§ 5.1.7 - L.R. 5 maggio 1983, n. 11.
Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità regionale
Data:05/05/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della regione Sarda).
Art. 1 bis.  Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
Art. 2.  (Bilancio pluriennale).
Art. 3.  (Norma abrogativa).
Art. 3 bis.  (Note di programma).
Art. 4.  (Modifiche all'art. 10 della l.r. 1 agosto 1975, n. 33).
Art. 5.  (Aggiornamento del bilancio pluriennale).
Art. 6.  (Presentazione dell'atto di verifica e adeguamento e modifiche all'art. 9 della l.r. 1º agosto 1975, n. 33).
Art. 7.  (Variazioni al bilancio pluriennale).
Art. 8.  (Classificazione del bilancio pluriennale).
Art. 9.  (Efficacia del bilancio pluriennale).
Art. 10.  (Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate).
Art. 11.  (Riscontro delle possibilità operative della struttura amministrativa della regione).
Art. 12.  (Legge di bilancio).
Art. 12 bis.  (Bilancio annuale).
Art. 13.  (Legge finanziaria).
Art. 13 bis.  (Disegni di legge collegati).
Art. 14.  (Previsioni d'entrata).
Art. 15.  (Previsioni di spesa).
Art. 16.  (Classificazione delle entrate e delle spese).
Art. 17.  (Fondi statali assegnati alla regione).
Art. 18.  (Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito).
Art. 19.  (Spese relative al Consiglio regionale).
Art. 20.  (Ripartizione dei capitoli in articoli).
Art. 21.  (Istituzione dei capitoli aggiunti).
Art. 22.  Variazioni al bilancio annuale e pluriennale.
Art. 23.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 24.  (Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese).
Art. 25.  (Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese).
Art. 26.  (Elenchi uniti al bilancio).
Art. 26 bis.  (Fondi di rotazione).
Art. 27.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 28.  (Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi).
Art. 29.  (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi).
Art. 30.  (Fondi speciali).
Art. 31.  (Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti).
Art. 31 bis.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
Art. 32.  (Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio e competenze della regione).
Art. 33.  (Sistema informativo per la contabilità regionale).
Art. 34.  (Bilanci, relative variazioni e rendiconti degli enti, aziende e gestioni regionali).
Art. 35.  (Esercizio provvisorio).
Art. 35 bis.  (Gestione provvisoria della legge finanziaria e del bilancio).
Art. 36.  (Preventivo annuale di cassa).
Art. 37.      1. Nelle more dell’adeguamento dell’articolo 11 dello Statuto della Regione Sardegna ai princìpi del combinato disposto degli articoli 5, comma 5, e 10 della Legge costituzionale 18 ottobre [...]
Art. 37 bis. 
Art. 38.  (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).
Art. 39.  (Nuove competenze dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio).
Art. 39 bis.  (Recupero crediti).
Art. 39 ter.  (Spese di rappresentanza).
Art. 40.  (Impegno delle spese).
Art. 41.  (Disimpegni).
Art. 42.  (Liquidazione delle spese).
Art. 43.  (Ordinazione delle spese).
Art. 44.  (Determinazione del valore degli importi delle deleghe ai funzionari delegati).
Art. 45.  (Procedure di ordinazione delle spese).
Art. 45 bis. 
Art. 46.  (Aperture di credito).
Art. 46 bis.  (Competenze del Direttore del Centro regionale di programmazione).
Art. 46 ter.  (Particolari modalità di spesa).
Art. 47.  (Spese di competenza degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane).
Art. 48.  (Spese connesse all'esercizio della funzioni delegate).
Art. 49.  (Imputazione definitiva delle spese su apertura di credito).
Art. 50.  (Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).
Art. 51.  (Pagamento dei titoli di spesa).
Art. 52.  (Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa).
Art. 53.  (Commutazione in assegni dei titoli non pagati).
Art. 54.  (Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti).
Art. 54 bis.  Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori.
Art. 54 ter.  (Operazioni di riscossione).
Art. 55.  (Servizio di tesoreria).
Art. 56.  (Ragioneria generale della regione).
Art. 57.  (Competenze della Ragioneria generale della regione).
Art. 58.  (Gestioni fuori bilancio).
Art. 59. 
Art. 60.  (Partecipazioni azionarie).
Art. 60 bis.  (Approvazione dei contratti).
Art. 61.  (Accertamento dei residui passivi).
Art. 62.  (Manutenzione, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi).
Art. 63.  (Rendiconto generale della regione).
Art. 64.  (Conto del bilancio).
Art. 65.  (Conto del patrimonio).


§ 5.1.7 - L.R. 5 maggio 1983, n. 11. [1]

Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione.

(B.U. 7 maggio 1983, n. 22).

 

CAPO I

DISCIPLINA E STRUTTURA DEGLI STRUMENTI

DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE SARDA

 

Art. 1. (Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della regione Sarda). [2]

     1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto Speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.

     2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:

     a) [3];

     b) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);

     c) la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico - finanziaria;

     d) il bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e in termini di cassa;

     e) il bilancio pluriennale di previsione formulato in termini di competenza;

     f) il rendiconto generale della Regione [4].

 

     Art. 1 bis. Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. [5]

     1. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), per l'ambito temporale del bilancio pluriennale, traccia le linee guida per orientare lo sviluppo economico, ne delinea gli obiettivi e le azioni di intervento, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.

     2. Il DPEF contiene:

     a) una analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale, con una motivata valutazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefigurati nei precedenti DPEF;

     b) un esame dei risultati raggiunti, anche in termini economici, e del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio pluriennale;

     c) le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;

     d) gli obiettivi generali programmatici dello sviluppo regionale, in particolare quelli dell'occupazione, del reddito e del sistema delle infrastrutture e dei servizi alla produzione;

     e) gli indirizzi e le priorità delle politiche e delle azioni che saranno perseguite e attuate anche in riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);

     f) l'indicazione dei programmi assessoriali e interassessoriali comunque articolati per stati di previsione, da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali.

