§ 5.3.3 - L.R. 1 agosto 1975, n. 33.
Compiti della Regione nella programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:01/08/1975
Numero:33


Sommario
Art. 1.      La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come metodo di intervento nell'attività economica per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
Art. 2.      La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano organico per la rinascita economica e sociale disposto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale, [...]
Art. 3.      La Regione attua i principi del decentramento e della partecipazione sociale, associa, alle scelte della programmazione ed alla sua attuazione le comunità locali, promuove il confronto con le [...]
Art. 4.      La Regione adotta e propone alla approvazione del C.I.P.E. ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L. 24 giugno 1974, n. 268, il piano generale di sviluppo ed i programmi pluriennali.
Art. 5.      Il piano contiene gli elementi di giudizio e le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della situazione esistente; indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nell'evoluzione [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Tutti gli atti della programmazione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 12.      1. L'elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'Assessorato al bilancio e alla programmazione che vi provvede, con la collaborazione degli altri [...]
Art. 13. 
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      E' istituito l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare [...]
Art. 22.      L'Assessore della programmazione
Art. 23.      I competenti organi della Regione assumono le iniziative necessarie perché dell'elaborazione dei progetti abbiano la più ampia informazione gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori [...]
Art. 24.      I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima che vi provvede dopo aver ottenuto i pareri, quando siano richiesti [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Il Presidente della Giunta regionale dà notizia al Consiglio delle deliberazioni della Giunta medesima in ordine ai progetti, agli interventi e alle opere di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e [...]
Art. 27.      Ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello [...]
Art. 28.      Gli organi od enti pubblici, anche economici e finanziari ai quali sia affidato per l'esecuzione, nella sua unità, uno dei progetti di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, si obbligano, nei [...]
Art. 29.      L'assessore della programmazione
Art. 30.      L'Amministrazione regionale è autorizzata
Art. 31.      Le spese occorrenti per il personale ed il funzionamento del centro regionale di programmazione fanno carico ai titoli di spesa istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, [...]
Art. 32.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i capitoli 16907 e 16908 con la seguente denominazione:


§ 5.3.3 - L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

Compiti della Regione nella programmazione.

(B.U. 1 agosto 1975, n. 27)

 

CAPO I

COMPITI DELLA REGIONE PIANO, PROGRAMMI, BILANCIO

 

Art. 1.

     La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come metodo di intervento nell'attività economica per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

     La Regione partecipa, come soggetto primario, alla programmazione nazionale.

 

     Art. 2.

     La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano organico per la rinascita economica e sociale disposto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale, mediante programmi pluriennali e mediante progetti generali, territoriali o settoriali.

     Finalità della programmazione deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali così da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito e da superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

     In attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale, la Regione predispone, ai sensi dell'articolo 17 della L. 24 giugno 1974, n. 268, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale.

 

     Art. 3.

     La Regione attua i principi del decentramento e della partecipazione sociale, associa, alle scelte della programmazione ed alla sua attuazione le comunità locali, promuove il confronto con le organizzazioni dei lavoratori ed il concorso delle altre rappresentanze economiche e sociali.

     A tal fine, per la predisposizione dei piani di sviluppo e dei piani relativi all'Organizzazione ed all'uso del territorio e per la loro attuazione sono istituiti organismi comprensoriali privi di personalità giuridica.

 

     Art. 4.

     La Regione adotta e propone alla approvazione del C.I.P.E. ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L. 24 giugno 1974, n. 268, il piano generale di sviluppo ed i programmi pluriennali.

 

     Art. 5.

     Il piano contiene gli elementi di giudizio e le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della situazione esistente; indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nell'evoluzione della situazione economica e dei rapporti sociali; stabilisce le direttrici dello sviluppo, per territorio e per settori anche attraverso uno schema di assetto territoriale ad esse strettamente connesso, ed i criteri fondamentali per l'attuazione della stessa L. 24 giugno 1974, n. 268.

 

          Art. 6. [1]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9. [4]

 

CAPO II

ORGANI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 10. [5]

     Il Consiglio regionale determina indirizzi e direttive per l'elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controlla l'attuazione.

     Il Consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la regione partecipa alla programmazione nazionale.

