§ 5.2.113 – L.R. 8 marzo 1997, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/03/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla contrazione di mutui.
Art. 2.  Fondi speciali.
Art. 3.  Determinazione di spese.
Art. 4.  Recupero di somme da fondi di rotazione.
Art. 5.  Recupero avanzi amministrazione enti regionali.
Art. 6.  Opere pubbliche.
Art. 7.  Studio relativo al litorale di Cagliari.
Art. 8.  Edilizia abitativa.
Art. 9.  Risanamento e rilancio dell'agricoltura.
Art. 10.  Interventi vari in agricoltura.
Art. 11.  Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.
Art. 12.  Aziende pubbliche.
Art. 13.  Organizzazioni professionali agricole.
Art. 14.  Rideterminazione di limiti d'impegno.
Art. 15.  Interventi nel settore minerario.
Art. 16.  Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali.
Art. 17.  Infrastrutture industriali.
Art. 18.  Osservatorio industriale.
Art. 19.  Consorzio 21 (Modifica della legge regionale n. 13 del 1991).
Art. 20.  Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria.
Art. 21.  Programmi di iniziativa comunitaria: PMI e INTERREG II.
Art. 22.  Aziende di trasporto.
Art. 23.  Servizi di linee marittime con mezzi veloci - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1985.
Art. 24.  Interventi nei settori vari.
Art. 25.  Proroga termini.
Art. 26.  Formazione professionale.
Art. 27.  Progetti comunali finalizzati all'occupazione - Modifica della legge regionale n. 6 del 1995.
Art. 28.  Semplificazione delle procedure di rendicontazione dei finanziamenti assegnati ai comuni per interventi in materia di occupazione.
Art. 29.  Interventi ex art. 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984.
Art. 30.  Progetti speciali per l'occupazione.
Art. 31.  Lavori socialmente utili.
Art. 32.  Finanziamenti alle Università ed agli enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale ed in quello culturale.
Art. 33.  Diritto allo studio - Case dello studente.
Art. 34.  Manifestazioni sportive.
Art. 35.  Proroga dell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali n. 17 del 1950, n. 1 del 1990, n. 2 del 1994 e n. 17 del 1993.
Art. 36.  Integrazione del fondo sanitario nazionale e contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Art. 37.  Delega di funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica.
Art. 38.  Centro trapianti di midollo.
Art. 39.  Contributo alla Lega italiana contro i tumori.
Art. 40.  Case di riposo.
Art. 41.  Interventi nel campo sociale.
Art. 42.  Riordino delle funzioni socio assistenziali.
Art. 43.  Alienazione ed uso di beni regionali.
Art. 44.  Automazione e informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.
Art. 45.  Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 Trasferimento di risorse ad enti locali e ad associazioni di Comuni.
Art. 46.  Supporti informatici dei Comuni.
Art. 47.  Contributi ai Comuni per l'attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale.
Art. 48.  Campi sosta.
Art. 49.  Fondo regionale per la montagna ed interventi in favore delle Comunità Montane.
Art. 50.  Studi, progetti, ricerche e collaborazioni.
Art. 51.  Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978.
Art. 52.  Amministrazione generale.
Art. 53.  Copertura finanziaria.
Art. 54.  Entrata in vigore.


§ 5.2.113 – L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).

(B.U. 8 marzo 1997, n. 8 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui, per un importo complessivo pari a lire 3.091.000.000.000 così ripartito:

     a) lire 2.599.500.000.000, nell'anno 1997, di cui:

     1) lire 1.210.500.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9;

     2) lire 1.389.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1995;

     b) lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 1995;

     c) lire 371.500.000.000 nell'anno 1997, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.

     3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1° luglio 1997; quello di cui alle lettere b) e c), da data anteriore al 1° gennaio 1998.

     4. I mutui possono essere stipulati, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:

anno 1997, lire 224.440.000 000

anni dal 1998 al 2011, lire 443.025.000.000

anno 2012, lire 329.760.000.000

anno 2013, lire 144.330.000.000

     8. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma 1 cessa al 31 dicembre 1997; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1997; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

     9. I mutui di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 47, all'articolo 9 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, e all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste dalle richiamate leggi.

     10. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a disporre delegazioni di pagamento al proprio tesoriere anche con riferimento al pagamento di rate d'ammortamento di mutui dalla medesima contratti, ma con oneri a carico dello Stato; è, altresì, autorizzata ad anticipare con proprie risorse il pagamento delle medesime rate d'ammortamento di mutui.

     11. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e 35 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 1, prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti; gli specifici investimenti da finanziare sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

     12. In relazione a quanto sopra disposto la Giunta regionale è autorizzata all'emissione di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, entro i limiti di spesa previsti dal comma 7, ivi compresa la costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale, oggetto del prestito obbligazionario.

     13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito attraverso il rilascio di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è comunicato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo.

     14. In conformità alle modalità di rimborso del prestito, così come stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 12, il Tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme occorrenti presso l'ente o gli enti creditizi e finanziari incaricati del servizio del prestito; il versamento delle somme di cui all'oggetto ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

     15. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propri decreti, da registrare alla Corte dei Conti, provvede agli storni necessari dai capitoli 03145, 03146 e 03147 a favore dei capitoli 03147/01, 03147/02 e 03147/03 sui quali gravano gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11.

 

     Art. 2. Fondi speciali.

     1. Nelle tabelle A), B) e B1), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999.

     2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:

     a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1997 lire 40.500.000.000

anno 1998 lire 239.080.000.000

anno 1999 lire 236.080.000.000

     b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

anno 1997 lire 198.263.000.000

anno 1998 lire 130.137.000.000

anno 1999 lire 91.155.000.000

     b1) fondo speciale per spese in conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03018)

anno 1997 lire 78.557.000.000

anno 1998 lire 228.786.000.000

anno 1999 lire 133.689.000.000

 

     Art. 3. Determinazione di spese.

