§ 4.2.26 - L.R. 13 aprile 1990, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:13/04/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 L.R. 22.4.1987, n. 24).
Art. 2.  Forfettizzazione delle spese generali.
Art. 3.  Certificato di regolare esecuzione.
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 sull'edilizia agevolata.
Art. 5.  Incremento massimale mutuo edilizia agevolata.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sulle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 7.  Assestamenti fondi regionali L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24.
Art. 9.  Servizio regionale per l'edilizia abitativa.
Art. 10.  Calcolo del canone di locazione.
Art. 11.  Massimale delle perizie suppletive.
Art. 12.  Copertura finanziaria.


§ 4.2.26 - L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull'edilizia agevolata.

 

Art. 1. Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 L.R. 22.4.1987, n. 24).

     1. In deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 2 i programmi regionali di cui all'articolo 2, lettera a) della medesima legge, finanziati con lo stanziamento dell'esercizio 1989, per la realizzazione di opere pubbliche, sono elaborati sulla base di criteri di massima e di priorità preventivamente approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

     2. Il termine di sei mesi, di cui al primo comma dello stesso articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, già modificato dall'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), prorogato al 30 aprile 1990.

 

     Art. 2. Forfettizzazione delle spese generali. [1]

     1. La forfettizzazione delle spese generali disposta dall'art. 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, si applica a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione la cui esecuzione è data in concessione con esclusione per le opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, finanziate con programmi regionali da attuare per delega ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

 

     Art. 3. Certificato di regolare esecuzione.

     1. Gli importi di cui all'articolo 11 ed al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono ulteriormente elevati a euro 200.000 [2].

     2. Parimenti, l'importo di cui al secondo comma dell'articolo 12 della medesima legge regionale, è elevato a euro 1.000.000 [3].

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 sull'edilizia agevolata.

     1. Alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

     2. [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. [8].

     7. [9].

     8. [10].

     9. [11].

 

     Art. 5. Incremento massimale mutuo edilizia agevolata.

     1. Agli interventi di edilizia agevolata-convenziona finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per i quali alla data del 30 marzo 1983 non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo regionale, è assicurato il concorso sugli interessi sino al massimale di mutuo L. 75.000.000 per alloggio.

     2. Il massimale di mutuo di cui al precedente primo comma è altresì assicurato agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi del progetto biennale 1986-1987 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge i cui finanziamenti siano stati assegnati, in via esecutiva, successivamente alla data del 30 settembre 1988.

     3. Per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma è autorizzato nel capitolo 08109 l'ulteriore limite di impegno di L. 3.000.000.000 dall'esercizio 1990 all'esercizio 2006.

     4. Sullo stanziamento di cui al precedente terzo comma, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a trasferire dal capitolo 08109 al capitolo 08093, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le occorrenze finanziarie destinate agli interventi di edilizia agevolata già finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     5. Il procedimento di cui al precedente comma è applicabile altresì all'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 29 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

     6. Le quote del limite di impegno di cui al precedente terzo comma non utilizzabili per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma sono destinate all'integrazione dei programmi di edilizia agevolata- convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sulle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. [12].

     2. [13].

 

     Art. 7. Assestamenti fondi regionali L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.

     1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a disporre, nell'ambito della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, l'assestamento finanziario tra i fondi istituiti con propri provvedimenti a favore degli istituti di credito convenzionati con la Regione per la concessione delle previdenze creditizie di settore.

     2. L'assestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell'effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24. [14]

 

     Art. 9. Servizio regionale per l'edilizia abitativa.

     1. Il Servizio regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, svolge i compiti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale.

     2. Ai settori del Servizio di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:

     - settore dei piani dell'edilizia sovvenzionata e agevolata; anagrafe dell'utenza, coordinamento e controllo dell'attività degli Istituti autonomi per le case popolari;

     - settore tecnico e degli interventi regionali sulla casa; affari già di competenza del Ministero dei lavori pubblici e residuali.

 

     Art. 10. Calcolo del canone di locazione. [15]

 

     Art. 11. Massimale delle perizie suppletive.

     1. L'importo cumulato delle perizie suppletive e di variante a progetti esecutivi delle opere pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, non dipendenti da revisione o aggiornamento dei «prezzi, non può superare il 30 per cento dell'importo dell'appalto principale.

     2. Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto o provvedimento normale antecedente all'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma [16].

 

     Art. 12. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 3.000.000.000 dall'anno 1990 all'anno 2006 e gravano sul capitolo 08109 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6. L'art. 27 della L.R. 6/92 è stato successivamente abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[2] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[4] Modifica l'art. 1, comma primo, lett. c), della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[5] Modifica l'art. 1, terzo e quarto comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[6] Modifica l'art. 2, secondo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[7] Modifica l'art. 3, primo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[8] Sostituisce l'art. 3, terzo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[9] Integra l'art. 4, settimo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[10] Sostituisce l'art. 4, terzo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[11] Integra l'art. 6 della L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

[12] Modifica l'art. 23, secondo comma, della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[13] Aggiunge gli ultimi due commi all'art. 23 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[14] Sostituisce l'art. 31 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[15] Modifica l'art. 35, primo comma, punto 2), della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.