§ 4.5.22. - L.R. 7 giugno 1989, n. 31.
Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:07/06/1989
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Parchi naturali.
Art. 3.  Riserve naturali.
Art. 4.  Monumenti naturali, e altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale.
Art. 5.  Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.
Art. 6.  Strumenti di programmazione economico-finanziaria.
Art. 7.  Valorizzazione ambientale e programmazione culturale. Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico.
Art. 8.  Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Istituzione e competenze -.
Art. 9.  Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Funzioni
Art. 10.  Istituzione dei parchi naturali.
Art. 11.  Finalità dei parchi regionali.
Art. 12.  Piani dei parchi e delle riserve.
Art. 13.  Gestione dei parchi e delle riserve naturali.
Art. 14.  Regolamento del parco.
Art. 15.  Programma di gestione dei parchi naturali.
Art. 16.  Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve.
Art. 17.  Modifica dello Statuto della Azienda foreste demaniali della Regione sarda (L.R. 29.2.1956, n. 6 e L.R. 5.7.1972, n. 19).
Art. 18.  Coordinamento fra parchi contigui.
Art. 19.  Classificazione delle riserve naturali.
Art. 20.  Istituzione delle riserve naturali.
Art. 21.  Divieti.
Art. 22.  Programma di gestione delle riserve naturali.
Art. 23.  Monumenti naturali.
Art. 24.  Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale.
Art. 25.  Segnaletica.
Art. 26.  Norme di salvaguardia.
Art. 27.  Vigilanza.
Art. 28.  Sanzioni amministrative.
Art. 29.  Danno ambientale con possibilità di ripristino.
Art. 30.  Danno ambientale senza possibilità di ripristino.
Art. 31.  Danno ambientale di minima entità.
Art. 32.  Competenze all'irrogazione delle sanzioni.
Art. 33.  Interventi sostitutivi.
Art. 34.  Procedure di spesa.
Art. 35.  Norma finanziaria.


§ 4.5.22. - L.R. 7 giugno 1989, n. 31.

Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei

monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.

(B.U. 16 giugno 1989, n. 22)

 

CAPO I

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E AMBIENTALE

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce con la presente legge il sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle altre aree di rilevanza naturalistica ed ambientale.

 

     Art. 2. Parchi naturali.

     1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

 

     Art. 3. Riserve naturali.

     1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

 

     Art. 4. Monumenti naturali, e altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale.

     1. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.

     2. Sono aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale quelle che, in virtù del loro stato, o per le relazioni con le aree di cui agli articoli 2, 3 e con quelle di cui al precedente comma necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico.

 

     Art. 5. Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

     1. Il sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale e locale che riguardino comunque le aree protette.

     2. Il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali costituisce riferimento essenziale, in rapporto ai programmi di istituti di ricerca ed universitari, per la sperimentazione e divulgazione di corrette forme d'uso del suolo, delle acque e di tutte le riserve naturali della Sardegna e per la diffusione della generale conoscenza e del rispetto dei beni ambientali.

     3. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel sistema regionale possono essere individuati diversi regimi di tutela.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell'allegato «A». Tali perimetrazioni e classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi.

     5. Dalla perimetrazione provvisoria di cui all'allegato "A" scheda n. 9 inerente l'area del parco naturale del Sulcis, e dai conseguenti vincoli e divieti di cui all'articolo 26 della presente legge, è esclusa l'area denominata "alle del Rio Palaceris", in Comune di Pula, meglio individuata nella planimetria allegata alla presente legge al fine di destinarla alla realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna [1].

 

     Art. 6. Strumenti di programmazione economico-finanziaria.

     1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione naturale ed ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, ai programmi di intervento da effettuare in tali aree od in loro prossimità, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, è stabilita, in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, una maggiorazione dei contributi regionali già previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa del suolo, della difesa contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche ed il risanamento delle acque.

     2. A tal fine, la Giunta regionale delibera l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie attribuite agli organismi preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

 

     Art. 7. Valorizzazione ambientale e programmazione culturale. Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico.