     1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

     2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1997 e per il triennio 1997/1999, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

     3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Recupero di somme da fondi di rotazione.

     1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 450.922.009.570 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):

     a) lire 5.000.000.000 dal fondo destinato alla concessione di finanziamenti all'industria cantieristica e della pesca, di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     b) lire 396.000.000 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e ad altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     c) lire 14.471.495.366 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, in ragione di lire 1.177.000.000 da quello costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro, lire 3.243.000.000 da quello presso la Banca di Sassari, lire 9.716.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna e lire 335.495.366 da quello presso il Banco di Napoli;

     d) lire 10.480.319.953 dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna;

     e) lire 7.000.000.000 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, costituito presso il Banco di Sardegna;

     f) lire 4.528.928.011 dal fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, in ragione di lire 3.327.969.968 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.100.299.789 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro e lire 100.658.254 da quello presso la CARIPLO;

     g) lire 3.637.158.940 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi, di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna;

     h) lire 7.926.000.036 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna;

     i) lire 4.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agri- turistici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna;

     l) lire 3.454.913.146 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 1.404.608.932, da quello presso il Banco di Sardegna, lire 1.355.006.767, da quello presso la Banca CIS S.p.A. e lire 695.297.447 da quello costituito presso la Banca di Sassari [1];

     m) lire 40.465.311.041 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, in ragione di lire 15.100.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 25.000.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A., lire 365.311.041 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro [2];

     n) lire 195.400.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 in ragione di lire 68.500.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 98.000.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A., lire 28.900.000.000 da quello presso la Banca di Sassari [3];

     o) lire 5.700.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28, in ragione di lire 4.800.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e lire 900.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;

     p) lire 1.100.000.000 dal fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 28 del 1984 costituito presso la Banca di Sassari;

     q) lire 4.885.148.451 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 2.318.535.773 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.678.150.891 da quello presso la Banca di Sassari e lire 888.461.787 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;

     r) lire 6.240.838.176 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 40 del 1976, in ragione di lire 2.307.515.614 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari e lire 3.933.322.562 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;

     s) lire 909.129.941 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, in ragione di lire 346.127.317 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari e lire 563.002.624 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;

     t) lire 1.126.794.826 dal fondo per lo sviluppo dell'industria sugheriera di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     u) lire 2.868.194.667 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi delle zone industriali di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, in ragione di lire 1.231.194.667 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e lire 1.637.000.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro;

     v) lire 35.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 15.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e lire 20.000.000.000 da quello presso la SFIRS S.p.A.;

     z) lire 14.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, in ragione di lire 8.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e lire 6.000.000.000 da quello presso la SFIRS S.p.A.;

     aa) lire 30.000.000.000 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     bb) lire 5.797.795.016 dal fondo per la concessione del contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi, di cui alla legge regionale 3 novembre 1992, n. 19, in ragione di lire 1.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari, lire 4.000.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna, lire 44.166.568 da quello presso il Banco di Napoli e lire 753.628.448 da quello presso la CARIPLO;

     cc) lire 18.000.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui agli articoli 2 e 12 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, in ragione di lire 5.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A., lire 5.000.000.000 da quello presso la Banca di Sassari e lire 8.000.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna;

     dd) lire 2.934.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna;

     ee) lire 10.000.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     ff) lire 10.000.000.000 dal fondo per la concessione alle cooperative agricole dei prestiti di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna;

     gg) lire 5.000.000.000 dal fondo regionale per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna.

     2. Al recupero dai fondi di cui al precedente comma provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     3. E' autorizzato, nell'anno 2000, il versamento della somma di lire 10.000.000.000 al fondo di cui alla precedente lettera v) costituito presso la Banca CIS S.p.A. (cap. 09050).

 

     Art. 5. Recupero avanzi amministrazione enti regionali.

     1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento alle entrate del bilancio regionale (cap. 36128) della complessiva somma di lire 50.000.000.000 proveniente:

     a) quanto a lire 30.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Azienda Foreste Demaniali;

     b) quanto a lire 10.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura;

     c) quanto a lire 10.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA ABITATIVA

 

     Art. 6. Opere pubbliche.

     1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (cap. 08029/05):

anno 1997 lire 7.000.000.000

anno 1999 lire 10.000.000.000

anno 2000 lire 10.000.000.000

     2. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzato l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 25.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 08035/03).

     3. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del piano acque e del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono autorizzati gli ulteriori seguenti stanziamenti (cap. 08036): anno 1998 lire 500.000.000

anno 1999 lire 7.500.000.000

     4. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 23.000.000.000, in ragione di lire 18.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 per le seguenti finalità (cap. 08042/06):

     - lire 15.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 per il completamento delle progettazioni della strada statale 131 "Carlo Felice" relativamente ai lotti d'intervento definiti dallo studio di funzionalità dell'intera infrastruttura, disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;

     - lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 per le progettazioni delle opere di viabilità ANAS inserite nei programmi annuali e pluriennali della medesima azienda.

     5. Lo stanziamento di cui al comma 4 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, programma di intervento per gli anni 1988- 1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I ed essere utilizzato, unitamente ai residui di stanziamento ivi iscritti, per le finalità di cui al medesimo comma.

     6. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 1.156.000 000, per la concessione di contributi straordinari, a favore di comuni, a copertura di oneri espropriativi assunti dagli stessi su opere realizzate a cura diretta dell'Amministrazione regionale (cap. 08261/01).

     7. [4].

 

     Art. 7. Studio relativo al litorale di Cagliari.

