§ 1.4.27 - L.R. 6 settembre 1976, n. 45.
Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:06/09/1976
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Programmi triennali di intervento).
Art. 2.  (Finalità e contenuti dei programmi triennali).
Art. 3.  (Proroghe, varianti e coerenza dei programmi con gli indirizzi e gli obiettivi di legge).
Art. 4.  (Autorizzazioni attuative dei programmi o di stralci di essi).
Art. 5.  (Misura annuale dei finanziamenti a favore dei Comuni).
Art. 6.  (Integrazioni di finanziamento per i Comuni articolati in frazioni, borgate ed altri nuclei abitativi stabili).
Art. 7.  (Misura annuale dei finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali).
Art. 8.  (Destinazioni di utilizzo dei finanziamenti).
Art. 9.  (Utilizzo dei finanziamenti di programmazione comunale e provinciale da parte degli Organismi comprensoriali delle comunità montane e dei consorzi di enti locali).
Art. 10.  (Fondo programmatico di riserva).
Art. 11.  (interventi ammissibili).
Art. 12.  (Contenuti e procedure di formazione dei programmi).
Art. 13.  (approvazione dei programmi).
Art. 14.  (Interventi per i casi di danno da evento calamitoso).
Art. 15.  (Interventi di emergenza non dipendenti da evento calamitoso).
Art. 16.  (Procedure di concessione dei finanziamenti).
Art. 17.  (Contributi di esercizio).
Art. 18.  (Criteri e modalità di concessione dei contributi. - Regolamento di esecuzione).
Art. 19.  (Competenza degli enti locali e degli Organismi comprensoriali in ordine all'attuazione degli interventi. Nomina regionale di collaudatori).
Art. 20.  (Competenza in ordine all'approvazione dei progetti e delle relative perizie).
Art. 21.  (Espropriazioni).
Art. 22.  (Appalto lavori - Limiti di importo per l'esecuzione in amministrazione diretta).
Art. 23.  (Anticipazioni aite imprese appaltatrici).
Art. 24.  (Surrogatorie regionali - Ispezioni tecniche e amministrative).
Art. 25.  (Mutui per l'acceleramento attuativo dei programmi).
Art. 26.  (Accreditamento dei fondi sul conto corrente bancario - Pagamenti ai creditori).
Art. 27.  (Rendiconti).
Art. 28.  (Utilizzo interessi attivi).
Art. 29.  (Interessi maturati sulle sovvenzioni della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9).
Art. 30.  (Rinvio ricettizio alle disposizione della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1).
Art. 31.  (Normativa finanziaria).
Art. 32.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.27 - L.R. 6 settembre 1976, n. 45.

Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico.

 

CAPO I [*]

PROGRAMMAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

 

Art. 1. (Programmi triennali di intervento).

     A carico del bilancio regionale sono concessi ai Comuni ed alle Province - per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro interesse - finanziamenti annui nelle misure stabilite dai successivi articoli 5, 6 e 7.

     Gli interventi sono attuati mediante distinti programmi triennali da approvarsi dai competenti Consigli comunali e provinciali entro il secondo trimestre di ciascun triennio a decorrere dall'anno 1976.

     I Comuni e le Province promuovono, attraverso una ampia consultazione delle più rappresentative organizzazioni e categorie sociali, la diretta partecipazione delle comunità locali all'individuazione delle scelte di base dei programmi triennali di rispettiva competenza.

     L'attività promozionale di cui al precedente comma non è soggetta ad alcun sindacato da parte dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

 

     Art. 2. (Finalità e contenuti dei programmi triennali).

     Oltre all'obbiettivo di un graduale soddisfacimento, secondo coordinate scelte prioritarie, dei più urgenti ed importanti fabbisogni collettivi di interesse generale, i programmi di cui al precedente art. 1 debbono perseguire la finalità di introdurre nell'intero ambito residenziale di competenza, con riguardo anche alle necessità dei nuclei abitativi decentrati, maggiore equilibrio nella distribuzione e nel godimento delle infrastrutture pubbliche e dei servizi sociali.

