§ 2.2.59 - L.R. 3 maggio 1995, n. 10.
Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:03/05/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C
Art. 2.      1. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al precedente articolo sono quantificate, complessivamente, come segue:
Art. 3.      1. Ai fini della realizzazione delle misure 1.4.1.2 (adeguamento strutture aziendali nel comparto ovi-caprino alla Direttiva CEE n. 92/46), 1.4.1.3 (ristrutturazione olivicoltura sarda), 2.4.2.1 [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:
Art. 8.  (Urgenza).


§ 2.2.59 - L.R. 3 maggio 1995, n. 10.

Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

 

Art. 1.

     1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C[94]3128 del 25 novembre 1994, concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per il finanziamento del programma operativo plurifondo per gli anni 1994-1999, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

 

     Art. 2.

     1. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al precedente articolo sono quantificate, complessivamente, come segue:

     a) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in:

     1995 lire 448.547.000.000

     1996 lire 324.271.000.000

     1997 lire 303.031.000.000

     1998 lire 277.825.000.000

     1999 lire 266.640.000.000;

     b) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) in:

     1995 lire 362.965.000.000

     1996 lire 140.006.000.000

     1997 lire 85.420.000.000

     1998 lire 253.125.000.000

     1999 lire 149.849.000.000

e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni dal 1995 al 1999.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della realizzazione delle misure 1.4.1.2 (adeguamento strutture aziendali nel comparto ovi-caprino alla Direttiva CEE n. 92/46), 1.4.1.3 (ristrutturazione olivicoltura sarda), 2.4.2.1 (valorizzazione del cavallo anglo-arabo-sardo) e 2.4.2.2 (interventi di sviluppo integrati di recupero del patrimonio rurale e valorizzazione delle produzioni tipiche locali) la percentuale del contributo a fondo perduto è determinata nella misura del 75 per cento.

 

     Art. 4. [1]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta al Consiglio regionale le proposte di modifica dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea.

     2. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale le proposte sono sottoposte al Comitato di sorveglianza o alla Commissione europea secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 20B2/93 della Commissione del 20 luglio 1993 e specificate nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, approvato con decisione 94/3128/CE del 25 novembre 1994

     3. Le conseguenti variazioni del bilancio sono disposte dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

     a) quanto a lire 37.164.000.000, nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo per lire 19.314.000.000 e lire 17.850.000.000, rispettivamente, dalle riserve di cui alle voci 2 e 6 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria);

     b) quanto a lire 774.348.000.000, nell'anno 1995, a lire 464.277.000.000, nell'anno 1996 e a lire 388.451.000.000 nell'anno 1997, con le variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997, di cui al comma successivo.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 199511997 sono introdotte le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 1995, n. 25.

[2] Modifica l'art. 34, comma 1, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.