§ 2.4.20 - L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l'attuazione di un piano d'intervento nelle zone interne a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:10/12/1973
Numero:39


Sommario
Art. 1.      E' approvato il Piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, e per la parte relativa al settore agro-pastorale, alla [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è abrogato.
Art. 4.      Gli usi civici gravanti su terreni comunali nei quali si debbono eseguire opere di trasformazione fondiaria di pubblica utilità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente estinti con [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La Sezione speciale dell'Ente di sviluppo che attuerà gli interventi di cui al precedente art. 1 ha sede in Nuoro.
Art. 7.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.4.20 - L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l'attuazione di un piano d'intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 811. [*]

 

Art. 1.

     E' approvato il Piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, e per la parte relativa al settore agro-pastorale, alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

     Il piano allegato costituisce parte integrante della presente legge.

     I criteri e i modi di utilizzazione degli stanziamenti, le modalità e le procedure di definizione e di approvazione degli interventi e le direttive alle quali gli stessi debbono conformarsi sono quelli stabiliti nel Piano stesso.

     Le norme della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, in contrasto con il Piano si intendono abrogate.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è abrogato.

 

     Art. 4.

     Gli usi civici gravanti su terreni comunali nei quali si debbono eseguire opere di trasformazione fondiaria di pubblica utilità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente estinti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio comunale interessato che si pronuncia con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     La Sezione speciale dell'Ente di sviluppo che attuerà gli interventi di cui al precedente art. 1 ha sede in Nuoro.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

  PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE

TERRITORI E ZONE DI INTERVENTO [3]

 

a) Interventi da attuarsi in tutto il territorio dell'isola

     1) trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e produzione e distribuzione dei mezzi tecnici per gli allevatori (Titolo di spesa P/1.06);

     2) risanamento e miglioramento genetico (Titolo di spesa P/1.09);

     3) demanio regionale (L.R. 2 maggio 1972, n. 6) fuori della zona di sviluppo agro-pastorale (Titolo di spesa P/1.02);

     4) infrastrutture al servizio di più allevatori (Titolo di spesa P/1.07);

     5) studi e ricerche compreso il Catasto dei pascoli (Titolo di spesa P/1.10).

b) Interventi da attuarsi nelle zone interne a prevalente economia pastorale: II (Tempio), III (Olbia), IV (Ozieri), V (Macomer), VI (Nuoro), VII (Oristano), VIII (Laconi), IX (Tonara), X (Lanusei), XI (Iglesias), XIII (Muravera), XV (Ghilarza), XVI (Ales), XVII (Thiesi), e nel territorio della zona di sviluppo agro-pastorale di: Villanova, Ittiri, Uri, Romana, Osilo, Ploaghe, Putifigari, Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Vallermosa e San Gavino:

     1) piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorali ed interventi a favore di allevatori ed operatori agricoli associati (e terreni di proprietà comunale) compresi gli oneri per l'acquisto o l'esproprio di terreni per il Demanio, ed interventi nei terreni comunali (Titolo di spesa P/1.01);

     2) incentivi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale per l'attuazione di Piani organici di trasformazione aziendale (Titolo di spesa P/1.03);

     3) interventi per attività agricole intensive promosse da operatori agricoli singoli o associati in cooperative (Titolo di spesa P/1.04);

     4) forestazione (Titolo di spesa P/1.05);

     5) fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne in Sardegna [4] (Titolo di spesa P/1.08).

 

     1. Individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro- pastorali, per le quali saranno predisposti piani comprensoriali di valorizzazione, ed interventi a favore di allevatori ed operatori agricoli che si associano per costituire aziende associate di dimensioni tali da garantire:

     - la piena valorizzazione delle risorse;

     - la massima occupazione stabile, con adeguata remunerazione degli addetti, attraverso un intenso sviluppo dell'attività zootecnica e di attività agricole diversificate;

     - il razionale impiego dei mezzi tecnici.

 

Titolo di spesa P/1.01

Stanziamento L 45.000.000.000.

 

     1.1. Allo scopo di favorire l'intenso e razionale sviluppo degli allevamenti, con particolare riguardo a quelli per la produzione della carne, e dare all'attività pastorale un assetto economico e sociale non precario, e di valo rizzare tutte le risorse naturali, saranno individuate e delimitate zone di sviluppo agro-pastorale, per le quali saranno predisposti piani zonali di valorizzazione.