     Nel quadro dell'obiettivo e delle finalità sopraindicati, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di dettare agli enti criteri di massima per l'elaborazione dei programmi comunali e provinciali relativi ai trienni successivi al primo, intesi a rendere coerenti i programmi stessi con le linee generali della programmazione economica regionale. Detti criteri, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione Sarda non meno di sei mesi prima della scadenza del precedente triennio, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima Giunta, su proposta congiunta degli Assessori ai lavori pubblici ed al bilancio e programmazione, sentiti il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, il Comitato di cui all'art. 13 della L.R. 1° agosto 1975, n. 33, e la Commissione consiliare competente in materia di lavori pubblici.

     Unitamente all'esatta indicazione dei singoli interventi da realizzare nel corso del triennio ed alla specificazione dei relativi costi presunti e dei tempi di esecuzione, i programmi conterranno anche la previsione di massima degli interventi suscettibili di attuazione nel triennio successivo.

 

     Art. 3. (Proroghe, varianti e coerenza dei programmi con gli indirizzi e gli obiettivi di legge). [1]

     A domanda dell'ente interessato, l'Assessore regionale dei lavori pubblici può disporre, per comprovati motivi, la proroga dei termini stabiliti per l'approvazione dei programmi triennali. I programmi possono altresì essere variati con motivata deliberazione degli organi esecutivi comunali e Provinciali.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni attuative dei programmi o di stralci di essi).

     Agli enti locali è data la facoltà di provvedere all'attuazione dei programmi in tempi inferiori al triennio sempreché ai competenti pagamenti possono far luogo, in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 49 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con copertura a carico dei fondi annuali resi disponibili a loro favore, nel corso dell'esercizio di competenza o di quelli ad esso precedenti, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

     L'anticipata attuazione dei programmi triennali o di parti di essi è altresì ammissibile quando venga autorizzata dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, compatibilmente con la situazione e le esigenze di cassa del conto corrente bancario istituito a sensi del successivo art. 26, con carico delle più concentrate esigenze di paramento sulle globali dotazioni del conto - corrente medesimo.

     In difetto delle predette condizioni di compatibilità ed agli stessi fini di anticipata realizzazione dei programmi di loro competenza, gli enti locali possono richiedere all'Assessorato ai lavori pubblici sulla scorta dei deliberati consiliari conseguenti all'applicazione dell'ultimo comma del presente articolo, di contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore a mesi 19, autorizzando lo stesso Assessorato a provvedere al pagamento delle spese di contrazione e di ammortamento dei mutui medesimi con utilizzo delle quote di finanziamento, o delle necessarie parti di esse, loro spettanti a sensi dei successivi artt. 5, 6 e 7. Il ricavo dei mutui è accreditato al competente conto corrente bancario di cui all'art. 26 della presente legge ed è reso disponibile a favore degli enti locali interessati in conformità di quanto previsto dallo stesso articolo.

     La necessità dell'anticipazione attuativa dei programmi triennali o di stralci di essi deve essere formalmente motivata in sede di approvazione o di modifica dei programmi medesimi.

 

     Art. 5. (Misura annuale dei finanziamenti a favore dei Comuni).

     La misura base dei finanziamenti annuali a favore dei Comuni è così determinata:

     a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti: lire 15.000.000;

     b.) comuni con popolazione da 1.001 a 12.000 abitanti: lire 9 milioni 600.000, con l'integrazione di lire 5.400 per abitante residente;

     c) Comuni con popolazione da 12.001 a 50.000 abitanti lire 6.000 per abitante residente;

     d) Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti lire 5.500 per abitante residente.

     Dette misure annuali di finanziamento sono aumentate di sei dodicesimi per l'anno 1977 e di sette dodicesimi per gli anni successivi.

     Agli effetti del presente articolo si fa riferimento:

     1) per il primo triennio 1976 - 1978, al dato della popolazione di ciascun Comune rispettivamente residente al 31 dicembre 1974, secondo le rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica;

     2) per i trienni successivi, l'aggiornamento con cadenza periodica triennale del predetto dato al 31 dicembre 1974, sulla stessa base delle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

     Per i Comuni istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli dai quali essi hanno avuto origine, il dato della popolazione valido agli effetti della determinazione delle sovvenzioni annue è quello risultante alla data dell'istituzione. All'aggiornamento triennale di tale dato demografico viene provveduto contestualmente a quello di cui al punto 2) del comma precedente.

     Per i nuovi Comuni l'assegnazione delle sovvenzioni avrà luogo dall'anno successivo a quello dell'istituzione.

