§ 4.2.13 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.
Fondo per l'edilizia abitativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:30/12/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Fondo regionale per l'edilizia).
Art. 2.  (Contributi regionali).
Art. 3.  (Gestione del fondo regionale per l'edilizia).
Art. 4.  (Modalità per la concessione dei finanziamenti).
Art. 5.  (Beneficiari degli interventi - Requisiti soggettivi).
Art. 6.  (Caratteristiche degli alloggi).
Art. 7.  (Condizioni per i beneficiari dei finanziamenti).
Art. 8.  (Aggiornamento parametri di intervento).
Art. 9.  (Approvazione del programma).
Art. 10.  (Istituzione del Servizio regionale dell'edilizia abitativa).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).
Art. 12.  (Urgenza).


§ 4.2.13 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.

Fondo per l'edilizia abitativa.

 

Art. 1. (Fondo regionale per l'edilizia).

     Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi nel settore edilizio destinato all'acquisto, alla costruzione ed al recupero della prima abitazione, nelle more dell'emanazione di una legge organica sull'edilizia abitativa da parte della regione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 85 miliardi, di cui lire 35 miliardi, nell'anno 1985 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     Al fine di costituire il presupposto organizzativo necessario, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31 maggio 1984, n. 26, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, è disposto il versamento della somma stanziata su appositi conti correnti vincolati presso il tesoriere della regione, denominati «Fondo regionale per l'edilizia» e intestati agli Istituti di credito fondiario di cui al successivo penultimo comma.

     Il versamento è disposto dall'Assessore dei lavori pubblici con proprio provvedimento da emanarsi successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 9 per lo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario per l'anno 1985 ed entro 30 giorni dall'approvazione delle leggi di bilancio per gli stanziamenti degli esercizi successivi.

     Per la regolamentazione e la gestione del «fondo» di cui al precedente secondo comma, l'Assessore dei Lavori pubblici stipula, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, apposita convenzione con gli istituti all'uopo prescelti.

     Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della regione provvede a versare nel conto dell'entrata del bilancio regionale gli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 2. (Contributi regionali).

     Per le finalità di cui al precedente art. 1 l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento nella misura di sette punti per un periodo massimo di 18 semestralità della durata del mutuo.

     Al contributo sono ammessi, entro il limite di mutuo stabilito dal C.I.P E. ai sensi del punto 1) del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, coloro che stipulino mutui di durata di 15 anni, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione sul credito fondiario ed edilizio [1].

     L'abbattimento degli interessi deve essere contenuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 71 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, entro i limiti stabiliti in base all'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, l'intervento regionale può essere esteso, a richiesta del mutuatario, al periodo di preammortamento.

     Il contributo regionale di cui al precedente primo comma è concesso per interventi da realizzarsi da ciascun nucleo familiare a titolo individuale o attraverso forme di utenza organizzativa.

     Sono ammissibili a contributo anche gli acquisti di immobili già conclusi all'entrata in vigore della presente legge purché perfezionati successivamente al 1º gennaio 1985 nonché gli interventi di costruzione e recupero non ancora ultimati al momento della presentazione della domanda di contributo limitatamente alle opere di completamento.

     Gli interventi, relativi all'acquisto e al recupero della medesima unità immobiliare fermo restando il massimale di mutuo complessivo, sono cumulabili.

 

     Art. 3. (Gestione del fondo regionale per l'edilizia).

     Per l'abbattimento degli interessi di cui al precedente art. 2 gli Istituti di credito prelevano, previa autorizzazione dell'Assessore dei lavori pubblici, per ogni operazione ed in unica soluzione dal conto corrente di cui al precedente art. 1, il contributo regionale.

     L'ammontare è calcolato attualizzando le 18 semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione indicata nel medesimo art. 1, tenuto conto del costo della provvista riconosciuto agli Istituti di credito diminuito di 1 punto.

     Alle scadenze del 30 marzo e del 30 settembre di ciascun esercizio finanziario l'Assessore dei lavori pubblici è tenuto a presentare alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria regionale, il rendiconto delle erogazioni effettuate nel semestre precedente.

 

     Art. 4. (Modalità per la concessione dei finanziamenti).

     Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, a seguito di pubblico avviso emanato dalla regione, domanda di mutuo e contributo agli Istituti di credito fondiario di cui al precedente art. 1 e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici unitamente ad apposito atto notorio nel quale deve essere dichiarato da parte dei singoli richiedenti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.

     I requisiti di cui al comma precedente debbono essere successivamente documentati all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per il rilascio del nulla-osta di cui al successivo quarto comma.

     L'Istituto di credito procede all'istruttoria delle richieste di mutuo all'atto del ricevimento delle domande acquisendo dai richiedenti la documentazione prevista dalle norme sul credito fondiario e ogni altro documento stabilito dalla regione in sede di convenzione.

     Per l'assunzione della deliberazione del mutuo l'istituto mutuante riceve preventivo assenso da parte della regione a seguito

dell'accertamento da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.