     3. Il DPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 15 maggio dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

     4. Il Consiglio regionale approva il DPEF entro il 30 giugno successivo.

 

          Art. 2. (Bilancio pluriennale). [6]

     1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicati nel documento di programmazione economico - finanziaria e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

     2. Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale.

     3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

     a) spese correnti: nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Legge agosto 1978, n. 468, e successive modifiche;

     b) spese in conto capitale relative:

     1) alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

     2) ad incentivi al sistema produttivo;

     c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;

     d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

     4. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

     5. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabili e con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

     6. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

     7. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'articolo 16; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

     8. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

     9. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

 

     Art. 3. (Norma abrogativa). [7]

 

     Art. 3 bis. (Note di programma). [8]

     1. Il bilancio pluriennale è accompagnato, per ciascuno stato di previsione della spesa, da note di programma relative ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preliminare illustrativa del quadro unitario dei programmi, delle attività e della coerenza con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.

     2. Le note di programma contengono i criteri e le priorità per la predisposizione dei singoli programmi operativi, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali, le risorse finanziarie da impiegare, gli obiettivi e i risultati attesi, la struttura amministrativa responsabile dell'attuazione del programma, le modalità per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione nonché le motivazioni degli interventi previsti nei disegni di legge collegati.

 

     Art. 4. (Modifiche all'art. 10 della l.r. 1 agosto 1975, n. 33). [9]

 

     Art. 5. (Aggiornamento del bilancio pluriennale). [10]

 

     Art. 6. (Presentazione dell'atto di verifica e adeguamento e modifiche all'art. 9 della l.r. 1º agosto 1975, n. 33). [11]

 

     Art. 7. (Variazioni al bilancio pluriennale). [12]

 

     Art. 8. (Classificazione del bilancio pluriennale). [13]

 

     Art. 9. (Efficacia del bilancio pluriennale). [14]

 

     Art. 10. (Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate). [15]

     1. Nel rispetto del DPEF i componenti della Giunta regionale elaborano, per lo stato di previsione di competenza, unitamente alle proposte di finanziamento, gli schemi delle note di programma da allegare al bilancio pluriennale, con la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la valutazione della rispondenza dei contenuti delle note di programma ai risultati raggiunti, agli obiettivi e alle priorità indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria.

     2. Ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 3 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio valuta la compatibilità delle diverse proposte di cui al comma 1 e accerta la disponibilità delle risorse necessarie al finanziamento dei programmi in rapporto alle disponibilità complessive del bilancio pluriennale.

     2 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale non possono prevedere, per gli esercizi di riferimento, incrementi di stanziamento superiori a quelli stabiliti al termine dell'esercizio trascorso per gli Assessorati i quali risultino, in conseguenza del l'accertamento compiuto dall'Assessore della programmazione ai sensi dei precedenti commi, non aver impegnato almeno l'80 per cento delle somme rispettivamente disponibili [16].

     3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale, nonché le note di programma; propone altresì, verificatane la compatibilità finanziaria e la coerenza programmatica, i disegni di legge collegati alla manovra economico finanziaria predisposti ad iniziativa degli Assessori competenti per materia.

     4. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 3 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

     5. I disegni di legge di cui al comma 3 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.

 

     Art. 11. (Riscontro delle possibilità operative della struttura amministrativa della regione). [17]

 

     Art. 12. (Legge di bilancio). [18]

     1. La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicate nel documento di programmazione economico - finanziaria.

     2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno degli stati di previsione della spesa e il quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

     3. L'anno finanziario comincia il lo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

     Art. 12 bis. (Bilancio annuale). [19]

     1. Il bilancio annuale di previsione è formato sulla base dei criteri e dei parametri previsti nel DPEF.

     2. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

     2 bis. 1 centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 2 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel,rispetto delle procedure previste dall’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 [20].

     3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria, e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

     4. Formano oggetto di approvazione consiliare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

     5. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un'unica legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata e, distintamente, dagli stati di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

     6. A seguito dell'entrata in vigore del bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite, ai fini della predisposizione di cui all'articolo 10, comma 4, in capitoli. La ripartizione è effettuata con decreto dell'Assessore del bilancio che è inviato al Consiglio regionale. Su proposta del Direttore generale responsabile, con decreto dell'Assessore competente per materia, da comunicare all'Assessore del bilancio ed alle competenti commissioni consiliari, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

     6 bis. La ripartizione di cui al comma 6 non é riferita alle previsioni di cassa le cui dotazioni rimangono espresse per ciascuna unità previsionale di base [21].

     7. Il decreto di ripartizione dell'Assessore del bilancio ed i decreti di variazioni compensative sono trasmessi alla Ragioneria generale.

 

     Art. 13. (Legge finanziaria). [22]

     1. La legge finanziaria, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria, ha le seguenti finalità:

     a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione;

     b) la determinazione di limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;

     b bis) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria [23];

     b ter) la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa [24];

     f) la determinazione degli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 30 e le corrispondenti tabelle;

     g) la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

     2. La legge finanziaria può contenere, secondo le indicazioni del documento di programmazione economica e finanziaria:

     a) il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;

     b) il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d'intervento previsti dalle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;

     c) il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della Unione Europea.