     1. Al fine di rendere utilizzabili gli stanziamenti disposti per la costruzione della metropolitana leggera è autorizzata nell'anno 1997 la spesa di lire 1.000.000.000 per la predisposizione, in accordo con il Comune di Cagliari e l'Autorità portuale, dello studio di fattibilità e di massima, oltreché di impatto ambientale, del percorso sotterraneo della metropolitana leggera e della connessa viabilità veloce, nell'ambito dell'assetto e della sistemazione del litorale ricompreso tra Capo Sant'Elia e la spiaggia di Capoterra (cap. 08264/01).

 

     Art. 8. Edilizia abitativa.

     1. L'integrazione di cui all'articolo 39, comma 8, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è assicurata anche agli interventi di edilizia sperimentale finanziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. L'importo del mutuo integrativo concedibile non può superare, per ciascun alloggio, la differenza tra il massimale vigente prima dell'inizio dei lavori ed il massimale al quale è stato commisurato il contributo in conto capitale concesso dal C.E.R..

     3. L'integrazione di cui al comma 1 è assicurata in alternativa alla concessione del mutuo agevolato previsto dal predetto articolo 39, comma 11, della legge regionale n. 6 del 1992.

     4. L'onere di cui al comma 2 grava sui limiti di impegno iscritti in conto del capitolo 08109 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     5. Al fine di favorire la mobilità dell'utenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica i limiti di impegno iscritti in conto del capitolo 08109 del bilancio regionale possono essere utilizzati per l'attuazione, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di interventi di edilizia agevolata.

     6. [5].

     7. La modifica del limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata fissato dal comma 1, lettera f) dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 14, è obbligatoriamente disposta con deliberazione della Giunta regionale in caso di mancato adeguamento da parte del C.I.P.E., ai sensi della lettera o) dell'articolo 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con scadenza 1° gennaio sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 9. Risanamento e rilancio dell'agricoltura.

     1. Al fine di affrontare le conseguenze della siccità degli ultimi anni e per perseguire l'obiettivo del risanamento e del rilancio dell'agricoltura sarda, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, l'Amministrazione regionale autorizza i seguenti stanziamenti negli anni e per gli scopi appresso indicati:

     a) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (cap. 06180):

- anno 1997 lire 24.500.000.000

- anno 1998 lire 13.000.000.000

- anno 1999 lire 13.000.000.000.

     b) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (cap. 06025):

- anno 1997 lire 14.500.000.000

- anno 1998 lire 20.000.000.000

- anno 1999 lire 20.000.000.000 [6].

     c) contributi per il rifinanziamento degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e di quelli previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 (cap. 06120):

- anno 1997 lire 11.000.000.000

- anno 1998 lire 17.000.000.000

- anno 1999 lire 17.000.000.000 [7].

     2. Per far fronte alle esigenze operative degli interventi previsti dal comma 1 l'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 50.000.000.000. per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

     3. Nelle more della contrazione dei precitati mutui, al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, lett. c), può procedersi al versamento delle relative somme al Fondo di solidarietà regionale in agricoltura, in relazione alle accertate esigenze di pagamento a carico dello stesso Fondo.

     4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1998, 1° gennaio 1999 e 1° gennaio 2000, per ciascuno dei mutui la cui contrazione è stata autorizzata, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999. Detti mutui sono stipulati per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione.

     5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei predetti mutui sono valutati nei seguenti importi (cap. 03120, 03121 e 03122):

 

anno 1997             lire    625.000.000

anno 1998             lire  7.967.000.000

anno 1999             lire 15.309.000.000

anni dal 2000 al 2012 lire 22.026.000.000

anno 2013             lire 14.684.000.000

anno 2014             lire  7.342.000.000

 

     Art. 10. Interventi vari in agricoltura.

     1. E' autorizzato nell'anno 1997 un ulteriore stanziamento di lire 250.000.000 rispettivamente per gli interventi di cui all'articolo 1 (cap. 06137) e all'articolo 2 (cap. 06138) della legge regionale 23 agosto 1995, n. 24 (Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994).

     2. A valere sulle disponibilità sussistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, i benefici di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, sono estesi a favore delle aziende e cooperative individuate dal medesimo articolo 30 che abbiano registrato cali di conferimenti nelle misure stabilite dalla legge, a causa di altri eventi calamitosi riconosciuti eccezionali nell'annata agraria 1994-1995.

     3. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute nell'anno 1996. L'onere per l'attuazione del presente intervento è valutato in lire 300.000.000 e grava sul Fondo regionale di solidarietà in agricoltura.

 

     Art. 11. Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 459.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale per il rimborso delle spese relative agli anni 1995 e 1996, sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/03).

 

     Art. 12. Aziende pubbliche.

     1. In deroga al disposto dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, l'ERSAT è autorizzato ad assentire all'alienazione dei beni immobili della Società Bonifiche Sarde S.p.A., che non siano di rilevante interesse pubblico e che non siano sottoposti o sottoponibili a tutela ambientale o forestale, sulla base di specifiche direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. I terreni agricoli di proprietà dell'ERSAT, ceduti in comodato alla Società Bonifiche Sarde, potranno essere alienati con le modalità di cui al comma 1 e in ottemperanza alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35.

     3. Le aziende agricole denominate "Surigheddu e Mamuntanas" site in agro del Comune di Alghero, facenti parte del Monte pascoli, sono trasferite al patrimonio disponibile della Regione sarda.

 

     Art. 13. Organizzazioni professionali agricole. [8]

 

     Art. 14. Rideterminazione di limiti d'impegno.

     1. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso; i limiti d'impegno autorizzati dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminati in lire 18.130.000.000 per l'anno 1997, in lire 9.453.000.000 per l'anno 1998, in lire 2.111.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e soppressi negli anni successivi (cap. 06073).

