§ 2.2.54 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 4.
Interventi vari in agricoltura e modifiche alla Legge Regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente «Costituzione del fondo regionale di garanzia per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:15/01/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Cantine sociali - Siccità.
Art. 2.  Agevolazioni catastali per riordino fondiario.
Art. 3.  Fondo lavorazione carni.
Art. 4.  Contributi alle Associazioni dei produttori agricoli.
Art. 5.  Anticipazione dei contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali.
Art. 6.  Contributo a favore dei consorzi vitivinicoli.
Art. 7.  Contributo alla DI.CO.VI.SA.
Art. 8.  Programma di sperimentazione per la coltura del ricino.
Art. 9.  Contributo alla Cooperativa Carni Chilivani.
Art. 10.  Interventi a favore della forestazione produttiva.
Art. 11.  Interventi per favorire l'abbattimento di bovini colpiti da leucosi bovina.
Art. 12.  Interventi a favore degli allevamenti colpiti da leucosi bovina.
Art. 13.  Anticipazione degli interventi statali in favore dei consorzi di bonifica.
Art. 14.  Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra.
Art. 15.  Progetto di stimolazione delle piogge.
Art. 16.  Anticipazione delle «azioni organiche» previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986).
Art. 17.  Fondo di anticipazione del concorso sui mutui di miglioramento.
Art. 18.  Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 2.2.54 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 4.

Interventi vari in agricoltura e modifiche alla Legge Regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente «Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura».

 

Art. 1. Cantine sociali - Siccità.

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, sono estese alle cantine sociali che abbiano subito, a causa della siccità del periodo 1988/89, una riduzione di conferimenti non inferiore al 16 per cento rispetto alla vendemmia del 1988; il contributo è concesso nella misura ridotta del 40 per cento utilizzando una quota dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10 della citata legge regionale.

 

     Art. 2. Agevolazioni catastali per riordino fondiario.

     1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, recante «Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli» sono estese alle operazioni di riordino fondiario compiute dai consorzi di bonifica o da altri enti operanti in agricoltura e ai trasferimenti della proprietà del terreno determinati da atti giudiziari; la relativa spesa grava sulle risorse destinate all'attuazione della citata legge regionale (cap. 06334).

 

     Art. 3. Fondo lavorazione carni.

     1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, potranno essere utilizzate anche per la seguente finalità: quanto a lire 1.500.000.000 per l'acquisto di attrezzature o la esecuzione di opere da parte degli enti che effettuano l'ammasso delle carni, al fine di garantire il miglior stivaggio del prodotto e la razionalizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio delle carni.

     2. Le somme che residueranno dopo gli interventi di cui al precedente comma saranno utilizzate, oltre che per gli scopi istitutivi, anche per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle cooperative di allevatori e dei loro consorzi che provvedono alla raccolta, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle carni e dei sottoprodotti. I prestiti sono regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Per gli scopi di cui al precedente secondo comma, il fondo, che assume la denominazione di «Fondo regionale lavorazione carni», verrà costituito presso uno o più istituti autorizzati ad operare nel settore del credito agrario di esercizio, col quale l'Assessore regionale dell'Agricoltura stipulerà apposita convenzione.

 

     Art. 4. Contributi alle Associazioni dei produttori agricoli.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura prevista dal Reg. CEE 1760/87, alle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, contributi destinati a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

     2. L'onere per il 1991 e per gli anni successivi, derivante dal presente articolo, è valutato in lire 300.000.000 annue (cap. 06339-01).

     3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico della Regione [1].

 

     Art. 5. Anticipazione dei contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono estese ai contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti.

 

     Art. 6. Contributo a favore dei consorzi vitivinicoli.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 1991, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a favore dei consorzi d'area o di prodotto operanti nel settore vitivinicolo (cap. 06229/01).

     2. Ai fini del presente articolo per consorzio di prodotto si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente il fine di perseguire la produzione o la commercializzazione di un determinato prodotto vitivinicolo.

     3. Per consorzio d'area si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente lo scopo di perseguire la produzione o la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo caratterizzato dalla provenienza di una determinata area geografica.

