§ 2.2.56 - L.R. 27 agosto 1992, n. 17.
Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:27/08/1992
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Capitalizzazione delle società cooperative).
Art. 2.  (Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas).
Art. 3.  (Ristrutturazione delle cooperative agricole).
Art. 4.  (Settore caprino).
Art. 5.  (Impianti cooperativi di trasformazione).
Art. 6.  (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita).
Art. 7.  (Contributi alle Associazioni dei produttori agricoli).
Art. 8.  (Fondo dotazione COLVAS).
Art. 9.  (Abrogazione di pareri).
Art. 10.  (Contributi ai Comuni per l'adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera-mostra-mercato zootecnico).
Art. 11.  (Piani particellari di espropriazione).
Art. 12.  (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44).
Art. 13.  (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
Art. 14.  (Albo degli imprenditori agricoli).
Art. 15.  (Indennità compensativa).
Art. 16.  (Rete di contabilità aziendale).
Art. 17.  (Laghi collinari).
Art. 18. 
Art. 19.  (Associazioni degli allevatori).
Art. 20.  (Servizio agrometeorologico regionale).
Art. 21.  (Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse).
Art. 22.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.56 - L.R. 27 agosto 1992, n. 17.

Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura.

 

Art. 1. (Capitalizzazione delle società cooperative). [1]

 

     Art. 2. (Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas).

     1. Nell'anno 1992 è concesso un contributo straordinario di lire 2.300.000.000 al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

 

     Art. 3. (Ristrutturazione delle cooperative agricole). [1]

 

     Art. 4. (Settore caprino). [1]

 

     Art. 5. (Impianti cooperativi di trasformazione).

     1. A richiesta delle cooperative beneficiarie, una quota del contributo erogato dall'Amministrazione regionale per gli impianti cooperativi di trasformazione, in base alla normativa vigente, può essere convertita nel concorso interessi sui mutui integrativi concessi dagli Istituti di credito.

     2. In tal caso l'intervento complessivo, costituito dalla sommatoria del contributo e del mutuo concessi, non può superare l'importo della spesa ammessa dall'Amministrazione regionale.

     3. Il tasso minimo a carico dei beneficiari dei predetti mutui non può essere inferiore a quello minimo previsto dal Ministero del Tesoro per le opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 6. (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita). [1]

 

     Art. 7. (Contributi alle Associazioni dei produttori agricoli).

     1. Una quota dello stanziamento del capitolo 06319 del bilancio per il 1992, non superiore a lire 900.000.000, è destinata alle Associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, per le spese sostenute negli anni 1990 e 1991.

     2. [1]a.

 

     Art. 8. (Fondo dotazione COLVAS). [1]

 

     Art. 9. (Abrogazione di pareri).

     1. L'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, concernente provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori, è soppresso.

 

     Art. 10. (Contributi ai Comuni per l'adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera-mostra-mercato zootecnico).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1992, l'erogazione di un contributo complessivo di lire 1.400.000.000 per l'adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera-mostra-mercato zootecnico, da ripartire in ragione di: lire 800.000.000 al Comune di Ozieri;

lire 200.000.000 al Comune di Nuragus;

lire 200.000.000 al Comune di Abbasanta;

lire 200.000.000 al Comune di Macomer.

 

     Art. 11. (Piani particellari di espropriazione).

     1. Fatti salvi i provvedimenti di concessione già definiti all'entrata in vigore della presente legge, il finanziamento delle spese per i piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del «Programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agropastorale», farà carico al titolo di spesa P/1.01, istituito sulla contabilità speciale del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

     2. I procedimenti espropriativi e di occupazione d'urgenza delle aree di sedime verranno promossi dagli enti concessionari delle opere.

     3. L'articolo 42 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44). [1]b

 

     Art. 13. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). [2]

 

     Art. 14. (Albo degli imprenditori agricoli).

     1. A decorrere dal 1º gennaio 1993 è abrogato il titolo IV della legge regionale 23 marzo 1979. n. 19.

     2. A decorrere dalla stessa data è istituito presso l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT - il nuovo albo degli imprenditori agricoli.

     3. Le domande per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli sono presentate, direttamente o tramite l'ERSAT, ai comitati comprensoriali agricoli che deliberano sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo i comitati comprensoriali agricoli possono avvalersi degli uffici dell'ERSAT.

     4. I criteri politico-amministrativi per la gestione dell'albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento CEE n. 2328/91 e secondo le procedure dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 15. (Indennità compensativa).

     1. Al fine di superare i gravi ritardi nel pagamento dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, onde favorire una sollecita erogazione degli interventi previsti dai Regolamenti CEE nn. 797/85 e 2328/91 e loro successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le relative provvidenze nei limiti delle disponibilità iscritte nel capitolo 06206-01.

     2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le anticipazioni di cui al primo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l'erogazione dei benefici in argomento finanziati dallo Stato (Cap. 06206).

     3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06206-01, indicato nel primo comma.

     4. E' abrogato il titolo VI della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, con l'esclusione dell'articolo 44.

     5. Gli organismi comprensoriali e le Comunità montane possono delegare all'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura ERSAT - l'istruttoria e la liquidazione delle pratiche relative alla concessione della indennità compensativa.