     2. I limiti d'impegno disposti dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono soppressi (cap. 07021).

     3. Il limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b), comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 6.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le stesse finalità è istituito l'ulteriore limite d'impegno di lire 6.500.000.000, con annualità dall'anno 1999 all'anno 2002 (cap. 07026/01).

     4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1997 e 1998 in lire 17.000.000.000, per l'anno 1999 in lire 20.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2013, con l'annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).

     5. Il limite d'impegno di lire 20.000.000.000, autorizzato dall'articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 09042/03).

     6. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dal comma 2, lett. b), dell'articolo 32 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso (cap. 09042/03).

     7. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1999 al 2013 (cap. 09042/03).

 

     Art. 15. Interventi nel settore minerario.

     1. E' autorizzato un ulteriore versamento di lire 4.000.000.000 a favore del fondo speciale di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (cap. 09009).

     2. A valere sullo stanziamento iscritto per l'anno 1997 in conto del capitolo 09016/01:

     - lire 4.000.000.000 sono destinati agli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 37 del 1996;

     - lire 20.000.000.000 sono destinati all'aumento del capitale sociale della società per azioni "Nuova Mineraria Silius". L'erogazione è subordinata alla cessione in locazione, a canone simbolico e sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'Ente Minerario Sardo, delle azioni della Nuova Mineraria Silius, di proprietà attuale o futura dell'Ente Minerario Sardo, a favore della Regione autonoma della Sardegna.

     3. A valere sulle disponibilità recate dal capitolo 09105, una quota di quelle sussistenti nel conto dei residui relativi alle annualità 1995- 1996, per un importo non superiore a lire 20.000.000 000, può essere destinata all'Ente Minerario Sardo, nell'ambito delle attività di sperimentazione e ricerca, al fine di effettuare le residue operazioni di preparazione della miniera di carbone del Sulcis, con l'installazione delle adeguate apparecchiature di taglio; le predette operazioni di preparazione saranno realizzate dalla Carbosulcis S.p.A..

     4. La somma può essere erogata dall'Assessore dell'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, sulla base dell'accertamento della necessità dell'intervento e dei costi occorrenti per gli adempimenti di cui al comma 3, alla luce della verifica che tale esborso, valutati i costi economici della Carbosulcis fino alla sua privatizzazione, costituisca l'apporto conclusivo, salve le somme a tal fine già destinate, a carico dei fondi della Regione.

 

     Art. 16. Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali.

     1. Nell'anno 1997, una quota dello stanziamento iscritto in conto dei capitoli 09039 e 09042/01, pari, rispettivamente, a lire 10.000.000.000 e a lire 15.000.000.000, è destinata la prima, alla concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti a favore di aziende cooperative agro-industriali e la seconda al finanziamento del concorso in conto interessi sui prestiti concessi alle stesse, garantiti da consorzi di garanzia fidi intersettoriali.

     2. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento integrativo di lire 15.000.000.000 a favore del paragrafo 1.2 del programma d'intervento per gli anni 1986-1988 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è iscritto in conto del capitolo 09047 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974 ed attribuito al titolo di spesa 10.1.02/I del predetto programma.

 

     Art. 17. Infrastrutture industriali.

     1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 23 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996), è autorizzato l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000, in ragione di lire 7.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997-1998, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.04/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990, a' termini della Legge n. 268 del 1974 per il rifinanziamento di infrastrutture industriali (cap. 09054).

 

     Art. 18. Osservatorio industriale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore dell'Osservatorio Industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali a supporto della Regione, nella misura di lire 1.500.000.000 nell'anno 1997 e di lire 1.000.000.000 negli anni successivi (cap. 09008).

 

     Art. 19. Consorzio 21 (Modifica della legge regionale n. 13 del 1991). [9]

 

     Art. 20. Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria. [10]

 

     Art. 21. Programmi di iniziativa comunitaria: PMI e INTERREG II.

     1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione europea n. C [96] 1333 del 24 giugno 1996, concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo Europeo dl sviluppo regionale per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria denominata PMI in favore della Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative azioni.

     2. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1 sono valutate in complessive lire 20.511.000.000 per l'anno 1997, in lire 11.536.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 11.859.000.000 per l'anno 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

     3. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C [96] 2580 del 27 settembre 1996, concernente la concessione di un contributo dei fondi strutturali per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria denominata INTERREG II, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative misure.

     4. Le spese derivanti dall'applicazione del programma di cui al comma 3 sono valutate in complessive lire 50.463.000.000 per l'anno 1997, in lire 27.266.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 27.371.000.000 per l'anno 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

 

     Art. 22. Aziende di trasporto.

     1. E' autorizzato nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni; una quota fino a lire 20.000.000.000 dello stanziamento suindicato è destinata all'erogazione di contributi a favore delle stesse aziende per il ripiano del disavanzo d'esercizio derivante dalla gestione dell'anno 1996 (cap. 13002/01) [11].

     2. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

     3. [12].

 

     Art. 23. Servizi di linee marittime con mezzi veloci - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1985.

     1. Per i servizi prestati in ore notturne il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9 (Contributi ad imprese o enti operanti nell'Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico), non può superare la misura massima del 70 per cento.

     2. L'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, potrà elaborare anche programmi di interventi biennali o triennali oltre quelli annuali previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1985.

     3. La lettera d) dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1985 è abrogata.

 

     Art. 24. Interventi nei settori vari.

     1. [13].

     2. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10127, per l'anno 1997, una quota pari a lire 300.000.000 è destinata al finanziamento dell'organizzazione della III Conferenza regionale sulla cooperazione.

     3. E' autorizzato nell'anno 1997 l'ulteriore stanziamento di lire 2.880.000.000 per l'attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche di cui all'articolo 80 della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9 (cap. 07057).

