano un rapporto generale con i risultati globali conseguiti.

 

     Art. 8.

     In situazioni di particolare gravità o di carattere eccezionale, che richiedano interventi immediati ed uniformi, in riferimento alle attività id cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, dispone il finanziamento degli interventi stessi a carattere straordinario affidandone l'esecuzione alle province.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì, ricorrendo le situazioni in esso richiamate, allorquando gli interventi stessi abbiano comunque connessione con le attività di competenza di altri rami dell'Amministrazione regionale. In tale ipotesi, la proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente è formulata d'intesa con l'Assessore competente nella specifica materia.

 

     Art. 9.

     Le province curano l'attuazione dei programmi, avvalendosi anche del personale distaccato dall'Amministrazione regionale [1]a.

     Qualora il personale di cui al comma precedente non fosse sufficiente le province possono provvedervi, secondo le indicazioni dei programmi stessi, anche mediante la stipula di convenzioni con cooperative o imprese specializzate.

 

     Art. 10.

     Sono assegnate alle province le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso del Centro antimalarico ed antisetti, ed i mezzi acquisiti in base alla l.r. 6 novembre 1978, n. 64, ed all'art. 81, secondo comma, della l.r. 28 maggio 1985, n. 12, fatta eccezione per le attrezzature, le apparecchiature e gli altri mezzi occorrenti all'Assessorato della difesa dell'ambiente per le esigenze indicate al terzo comma dell'art. 5.

     La ripartizione dei beni di cui al comma precedente avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto della necessità e della specifica attività da svolgere da ciascun ente delegato.

NORME PER IL PERSONALE

TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 11. [2]

     L'Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per la emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna al fine di consentire la mobilità di personale dipendente con quello degli enti locali.

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 1º dicembre 1985, presti la sua opera alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antisetti ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978 n. 64.

     Con effetto dal 1º gennaio 1986, il personale di cui al comma precedente, sulla base del titolo di assunzione o, se più favorevole, delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate da oltre tre mesi nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo di età, è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo entro i limiti delle categorie impiegatizie o salariali indicate al successivo comma.

     I requisiti delle mansioni e del titolo di studio che devono essere contestualmente posseduti per la nomina prevista dal precedente comma sono i seguenti:

     a) per la nomina di impiegato avventizio di:

     - 2ª categoria: diploma di scuola media superiore e mansioni del personale di concetto;

     - 3ª categoria: diploma di scuola media inferiore e mansioni del personale esecutivo;

     - 4ª categoria: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni del personale ausiliario;

     b) per la nomina a salariato temporaneo:

     - specializzato: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio specializzato;

     - qualificato: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio qualificato;

     - comune: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio comune.

     Ai fini della qualificazione delle mansioni indicate al precedente comma, deve farsi riferimento al corrispondente personale

dell'Amministrazione regionale, in relazione alle attribuzioni proprie del personale medesimo secondo la normativa vigente anteriormente alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51. Per diploma della scuola dell'obbligo si intende quello dell'epoca in cui l'interessato avrebbe dovuto concludere il corso di studi; in difetto, esso è sostituito da una prova di cultura generale.

     L'accertamento delle mansioni, salvo le ipotesi di riconoscimento giudiziale, è effettuato da una Commissione paritetica composta da 4 impiegati dell'Amministrazione regionale designati in numero di due, rispettivamente, dall'Assessore competente in materia di personale e da quello della difesa dell'ambiente, e da 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

     La nomina ad impiegato avventizio o a salariato temporaneo è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 13.

     Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell'art. 12 compete, a decorrere dal 1º gennaio 1986 e sino all'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, lo stipendio annuo lordo iniziale della prima classe stipendiale previsto per il personale appartenente al ruolo unico regionale delle diverse fasce funzionali, secondo la corrispondenza indicata nella allegata tabella C, nella misura stabilita dalla disciplina per accordo di cui all'art. 6 della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6 [3].

     Lo stipendio lordo annuo iniziale è suscettibile esclusivamente di aumenti periodici biennali del 2,5% della misura iniziale. Spetta altresì l'indennità di cui all'art. 73, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Il servizio, anche non continuativo, prestato alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antisetti, anteriormente alla nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è valutato per intero agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali dello stipendio.

