§ 1.3.145 - L.R. 1 giugno 1999, n. 22.
Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:01/06/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Reinserimento nelle graduatorie in esecuzione di giudicato.
Art. 2.  Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica.
Art. 3.  Personale comandato o distaccato.
Art. 4.  Assunzioni nell'Istituto incremento ippico.
Art. 5.  Compensi per i componenti delle commissioni, comitati ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e norme sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi [...]
Art. 6.  Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 1.3.145 - L.R. 1 giugno 1999, n. 22.

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

(B.U. 1 giugno 1999, n. 17).

 

Art. 1. Reinserimento nelle graduatorie in esecuzione di giudicato.

     1. Qualora, in esecuzione di giudicato, l'Amministrazione regionale disponga il reinserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 3, comma 2, primo periodo della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di dipendenti già esclusi dalle medesime perché cessati dal servizio, dichiarandoli vincitori, detti vincitori sono collocati in soprannumero.

 

     Art. 2. Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica.

     1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n. 34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e che abbia presentato domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.

     2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

 

     Art. 3. Personale comandato o distaccato.

     1. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'articolo 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.

     2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo

dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 51 del 1978 o dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

     3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale n. 31 del 1998.

     4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

     5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.

     6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.

     7. L'inquadramento del personale di cui al comma 2 è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

     8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.

     9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.

     10. Il personale distaccato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 4. Assunzioni nell'Istituto incremento ippico.

     1. L'Istituto incremento ippico è autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i lavoratori che erano in servizio in aziende zootecniche attualmente gestite dall'ente, all'atto dell'acquisizione delle stesse da parte del Monte- pascoli.

     2. Tali assunzioni possono avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico dell'ente.

     3. I dipendenti da assumere devono essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ente, con esclusione del requisito dell'età.

     4. Le assunzioni avvengono nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.

     5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale della qualifica.

     6. Agli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo fa fronte l'Istituto incremento ippico con le proprie disponibilità di bilancio.

 

     Art. 5. Compensi per i componenti delle commissioni, comitati ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e norme sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

     1. [1].

     2. [2].

     3. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1987, come modificata dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei presidenti, dei componenti e dei segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi indetti nel 1997 o le cui procedure siano in atto al 1° gennaio 1998.

     4. Il primo aggiornamento previsto dal sedicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, avviene decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Ferma la facoltà di prevedere prove preselettive quando si ritenga necessario in relazione allo specifico concorso, devono essere effettuate prove preselettive avvalendosi di sistemi automatizzati ogni qual volta il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, in modo che il numero dei concorrenti ammessi a sostenere le prove d'esame, cui devono aggiungersi i candidati classificati a pari merito dell'ultimo ammesso, non sia superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, o a trenta concorrenti nei concorsi per meno di sei posti.

 

     Art. 6. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi.

     1. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.

     2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n. 18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in annue lire 1.817.100.000, si fa fronte per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 con le disponibilità recate dai seguenti capitoli del bilancio della Regione: 02016 (Stipendi, paghe e indennità) quanto a lire 1.258.000.000; 02019 (Contributi fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza) quanto a lire 12.200.000; 02022 (Contributi trattamento di previdenza) quanto a lire 439.200.000; 02023 (Versamento imposta regionale attività produttive) quanto a lire 107.700.000, e per gli anni successivi con legge di bilancio.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con le seguenti variazioni del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 2000-2001:

     (Omissis).

     3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 

TABELLA A (articolo 3, comma 6)

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Qualifiche nei ruoli delle       Qualifiche funzionali del ruolo

Aziende sanitarie locali         unico dell'Amministrazione

                                  regionale

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Dirigente 2° livello             Qualifica funzionale

                                  dirigenziale

 

Dirigente 1° livello             Qualifica funzionale ottava

 

Collaboratore amministrativo     Qualifica funzionale settima

Dirigente assistenza

infermieristica

 

Assistente amministrativo        Qualifica funzionale sesta

 

Coadiutore amministrativo ed     Qualifica funzionale quarta

equiparati

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[1] Modifica il terzo comma, art. 1 della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

[2] Aggiunge nove commi dopo il settimo all'art. 1 della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.