     4. Una quota pari al 10 per cento dello stanziamento del capitolo 05088/00 è destinata prioritariamente alla concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2 e dal comma 5 dell'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1991, n. 30, per l'acquisto di novellame per gli allevamenti di acquacoltura.

 

     Art. 25. Proroga termini.

     1. Il termine di presentazione delle domande di contributo a favore delle imprese artigiane, stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, è prorogato, relativamente all'anno 1996, fino alla scadenza di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il termine per la presentazione della domanda di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativamente agli anni 1991/1995 è rideterminato in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13, e successive modifiche e integrazioni è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

     4. E' prorogata al 31 dicembre 1997 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1996 dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, concernente manifestazioni turistiche (cap. 07001/03).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI, SANITARIE E SOCIALI

 

     Art. 26. Formazione professionale.

     1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

     2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1997, in lire 60.000.000.000 (cap. 10001). Una quota di tale stanziamento, fino a lire 20.000.000.000 e comunque non inferiore a 12.000.000.000 è destinata agli interventi per la formazione aziendale di cui al programma (Obiettivo 1) approvato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 1996, con deliberazione n. 57/4. Un ulteriore quota di tale stanziamento pari a lire 3.300.000.000, è destinata a far fronte agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del Coordinamento delle Regioni e di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/41 del 4 dicembre 1996.

     3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.

     4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita: capitolo 10001 lire 7.567.000.000

capitolo 10002 lire 23.301.000.000

capitolo 10003 lire 64.544.000.000

 

     Art. 27. Progetti comunali finalizzati all'occupazione - Modifica della legge regionale n. 6 del 1995.

     1. [14].

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996), sono rideterminate in lire 42.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 70.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 60.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 10136).

 

 

     Art. 28. Semplificazione delle procedure di rendicontazione dei finanziamenti assegnati ai comuni per interventi in materia di occupazione.

     1. I Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali finalizzati all'occupazione, erogati entro il 31 dicembre 1996, in attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni, dell'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, già modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 34 e indi sostituito dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni, sono autorizzati ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute mediante la presentazione di prospetti riepilogativi, corredati dalla dichiarazione della corretta spendita dei fondi nel rispetto della loro destinazione a firma del Sindaco e dei funzionari comunali responsabili della gestione dei fondi medesimi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [15].

     2. I predetti sindaci devono, altresì dichiarare di provvedere alla custodia presso gli uffici comunali, per almeno cinque anni, dei documenti relativi ai rendiconti ed esibirli a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione regionale incaricati del controllo.

     3. I Comuni che ottemperano a quanto disposto dai commi precedenti, nel caso di accertate economie, sono autorizzati ad utilizzarle per la prosecuzione delle azioni di cui al comma 1, al fine esclusivo di integrare gli stanziamenti destinati alle spese per il personale da occupare.

     4. Nei confronti dei Comuni che non adempiano a quanto previsto dal precedente comma 1 si attivano le procedure di recupero delle somme erogate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

     5. I residui di stanziamento sussistenti nel bilancio del Fondo sociale, provenienti dai finanziamenti destinati alle attività di cui al comma 1, possono essere utilizzati per tutte le finalità previste dalla legge regionale n. 10 del 1965; a tal fine l'Assessore del lavoro, con proprio provvedimento, previa deliberazione della Giunta regionale, accerta l'entità delle somme da eliminare dal conto dei residui e le iscrive nel conto della competenza del bilancio del predetto Fondo sociale.

     6. L'articolo 38 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, è abrogato.

 

     Art. 29. Interventi ex art. 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984.

     1. I Comuni, le Province e le Comunità montane, inseriti nel Programma 1996 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, adottato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1996, n. 35/74, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1996, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l'anno 1996; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 10138).

 

     Art. 30. Progetti speciali per l'occupazione.

     1. I progetti speciali approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e rispettive modifiche ed integrazioni, possono essere modificati in corso di esecuzione, per sopravvenuti impedimenti o difficoltà all'esecuzione stessa.

     2. Dette modificazioni devono avvenire nel rispetto del rapporto minimo dei due terzi intercorrente tra la quota destinata all'occupazione e l'importo complessivo dell'investimento e non comportare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale. I soggetti attuatori, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, possono integrare, con proprie risorse, le disponibilità finanziarie destinate ai progetti.

     3. I soggetti attuatori, se enti pubblici, sono delegati all'approvazione delle modifiche di cui al comma 1, nonché alle funzioni connesse alla verifica della regolare esecuzione dei lavori, del collaudo delle opere e dell'approvazione dei rendiconti.

     4. I soggetti attuatori sono tenuti, ogni sei mesi e all'atto dell'approvazione dei rendiconti di cui al precedente comma, a trasmettere all'Ufficio speciale, apposita relazione sull'esecuzione dei progetti di loro competenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 27 del 1993.

     5. E' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 6.300.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 del Programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 6 del 1995, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali ed all'emissione del decreto di finanziamento, da ultimo determinati dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono fissati rispettivamente in 60 e 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (cap. 01080).

 

     Art. 31. Lavori socialmente utili.

     1. I progetti di lavori socialmente utili di cui al decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella Legge 28 novembre 1996, n. 608, approvati entro il 31 dicembre 1996 dalla Commissione regionale per l'impiego, beneficiano di contributo forfettario di lire 500.000 per ogni lavoratore effettivamente impegnato, in sostituzione degli aiuti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23 (cap. 10136/01).

     2. Per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 5.100.000.000 per l'anno 1997, in ragione di lire 2.050.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, lire 50.000.000 per quelli di cui all'articolo 2 e lire 3.000.000.000 per le finalità di cui all'articolo 6, in relazione alla quale viene fissata nella misura del 50 per cento la quota di partecipazione regionale al capitale iniziale delle società miste (cap. 10136/01, 10136/02 e 10136/03).