     1. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione.

     2. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al primo comma, può concedere finanziamenti agli enti, alle associazioni ed a gruppi operanti nelle aree protette per le finalità di cui alla presente legge.

     3. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo, per l'ambiente naturale, di cui al successivo articolo 8, provvede all'acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, di superfici ricomprese anche al di fuori dell'allegato A [2].

     4. La Regione nelle aree così acquisite, in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve naturali, effettua, direttamente o attraverso i Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane o associazioni o enti naturalistici ed ambientalistici legalmente riconosciuti e cooperative, progetti e interventi di sviluppo integrato volti al rispetto del patrimonio naturale dell'Isola.

 

     Art. 8. Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Istituzione e competenze -.

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente e composto da:

     - l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, che lo presiede;

     - un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, esperto in materia di parchi e foreste;

     - un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica, esperto in urbanistica;

     - un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali;

     - tre rappresentanti, designati uno per ciascuna associazione, rispettivamente dall'ANCI, dall'UPS e dall'UNCEM;

     - due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche ed ambientalistiche, legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;

     - un esperto designato dalla Società sarda di scienze naturali;

     - sette esperti, uno in botanica, uno in zoologia, uno in geologia, uno in idrobiologia, uno in agraria o in scienze forestali, uno in inquinamento, uno in pianificazione territoriale, designati dalle Università di Cagliari e Sassari;

     - quattro rappresentanti designati dalle associazioni ricreative, venatorie, piscatorie e turistiche più rappresentative.

     2. Le designazioni debbono pervenire all'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della designazione non è ostativa del completamento della procedura di nomina del comitato prevista al primo comma.

     3. Alle riunioni del comitato possono partecipare altri esperti che di volta in volta si renda opportuno consultare. Partecipano inoltre i sindaci dei Comuni interessati.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

     5. Ai componenti il comitato competono i compensi, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

 

     Art. 9. Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Funzioni

-.

     1. Il comitato esprime pareri in merito:

     a) ai piani dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle altre aree d'interesse naturalistico;

     b) alle delimitazioni di nuove aree protette, anche al di là di quelle indicate nell'allegato «A»;

     c) ai programmi di difesa, gestione, sviluppo e conoscenza delle aree protette;

     d) alle modifiche ed integrazioni all'attività venatoria e piscatoria, anche in zone esterne alle aree protette qualora siano risconosciuti problemi per la conservazione di ambienti naturali o di singole specie.

     2. Il comitato è rinnovato ogni qual volta viene rinnovato il Consiglio regionale.

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE

 

     Art. 10. Istituzione dei parchi naturali.

     1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale.

     2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell'ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     3. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

     4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione del parco naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

     a) l'organismo cui è affidata la gestione;

     b) la delimitazione dell'area;

     c) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche che propongono di svolgere attività connesse alla vita del parco;

     d) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità dei parchi;

     e) le norme di salvaguardia da applicarsi sino all'adozione del piano del parco.

 

     Art. 11. Finalità dei parchi regionali.

     1. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:

     a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;

     b ) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;

     c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico, paesaggistico;

     d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

     e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

     f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo- ambiente;

     g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

     h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

 

     Art. 12. Piani dei parchi e delle riserve.

     1. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale.

     2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una proposta di piano.

     3. Tale proposta è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     4. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito i Comuni, le Comunità montane e le Province possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

     5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, approva in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. In caso contrario la Giunta regionale delibera l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via definitiva il piano del parco.

     6. Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi.

     7. In mancanza dei suddetti presupposti i piani delle riserve naturali possono essere predisposti anche dall'organismo di gestione con le modalità e procedure previste all'articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

     Art. 13. Gestione dei parchi e delle riserve naturali.

     1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.

     2. Può essere affidata all'Azienda foreste demaniali la gestione dei territori di proprietà degli enti locali, qualora questi deliberino in tal senso.