     L'ammontare complessivo di finanziamento annualmente dovuto a ciascun Comune in applicazione congiunta del presente articolo e del successivo art 6 è arrotondato per difetto al valore dei multipli di lire 50.000.

     In eventuale deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, a partire dal secondo triennio di applicazione della presente legge, le quote di finanziamento annuale a favore dei Comuni possono essere comunque variate, anche in aumento, in funzione dell'obiettivo programmatico di una più equilibrata dotazione territoriale delle principali infrastrutture pubbliche. Alla differente determinazione delle predette misure annuali di finanziamento viene in tal caso provveduto, negli stessi modi e forme stabiliti dal secondo comma del precedente art. 2, sulla scorta di criteri e parametri oggettivi e di un accurato inventario degli effettivi bisogni locali.

     La copertura dell'eventuale maggiore spesa conseguente all'applicazione del precedente comma viene disposta con prelievo delle occorrenti somme dagli stanziamenti previsti a carico del bilancio regionale, per il corrispondente triennio, per l'attuazione degli interventi di cui al capo II della presente legge.

 

     Art. 6. (Integrazioni di finanziamento per i Comuni articolati in frazioni, borgate ed altri nuclei abitativi stabili).

     Al fine di consentire più ampie possibilità di intervento a favore degli agglomerati residenziali decentrati rispetto ai centri urbani principali, ai Comuni articolati in frazioni, borgate, case sparse od altri stabili nuclei abitativi secondari è assegnato un ulteriore finanziamento aggiuntivo annuale di lire 7.000 per ciascun abitante decentrato, sempreché la consistenza demografica stabile di tali minori entità residenziali non risulti complessivamente inferiore a 50 unità.

     L importo complessivo di detti finanziamenti è maggiorato di una somma pari al prodotto di un quinto dell'importo medesimo per il numero degli agglomerati abitativi secondari con popolazione stabile non inferiore a 50 abitanti censiti come «centri abitati» e «nuclei abitati» nella rilevazione dell'Istituto centrale di statistica del 1971, con esclusione del «centro abitato» principale comprendente la casa comunale.

     Ai Comuni di La Maddalena e Carloforte, in considerazione della loro insularità, è attribuito, in aggiunta, un ulteriore finanziamento annuale di lire 10.000.000.

     L'individuazione degli agglomerati residenziali decentrati, la specificazione della loro consistenza demografica nonché il numero dei «centri abitati» e dei «nuclei abitati» da assumere come parametro di maggiorazione del finanziamento aggiuntivo di 7.000 lire per abitante, sono stabiliti nella apposita tabella allegata alla presente legge, con diretto riferimento ai dati del citato censimento dell'Istituto centrale di statistica.

     Ai fini delle integrazioni finanziarie del presente articolo, che non potranno essere comunque inferiori alla somma arrotondata di lire 500.000 per ciascun Comune interessato, sono altresì presi in considerazione gli ulteriori agglomerati abitativi secondari precisati nella colonna 4 dell'allegata tabella, direttamente segnalati dai Comuni

all'Amministrazione regionale, ad integrazione dei dati della suindicata rilevazione dell'Istituto centrale di statistica, unitamente al numero dei relativi abitanti.

 

     Art. 7. (Misura annuale dei finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali).

     Le assegnazioni annuali di fondi a favore di ciascuna Provincia isolana sono così determinate:

     - per l'anno 1976 nella misura di lire 1.000.000.000;

     - per gli anni successivi in lire 1.500.000.000.

     Alla provincia di Oristano è assegnata, in considerazione della sua recente istituzione e dei conseguenti maggiori fabbisogni di infrastrutture e servizi, una sovvenzione aggiuntiva di lire 1.000.000.000 per l'anno 1977.

     A partire dal secondo triennio di applicazione della presente legge, nei riguardi delle suindicate assegnazioni annuali di fondi sono applicabili le stesse possibilità di deroga previste per i finanziamenti ai Comuni dall'ottavo ed ultimo comma del precedente art. 5.

 

     Art. 8. (Destinazioni di utilizzo dei finanziamenti).