     Per l'attuazione dei piani zonali verranno predisposti progetti di opere pubbliche e private di trasformazione conformi alle direttive obbligatorie e saranno organizzate le imprese per la gestione [4]a.

 

     1.2. Le zone di sviluppo agro pastorali saranno delimitate dagli Organismi comprensoriali istituiti a norma dell'art. 16 della l.r. 1º agosto 1975, n. 33, e costituiscono parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale adottati da tali Organismi ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge citata [4]a.

 

     1.3. Per l'individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro- pastorali e per la predisposizione e approvazione dei piani zonali di valorizzazione, si applicano le norme regionali per la riforma dell'assetto agro-pastorale stabilite in base a quanto disposto dalla l.r. 6 settembre 1976, n. 44, e, inoltre, i criteri e le direttive contenuti nel Programma straordinario predisposto ai sensi dell'art. 1 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44 [4]a.

 

     1.4. Il piano zonale considera la situazione di partenza (risorse e loro utilizzazioni, numero delle aziende e loro grado di frammentazione), indica gli obiettivi in termini di produzione, di occupazione e di reddito, ed il numero degli anni necessari a conseguirli; prevede gli investimenti infrastrutturali e strutturali necessari, i modi della gestione e i presumibili oneri per la trasformazione ed eventualmente, per un concorso nelle spese di gestione a carico del Fondo per l'attuazione del Piano di Intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui all'articolo 22 della Legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

     Il piano definisce le aziende - come saranno a trasformazione compiuta

- nella base territoriale, nelle forme di gestione, nella dotazione di

bestiame e di altro capitale di scorta, nonché di mezzi tecnici.

 

     1.5. [4]b

 

     1.6. [4]b

 

     1.7. [4]b

 

     1.8. Al finanziamento dei piani zonali di valorizzazione si provvede:

     - finanziando a totale carico dei fondi a tal fine destinati le opere infrastrutturali di carattere generale quali: strade di collegamento alla rete viaria esistente; elettrodotti e le opere necessarie

all'elettrificazione della zona delimitata; le opere di irrigazione, ricerche, captazione, utilizzazione delle acque, etc.;

     - concedendo nella misura prevista dalle ll.rr. 26 ottobre 1950, n. 46, e 13 luglio 1962, n. 9, e le loro successive modificazioni, e fatti salvi gli ulteriori eventuali benefici previsti per le zone di montagna e svantaggiate e per le cooperative, contributi in conto capitale per le opere di migliora mento dei pascoli, di trasformazione dei pascoli in prato-pascoli, ove ne sussistano le condizioni ivi comprese la sistemazione dei terreni per il primo impianto di specie foraggere (erbai, prati) e per le altre opere di trasformazione fondiaria e agraria, nonché mutui integrativi per la parte di spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere di cui sopra non coperte dal contributo in conto capitale. L'acquisto di scorte, vive e morte, sarà agevolato, nelle misure previste dalle ll. 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, e, ove possibile, facendo ricorso alle provvidenze previste nel «Progetto speciale carne» della Cassa per il Mezzogiorno;

     - concedendo anticipazioni fino a un terzo dell'importo dei contributi in conto capitale di cui sopra con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 9 del d.P.R. 23 giugno 1962, n. 948.

     L'approvazione del Piano zonale di valorizzazione per gli operatori agricoli i cui terreni ricadono entro il perimetro della zona delimitata, comporterà l'obbligo della trasformazione secondo le direttive che saranno contenute nel piano di valorizzazione [4]a.

 

     1.9. Gli operatori agricoli - proprietari coltivatori ed allevatori diretti, affittuari coltivatori e allevatori diretti e tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale associati in cooperativa - che intendono promuovere piani di valorizzazione al fine di costituire aziende tali da garantire la piena valorizzazione delle risorse, la massima occupazione stabile, con adeguata remunerazione degli addetti, attraverso un intenso sviluppo dell'attività zootecnica e di attività agricole diversificate, il razionale impiego dei mezzi tecnici, possono chiedere agli Organismi comprensoriali la delimitazione di una zona di sviluppo agro-pastorale nella quale realizzare i progetti complessivi di opere pubbliche e private di trasformazione.