     13. L'organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco o della riserva, attraverso un programma pluriennale di interventi, articolato in fasi annuali e predispone un regolamento di gestione del parco e della riserva in armonia con le disposizioni generali previste nella relativa legge istitutiva potendosi avvalere anche di istituti legalmente riconosciuti, ovvero di cooperative, anche consorziate, specializzate, la cui competenza e qualificazione sia stata riconosciuta dal comitato tecnico consultivo.

     4. Le riserve individuate all'interno di parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, dall'organismo di gestione del parco.

 

     Art. 14. Regolamento del parco.

     1. L'organismo di gestione predispone il regolamento del parco di cui all'articolo 13, terzo comma, per l'esercizio delle attività consentite.

     2. Il regolamento è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale.

     3. Il regolamento prevede disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi e disciplina:

     - le attività, nonché l'insediamento di infrastrutture di carattere pubblico. Quando queste comportano la trasformazione dell'ambiente, sono soggette alla valutazione di impatto ambientale e consentite solo in caso di parere positivo;

     - l'uso delle acque superficiali e profonde;

     - le attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

     - l'uso delle cave e delle miniere esistenti;

     - le attività di ricerca scientifica, la raccolta delle specie vegetali e animali;

     - la gestione della fauna e della vegetazione. Per le aree boschive dovranno essere predisposti i piani di assestamento forestale;

     - l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico e le attività sportive, ricreative ed educative. Il numero dei visitatori potenziali deve essere individuato in funzione della capacità di carico determinata con il piano del parco;

     - i divieti e le deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive, sulla base delle sanzioni previste.

     4. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

     5. Entro sei mesi dall'approvazione della legge che istituisce il parco e fino all'approvazione del regolamento, l'organismo di gestione adotta un regolamento provvisorio, altrimenti provvede l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

 

     Art. 15. Programma di gestione dei parchi naturali.

     1. Il programma di gestione del parco di cui al precedente articolo 13 definisce tra l'altro:

     a) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'uso sociale del parco;

     b) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

     c) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 25.

     2. Il programma di gestione degli interventi del parco è adottato dall'organismo di gestione ed approvato, sentito il comitato tecnico consultivo, dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     3. L'organismo di gestione del parco esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a:

     a) piani urbanistici comunali e provinciali;

     b) piani agricoli;

     c) piani di forestazione.

     4. I pareri di competenza dell'organismo di gestione del parco si intendono espressi favorevolmente qualora non siano stati formulati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

     Art. 16. Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve.

     1. I consorzi per la gestione dei parchi e delle riserve sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

     2. Al tal fine il Presidente della Giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco e della riserva un comitato composto dai sindaci dei Comuni interessati e dei presidenti delle Province e delle Comunità montane indicate dalla legge istitutiva, o da loro delegati, e dall'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello Statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale.

     3. Il comitato così costituito elegge, nella prima seduta, un ufficio di presidenza ed una segreteria.

 

     Art. 17. Modifica dello Statuto della Azienda foreste demaniali della Regione sarda (L.R. 29.2.1956, n. 6 e L.R. 5.7.1972, n. 19).

     1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 1 dello Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali, approvato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, già modificata dall'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 19, è così ulteriormente modificata:

     «e) amministrare e gestire, anche in forma consorziata, i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna».

 

     Art. 18. Coordinamento fra parchi contigui.

     1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani, la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, l'Amministrazione regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli organismi di gestione dei parchi.

 

     Art. 19. Classificazione delle riserve naturali.

     1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti categorie:

     a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura e l'ambiente con tutto quanto contengono: esseri viventi animali e vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l'atmosfera locale. Esse vengono preservate da ogni contaminazione ed alterazione e per questi scopi è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

     b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione ed evoluzione degli ambienti naturali.

     L'accesso del pubblico è consentito oltre che per la ricerca scientifica anche per fini educativi e culturali, secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

     c) riserve naturali parziali, istituite per tutelare elementi naturali particolari e ben definiti, che possono essere di natura geologica, botanica, biogenetica, antropologica, zoologica, forestale e idrologica.

     2. In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili con la specifica tutela stabilita nei parchi di cui all'articolo 12.

