§ 2.6.22 - L.R. 6 novembre 1978, n. 64.
Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:06/11/1978
Numero:64


Sommario
Art. 1.      La regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi [...]
Art. 4.      Per la realizzazione di lavori urgenti di bonifica, ivi compresi l'acquisizione dei mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, l'Assessorato della difesa dell'ambiente interviene per [...]
Art. 5.      Nell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, l'Assessorato della difesa dell'ambiente si avvale dell'organizzazione del dipendente Centro regionale antimalarico e antinsetti.
Art. 6.      I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati ad ogni effetto di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Nella specie si applica il d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627.
Art. 7.      Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.6.22 - L.R. 6 novembre 1978, n. 64.

Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola.

 

Art. 1.

     La regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

 

     Art. 2. [1]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, riporta, sulla base degli atti disponibili, la sintesi dei programmi di misure per la ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE.

 

     Art. 3.

     Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell'opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione di lavori urgenti di bonifica, ivi compresi l'acquisizione dei mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, l'Assessorato della difesa dell'ambiente interviene per gli anni 1978 e 1979 con appositi piani tecnici e finanziari.

     Anche per la predisposizione e per l'attuazione dei piani tecnici e finanziari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     Nell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, l'Assessorato della difesa dell'ambiente si avvale dell'organizzazione del dipendente Centro regionale antimalarico e antinsetti.

     Quest'ultimo provvederà, sulla base delle previsioni enunciate nei piani tecnici finanziari, all'assunzione, secondo le procedure di cui alla l. reg. 28 novembre 1957, n. 25, del personale occorrente per l'espletamento dei lavori previsti. Per l'esecuzione dei lavori saranno assunti prioritariamente i pescatori esercenti l'attività di pesca negli stagni oggetto degli interventi.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a servirsi, per l'esecuzione di determinate opere, di imprese qualificate secondo le previsioni delle norme del Regolamento 25 maggio 1885, n. 350.

     I piani tecnici finanziari sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati ad ogni effetto di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Nella specie si applica il d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627.

 

     Art. 7.

     Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

     (Omissis).

     A decorrere dall'anno 1980 i mezzi finanziari corrispondenti sono destinati alla realizzazione degli interventi programmati previsti nel progetto di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.