     La delimitazione può essere richiesta da cooperative i cui soci abbiano il possesso o il godimento di una superficie non inferiore al 50 per cento dell'area da delimitare e rappresentino almeno il 60 per cento degli aventi titolo di possesso o godimento degli stessi terreni.

     Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola non meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima non meno dei due terzi del proprio reddito globale di lavoro; nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, di cui alla l. 10 maggio 1976, n. 352, detti limiti sono ridotti dai due terzi al 50 per cento. All'accertamento dei requisiti richiesti provvedono gli uffici competenti per l'istruttoria.

     All'organismo cooperativo possono associarsi anche coloro che partecipano sia come conduttori che come lavoratori manuali della terra, diretta mente all'attività produttiva, sempre che l'azienda ricada nell'ambito della zona di sviluppo agro-pastorale [4]a.

 

     1.10. [4]c

 

     1.11. [4]c

 

     1.12. [4]c

 

     1.13. [4]c

 

     1.14. [4]c

 

     1.15. [4]c

 

Terreni comunali o di altri enti pubblici.

 

     1.16. Per i terreni comunali o di altri enti pubblici suscettibili di miglioramento e di trasformazione al fine di costituire aziende efficienti e modernamente organizzate, le Amministrazioni comunali o gli altri enti pubblici interessati promuoveranno l'attività di trasformazione dei terreni, la costituzione e la bestione delle aziende da parte dei pastori, degli allevatori e degli altri operatori agricoli associati.

     Tale intervento potrà essere realizzato anche al di fuori delle aree prescelte per la costituzione della zona di sviluppo.

 

     1.17. I Comuni possessori dovranno operare al fine di liberare tali terreni dal vincolo di uso civico, in conformità alla norma di cui all'articolo 4 della legge di approvazione del presente Piano.

 

2. Demanio regionale dei pascoli.

 

Titolo di spesa P/1.02

Stanziamento L.3.500.000.000 [4]d

 

3. Incentivi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo

principale per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale -

Attuazione della L.R. 31 ottobre 1973, n. 20, sulle foraggere.

 

Titolo di spesa P/1.03

Stanziamento L 8.500.000.000

 

     3.1. Per l'attuazione dei piani organici di trasformazione aziendale nelle zone interne a prevalente economia pastorale è autorizzata la concessione, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, delle provvidenze nelle misure di cui al precedente par. 1.8 [4]e.

     Degli stessi benefici potranno usufruire gli affittuari coltivatori diretti che intendono avvalersi delle disposizioni sancite nel titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Inoltre, a favore dei coltivatori diretti sono concesse anticipazioni in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

     Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola non meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima non meno dei due terzi del proprio reddito globale di lavoro; nelle zone montane ed in quelle svantaggiate di cui alla l. 10 maggio 1976, n. 352, detti limiti sono ridotti dai due terzi al 50 per cento. All'accertamento dei requisiti richiesti provvedono gli uffici competenti per l'istruttoria [4]e.

 

     3.2. L'Assessorato all'agricoltura emanerà direttive perché siano ammessi alle agevolazioni di cui al paragrafo precedente soltanto i progetti di trasformazione aziendale che siano rivolti, prevalentemente, all'accrescimento della produzione foraggera o, comunque, alla realizzazione di opere che influenzino positivamente ed immediatamente gli ordinamenti produttivi dell'azienda.

     L'Assessorato all'agricoltura impartirà direttive la cui attuazione garantisca il mantenimento dell'unita economica nell'impresa per un periodo non inferiore ai quindici anni.

 

     3.3. All'attuazione dei piani organici di trasformazione aziendale promossi da coltivatori diretti è riservato il 75 per cento dello stanziamento di cui al presente titolo.

 

     3.4. Per consentire la piena attuazione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazioni produttive », è autorizzata l'assunzione, nel presente titolo, della spesa di lire 1.000.000.000 al fine di incrementare lo stanziamento disposto al capitolo 26688 bis dello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, la somma predetta dal fondo al capitolo 26688 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

4. Interventi per attività agricole promosse da operatori agricoli singoli

o associati in cooperative.

