§ 1.2.10 - L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.
Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:07/01/1977
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [14]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 


§ 1.2.10 - L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.

(B.U. 11 gennaio 1977, n. 1)

 

Art. 1.

     Sono organi esecutivi della Regione il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e i suoi componenti.

     La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; vigila sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e ne è responsabile.

     Presiede la Giunta; ne dirige la politica generale e ne garantisce la collegialità. Mantiene ed assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; vigila sulla attuazione delle deliberazioni della Giunta; coordina l'attività degli Assessori e degli enti strumentali della Regione riconducendo la loro azione all'indirizzo politico-amministrativo della Giunta.

     In particolare il Presidente della Giunta regionale:

     a) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;

     b ) indice le elezioni del Consiglio regionale;

     c) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con le altre Giunte regionali;

     d) propone al Consiglio regionale la nomina degli Assessori;

     e) propone, in seguito a deliberazione della Giunta, i ricorsi avverso le leggi e gli atti dello Stato lesivi dell'autonomia regionale;

     f) cura i rapporti con il Consiglio regionale;

     g) convoca la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;

     h) [1];

     i) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

 

     Art. 3.

     Qualora un Assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche da comunicazione al Consiglio.

     Nel caso che un Assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni fino a quando il Consiglio non avrà provveduto alla nomina del nuovo Assessore. Tale nomina dovrà avvenire entro 3 mesi dalla cessazione, salvo proroga da parte del Consiglio.

     Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo [2].

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale:

     a) delibera sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della propria attività;

     b) delibera in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e ne esercita la vigilanza e la tutela [3], intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;

     c) presenta al Consiglio regionale, per un preliminare esame da parte della Commissione consiliare per la programmazione, gli atti della programmazione; il rapporto che in questa fase si stabilisce ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulla valutazione, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione propongono;

     d) approva gli atti della programmazione di cui alla lettera precedente e li trasmette al Consiglio per la discussione e il giudizio finali che ad esso competono;

     e) [4];

     f) delibera in ordine ai progetti, secondo le norme della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;

     g) predispone il bilancio annuale di previsione e contestualmente una relazione di verifica dello stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale; predispone le varianti al bilancio annuale e gli storni da un capitolo all'altro; redige il rendiconto generale della Regione;

     h) esercita i compiti che il piano generale di sviluppo e i programmi pluriennali le demandano, secondo le procedure e le modalità ivi indicate;

     i) approva, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione, i programmi d'intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti [5];

     l) predispone i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della Regione, o a quella di singoli Assessorati, dalle leggi statali e li presenta al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente per materia;

     m) approva i disegni di legge da presentare al Consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;

     n) approva i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali, sentita la Commissione consiliare competente per materia;

     o) decide sui conflitti di competenza degli Assessori;

     p) decide sui ricorsi proposti contro provvedimenti degli Assessori ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni l'impugnazione si intende rigettata

     q) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni [6];

     r) nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonché i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società ed organismi vari, quando tale competenza sia dalla legge riservata alla Giunta o ai singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione [7];

     s) delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti. aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione, anche quando tale competenza sia dalla legge riservata a singoli Assessori. intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;

     t) [8];

     u) esercita ogni altra attribuzione espressamente conferitale dallo Statuto e dalle leggi.

 

     Art. 5.

     L'attività della Giunta deve ispirarsi al principio della collegialità. A tal fine la Giunta, anche per le gestioni autonome, i fondi speciali e tutte le materie la cui competenza è demandata dalla legge ai singoli Assessori, determina gli indirizzi politico-amministrativi e conosce gli atti prima della loro approvazione.

 

     Art. 6.

     Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di loro competenza.

     Gli Assessori preposti agli specifici rami di amministrazione in conformità·agli indirizzi della Giunta medesima:

     a) propongono alla Giunta i provvedimenti riguardanti gli affari dell'Assessorato, nonché i programmi di intervento;

     b) [9];

     c) [10];

     d) decidono sui ricorsi nelle materie di cui la legge demanda loro la cognizione;

     e) propongono alla Giunta le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali;

     f) [11];

     g) verificano la coerenza agli indirizzi stabiliti dalla Giunta dell'attività degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari che esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale;

     h) esercitano ogni altra funzione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari [12].

