§ 2.2.52 - L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.
Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:13/12/1988
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura).
Art. 2.  (Fusione dei precedenti fondi di garanzia).
Art. 3.  (Abrogazione di norme precedenti).
Art. 4.  (Garanzia sussidiaria del fondo interbancario).
Art. 5.  (Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli).
Art. 6.  (Opere pubbliche infrastrutturali).
Art. 7.  (Contributi relativi ai piani di valorizzazione).
Art. 8.  (Anticipazione dei contributi).
Art. 9.  (Associazione dei produttori).
Art. 10.  (Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole).
Art. 11.  (Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo).
Art. 12.  (Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione).
Art. 13.  (Attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 1987).
Art. 14.  (Incremento del titolo di spesa P/1.07).
Art. 15.  (Mutui per acquisto fondi rustici).
Art. 16.  (Produzioni ottenute con lotta biologica integrata).
Art. 17.  (Anticipazioni a Consorzi di secondo grado).
Art. 18.  (Fondo di commercializzazione).
Art. 19.  (Distillazione straordinaria).
Art. 20.  (Prestiti alle cooperative lattiero-casearie).
Art. 21.  (Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra).
Art. 22.  (Saldo di impegni relativi a contributi per l'irrigazione).
Art. 23.  (Consorzio latterie sociali Sardegna).


§ 2.2.52 - L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.

Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura.

 

Art. 1. (Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura). [1]

 

     Art. 2. (Fusione dei precedenti fondi di garanzia).

     1. La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente art. 1 è costituita dalle disponibilità del «Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici», istituito con l'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1981. n. 4 e del «Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili», istituito con l'art. 31 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo.

     2. Sul fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente art. 1.

     3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, col quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.

     4. A tal fine nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 36107 - [3.6.1] - Disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all'art. 31 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo, da riservare al fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 2 della presente legge)

P.M. STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

Cap. 06221/01 [2.1.2.4.3.5.10.10.] [02.01] - Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1 della presente legge) P.M.

     5. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo, di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all art. 31 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

 

     Art. 3. (Abrogazione di norme precedenti).

     1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 16 della L.R. 13 luglio 1962, n. 9; il quarto comma dell'articolo unico della L.R. 21 agosto 1980. n. 33; l'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1981. n. 4; l'art. 35 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

     2. I rischi connessi con i finanziamenti già effettuati, previsti dalle norme citate nel precedente comma, nonché quelli connessi con le operazioni creditizie assistite dalla garanzia regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1978, n. 50 e dell'art. 57 della L.R. 20 maggio 1983, n. 12, graveranno sul «Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura».

     3. Potranno altresì gravare sul medesimo fondo, con l'applicazione della normativa di cui al precedente art. 1, le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

 

     Art. 4. (Garanzia sussidiaria del fondo interbancario).

     1. Le operazioni creditizie che godono delle agevolazioni previsti dalla L.R. 15 marzo 1956, n. 9, dalla L.R. 10 giugno 1974, n. 12, dall'art. 27 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4, dall'art. 68 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26 e dalla l. 30 ottobre 1986, n. 57 sono assistite - ai sensi dell'art. 1 del d.l. 4 novembre 1981, n. 621, convertito, con modificazioni, nella l. 26 dicembre 1981, n. 783 - dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della l. 2 giugno 1961, n. 454.

 

     Art. 5. (Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli). [2]

 

     Art. 6. (Opere pubbliche infrastrutturali).

     1. Le opere pubbliche infrastrutturali, comprese nei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e nei piani tecnico- economici delle aziende speciali, previsti dalla L.R. 6 settembre 1976, n. 44, sono classificate di competenza regionale.

     2. Alla realizzazione delle stesse provvede l'Assessorato regionale del l'agricoltura e riforma agro-pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.

 

     Art. 7. (Contributi relativi ai piani di valorizzazione).

     1. Nel finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e dei piani tecnico-economici delle aziende speciali per la valorizzazione delle proprietà comunali, previsti dalla L.R. 6 settembre 1976, n. 14, la misura del contributo in conto capitale, relativo agli interventi di miglioramento fondiario, è elevato al 90 per cento quando le opere interessino i terreni di proprietà comunale e quelli acquisiti al monte pascoli regionale.

 

     Art. 8. (Anticipazione dei contributi).

     1. L'Amministrazione regionale, previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario.

     2. La liquidazione dell'anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell'80 per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.

     3. Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli, delle cooperative e degli enti pubblici che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.

     4. Sono abrogati l'art. 8 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5 e l'art. 44 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

 

     Art. 9. (Associazione dei produttori). [2]a

 

     Art. 10. (Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole).

     1. Il limite d'impegno di lire 5.600.000.000) istituito dall'art. 42 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, per la concessione di mutui col concorso sugli interessi per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, è trasformato, con le relative annualità, in somma destinata all'utilizzo diretto, per la realizzazione delle finalità del fondo istituito dall'art. 40 della L.R. 7 marzo 1981, n. 14.

 

     Art. 11. (Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo).