 

     Art. 32. Finanziamenti alle Università ed agli enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale ed in quello culturale.

     1. Nelle more dell'applicazione della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, limitatamente all'anno 1997, i contributi da erogare annualmente alle Università della Sardegna, previsti dalle sottoelencate leggi regionali, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11065 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate; qualora l'intervento preveda più di un beneficiario i finanziamenti sono erogati sulla base della ripartizione adottata per l'anno 1996:

     a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:

- Università di Cagliari - Facoltà di economia (cap. 11067/1996), lire 150.000.000

- Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (cap. 11070/1996), lire 220.000.000

- Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia (cap. 11072/1996), lire 70.000.000

     b) L.R. 18 novembre 1986, n. 65:

- Università di Cagliari - Facoltà di Magistero corso specializzazione per recupero handicappati (cap. 11084/1996), lire 100.000.000

     c) L.R. 18 novembre 1986, n. 66:

- Università di Cagliari - Scuola dei servizi sociali (cap. 11081/1996), lire 600.000.000

     d) L.R. 14 settembre 1987, n. 38:

- Università di Cagliari e Sassari - Facoltà di giurisprudenza (cap. 11084- 02/1996), lire 250.000.000

     e) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 - art. 57:

- Università di Cagliari e Sassari - Scuole dirette a fini speciali (cap. 11088-01/1996), lire 900.000.000

     f) L.R. 28 settembre 1990, n. 43:

- Art. 16, comma 7 - Università di Cagliari e Sassari - Progetto ERASMUS (cap. 11071/1996), lire 200.000.000

- art. 14 - Università di Cagliari e Sassari - Programmi di ricerca e formazione in favore di paesi in via di sviluppo (cap. 11081/01/1996), lire 500.000.000

     g) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:

- Università di Cagliari - corso laurea ingegneria gestionale Nuoro (cap. 11089-03/1996), lire 600.000.000

- Università di Sassari - corsi di laurea scienze ambientali e forestali Nuoro (cap. 11089-03/1996), lire 1.150.000.000

     2. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11065, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Cagliari un contributo di lire 500.000.000 da destinare al nuovo corso di diploma universitario in "operatore della pubblica amministrazione" con sede in Nuoro; nonché lire 500.000.000 da destinare al corso di scienza dei materiali con sede in Iglesias.

     3. E' autorizzata nell'anno 1997 l'erogazione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 da ripartire in parti uguali tra le Università di Cagliari e di Sassari, per un programma di investimenti, compresa l'acquisizione di beni immobili (cap. 11068). Il relativo programma è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977.

     4. I contributi da erogare annualmente ai sottoelencati organismi operanti nel settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 89, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 10025 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto a ciascuno indicata:

     a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro (cap. 10032/1996), lire 450.000.000

     b) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

(cap. 10034/1996), lire 100.000.000

     c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna (cap. 10036/1996), lire 70.000.000

     d) Associazione "Gesù Nazareno" di Sassari - Ente costituito senza scopo di lucro (cap. 10037/1996), lire 265.000.000 [16]

     5. I contributi da erogare annualmente agli enti culturali previsti dalle sottoelencate leggi regionali confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11063 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate:

     a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:

- Deputazione di storia patria per la Sardegna (cap. 11069/1996), lire 50.000.000

     b) L.R. 13 luglio 1988, n. 15:

- Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di Cagliari (cap. 11082/1996), lire 0

     c) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:

- AILUN, libera università nuorese (cap. 11079-02/1996), lire 1.300.000.000

     d) L.R. 22 giugno 1992, n. 12:

- Università della Terza età in Sardegna (cap. 11079-01/1996), lire

500.000.000

     e) L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 81, comma 3 e successive modificazioni: Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro - (cap. 11099/1996/parte), lire 1.500.000.000

     6. Una quota pari a lire 1.400.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11063 del bilancio della Regione per l'anno 1997, è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

     7. Il contributo previsto dalla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 e successive modificazioni, rideterminato in annue lire 200.000.000 (cap. 11064/1996) dall'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio regionale.

     8. Gli stanziamenti recati dal capitolo 12193/01 del bilancio regionale sono destinati anche alla concessione di contributi a favore dell'Università degli studi di Sassari per il funzionamento delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Veterinaria; gli stessi contributi sono erogati con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore, a fronte del programma di attività predisposto, unitamente al relativo piano di spesa, dall'Università beneficiaria d'intesa con l'Amministrazione regionale.

     9. I contributi annuali previsti dalla legge regionale 1° marzo 1992, n. 5, sono estesi alle borse di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari; all'erogazione dei predetti contributi si provvede secondo le modalità previste nella medesima legge regionale n. 5 del 1992.

     10. In sede di prima applicazione il contributo è concesso con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore.

     11. Per l'applicazione del comma 9 è autorizzata, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 12215/01, la spesa di lire 690.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

     12. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 50 della legge regionale n. 9 del 1996 fanno carico a decorrere dall'anno 1997 al capitolo 11063 di cui al precedente comma 5.

     13. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra un contributo annuo di 100.000.000 per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.

 

     Art. 33. Diritto allo studio - Case dello studente.

     1. I Comuni possono attuare gli interventi previsti dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, anche a favore degli alunni che, per carenza di scuole materne e dell'obbligo nel comune di residenza, frequentino le medesime scuole nei comuni viciniori.

     2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1996-1997, qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

     3. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi a favore di comuni e province per il completamento di immobili da destinare a case dello studente (cap. 11026); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 34. Manifestazioni sportive.

     1. E' autorizzato negli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 l'ulteriore stanziamento di lire 300.000.000 per l'organizzazione di competizioni automobilistiche a livello nazionale ed internazionale da tenersi in Sardegna (cap. 11116).

