§ 2.2.42 - L.R. 2 giugno 1983, n. 15.
Attuazione nel territorio della Sardegna della L. 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:02/06/1983
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Settori produttivi di applicazione).
Art. 3.  (Requisiti delle associazioni).
Art. 4.  (Requisiti delle riunioni regionali).
Art. 5.  (Riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali).
Art. 6.  (Acquisto della personalità giuridica).
Art. 7.  (Albo regionale).
Art. 8.  (Efficacia vincolante delle delibere).
Art. 9.  (Vigilanza e controllo sulle associazioni).
Art. 10.  (Revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni).
Art. 11.  (Partecipazioni delle unioni alle programmazione regionale).
Art. 12.  (Contributi per la costituzione e il funzionamento).
Art. 13.  (Contributi per programmi di sviluppo e ricerca).
Art. 14.  (Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie).
Art. 15.  (Comitato delle unioni regionali).
Art. 16.  (Comunicazione al Ministero dell'agricoltura).
Art. 17.  (Rinvio a normativa comunitaria e statale).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.2.42 - L.R. 2 giugno 1983, n. 15.

Attuazione nel territorio della Sardegna della L. 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

 

Art. 1. (Finalità).

     Allo scopo di consentire la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni regionali nel territorio della Sardegna in attuazione del Regolamento del Consiglio delle (Comunità europee n. 1360/78 del 19 giugno 1978 e della L. 20 ottobre 1978, n. 674, e loro successive modificazioni e integrazioni, la regione Sarda, con la presente legge, determina le procedure per:

     a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni regionali e la revoca del riconoscimento stesso;

     b) l'istituzione dell'Albo regionale delle associazioni e delle loro unioni;

     c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e sulle loro unioni regionali;

     d) la concessione di provvidenze contributive e creditizie;

     e) l'istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute;

     f) la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

 

     Art. 2. (Settori produttivi di applicazione).

     I prodotti per i quali può essere chiesto il riconoscimento delle associazioni di produttori sono quelli indicati dal Regolamento CEE n. 2083/80 della Commissione del 31 luglio 1980.

     Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo in quanto compatibili con le norme di cui alla L. 27 luglio 1967, n. 622, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 21 febbraio 1968, n. 165.

 

     Art. 3. (Requisiti delle associazioni).

     Le associazioni di produttori, per superare le deficienze strutturali nel settore dell'offerta e della commercializzazione dei prodotti agricoli, si propongono gli scopi fissati dal Regolamento CEE n. 1360/78 e della L. n. 674 del 1978, ed in particolare di determinare, nei confronti dei soci, norme comuni di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

     Possono far parte delle associazioni i produttori che conducano un'azienda agricola situata in Sardegna nonché le cooperative e le altre organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli delle quali facciano parte solo produttori agricoli.

     Le associazioni, inoltre, devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 1360/78 e n. 2083/80 e dalla L. n. 674 del 1978, e in particolare le dimensioni minime fissate dai Regolamenti stessi, devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.

 

     Art. 4. (Requisiti delle riunioni regionali).

     Le unioni regionali devono essere costituite da associazioni riconosciute e perseguono, a livello regionale, gli stessi obiettivi delle associazioni medesime.

     Le unioni regionali devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai Regolamenti comunitari e dalle leggi statali, tra cui le dimensioni minime fissate dai Regolamenti stessi; devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.

 

     Art. 5. (Riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali).

     Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di produttori e le loro unioni devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, corredata dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'elenco dei soci o delle associazioni e della documentazione comprovante l'esistenza delle dimensioni minime, di un programma di massima delle attività, nonché della dichiarazione di ciascun socio di non appartenere per lo stesso settore, ad altre associazioni od organizzazioni aventi finalità concorrenti con l'associazione.

     Al riconoscimento si provvede, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Detto decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

     Le eventuali modifiche agli Statuti delle associazioni e delle unioni già riconosciute devono essere, per divenire efficaci, preventivamente approvate dall'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     Le associazioni e le unioni regionali sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, ad ogni rinnovo delle cariche sociali entro 30 giorni dalla nomina, i nominativi dei nuovi gruppi dirigenti, e a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, i loro bilanci consuntivi.

 

     Art. 6. (Acquisto della personalità giuridica).

     Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

 

     Art. 7. (Albo regionale).

     L'Amministrazione regionale istituisce l'Albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni, al quale gli enti predetti vengono iscritti d'ufficio subito dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento.

     L'Albo è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è articolato in 2 sezioni relative alle associazioni e alle unioni e in sottosezioni relative ai settori produttivi omogenei.

 

     Art. 8. (Efficacia vincolante delle delibere).

     Nei casi di grave necessità, riconosciuti come tali dalla Giunta regionale, le delibere delle associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, per il periodo di tempo strettamente necessario al superamento della fase congiunturale negativa, che dovrà essere precisato nel suindicato decreto.

     In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del Comitato regionale delle unioni, di cui al successivo art. 15. Dette delibere saranno portate a conoscenza della Commissione della Comunità europea per il tramite del Ministero dell'agricoltura e foreste.

 

     Art. 9. (Vigilanza e controllo sulle associazioni).

     I poteri di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni riconosciute, attribuiti alla regione dall'art. 4 della L. 20 ottobre 1978, n. 674, vengono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     Detti poteri hanno per oggetto la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali riguardanti le associazioni dei produttori, del perseguimento degli scopi statutari e del rispetto delle norme statutarie da parte dei soci.

     I poteri di vigilanza e controllo possono essere esercitati attraverso l'ispezione di scritture, libri e registri contabili e amministrativi e la verifica delle attività dell'associazione e dei soci relativamente alla produzione ed all'immissione sul mercato dei prodotti.

