§ 2.4.10 - L.R. 13 luglio 1962, n. 9. [*]
Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:13/07/1962
Numero:9

§ 2.4.10 - L.R. 13 luglio 1962, n. 9. [*]

Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.

 

Art. 1. [1]

     La concessione dei contributi di cui alla L.R.. 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, quando sia diretta a favorire la trasformazione di aziende pastorali in aziende agro-pastorali e agro- zootecniche, è subordinata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale nel quale siano contemplate le opere da eseguirsi, anche in più anni, sia indicato il carico di bestiame gravante sul fondo e quello che presumibilmente potrà gravarsi, quando siano state compiute le opere di trasformazione, e siano contenute tutte le notizie che dimostrino l'utilità e l'economicità delle iniziative che si intendono assumere.

 

     Artt. 2. - 12. [2]

 

Art. 13.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni della L.R. 9 novembre 1950, n. 47, a concedere contributi fino alla misura massima dell'80 per cento a favore di cooperative di produttori agricoli che intendano ampliare gli stabilimenti caseari o ammodernarne e completarne le attrezzature, compresi i mezzi e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta ed ai centri di lavorazione [3], o costruire nuovi stabilimenti in territorio dell'Isola nei quali, in rapporto all'entità del patrimonio zootecnico ed ai prevedibili incrementi, ne sia accertata e riconosciuta la necessità.

     Il contributo è sempre concesso nella misura massima dell'80 per cento quanto i progetti di ammodernamento o completamento degli impianti prevedano l'installazione di attrezzature, compresi i mezzi e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta ed ai centri di trasformazione [3] che permettano una più igienica lavorazione e la tipizzazione del prodotto o la produzione di tipi di formaggio che trovino più facile e remunerativo collocamento sui mercati isolani ed extraisolani.

     E' ammessa l'integrazione, fino alla misura prevista nel presente articolo, dei contributi concessi, per il raggiungimento degli stessi scopi, dello Stato o da altri enti.

     Nulla è innovato della procedura prevista, per la concessione dei contributi e delle integrazioni, dalla L.R. 9 novembre 1950, n. 47.

     Alle cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il decreto di concessione, e ove non sia ancora intervenuta la liquidazione del sussidio, è estesa l'integrazione del maggior contributo previsto nel primo comma del presente articolo.

 

Art. 14.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese occorrenti per la costruzione di impianti di interesse regionale per la salagione, la stagionatura e la migliore conservazione dei prodotti caseari.

     Gli impianti potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, attraverso istituti o enti da essa controllati, o da consorzi di cooperative di produttori o da singole cooperative, che siano in grado di fornire le idonee garanzie.

     Gli impianti potranno anche essere ceduti al consorzio o alla cooperativa affidatari, trascorso un periodo di almeno dieci anni dalla data di inizio effettivo dell'attività, previo pagamento, in una unica soluzione o in più annualità, di una somma che sarà determinata al momento della cessione e che non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del valore di costruzione degli impianti.

     L'Assessore all'agricoltura e foreste stabilirà con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, le norme per la gestione, senza fini di lucro, dei predetti impianti.

 

Art. 15.

     L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli sulla gestione degli impianti per accertarne la rispondenza alle norme del decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo. I controlli sono esercitati da funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo incaricati dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

     L'Amministrazione regionale ha altresì facoltà di revocare l'affidamento della gestione al consorzio od alla cooperativa che non si attengano alle norme del decreto di cui al precedente articolo ovvero impediscano od ostacolino l'esercizio dei controlli che l'Amministrazione riterrà di disporre.

 

Art. 16.

     L'Amministrazione regionale assume a suo carico la differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario o al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie e quello da porre a carico di pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, per la concessione di prestiti di cui all'art. 2, nn. 1, 3 e 4, lettera b), della L. 5 luglio 1928, n. 1760 ad un tasso non superiore al 2 per cento.

     (Omissis) [3]a.

 

Art. 17.