 

     Art. 35. Proroga dell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali n. 17 del 1950, n. 1 del 1990, n. 2 del 1994 e n. 17 del 1993.

     1. E' prorogata al 31 dicembre 1997 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1996 in esecuzione della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11115), degli articoli 56 (cap. 11102/03) e 60 (cap. 11099) della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 02159/01) e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 relativamente all'anno 1994.

 

     Art. 36. Integrazione del fondo sanitario nazionale e contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento complessivo di lire 837.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).

     2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nell'anno 1997, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 3.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

     3. [17].

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in annue lire 500.000.000, fanno carico ai finanziamenti assegnati con mezzi propri della Regione, alle aziende-USL (cap. 12133/02).

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per ciascuno degli anni 1991, 1998 e 1999, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i seguenti contributi:

     - lire 2.000.000.000 quale contributo straordinario per lo svolgimento di compiti conseguenti all'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo (cap. 12160/02);

     - lire 2.200.000.000 quale rideterminazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 51 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 per il finanziamento della spesa in conto capitale (cap. 12162/01).

 

     Art. 37. Delega di funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la disciplina delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, le funzioni di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 25 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sono delegate alle aziende-USL che le esercitano attraverso i dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

 

     Art. 38. Centro trapianti di midollo.

     1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 12058/03, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Cagliari per il Centro trapianti di midollo un contributo di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

 

     Art. 39. Contributo alla Lega italiana contro i tumori.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, un contributo di lire 500.000.000 a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento ed i compiti istitutivi dell'ente (cap. 12213/O1).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra le sezioni provinciali della Sardegna come appresso specificato:

Cagliari lire 175.000.000

Sassari lire 125.000.000

Nuoro lire 100.000.000

Oristano lire 100.000.000

 

     Art. 40. Case di riposo.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 800.000.000 per la concessione di contributi a favore di Comuni per i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della chiusura temporanea di case di riposo per anziani, nel biennio 1996-1997, a causa di lavori di ristrutturazione volti al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie (cap. 12001/13).

     2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, ai sensi dell'art. 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 41. Interventi nel campo sociale.

     1. [18].

     2. [19].

     3. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, è valutata in lire 200.000.000 negli anni di svolgimento delle relative consultazioni elettorali (cap. 02145).

     4. E' abrogato l'articolo 85 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; alla determinazione delle categorie di beneficiari e delle agevolazioni, in connessione al reddito, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

     5. In ottemperanza dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, il limite di reddito mensile individuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, è aggiornato per l'anno 1995 a lire 631.826 e per l'anno 1996 a lire 650.780.

     6. Per l'anno 1997 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

     7. Per l'anno 1997, le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province nella misura prevista per l'anno 1996; per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scadenza; l'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni.

     8. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte in rapporto agli obiettivi programmati.

     9. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è abrogato.

     10. I rimborsi per le spese sostenute dalle Province nell'anno 1990 per lo svolgimento delle funzioni ex ONMI sono determinati per lo stesso anno nella stessa entità disposta per il 1989, analogamente a quanto previsto per i Comuni nello stesso anno ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1997, a concedere contributi compensativi delle minori entrate alle imprese pubbliche e private, concessionarie di servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con atti amministrativi dall'Assessore dei trasporti precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, presentino istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione a riprova del mancato introito.

     12. Per le finalità di cui al precedente comma 11 è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13043).

     13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.200.000.000 nell'anno 1997 a favore delle aziende-U.S.L. finalizzata al completamento e all'arredamento delle Case di accoglienza dei malati oncologici e dei loro accompagnatori (cap. 12212/01); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 42. Riordino delle funzioni socio assistenziali.

     1. I Comuni che negli anni 1995 e 1996 non abbiano beneficiato, in tutto o in parte, dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio- assistenziali) previsti dagli articoli 57, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e 69 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 possono richiedere all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, per l'anno 1997, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l'assunzione di operatori sociali.

     2. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e, a partire dall'anno 1998, confluisce nel fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 43. Alienazione ed uso di beni regionali.

     1. Per l'ipotesi di alienazione dei beni col sistema regionale della licitazione privata, prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, la partecipazione alla gara deve essere di regola in numero non inferiore a tre soggetti.

     2. Il limite di valore previsto per il sistema della trattativa privata in lire 100.000.000 dai commi 6, lettera b), e 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è aggiornato di anno in anno in sede di approvazione della legge finanziaria; per l'anno 1997 detto valore è incrementato di lire 50.000.000.

     3. [20].

     4. [21].

     5. Le spese di istruttoria delle istanze di concessione in uso e di locazione di beni demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione sono a carico del richiedente; nelle spese sono comprese quelle inerenti a visite, sopralluoghi, ricognizioni, ispezioni e consegne, nonché quelle relative alla stipulazione, alla registrazione ed ogni altra dipendente dalla richiesta (cap. 04171/02).

     6. Il richiedente deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso il Tesoriere della Regione, nella misura stabilita dall'Assessorato competente in materia di demanio e patrimonio (cap. 37204/02).

     7. Terminata l'istruttoria delle istanze di cui al comma 6, sia nell'ipotesi di accoglimento che di diniego, il predetto Assessorato procede alla liquidazione del deposito con l'indicazione in apposita nota di tutte le spese sostenute per conto del richiedente e provvedendo conseguentemente a disporre per il rimborso o per l'integrazione (cap. 04171/03).

 

     Art. 44. Automazione e informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo ed il completamento delle apparecchiature informatiche e per l'acquisto del software necessario alla costituzione e gestione della banca dati del Servizio dell'artigianato (cap. 07073/02).

 

     Art. 45. Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 Trasferimento di risorse ad enti locali e ad associazioni di Comuni.

     1. [22].