     Nell'ambito delle finalità di carattere generale precisate nel precedente art. 1, i finanziamenti di cui ai precedenti articoli sono altresì utilizzati:

     a) per le spese relative all'acquisizione delle aree;

     b) per le spese di progettazione, direzione e collaudo di lavori;

     c) per il pagamento degli interessi passivi sui mutui eventualmente autorizzati per l'anticipazione attuativa dei programmi triennali o di stralci di essi;

     d) per sopperire ai maggiori costi di esecuzione di opere pubbliche già assistite dai finanziamento dello Stato, della Regione, di altri enti;

     e) per il finanziamento dello studio e della formazione di strumenti urbanistici, anche consortili, ivi compresi i piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

     f) per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature necessarie per rendere le opere pienamente funzionali;

     g) per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

     h) per la realizzazione o l'acquisto di impianti ed attrezzature destinati all'esercizio di pubblici servizi, salva l'esclusione di quelli di trasporto disposta dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1975, n. 47.

     Nei programmi triennali sarà prevista la prioritaria utilizzazione dei finanziamenti regionali per far fronte ad eventuali oneri pregressi connessi all'attuazione dei programmi immediatamente precedenti, ivi compresi quelli quinquennali approvati in applicazione delle L.R. 4 giugno 1971, n. 9, e 24 agosto 1971, n. 23, nonché quelli di cui ai programmi della L.R. 4 luglio 1972, n. 15.

     La programmazione di utilizzo dei finanziamenti destinati alle Province sarà preminentemente indirizzata al miglioramento dell'assetto viario provinciale, con particolare riguardo sia alla sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade classificate o classificabili come provinciali, sia alla realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

 

     Art. 9. (Utilizzo dei finanziamenti di programmazione comunale e provinciale da parte degli Organismi comprensoriali delle comunità montane e dei consorzi di enti locali).

     Ai comuni ed alle Province è consentito di delegare alle Comunità montane ed agli Organismi comprensoriali istituiti ai sensi della L.R.. 1 agosto 1975, n. 33, con carico dei conseguenti oneri alle dotazioni finanziarie disposte dalla presente legge in favore delle Province e dei Comuni medesimi, la programmazione e l'attuazione di progetti organici di opere pubbliche ovvero singole, diretti al soddisfacimento di esigenze di scala sovracomunale.

     All'utilizzazione dei finanziamenti contributivi messi a disposizione dei predetti enti dai Comuni e dalle Province viene in tal caso provveduto a diretta cura dei legali rappresentanti delle Comunità montane e degli Organismi comprensoriali, nei termini e con le stesse procedure di cui all'art. 26 della presente legge.

     Analogamente viene provveduto dai legali rappresentanti dei competenti organi consortili, quando per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i Comuni e le Province decidano di costituirsi in Consorzio ai sensi del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

 

     Art. 10. (Fondo programmatico di riserva).

     Una quota delle assegnazioni regionali annuali di fondi, non interiore al 15 per cento, sarà accantonata nei competenti programmi triennali, fintanto che ne sussista l'esigenza, per far fronte agli eventuali maggiori fabbisogni di spesa conseguenti all'aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, alla revisione dei prezzi contrattuali, ai maggiori compensi per riserve, ed ai maggiori costi delle aree.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPRENSORIALE

 

     Art. 11. (interventi ammissibili).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare sulla base di programmi triennali aventi rispettivamente riferimento ai periodi 1976 - 1978 e successivi trienni, la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse locale:

     1) edilizia scolastica;

     2) sedi comunali;

     3) cimiteri;

     4) edifici di culto;

     5) strade di collegamento delle frazioni, borgate e nuclei abitati decentrati con centri comunali capoluogo ovvero con la rete viaria statale o provinciale;

     6) impianti di potabilizzazione;

     7) impianti di depurazione fognaria;

     8) impianti di incenerimento di rifiuti solidi;

     9) altre opere ed impianti di interesse comprensoriale.

     Gli interventi di cui al punto 2) sono limitati all'ampliamento di edifici manifestamente inadeguati ed al riattamento di quelli inidonei sotto il profilo funzionale ovvero presentanti rilevanti dissesti nelle strutture.

     Per quanto attiene al punto 3), il finanziamento è subordinato alla comprovata insufficienza dei cimiteri esistenti ed è limitato alle sole opere di ampliamento dei medesimi. Ai fini dell'accertamento dell'insufficienza delle aree cimiteriali si tiene conto dei fabbisogni a tutto il 31 dicembre 1981.

     Relativamente al punto 4), il finanziamento è ammesso, quando conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, per il riattamento di chiese parrocchiali - ivi compresi i locali necessari ai servizi della parrocchia - chiuse al culto su formale ordinanza dei competenti organi statali o regionali.

