§ 4.2.23 - L.R. 7 giugno 1989, n. 29.
Disciplina regionale per l'edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:07/06/1989
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Requisiti degli operatori).
Art. 2.  (Composizione del nucleo familiare).
Art. 3.  (Accertamento dei requisiti).
Art. 4.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 5.  (Cooperative edilizie a proprietà indivisa).
Art. 6.  (Trasformazione delle cooperative indivise).


§ 4.2.23 - L.R. 7 giugno 1989, n. 29.

Disciplina regionale per l'edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa.

 

Art. 1. (Requisiti degli operatori). [1]

     1. Per gli interventi di edilizia agevolata realizzati nel territorio della Regione, i soci delle cooperative, gli acquirenti dalle imprese e dagli I.A.C.P. ed i singoli privati in veste di operatori devono possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) residenza o luogo di lavoro nella Provincia ove è localizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione;

     c) impossidenza nel comprensorio ove è localizzato l'alloggio, di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare;

     d) non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

     e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ai limiti in vigore, ai sensi del punto 1), comma secondo, dell'articolo 2 e degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, alla data di accertamento del requisito di cui al successivo articolo 3.

     2. Sono parificati ai residenti nella Provincia coloro che sono nati nella Regione ed intendono ristabilirvi la propria residenza.

     3. Ai fini della lettera c) del primo comma si considera adeguata l'abitazione, di cui l'assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio nucleo familiare abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 7 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Per il requisito relativo al reddito, si applica il limite in vigore ai sensi dell'articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2. (Composizione del nucleo familiare).

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente «more uxorio», gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con i soggetti di cui al precedente articolo 1 abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del convivente che dai soggetti di cui al precedente articolo 1.

     2. Agli stessi fini, i figli maggiorenni non a carico non vengono compresi nel nucleo familiare. Analogamente, qualora l'assegnazione o la vendita sia effettuata nei confronti di detti figli o di componenti che intendano separarsi dal nucleo familiare per contrarre matrimonio [2] di appartenenza, non vengono considerati gli altri componenti dello stesso nucleo familiare.

     3. I requisiti previsti dall'articolo 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, come definito dal presente articolo.

 

     Art. 3. (Accertamento dei requisiti).

     1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui all'articolo 1 sono accertati all'atto della emissione del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento [3] e con riferimento, salvo che per il reddito alla data di presentazione, alla Regione, dalla domanda di concessione del finanziamento agevolato.

     2. Il reddito da considerare è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della delibera di assegnazione, per gli interventi realizzati da cooperative o I.A.C.P., o dal contratto di vendita o del preliminare di vendita avente data certa, per gli interventi realizzati da imprese; per i privati singoli, si considera l'ultima dichiarazione presentata prima del provvedimento regionale di concessione del contributo.

     3. Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi [4].

     4. I requisiti sono accertati dal Comune ove è localizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

 

     Art. 4. (Obblighi dei beneficiari).

     1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata hanno l'obbligo di occupare e risiedere negli alloggi, nonché di non locarli o sublocarli né di alienarli o cederne l'uso a terzi per cinque anni dalla data del provvedimento regionale di liquidazione definitiva del contributo.

     2. Per comprovati motivi, l'Assessore regionale dei lavori pubblici può autorizzare il beneficiario a non risiedere nell'alloggio ovvero locarlo o ad alienarlo prima della scadenza del quinquennio. Il difetto della preventiva autorizzazione comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale [5].

     3. Qualora l'alienazione dell'alloggio, purchè autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al primo comma, avvenga a favore di persona avente i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 1, il contributo, come rideterminato conseguentemente all'accertamento, del reddito di cui al successivo comma, si trasferisce, per le annualità residue, in capo all'acquirente [6].