     2. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare i finanziamenti loro spettanti in attuazione della legge regionale n. 25 del 1993, nonché le ulteriori risorse regionali, per le proprie attività di studio e programmazione interessanti l'economia locale, le infrastrutture ed i servizi relativi ad ambiti territoriali sovracomunali.

     3. [23].

 

     Art. 46. Supporti informatici dei Comuni.

     1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997-1998-1999 per la concessione di contributi a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine dell'acquisizione di supporti informatici per la gestione dei servizi comunali (cap. 04018/05); alla ripartizione della spesa si provvede sulla base dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25. Le risorse del presente articolo possono essere utilizzate come cofinanziamento nel quadro del Piano telematico regionale.

 

     Art. 47. Contributi ai Comuni per l'attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi per l'acquisizione di aree di particolare pregio naturalistico e per interventi urgenti per la conservazione delle stesse, nei perimetri delimitati quali parchi regionali dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché nelle zone umide e costiere; la relativa spesa è determinata nella misura di lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 (cap. 05024).

     2. I contributi sono erogati su domanda dei Comuni. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 48. Campi sosta.

     1. E' autorizzata nell'anno 1997 la spesa di lire 800.000.000 per la concessione di contributi a favore delle Province e dei Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 9 (cap. 12001/11).

 

     Art. 49. Fondo regionale per la montagna ed interventi in favore delle Comunità Montane. [24]

     [1. Per le finalità di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente: "Nuove disposizioni per le zone montane", è istituito il Fondo regionale per la montagna con una dotazione valutata in annue lire 7.000.000.000 (cap. 03040).

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, delibera il programma di ripartizione delle risorse, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 200.000.000 per le spese delle Comunità Montane relative alla campagna antincendi 1995 e dalle medesime impegnate entro il 31 dicembre 1996, purché riferite ad assegnazioni per le quali l'Amministrazione regionale abbia successivamente disposto la riduzione o l'annullamento (cap. 05043/01).]

 

     Art. 50. Studi, progetti, ricerche e collaborazioni.

     1. A decorrere dall'anno 1997, la competenza relativa a studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia.

     2. A tal fine è istituito in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 un capitolo denominato: "Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza".

     3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata nello stanziamento iscritto nei medesimi capitoli del bilancio regionale.

     4. E' abrogato l'articolo 70 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.

     5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dispone, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, l'attribuzione dei residui sussistenti, alla data del 31 dicembre 1996, nei capitoli 03057, 03057/01 e 03058 ai pertinenti capitoli di cui alla tabella G), allegata alla presente legge; competono allo stesso Assessore i pagamenti in conto dei succitati residui nel caso dell'impossibilità di attribuzione degli stessi.

     6. [25].

     7. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, compresa l'attivazione e l'operatività del o dei servizi di prevenzione e protezione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, è autorizzato a stipulare convenzioni con consulenti esterni finalizzate all'esecuzione di misure urgenti attuative del predetto decreto legislativo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 02104).

 

     Art. 51. Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978. [26]

     1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) è interpretato nel senso che:

     a) nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili sono rimborsabili, previo parere obbligatorio e vincolante dell'avvocatura regionale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella, le spese di difesa relative a:

     1) un solo difensore in misura non superiore ai valori medi dei parametri ministeriali, e dei relativi incrementi ove applicabili, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio;

     2) un solo consulente tecnico di parte in misura non superiore a quelle liquidate o liquidabili dal giudice per il consulente tecnico d'ufficio;

     b) il diritto all'ottenimento del rimborso può essere fatto valere dopo la presentazione da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e del consulente tecnico. La liquidazione:

     1) è subordinata alla presentazione della regolare fattura quietanzata del difensore e del consulente tecnico;

     2) può essere disposta direttamente in favore del difensore e del consulente tecnico previa presentazione della parcella definitiva e successiva produzione, in esito al pagamento, della fattura quietanzata;

     c) beneficia del rimborso delle spese legali anche il dipendente che, dopo le iniziali contestazioni formali, è stato definitivamente prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo dipendente a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore e dai consulenti tecnici;

     d) le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche in favore dei presidenti della Regione e degli assessori regionali in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.

 

     Art. 52. Amministrazione generale.

     1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, di cui all'articolo 87 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono rideterminati in lire 14.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 36.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 03014).

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02100).

     3. [27].

     4. L'onere relativo all'attuazione del comma 3 è valutato in annue lire 130.000.000 (cap. 02001/03).

 

     Art. 53. Copertura finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997/1998/1999 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 54. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[4] Modifica i termini di cui all'art. 1 della L.R. 22 luglio 1996, n. 29.

[5] Integra l'art. 8, comma 11, della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[8] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 8 gennaio 1986, n. 1.

[9] Sostituisce l'art. 46 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[10] Articolo modificato dall'art. 52 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4. Sostituisce l'art. 34 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[11] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[12] Modifica l'art. 2, commi 5 e 6, della L.R. 27 agosto 1982, n. 16.

[13] Modifica l'art. 1, comma 1, della L.R. 22 luglio 1991, n. 25.

[14] Sostituisce l'art. 37 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6. Il testo modificativo è riportato nell'art. 36 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[15] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati di 180 giorni decorrenti dalla data indicata nell'art. 67 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[17] Aggiunge la lett. c) all'art. 17, comma 1, della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.

[18] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 12 marzo 1984, n. 9.

[19] Sostituisce l'art. 2, comma 3, della L.R. 12 marzo 1984, n. 9.

[20] Aggiunge il comma 8 bis all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6. Aggiungeva il comma 3 bis all'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.

[22] Sostituisce l'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 1° giugno 1993, n. 25.

[23] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1975, n. 58.

[24] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[25] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[26] Articolo già sostituito dall'art. 114 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[27] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.