§ 2.2.47 - L.R. 8 gennaio 1986, n. 1.
Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:08/01/1986
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo in agricoltura e in conformità alle LL.RR. 1º agosto 1975, n. 33, 6 [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole organizzazioni e per le specifiche attività sono determinati, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale del [...]
Art. 6.      Il controllo nell'impiego delle somme erogate dalla presente legge spetta all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Art. 7.      Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 900.000.000
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 2.2.47 - L.R. 8 gennaio 1986, n. 1. [1]

Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale.

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo in agricoltura e in conformità alle LL.RR. 1º agosto 1975, n. 33, 6 settembre 1976, n. 44 e 19 gennaio 1984, n. 5, la regione autonoma della Sardegna eroga contributi per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) formazione di quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative;

     b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale e per la diffusione della cooperazione e dell'associazionismo;

     c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori e agli allevatori diretti.

 

     Art. 2. [2]

     Sono destinatarie dei contributi le organizzazioni professionali agricole regionali operanti in Sardegna le cui organizzazioni nazionali siano promotrici di enti di patronato riconosciuti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 804 del 29 luglio 1947, e successive modifiche e integrazioni, oppure siano presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

     Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.

     Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato.

 

     Art. 5.

     L'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole organizzazioni e per le specifiche attività sono determinati, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale [5], sentita una Commissione composta da:

     a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

     b) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

     c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di cui all'art. 2.

     Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all'art. 2 [6].

 

     Art. 6.

     Il controllo nell'impiego delle somme erogate dalla presente legge spetta all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

     In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme e nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

 

     Art. 7.

     Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 900.000.000.

     Nel bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, verrà istituito il seguente capitolo:

     «Contributo alle organizzazioni professionali regionali per la formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative; per lo studio, la ricerca, la divulgazione e la propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo, e per l'erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori diretti (art. 2 della presente legge) (2.1.1.6.2.2.10.10.)», con lo stanziamento di lire 900.000.000.

     Alla relativa spesa si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni, legislative di cui al Capitolo 03016 mediante riduzione di lire 900.000.000 della riserva prevista dal punto 2 della Tab. A allegata alla legge finanziaria.

     Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e già sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8. Gli originari artt. 2 e 3 della presente legge già sostituiti dall'art. 2 per effetto dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 sono così ulteriormente sostituiti dall’attuale art. 2 per effetto dell’art. 13 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[3] Articolo modificato dalle LL.RR. 4 giugno 1988, n. 11 e 26 gennaio 1989, n. 5. Gli originari artt. 2 e 3 della presente legge già sostituiti dall'art. 2 per effetto dell'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 sono così ulteriormente sostituiti dall’attuale art. 2 per effetto dell’art. 13 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[4] Articolo già modificato dall'art. 134 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente così sostituito dall'art. 32 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[5] Comma già modificato dall'art. 134 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e così nuovamente modificato dall'art. 21 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[6] Comma così sostituito per efetto dell'art. 20 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.