     4. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento previsto dal primo comma sono determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

 

     Art. 7. Contributo alla DI.CO.VI.SA.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1991, ad erogare alla DI.CO.VI.SA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (cap. 06237).

 

     Art. 8. Programma di sperimentazione per la coltura del ricino.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'anno 1991, un programma di sperimentazione della cultura del ricino, per una spesa di lire 250.000.000 (cap. 06314).

     2. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

 

     Art. 9. Contributo alla Cooperativa Carni Chilivani.

     1. Al fine di consentire il decollo della Cooperativa Carni Chilivani l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa, nell'anno 1991, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (cap. 06208).

 

     Art. 10. Interventi a favore della forestazione produttiva.

     1. A tutti gli interventi di forestazione produttiva, ivi compresa la sughericoltura, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

 

     Art. 11. Interventi per favorire l'abbattimento di bovini colpiti da leucosi bovina.

     1. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo agli allevatori che, prima dell'entrata in vigore del decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e Sanità 10 luglio 1989, n. 4422/33469, abbiano volontariamente abbattuto capi bovini risultati sieropositivi alla leucosi bovina enzotica, anche a seguito di una sola prova sierologica effettuata dal Servizio veterinario ufficiale la cui certificazione sia stata rilasciata dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale.

     2. L'ammontare del contributo per capo abbattuto è pari a quello previsto dalla normativa vigente per l'abbattimento obbligatorio dei capi bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

     3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato, per l'anno 1991, in lire 1.000.000.000 (cap. 12198/01).

 

     Art. 12. Interventi a favore degli allevamenti colpiti da leucosi bovina.

     1. Una quota pari a lire 3.000.000.000 (cap. 06107) delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è riservata alla concessione dei prestiti per l'acquisizione di bestiame a favore degli allevatori che abbiano proceduto all'abbattimento dei bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

 

     Art. 13. Anticipazione degli interventi statali in favore dei consorzi di bonifica. [1]a

 

     Art. 14. Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra. [2]

 

     Art. 15. Progetto di stimolazione delle piogge.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1991, a concorrere al «Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno», promosso dal Ministero dell'agricoltura e foreste, attraverso l'accollo di una quota di spesa non superiore a lire 2.000.000.000 (cap. 06301).

 

     Art. 16. Anticipazione delle «azioni organiche» previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986). [3]

 

     Art. 17. Fondo di anticipazione del concorso sui mutui di miglioramento.

     1. Al fine di consentire agli imprenditori agricoli e alle loro cooperative e associazioni di poter beneficiare del tasso agevolato fin dalla prima erogazione dei mutui di miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo di anticipazione presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario di miglioramento, i cui rapporti sono disciplinati con apposita convenzione.

     2. Sul fondo possono essere versate le prime tre annualità di ciascun limite di impegno di nuova istituzione o quote di esse, ove trattisi di limiti di impegno già istituiti, allo scopo di consentire, agli istituti ed enti finanziatori, di ottenere il tempestivo pagamento del concorso regionale sugli interessi, relativamente al periodo iniziale dell'operazione.

 

     Art. 18. Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1991, la spesa di lire 1.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 («promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli»).

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 11.550.C00.000 per l'anno 1991; alle stesse si fa fronte:

     - quanto a lire 3.000.000.000 con le disponibilità indicate nell'articolo 12 della presente legge;

     - quanto a lire 2.450.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per lire 750.000.000, della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990) e mediante utilizzo, per lire 1.700.000.000, della riserva prevista alla voce 1 della tabella B allegata alla medesima legge regionale;

     - quanto a lire 6.100.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, saranno previsti i seguenti stanziamenti:

     (omissis).

     3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1991 e valutate in lire 300.000.000 annue (art. 4 della presente legge) si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al primo comma del presente articolo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17.

[1]1a Integra l'art. 1 bis della L.R. 10 giugno 1974, n. 12.

[2] Modifica l'art. 21, primo comma, della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.

[3] Integra l'art. 43 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.