§ 5.2.52 - L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.
Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:24/12/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Piano zone interne.
Art. 2.  Fondo trasformazione passività cooperative agricole.
Art. 3.  Interventi programmati in agricoltura.
Art. 4.  Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali.
Art. 5.  Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantine sociali.
Art. 6.  Interventi vari.
Art. 7.  Palazzo Consiglio regionale.
Art. 8.  Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della L.R. 45/1976.
Art. 9.  Contributi in conto occupazione alle imprese industriali.
Art. 10.  Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali.
Art. 11.  Opere turistiche.
Art. 12.  Contributi agli artigiani.
Art. 13.  Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Art. 15.  Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica.
Art. 16.  Prestazioni socio-sanitarie.
Art. 17.  Prestazioni sanitarie integrative straordinarie.
Art. 18.  Contributo straordinario alla Unità Sanitaria locale n. 21 di Cagliari.
Art. 19.  Assistenza economico-sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici.
Art. 20.  Programma di formazione professionale.
Art. 21.  Programma operativo Sardegna - P.O.P.
Art. 22.  Pesca.
Art. 23.  Residui di stanziamento.
Art. 24.  Fondi regionali a gestione speciale.
Art. 25.  Interventi per la pubblica istruzione e la cultura.
Art. 26.  Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art. 27.  Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
Art. 28.  Copertura finanziaria.
Art. 29.  Urgenza.


§ 5.2.52 - L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.

Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

Art. 1. Piano zone interne.

     1. È autorizzata, nell'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).

     2. Detta somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei Prodotti agricoli).

 

     Art. 2. Fondo trasformazione passività cooperative agricole.

     1. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, della somma di lire 17.000.000.000 (cap. 06223).

 

     Art. 3. Interventi programmati in agricoltura. [1]

 

     Art. 4. Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali.

     1. I limiti d'impegno istituiti dal quinto comma dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono rideterminati come segue (cap. 06121-01): L. 10.000.000.000 dal 1991 al 1995 ; L. 20.000.000.000 dal 1992 al 1996; L. 10.000.000.000 dal 1993 al 1997.

 

     Art. 5. Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantine sociali.

     1. [2].

     2. Lo stanziamento di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è incrementato di lire 500.000.000; tale ulteriore stanziamento è erogato tramite il fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali cooperative che abbiano registrato, a seguito delle avversità atmosferiche del 1991, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti all'ultimo triennio, un contributo determinato con criteri di proporzionalità e comunque non superiore al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura che a tal fine è incrementato di lire 4.500.000.000 (cap. 06120).

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alle cantine sociali contributi straordinari sino all'importo di lire 1.000.000.000 necessari per far fronte alle passività contratte a causa

dell'insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni 1990 e 1991 e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 6. Interventi vari.

     1. Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell'anno finanziario 1991, lo stanziamento di lire 4.930.000.000 (cap. 08301-01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito, con la destinazione di cui al comma precedente, al titolo di spesa 9.3.2/I del programma di intervento per l'anno 1985.

     2. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è disposta, nell'anno 1991, l'ulteriore spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 09052) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.03/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

     3. Per l'attuazione del programma straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzato, per l'anno 1991, l'ulteriore stanziamento di lire 12.000.000.000 (cap. 0802903).

     4. Per la concessione dei mutui agevolati gravanti sul fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 è autorizzato, nell'anno 1991 ed in aggiunta allo stanziamento disposto con il quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, l'ulteriore somma di lire 5.200.000.000 (cap. 08112).

     5. L'autorizzazione di spesa di lire 25.200.000.000, disposta nell'anno 1991 per l'attuazione del quinto programma triennale 1988-1989- 1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), è differita all'anno finanziario 1994.

     6. Per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano di cui al paragrafo 3.7 del programma di intervento 1988-1989-1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del citato programma (cap. 03034-01).

     7. È autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione, attraverso lotti funzionali, del progetto integrato di servizi dell'area di Cagliari «Piano Margarise» (cap. 03034-01); lo stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 258 ad integrazione dello stanziamento attribuito al terzo comma del titolo di spesa 11.3.07/I del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

     8. Per l'attuazione degli interventi concernenti strutture di supporto alla pesca di cui al paragrafo 1.8. del programma di intervento 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.8/I del citato programma (cap. 03034-01).

     9. Per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo turistico di cui al paragrafo 3.1 lett. c) - porti turistici del programma di intervento 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.01/I del citato programma (cap. 03034-01).

