§ 5.1.3 - L.R. 7 luglio 1975, n. 27.
Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità regionale
Data:07/07/1975
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna è regolamentato ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Art. 2.      L'Amministrazione regionale, dopo aver interpellato gli istituti di credito operanti in Sardegna, richiedendone le offerte, affida il servizio di Tesoreria, a trattativa privata, previo parere [...]
Art. 3.      Il Capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di Tesoreria, allegato alla presente legge, costituirà parte integrante della convenzione che verrà posta in essere fra l'Amministrazione e [...]
Art. 4.      La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitato dall'Assessore alle finanze
Art. 5.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 5.1.3 - L.R. 7 luglio 1975, n. 27. [1]

Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 1.

     Il servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna è regolamentato ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale, dopo aver interpellato gli istituti di credito operanti in Sardegna, richiedendone le offerte, affida il servizio di Tesoreria, a trattativa privata, previo parere della Commissione finanze del Consiglio regionale, ad uno o più istituti di credito opportunamente coordinati.

 

     Art. 3.

     Il Capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di Tesoreria, allegato alla presente legge, costituirà parte integrante della convenzione che verrà posta in essere fra l'Amministrazione e l'istituto o gli istituti di credito a cui verrà affidato il servizio.

     Nella convenzione dovranno essere riportate le condizioni fondamentali, previste o no nel capitolato, da porsi a carico dell'istituto cui sarà affidato il servizio ed in particolare:

     1) fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio in tutte le piazze della Sardegna;

     2) corrispondere gli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;

     3) gestire gratuitamente il servizio;

     4) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni sino al limite di importo da determinarsi con l'istituto o gli istituti affidatari del servizio;

     5) determinare il tasso annuo di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni all'Amministrazione regionale;

     6) determinare le modalità per la concessione di facilitazioni creditizie a favore di terzi, di enti locali e ospedalieri a fronte di crediti risultanti da idonea documentazione o da atti perfetti e fissare il tasso annuo passivo di interesse in correlazione al tasso attivo corrisposto alla Regione.

 

     Art. 4.

     La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitato dall'Assessore alle finanze.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Articolo 1.

     Il servizio di Tesoreria della Regione Sarda (in seguito, per brevità, chiamata Regione) viene affidato ad uno o più istituti di credito opportunamente coordinati che siano in grado di servire i creditori della Regione in tutte le piazze della Sardegna.

     Nel caso che il servizio sia affidato a più istituti, questi regoleranno i rapporti interni con apposito accordo, che dovrà essere approvato dalla Regione.

     Detto, o detti istituti (in seguito, per brevità chiamati Tesoriere) dovranno:

     - obbligarsi a gestire gratuitamente il servizio;

     - garantire la regolare gestione del servizio su scala regionale;

     - precisare le condizioni da praticare alla Regione, agli enti pubblici, alle aziende regionali, agli enti locali e agli enti ospedalieri con particolare riferimento ai seguenti punti:

     a) tasso di interesse creditore annuo sulle disponibilità della Regione che dovrà essere determinato alle migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato e dovrà essere soggetto a revisione trimestrale;

     b) tasso di interesse debitore annuo sugli eventuali scoperti di conto corrente accordati dal Tesoriere, in conformità del successivo articolo 10;

     c) valuta per i versamenti su piazza;

     d) valuta per i prelevamenti su piazza;

     e) valuta per i versamenti fuori piazza;

     f) valuta per i prelevamenti fuori piazza;

     g) valuta per i giri conto tra i diversi conti correnti aperti a nome della Regione, degli enti, aziende, gestioni speciali, istituti comunque dipendenti o amministrati dalla Regione medesima;

     h) eventuali diritti e compensi per la custodia e l'amministrazione dei titoli ed altri valori di cui al successivo articolo 4.

 

     Articolo 2. (Limiti e materia del capitolato e della convenzione. Durata della convenzione).

     I rapporti tra la Regione ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita convenzione di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all'atto della stipula e la Regione dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione Finanze del Consiglio regionale, e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

     Il Tesoriere e tenuto a curare l'esecuzione - a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione - oltre che dell'ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

     La convenzione avrà la durata di un quinquennio, rinnovabile per un eguale periodo di tempo, previo parere della Commissione finanze del Consiglio regionale. L'Amministrazione regionale ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi.

     Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dell'Amministrazione regionale il servizio di tesoreria venisse affidato ad altri, la Regione si impegna a far rilevare dall'istituto o dagli istituti subentranti all'atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonché a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti, li obblighi i perenti le garanzie fideiussorie prestate.

     Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione faranno carico al Tesoriere (salvo quanto disposto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281).

 

     Articolo 3. (Gestioni speciali. Estensione delle condizioni).

     Per eventuali gestioni estranee al bilancio il Tesoriere, previa disposizione dell'Assessorato alle finanze, aprirà speciali conti correnti fruttiferi, salvo diverse disposizioni di legge.