     E' tuttavia consentito di far gravare sui finanziamenti del presente articolo anche eventuali interventi di nuova costruzione di case comunali, di ambulatori, di cimiteri e di chiese parrocchiali, ivi comprese le pertinenze specificate nel comma precedente, sempreché ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 giugno 1971, n. 9, e dei relativi criteri programmatici di attuazione.

 

     Art. 12. (Contenuti e procedure di formazione dei programmi).

     I programmi triennali di cui al precedente articolo assumono a contenuto:

     - il primo la realizzazione delle opere di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), dello stesso articolo;

     - i successivi, oltre agli eventuali fabbisogni di completamento del precedente programma, la realizzazione di impianti di potabilizzazione, di depurazione fognaria e di incenerimento di rifiuti solidi, nonché di altre opere ed impianti di interesse comprensoriale.

     Detti programmi sono elaborati:

     a) per il primo triennio, nei termini di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato ai lavori pubblici con collaborazione dell'assessorato al bilancio e programmazione, di concerto con il Comitato di cui all'art. 13 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33, e sentita la Commissione consiliare competente per i lavori pubblici, sulla scorta delle indicazioni delle amministrazioni locali interessate, previo accertamento dei fabbisogni e valutazione tecnico - economica delle soluzioni operative;

     b) per i successivi programmi triennali, non oltre la scadenza del primo anno di ciascun triennio, dagli Organismi comprensoriali istituiti in applicazione degli artt. 16 e 17 della citata L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

     Nell'elaborazione dei programmi relativi agli interventi di cui ai punti 6, 7, 8, 9 del precedente articolo si avrà particolare riguardo all'esigenza di funzionale dislocazione degli impianti sotto il profilo sia della salvaguardia dell'ambiente che della economicità di gestione, riservando i finanziamenti alle opere a carattere consortile e comprensoriale.

     La misura dei finanziamenti annuali da rendere disponibili a favore di ciascun Organismo comprensoriale per l'elaborazione dei programmi di cui al precedente comma verrà determinata per ciascun distinto triennio, sulla base delle disponibilità di fondi a tal fine previste dalla presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentito il Comitato per la programmazione di cui all'art. 13 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

 

     Art. 13. (approvazione dei programmi).

     I programmi triennali di cui al precedente art. 19 sono approvati:

     - il primo, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici;

     - i successivi, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale adottata ad iniziativa dell'assessore ai lavori pubblici, cui compete il coordinamento dei programmi medesimi.

     Con l'indicazione esplicita dei criteri metodologici adottati, il programma dovrà contenere la specificazione delle singole opere da realizzare e della loro localizzazione, nonché la previsione dei relativi costi e tempi di esecuzione.

     La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente alla legge di bilancio, un rapporto sulla Stato di attuazione dei programmi.

 

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI

 

     Art. 14. (Interventi per i casi di danno da evento calamitoso).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Province ed ai loro consorzi finanziamenti per la ricostruzione totale o parziale di impianti e beni immobili danneggiati da eventi calamitosi.

     Agli effetti del precedente comma, detti finanziamenti regionali sono riservati:

     - alle opere ed impianti pubblici di proprietà dei succitati enti;

     - agli edifici di uso pubblico non di proprietà degli enti medesimi, sui quali però gravi l'onere della manutenzione anche straordinaria;

     - alle chiese ed alle case parrocchiali nonché agli episcopi;

     - alle strade vicinali;

     - alle scuole materne ed agli edifici di assistenza e beneficenza.

     L'evento ed il nesso di casualità debbono risultare da appositi accertamenti ad opera dei competenti organi tecnici dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

     I finanziamenti, che possono estendersi all'intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare l'importo di lire 30.000.000.

 

     Art. 15. (Interventi di emergenza non dipendenti da evento calamitoso).

     Negli stessi limiti di importo di lire 30.000.000, i finanziamenti previsti dall'art. 14 possono essere altresì concessi per l'esecuzione di urgenti ed indispensabili lavori di ripristino di opere pubbliche locali non conseguenti ad eventi calamitosi, quando il mancato o tardivo intervento possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità e sempreché l'ente locale interessato risulti impossibilitato a provvedervi a sue spese.