 

     Art. 7.

     Sono istituiti i seguenti Assessorati:

     1) affari generali, personale e riforma della Regione;

     2) programmazione, bilancio e assetto del territorio;

     3) enti locali finanze ed urbanistica;

     4) difesa dell'ambiente;

     5) agricoltura e riforma agro-pastorale;

     6) turismo, artigianato e commercio;

     7) lavori pubblici;

     8) industria;

     9) lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

     10) pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

     11) igiene e sanità e assistenza sociale [13];

     12) trasporti.

 

     Art. 8. [14]

     [Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

     I) Dipartimento della programmazione, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:

     - programmazione, bilancio e assetto del territorio;

     - affari generali personale e riforma della Regione;

     - difesa dell'ambiente;

     - enti locali, finanze ed urbanistica;

     II) Dipartimento degli interventi produttivi, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:

     - agricoltura e riforma agro-pastorale;

     - industria;

     - lavori pubblici;

     - turismo, artigianato e commercio

     III) Dipartimento degli interventi sociali, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:

     - igiene e sanità;

     - pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

     - lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

     - trasporti.

     I Dipartimenti sono coordinati dal Presidente della Giunta regionale.]

 

     Art. 9.

     Nell'ambito della Giunta regionale le competenze per materia sono assegnate in conformità degli articoli seguenti.

 

     Art. 10.

     La Presidenza della Giunta è competente in materia di:

     a) ordinamento degli uffici;

     b) studio e coordinamento dell'attività legislativa e regolamentare;

     c) consulenza in materia legislativa, legale e giuridico- amministrativa;

     d) contenzioso attivo e passivo;

     e) documentazione sull'attività amministrativa regionale;

     f) servizi della Giunta;

     g) servizio elettorale;

     h) interrogazioni, interpellanze e mozioni;

     i) problemi derivanti dall'applicazione del trattato e delle norme della Comunità europea;

     l) servizio ispettivo;

     m) [espropriazioni] [15];

     n) [servizi di ragioneria] [16];

     n bis) [servizio civile sardo] [17].

 

     Art. 11.

     L'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è competente in materia di:

     a) affari generali dell'Amministrazione regionale

     b) riforma della Regione e degli enti regionali;

     c) affari e gestione del personale

     d) revisione della legislazione:

     e) assistenza e beneficenza pubblica

     f) [18].

 

     Art. 12.

     L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio [19] è competente in materia di:

     a) programmazione generale;

     b) bilancio;

     c) assetto generale del territorio;

     c bis) servizi di ragioneria [20].

 

     Art. 13.

     L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è competente in materia di:

     a) demanio e patrimonio;

     b) recupero crediti;

     c) cassa ed economato;

     d) tributi ed entrate;

     e) affari relativi all'ordinamento e circoscrizione dei Comuni, Province. Comunità montane ed Organismi comprensoriali

     f) affari generali relativi al controllo sugli enti locali;

     g) Polizia locale, urbana e rurale;

     h) piani regolatori generali e strumenti urbanistici di attuazione;

     h bis) tutela del paesaggio e delle bellezze naturali [21];

     h ter) espropriazioni [22].

 

     Art. 14.

     L'Assessorato della difesa dell'ambiente è competente in materia di:

     a) difesa del suolo delle acque e dell'atmosfera dall'inquinamento;

     b) foreste e parchi;

     c) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;

     d) caccia e pesca;

     e) tutela del suolo;

     f) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo. degli animali e delle piante.

 

     Art. 15.

     L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è competente in materia di:

     a) riforma dell'assetto agro-pastorale;

     b) produzione agricola ed allevamento del bestiame;

     c) assistenza tecnica;

     d) valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli;

     e) ricomposizione fondiaria;

     f) bonifiche, trasformazione e miglioramenti fondiari ed agrari;

     g) programmazione della viabilità rurale;

     h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza degli Assessorati;

     i) arboricoltura e forestazione produttiva.

 

     Art. 16.