     Detti speciali conti correnti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali dei conti correnti di cassa del bilancio.

     Le medesime condizioni saranno applicate dal Tesoriere anche ai fondi regionali di rotazione e/o anticipazione.

     A richiesta della Regione il Tesoriere e tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, il servizio di tesoreria di enti pubblici, di aziende regionali, di enti locali ed ospedalieri alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di cui al precedente articolo 2.

 

     Articolo 4. (Custodia e amministrazione di Soldi, titoli e altri valori).

     Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui e depositario a nome e per conto della Regione.

     Si obbliga, pertanto, a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di qualsiasi natura di cui la Regione, sia in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.

     I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione o anche senza detto ordine qualora trattisi di depositi provvisori, in denaro o titoli, effettuati da terzi per il concorso ad aste pubbliche o licitazioni private.

     La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dalla Regione.

 

     Articolo 5. (Sede ed orari del servizio).

     Il servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali, ovvero in altri posti messi a disposizione dalla Regione, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.

     Il Tesoriere dovrà essere convenientemente attrezzato per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio ed il suo regolare e tempestivo espletamento.

 

     Articolo 6. (Gratuità del servizio. Rimborso spese).

     Il servizio di Tesoreria è reso dal Tesoriere senza diritto ad alcun compenso o aggio.

     Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese di impianto e di gestione del servizio, comprese tutte le spese postali, telegrafiche e telefoniche, di stampati, registri e bollettari, pur se riferite ai necessari rapporti con la Regione.

     Compete tuttavia al Tesoriere il rimborso delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge o convenzione, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.

     Tale rimborso avverrà trimestralmente su presentazione di apposita distinta.

 

     Articolo 7. (Riscossioni).

     La Regione delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale in base ad ordini di riscossione vistati dalla Regione. E' demandata al Tesoriere la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.

     Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1723 del Codice civile.

     Il Tesoriere è tenuto a ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purché la Regione non lo abbia espressamente diffidato a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento e la clausola «salvo conferma di accettazione da parte della Regione autonoma della Sardegna».

     Il Tesoriere segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

 

     Articolo 8. (Pagamenti).

     Il Tesoriere effettuerà i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento, erogabili con ordinativi e buoni, nonché con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le Amministrazioni dello Stato.

     I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Tesoriere della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi.

     Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.

     Qualora il Tesoriere, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici, utilizzerei per i pagamenti medesimi altri tramiti.

     Tutti i titoli di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere per il tramite della Corte dei Conti accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali debitamente firmato per ricevuta sarà restituito alla Ragioneria regionale.

     Il Tesoriere non darà corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto, della Corte dei Conti, ad eccezione di quelli che si riferiscono a gestione di fondi del bilancio regionale.

 

     Articolo 9. (Firme autorizzate).

     La Regione deve preventivamente comunicare al Tesoriere la generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni corredando le comunicazioni stesse degli estremi delle eventuali delibere degli organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati, nonché dei relativi esemplari di firme.

     Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di pagamento non muniti delle firme di cui al precedente comma.

 

     Articolo 10. (Modalità di pagamento).

     I pagamenti saranno eseguiti e contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni autorizzate, con le modalità e alle scadenze indicate sui titoli di spesa.

     Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare il timbro a data dello sportello che avrà effettuato il pagamento.

     Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.

     L'Amministrazione regionale emetterà mandati di pagamento nel limiti dell'effettiva rimanenza complessiva di cassa oppure nei limiti del fondo di cui al successivo comma.

     A richiesta della Regione il Tesoriere consentirà pagamenti allo scoperto nei limiti del fido che - per transitorie necessità di cassa - sarà accordato nella misura ed alle condizioni da determinarsi nella convenzione di cui al precedente articolo 2.

 

     Articolo 11. (Adempimenti fiscali sui pagamenti).

     Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che all'uopo la Regione fornisce per i diversi titoli spesa.

     In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivargli dalla errata o mancata indicazione degli adempimenti fiscali inerenti i pagamenti ordinati dalla Regione.

 

     Articolo 12. (Bilancio di previsione ed elenco del residui).

     Il Tesoriere prende atto, ad ogni effetto, del bilancio di previsione della Regione e delle sue eventuali variazioni con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La Regione comunicherà annualmente al Tesoriere l'elenco e l'ammontare dei residui distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.

 

     Articolo 13. (Comunicazione periodiche. Chiusure dei conti. Reclami).

     Il Tesoriere trasmetterà giornalmente alla Regione, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati.

     Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei Conti, inviando a quest'ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti contro ritiro di ricevuta.

     Il Tesoriere invierà mensilmente alla Regione una copia del conto corrente di Tesoreria.

     A chiusura annuale il Tesoriere trasmetterà alla Regione l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

     Analoga trasmissione verrà effettuata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, qualora a tali date il conto medesimo dovesse risultare debitore per interessi. Ad ogni estratto conto inviato alla Regione dovrà allegarsi l'elenco degli ordinativi inestinti.