     In tal caso, il finanziamento è subordinato al rilascio da parte dell'ente locale medesimo di formale attestazione circa la propria impossibilità a provvedervi per indisponibilità di mezzi finanziari; tale attestazione deve essere convalidata dal Presidente dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali, competente per territorio.

 

     Art. 16. (Procedure di concessione dei finanziamenti).

     La concessione dei finanziamenti di cui agli artt. 14 e 15 è disposta, a domanda dall'ente interessato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, sulla scorta della relazione di sopralluogo del funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici e del progetto esecutivo dei lavori da eseguire, approvato a termini delle disposizioni vigenti.

     In caso di particolare urgenza e di notorietà dell'evento il finanziamento può essere concesso su diretta iniziativa dello stesso Assessore, sulla sola scorta della relazione di sopralluogo del funzionario assessoriale. Del finanziamento concesso è data notizia alla Giunta regionale nella sua prima riunione.

 

CAPO IV

GESTIONE CONSORTILE DI PUBBLICI SERVIZI

 

     Art. 17. (Contributi di esercizio).

     Al fine di favorire l'assunzione da parte dei Comuni e delle Province di pubblici servizi di scala sovracomunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio a consorzi di enti locali istituiti o da istituirsi per la gestione di acquedotti, di fognature, dei rispettivi impianti di potabilizzazione e di depurazione, di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, nonché di altre eventuali opere ed impianti pubblici da stabilirsi con regolamento di cui al successivo art. 18.

     I contributi sono utilizzati per il miglioramento delle condizioni di utenza e di gestione dei pubblici servizi, sulla base di apposita relazione

- programma da allegare alla domanda di concessione.

 

     Art. 18. (Criteri e modalità di concessione dei contributi. - Regolamento di esecuzione). [2]

     I contributi previsti dal precedente articolo sono concessi entro la data del 30 aprile di ciascun anno, sulla base della totalità delle domande pervenute all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro il 31 marzo dello stesso anno e previa determinazione del costo medio di gestione per unità di utenza di ciascuna distinta categoria di servizio pubblico, con commisurazione dei relativi importi al predetto costo medio di gestione ed alla consistenza numerica degli utenti del servizio.

     Alla concessione dei contributi viene provveduto con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Alla determinazione del costo medio di gestione previsto nel precedente art. 17, nonché alla fissazione degli altri criteri e parametri di assegnazione dei contributi, si provvede con regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 19. (Competenza degli enti locali e degli Organismi comprensoriali in ordine all'attuazione degli interventi. Nomina regionale di collaudatori).

     Alle progettazioni ovvero all'affidamento dei relativi incarichi, agli appalti ed alla nomina dei direttori dei lavori da realizzare con i finanziamenti della presente legge, nonché agli altri interventi ammissibili a sensi dei precedenti articoli 8, 11, 14 e 15, si provvede a diretta cura degli enti locali interessati, salva la competenza degli organismi comprensoriali per le opere di interesse sovracomunale di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 dell'art. 11.

     La nomina dei collaudatori delle opere è richiesta dagli enti interessati entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione delle opere stesse ed è disposta con proprio decreto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità della L.R. 4 ottobre 1955, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il pagamento degli onorari e delle competenze dovuti per l'espletamento degli incarichi di collaudo deve essere disposto contestualmente all'emissione dei titoli di pagamento delle rate di saldo relative alla esecuzione dei lavori o comunque non oltre 120 giorni dalla data di rilascio del certificato di collaudo.

 

     Art. 20. (Competenza in ordine all'approvazione dei progetti e delle relative perizie). [2]a

 

     Art. 21. (Espropriazioni). [3]

 

     Art. 22. (Appalto lavori - Limiti di importo per l'esecuzione in amministrazione diretta).

     L'appalto dei lavori finanziati con la presente legge è disciplinato dalla normativa di cui alla L.R. 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, e della L.R.. 7 gennaio 1975, n. 1.

     E' in particolare fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di comunicare all'Assessorato regionale ai lavori pubblici a mezzo raccomandata, entro 5 giorni dalla data di affidamento dei lavori e su moduli appositamente predisposti dallo stesso Assessorato, gli esatti risultati dell'affidamento medesimo.

