§ 2.2.51 - L.R. 17 novembre 1986, n. 62.
Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:17/11/1986
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire la regolarizzazione delle intestazioni catastali, di agevolare gli interventi in agricoltura e di stimolare la ricomposizione e gli accorpamenti fondiari, [...]
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente art. 1 potrà essere concesso anche a favore di coloro che regolarizzano il titolo di proprietà con le modalità previste dalla l. 10 maggio 1976, n. 346, [...]
Art. 3.      Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i terreni indicati negli atti notarili o giudiziari devono avere utilizzo e destinazione agricola.
Art. 4.      Le domande tendenti a ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, [...]
Art. 5.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 600.000.000 e gravano sul capitolo 06334 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986.


§ 2.2.51 - L.R. 17 novembre 1986, n. 62.

Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli.

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire la regolarizzazione delle intestazioni catastali, di agevolare gli interventi in agricoltura e di stimolare la ricomposizione e gli accorpamenti fondiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto sulle imposte e le spese gravanti sulle parti che stipulano atti notarili, aventi per oggetto compravendite, permute, divisioni, donazioni e alienazioni in genere di terreni agricoli.

     La misura del contributo sarà pari al 75% degli oneri sostenuti.

     Sono escluse dalle provvidenze le imposte e le spese assoggettate a misura fissa.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente art. 1 potrà essere concesso anche a favore di coloro che regolarizzano il titolo di proprietà con le modalità previste dalla l. 10 maggio 1976, n. 346, recante «Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale».

 

     Art. 3.

     Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i terreni indicati negli atti notarili o giudiziari devono avere utilizzo e destinazione agricola.

     La destinazione agricola dei terreni deve permanere per almeno dieci anni dalla data di trascrizione dell'atto, in caso contrario il contributo percepito dovrà essere restituito. L'obbligo della restituzione del contributo grava su colui che risulta proprietario al momento del cambiamento di destinazione. L'obbligo della restituzione è limitato al contributo percepito da colui che ha acquistato la proprietà del terreno attraverso l'atto per il quale sono stati concessi i contributi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Le domande tendenti a ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, assieme all'atto notarile o giudiziario e alla documentazione comprovante le spese sostenute.

     L'Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale assegna agli Ispettori provinciali dell'agricoltura le disponibilità del bilancio regionale destinate all'attuazione della presente legge.

     Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

 

     Art. 5.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 600.000.000 e gravano sul capitolo 06334 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 53, terzo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1] Comma abrogato dall'art. 53, terzo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.