     La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare parere d'intesa, il piano generale di sviluppo prima di approvarlo e trasmetterlo al Consiglio per la discussione ed il giudizio finale che ad esso competono.

     Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra Giunta regionale e la Commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che il piano generale di sviluppo economico e sociale propone.

 

     Art. 11.

     Tutti gli atti della programmazione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi e direttive del Consiglio e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano, dei programmi e dei progetti.

 

     Art. 12.

     1. L'elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'Assessorato al bilancio e alla programmazione che vi provvede, con la collaborazione degli altri Assessorati e [6] in conformità agli indirizzi e direttive del Consiglio e della Giunta regionale

     2. Tutti gli atti della programmazione sono trasmessi al Presidente della Giunta che li sottopone all'approvazione della Giunta medesima.

     2 bis. Tutti i programmi operativi di competenza della Giunta regionale il cui importo finanziario sia superiore ai cinque miliardi di lire sono trasmessi, entro cinque giorni dall'assunzione della relativa deliberazione, alla Commissione consiliare competente [7].

     3. L' Assessore al bilancio ed alla programmazione esercita le funzioni che la legislazione regionale vigente attribuisce all'assessore alla rinascita.

 

     Art. 13. [8]

 

     Art. 14.

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     Nella predisposizione ed attuazione del programma straordinario si terrà conto dei criteri e delle direttive stabiliti dal titolo P - 1.01 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.

 

     Art. 15.

     E' istituito l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione

     Con legge regionale, che la Giunta presenterà al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento e le funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale e saranno fissate le modalità per l'attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del Centro regionale di programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24 giugno 1974, n. 268, e di altro personale regionale.

     Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24 giugno 1974, n. 268.

     Fino all'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, opera come organo tecnico a Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

 

CAPO III

GLI ORGANI COMPRENSORIALI

 

     Artt. 16. - 21. [11]

 

CAPO IV

PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 22.

     L'Assessore della programmazione [12] cura la predisposizione dei progetti avvalendosi, di norma, di gruppi di lavoro integrati dei quali possono far parte, con i funzionari dell'Ufficio del piano economico e dell'assetto territoriale e di altre branche dell'Amministrazione regionale, anche esperti estranei all'Amministrazione stessa.

     Dell'attività tecnica di elaborazione e formazione dei progetti, possono, inoltre, essere incaricati istituti od uffici di studio e di Consulenza, pubblici o privati. In questo caso le spese occorrenti possono essere comprese nel calcolo del costo di ciascun progetto.

     All'elaborazione dei progetti possono concorrere gli enti cui si prevede possa essere affidata l'esecuzione ai sensi del successivo articolo.

 

     Art. 23.

     I competenti organi della Regione assumono le iniziative necessarie perché dell'elaborazione dei progetti abbiano la più ampia informazione gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi nonché gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che possano, comunque avere interesse al progetto stesso.

     Gli enti, organizzazioni ed associazioni possono recare all'elaborazione dei progetti il loro contributo ed esprimere, sui contenuti degli stessi, un motivato giudizio.

 

     Art. 24.

     I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima che vi provvede dopo aver ottenuto i pareri, quando siano richiesti dalla legislazione in vigore, dei competenti organi tecnici e per le opere e gli interventi previsti.

     L'approvazione di ciascun progetto da parte della Giunta regionale comporta l'assunzione a carico degli stanziamenti della L. 24 giugno 1974, n. 268, o del bilancio della Regione, dell'impegno per l'intero ammontare della spesa, per la parte di opere di interventi la cui realizzazione sia attribuita alla responsabilità della Regione.

     Qualora il progetto debba essere attuato nel corso di più esercizi finanziari la Giunta assumerà i provvedimenti necessari perché sia assicurata la disponibilità dei fondi occorrenti negli esercizi successivi.

     Resta ferma la possibilità di avvalersi delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 6 della citata L. 24 giugno 1974, n. 268.

     Per la parte di opere e di interventi la cui realizzazione sia attribuita, in conformità al programma pluriennale approvato dal CIPE, alle Amministrazioni dello Stato, la Giunta concerterà con gli organi competenti le iniziative necessarie ad assicurare una coordinata ed armonica attuazione dell'intero progetto.

     L'approvazione di ciascun progetto comporta, per le opere pubbliche in esso eventualmente considerate, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

     Il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della Regione.