 

Titolo di spesa P/1.04

Stanziamento L. 9.000.000.000

 

     4.1. Allo scopo di favorire lo sviluppo organico e coordinato dell'agricoltura intensiva nelle zone interne a prevalente economia pastorale, anche al di fuori delle zone di sviluppo agro-pastorale, l'Assessore dell'agricoltura concede a favore di operatori agricoli singoli o associati in cooperative che intendano realizzare progetti organici di trasformazione aziendale, le provvidenze nelle misure stabilite al precedente par. 1.8.

     Alle iniziative promosse da operatori agricoli associati in cooperative è riservata una quota non inferiore al 25 per cento dello stanziamento del presente titolo; alle stesse iniziative è comunque riservata la precedenza del finanziamento nei confronti dei progetti presentati da operatori singoli [4]f.

 

     4.2. [4]g

 

     4.3. [4]g

 

5. Forestazione.

 

Titolo di spesa P/1.05

Stanziamento L. 12.000.000.000

 

     5.1. Al fine di contribuire alla difesa ed alla ricostituzione del patrimonio boschivo della Sardegna, di promuovere la costituzione di nuovi boschi e la ricostituzione ed il mantenimento di quelli esistenti, in conformità alle direttive emanate dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno Puddu-Raggio approvato il 10 novembre 1971, ed al fine di proseguire nell'attività di rimboschimento alla quale consegua una conveniente utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali sono stabiliti gli interventi di cui ai successivi paragrafi.

 

     5.2. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda utilizzerà la somma assegnatale pari a lire 1.300.000.000 sul presente titolo di spesa, per dare completa attuazione al programma approvato dal Consiglio nella seduta del 10 novembre 1971 - a valere sui fondi della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30 - e per avviare un programma di rimboschimento nei terreni acquisiti al demanio in base alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (Fondo regionale per la riforma delle strutture agrarie) la cui suscettività non consenta alcuna altra opportuna utilizzazione.

     Lo stanziamento di cui al presente paragrafo sarà trasferito al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda (capitolo 2107) con decreto dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore al bilancio e rinascita.

     Allo stesso fine l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda utilizzerà la somma di lire 4.000.000.000 di cui al capitolo 3, paragrafo 1.3, punto 3 - Opere ed interventi pubblici indicati nei piani zonali - del IV Programma esecutivo del Piano di rinascita.

 

     5.3. L'Assessorato all'agricoltura predisporrà un programma per la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività di rimboschimento, o di miglioramento dei boschi esistenti, soprattutto di quelli di proprietà degli enti locali, da realizzare, nelle zone indicate nel citato paragrafo 1.3 del IV Programma esecutivo del Piano di rinascita, con lo stanziamento di lire 6.500.000.000 di cui al titolo di spesa 4.1.03 dello stesso IV Programma esecutivo, e nelle altre zone interne a prevalente economia pastorale con lo stanziamento di lire 5.700.000.000 del presente titolo di spesa.

     La competenza dell'approvazione dei progetti presentati dagli Ispettorati forestali è dell'Assessorato all'agricoltura [5].

     Le procedure sono quelle previste dal IV Programma esecutivo del Piano di rinascita, per il rimboschimento al di fuori dei territori demaniali (capitolo 3, paragrafo 1.4) [6].

     L'Assessore all'agricoltura dovrà proporre all'approvazione della competente Commissione del Consiglio regionale i programmi da attuarsi a cura dell'Azienda delle foreste demaniali e degli Ispettorati forestali.

 

     5.4. Sul programma da realizzare con lo stanziamento di lire 10.500.000.000, di cui al titolo di spesa 4.1.03 del IV Programma esecutivo del Piano di rinascita, la Giunta regionale consulterà i Comitati di sviluppo delle zone omogenee [7] interessate, secondo le procedure stabilite nello stesso IV programma esecutivo [8].

 

     5.5. L'Assessorato all'agricoltura potrà concedere, a carico del Piano, contributi per una somma non superiore a cinque miliardi di lire, a valere sullo stanziamento del presente titolo, per favorire programmi e iniziative di forestazione per gli impianti e le cure colturali necessarie al consolidamento, allo sviluppo ed alla difesa del bosco, proposti da enti pubblici - compreso l'Ente cellulosa e carta - e privati, società e imprenditori singoli o associati che abbiano come fine una conveniente utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

     I programmi presentati saranno sottoposti dall'Assessore all'agricoltura all'approvazione della competente Commissione consiliare.