     3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi, la legge finanziaria non può contenere:

     a) disposizioni che prevedano nuove spese;

     b) disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di spesa e le condizioni degli stessi interventi;

     c) norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente;

     d) disposizioni in materia diversa da quelle espressamente considerate ammissibili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

     4. Le limitazioni di cui al comma 3 si applicano anche ai provvedimenti legislativi di modificazione della legge finanziaria e di assestamento del bilancio annuale e pluriennale, adottati nel corso dell'anno finanziario.

 

     Art. 13 bis. (Disegni di legge collegati). [25]

     1. Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico - finanziaria complessiva, per effetto del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 13, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio disegni di legge collegati.

 

     Art. 14. (Previsioni d'entrata). [26]

 

     Art. 15. (Previsioni di spesa). [27]

 

     Art. 16. (Classificazione delle entrate e delle spese). [28]

     1. Le entrate sono ripartite in:

     a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria, derivanti da rendite patrimoniali o da utili di enti o aziende regionali, provenienti dall'alienazione o dall'ammortamento di beni patrimoniali nonché dalla riscossione di crediti, derivanti dall'accensione di prestiti e relativi a partite di giro

     b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;

     c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

     d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. Le spese sono ripartite in:

     a) titoli, a seconda che siano spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e spese per partite di giro;

     b) unità previsionali di base determinate, con riferimento ad aree omogenee di attività;

     c) capitoli - che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione - secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale:

     1) i capitoli sono classificati secondo le seguenti sezioni:

     01 Amministrazione generale

     04 Sicurezza pubblica

     06 Istruzione e cultura

     07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

     08 Azioni ed interventi nel campo sociale

     09 Trasporti e comunicazioni

     10 Azioni ed interventi nel campo economico

     11 Interventi a favore della finanza regionale e locale

     12 Oneri non ripartibili

     2) gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

     TITOLO I - SPESE CORRENTI

     1) Servizi degli organi costituzionali della Regione;

     2) Personale in attività di servizio;

     3) Personale in quiescenza;

     4) Acquisto di beni e servizi;

     5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici;

     6) Trasferimenti correnti ad altri settori;

     7) Interessi;

     8) Partite che si compensano nell'entrata;

     9) Somme non attribuibili

     TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

     1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione;

     2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione;

     3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici;

     4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;

     5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;

     6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;

     7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;

     8) Somme non attribuibili.

     TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

     1) Mutui;

     2) Obbligazioni;

     3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine;

     4) Accantonamenti alternativi a mutui

     TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

     1) Partite di giro

 

     Art. 17. (Fondi statali assegnati alla regione).

     Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

     La regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

     La regione ha altresì facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di stanziare con la legge di bilancio somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo negli anni successivi compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

 

     Art. 18. (Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito).

     Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello dell'erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato dalla quota a carico dell'Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

     L'importo dei tributi o contributi di cui al comma precedente è imputato, tanto per la quota a carico dell'Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa che considerano insieme - per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi - entrambe le quote.

     Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'Amministrazione regionale sono attribuite - per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi - ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 19. (Spese relative al Consiglio regionale).

     Le spese relative al funzionamento e mantenimento del Consiglio regionale sono iscritte in un unico capitolo del competente stato di previsione del bilancio, il cui stanziamento è posto a disposizione del Consiglio medesimo, ni uno o più soluzioni, con mandati diretti.

     Il Consiglio, secondo le norme del proprio Regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.

     Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzate dal Consiglio per far fronte alle spese dell'anno successivo.

 

     Art. 20. (Ripartizione dei capitoli in articoli).

     L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

     I singoli componenti della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvedono con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli degli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

     Mediante suddivisione in articoli si effettua anche, ove occorra, l'assegnazione agli uffici territorialmente competenti di quote degli stanziamenti di singoli capitoli degli stati di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Istituzione dei capitoli aggiunti).

     L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con propri decreti all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i capitoli corrispondenti.

     I decreti di cui al primo comma sono adottati di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale per i capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

     I capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'entrata sono allocati nel titolo e nella categoria corrispondente al loro oggetto; quelli aggiunti agli stati di previsione della spesa sono allocati nella categoria di programma corrispondente al loro oggetto, in rapporto al quale viene altresì indicato - per ciascuno dei capitoli stessi - il titolo, la sezione e la categoria d'appartenenza.

 

     Art. 22. Variazioni al bilancio annuale e pluriennale. [29]

     1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 agosto di ogni anno.

     2. Qualora le variazioni comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità contenute nel DPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento vigente, o in alternativa e se opportuno, al documento all'esame del Consiglio.

     3. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede ad aggiornare le previsioni dei residui sulla base dell'acquisizione di elementi oggettivi documentati dalla Ragioneria generale, ovvero sulla base delle risultanze del conto del bilancio compilato ai sensi dell'articolo 57 [30].

     4. Nel caso in cui, per effetto delle suddette operazioni, la previsione di cassa risulti eccedente rispetto alla somma della competenza e dei residui, con lo stesso decreto si provvede a trasferire detta eccedenza al fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa [31].

     5. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a’ termini dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base, tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse [32].

 

     Art. 23. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine). [33]

     1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     2. Con decreti dell'Assessore del bilancio possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per:

     a) l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;

     b) la dotazione di capitoli di nuova istituzione necessari al pagamento di spese aventi carattere obbligatorio.

 

     Art. 24. (Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese).

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti o di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

     Con la procedura di cui al precedente comma è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio [34].

 

     Art. 25. (Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese).

     In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono iscriversi, mediante decreti dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, adottati su proposta degli Assessori rispettivamente competenti, negli stati di previsione della spesa le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi [35].

     Con la procedura di cui al precedente comma possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi, rimborsi, concorsi, contributi ed economie.

 

     Art. 26. (Elenchi uniti al bilancio). [36]

     1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi dei capitoli degli stati di previsione della spesa relativi agli articoli 23, comma 2, lett. a), 24 e 25, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa.