 

     Art. 25. [13]

     [Gli interventi e le opere che non debbono essere realizzati secondo progetti sono proposti all'approvazione della Giunta, in un contesto coordinato ed organico e con l'indicazione delle priorità da osservare, dall'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione.

     L'Assessore al bilancio ed alla programmazione provvede alla espressione del concerto [14].

     L'assunzione dell'impegno di spesa per ogni opera od intervento è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia.

     I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 della L. 24 giugno 1974, n. 268, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

     L'Assessorato alle finanze effettua, tramite la Ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.

     Le procedure per il controllo tecnico sulla progettazione nella esecuzione delle opere, per l'approvazione del progetto di ogni opera e l'effettuazione dei collaudi sono quelle previste dalla vigente legislazione per le opere finanziate dalla Regione.]

 

     Art. 26.

     Il Presidente della Giunta regionale dà notizia al Consiglio delle deliberazioni della Giunta medesima in ordine ai progetti, agli interventi e alle opere di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e agli incarichi di cui al successivo articolo 30.

 

     Art. 27.

     Ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato alle Aziende autonome statali e regionali, agli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

     Per l'esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 289, sesto comma, del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523.

     L'esecuzione dei progetti che hanno come fine preminente lo sviluppo di determinati territori è affidata normalmente agli enti locali interessati che vi provvederanno direttamente o valendosi di enti pubblici ai sensi del successivo art. 28.

     Il programma pluriennale o l'atto di verifica annuale del programma indicheranno per gli interventi rispondenti ad obiettivi organici da attuare secondo progetti, nonché per gli altri interventi ed opere, gli enti o gli organi ai quali deve essere affidata l'attuazione e le modalità dell'affidamento.

 

     Art. 28.

     Gli organi od enti pubblici, anche economici e finanziari ai quali sia affidato per l'esecuzione, nella sua unità, uno dei progetti di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, si obbligano, nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, alla realizzazione dell'obiettivo nella osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali devono essere inserite nella convenzione come parte integrante del suo contenuto.

     La stessa convenzione regola le modalità da osservare nella erogazione dei fondi destinati al progetto nonché i controlli amministrativi e tecnici relativi all'attività di esecuzione e determina i criteri per la verifica finale dei risultati.

     Quando la convenzione lo consenta, il soggetto affidatario, che resta in ogni caso responsabile verso la Regione, può commettere in forma unitaria la progettazione ed esecuzione di opere di specifiche attività ad altri enti od organi pubblici o a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli organismi Comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e degli enti locali interessati.

 

     Art. 29.

     L'assessore della programmazione [15] è autorizzato a curare immediatamente la predisposizione, con le procedure della presente legge, di intesa con la commissione consiliare per la programmazione, dei progetti dei quali possa essere prevista la realizzazione con gli stanziamenti del primo programma pluriennale.

 

     Art. 30.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata [16] ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     E' parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione.

     Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi e tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati, su proposta dell'Assessore al bilancio ed alla programmazione, con decreto del Presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta medesima.

 

CAPO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 31.

     Le spese occorrenti per il personale ed il funzionamento del centro regionale di programmazione fanno carico ai titoli di spesa istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai titoli di spesa che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     Fanno altresì carico agli stessi titoli le spese occorrenti per il mantenimento, fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente art. 15, del centro regionale di programmazione dell'ufficio regionale di assistenza tecnica e della segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

 

     Art. 32.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i capitoli 16907 e 16908 con la seguente denominazione:

     Capitolo 16907 - «Spese per il funzionamento del comitato per la programmazione; spese per il pagamento di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione per la collaborazione alla predisposizione del piano generale di sviluppo, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     Spese per la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione».

     Capitolo 16908 - «Contributi agli organismi comprensoriali per il loro funzionamento».

     Dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, è stornata la somma di lire 100.000.000 a favore del capitolo 16907 e la somma di lire 100.000.000 a favore del capitolo 16908 dello stato di previsione.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, non altrimenti finanziate, fanno carico ai capitoli 16907 e 16908 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1975, valutati in annue lire 300.000.000, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, ora abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[9] Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[10] Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[11] Articoli abrogati dall'art. 9, comma 3, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[12] Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[14] Comma così modificato dall'art. 9, comma 5, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[15] Comma così modificato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[16] Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.