§ 1.4.23 - L.R. 2 settembre 1975, n. 47.
Provvidenze a favore dei Comuni, delle Province e loro consorzi per la ristrutturazione del sistema dei servizi pubblici urbani di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:02/09/1975
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Ferma ogni autonoma determinazione degli enti locali nell'ambito dei rispettivi territori, la Regione, nell'esercizio della potestà derivante dall'art. 3, lettera g), del suo Statuto speciale e [...]
Art. 2.      Il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente si ottiene con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Art. 3.      Per la realizzazione degli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la Regione dispone di interventi finanziari sia nel settore degli investimenti, sia a sostegno delle gestioni ordinarie.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità del bilancio, concede agli enti di cui al precedente articolo un contributo, nella misura massima del 50 per cento di [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale, al fine di abbattere il carico degli interessi sui mutui contratti dai comuni, dalle province e loro consorzi in conto gestione ordinaria del servizio, è autorizzata [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale, rilevatane l'opportunità, sulla base di apposita annuale relazione della direzione compartimentale della motorizzazione e dei trasporti civili in concessione per la [...]
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno [...]
Art. 8.      Per la concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo 4, l'assessorato ai trasporti sottopone alla giunta regionale, entro il 10 giugno di ogni anno, apposito programma di [...]
Art. 9.      L'Assessore ai trasporti, previa acquisizione di copia autentica dei contratti di mutuo, dispone con proprio decreto la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5, sentita la [...]
Art. 10.      I comuni e le province per poter fruire dei contributi di incentivazione previsti dal precedente art. 6 dovranno presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore ai trasporti apposita [...]
Art. 11.      La presente legge abroga parzialmente l'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1971, n. 23, escludendo, ai sensi della predetta norma, qualunque possibilità di concessione di contributi di [...]
Art. 12.      L'Amministrazione regionale, al fine di avviare il processo di risanamento della deficitaria situazione finanziaria in cui, da tempo, si dibattono le tre aziende municipalizzate consorziate di [...]
Art. 13.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1975 viene istituito, oltre ai capitoli di cui all art. 7 della presente legge, il capitolo 16525 con la [...]
Art. 14.      Le spese per l'attuazione della presente legge ammontanti per l'anno 1975 in lire 1.150.000.000, fanno carico ai capitoli 16525, 16524, 26534, 26535 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 15.      Il contributo straordinario di cui all'art. 12 della presente legge viene suddiviso come appresso indicato:
Art. 16.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.23 - L.R. 2 settembre 1975, n. 47.

Provvidenze a favore dei Comuni, delle Province e loro consorzi per la ristrutturazione del sistema dei servizi pubblici urbani di trasporto.

 

Art. 1.

     Ferma ogni autonoma determinazione degli enti locali nell'ambito dei rispettivi territori, la Regione, nell'esercizio della potestà derivante dall'art. 3, lettera g), del suo Statuto speciale e nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1974, n. 16, si propone:

     - di concretizzare una politica del trasporto pubblico che dia nuovo contenuto alla mobilità delle persone liberandole in misura sempre maggiore dal ricorso al mezzo privato;

     - di fornire un'adeguata strumentazione tecnica che consenta uno stretto collegamento tra gli esercizi pubblici di trasporto, tale da rendere i servizi svolti, oltreché positivamente integrati, completi ed adeguati a tutte le esigenze dell'utenza;

     - di porre in essere una normativa che, seppure di riflesso, contribuisca a dare chiari vantaggi ecologici all'ambiente urbano e concrete scelte alla collettività di riduzione di danni energetici.

 

     Art. 2.

     Il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente si ottiene con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     - creazione di isole chiuse al traffico privato in tutte quelle zone che ragionevoli ed obiettive considerazioni di interesse pubblico comportino da parte della competente autorità l'adozione della relativa decisione;

     - attuazione di corsie e di strade preferenziali riservate ai mezzi pubblici;

     - realizzazione e gestione di adeguati parcheggi attrezzati nelle zone periferiche urbane onde attestare le persistenti correnti di traffico;

     - riduzione dei tempi del processo di potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico;

     - aumento della frequenza delle corse e piena agibilità del mezzo;

     - introduzione della biglietteria automatica;

     - tariffe preferenziali per coloro che usano con frequenza in mezzo pubblico;

     - massima qualificazione, riqualificazione per quello già operante di tutto il personale addetto ai servizi di trasporto, viaggiante, di deposito e degli uffici.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione degli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la Regione dispone di interventi finanziari sia nel settore degli investimenti, sia a sostegno delle gestioni ordinarie.

     Potranno beneficiare di tali interventi quei comuni e province o i loro consorzi che dimostreranno, su presentazione dell'ultimo rendiconto debitamente approvato, all'Assessorato regionale ai trasporti di aver attuato una conduzione del servizio aderente ai principi informatori di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità del bilancio, concede agli enti di cui al precedente articolo un contributo, nella misura massima del 50 per cento di quanto annualmente risulta dall'esame dell'ultimo rendiconto aziendale debitamente approvato dal competente organo del comune e del consorzio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e riscontrato dall'Assessorato ai trasporti ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, in effetti investito per il potenziamento dei servizi di trasporto urbano di linea per viaggiatori, per il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi sopraindicati e per gli studi e indagini nel settore dei trasporti.

     Gli atti di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'assessorato regionale ai trasporti entro il 31 maggio di ogni anno.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale, al fine di abbattere il carico degli interessi sui mutui contratti dai comuni, dalle province e loro consorzi in conto gestione ordinaria del servizio, è autorizzata a concedere concorsi decennali negli interessi stessi in misura non superiore a 5 punti.