     4. I requisiti soggettivi dell'acquirente vengono accertati, ai sensi dell'articolo 3, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'alienazione, se necessaria, ovvero alla data di presentazione alla Regione della richiesta di trasferimento dell'agevolazione, ivi compreso il requisito del reddito per il quale vale il limite in vigore alla stessa data ai sensi dell'articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di edilizia agevolata realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa, il cui regime è disciplinato dal successivo articolo 5.

 

     Art. 5. (Cooperative edilizie a proprietà indivisa).

     1. Gli alloggi di edilizia agevolata realizzati da cooperative a proprietà indivisa che, per qualunque motivo, si rendano disponibili dopo l'assegnazione iniziale, sono riassegnati dalla cooperativa, nel rispetto della disciplina al riguardo prevista dallo statuto o dall'apposito regolamento dalla medesima adottato, a soci in possesso, alla data del provvedimento di assegnazione, dei requisiti di cui al precedente articolo 1, applicando il limite di reddito in vigore alla stessa data ai sensi dell'articolo 20, lettera 1) numero 3) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Per l'accertamento dei requisiti, la cooperativa deve trasmettere al Comune la relativa documentazione entro 30 giorni dal provvedimento di riassegnazione.

     3. Il difetto, nel socio subentrante, dei requisiti o il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione comportano la decadenza dalle residue annualità di contributo, o frazioni di esse, con decorrenza dalla data del provvedimento di riassegnazione.

     4. Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo statale o regionale, al socio che deceda dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nell'ordine, vita natural durante, sia nella qualità di socio che si assegnatario, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato, i figli conviventi o i figli non conviventi, nonché gli altri componenti del nucleo familiare come definito nel precedente articolo 2, secondo l'ordine ivi indicato, purché questi ultimi siano in possesso, alla data del decesso, dei requisiti di cui al primo comma.

     5. I soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono sublocare l'alloggio. Lo statuto della cooperativa o il regolamento per le assegnazioni dalla medesima adottato possono prevedere che, in caso di recesso del socio assegnatario, nella riassegnazione dell'alloggio abbiano la priorità i soggetti indicati nel comma precedente, alle condizioni dallo stesso previste.

     6. Per le riassegnazioni di cui al primo comma effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano già stati verificati i requisiti del socio subentrante, la cooperativa deve trasmettere la relativa documentazione al Comune entro 60 giorni dalla medesima data, pena la decadenza dal contributo con decorrenza dal provvedimento di riassegnazione.

 

     Art. 6. (Trasformazione delle cooperative indivise). [7]

     1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, ammesse a contributo regionale o statale possono richiedere all'Assessorato regionale dei lavori pubblici di variare l'agevolazione, da quella già autorizzata con il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo a quella prevista per le cooperative a proprietà individuale.

     2. La variazione dell'agevolazione è subordinata alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa, qualora lo stesso già non preveda la possibilità di realizzare anche costruzioni da assegnare in proprietà individuale, alla modifica della convenzione comunale di concessione o cessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà delle abitazioni realizzate, nonché al versamento nel conto entrata del bilancio regionale della differenza tra i contributi previsti per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, tenuto anche conto dell'eventuale diverso importo del mutuo ammissibile a contributo.

     3. Il versamento dell'importo di cui al comma precedente può essere effettuato dai soci interessati, a richiesta, in sei rate semestrali.

     4. Nelle trasformazioni di cui al presente articolo, la modifica dell'assegnazione in uso in assegnazione in proprietà deve essere effettuata nei confronti dei soci che risultino assegnatari alla data della domanda di trasformazione: per i soli soci eventualmente subentrati agli originali assegnatari, la verifica dei requisiti deve essere effettuata ai sensi del precedente articolo 5.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 4, quarto comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 4, quinto comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[4] Comma già sostituito dall'art. 4, sesto comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6 e così nuovamente sostituito dall'art. 22, comma 5, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[5] Comma così integrato dall'art. 4, settimo comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, ottavo comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6.

[7] Articolo così modificato dall'art. 4, nono comma, della L.R. 13 aprile 1990, n. 6. L'art. 4, comma 9, è stato successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 1993, n. 29.