     Il contributo non può essere superiore al 60 per cento della spesa prevista quando le iniziative siano promosse da privati, enti o società o imprenditori non agricoli; può essere elevato al 75 per cento della spesa prevista quando le iniziative siano promosse da imprenditori agricoli a titolo professionale. Quando le iniziative siano promosse da enti locali o dalle loro aziende speciali per le gestioni dei boschi e pascoli comunali, è assunto a carico del presente titolo di spesa l'intero onere.

 

6. Trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei

prodotti zootecnici e produzione e distribuzione dei mezzi tecnici per gli

allevatori.

 

 

Titolo di spesa P/1.06

Stanziamento L. 7.000.000.000

 

     6.1. Gli interventi previsti dal Piano sono diretti:

     a) a migliorare la capacità produttiva dei caseifici sociali e a dotarli di adeguati impianti di conservazione oltre che a garantire lo stato di efficienza tecnica degli stessi ed il risanamento della gestione, anche con l'assestamento delle passività pregresse, di alcune cooperative che gestiscono impianti di trasformazione;

     b) a costituire un'efficiente organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti provenienti dall'attività di allevamento e a realizzare impianti, possibilmente a carattere interzonale, per la produzione e distribuzione di mezzi tecnici per gli allevatori.

 

     6.2. L'Assessorato all'agricoltura, di concerto con l'Assessorato alla rinascita, sentito il Comitato regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, predisporrà un programma di adeguamento ed ammodernamento delle strutture e delle attrezzature dei caseifici sociali e di costruzione di quei nuovi impianti che siano ritenuti indispensabili in rapporto all'entità del patrimonio zootecnico ed ai suoi prevedibili incrementi.

     Gli ampliamenti e gli ammodernamenti degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi impianti saranno finanziati con contributi a fondo perduto nella misura massima dell'8O per cento della spesa, e con mutui a tasso agevolato per la restante parte, secondo le modalità contenute nel IV Programma esecutivo del Piano di rinascita (capitolo 3, paragrafo 6.1, titolo di spesa 4.1.07, lettera c).

     Del programma predisposto l'Assessore all'agricoltura informerà la competente Commissione del Consiglio regionale.

 

     6.3. Con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo sarà predisposto e realizzato un programma per la costruzione di impianti destinati alla produzione e distribuzione di mezzi tecnici per gli allevatori.

     Quando gli impianti per le dimensioni e l'area di influenza abbiano rilevanza ed interesse regionali, potrà essere assunto a carico del Piano l'intero onere della costruzione, fermo restando il principio che la gestione deve essere affidata ad organismi cooperativi.

     Nel programma sarà compreso lo stanziamento necessario ad integrare quello disposto nel IV Programma esecutivo del Piano di rinascita per la realizzazione del frigo-macello di Chilivani.

 

     6.4. Al fine di consentire, anche con il risanamento della gestione, la piena ripresa dell'attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali è stanziata, a carico del Piano, la somma di lire 500.000.000.

     Le modalità e le procedura di utilizzazione della somma di cui al presente paragrafo saranno definite con legge regionale.

 

     6.5. Per favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Sezione speciale dell'Ente di sviluppo costituirà, su direttive degli Assessorati all'agricoltura ed alla rinascita, un «Ufficio per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici».

     L'Ufficio, che opererà in collegamento con l'Istituto per il commercio estero, l'Istituto di ricerche di mercato per l'agricoltura e commercio, avrà come suo compito principale quello di fornire agli organismi cooperativi e agli imprenditori la propria collaborazione e ogni notizia utili a definire i programmi di produzione e commercializzazione meglio rispondenti alle richieste e alle esigenze del mercato e la conseguente opportuna assistenza tecnica.

     Sarà costituito presso l'istituto bancario autorizzato all'esercizio del credito agrario, un Fondo di un miliardo di lire, per la concessione a consorzi di cooperative di prestiti anche per un periodo superiore ad un'anno, al tasso del 2 per cento, al lordo di diritti e spese accessorie, per favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, particolarmente di quelli destinati ai mercati extracomunitari.