     2. Nell'elenco di cui all'articolo 25 è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli di spesa, l'indicazione dei corrispondenti capitoli d'entrata.

 

     Art. 26 bis. (Fondi di rotazione). [37]

     1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso UTI elenco dei fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l'importo degli impegni vigenti ed i pagamenti assunti nell'esercizio.

 

     Art. 27. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli artt. 23, 24 e 25, è iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, un «fondo di riserva per le spese impreviste».

     Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.

     Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spesa per le quali concorrono le seguenti condizioni:

     a) che non potessero prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;

     b) che abbiano carattere di assoluta necessità;

     c) che non possano rinviarsi senza detrimento del pubblico servizio;

     d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

     I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 28. (Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi).

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è iscritto un «fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi» per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spesa dovute agli aumenti dei prezzi.

     Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.

     Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:

     a) che le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;

     b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti, dalle scritture della Ragioneria generale, insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore;

     c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni, mobili od immobili, e nell'esecuzione di opere a carico diretto della regione;

     d) che si tratti di spese delle quali la legislazione relativa non abbia determinato comunque l'importo.

     Nella determinazione dell'ammontare dei prelevamenti deve tenersi conto, in ogni caso, delle disponibilità di cui alla lett. b) del comma precedente.

     I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 29. (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi).

     1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sono iscritti uno o più fondi di riserva, al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla regione.

     2. I trasferimenti di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai capitoli degli stati di previsione della spesa sono disposti dall'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

     3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva istituito nello stato di previsione della spesa di detto Assessorato [38].

     4. Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti dall'Assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti [39].

     4 bis. In carenza di disponibilità del fondo di cui al precedente comma 3, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede con proprio decreto, ad integrarne le disponibilità mediante trasferimento dal proprio fondo [40].

     5. A determinare ulteriori modalità di trasferimento dal fondo o dai fondi di cui trattasi si provvede con legge di bilancio ivi compresa l'individuazione dei limiti d'importo al di sotto dei quali si prescinde dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale [41].

 

     Art. 30. (Fondi speciali). [42]

     1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da leggi che si prevede possano entrare in vigore nel corso dell'anno.

     2. I fondi di cui al comma 1 devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti, di spese in conto capitale ovvero di rimborso di prestiti.

     3. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

     4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste dagli elenchi di cui al comma 3.

     5. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

     6. La copertura finanziaria - che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali - relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo; detta copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore; in tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

     7. Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria à termini del comma 6 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime.

     8. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7, il Consiglio regionale trasmette alla Presidenza della Giunta - Ragioneria Generale , e all'Assessorato del bilancio, entro il 15 gennaio di ogni anno, i progetti di legge in carico al Consiglio alla data del precedente 31 dicembre per i quali sia prevista la copertura finanziaria attraverso l'utilizzazione dei fondi speciali di cui al comma l. g. L'Assessore del bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nella misura individuata nei progetti di legge e in ogni caso in misura non superiore ai corrispondenti accantonamenti risultanti negli elenchi di cui al comma 8.

 

     Art. 31. (Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti). [43]

     1. In ciascuno degli stati di previsione della spesa del bilancio è istituito, nella parte corrente, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.

     2. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione, i Direttori generali competenti agli stati di previsione della spesa della Presidenza e degli Assessorati, ciascuno per la propria competenza, provvedono con propria determinazione a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.

     3. Per il pagamento di spese di parte corrente, il trasferimento è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

     4. Con determinazione del Direttore generale dell'Assessorato del bilancio, su proposta del Direttore generale competente al proprio stato di previsione, si provvede, nel caso di istituzione di capitoli già soppressi e di iscrizione di stanziamenti negli stessi, nonché di esaurimento delle disponibilità dei relativi fondi, mediante trasferimento dal fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio.

 

     Art. 31 bis. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). [44]

     1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio è istituito, nella parte corrente, un 'Tondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa".

     2. Con decreto dell'Assessore del bilancio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, sono trasferite da detto fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa dei pertinenti capitoli, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi.

 

     Art. 32. (Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio e competenze della regione).

     Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione subito dopo la loro registrazione alla Corte dei conti. Parimenti si provvede per le eliminazioni di somme di cui al precedente art. 31.

     Sul Bollettino Ufficiale della regione sono altresì pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli atti concernenti il bilancio pluriennale e le relative variazioni.

     Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della regione Sarda, contestualmente all'invio alla Ragioneria regionale, devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette, per conoscenza, alle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

 

     Art. 33. (Sistema informativo per la contabilità regionale).

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Giunta regionale deve provvedere alla creazione di un apposito sistema informativo per la contabilità regionale.

     A tale sistema informativo ha diritto di accesso, disciplinato da norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione bilancio, il Consiglio regionale che deve essere dotato, a cura dell'Amministrazione regionale, degli strumenti necessari perché tale diritto venga di fatto esercitato.

     Il diritto di accesso al sistema informativo per la contabilità regionale ha il fine di porre il Consiglio regionale e i suoi organi in condizione di esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo, di conoscenza sull'attività del Governo della regione Sarda.

 

     Art. 34. (Bilanci, relative variazioni e rendiconti degli enti, aziende e gestioni regionali).

     (Omissis) [45].

     (Omissis) [46].

     (Omissis) [47].

     (Omissis) [48].

     Per l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale dell'azienda delle foreste demaniali della regione, restano ferme le norme vigenti.

     Al fine di assicurare l'omogeneità delle classificazioni dei bilanci preventivi degli enti, aziende e gestioni di cui ai commi precedenti con quelle del bilancio annuale della regione, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sottopone alla Giunta stessa, per l'approvazione, gli schemi tipici dei bilanci degli organismi suddetti.

