§ 63.1.16 - Legge 30 ottobre 1969, n. 811.
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:30/10/1969
Numero:811


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'ultimo alinea del primo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio [...]
Art. 2.      Il piano di cui all'articolo precedente deve tener conto, ai fini di armonizzazione o di integrazione, degli interventi sia ordinari che straordinari programmati dallo Stato o dalla Regione, [...]
Art. 3.      La spesa di lire 80 miliardi indicata nell'art. 1 è ripartita in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1978.


§ 63.1.16 - Legge 30 ottobre 1969, n. 811. [1]

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

(G.U. 24 novembre 1969, n. 296)

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'ultimo alinea del primo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 80 miliardi per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

 

          Art. 2.

     Il piano di cui all'articolo precedente deve tener conto, ai fini di armonizzazione o di integrazione, degli interventi sia ordinari che straordinari programmati dallo Stato o dalla Regione, deve essere finalizzato agli obiettivi di sviluppo indicati negli articoli da 255 a 291 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sarà approvato con legge regionale.

     A tal fine nelle zone di cui al precedente art. 1 gli interventi dovranno essere disposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 268 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

     All'attuazione del piano stesso provvederà l'Amministrazione regionale.

 

          Art. 3.

     La spesa di lire 80 miliardi indicata nell'art. 1 è ripartita in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1978.

     All'onere di lire 8 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 8 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.