§ 5.2.39 - L.R. 28 settembre 1990, n. 43.
Finanziamenti in favore dei settori della sanità dei trasporti e di altre attività nonchè disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/09/1990
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Integrazione Fondo sanitario nazionale.
Art. 2.  Programma annuale socio-assistenziale. Modifica del termine di presentazione.
Art. 3.  Aziende di trasporto.
Art. 4.  Formazione professionale.
Art. 5.  Piano stralcio. Agenzia regionale del lavoro.
Art. 6.  Opere pubbliche.
Art. 7.  Emergenza idrica - modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.
Art. 8.  Provvedimenti a favore dei Comuni.
Art. 9.  Contributo straordinario all'I.S.R.E.
Art. 10.  Mutui degli enti locali.
Art. 11.  Agricoltura.
Art. 12.  Distillazione agevolata.
Art. 13.  Servizi di fognature e di smaltimento dei rifiuti solidi.
Art. 14.  Programmi di ricerca.
Art. 15.  Associazioni culturali e di spettacolo.
Art. 16.  Disposizioni varie.
Art. 17.  Convenzioni per lo svolgimento di corsi di preparazione musicale.
Art. 18.  Infrastrutture per le imprese artigiane (RIP).
Art. 19.  Fondi globali.
Art. 20.  Contributi alle organizzazioni dei lavoratori. Legge regionale n. 31/1978.
Art. 21.  Contributi alle organizzazioni agricole. Legge regionale n. 1/1986.
Art. 22.  Limitazione dell'istituto dei residui di stanziamento.
Art. 23.  Copertura finanziaria.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 5.2.39 - L.R. 28 settembre 1990, n. 43.

Finanziamenti in favore dei settori della sanità dei trasporti e di altre attività nonchè disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

 

Art. 1. Integrazione Fondo sanitario nazionale.

     1. E' autorizzato nell'anno 1990 l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 69.859.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104-01, 12133-02 e 12139- 02).

 

     Art. 2. Programma annuale socio-assistenziale. Modifica del termine di presentazione. [1]

 

     Art. 3. Aziende di trasporto.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1990, l'ulteriore stanziamento di lire 30.500.000.000 (cap. 13002-01), oltre quello di lire 79.500.000.000 disposto con l'articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

     2. Per la concessione dei contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989 di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private, è autorizzata, nell'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 13003).

     3. La spesa di lire 200.000.000, autorizzata dall'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 199O, n. 1 per la dotazione del fondo compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate, è incrementata, per il 1990, di lire 200.000.000 (cap. 13043).

 

     Art. 4. Formazione professionale.

     1. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990, già determinata in lire 69.800.000.000 dall'articolo 49 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è incrementata della somma di lire 22.000.000.000 (cap. 10001).

 

     Art. 5. Piano stralcio. Agenzia regionale del lavoro.

     1. Il piano stralcio di cui al secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, considera anche lo stanziamento disposto nel capitolo 10145 del bilancio della Regione per l'anno 1990.

 

     Art. 6. Opere pubbliche.

     1. E' riautorizzata la spesa di lire 55.000.000.000 quale terza quota per il finanziamento del programma di opere pubbliche, già disposta dall'articolo 4 della Legge 4 giugno 1988, n. 11, e sospesa dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08015/01); il programma per l'utilizzazione del predetto stanziamento è elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6; possono essere ammesse al finanziamento, oltre alle categorie di opere indicate dal secondo comma del predetto articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, anche le opere acquedottistiche e fognarie.

     2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e dall'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, riguardanti la costruzione del palazzo del Consiglio regionale o conseguenti alla stessa (cap. 03004).

     3. E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione (cap. 00025/01).

     4. E' riautorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, già autorizzata dall'articolo 13, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e sospesa dall'articolo 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08070/01).

     5. E' autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 05009) per l'esecuzione dei lavori a tutela delle acque invasate dal lago Omodeo mediante risanamento igienico-sanitario dei Comuni rivieraschi del XIV Comprensorio di cui al progetto n. 99 ammesso al finanziamento del F.I.O. 1985 con deliberazione del CIPE del 6 febbraio 1986.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Elmas, un contributo di lire 1.500.000.000 da destinare prioritariamente alla costruzione della casa comunale ed eventualmente alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10); detto contributo è erogato quanto a lire 500.000.000 nel 1990 e quanto a lire 1.000.000.000 nel 1991.

     7. Per l'esercizio provvisorio dell'impianto di pompaggio delle acque termali di Fordongianus, nelle more di attivazione dell'intero complesso termale, è autorizzata la spesa di lire 80.000.000 [08076].

     8. E' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 08064/01) per far fronte agli oneri relativi ai mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio del parroco. La spesa di cui al presente comma è effettuata a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 36.

 

     Art. 7. Emergenza idrica - modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1. [2]

 

     Art. 8. Provvedimenti a favore dei Comuni.

     1. In attesa dell'approvazione della legge organica in materia di servizi degli enti locali, l'Amministrazione regionale, per l'anno 1990, è autorizzata a concedere ai Comuni la somma di lire 100 miliardi (cap. 04162/03) per le seguenti finalità:

     - gestione di servizi di pubblica utilità ed acquisto delle relative attrezzature;

     - pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il credito sportivo e e fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito anche con altri Istituti.