     La disposizione del comma precedente si applica al bilancio di previsione dell'azienda delle foreste demaniali della regione.

     (Omissis) [49].

     E' abrogato l'art. 2 della l.r. 1º agosto 1966, n. 5.

 

     Art. 35. (Esercizio provvisorio).

     L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se, non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi.

     Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del disegno di legge del bilancio per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

     Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

     L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, con il procedimento previsto dall'articolo 4 per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi previsto dal comma 1 del presente articolo; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 per l'impegno ed il pagamento delle spese [50].

     L'autorizzazione di cui al comma 4 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio [51].

 

     Art. 35 bis. (Gestione provvisoria della legge finanziaria e del bilancio). [52]

     Qualora la legge finanziaria, la legge di bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del secondo comma del medesimo articolo, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria la legge finanziaria ed il bilancio, limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intera legge finanziaria o l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

 

     Art. 36. (Preventivo annuale di cassa). [53]

 

     Art. 37.

     1. Nelle more dell’adeguamento dell’articolo 11 dello Statuto della Regione Sardegna ai princìpi del combinato disposto degli articoli 5, comma 5, e 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in applicazione dei medesimi, la Regione ha facoltà di contrarre, sulla base di apposita autorizzazione da disporsi di volta in volta con legge regionale, mutui e/o prestiti, anche obbligazionari, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere a spese di investimento, ivi comprese le assunzioni di partecipazioni in società. Gli investimenti da finanziare con il provento dei mutui e dei prestiti possono essere realizzati dall’Amministrazione regionale sia direttamente, sia attraverso gli enti e le aziende di cui al comma 1 dell’articolo 34 della presente legge, sia attraverso gli enti locali, nonché mediante la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale [54].

 

          Art. 37 bis. [55]

     1. La Regione ha facoltà di procedere a operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei terzi.

 

     Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria). [56]

     1. Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare - nel quadro del bilancio pluriennale - i mezzi per far fronte alle spese stesse.

     2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguente modalità:

     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 30 della presente legge, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

     c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

     3. In nessun caso possono essere stornate per esigenze di diversa natura le dotazioni dei fondi destinati alle spese obbligatorie e d'ordine e alla riassegnazione dei residui perenti.

     4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali del bilancio, con decreto dell'Assessore del bilancio, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia da inviarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso al Consiglio regionale ed alla Ragioneria Generale. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli, si prescinde dal decreto [57].

 

     Art. 39. (Nuove competenze dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio). [58]

     Fino all'emanazione delle norme di modifica dell'organizzazione amministrativa della regione e delle conseguenti disposizioni sulle competenze della Presidenza e degli Assessorati, la competenza di cui alla lettera d) dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è trasferita all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

 

     Art. 39 bis. (Recupero crediti). [59]

     1. La Presidenza della Giunta regionale e ciascun Assessorato curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.

     2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Giunta e ciascun Assessorato trasmettono all'Ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.

 

     Art. 39 ter. (Spese di rappresentanza). [60]

     1. In deroga all'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 19981 n. 31, il Presidente della Giunta e gli Assessori continuano a mantenere la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; il Presidente della Giunta continua altresì a mantenere la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.

 

CAPO II

PROCEDIMENTI GESTORI

 

     Art. 40. (Impegno delle spese).

     Il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, e i dirigenti nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano con propri atti le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel rispetto degli atti della programmazione.

     Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute in conseguenza di contratti e di altre autorizzazioni di spesa nonché quelle dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

     All'assunzione degli impegni delle spese necessarie alla realizzazione delle opere ed interventi da realizzarsi secondo progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici, oltreché con atti dei singoli componenti della Giunta, ciascuno per la parte di spesa da imputarsi ai capitoli del rispettivo stato di previsione, si può provvedere, ove sia prevista una competenza interassessoriale, dopo l'approvazione dei progetti a norma delle disposizioni regionali vigenti, con decreti adottati, di concerto, dai componenti della Giunta sui cui stati di previsione devono imputarsi gli impegni stessi.

     I componenti della Giunta possono delegare la facoltà di assumere impegni sui capitoli dei rispettivi stati di previsione a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti. Il Presidente della Giunta può altresì delegare la stessa facoltà, in limiti e con modalità analogamente stabilite, ad uno o più Assessori.

     Sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che conferiscono facoltà di impegno di spese a funzionari della regione o di altre Amministrazioni. I funzionari della regione possono essere sostituiti da impiegati dipendenti designati, su loro proposta, dal componente della Giunta preposto all'ufficio cui essi appartengono.

 

     Art. 41. (Disimpegni).

     Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno formale venga a cessare per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di 60 giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione al servizio della ragioneria generale.

 

     Art. 42. (Liquidazione delle spese).

     I componenti della Giunta, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, liquidano con propri atti le spese della regione nei limiti degli impegni assunti e dispongono, ove occorra, la riduzione di questi ultimi per le quote di spese non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

     Gli atti di cui sopra possono essere delegati dai componenti della Giunta a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti; la delega all'assunzione di impegni comprende l'autorizzazione all'emanazione degli atti di liquidazione e riduzione. Il Presidente della Giunta può altresì delegare gli atti di liquidazione e riduzione ad uno o più Assessori.

     Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 40 si applicano anche per la liquidazione delle spese.

 

     Art. 43. (Ordinazione delle spese).

     Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato:

     a) con ruoli di spesa fissa;

     b) con mandati diretti sulla Tesoreria regionale;

     c) con apertura di credito, disposte mediante ordini d'accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L'apertura di credito a favore di funzionari delegati può essere disposta nei casi in cui altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi [61].