     Al predetto personale che sia provvisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento economico complessivo di importo superiore al trattamento economico spettante ai sensi dei precedenti commi, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

     Il trattamento economico complessivo indicato al precedente comma deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti nella misura annua lorda:

     a) per gli impiegati avventizi:

     1) stipendio minimo mensile;

     2) indennità di contingenza;

     3) premio di produzione provinciale;

     4) aumenti periodici di anzianità;

     5) indennità sostitutiva di mensa;

     6) indennità di trasporto;

     b) per i salariati temporanei;

     1) minimo di paga base;

     2) indennità di contingenza;

     3) indennità territoriale di settore;

     4) gratifica natalizia;

     5) indennità sostitutiva di mensa;

     6) indennità di trasporto;

     7) anzianità professionale edile.

     Gli importi annui degli elementi della retribuzione di cui ai punti 5 e 6 della lett. a) e dei punti 5 e 6 della lett. b) indicati nel precedente comma sono determinati sulla base della misura mensile calcolata come in appresso:

     - indennità di cui al punto 5 della lett. a), nella misura fissa mensile di lire 22.000;

     - indennità di cui al punto 6 della lett. a), 5 e 6 della lett. b), nella misura giornaliera spettante per 22 giornate.

     L'anzianità professionale edile di cui al punto 7 della lett. b), deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale salariato temporaneo, nell'importo effettivamente corrisposto all'atto dell'ultima erogazione.

 

     Art. 14.

     Per consentire alle Province l'utilizzo del personale regionale distaccato, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento [4].

     Il ruolo speciale ed esaurimento di cui al precedente comma si articola in 5 fasce funzionali.

     La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata Tab. A.

     Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata Tab. B, le singole qualifiche funzionali.

     Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinata con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 15.

     Tutto il personale del ruolo speciale ad esaurimento è assegnato alle province in posizione di distacco in conformità alle indicazioni contenute nei programmi.

     Il distacco è disposto su provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in relazione alle esigenze operative dei programmi.

     La spesa per il personale in posizione di distacco resta a carico dell'Amministrazione regionale.

     Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta la sede nella quale il dipendente viene assegnato o trasferito, è considerata sede di servizio, fatta salva la corresponsione dell'indennità stessa nei casi di missione espletata per ragioni di istituto secondo la normativa vigente. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si provvede con la necessaria mobilità del personale.

 

     Art. 16.

     Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dall'art. 14 è regolato dalle seguenti disposizioni e per quanto non previsto e in quanto compatibile, dalle norme contenute nel Titolo II della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

     In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale della fascia funzionale corrispondente.

 

     Art. 17.

     Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

     Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da Regolamenti.

 

     Art. 18.

     Il personale della IV fascia funzionale svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedente apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere tecnico - pratico.

     Nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale predetto svolge anche attività dell'operaio specializzato, ivi compresa la conduzione degli automezzi, utilizzando mezzi, attrezzi, apparecchiature o strumenti dei quali è tenuto a provvedere all'ordinaria manutenzione.

     Esso può essere altresì incaricato delle mansioni di capo-operaio, in tale mansione coordinando le attività degli operai, posti alle sue dipendenze. L'incarico è conferito tenuto conto dello stato di servizio e della capacità professionale, per un periodo non superiore alla durata del programma, con provvedimento dell'Assessore degli affari generali, e dà titolo per il periodo effettivo dell'incarico ad un'indennità pari al 5% di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della IV fascia funzionale ed è dovuta per 12 mensilità; con lo stesso provvedimento è indicato il dipendente che sostituisce il capo operaio in caso di assenza o di impedimento.

     Al sostituto è dovuto per il periodo di sostituzione l'indennità di cui al comma precedente che per lo stesso periodo è sospesa nei confronti del capo operaio.

     Il conferimento dell'incarico può essere revocato con provvedimento motivato o per aspettativa superiore a 60 giorni.

 

     Art. 19.

     Il personale della III fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo o tecnico-pratico richiedente apposita qualificazione professionale.

     Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, nonché gli operai qualificati.

     Il personale predetto è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidategli.

 

     Art. 20.

     Il personale della II fascia funzionale è addetto i compiti tecnici di natura prevalentemente esecutiva che richiedono una generica preparazione professionale. Del personale di detta fascia fanno parte i bonificatori, i disinfestori ed i segnalatori.