     A tal fine e stabilito un limite minimo d'impegno, per ogni anno compreso fra il 1975 ed il 1984, di almeno lire 96.000.000.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale, rilevatane l'opportunità, sulla base di apposita annuale relazione della direzione compartimentale della motorizzazione e dei trasporti civili in concessione per la Sardegna, concede altresì contributi d'incentivazione del trasporto a quei comuni e province che, nel processo di perseguimento dei fini e raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, ottengono chiaramente un miglioramento generale dell'efficienza del servizio.

     Gli effetti del miglioramento debbono anche risultare:

     - dalla creazione di isole chiuse al traffico privato in tutte quelle zone che ragionevoli ed obiettive considerazioni d'interesse pubblico comportino la relativa decisione;

     - dall'attuazione di corsie e strade preferenziali e riservate ai mezzi pubblici;

     - dalla realizzazione di adeguati parcheggi attrezzati nelle zone periferiche urbane onde attestare le persistenti correnti di traffico.

 

     Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     Capitolo 16524 - Contributi ai comuni e alle province, singoli o riuniti in consorzi, in conto gestione dei servizi di trasporto pubblico, a copertura degli interessi sui mutui dagli stessi contratti, L. 25.000

     Capitolo 26534 - Contributi ai comuni e alle province, singoli o riuniti in consorzi, per spese in conto capitale concernenti il potenziamento dei servizi di trasporto urbano, il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, L. 100.000.000

     Capitolo 26535 - Contributi agli enti locali per le spese di miglioramento generale della efficienza dei servizi pubblici di trasporto urbano, L. 25.000.000

 

     Art. 8.

     Per la concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo 4, l'assessorato ai trasporti sottopone alla giunta regionale, entro il 10 giugno di ogni anno, apposito programma di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio a tale scopo.

     I singoli contributi, come determinati nel programma approvato, saranno concessi con proprio provvedimento dell'Assessore ai trasporti, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

 

     Art. 9.

     L'Assessore ai trasporti, previa acquisizione di copia autentica dei contratti di mutuo, dispone con proprio decreto la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.

 

     Art. 10.

     I comuni e le province per poter fruire dei contributi di incentivazione previsti dal precedente art. 6 dovranno presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore ai trasporti apposita richiesta corredata degli atti amministrativi già esecutivi adottati per il miglioramento della efficienza dei servizi di trasporto.

     L'Assessore ai trasporti sulla base delle richieste pervenute e nei limiti degli stanziamenti di bilancio propone alla giunta regionale la ripartizione delle somme tra gli enti richiedenti.

     L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente sarà disposta dall'Assessore ai trasporti con proprio decreto nel rispetto della ripartizione approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.

 

     Art. 11.

     La presente legge abroga parzialmente l'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1971, n. 23, escludendo, ai sensi della predetta norma, qualunque possibilità di concessione di contributi di investimento agli enti locali singoli o riuniti in consorzio esercenti pubblici servizi di trasporto.

 

Norme transitorie

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale, al fine di avviare il processo di risanamento della deficitaria situazione finanziaria in cui, da tempo, si dibattono le tre aziende municipalizzate consorziate di Cagliari, Sassari e Nuoro, concede, per l'anno 1975, un contributo straordinarie a fondo perduto.

 

     Art. 13.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1975 viene istituito, oltre ai capitoli di cui all art. 7 della presente legge, il capitolo 16525 con la seguente denominazione e con lo stanziamento a fianco indicato:

     Capitolo 16525 - Contributo straordinario a fondo perduto a favore del consorzio per l'esercizio del servizio di trasporti pubblici nella città di Cagliari e nei comuni contermini, consorzio trasporti pubblici di Sassari e consorzio trasporti pubblici di Nuoro, L. 1.000.000.000

 

     Art. 14.

     Le spese per l'attuazione della presente legge ammontanti per l'anno 1975 in lire 1.150.000.000, fanno carico ai capitoli 16525, 16524, 26534, 26535 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, e, fatta eccezione per il capitolo 16525, ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     In favore dei predetti capitoli sono stornate dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 rispettivamente le somme di L. 1.000.000.000, di L. 25.000.000, di L. 100.000.000 e di L. 25.000.000.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge per gli anni successivi al 1975 e valutate in L. 25.000.000 nel 1976, in L. 50.000.000 nel 1977, L. 75.000.000 nel 1978, in L. 100 milioni nel 1979, in L. 125.000.000 nel 1980, in L. 150.000.000 nel 1981, in L. 175.000.000 nel 1982, in L. 200.000.000 nel 1983, in L. 225.000.000 nel 1984, si farà fronte mediante una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 15.

     Il contributo straordinario di cui all'art. 12 della presente legge viene suddiviso come appresso indicato:

     - consorzio per l'esercizio del servizio trasporti pubblici nella città di Cagliari e comuni contermini, L. 690.000.000

     - consorzio trasporti pubblici di Sassari, L. 210.000.000

     - consorzio trasporti pubblici di Nuoro, L. 100.000.000

     Tale suddivisione viene operata applicando gli indici derivanti dalla valutazione di tre parametri: numero degli agenti dipendenti da ciascun consorzio, sviluppo dei servizi, che tiene conto del numero dei veicoli in esercizio e della utilizzazione degli stessi, popolazione virtuale da servire ad identico reddito da parte di ciascuna azienda.

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.