     E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda, presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione, da effettuarsi dagli stessi istituti, a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all'art. 2, nn. 1, 3 e 4, lettera b), della L. 5 luglio 1928, n. 1760.

 

Art. 18.

     Per la concessione dei prestiti di cui al precedente articolo il tasso d'interesse a carico del mutuatario, non potrà essere superiore al 2 per cento, al lordo di diritti di commissione e spese accessorie.

 

Art. 19.

     Le domande di prestiti devono essere presentate agli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'art. 17.

     Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all'agricoltura e foreste, alle finanze ed alla rinascita.

 

Art. 20.

     L'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'art. 17.

 

Art. 21.

     (Omissis) [4].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare in senso conforme alle norme del presente articolo il regolamento di attuazione della citata L.R. 14 dicembre 1959, n. 21.

 

Art. 22.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi, fino alla misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione delle vendite dei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini, ed in particolare dei prodotti derivati dal latte ovino, organizzate da ditte di comprovata capacità e serietà.

     Ove manchino da parte dei consorzi o delle cooperative le iniziative di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale potrà provvedere direttamente, ovvero attraverso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna, o con il ricorso ad organizzazioni particolarmente qualificate.

 

Art. 23.

     La concessione dei contributi e del concorso sugli interessi a favore di cooperative di allevatori e pastori e loro consorzi previsti dai precedenti articoli nonché l'affidamento della gestione degli impianti di conservazione del prodotto costruiti dall'Amministrazione regionale, sono subordinati all'utilizzazione in proprio, senza cessione a terzi, anche temporanea, degli impianti ed all'attuazione da parte delle cooperative e consorzi interessati, delle direttive che l'Assessorato all'agricoltura e foreste impartirà sul periodo di lavorazione e la stagionatura, sui tipi le caratteristiche del prodotto e su quanto è ritenuto utile al raggiungimento del migliore modello di produzione.

 

Art. 24.

     L'Amministrazione regionale promuoverà, con ogni opportuna iniziativa, la costituzione dei consorzi volontari di produzione previsti dagli artt. 7 ed 8 della L. 10 aprile 1954, n. 125 allo scopo di garantire un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza nella produzione e nel commercio dei formaggi con denominazione di origine e tipici, prodotti nel territorio della Sardegna ed allo scopo di garantire, altresì che la produzione del formaggio « pecorino romano » in Sardegna risponda ai requisiti previsti dall'allegato A e che la produzione del formaggio « fiore sardo » risponda ai requisiti previsti dall'allegato B della stessa legge.

 

Art. 25.

     Per la costituzione del fondo di cui all'art. 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, sino ad un massimo di lire 2.000.000.000, da ammortizzare in non meno di dieci anni, ad un tasso di interesse non superiore al 7 per cento.

 

Art. 26.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

 

Art. 27.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 17 sarà incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio regionale del 1963 e degli anni successivi.

 

Art. 28.

     Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota della imposta ipotecaria devoluta alla Regione.

     Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio finanziario 1963.

 

Art. 29.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito, garanzia fidejussoria a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'art. 25.

 

Art. 30.

     In ordine agli indirizzi generali di applicazione, e alla concessione, nei singoli casi, dei benefici previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale considererà la possibilità di usufruire delle provvidenze disposte dalle leggi dello Stato ed in particolare di quelle di cui alla L. 11 giugno 1962, n. 588.

 

Art. 31.

     Un apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ne determinerà le norme di applicazione.

     Il regolamento di cui al precedente comma determinerà, in particolare, le caratteristiche dei terreni da considerare normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione e la procedura per l'accertamento, sentiti gli interessati, della sussistenza delle condizioni che consentano l'imposizione dell'obbligo di esecuzione delle opere di trasformazione di cui ai precedenti artt. 4 e 6.

 

     Artt. 32. - 35.

     (Omissis) [5].

 

Art. 36.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42.

[2] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42.

[3] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42.

[3] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42.

[3]3a Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.

[4] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 14 dicembre 1959, n. 21.

[5] Recano disposizioni finanziarie.