     La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessile e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.

     Il Tesoriere rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevato dalla Regione nella spunta de li estratti conto.

     La Regione segnalerà tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami che la pervenissero in ordine allo svolgimento del servizio.

 

     Articolo 14. (Raccordo reciproco della contabilità).

     La Regione consente che il Tesoriere proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della contabilità della Regione stessa. Copia del quadro di raccordo compilato sarà inviato alla Regione in piego raccomandato.

     La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possano derivare da eventuali errori in cui possa essere incorso il Tesoriere nella esecuzione dei pagamenti, nella rescissione delle entrate ed in ogni altra operazione inerente alla esecuzione del servizio.

     La Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     La Regione potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.

 

     Articolo 15. (Conto riassuntivo e partitario di cassa).

     Il Tesoriere ha l'obbligo:

     - di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonché il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;

     - di tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;

     - provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Articolo 16. (Vigilanza sul servizio). [2]

 

     Articolo 17. (Aperture di conti correnti speciali presso altre aziende di credito).

     Qualora le disponibilità di Tesoreria - al netto delle somme affluite in dipendenza di mutui e/o anticipazioni somministrate dal Tesoriere in favore della Regione - dovessero assommare a cifra eccedente l'importo delle entrate previste dall'ultimo bilancio approvato, l'assessore alle finanze, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione finanze del Consiglio regionale, potrà ordinare al Tesoriere medesimo di destinare tali eccedenze, in` tutto o in parte, alla apertura di speciali conti correnti fruttiferi presso gli istituti bancari operanti in Sardegna, in ragione dell'attività creditizia da essi sviluppata in adesione ai programmi della Regione.

     Qualora le disponibilità di Tesoreria avessero a ridursi al di sotto del limite di cui al comma precedente, l'Assessore alle finanze, su conforme richiesta del Tesoriere, previa deliberazione della Giunta regionale, disporrà l'immediato conguaglio in favore del Tesoriere.

 

     Articolo 18. (Prestazione di fidejussione a garanzia di mutui).

     Nel caso in cui la Regione dovesse prestare fidejussione bancaria a garanzia di mutui da contrarsi per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, il Tesoriere è tenuto - previa, ove occorra, autorizzazione dell'organo di vigilanza - a rilasciare tale fidejussione alle più favorevoli condizioni che saranno precisate nella convenzione di cui all'articolo 2.

 

     Articolo 19. (Anticipazione sui mutui in attesa di reperimento o perfezionamento).

     Il Tesoriere, avuto riguardo alla preminente finalità pubblica che informa l'attività creditizia nonché alla particolare qualità di Tesoriere della Regione, conferma la più attiva collaborazione all'Amministrazione regionale per l'attuazione dei programmi diretti allo sviluppo della economia sarda.

     A tale fine, svolgerà la più attiva intermediazione per il reperimento di mutui che eventualmente la Regione potrà contrarre per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede di trattativa.

     In applicazione di detti provvedimenti legislativi che prevedono la facoltà di richiedere anticipazioni il Tesoriere si obbliga a concedere le medesime anticipazioni, previa, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei limiti massimi previsti dalle stesse leggi fino alla concorrenza globale di somma da determinarsi in convenzione.

     Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto alla Regione sulle giacenze di Tesoreria.

     Tale percentuale non potrà in ogni caso essere superiore a due punti in più di detto tasso.

 

     Articolo 20. (Intervento speciali).

     Il Tesoriere concederà facilitazioni creditizie a favore di terzi a fronte di crediti adeguatamente documentati verso la Regione per lavori, forniture e somministrazioni. Il Tesoriere altresì concederà facilitazioni creditizie a fronte di crediti verso la Regione per contributi, prestiti o mutui risultanti da atti perfetti mediante la cessione degli stessi, fatte salve, in ogni caso, le autonome decisioni dell'istituto o istituti Tesorieri in ordine alla valutazione dei rischi e alla tutela delle operazioni.

     L'eventuale diniego delle facilitazioni creditizie dovrà essere motivato all'Amministrazione regionale.

     Le stesse facilitazioni saranno estese anche agli enti pubblici, alle aziende regionali, agli enti locali e agli enti ospedalieri.

     A tali operazioni sarà applicato il tasso di interesse riconosciuto alla Regione nelle giacenze di Tesoreria, maggiorato nella misura da stabilirsi nella convenzione di cui al punto 2, secondo il carattere settoriale delle operazioni stesse.

     Il Tesoriere concederà inoltre i prestiti garantiti con fidejussione regionale a norma della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, per importi non superiori a L. 150.000.000, sempre fatta salva la sua autonoma decisione in ordine alla valutazione dei rischi e alla tutela delle operazioni; l'eventuale diniego dovrà essere motivato alla Amministrazione regionale.

 

     Articolo 21. (Disposizione varie).

     Per quanto non contemplato nel presente capitolo ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 marzo 1996, n. 16.