     10. Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, è incrementata, per l'anno finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 (cap. 05111-03).

 

     Art. 7. Palazzo Consiglio regionale.

     1. Per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e recupero abitativo e del terziario nelle vie Cavour, Lepanto, Pisani e Porcile in Cagliari - al fine di consentire, con la demolizione dei vecchi locali resi liberi da cose e persone, l'immediata disponibilità delle aree all'uopo necessarie e l'urgente cantierabilità dei lavori medesimi indispensabili per la completa agibilità del nuovo palazzo del Consiglio regionale - è autorizzato il ricorso alla trattativa privata da assentire al miglior offerente che dovrà essere individuato, per garantire univoche responsabilità costruttive, fra le imprese già facenti parte dell'associazione temporanea esecutrice della nuova sede dell'organo legislativo della Regione.

     2. Il prezzo del contratto derivante dalla trattativa di cui al comma precedente dovrà essere convenuto a corpo, chiavi in mano e onnicomprensivo anche delle spese ed oneri necessari per la sistemazione temporanea, per tutto il periodo contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori sino al collaudo, delle famiglie abitanti nei locali che riguardano la demolizione oggetto della nuova opera, in alloggi idonei che verranno concessi in locazione, rimanendo esclusivamente a carico delle famiglie locatarie il canone stabilito ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 per gli alloggi di edilizia economica e popolare.

     3. Non appena collaudati, i nuovi alloggi oggetto dell'appalto di cui al primo comma del presente articolo, verranno assegnati, con i criteri previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della L.R. 45/1976.

     1. La spesa, per il triennio 1991-1992-1993, autorizzata dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è rideterminata in L. 243.272.000.000 (cap. 08015-02) così ripartita:

anno fin. 1991 L. 63.272.000.000

anno fin. 1992 L. 90.000.000.000

anno fin. 1993 L. 90.000.000.000

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, TURISMO E ARTIGIANATO

 

     Art. 9. Contributi in conto occupazione alle imprese industriali.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell'anno 1974 l'ulteriore stanziamento di lire 15.000.000.000 (cap. 09047).

     2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/I del Programma d'intervento 1988/1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

 

     Art. 10. Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno finanziario 1991, ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 3.300.000.000 a favore del Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax, a fronte delle passività riscontrate e documentate, per la fornitura dei servizi di erogazione dell'acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (cap. 09027).

     2. Ai soli fini dell'applicabilità delle norme di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, la S.I.P.A.S. S.p.A. è equiparata agli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

 

     Art. 11. Opere turistiche.

     1. L'assegnazione di lire 8.523.000.000, disposta a favore della Regione sul fondo per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è utilizzata per la realizzazione di opere di particolare interesse turistico à termini dell'articolo 79, primo e secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (cap. 07003-03).

 

     Art. 12. Contributi agli artigiani.

     1. L'assegnazione di lire 2.130.000.000 disposta a favore della Regione quale quota del Fondo nazionale per l'artigianato ex articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, è destinata alla concessione dei contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane previsti dagli articoli 5, 8,10 e 44 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 (cap. 07028-01).

 

     Art. 13. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.

     1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, richiesti entro l'anno 1990, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000.000 ad integrazione di quello disposto dall'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 07037).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l'anno 1992, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avvisto il procedimento di trasformazione in società cooperative, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e purchè titolari di convenzione alla data del 31 dicembre 1991.

     2. Per l'anno 1992, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'apertura e la gestione di strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali e semi- residenziali non è subordinata al rilascio di una apposita dichiarazione da parte dell'Assessorato regionale competente.

     3. Per l'anno 1992, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, associazioni e cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all'Albo regionale, purchè esse dimostrino l'avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.

     4. Per l'anno 1992 le Associazioni di volontariato che abbiano chiesto l'inserimento nell'Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal secondo comma dell'articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono stipulare rapporti di collaborazione con gli enti locali, anche se non hanno ottenuto l'inserimento nel predetto Albo, purchè dimostrino l'avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge, attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.

     5. Per l'anno 1992 non si applica il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

 

     Art. 15. Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica. [3]

 

     Art. 16. Prestazioni socio-sanitarie.

     1. Le Unità sanitarie locali assicurano, con oneri posti a carico della Regione, la fruizione. nell'ambito del territorio nazionale, di prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio-sanitaria, per le quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26.