     Le deliberazioni di mutuo dovranno essere assunte dagli istituti, conclusa l'istruttoria prevista dai commi precedenti, nei limiti della dotazione finanziaria a ciascuno di essi assegnata ai sensi del successivo art. 9 e tenendo conto esclusivamente dell'ordine temporale di presentazione all'istituto della documentazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma, fatte salve le riserve finanziarie disposte ai sensi del citato art. 9 a favore di particolari categorie di beneficiari.

     La regione provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna delle deliberazioni di mutuo.

 

     Art. 5. (Beneficiari degli interventi - Requisiti soggettivi).

     Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni [2].

     I beneficiari dei mutui debbono possedere inoltre i seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) residenza o attività lavorativa nel comune in cui vengono acquistati, realizzati o recuperati gli alloggi, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di indicare, ai sensi del successivo art. 9, ambiti d'intervento intercomunali;

     3) non essere titolari, essi stessi e i membri del loro nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato, nei comuni del comprensorio o nell'ambito intercomunale di intervento qualora questo comprenda più comprensori.

     E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della l. n. 392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di titolarità di uno dei suddetti diritti reali su alloggio inadeguato, il titolare medesimo dovrà impegnarsi all'atto della concessione del contributo a locare l'alloggio stesso ad uno dei soggetti indicati dal comune;

     4) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo pubblico.

     Per gli emigrati dalla Sardegna si prescinde dal requisito di cui al punto 2) del precedente comma.

 

     Art. 6. (Caratteristiche degli alloggi).

     Gli alloggi di cui alla presente legge non debbono avere caratteristiche di lusso né essere accatastati nelle categorie A1, A8, A9.

     La superficie utile massima delle abitazioni da costruire deve essere contenuta entro i limiti di quella convenzionabile ai sensi dell'art. 7 della l. del 28 gennaio 1977, n. 10, secondo i parametri della convenzione tipo approvata dall'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 72-U del 31 gennaio 1978.

     Le superfici nette non residenziali delle abitazioni di cui al precedente comma dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 40% della superficie utile massima oltre a 18 mq. per posto macchina.

 

     Art. 7. (Condizioni per i beneficiari dei finanziamenti).

     I soggetti che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge debbono impegnarsi, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari, ad abitare, in maniera stabile e continuativa, l'alloggio realizzato, recuperato o acquistato, per un periodo non inferiore a 9 anni, pena la decadenza dal finanziamento.

     La locazione o l'alienazione dell'alloggio nei primi 9 anni, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi, sono autorizzate dall'Assessore dei lavori pubblici.

     Il lavoratore emigrato dalla Sardegna è dispensato, nel caso in cui debba prolungare la permanenza all'estero, dall'obbligo di occupare e risiedere nell'alloggio fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio stesso.

 

     Art. 8. (Aggiornamento parametri di intervento).

     L'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzato a modificare con proprio decreto per le operazioni di mutuo non ancora definite:

     1) i punti di intervento di cui al precedente art. 2, con riguardo al tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per l'edilizia residenziale e comunque nel rispetto dei limiti di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge;

     2) [3];

     3) [3].

     L'Assessore dei Lavori pubblici è altresì autorizzato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato regionale dei Lavori pubblici, a determinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, anche mediante aggiornamenti successivi, la spesa massima ammissibile per metro quadrato di superficie degli alloggi da costruire, da risanare o da ristrutturare.

 

     Art. 9. (Approvazione del programma).

     Il programma di cui al precedente art. 1 è approvato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

     In particolare sono determinati con la deliberazione di cui al precedente comma:

     a) la ripartizione dei fondi su scala territoriale;

     b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le varie categorie di intervento e di soggetti finanziabili tenuto conto dei programmi in corso da parte dell'Amministrazione regionale nel comparto dell'edilizia;

     c) la determinazione delle riserve finanziarie a favore delle categorie di soggetti di cui alla precedente lett. b), con priorità agli sfrattati, agli emigrati dalla Sardegna, alle giovani coppie, agli anziani;

     d) gli Istituti di credito fondiario prescelti e le relative dotazioni finanziarie ad essi assegnate;

     e) le clausole delle convenzioni da stipularsi con gli Istituti di credito fondiario;

     f) le clausole dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4.

     Le ripartizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) potranno essere modificate con la procedura di cui al precedente primo comma, sulla base delle domande effettivamente presentate, e, in ogni caso a seguito delle verifiche sull'attuazione del programma da effettuarsi con cadenza almeno semestrale.

 

     Art. 10. (Istituzione del Servizio regionale dell'edilizia abitativa). [4]

     [Per assicurare un'adeguata organizzazione amministrativa ai fini degli adempimenti previsti anche dalla presente legge, è istituito, presso l'Assessorato dei Lavori pubblici, il Servizio regionale dell'edilizia abitativa, ripartito in due settori, in sovrannumero e in deroga a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 della l.r. n. 51 del 17 agosto 1978.]

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria).

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1985 ed in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 31 marzo 1992, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 31 marzo 1992, n. 4.

[3] Punto soppresso dall'art. 1, comma 4, della L.R. 31 marzo 1992, n. 4.

[3] Punto soppresso dall'art. 1, comma 4, della L.R. 31 marzo 1992, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.