     3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di riserve.

     4. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

     5. Nelle aree di rispetto è consentito l'esercizio delle attività tradizionali.

 

     Art. 20. Istituzione delle riserve naturali.

     1. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale.

     2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     3. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

     4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione della riserva naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

     a) la classificazione;

     b) la delimitazione dell'area;

     c) il soggetto cui è affidata la gestione;

     d) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita della riserva;

     e) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità delle riserve.

     5. La perimetrazione dell'area e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 21. Divieti.

     1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche ambientali, socio- economiche e storico-culturali della riserva, la legge istitutiva stabilisce i divieti da applicare all'area di rispetto fino all'entrata in vigore del piano della riserva.

     2. I divieti potranno essere specificati fra i seguenti:

     a) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, agricolo o forestale, o di ampliamento di quelli esistenti;

     b) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale e specificatamente indicate nella legge, nonché nell'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;

     c) di apertura di nuove cave, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;

     d) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

     e) di raccolta o di asportazione della flora spontanea, ivi compresi i funghi;

     f) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

     g) di interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque, la stabilità e la resistenza del suolo all'erosione;

     h) la introduzione di specie animali o vegetali estranee, comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali e degli ecosistemi;

     i) di attività venatoria;

     l) di attività piscatoria;

     m) di accesso e transito con mezzi motorizzati, con sola eccezione per motivi di lavoro, vigilanza e tutela da danni ambientali;

     n) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificatamente indicate nella legge, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con la finalità delle riserve.

 

     Art. 22. Programma di gestione delle riserve naturali.

     1. Il programma di gestione della riserva definisce tra l'altro:

     a) le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino;

     b) le utilizzazioni della riserva ai fini scientifici, culturali e didattici;

     c) le previsioni di spesa per l'acquisizione delle aree previste nel piano e le priorità degli interventi;

     d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 25.

     2. In assenza del piano della riserva l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere rispondenti all'esclusiva finalità di conservazione e ripristino ambientale.

 

     Art. 23. Monumenti naturali.

     1. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, propone l'istituzione dei monumenti naturali anche al di fuori delle aree di cui all'allegato «A».

     2. L'individuazione del monumento, a cui è allegata la cartografia in scala 1:1.000 qualora la tutela si estenda all'area circostante il monumento, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale decide in merito.

     4. I monumenti naturali sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente che stabilisce l'esatta delimitazione delle aree, l'eventuale zona di rispetto, il regime di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, l'organismo che deve provvedere alla conservazione e valorizzazione.

     5. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di individuazione del monumento e fino all'entrata in vigore del decreto di istituzione, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

     6. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati nei rispettivi piani. Fino all'entrata in vigore di tali piani anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturale si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo.

     7. La perimetrazione del monumento naturale e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

     8. Alle opere necessarie alla conservazione, alla valorizzazione ed al ripristino dei monumenti naturali, nonché all'apposizione delle tabelle segnaletiche provvede:

     - [la Comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio] [3];

     - l'organismo di gestione del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale;

     - il Comune nei restanti casi.

     9. Qualora la delimitazione territoriale del monumento naturale interessi più Comuni, il decreto con il quale viene istituito indica il Comune a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme di intesa con gli altri Comuni interessati.

     10. La Regione può assegnare contributi a favore degli organismi di gestione per concorrere alle spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche.

     11. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, il bene può essere acquistato dall'organismo di gestione ovvero espropriato per pubblica utilità in applicazione della normativa vigente.

 

     Art. 24. Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale.

     1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale di cui all'articolo 4 individuate nell'allegato «A», il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente provvede a:

     - proporre studi sul patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;

     - proporre le aree da destinare a nuovi parchi o riserve naturali;

     - proporre l'individuazione dei monumenti naturali;

     - indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;

     - proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali.

 

     Art. 25. Segnaletica.

     1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

     2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

     3. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

 

     Art. 26. Norme di salvaguardia.