     Al fine di consentire l'esercizio dei poteri suddetti. le associazioni dovranno dotarsi di una struttura organizzativa e dovranno tenere scritture, libri e registri, in modo analogo a quanto stabilito dalla legislazione statale per le cooperative agricole. In particolare, nel libro dei soci dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo di ciascun socio, i terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione; nel registro di carico e scarico dovranno invece essere annotate le quantità di prodotto immesse sul mercato direttamente dall'associazione o singolarmente da ciascun produttore nonché le quantità di prodotto ritirate dal mercato, ammassate o stoccate dall'associazione, in attuazione di interventi di mercato previsti da norme comunitarie, statali o regionali.

     Nel caso in cui i soci di un'associazione di produttori siano già riuniti in cooperativa agricola o in consorzio di cooperative agricole, le scritture, i libri e i registri contabili e amministrativi

dell'associazione devono essere tenuti distinti e cioè riguardare esclusivamente le attività che formano oggetto dell'associazione stessa.

 

     Art. 10. (Revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni).

     Con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, sentito il parere del Comitato regionale delle unioni, previa deliberazione della Giunta regionale, è disposta la revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni quando:

     - i requisiti per il riconoscimento non siano stati o non siano più soddisfatti;

     - il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee o sia stato ottenuto in modo irregolare;

     - la Commissione esecutiva delle Comunità europee ravvisi nella costruzione o nell'attività di un'associazione od unione l'esistenza di accordi, decisioni o pratiche concertate ed applichi quindi l'art. 85, § 1, del trattato di Roma;

     - siano state compiute gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie o statali.

 

     Art. 11. (Partecipazioni delle unioni alle programmazione regionale).

     In applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della L.R. 1º agosto 1975, n. 33, recante «Compiti della regione nella programmazione», il Comitato per la programmazione è tenuto alla consultazione dei rappresentanti delle unioni regionali delle associazioni dei produttori per la definizione dei progetti che interessino i settori agricoli.

 

     Art. 12. (Contributi per la costituzione e il funzionamento).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei produttori e alle loro unioni regionali contributi destinati a favorirne la costituzione e il funzionamento amministrativo.

     I contributi possono essere concessi alle associazioni per i primi s anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno al 3%, al 2% e all'1% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci e non possono comunque superare, per i 3 anni predetti, rispettivamente il 60%, il 40% e il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

     I contributi possono essere concessi alle unioni regionali per i primi 3 anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente al 60%, al 40% e al 20% delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo e non possono comunque superare l'importo complessivo, per i 3 anni, di 50.000 unità di conto.

     Quando le domande vengono presentate da associazioni o unioni costituite da oltre 3 anni anteriormente alla data del 26 giugno 1978, o derivante da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengano ad organizzazioni preesistenti, i contributi possono essere concessi nelle misure di cui ai commi precedenti, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo.

     Le misure dei contributi verranno adeguate alle eventuali variazioni decise dai Regolamenti comunitari.

     Ai fini della concessione dei contributi previsti nel presente articolo le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle elencate nel Regolamento CEE n. 2084/80 del 31 luglio 1980 e il valore dei prodotti provenienti dai soci è calcolata annualmente sulla base dei prodotti immessi sul mercato e dei prezzi medi rilevati alla produzione.

     I contributi possono essere anticipati, sulla base di programmi di spesa o di bilanci preventivi, fino all'80% dell'importo riconosciuto ammissibile. L'accreditamento viene effettuato su conto corrente, secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 13. (Contributi per programmi di sviluppo e ricerca).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di produttori e alle loro unioni regionali, contributi per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

     Il contributo è concesso fino al 70% delle spese riconosciute ammissibili e può essere anticipato nei modi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 12.

 

     Art. 14. (Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie). [1]

     Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie.

 

     Art. 15. (Comitato delle unioni regionali).

     L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede a istituire un Comitato delle unioni regionali delle associazioni di produttori, avente il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. Il Comitato esprime al proprio interno un Presidente e dura in carica 3 anni.

     Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle unioni riconosciute ed è integrato:

     a) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, fino a un massimo di 3, designati dai propri Organi regionali;

     b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

     I rappresentanti di cui alle precedenti lett. a) e b) hanno voto consultivo. Il Comitato delle unioni regionali è composto da almeno 3 rappresentanti delle unioni stesse. Fino a quando non si verifichi detta condizione, il Comitato potrà essere costituito, oltre che dai rappresentanti di cui alle lett. al e b) del precedente secondo comma, anche dai rappresentanti delle cooperative agricole sarde di conduzione, di trasformazione e di commercializzazione maggiormente rappresentative del settore agricolo. Detto Comitato provvisorio ha il compito di esprimere pareri consultivi all'Amministrazione regionale in materia di associazionismo dei produttori e di mercati agricoli.

 

     Art. 16. (Comunicazione al Ministero dell'agricoltura).

     L'Amministrazione regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali e la revoca dello stesso nonché le determinazioni sull'efficacia vincolante delle delibere.

     Trasmette inoltre al medesimo Ministero, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rapporto sull'applicazione della presente legge in Sardegna.

 

     Art. 17. (Rinvio a normativa comunitaria e statale). [1]

     Per quanto non espressamente previsto della presente legge, o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     Le spese derivanti dall'applicazione degli artt. 12 e 13 della presente legge fanno carico rispettivamente ai Capitoli 06319 e 06320 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale del bilancio della regione per l'anno finanziario 1983 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi sui quali verranno iscritte le somme attribuite dallo Stato alla regione ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 20 ottobre 1978, n. 674.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della 13 dicembre 1988, n. 44.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della 13 dicembre 1988, n. 44.