 

     Art. 21.

     Il personale della I fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera, provvedendo altresì a:

     - eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;

     - provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;

     - impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;

     - collaborare ai servizi inerenti al ricevimento e all'inoltro della corrispondenza.

     Del personale di detta fascia fanno parte anche gli operai non forniti di alcuna specializzazione o qualificazione addetti a mansioni comuni.

 

     Art. 22.

     L'orario di servizio è stabilito in 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi di legge. La distribuzione giornaliera dell'orario si articola in armonia a quella dell'ente presso il quale il dipendente opera.

 

     Art. 23.

     La Commissione di disciplina del personale del ruolo speciale ad esaurimento è quella costituita ai sensi dell'art. 59 della l.r. 17. agosto 1978, n. 51, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo art. 59.

     Ferme restando le sanzioni e le procedure disciplinari e i conseguenti effetti previsti per il personale del ruolo unico regionale, per l'irrigazione della nota di demerito è competente il coordinatore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, su proposta del legale rappresentante dell'ente presso il quale il dipendente svolge la sua attività.

 

     Art. 24.

     Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'art. 12 è inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 14, secondo le corrispondenze di categoria, come indicate nell'allegata Tab. C. La disposizione si applica altresì nei confronti del personale assunto ai sensi delle ll.rr. 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978, n. 64, che sia stato nominato impiegato o salariato non di ruolo in esecuzione di giudicato.

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

     I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

     L'inquadramento previsto dal presente articolo ha effetto dalla data del 1º gennaio 1987 [5].

     Sino a quando non si è provveduto agli inquadramenti previsti dal presente articolo, nei confronti del personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'art. 12, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16, in quanto compatibili.

 

     Art. 25.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 24, le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

     I concorsi si espletano mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto e alla qualifica cui aspira.

 

     Art. 26.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 24 e con la decorrenza ivi indicata, è attribuita la classe di stipendio di importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto.

     In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dallo stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici.

 

     Art. 26 bis. [6]

     Nei confronti del personale che sia stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, a norma dell'art. 24, e con effetto dalla data dell'inquadramento medesimo, hanno applicazione le disposizioni di carattere normativo ed economico previste dalla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, nonché la norma dell'art. 133 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Ai fini predetti è istituita la nuova dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento, come in appresso:

 

 

------------------------------------------------------------------    QUALI

FICHE

FUNZIONALI    2    3    4   5   6   TOTALI

------------------------------------------------------------------

NUMERO

POSTI        10  326  138  98  46    618

------------------------------------------------------------------

 

 

     Art. 27.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme eventualmente ancora dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro successivi alla data del 1º gennaio 1978, in estensione del giudicato della Magistratura del lavoro intervenuto in analoga fattispecie.

     Sono fatte salve le qualifiche riconosciute con provvedimento giudiziale ai fini della corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute a tale titolo.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare le somme dovute a seguito del riconoscimento da parte della stessa delle mansioni effettivamente svolte nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dalla prescrizione.

 

     Art. 28.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), del servizio reso alle dipendenze del CRAAI con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) assumendo a carico del bilancio regionale i relativi oneri di riscatto nell'importo pari al 30% del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

 

     Art. 29. [7]

     Sono abrogate le disposizioni della l.r. 25 gennaio 1980, n. 2, ad eccezione dell'art. 17, punto 1), concernente l'integrazione delle qualifiche di VI fascia della Tab. A allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e dell'art. 19, primo comma, concernente l'abrogazione della l.r. 28 novembre 1957 n. 25.

     Sono revocati i concorsi pubblici banditi ai sensi dell'art. 14 della l.r. 25 gennaio 1980, n. 2, e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'Amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro 30 giorni dalla data di efficacia dei provvedimenti d'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento disposti ai sensi dell'art. 24.

     Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1986, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 sono prorogati gli effetti della l.r. 28 novembre 1957, n. 25, per quanto riguarda le procedure, le strutture ed i mezzi, esclusa l'assunzione di personale.

 

     Art. 30.