 

     Art. 16. (Rete di contabilità aziendale).

     1. Al fine di favorire e diffondere la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, una quota dello stanziamento del capitolo 06281-01, pari a lire 1.000.000.000, è destinata alla copertura delle spese sostenute direttamente dall'ERSAT ovvero per la copertura finanziaria delle convenzioni tra lo stesso ente e le organizzazioni professionali agricole.

     2. Le direttive di intervento sono impartite all'ERSAT dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 17. (Laghi collinari).

     1. E' autorizzata per ciascuno degli anni 1992 - 1993 - 1994 la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari di cui alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (Cap. 06083).

 

     Art. 18. [3]

     1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nulla-osta nel caso di mutuo totale.

 

     Art. 19. (Associazioni degli allevatori).

     1. Per la concessione di contributi alla Associazione regionale allevatori della Sardegna per l'attuazione del piano per la lotta contro la ipofertilità del bestiame e la mortalità neo e post natale, l'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento delle somme necessarie su apposito conto corrente bancario da istituirsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. I pagamenti su detto conto potranno essere effettuati anche mediante note di addebito alla banca per il conseguente versamento sul conto dei creditori [4].

 

     Art. 20. (Servizio agrometeorologico regionale).

     1. In considerazione della attività di pubblico interesse svolta dal Consorzio «SAR Sardegna» le somme erogate dalla Regione in suo favore vengono messe a disposizione con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. (Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse).

     1. In attuazione della decisione della Commissione della Comunità Europea del 31 ottobre 1989 relativa all'approvazione del Quadro comunitario di sostegno per l'Italia (1989 - 1993), Programma operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse», Regolamento CEE n. 2052/ 88, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese nell'anno finanziario 1992 quale quota a carico della Regione:

     - misura 4 - realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni (Cap. 06409 N.I.), lire 75.000.000

     - misura 6 agrivideotel 2 (Cap. 06410 N.I.), lire 22.308.750

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1 Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli, 3, 7, 9 e 16 della presente legge trovano copertura finanziaria nelle risorse finanziarie indicate negli stessi articoli.

     2. Nel bilancio della Regione per il 1992 e per triennio 1992-1994 sono introdotte le seguenti modificazioni:

 

In diminuzione

 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e artt. 45 e 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)

1992, lire 5.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella B allegata alla legge finanziaria

 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

Capitolo 06223

Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 4, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 32, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 57, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 42, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 10, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 28, quarto comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 2, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 17 della legge finanziaria)

1992, lire 6.997.308.750

 

In aumento

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

Capitolo 06083

Contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 21 marzo 1956, n. 7, art. 8, L.R. 23 dicembre 1956, n. 34, art. 8, L.R. 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e art. 37, L.R. 28 maggio

 

 

1985, n. 12) 1992                         lire   500.000.000

1993                                      lire   500.000.000

1994                                      lire   500.000.000

 

Capitolo 06248-01

(N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.10. (03.10) - Spese per il completamento e

l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del Comprensorio

di bonifica della Bassa Valle del Coghinas (art. 2 della presente legge)

1992                                      lire  2.300.000.000

1993                                              pm

1994                                              pm

 

Capitolo 06209

(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Contributo al Consorzio Latte Vaccino

Sardo - COLVAS - per la concessione di un fondo di dotazione per il

perseguimento delle finalità statutarie (art. 8 della presente legge)

1992                                       lire   500.000.000

1993                                              pm

1994                                              pm

 

Capitolo 06337

Contributo al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo tra le cooperative della

rinascita per il ripiano del disavanzo (art. 40, L.R. 4 giugno 1988, n. 11

e art 27, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

                                                lire 2.200.000.000

 

Capitolo 06340

(N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.10. (03.02) - Contributi ai Comuni di Ozieri,

Nuragus, Abbasanta e Macomer per l'adeguamento e la ristrutturazione del

padiglione fiera-mostra-mercato zootecnico (art. 10 della presente legge)

1992                                            lire 1.400.000.000

1993                                                   pm

1994                                                   pm

 

Capitolo 06206-01

(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Anticipazioni dell'indennità

compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale

intese ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nella zona montana ed

in talune zone svantaggiate (art. 15 della presente legge)

1992                                            lire 5.000.000.000

1993                                                   pm

1994                                                   pm

 

Capitolo 06409

(N.I.) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per la realizzazione di

programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate

al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni,

prevista dalla misura 4 del Quadro comunitario di sostegno per l'Italia,

Programma operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività

connesse» (Reg. CEE 2052/88 e art. 21 della presente legge)

1992                                             lire   75.000.000

1993                                                    pm

1994                                                    pm

 

Capitolo 06410

(N.I.) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per la realizzazione

dell'agrivideotel 2, prevista dalla misura 6 del quadro comunitario di

sostegno per l'Italia, Programma operativo «Sviluppo della divulgazione

agricola e delle attività connesse» (reg. CEE 2052/88 e art. 21 della

presente legge)

1992                                              lire  22.308.750

1993                                                    pm

1994                                                    pm

 

     3. Alla maggior spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993

e 1994 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1]1a Integra l'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 4.

[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[2] Integra il titolo di spesa P/1.06, paragrafo 6.6, della L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.