     Possono essere funzionari delegati anche i funzionari dipendenti da altre Amministrazioni, nonché i legali rappresentanti degli enti e delle aziende ed i titolari degli organi di cui al terzo comma dell'art. 5 della l. 11 giugno 1962, n. 588.

 

     Art. 44. (Determinazione del valore degli importi delle deleghe ai funzionari delegati). [62]

 

     Art. 45. (Procedure di ordinazione delle spese).

     I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dal Servizio della Ragioneria generale della regione a firma del coordinatore generale o dei coordinatori di settore individuati, in riferimento alle rispettive competenze, con decreto del Presidente della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti.

     Nel caso in cui la liquidazione delle spese non risulti altrimenti determinata, i mandati diretti sono firmati anche dai componenti della Giunta o dai loro delegati di cui all'art. 42.

     Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini d'accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

     Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite al servizio della Ragioneria generale della regione le competenze previste dalle disposizioni medesime per le Direzioni provinciali del tesoro.

 

     Art. 45 bis. [63]

     Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso dall'Amministrazione regionale, ne deve essere informata la ragioneria generale della Regione che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la ragioneria generale, tenuto conto della importanza del titolo smarrito o distrutto, potrà provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino Ufficiale della Regione, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la ragioneria generale, con determinazione del proprio coordinatore generale, autorizza la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.

     Il nuovo titolo, corredato della determinazione suaccennata, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.

     Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla ragioneria generale della Regione che ne cura l'annullamento.

     Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura per la spedizione del duplicato del titolo, la ragioneria generale della Regione curerà comunque l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al primo comma, la ragioneria generale è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

     I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità possono, su autorizzazione del coordinatore generale della ragioneria generale, essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivarle in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione, che deve contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto pagamento viene inviata alla Corte dei conti in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

 

     Art. 46. (Aperture di credito).

     1. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

     2. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.

     3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria Generale [64].

     4. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, la Ragioneria generale può applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l'applicazione della sanzione [65].

     5. Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria Generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro, sia dal dirigente preposto al servizio, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi [66].

     5 bis. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria generale sulla base di una percentuale non inferiore al 30 per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. Il controllo a campione può essere effettuato anche nei confronti dei rendiconti relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria può comunque procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo [67].

     5 ter. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:

     a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa;

     b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal precedente comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al Servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette con apposita determinazione alla Ragioneria generale, la quale provvede altresì a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l’applicazione della sanzione pecunaria di cui al comma 4 [68].

     5 quater. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di gestione dell'Amministrazione regionale e della Corte dei Conti, sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi [69].

     Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla ragioneria controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'Assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i 4 mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i 4 mesi successivi i rendiconti pervenuti alla ragioneria devono essere inoltrati alla Corte dei conti.

     L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato.

     Le autorizzazioni dei componenti della Giunta ad accreditare somme a favore di funzionari delegati debbono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

     8 bis. Qualora le esigenze del servizio non richiedono che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti [70].

     Le somme accreditate per la concessione al personale

dell'Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione

e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente

dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

     Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni e non utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria entro la medesima data [71].

     Le somme prelevate mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell'anno scaduto [72].

 

     Art. 46 bis. (Competenze del Direttore del Centro regionale di programmazione). [73]

     1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro Regionale di Programmazione sono adottate dal suo Direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale n. 7 del 1962 e dal Regolamento approvato col D.P.G.R. n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai Direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche.

     1 bis. Al direttore dei Centro Regionale di Programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche [74].

 

     Art. 46 ter. (Particolari modalità di spesa). [75]

     1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è consentita, da parte della Presidenza e degli Assessorati, l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possano trarre i funzionari individuati quali responsabili della gestione.

     2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare nelle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.

     3. Il predetto funzionario deve riversare, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

     4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 47. (Spese di competenza degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane).

     Le somme iscritte nel bilancio della regione per il funzionamento degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono trasferite alle contabilità di bilancio degli Organismi e delle Comunità medesime mediante mandati diretti.

     Sono parimenti trasferiti con mandati diretti agli Organismi comprensoriali ed alle Comunità montane i finanziamenti previsti da norme regionali per lo svolgimento di funzioni loro attribuite o trasferite.

 

     Art. 48. (Spese connesse all'esercizio della funzioni delegate).

     Qualora la legge regionale non disponga il trasferimento diretto alle contabilità di bilancio degli enti locali, degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane dei fondi relativi all'esercizio di funzioni delegate, all'erogazione delle somme anzidette si provvede mediante apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti stessi.

     Il Regolamento interno di ciascun Organismo comprensoriale deve individuare la persona che sostituisce il Presidente quale ordinatore di spese in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica.

 

     Art. 49. (Imputazione definitiva delle spese su apertura di credito).

     Gli atti, di cui all'art. 46, che autorizzano aperture di credito a favore dei funzionari delegati, impegnano il bilancio per il loro ammontare totale, ma non vi fanno imputazione definitiva se non in ragione:

     a) delle somme effettivamente pagate nell'esercizio mediante ordinativi e buoni emessi dai funzionari delegati;

     b) dell'ammontare degli ordinativi emessi, ma non pagati, o comunque non portati in uscita, entro la scadenza dell'esercizio;

     c) dell'ammontare trasportato all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento di cui al successivo art. 50;

     d) delle spese impegnate e non ordinate alla fine dell'esercizio.

 

     Art. 50. (Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).

     Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

     E' abrogata la l.r. 30 luglio 1970, n. 8.

 

     Art. 51. (Pagamento dei titoli di spesa). [76]

     1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti tesorieri. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sè.

     2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale, che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.

     3. Sono fatte salve:

     a) la facoltà degli Istituti tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;

     b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;

     c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi ed indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti delle vigenti norme regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

     4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

 

     Art. 52. (Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa).

     Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della regione, possono disporre - con espressa annotazione sui singoli titoli - che i mandati diretti, gli ordinativi su ordine di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, ovvero mediante postagiro dal conto corrente postale della Tesoreria regionale a quello del creditore.

     La facoltà di cui al precedente comma può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile, nonché dagli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della regione.

     L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.

     E' tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto, l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

     a) accreditamento in conto corrente, a favore del creditore, presso il competente stabilimento dell'Istituto tesoriere;

     b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'Istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

     c) commutazione in assegno circolare del competente Istituto tesoriere, intestato al creditore e non trasferibile;

     d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;

     e) commutazione in vaglia postale ordinario.

     La richiesta delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e) del comma precedente, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli Istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti.

     Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lett. b) del quarto comma può essere diretta agli stabilimenti degli Istituti tesorieri relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti, ma in tal caso la firma del creditore deve essere autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'Istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

 

     Art. 53. (Commutazione in assegni dei titoli non pagati). [77]

     I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali, pervenuti alla tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell'esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d'ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati.

     La disposizione di cui sopra non si applica:

     a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;

     b) quando il creditore risulti di fatto, sconosciuto;

     c) quando allo stabilimento consti che per morte del creditore o per qualsiasi altra causa il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;

     d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal quarto comma dell'articolo 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

     I titoli estinti ai sensi del primo comma si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sono regolati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al primo comma.

 

     Art. 54. (Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti).

     Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'art. 446 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell'esercizio successivo.

 

     Art. 54 bis. Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori. [78]

     1. La Ragioneria generale della Regione è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.

     2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti al Servizio legislativo per gli ulteriori adempimenti di competenza.

 

     Art. 54 ter. (Operazioni di riscossione). [79]

     1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro, che può essere anche in formato meccanografico.

     2. Il registro viene fornito annualmente dall'Amministrazione regionale, numerato e timbrato in ogni pagina.

     3. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1 del presente articolo, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.

 

     Art. 55. (Servizio di tesoreria).

     In attuazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dell'art. 45 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, la Regione sarda regolamenta con proprie leggi il rapporto di tesoreria.

     La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della regione.

 

     Art. 56. (Ragioneria generale della regione). [80]

     1. La Ragioneria generale della Regione può essere organizzata in servizi decentrati presso gli Assessorati.

     2. La Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie, senza estendere l'esame ad altri profili di legittimità.

     3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono essere svolti entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono essere registrati. Il termine è sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando un vizio riconducibile alle prescrizioni di cui al comma 2, restituisca all'Assessorato competente lo stesso atto con le indicazioni utili per eliminare il vizio contabile. Nel caso in cui l'Assessorato riformuli l'atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, lo rinvia alla Ragioneria la quale provvede a registrarlo [81].

     4. Il regime dei controlli di cui ai commi precedenti, è esteso alle successive fasi di liquidazione e ordinazione della spesa.

     5. La Ragioneria generale provvede, entro i successivi quindici giorni dalla data di registrazione dell’atto di impegno di cui al comma 2, al controllo di legalità contabile. Tale controllo è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell’impegno a’ termini dell’articolo 40. Nel caso in cui la Ragioneria riscontri vizi di legittimità contabile nell’atto ne dà comunicazione al soggetto emittente, che dispone circa il seguito da dare allo stesso atto, all’organo gerarchicamente superiore nonché al competente organo politico. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 5 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri di campionamento, stabiliti dalla Giunta medesima [82].

 

     Art. 57. (Competenze della Ragioneria generale della regione).

     Il servizio della Ragioneria generale della regione provvede:

     1) alla compilazione del rendiconto generale della regione;

     2) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della regione o da essa amministrati, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l'Amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato [83];

     2 bis) alla verifica che l’atto di impegno contenga tutti gli elementi di legittimità contabile, senza che questo comporti la presentazione di ulteriore documentazione, e in caso di insussistenza di tali elementi restituisce al soggetto emittente l’atto medesimo [84].

     3) [85];

     4) alla verifica del regolare andamento del servizio di Tesoreria;

     5) alla trasmissione alla Corte dei conti degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa;

     6) alla verifica del conto giudiziale del tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture [86].

     Spetta inoltre al servizio della Ragioneria generale della regione, svolgere i compiti consultivi in materia contabile con particolare riguardo allo snellimento e alla trasparenza dei procedimenti della spesa regionale.

 

     Art. 58. (Gestioni fuori bilancio).

     A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge le gestioni fuori bilancio sono soppresse.

     Con la legge finanziaria sono regolamentate le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario.

 

     Art. 59. [87]

     1. Sono fatte salve le gestioni fuori bilancio previste da leggi statali.

 

     Art. 60. (Partecipazioni azionarie). [88]

 

     Art. 60 bis. (Approvazione dei contratti). [89]

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera t), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono approvati dalla Giunta regionale:

     a) i contratti di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che comportino spese superiori a lire 7.500.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiori a lire 1.000.000.000 se conseguenti a trattativa privata;

     b) i contratti di appalto di pubbliche forniture, come definite dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, che comportino spese superiori a lire 450.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiori a lire 150.000.000 se conseguenti a trattativa privata;

     c) i contratti per l'affidamento di incarichi professionali, studi, collaborazioni coordinate e continuative di importo superiore a lire 100.000.000.

     2. I contratti di importo pari od inferiore a quelli indicati al comma precedente sono approvati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori ai sensi dell'articolo 6, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; gli importi dei contratti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma non possono essere la risultante del frazionamento di un unico intervento.