     Per la costituzione e la gestione del Fondo, e per la concessione dei prestiti e la definizione dei rapporti fra l'Amministrazione regionale e l'istituto di credito prescelto, si farà riferimento alle norme di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9.

     I competenti organi deliberanti dell'istituto di credito prescelto sono integrati, oltreché dai rappresentanti della Regione indicati dall'art. 19 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più importanti sul piano regionale.

     I rappresentanti delle organizzazioni cooperative sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. sulla proposta che l'Assessore all'agricoltura presenterà in conformità alle indicazioni ricevute dalle organizzazioni stesse

 

     6.6.1. Possono essere concessi contributi, pari al 50 per cento della spesa prevista, a favore di consorzi di cooperative, consorzi di tutela a rilevanza nazionale di produzioni sarde e di consorzi misti di cooperative e privati di cui le cooperative detengano la maggioranza, per l'organizzazione delle vendite, compresa la realizzazione di punti di vendita, campagne pubblicitarie, programmi di sperimentazione di nuovi prodotti agro-alimentari, ed ogni altra attività utile a favorire, nelle migliori condizioni per i produttori, il marketing ed il collocamento dei prodotti sul mercato.

     2. In assenza di iniziative da parte dei consoni indicati al comma 1, nell'ipotesi in cui per uno specifico comparto venga accertato lo stato di crisi, l'Amministrazione regionale potrà provvedervi direttamente ovvero avvalendosi dei propri enti strumentali o con il ricorso ad organizzazioni di produttori particolarmente qualificate.

     3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale nonché di immagine della produzione agro-alimentare sarda. Tale attività può essere realizzata anche attraverso l'erogazione di premi agli operatori che realizzino le finalità e gli obiettivi previsti da programmi specifici [8]a.

 

7. Infrastrutture a servizio più allevatori.

 

Titolo di spesa P/1.07

Stanziamento L 2.500.000.000 [8]b

 

     7.1. E' autorizzata, a carico del presente titolo, l'erogazione ai Comuni delle spese necessarie per la costruzione di ricoveri collettivi comunali per la sistemazione del bestiame fuori dai centri abitati.

     Possono essere assunti a carico del fondo anche gli oneri per l'acquisizione delle aree quando risulti che gli enti pubblici promotori delle opere da realizzare non hanno la disponibilità di altre aree idonee.

     L'Assessore all'agricoltura provvederà ad accreditare a ciascuna amministrazione interessata le somme necessarie alla realizzazione dell'opera.

     L'amministrazione le utilizzerà in conformità alla norma della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

     7.2. E' autorizzata, a carico del presente titolo di spesa, l'assunzione dell'intero onere per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento, da parte di Enti pubblici in terreni di loro proprietà, di strutture idonee ad accogliere mercati e mostre zootecniche che abbiano carattere regionale interprovinciale o provinciale. Un programma, che sarà sottoposto al parere della Commissione programmazione, preciserà la localizzazione e le caratteristiche degli interventi.

     A favore di detti enti possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del finanziamento da recuperarsi, nella stessa percentuale, in occasione delle liquidazioni relative ai collaudi parziali [8]c.

 

8. Fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne in

Sardegna.

 

Titolo di spesa P/1.08

Stanziamento L. 3.500.000.000

 

     8.1. [9].

 

     8.2. [1]0.

 

9. Risanamento e selezione.

 

Titolo di spesa P/1.09

Stanziamento di L. 3.500.000.000

 

     9.1. Al fine di garantire la protezione sanitaria degli allevamenti delle cause che ne riducono la produttività, l'Assessorato all'igiene e sanità, con il concorso dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, predispone, anche con l'utilizzazione dello stanziamento di cui al presente titolo, un programma completo, pluriennale di interventi per il risanamento che investa, senza alcun onere per gli allevatori, tutto il patrimonio zootecnico isolano.

     L'attuazione del programma è affidato all'Assessorato all'igiene e sanità, che ricorrerà, per l'esecuzione degli interventi, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali.

     Ai veterinari è corrisposto, in ragione del lavoro compiuto, ed in attesa che possa essere realizzata per il servizio veterinario una struttura più efficiente e diffusa, un compenso forfettario annuo, per queste prestazioni e per altre che possano loro essere affidate, soprattutto nel settore della fecondazione artificiale.

