§ 1.3.86 - L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.
Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:15/01/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978 n. 51, è modificato secondo le disposizioni [...]
Art. 2.      Il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 3.      I profili professionali. compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, sulla [...]
Art. 4.      La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi [...]
Art. 5.      Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'art. 85 della l.r. 28 maggio [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.86 - L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.

 

Art. 1.

     Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978 n. 51, è modificato secondo le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984 n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

     La norma di cui al precedente comma si applica al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui all'art. 1 della l.r. n. 33 nonché, ferma restando l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 10, comma secondo, della l.r. 8 maggio 1984, n. 17, al personale dipendente dall'Ente autonomo del Flumendosa. A tal fine, i competenti organi degli enti predetti sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e con effetto dalla data indicata al precedente comma.

 

     Art. 2.

     Il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale.

     La tabella «A» allegata alla presente legge comprende le qualifiche funzionali, la dotazione organica delle singole qualifiche e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

     Le qualifiche funzionali sono individuate, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, sulla base di valutazioni che, per le qualifiche non superiori alla quinta, siano attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa; e, per le restanti qualifiche superiori alla quinta, siano connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di direzione e coordinamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione ed alle connesse responsabilità. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle articolazioni delle strutture organizzative

     In particolare, nella individuazione delle singole qualifiche funzionali, devono essere osservati i seguenti criteri:

     - la prima qualifica funzionale comprende attività semplici di tipo manuale, il cui esercizio comporta comuni conoscenze pratiche;

     - la seconda qualifica funzionale comprende attività di custodia e sorveglianza, il cui esercizio comporta conoscenze elementari;

     - la terza qualifica funzionale comprende attività elementari a contenuto amministrativo e/o tecnico, il cui esercizio comporta adeguata preparazione, nonché l'utilizzazione di supporti tecnico-strumentali;

     - la quarta qualifica funzionale comprende attività qualificate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico-manutentivo, il cui esercizio comporta specifiche conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, nonché l'utilizzazione di apparecchiature correlate alle attività medesime;

     - la quinta qualifica funzionale comprende attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico-manutentivo, il cui esercizio comporta preparazione specialistica ed appropriata conoscenza delle tecnologie di lavoro, nonché l'impiego di apparecchiature complesse;

     - la sesta qualifica funzionale comprende attività caratterizzate dall'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di scuola secondaria superiore;

     - la settima qualifica funzionale comprende attività istruttoria formale di atti e provvedimenti e di elaborazioni di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di laurea. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di settore;

     - l'ottava qualifica funzionale comprende attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché di controllo dei risultati nell'area amministrativa, contabile e tecnica, ovvero la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole gradi di difficoltà. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di servizio o di settore;

     - la qualifica funzionale dirigenziale comprende attività di studio ed esame dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti alle materie di competenza regionale e di elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari. Il personale classificato in tale qualifica fornisce ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi. Allo stesso personale può essere conferito l'incarico di coordinatore generale o di servizio.

 

     Art. 3.

     I profili professionali. compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

     I contingenti numerici per ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, sono determinati e soggetti a variazione e verifica secondo le procedure ed i criteri di cui all'art. 30 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 4.

     La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi contenuti all'art. 20 della l. 29 marzo 1983, n. 93.

     Ferme restando le vigenti norme di legge relative ai requisiti generali per l'assunzione agli impieghi regionali, per la disciplina dei concorsi si provvede a norma dell'art. 42 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51. Per la nomina alle diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 è prescritto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti, che sono specificamente individuati nell'apposito regolamento per la disciplina dei concorsi:

     1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche prima e seconda;

     2) titolo di studio della scuola dell'obbligo [1] per le qualifiche terza, quarta e quinta, integrato da particolari qualificazioni, specializzazioni, abilitazioni o patenti per specifici profili professionali;

     3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per la qualifica sesta;

     4) diploma di laurea per la qualifica settima e ottava nonché abilitazione all'esercizio professionale ove richiesta;

     5) diploma di laurea integrato da esperienza di lavoro o professionale per almeno 6 anni nonché, in relazione allo specifico profilo professionale, dalla prescritta abilitazione all'esercizio professionale, per la qualifica dirigenziale.

     Ai fini dell'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età, anche gli impiegati regionali 'di ruolo' in possesso dei seguenti requisiti:

     - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica;

     - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica;

     - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica;

     - diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica;

     - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica dirigenziale [2].

     La disposizione del precedente comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

 

     Art. 5.

     Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, in armonia con i principi dell'art. 20 della l. 29 marzo 1983, n. 93, privilegino preparazione e capacità professionali, titolo di studio e frequenza positiva in corsi di formazione ed aggiornamento, non disgiuntamente dall'anzianità, tenendo altresì conto delle eventuali sanzioni disciplinari. Per l'ammissione ai predetti concorsi interni, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. 4, è prescritta la permanenza minima di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza [3].

     Gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984 n. 33, disciplinano la mobilità verticale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri in esso contenuti. I posti riservati a detta mobilità non possono superare il 30% di quelli disponibili, eccezione fatta per i posti delle qualifiche funzionali dirigenziali, ove gli accordi possono stabilire un limite superiore.

     La disposizione dell'art. 41 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, concernente la riserva di posti a favore dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale dei concorsi pubblici da essa banditi, è abrogata.

 

     Art. 6. [4]

     In relazione al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge ed a quello delle fasce funzionali vigenti nello stesso triennio.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     Per gli inquadramenti definitivi delle nuove qualifiche funzionali, in sede di attribuzione dei profili professionali, l'esercizio delle mansioni o funzioni tipiche del profilo professionale da attribuire deve risultare da atti formali tipici emanati dalle autorità competenti, come in appresso:

     a) nella Amministrazione regionale: deliberazioni della Giunta Regionale, decreti del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali;

     b) nell'Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda: deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

     Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell'art. 4 e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'art. 85 della l.r. 28 maggio 1985, n. 12.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

             DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE

                 DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

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Qualifiche

funzionali     1   2    3    4    5    6    7    8    Dir.  Totale

 

Numero

Posti         15   70  225  950  960  1100  580  210   90    4200

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[1] Punto così modificato dall'art. 12 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[3] Comma così modificato dall'art. 16, secondo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6. L'art. 16, comma 2, della stessa L.R. 6/91 prevede inoltre quanto segue: «La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1º gennaio 1991».

[4] Articolo così integrato dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42. L'art. 4 della L.R. 42/88 è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della L.R. L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24.