     L'Assessorato del turismo, artigianato e commercio è competente in materia di:

     a) attività di promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;

     b) industria alberghiera;

     c) programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;

     d) artigianato;

     e) commercio

     f) disciplina annonaria;

     g) fiere e mercati;

     h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato.

 

     Art. 17.

     L'Assessorato dei lavori pubblici è competente in materia di:

     a) opere pubbliche;

     b) edilizia;

     c) edilizia residenziale;

     d) viabilità;

     e) acque pubbliche ed opere idrauliche.

 

     Art. 18.

     L'Assessorato dell'industria è competente in materia di:

     a) produzione industriale;

     b) miniere, cave e saline;

     c) acque minerali e termali;

     d) utilizzazione delle fonti energetiche;

     e) programmazione delle infrastrutture industriali;

     f) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato.

 

     Art. 19.

     L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è competente in materia di:

     a) promozione e difesa dell'occupazione;

     b) diritti dei lavoratori;

     c) problemi generali della cooperazione e vigilanza sulle cooperative:

     d) formazione professionale;

     e) previdenza ed assistenza sociale;

     e bis) servizio civile sardo [23].

 

     Art. 20.

     L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è competente in materia di:

     a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi;

     b) scuola materna;

     c) assistenza scolastica;

     d) beni culturali;

     e) biblioteche e musei;

     f) antichità e belle arti;

     g) [tutela delle bellezze naturali] [24];

     h) problemi della gioventù;

     i) promozione e diffusione della cultura;

     l) problemi dell'informazione e delle comunicazioni di massa;

     m) spettacolo e sport.

 

     Art. 21. [25]

     L'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale [26] è competente in materia di:

     a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;

     b) medicina sociale;

     c) igiene e profilassi;

     d) medicina scolastica;

     e) igiene dell'alimentazione;

     f) idrologia medica;

     g) profilassi ed assistenza veterinaria;

     h) programmazione delle infrastrutture sanitarie.

 

     Art. 22.

     L'Assessorato dei trasporti è competente in materia di:

     a) trasporti su linee automobilistiche, filoviarie e tramviarie;

     b) trasporti ferroviari;

     c) linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale;

     c bis) aeroporti ed infrastrutture portuali di interesse regionale adibite all'attracco di traghetti che effettuano i collegamenti di linea tra la Sardegna e, rispettivamente, la penisola italiana, la Corsica ed altri porti del Mediterraneo, nonché i collegamenti di linea interni con isole minori [27];

     c ter) impianti fissi metropolitani [28];

     c quater) continuità territoriale aerea e marittima [29];

     c quinquies) [demanio e patrimonio ferroviario ed aeroportuale] [30].

 

     Art. 23.

     Le materie non previste nella presente legge sono attribuite alla Presidenza della Giunta.

     Il Presidente può delegare tali attribuzioni secondo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 12 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

 

     Art. 24.

     Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio l'elenco delle deliberazioni e delle decisioni della Giunta stessa.

     I Consiglieri regionali, a richiesta, hanno diritto ad ottenere copia di esse.

 

     Art. 25.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 i seguenti capitoli sono cosi incrementati:

 

capitolo 11106                   lire 6.000.000

    »     11107                     »    700.000

    »     11108                     »    100.000

    »     11109                     » 11.000.000

    »     11110                     »  3.000.000

    »     11111                     »    100.000

 

     A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di lire 20.900.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11106, 11107, 11108, 11109, 11110 e 11111 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1976, e valutata in annue lire 45.000.000, si fa fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

 

     Art. 26.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[4] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[6] L'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2000, n. 6, abrogava la presente lettera.

[7] Lettera così modificata dall'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 23 agosto 1995, n. 20.

[8] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[9] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[10] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[11] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[13] Punto così integrato dall'art. 103 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[14] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[15] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[16] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 10 e abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[18] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 1994, n. 12.

[19] Articolo così modificato dall'art. 102 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[24] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[25] Le competenze elencate nel presente articolo sono integrate dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, come disposto dall'art. 103, punto c), della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[26] Articolo così modificato dall'art. 103 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 ottobre 2012, n. 18 e così modificata dall'art. 16 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 ottobre 2012, n. 18.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 ottobre 2012, n. 18.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 ottobre 2012, n. 18 e abrogata dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7.