     Del programma predisposto l'Assessore all'igiene e sanità darà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

 

     9.2. E' autorizzata, a carico del presente titolo di spesa, l'attuazione di un programma di intensificazione delle attività di selezione e miglioramento genetico, anche con la concessione di contributi per l'acquisto di soggetti miglioratori, soprattutto per la diffusione dei soggetti che abbiano attitudine alla produzione della carne, agli allevatori singoli o associati. I contributi per l'acquisto dei soggetti miglioratori sono quelli previsti dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il programma è predisposto dall'Assessorato all'agricoltura.

     Del programma è data comunicazione alla competente Commissione consiliare.

 

10. Studi, Ricerche e Sperimentazioni.

 

Titolo di spesa P/1.10

Stanziamento L. 3.000.000.000

 

     10.1. E' autorizzata l'assunzione, a carico del Fondo degli oneri necessari all'attuazione di un articolato programma di ricerca e di sperimentazione, da parte di tutti gli istituti ed enti interessati alla sperimentazione, riguardante in particolar modo i pascoli, le tecniche di produzione e di conservazione dei foraggi, l'alimentazione, la selezione e le condizioni sanitarie del bestiame, le colture intensive da diffondere nelle zone interne e la gestione aziendale.

 

     10.2. Il programma è disposto dall'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore alla rinascita, sentito il Comitato previsto dal Capitolo 3, paragrafo 1.6 del IV Programma esecutivo del Piano di rinascita.

     L'Assessore all'agricoltura stipulerà con gli istituti universitari, con gli istituti ed enti regionali di sperimentazione e divulgazione, apposite convenzioni per definire i criteri di erogazione dei finanziamenti, i tempi e le modalità di attuazione della parte del programma a ciascuno affidata.

     Quando sia possibile, gli istituti o gli enti attueranno i loro programmi di sperimentazione all'interno dell'azienda costituita su iniziativa di operatori agricoli associati.

     E' autorizzata, altresì, l'assunzione nel presente titolo di spesa degli oneri necessari alla formazione di un aggiornato catasto dei terreni a pascolo in Sardegna.

     L'Ente di Sviluppo - Sezione speciale predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano, un dettagliato programma delle iniziative necessarie alla formazione del catasto con l'indicazione degli oneri previsti, compresi quelli per il personale estraneo all'Ente di sviluppo, del quale si riveli indispensabile l'assunzione.

     Il programma è presentato dall'Assessore all'agricoltura che lo trasmette, per l'approvazione, alla competente Commissione consiliare.

     Il programma diventa esecutivo solo dopo l'approvazione della Commissione.

 

     10.3. E' autorizzata l'assunzione, a carico del Fondo, degli oneri necessari per il funzionamento, presso la Facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari, della Scuola di specializzazione biennale per laureati in scienze agrarie, articolata in corsi di studio attinenti i problemi tecnici ed economici dell'agricoltura sarda con particolare riferimento alle principali produzioni vegetali, animali e alla pianificazione territoriale in agricoltura.

     La Facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari presenterà all'Assessorato alla rinascita un programma per bienni di attività, compresa la proposta delle borse di studio da erogare a favore degli specializzandi particolarmente meritevoli.

 

11. Spese di attuazione.

 

Titolo di spesa P/1.11

Stanziamento di L. 3.000.000.000 [1]1

 

     11.1. Sono a carico del presente titolo di spesa gli oneri dell'attuazione del Piano - compresa l'assistenza tecnica nelle zone di intervento - ai quali gli organi dell'Amministrazione regionale non possano far fronte con gli ordinari mezzi del bilancio o la Sezione speciale con i finanziamenti assegnati per la sua attività dall'Ente di sviluppo.

     Sono a carico del presente titolo gli oneri necessari al rinnovo della convenzione stipulata dalla Cassa per il Mezzogiorno con l'Ente di sviluppo per il personale destinato all'assistenza tecnica a favore dei pastori e delle loro cooperative, fino a quando non sia possibile una definitiva sistemazione dello stesso personale negli organi dell'Ente.

     Il trattamento economico del predetto personale è parificato al trattamento economico dei dipendenti dell'Ente di sviluppo che abbiano uguale titolo di studio ed uguale anzianità di servizio.