     2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

     - per il 50 per cento in parti uguali fra tutti i Comuni beneficiari;

     - per il 30 per cento con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

     - per il 20 per cento con riferimento ai numero dei disoccupati risultante al 31 dicembre 1986.

     3. Per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14 ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 38, l'erogazione è vincolata, fino alla concorrenza dei debiti, al riequilibrio della gestione finanziaria.

     4. La ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo sarà effettuata dall'assessore regionale competente in materia di enti locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. La quota a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari è prioritariamente destinata a finanziare un programma comunale di miglioramento dei servizi di quartiere o circoscrizione.

     6. Il programma dovrà essere formulato articolando la dotazione finanziaria in proporzione alla popolazione residente nella circoscrizione previo parere della circoscrizione.

 

     Art. 9. Contributo straordinario all'I.S.R.E.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto superiore regionale etnografico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 da destinare alla costruzione o acquisizione di immobili da destinare per esigenze della propria sede (cap. 11060/029.

 

     Art. 10. Mutui degli enti locali.

     1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale in giugno n. 33 e successive modificazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo in annualità sui mutui contratti dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

     2. La predetta contribuzione è concessa agli enti che abbiano ottenuto il finanziamento sulla base dei mutui assentiti dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito antecedentemente all'approvazione del primo programma regionale di intervento e che non siano stati inclusi nel programma medesimo.

     3. Il contributo è determinato mediante il calcolo di una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse massimo del 10,50 per cento ed è decennale o ventennale in misura non superiore all'importo di lire 400.000.000 aumentato di lire 20.000 per abitante residente al 31 dicembre dell'anno di assunzione del mutuo per ciascun Comune e di lire 40.000 per abitante residente per ogni Provincia.

     4. Per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 è prorogato al 30 settembre 1990.

 

     Art. 11. Agricoltura.

     1. Le spese indicate alle lettere p) e r) dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, di cui è stata autorizzata l'anticipazione a carico della Regione col terzo comma di detta norma, sono rideterminate nel seguente modo:

     - contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/01): da lire 1.000.000.000 a lire 500.000.000;

     - riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01): da lire 1.000.000.000 a lire 6.000.000.000.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1990 un contributo di lire 250.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (cap. 06023).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1990, la somma di lire 105.000.000 (cap. 06001/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato presso l'Ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.

     4. Ad integrazione dello stanziamento disposto dell'articolo 45 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta, conservazione e vendita del grano duro relativamente alle operazioni effettuate a tutto il 1962 (cap. 06216/01.

     5. E' autorizzata, nell'anno 1990, - la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 a favore del Consorzio SAR - Sardegna - per l'avvio dell'attività del servizio agrometereologico regionale (cap. 06339).

     6. E' autorizzata nell'anno finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     7, Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge  regionale 6 luglio 1975, n. 30, è disposto un limite di impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1990 al 2006 (cap. 06060).

 

     Art. 12. Distillazione agevolata.

     1. Al fine di agevolare l'eliminazione delle giacenze dei vini prodotti da uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu e vinificate dalle cantine sociali di Sant'Antioco e Calasetta nel 1989, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo, non superiore a lire 600.000.000, alla DI.CO.VI.SA. di Assemini, per la distillazione dei vini predetti.

     2. Nel rispetto del limite di spesa del precedente comma, la DI.CO.VI.SA. corrisponde alle cantine sociali indicate nel precedente comma un prezzo non inferiore a quello di «orientamento» fissato dalla CEE per i vini del tipo R-I e R-II per la campagna vincola 1989-90.

     3. E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo di contributo per la distillazione di vini non destinabili al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1. L'intervento è a carattere eccezionale e non potrà essere ripetuto [3].

     4. L'onere di spesa previsto dal presente articolo grava sulle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. Servizi di fognature e di smaltimento dei rifiuti solidi.

     1. I secondi comuni degli articoli 9 della legge regionale 4 maggio 1988, n. 11, 6 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, che richiamano i criteri indicati dall'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1967, n. 6, sono da intendersi nel senso che sono ricompresi tra gli enti beneficiari dei contributi per la gestione degli impianti del trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi anche i Comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

 

     Art. 14. Programmi di ricerca.

     1. L'Amministrazione regionale, ai sensi del disposto dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione, anche in collaborazione con organizzazioni scientifiche internazionali, di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo.

     2. Le Università presentano i programmi delle iniziative contenenti l'illustrazione dei progetti e le previsioni finanziarie dettagliate per voci.

     3. La misura dei contributi non può essere superiore ai 90 per cento della spesa prevista nei singoli progetti e comunque non deve superare i 300.000.000 per ciascuna iniziativa.

     4. Il programma di interventi, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate entro il 31 gennaio di ogni anno [3]a.

     5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in annue L. 500.000.000 (Cap. 11081/01).

 

     Art. 15. Associazioni culturali e di spettacolo.

