§ 1.8.5 – L.R. 22 giugno 1987, n. 27.
Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:22/06/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Ai componenti di commissioni, comitati ed altri analoghi consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Ente autonomo del Flumendosa e degli [...]
Art. 2.      Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 800.000.000 e gravano sul capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato [...]


§ 1.8.5 – L.R. 22 giugno 1987, n. 27. [1]

Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale.

(B.U. 6 luglio 1987, n. 28).

 

Art. 1.

     1. Ai componenti di commissioni, comitati ed altri analoghi consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Ente autonomo del Flumendosa e degli enti elencati all'art. 1, secondo comma, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, sono attribuiti per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata:

     a) una medaglia giornaliera di presenza;

     b) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i coordinatori dalla normativa regionale vigente;

     c) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dall'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti.

     1 bis. Ai componenti il Comitato paritetico per le servitù militari di nomina regionale è riconosciuto il medesimo trattamento a decorrere dal 1 gennaio 1997 [2].

     2. La medaglia di cui alla lettera a) del precedente comma, non compete ai componenti prescelti tra il personale dipendente; l'indennità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma competono a tutti i componenti ed al segretario, nell'ipotesi in cui la seduta abbia luogo in comune diverso da quello ove ha sede il rispettivo ufficio, nonché per adempimenti istruttori fuori dalla propria sede di servizio preventivamente autorizzati dal Presidente.

     3. La medaglia giornaliera di presenza è fissata:

     a) in lire 130.000 per la commissione di disciplina ed i collegi dei revisori [3];

     b) [4];

     c) in lire 90.000 per altre commissioni [5].

     4. [Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti indicati al primo comma si applica nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, assorbendo il compenso ivi previsto la medaglia di cui alla lettera a) del primo comma] [6].

     5. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 42 della l.r. 17 agosto 1987, n. 51, è estesa a tutti i concorsi banditi

dall'Amministrazione regionale.

     6. I coordinatori di servizio, nell'ambito della rispettiva competenza per i concorsi da espletare, sono autorizzati a disporre anticipazioni a favore del presidente, dei componenti o del segretario delle commissioni giudicatrici di concorso limitatamente ai compensi spettanti ai sensi delle lettere b) e c) del primo comma.

     7. L'art. 7 della l.r. 11 giugno 1974, n. 15, è abrogato.

     8. Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, in luogo della medaglia giornaliera di presenza è corrisposto un compenso così determinato:

     a) lire 4.000.000 per un numero di concorrenti non superiore a 50;

     b) lire 60.000 per ogni concorrente oltre i primi 50, sino comunque a un compenso globale non superiore a lire 18.000.000 [7].

     9. Per i concorsi per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di grado inferiore a quello di laurea, i compensi di cui all'ottavo comma sono corrisposti nella misura del 70 per cento [8].

     10. Ai presidenti esterni delle commissioni di concorso spetta il compenso di cui all'ottavo e nono comma maggiorato del 20 per cento [9].

     11. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, i compensi previsti nei precedenti commi spettano nella misura del 50 per cento; ai dipendenti medesimi che facciano parte di commissioni esaminatrici di concorsi interni i predetti compensi spettano nella misura del 30 per cento [10].

     12. Ai dipendenti che facciano parte delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, è attribuito per ogni giornata di riunione un compenso di lire 100.000 [11].

     13. Ai componenti dei comitati di vigilanza è corrisposto un compenso di lire 80.000 per ogni giornata di vigilanza [12].

     14. I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario [13].

     15. Le medaglie di presenza e i compensi previsti dalla presente legge non spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione dell'onnicomprensività della loro retribuzione [14].

     16. Gli importi delle medaglie di presenza e dei compensi di cui alla presente legge sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore competente in materia di personale in relazione al tasso di inflazione programmato [15].

 

     Art. 2.

     Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 800.000.000 e gravano sul capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     (Omissis).


[1] Per l’abrogazione dell’indennità di missione o trasferta di cui alla presente legge, vedi l’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[3] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[4] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[6] Comma abrogato dall’art. 41 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 22.