§ 4.3.102 - L.R. 8 maggio 1984, n. 17.
Regionalizzazione dell'ente autonomo del Flumendosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:08/05/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con il r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è regolato dalle [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano all'ente le disposizioni di cui al r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed [...]
Art. 3.      I componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'ente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta [...]
Art. 4.      I componenti il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. previa [...]
Art. 5.      Lo studio di massima di cui all'art. 4 del r.d.l. 17 maggio 1946 n. 498, è eseguito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 6.      I reclami di cui al penultimo comma dell'art. 6 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, sono decisi dall'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura [...]
Art. 7.      La nomina del Commissario di cui all'art. 15 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, è disposta secondo le norme in esso contenute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa [...]
Art. 8.      All'ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 1º agosto 1966, n. 5, e dei relativi decreti di attuazione.
Art. 9.      Le norme statutarie dell'ente sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore [...]
Art. 10.      Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a modificare lo Statuto dell'ente in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa legge.


§ 4.3.102 - L.R. 8 maggio 1984, n. 17.

Regionalizzazione dell'ente autonomo del Flumendosa.

 

Art. 1.

     L'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con il r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è regolato dalle norme contenute nella presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nella sua gestione ed attività, ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

     L'attività di vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta regionale, tramite l'ufficio di cui alla lett. b) dell'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano all'ente le disposizioni di cui al r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 3.

     I componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'ente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

     La composizione del medesimo Consiglio è così determinata:

     a) un Presidente e un Vicepresidente designati dall'Assessore dei lavori pubblici;

     b) due membri, di cui uno tecnico, designati dall'Assessore dei lavori pubblici;

     c) un membro designato dall'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;

     d) un membro designato dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale;

     e) un membro designato dall'Assessore all'igiene e sanità;

     f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, designato dal Consiglio provinciale;

     g) un rappresentante dei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, designato dalla Deputazione amministrativa;

     h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 4.

     I componenti il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, fatta salva la designazione di uno dei componenti da parte del Ministero del tesoro.

 

     Art. 5.

     Lo studio di massima di cui all'art. 4 del r.d.l. 17 maggio 1946 n. 498, è eseguito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 6.

     I reclami di cui al penultimo comma dell'art. 6 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, sono decisi dall'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale.

 

     Art. 7.

     La nomina del Commissario di cui all'art. 15 del r.d.l. 17 maggio 1946, n. 498, è disposta secondo le norme in esso contenute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 8.

     All'ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 1º agosto 1966, n. 5, e dei relativi decreti di attuazione.

 

     Art. 9.

     Le norme statutarie dell'ente sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con quelli della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli affari generali, personale e riforma della regione, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 10.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a modificare lo Statuto dell'ente in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa legge.

     Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi dell'ente adeguano il Regolamento organico al fine di estendere ai propri dipendenti, compatibilmente all'organizzazione ed alle finalità che l'ente medesimo persegue, i princìpi contenuti nelle norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'attuazione di quanto previsto nel precedente comma dovrà avvenire previa contrattazione fra la parte pubblica costituita dai rappresentanti dell'ente, dagli Assessori regionali degli affari generali e dei lavori pubblici, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio della regione.

     L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non deve comportare oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.