     3. Ai fini dell'approvazione dei contratti di cui al presente articolo, deve essere previamente acquisita sui medesimi apposita attestazione di regolarità tecnica e di legittimità della procedura, resa dal coordinatore competente ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni.

 

CAPO III

CONTI DEI RESIDUI E RENDICONTO

ENERALE DELLA GENERAZIONE

 

     Art. 61. (Accertamento dei residui passivi).

     Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 12 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa, la somma da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili alla competenza dell'anno scaduto, nonché l'eventuale economia o maggiore spesa. All'accertamento dei suddetti importi provvede il servizio della Ragioneria generale della regione.

     Per le dimostrazioni da allegarsi ai decreti di cui al comma precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

     Possono tuttavia ordinarsi dopo il 1º gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale e della compilazione dei decreti di cui al primo comma, le spese di competenza dell'anno scaduto rimaste da pagare al 31 dicembre, nei limiti dell'ammontare dei residui passivi risultati a tale data.

     Il Presidente della Giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al Coordinatore della Ragioneria generale della regione [90].

 

     Art. 62. (Manutenzione, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi).

     1. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

     2. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

     3. [91].

     4. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello d'iscrizione in bilancio di ciascun limite d'impegno [92]

     4 bis. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso [93].

     4 ter. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione Europea per la realizzazione dei medesimi [94].

     4 quater. Le somme di cui al comma 4 ter, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione Europea [95].

     5. [96].

     5 bis. Le somme stanziate per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo [97].

     5 quinquies. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell’Amministrazione regionale devono essere impegnate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all’iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo [98].

     5 sexies. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali [99].

     6. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi [100].

     7. [101].

     8. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio, mediante provvedimento corredato della documentazione comprovante il diritto del creditore [102].

     9. Relativamente agli impegni assunti per la concessione di concorsi negli interessi gravanti su limiti d'impegno pluriennali, il periodo di tempo di cui al quinto comma, è protratto sino al compimento del secondo anno decorrente da quello previsto per il pagamento dei concorsi anzidetti [103].

     10. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del precedente comma sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del Direttore generale competente [104].

 

     Art. 63. (Rendiconto generale della regione).

     La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di giugno, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

     Il disegno di legge di cui al primo comma è predisposto dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

 

     Art. 64. (Conto del bilancio).

     Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo comprende:

     a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

     d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

     e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

     Al conto del bilancio è allegata un'illustrazione dei dati consultivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma della Giunta regionale.

     Nell'allegato di cui al comma 2 è data, altresì, dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali [105].

 

     Art. 65. (Conto del patrimonio).

     Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     1) le attività e le passività finanziarie;

     2) i beni mobili ed immobili;

     3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.


[1] Abrogata dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[3] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[9] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11. Sostituiva l'art. 9 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[12] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[14] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[17] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. Il primo comma era già stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[19] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[20] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[21] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2001, n. 11.

[22] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[23] Le originarie lettere c), d) ed e) sono così sostituite dalle attuali lettere b bis) e b ter) per effetto dell’art. 7 della L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

[24] Le originarie lettere c), d) ed e) sono così sostituite dalle attuali lettere b bis) e b ter) per effetto dell’art. 7 della L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[26] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[27] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[30] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[31] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[32] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[34] Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e così da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[35] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[38] Si riporta il testo coordinato del presente articolo con le modifiche recate dalle LL.RR. 11 aprile 1985, n. 5, 28 maggio 1985, n. 12, 29 gennaio 1994, n. 2 e, da ultima, dalla L.R. 12 dicembre 1994, n. 36.

[39] Si riporta il testo coordinato del presente articolo con le modifiche recate dalle LL.RR. 11 aprile 1985, n. 5, 28 maggio 1985, n. 12, 29 gennaio 1994, n. 2 e, da ultima, dalla L.R. 12 dicembre 1994, n. 36.

[40] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[41] Vedi art. 104 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[43] Articolo già sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[45] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[46] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[47] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[48] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 105 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dall'art. 105 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[49] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

[50] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[51] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[52] Articolo aggiunto dall'art. unico della L.R. 15 gennaio 1986, n. 5.

[53] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[54] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3 nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[55] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[57] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[58] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[59] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[60] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[61] Lettera così integrata dall'art. 5 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18.

[62] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 6, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[63] Articolo aggiunto dall'art. 151 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[64] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[65] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18 e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[66] L'originario comma 5 è stato così sostituito dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[67] L'originario comma 5 è stato così sostituito dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6. Comma così sostituito dall’art. 41 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[68] L'originario comma 5 è stato così sostituito dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6. Comma così sostituito dall’art. 41 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[69] L'originario comma 5 è stato così sostituito dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[70] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 3 novembre 1992, n. 18.

[71] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 10 e 11 per effetto dell'art. 107 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dell'art. 107 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[72] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 10 e 11 per effetto dell'art. 107 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dell'art. 107 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[73] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.

[74] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[75] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[76] Articolo modificato dall'art. 5, comma 6, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 98 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[78] Articolo inserito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[79] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[81] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[82] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[83] Punto così integrato dall'art. 5, comma 7, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6. Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[84] Punto aggiunto dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[85] Punto abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[86] Numero aggiunto dall'art. 152 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[88] Articolo abrogato dall'art. 108 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dall'art. 108 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[89] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[90] Comma aggiunto dall'art. 109 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dall'art. 109 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[91] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 1990, n. 43.

[92] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[93] Comma introdotto dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[94] Comma introdotto dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.

[95] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[96] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 1990, n. 43.

[97] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[98] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[99] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[100] Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[101] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

[102] Comma già modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[103] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17. L'art. 6, comma 2, della L.R. 17/93 è stato successivamente abrogato dall'art. 22, comma 11, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[104] Comma già modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[105] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 9 giugno 1999, n. 23.