     1. Le disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione - istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - sono versate al fondo di rotazione per le cooperative ortofrutticole, di cui all'art. 1, lett. d) della L.R. 21 maggio 1971, n. 7 e saranno utilizzate per le finalità di quest'ultimo fondo.

     2. Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

     3. Ai fini di cui al precedente primo comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 36101 [3.6.1] - Disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo si spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268, da riservare al fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 di cui all'art. 1, lett. d) della L.R. 21 maggio 1971, n. 7 (art. 11 della presente legge)

P.M.

     4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

 

     Art. 12. (Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1988 la somma di lire 400.000.000 al Consorzio di bonifica del Cixerri per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione nel periodo della siccità del 1987/1988.

     2. L'erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

     3. Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

     In aumento:

Capitolo 06229/08

(N.I.) [02.01] [2.1.1.6.3.2.10.10] - Finanziamento al Consorzio di bonifica del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati

L. 400.000.000 STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

     In diminuzione:

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

L. 400.000.000 mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

 

     Art. 13. (Attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 1987).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare il regolamento CEE n. 1760 del 1987.

 

     Art. 14. (Incremento del titolo di spesa P/1.07).

     1. Una quota, pari a lire 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla L.R. 10 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento disposto dall'art. 26 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, in favore del titolo di spesa P.1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati.

 

     Art. 15. (Mutui per acquisto fondi rustici). [3]

 

     Art. 16. (Produzioni ottenute con lotta biologica integrata).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare le produzioni di qualità destinate alla alimentazione umana, ottenute con la lotta biologica integrata, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

     2. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento vengono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

     3. Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

     4. Per l'ordinazione dei pagamenti, l`Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

     5. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (N.I.) [02.01] - AS- 2.1.2.4.3.3.10.10 con la seguente denominazione «Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate

all'alimentazione umana - legge 8 novembre 1986, n. 752» e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.

     7. Nello stato di previsione dell'entrata, sempre del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 è incrementato dell'importo di lire 1.200.000.000.

 

     Art. 17. (Anticipazioni a Consorzi di secondo grado).

     1. Al fine di restituire agli organismi cooperativi di secondo grado la necessaria funzionalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbuonare al Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna e al Consorzio regionale latterie sociali Sardegna le anticipazioni erogate rispettivamente ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e dell'articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

 

     Art. 18. (Fondo di commercializzazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare a favore dei consorzi di commercializzazione che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui alla L.R. 10 dicembre 1973, n. 39, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.

 

     Art. 19. (Distillazione straordinaria).

     1. Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio, prodotti anteriormente alla vendemmia del 1987,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali che, dal 1º marzo 1988, abbiano avviato vini del tipo predetto alla distillazione volontaria, un sussidio integrativo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dai distillatori e le provvidenze previste dalla vigente normativa CEE per lo stoccaggio e la distillazione buon fine.

     2. Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.

     3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.

     4 Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

     In aumento:

Capitolo 06229-02

(N.I.) [02.01] 2.1.1.6.3.2.10.10 - Sussidio straordinario per agevolare l'eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio

L. 3.000.000.000 STATO Dl PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

     In diminuzione:

Capitolo 06095

Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli

L. 3.000.000.000

 

     Art. 20. (Prestiti alle cooperative lattiero-casearie).

     1. I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, sono destinati alle latterie sociali, alle cooperative lattiero-casearie, loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli operanti nel medesimo settore [4].

     2. L'Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l'ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.

     3. Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

 

     Art. 21. (Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra).

     1. Al fine di assicurare un riequilibrio settoriale e territoriale dei costi di riscaldamento delle imprese serricole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, agli operatori del settore, la differenza di costo esistente tra il carburante agricolo [5] utilizzato e il costo che, per calorie consumate, si pagherebbe in dipendenza dell'utilizzo del gas propano defiscalizzato. La provvidenza regionale cessa o si riduce in caso di erogazione di analoghi interventi statali.

     2. Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

     3. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi ai beneficiari.

     4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della stessa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988:

Capitolo 06202

AS [2.1.2.4.3.3.10.10] [02.01] - Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21 della presente legge).

     5. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato di previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:

     In diminuzione:

Capitolo 06231/01

Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative

L. 1.000.000.000 Capitolo 06234/01

Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici

L. 1.000.000.000

 

     Art. 22. (Saldo di impegni relativi a contributi per l'irrigazione).

     1. Ad esaurimento delle richieste pervenute nel 1985 per l'erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della L.R. 14 maggio 1984, n. 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota non superiore a lire 100.000.000 dello stanziamento del capitolo 06262-00, destinato alle stesse finalità nell'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 23. (Consorzio latterie sociali Sardegna).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a erogare ai Consorzi lattiero caseari della Sardegna, un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza di mercato.

     2. Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

     3. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (N.I. 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della regione per l'anno finanziario 1988 («Contributo straordinario ai Consorzi lattiero-caseari della Sardegna»).

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229-09 con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi lattiero-caseari della Sardegna».

     5. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

 

06200 - Contributi per l'apicoltura

L. 1.000.000.000

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 35, comma 3, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[2]2a Sostituisce gli artt. 14 e 17 della L.R. 2 giugno 1983, n. 15.

[3] Sostituisce l'art. 52 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 4.