     1. Fino all'emanazione della legge istitutiva dei parchi e delle riserve naturali e del decreto istitutivo dei monumenti naturali e comunque non oltre il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei territori individuati nella cartografia di cui all'allegato «A» è fatto divieto di:

     a) creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;

     b) trasformare i boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture;

     c) utilizzare i boschi di proprietà pubblica ed effettuare il taglio dell'alto fusto in quella privata, fatta eccezione per i territori sottoposti ad uso civico e per l'estrazione del sughero, che dovrà essere effettuata a norma delle leggi vigenti;

     d) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;

     e) aprire nuove strade carrabili senza autorizzazione dell'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente;

     f) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque l'estrazione di materiale inerte;

     g) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

     h) effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche e idrogeologiche delle acque;

     i) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

     l) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

     2. Previo nulla-osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

     3. Tali disposizioni si applicano anche alle altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale di cui all'allegato «A».

     4. Qualora le suddette norme comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, la Regione prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

     5. Fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione, per l'inosservanza delle predette norme si applica:

     a) per le violazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa prevista dagli articoli 24 e 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura raddoppiata rispetto agli importi vigenti;

     b) per le violazioni di cui alla lettera c) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate. Tale valore sarà calcolato secondo le tabelle allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sarà inoltre confiscato il legname utilizzato;

     c) per la violazione di cui alla lettera f) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni, oltre all'obbligo per il trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure previste dalla legge 1° marzo 1975, n. 47;

     d) per le violazioni di cui alla lettera g) di cui al primo comma la sanzione pecuniaria e amministrativa da lire 3 milioni a lire 20 milioni, oltre alla confisca del materiale prelevato;

     e) per le violazioni di cui alle lettere h), i) ed l) di cui al primo comma, le sanzioni sono quelle previste dalla normativa in vigore in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di trasporto e smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'aria.

     6. Le funzioni di vigilanza, di prevenzione e di repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     7. Fino alla emanazione della legge istitutiva della riserva naturale e per un periodo non superiore a due anni [4] è vietato effettuare qualunque tipo di costruzione nei territori delle seguenti isole minori: Asinara, Mal di Ventre, Catalano, Vacca e Toro, Rossa (Capo Teulada), Tavolara, Molara, Molarotto, Rossa di Badesi, Piana, dei Ratti e del Corno, Serpentara e dei Cavoli, dell'Arcipelago della Maddalena con esclusione dell'Isola madre. Per l'Isola di S. Stefano, previo nulla-osta della Giunta regionale, sono consentite le infrastrutture portuali e stradali, e tutte le opere di servizio, funzionali alla realizzazione di strutture di collegamento con l'Isola di La Maddalena e con la Sardegna.

 

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 27. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi della presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

     2. L'organismo di gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predisporrà per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 28. Sanzioni amministrative.

     1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

     2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

 

     Art. 29. Danno ambientale con possibilità di ripristino.

     1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

     2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

     3. La sanzione pecuniaria di cui al primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo del ripristino.

     4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

     5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede alla esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 30. Danno ambientale senza possibilità di ripristino.

     1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 3.000.000 determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 29.

     2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

     3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di recupero ambientale, ferme restando le facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

     4. Decorso invano il termine fissato l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 31. Danno ambientale di minima entità.

     1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 32. Competenze all'irrogazione delle sanzioni.

     1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

 

     Art. 33. Interventi sostitutivi.

     1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, l'Amministrazione regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.

 

     Art. 34. Procedure di spesa.

     1. Le domande di finanziamento di cui alla presente legge, devono pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da un programma dettagliato delle attività e di preventivo analitico delle spese previste.

     2. La Giunta regionale delibera, sentito il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale un piano per la concessione dei finanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

 

     Art. 35. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 650.000.000 per l'anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.

[2] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 1990, n. 13 e così nuovamente modificato dall'art. 103, comma 2, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Parole soppresse dall'art. 5 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[4] Termine prorogato sino al 1° luglio 1993 dall'art. unico della L.R. 31 marzo 1992, n. 3.