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi straordinari «una tantum» alle associazioni culturali e di spettacolo che, avendo svolto e regolarmente rendicontato attività finanziate dall'Assessorato della pubblica istruzione negli anni 1985-86-87-88-89, abbiano dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie per lo svolgimento dell'attività, con conseguente aggravio degli interessi passivi.

     2. I contributi «una tantum» sono commisurati al 90 per cento degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie per il periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo originario e quello del suo effettivo incasso.

     3. Qualora il contributo originario non fosse stato ancora erogato, gli organismi potranno ugualmente richiedere il contributo «una tantum» ed ottenerlo successivamente ad incasso avvenuto.

     4. Gli organismi richiedenti dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro il trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della dichiarazione dell'Istituto di credito che certifichi la concessione del fido sul contributo.

     5. Le domande di contributo verranno esaminate secondo l'ordine di protocollo; i contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo.

     6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.500.000.000 (cap. 11102/037).

 

     Art. 16. Disposizioni varie.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 600.000;000 (cap. 08234) per la realizzazione di una campagna d'informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità a di un uso più razionale delle risorse idriche, in ottemperanza al punto 10 dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 1990.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 53, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, indicate nei programmi del diritto allo studio è autorizzata, nell'anno 1990 ed in conto delle attività svolte negli scorsi esercizi, la spesa di lire 100.000.000 (cap. 11027).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriormente nell'anno 1990, sino all'importo complessivo di lire 1.500.000.000 (cap. 11102/03), in favore degli enti e delle associazioni cui siano stati concessi contributi a termini degli articoli 114 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e 76 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e che non abbiano potuto realizzare le iniziative programmate, finanziamenti di pari importo per lo svolgimento nel corso del medesimo anno 1990 di un programma di attività culturali; ai fini dell'erogazione; si applicano le disposizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

     4. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 500.000000 per il finanziamento dell'attività dell'osservatorio industriale di cui al paragrafo 2.2 del Programma d'intervento 1986/87 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed all'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap 09001).

     5. A valere sullo stanziamento 1990 del capitolo 11105/01 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, ai centri dei sistemi bibliotecari territoriali, che provvedano entro il corrente anno a completare l'automazione dei propri servizi documentari, le spese sostenute anche in precedenti esercizi finanziari per l'utilizzazione di nuove tecnologie.

     6. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 78, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle «Settimane Europee Sarde a Strasburgo», è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 (cap. 11111/01).

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1990, la somma di lire 100.000.000 alle Università di Cagliari e Sassari, ad integrazione dei contributi concessi dalla CEE per la realizzazione del progetto «Erasmus» (cap. 11071); le Università presenteranno i programmi di attività e di scambi da realizzare nell'ambito del progetto suindicato, corredati dalle relative previsioni finanziarie. I contributi saranno deliberati dalla Giunta regionale [4] su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.

     8. Ad integrazione di quanto previsto dal primo alinea del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800.000.000 (cap. 08030).

 

     Art. 17. Convenzioni per lo svolgimento di corsi di preparazione musicale.

     1. Alle obbligazioni contrattuali relative allo svolgimento dei corsi di preparazione musicale di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, può essere adempiuto con differimento all'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno giuriscontabile di spesa.

 

     Art. 18. Infrastrutture per le imprese artigiane (RIP).

     1. E' autorizzata nell'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di intesse locale.

     2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

 

     Art. 19. Fondi globali.

     1. Le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1990 sono incrementate, rispetto a quanto stabilito con l'articolo 3 della legge 22 gennaio 1990, n. 1, di lire 7.000.000.000 per le spese correnti (cap. 03016) e di lire 3.000.000.000 per le spese in conto capitale (cap. 03017).

     2. Sono correlativamente incrementate le seguenti voci delle tabelle A) e B) allegate alla citata legge regionale n. 1 del 1990:

     Tabella A) - Cap. 03016

     Voce n. 2 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali lire 5.000.000.000

     Voce n. 3 - Provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

lire 2.000.000.000

 

Tabella B) - Cap. 03017

     Voce n. 1 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali lire 1.000.000.000

     Voce n. 2 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi

lire 2.000.000.000

 

     Art. 20. Contributi alle organizzazioni dei lavoratori. Legge regionale n. 31/1978.

     1. In deroga al disposto di cui all'articolo 109 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l'attività svolta nei rispettivi anni.

 

     Art. 21. Contributi alle organizzazioni agricole. Legge regionale n. 1/1986.

     1. In deroga al disposto dell'articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l'attività svolta nei rispettivi anni.

 

     Art. 22. Limitazione dell'istituto dei residui di stanziamento.

     1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11; è abrogato, altresì, l'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, come modificato dall'articolo 110 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

     2. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli anni 1989 e 1990, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, sino al 31 dicembre 1991.

     3. [5].

     4. I termini di impegnabilità per gli stanziamenti disposti dagli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per i progetti speciali finalizzati all'occupazione, sono prorogati al 31 dicembre 1991 compreso quello stabilito con l'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2.

 

     Art. 23. Copertura finanziaria.

     1. Nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 65, primo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[2] Modifica ed integra l'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

[3]3a Termine così prorogato dall'art. 25 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 90 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.