     Sino al termine del periodo di proroga degli effetti della l.r. 28 novembre 1957, n. 25 previsto dall'ultimo comma dell'art. 29, gli interventi di cui alle norme della l.r. 6 novembre 1978, n. 64, come modificate ed integrate dall'art. 81 della l.r. 28 maggio 1985, n. 12, sono realizzati secondo le modalità indicate nelle disposizioni stesse.

     Successivamente, gli interventi predetti sono svolti esclusivamente con il ricorso ad imprese qualificate e, qualora ne sussista la necessità o l'opportunità, mediante l'utilizzazione di personale appartenente al ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 31. (Norma finanziaria).

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 22 miliardi 370.000.000 per l'anno 1986, ed in lire 22 miliardi 520.000.000 per gli anni successivi; alla ripartizione tra i competenti capitoli di spesa di detti oneri complessivi si provvede annualmente con la legge di bilancio.

     Alle spese per gli anni 1986 e successivi si fa fronte per lire 17 miliardi 870.000.000 con il risparmio conseguente all'abrogazione della l.r. 28 novembre 1957, n. 25, e delle spese per il personale già previste per l'applicazione della l. reg. 6 novembre 1978, n. 64; per le rispettive differenze di lire 4 miliardi 500.000.000 e di lire 2 miliardi 650.000.000 si fa fronte con l'aumento previsto della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.

 

     Art. 32.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A [8]

 

                            DOTAZIONE ORGANICA

                     DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

------------------------------------------------------------------

Qualifiche

funzionali         3       4        5        6       7     Totali

------------------------------------------------------------------

Numero

posti             10      370      143       60      35      618

------------------------------------------------------------------

 

 

TABELLA B

 

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

 

V Fascia funzionale:

     - Segretario

     - Ragioniere

     - Geometra

     - Perito agrario

     - Perito industriale

     - Perito chimico

     - Programmatore di procedure meccanografiche

     - Collaboratore tecnico

 

IV Fascia funzionale:

     - Archivista specializzato

     - Assistente amministrativo

     - Assistente tecnico

     - Assistente contabile

     - Operatore meccanografico

     - Operatore specializzato

     - Meccanico

     - Motorista

     - Tornitore

     - Stagnino Lattoniere

     - Verniciatore

     - Lamierista

     - Conduttore di mezzi meccanici pesanti

     - Conduttore di automezzi pesanti

     - Conduttore di draga

     - Elettricista

     - Muratore

     - Falegname

 

III Fascia funzionale:

     - Coadiutore

     - Addetto d'archivio

     - Dattilografo

     - Telefonista

     - Autista

     - Addetto tecnico

     - Operaio qualificato

     - Distributore di magazzino

     - Custode

     - Elettricista

     - Muratore

     - Falegname

     - Lavaggista

     - Fabbro ferraio

 

II Fascia funzionale:

     - Bonificatore

     - Disinfestore

     - Segnalatore

 

I Fascia funzionale:

     - Addetto ai servizi di anticamera

     - Operaio comune

     - Addetto di magazzino

     - Manovale

 

TABELLA C

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PER L'INQUADRAMENTO NELLE FASCE FUNZIONALI DEL

    PERSONALE GIA' NOMINATO IMPIEGATO AVVENTIZIO O SALARIATO TEMPORANEO

 

V Fascia funzionale:

     - Impiegato avventizio di seconda categoria

 

IV Fascia funzionale:

     - Impiegato avventizio di terza categoria con mansioni di archivista specializzato, assistente amministrativo, assistente tecnico, assistente contabile, operatore meccanografico

     - Salariato temporaneo di prima categoria

 

III Fascia funzionale:

     - Impiegati avventizi di terza categoria

     - Salariato temporaneo di seconda categoria

 

II Fascia funzionale:

     - Salariato temporaneo di terza categoria con mansioni di bonificatore, disinfestore e segnalatore

 

I Fascia funzionale:

     - Impiegato avventizio di quarta categoria

     - Salariato temporaneo di terza categoria

 

 


[*] Per l'abrogazione delle norme della presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 1 giugno 1999, n. 21.

[1] Comma così modificato dall'art. 90 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 26.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1987, n. 26.

[7] Vedi art. 1 della L.R. 21 gennaio 1987, n. 1.

[8] Tabella già modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 26 e così successivamente sostituita dall'art. 10 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.