§ 1.3.2 - Regolamento 31 luglio 1980, n. 2084.
Regolamento (CEE) n. 2084/80 della Commissione relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:31/07/1980
Numero:2084


Sommario
Art. 1.      1. Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono le [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.3.2 - Regolamento 31 luglio 1980, n. 2084.

Regolamento (CEE) n. 2084/80 della Commissione relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.

(G.U.C.E. 5 agosto 1980, n. L 203).

 

Art. 1.

     1. Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono le seguenti:

     a) spese relative ai lavori preparatori concernente la costituzione delle associazioni e relative unioni, nonché spese relative all'atto costitutivo e allo statuto o alla modificazione di essi secondo le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

     b) spese per il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1360/78;

     c) spese di personale amministrativo (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese di missione), nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;

     d) spese di corrispondenza e di telecomunicazione;

     e) spese di cancelleria e di ammortamento per l'allestimento degli uffici;

     f) spese relative ai mezzi messi a disposizione delle associazioni o delle relative unioni per il trasporto del personale amministrativo;

     g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese d'interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle associazioni o relative unioni;

     h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature.

     2. Le associazioni di produttori e le relative unioni hanno la facoltà di ripartire l'importo di tali spese sui tre anni durante i quali è concesso l'aiuto.

     3. Le spese di cui alle lettere da c) ad h) sono prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto solo nella misura ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità dello Stato membro, tenuto conto dell'espletamento dei compiti delle associazioni e delle relative unioni, quali sono previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.