 

 

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Titolo di

spesa                Categoria di intervento              Importo

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P/1.01      Piani di valorizzazione delle zone    45.000.000.000

             di sviluppo agro pastorali ed

             interventi a favore di allevatori

             ed operatori agricoli associati (e

             terreni di proprietà comunale)

             compresi gli oneri per l'acquisto

             o l'esproprio di terreni per il

             Demanio, ed interventi nei terreni

             comunali

 

P/1.02      Demanio regionale (L.R. 2 maggio       3.500.000.000

             1972, n. 6) fuori delle zone di

             sviluppo agro-pastorali

 

P/1.03      Incentivi ai coltivatori diretti e     8.500.000.000

             agli imprenditori agricoli a

             titolo principale per l'attuazione

             di piani organici di

             trasformazione aziendale -

             Attuazione della L.R. 31 ottobre

             1973, n. 20, sulle foraggere

 

P/1.04      Interventi per attività agricole       9.000.000.000

             intensive promosse da operatori

             agricoli singoli o associati in

             cooperative

 

P/1.05      Forestazione                          12.000.000.000

 

P/1.06      Trasformazione industriale,            7.000.000.000

             conservazione e

             commercializzazione dei prodotti

             zootecnici e produzione e

             distribuzione di mezzi tecnici per

             gli allevatori

 

P/1.07      Infrastrutture a servizio di più       2.000.000.000

             allevatori

 

P.1/08      Fondo di rotazione per                 3.500.000.000

             l'incremento della protezione

             della carne in Sardegna

 

P/1.09      Risanamento e miglioramento            3.500.000.000

             genetico

 

P/1.10      Studi e ricerche, compreso il          3.000.000.000

             catasto dei pascoli

 

P/1.11      Spese di attuazione                    3.000.000.000

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[*] L'art. 7, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1. riconduce al sistema contabile ordinario la contabilità speciale del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale.

[1] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 30 settembre 1971, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.

[3] Vedi l'art. 49 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

[4] Vedi l'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.

[4]4a Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 1.3.

[4]4a Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 1.3.

[4]4a Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 1.3.

[4]4b Vedi nota [4a].

[4]4b Vedi nota [4a].

[4]4b Vedi nota [4a].

[4]4a Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 1.3.

[4]4a Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 1.3.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4c Paragrafo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4d Titolo di spesa abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41 e dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1978, n. 46. La relativa disponibilità di lire 3.500.000.000 è portata in aumento rispettivamente per lire 1.000.000.000 allo stanziamento del titolo di spesa P-1.11, ed è destinata per le spese straordinarie e di attuazione inerenti lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Sezione speciale dell'ETFAS, e per lire 2.500.000.000 allo stanziamento del titolo di spesa P-1.07.

[4]4e Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4e Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[4]4f Paragrafo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41. I parr. 4.2 e 4.3 sono stati sostituiti dal testo riportato al presente par. 4.1.

[4]4g Vedi nota [4f].

[4]4g Vedi nota [4f].

[5] Comma così modificato dalla L.R. 10 giugno 1974, n. 13. Vedi LL.RR. 31/1975, 13/1974 e 28/1976.

[6] Comma abrogato dalla L.R. 10 giugno 1974, n. 13.

[7] Ora «degli organi dei comprensori».

[8] Paragrafo sostituito dalla L.R. 10 giugno 1974, n. 13.

[8]8a Paragrafo già modificato dall'art. 13 della L.R. 27 agosto 1992, n. 17 e così succesivamente sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[8]8b Stanziamento così aumentato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[8]8c Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 41.

[9] Paragrafo abrogato dall'art. 2 della L.R. 1° settembre 1976, n. 43.

[1]10 Paragrafo abrogato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.

[1]11 Vedi LL.RR. 7 luglio 1978, n. 41 e 19 luglio 1978, n. 46. Lo stanziamento del titolo di spesa P-1.11 è incrementato di lire 1.000.000.000, che sarà utilizzato, in deroga a quanto stabilito nella l.r. 6 settembre 1976, n. 44, per le spese straordinarie e di attuazione inerenti lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Sezione speciale dell'ETFAS (Ente di sviluppo agricolo in Sardegna).