     2. Le prestazioni sono individuate annualmente, per tipologia, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Con lo stesso decreto è stabilita la misura massima del rimborso erogabile.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 gennaio 1991.

     4. La copertura degli oneri, valutati in annue lire 350.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l'utilizzo delle somme assegnate dalla Regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale (cap. 12133-02).

 

     Art. 17. Prestazioni sanitarie integrative straordinarie. [4]

     1. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l'erogazione di:

     a) forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;

     a) bis. apparecchi ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo- facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi indispensabili controlli periodici [5];

     b) materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose.

     c) medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente [6].

     2. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal S.S.N., a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.

     2 bis. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore a lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3 [7].

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati:

     a) le protesi, i presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett. a);

     b) le forme morbose di cui al comma 1, lett. b);

     c) le patologie croniche di cui al comma 2;

     d) le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l'accertamento delle patologie di cui ai commi 2 e 2 bis [8].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).

 

     Art. 18. Contributo straordinario alla Unità Sanitaria locale n. 21 di Cagliari.

     1. È autorizzata per l'anno 1991 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del GMAS (lire 1.000.000.000) e del Centro di riferimento regionale AIDS (lire 500.000.000) (cap. 1206201).

 

     Art. 19. Assistenza economico-sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici.

     1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 12001-08).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 20. Programma di formazione professionale.

     1. Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 61 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è rideterminato in lire 88.500.000.000 (cap. 10001).

 

     Art. 21. Programma operativo Sardegna - P.O.P. [9]

 

          Art. 22. Pesca. [10]

 

     Art. 23. Residui di stanziamento.

     [1. Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, nonchè le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario successivo a quello di iscrizione.] [11]

     2. È abrogato il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43.

 

     Art. 24. Fondi regionali a gestione speciale.

     1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è prorogato al 30 aprile 1992.

     2. La procedura di cui al terzo comma dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 si applica anche alle nuove convenzioni.

 

     Art. 25. Interventi per la pubblica istruzione e la cultura.

     1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 3.150.000.000 l'erogazione di contributi annui di:

     - lire 750.000.000 all'Università degli studi di Cagliari per il nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro (cap. 11089-03);

     - lire 1.500.000.000 all'Università degli studi di Sassari, da ripartire in parti uguali, per i nuovi corsi di laurea in Scienze ambientali e Scienze forestali di Nuoro (cap. 11089-03);

     - lire 900.000.000 alla AILUN (libera università nuorese, a sostegno dell'attività istituzionale (cap. 11079-02).

     2. Il contributo annuo autorizzato dalle leggi regionali 4 febbraio 1965, n. 2 e 17 novembre 1986, n. 63 è elevato a lire 720.000.000, 500.000.000 dei quali da destinare all'attività della scuola diretta a fini speciali di Nuoro per la pubblica amministrazione e governo locali (cap 11070).

     3. È altresì autorizzata per l'anno 1991 la concessione all'Università degli studi di Cagliari di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la realizzazione o l'acquisto di locali da destinare al corso di laurea di psicologia (cap. 11068).

     4. L'Amministrazione regionale é autorizzata ad erogare all'Ente per le scuole materne per la Sardegna un finanziamento di lire 1.100.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione delle scuole di proprietà regionale (cap. 11028).

     5. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per il finanziamento delle attività di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali e incrementato, nell'anno 1991, di lire 500.000.000 (cap. 11099).

     6. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 83 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per la concessione di contributi per favorire le attività teatrali e musicali è incrementato per l'anno 1991 di lire 400.000.000 (cap. 1110203).

     7. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, impegnati formalmente nel corso del 1991, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nel corso del 1992.

 

     Art. 26. Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. [12]

 

     Art. 27. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. [13]

 

     Art. 28. Copertura finanziaria.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua Pubblicazione.

 


[1] Modifica le lett. d), i) e l) dell'art. 24 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Aggiunge il comma 2 all'art. 33 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1996, n. 34.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1998, n. 25.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 36, comma 3, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1998, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 1998, n. 2.

[9] Modifica l'art. 52, comma 3, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[10] Sostituisce l'art. 6, comma 5, della L.R. 22 luglio 1991, n. 25.

[11] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[12] Aggiunge il comma 5 all'art. 5 della L.R. 7 giugno 1989, n. 31.

[13] Modifica l'art. 27, comma 3, della L.R. 26 agosto 1988, n. 32.