     Nei casi ammissibili ai sensi di legge, alla realizzazione dei lavori può essere altresì provveduto in amministrazione diretta nei limiti d'importo sottoindicati:

     - fino a lire 20.000.000 per i Comuni e loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

     - fino a lire 40.000.000 per i Comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

     fino a lire 70.000.000 per i Comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere od architetto;

     - fino a lire 100.000.000 per le Amministrazioni provinciali, gli Organismi comprensoriali, ed i Comuni capoluogo di provincia.

 

     Art. 23. (Anticipazioni aite imprese appaltatrici).

     Per gli appalti effettuati in attuazione della presente legge, gli enti locali sono tenuti a concedere alle imprese appaltatrici che ne facciano richiesta, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, un'anticipazione pari al venticinque per cento del prezzo contrattuale.

     La concessione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'impresa contraente di una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione maggiorata del cinque per cento:

     1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'art. 54, comma terzo, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;

     2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli;

     3) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.

     Con le stesse modalità e garanzie e con decorrenza dall'anno 1977, a richiesta dell'impresa contraente è concessa una seconda anticipazione fino ad un ulteriore venticinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori eseguiti abbiano raggiunto almeno il trenta per cento di detto prezzo.

     Per il recupero e l'eventuale revoca delle anticipazioni si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972.

     Le agevolazioni del presente articolo trovano applicazione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale 1976-1978 e possono essere estese, con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con quello al bilancio e programmazione, anche all'attuazione dei programmi relativi ai successivi trienni.

 

     Art. 24. (Surrogatorie regionali - Ispezioni tecniche e amministrative).

     A tutti gli adempimenti che in attuazione della presente legge e del competente capitolato generale d'appalto implichino il rispetto di termini, nei casi di inadempienza da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti della presente legge può essere provveduto in via sostitutiva, a richiesta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, dai competenti organi di controllo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.

     Parimenti in via sostitutiva può essere provveduto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, mediante i citati organi regionali di controllo, negli ulteriori casi di inadempienza o di gravi ritardi rispetto alle previsioni dei programmi approvati ai sensi dei precedenti capi I e II.

     L'Assessore regionale ai lavori pubblici ha altresì facoltà di disporre accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa circa la corretta esecuzione dei lavori finanziati in applicazione della presente legge.

 

     Art. 25. (Mutui per l'acceleramento attuativo dei programmi).

     Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi di opere pubbliche approvati, per i primi due trienni di applicazione della presente legge, ai sensi dei precedenti capi I e II, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore a 18 mesi, al tasso indicato dalla convenzione di tesoreria allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, di importo rispettivamente non eccedente un sesto ed un terzo dell'ammontare complessivo di spesa stanziato dalla presente legge nei distinti trienni 1976 - 1978 e 1979 - 1981 per l'attuazione dei programmi medesimi.

     La contrazione dei mutui non potrà essere anteriore all'anno 1977 per quanto relativo all'accelerazione attuativa dei programmi triennali 1976 - 1978 ed all'anno 1979 per i mutui afferenti ai programmi del secondo triennio 1979 - 1981.

     All'ammortamento di detti mutui verrà fatto fronte, per la parte in capitale, mediante l'utilizzo delle occorrenti annualità di spesa, o parti di esse, stanziate nel bilancio regionale per l'attuazione degli specifici programmi triennali cui i mutui stessi si riferiscono.

     Alle operazioni di mutuo autorizzate col presente articolo sono applicabili le facilitazioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri connessi alla contrazione dei mutui di cui sopra, nonché quelli relativi alla eventuale concessione delle corrispondenti fidejussioni.

 

     Art. 26. (Accreditamento dei fondi sul conto corrente bancario - Pagamenti ai creditori).

     Alle spese per l'attuazione degli interventi da finanziare a norma dei precedenti capi I, II - e III si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate dalla presente legge per i distinti trienni, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.

     Su tali conti correnti bancari, da intestare alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli enti beneficiari dei finanziamenti hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni di fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.

     Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'ente beneficiario.

     Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono ordinate con decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l'entrata in vigore della presente legge per il triennio 1976-1978 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio. Con gli stessi decreti viene altresì provveduto all'impegno pluriennale di spesa degli interi ammontari degli stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti capi I, II e III.

     I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo art. 31 - al netto delle quote necessarie per l'ammortamento degli eventuali mutui di cui all'art. 25 - nonché del ricavo dei mutui stessi sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'Assessore regionale ai lavori pubblici entro 30 giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei competenti bilanci regionali e da quelle di acquisizione degli eventuali fondi mutuati

     I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.

     Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.

 

     Art. 27. (Rendiconti).

     Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a rendere all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione sui moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

     Per i consorzi incaricati della gestione dei pubblici servizi, l'obbligo di rendicontazione dei contributi loro concessi in applicazione del precedente capo IV è assolto entro il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo a quello di concessione dei contributi medesimi.

 

     Art. 28. (Utilizzo interessi attivi).

     L'importo degli interessi attivi maturati a tutto il 1978 su conto corrente bancario relativo al triennio 1976 - 1978 è versato nelle entrate del bilancio della Regione per l'anno 1979 e portato in aumento agli stanziamenti del competente capitolo di spesa dello stesso anno 1979 per i pagamenti degli interessi passivi e delle altre spese di contrazione degli eventuali mutui per l'acceleramento attuativo dei programmi di intervento previsti dai capi I e II della presente legge per il triennio 1979 - 1981.

 

     Art. 29. (Interessi maturati sulle sovvenzioni della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9).

     Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, in ordine alla rendicontazione da parte degli enti locali dei finanziamenti loro assegnati ed al rimborso all'Amministrazione regionale delle disponibilità non utilizzate entro il 31 dicembre 1977, gli interessi maturati e maturandi entro la data del 31 dicembre 1976 sulle sovvenzioni regionali di cui alla citata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, possono essere utilizzati dagli enti locali beneficiari delle sovvenzioni medesime per sopperire alle maggiori spese di attuazione dei programmi quinquennali approvati in applicazione dei capi I e II della stessa legge regionale n. 9, con priorità per le opere di programmazione regionale di cui al citato capo II.

 

     Art. 30. (Rinvio ricettizio alle disposizione della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1).

     Per quanto non diversamente stabilito dai precedenti articoli, ai provvedimenti di attuazione degli interventi di cui alla presente legge nonché all'operato dei direttori dei lavori e dei Collaudatori delle opere si applicano le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 31. (Normativa finanziaria).

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

     Capitolo 16528 - Contributi d'esercizio ai consorzi di enti locali per la gestione di acquedotti, di fognature, dei rispettivi impianti di potabilizzazione e depurazione, di impianti di smaltimento di rifiuti solidi nonché di altre opere ed impianti pubblici.

     Capitolo 26543 - Finanziamenti annuali ai Comuni ed alle Provincie per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro interesse.

     Capitolo 26544 - Finanziamenti ai Comuni ed agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi regionali e comprensoriali triennali, di opere pubbliche di loro interesse.

     Capitolo 26545 - Finanziamenti ai Comuni, alle Province ed ai loro consorzi per la ricostruzione totale o parziale di impianti e beni immobili danneggiati da eventi calamitosi e per interventi d'emergenza per il ripristino di opere pubbliche locali a tutela della pubblica incolumità.

     A favore dei capitoli 16528, 26543 e 26545 è stornata, rispettivamente in ragione di lire 500.000.000, lire 18.780.000.000 e lire 720.000.000, la somma complessiva di lire 20.000.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16528, 26543, 26544 e 26545 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti degli anni successivi.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1977 e successivi saranno istituiti i capitoli occorrenti per l'utilizzo e l'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

     Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge e valutate in lire 15.780.000.000 per l'anno 1977 ed in lire 20.780.000.000 per gli anni successivi si farà fronte con l'utilizzo di una quota di maggior gettito delle imposte di bollo, di registro, di fabbricazione e sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento, nonché di una quota delle maggiori somme attribuite alla Regione in sostituzione dei tributi, aboliti, modificati e diversamente attribuiti ai sensi dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive integrazioni e modificazioni.

     Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del pulito 2), comma terzo, dell'art. 5 della presente legge, verrà provveduto con le maggiori entrate relative alla quota del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni conseguenti al loro naturale incremento.

 

     Art. 32.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Il termine di impegnabilità dei fondi, di cui al presente capo I, già prorogato dalle LL.RR. 20 aprile 1993, n. 17, 12 dicembre 1994, n. 36 e 7 aprile 1995, n. 6, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22 luglio 1996, n. 29.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 9, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] L'esecutività del presente articolo è sospesa fino a nuova disposizione per effetto dell'art. 32, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2]2a Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora sostituite dalle norme previste dall'art. 23 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.