§ 4.2.30 - L.R. 31 marzo 1992, n. 4.
Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:31/03/1992
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32).
Art. 2.  (Incremento dei mutui concedibili per l'edilizia agevolata).


§ 4.2.30 - L.R. 31 marzo 1992, n. 4.

Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32).

     1. Alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

     2. [1]

     3. [2].

     4. I punti 2) e 3) del primo comma dell'articolo 8 sono soppressi.

 

     Art. 2. (Incremento dei mutui concedibili per l'edilizia agevolata).

     1. I finanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata da concedersi alle cooperative edilizie ai sensi del progetto biennale per gli anni 1988 e 1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono determinati tenendo conto di tutti i soci prenotati, compresi quelli di riserva, collocati nella graduatoria definitiva approvata, per le medesime cooperative edilizie, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 553/2 del 19 giugno 1991.

     2. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con l'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 5, comma 1, della L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.

[2] Sostituisce l'art. 2, comma 2, della L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.