§ 2.11.1 - L.R. 9 novembre 1950, n. 47. [*]
Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:09/11/1950
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.11.1 - L.R. 9 novembre 1950, n. 47. [*]

Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.

 

Art. 1.

     Le cooperative di contadini, regolarmente costituite nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo da parte della Regione nella misura del 40 per cento della spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli.

 

     Art. 2.

     Le latterie sociali cooperative e le cantine sociali cooperative, che esplichino la loro attività nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo, da parte della Regione, nella misura del 50 per cento della spesa per l'acquisto, la costruzione, l'ampiamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali.

 

     Art. 3.

     Le cooperative di contadini di cui all'art. 1 possono godere di un contributo, pari al 30 per cento della spesa, per l'acquisto di concimi da utilizzare in terreni da esse gestiti.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi da parte dello Stato o della Regione.

     E' ammessa la integrazione, fino alle misure previste dalla legge, di eventuali analoghi contributi precedentemente concessi dallo Stato o dalla Regione.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzata ad istituire, annualmente, premi a concorso da assegnarsi alle cooperative di contadini che si sono distinte nella coltivazione in forma collettiva e con l'impiego razionale di mezzi tecnici nei terreni da esse gestiti.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, a autorizzata ad istituire analoghi premi a favore delle latterie sociali cooperative e dei gruppi pastori che abbiano prodotto la migliore qualità di formaggio.

     Per l'assegnazione dei premi, sono annualmente costituite, a cura dell'Assessore all'agricoltura e foreste, apposite Commissioni giudicatrici.

 

     Art. 6.

     Le domande devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura e foreste, per il tramite degli Ispettorati Provinciali per l'agricoltura.

 

     Art. 7. [1]

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti anche per quanto riguarda le spese di cui all'art. 5.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 agosto 1992, n. 17.

[2] Reca disposizioni finanziarie.